Decreto cautelare 11 gennaio 2025
Sentenza breve 11 marzo 2025
Decreto collegiale 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 11/03/2025, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05124/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Notargiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto emesso dalla Prefettura di Roma di reiezione della richiesta di misure di accoglienza n. prot. -OMISSIS-del 31 dicembre 2024L;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il ricorso con cui parte ricorrente ha impugnato il diniego specificato in epigrafe;
Vista la costituzione dell’amministrazione intimata e la documentazione versata in atti;
Rilevato che la causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025 e ivi trattenuta in decisione con espresso avviso ai sensi dell’articolo 60 del codice di rito;
Considerato che, dopo la notifica del ricorso l’istanza del ricorrente è stata accolta, giusta provvedimento emesso dal Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e Integrazione, eseguito in data 05.02.20, in atti;
Considerato, per quanto sopra, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, come richiesto da parte istante con memoria depositata in data 17 febbraio 2025, con compensazione delle spese di lite in presenza dei presupposti di legge;
Considerato di dover confermare l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio provvisoriamente disposta con decreto n. -OMISSIS-, sussistendo le condizioni di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO