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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9586 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25013/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NN RG
ON, all'esito della discussione orale all'udienza del 10.12.2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25013/2025 promossa da:
C.F. ), in persona dei Procuratori speciali Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. Parte_3
CR TI e dall'Avv. LO Adamo ( ), ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio legale associato LO CR, in Corso di Porta Vittoria, 28
Milano.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Via Ostiense 193, 00154 Roma.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accordo di convenzionamento
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 9 Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
- in via di merito principale: accertato che ha contravvenuto alle Controparte_1 condizioni che regolano l'Accordo di Convenzionamento datato 23.03.2017, in particolare agli artt. 7), 8), 10), 14) e 15), accertato che tale vio-lazione è consistita nella mancata corretta raccolta delle sottoscrizioni del cliente e nella mancata effettiva consegna del bene finanziato al consumatore , accertato che per tale motivo ed a seguito di reclamo e Controparte_2
denuncia presentata da , e poi a seguito del deposito di sentenza Controparte_2 emessa dal Tribunale di Roma, provvedeva ad estinguere il contratto di Parte_1
finanziamento n. 1146871301 con tale consumatore;
condannare Parte_4 [...]
a restituire a l'importo di euro 21.917,00, erogato per il Controparte_1 Parte_1 finanziamento , oltre accessori, spese e interessi, nella misura Controparte_2
concordata con il consumatore, maturati sino alla data del rimborso, oltre interessi liquidati a seguito dell'emissione della sentenza Tribunale Roma, e pari ad euro 2.414,12, oltre interessi legali, eventualmente anche ex art. 1284, comma 4, c.c., sulla somma corrispondente al finanziamento accordato dal versamento dell'importo al saldo, oltre euro 6.962,97 per avere dato esecuzione alle statuizioni della sentenza n. 7533/2025 del Tribunale di Roma, oltre interessi legali, eventualmente anche ex art. 1284, comma 4, c.c.; ovvero condannarla a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni.
- in via di merito ulteriore: alla luce dell'individuata responsabilità contrattuale, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c., al risarcimento dei danni Controparte_1 sopportati da e quantificati in complessivi euro 6.743,88; somma pari Parte_1
alla perdita subita e determinata dalla differenza tra il “costo totale del credito” e la somma finanziata concessa a , detratti euro 2.414,12, già ricompresi nel Controparte_2
procedente importo richiesto in pagamento, oltre interessi, anche ex art. 1284, comma 4, c.c., ovvero condannarla a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni.
Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e
C.P.A.-
pagina 2 di 9 In via istruttoria:
A) Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_1
e prova per testi sulle seguenti circostanze tutte precedute dalle parole “vero
[...] che”:
1) « in violazione delle intese intervenute, non consegnava a Controparte_1 [...]
l'autovettura Fiat 500 Abarth 695 nuo-va». CP_2
2) «In esecuzione delle intese contrattuali contenute nell'Accordo di convenzionamento 23.03.2017 ed
a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 1146871301, Parte_4 pro-cedeva a bonificare sul conto corrente intestato a euro Parte_1 Controparte_1
21.917,00 in data 04.12.2018».
A) Testimone: , via Attilio Friggeri 55, 00136 Roma. Testimone_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.6.2025 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato a mezzo PEC in data 30.07.2025 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, adiva il Tribunale per ottenere una pronuncia di condanna della società Parte_1
convenzionata alla restituzione dell'importo di euro 21.917,00, erogato Controparte_1 per il finanziamento ad , oltre accessori, spese e interessi, nella misura Controparte_2
concordata con il consumatore, oltre agli interessi liquidati a seguito dell'emissione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma pari ad € 2.414,12 oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c..
A fondamento della propria pretesa parte ricorrente ha precisato:
➢ di avere sottoscritto con in data 23.03.2017, e successivamente in Controparte_1
data 21.02.2019, accordo di convenzionamento avente ad oggetto l'inoltro, da parte della seconda alla prima, di domande di finanziamento, con rimborso rateale, finalizzate all'acquisto di beni o servizi dalla stessa forniti a favore di propri clienti;
➢ che in data 03.12.2018 l'intermediario del credito, come convenzionato, favoriva la sottoscrizione con del contratto di finanziamento Controparte_2 Parte_4
n. 1146871301 (doc. 3), finalizzato all'acquisto di autovettura Fiat 500 Abarth 695
[...]
nuova: prezzo di acquisto del bene finanziato euro 38.917,00, importo totale del credito euro 23.881,36, importo totale dovuto dal consumatore (importo totale del credito più pagina 3 di 9 costo del credito) euro 31.075,00 (cfr. doc. 3 cit., pag. 2);
➢ di avere erogato a l'importo di € 21.917,00 in data 04.12.2018 con Controparte_1
doppio bonifico (docc. 4, 5 e 6: il primo bonifico andava a chiudere precedente pratica n. 902075301 aperta con per l'ammontare di € 12.650,00 dallo Parte_1
stesso consumatore e sempre con dealer Group per altro veicolo – doc. 7) Controparte_1
in esecuzione del contratto di finanziamento n. 1146871301 e dava Parte_4 corso alla restituzione rateale del concesso finanziamento (doc. 8);
➢ , con reclamo e denuncia, segnalava di non avere mai ricevuto Controparte_2
l'autovettura e di non avere mai sottoscritto alcun contratto (docc. 9 e 10);
➢ sospendeva l'incasso delle rate (vds. doc. 8 cit.). Parte_1
➢ Preceduto da mediazione negativa (doc.11), si instaurava giudizio promosso da contro e (doc. 12), Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
avanti al Tribunale di Roma (R.G. n. 9022/2021). Si costituivano le due convenute
(docc. 13 e 14) e veniva autorizzata la chiamata in causa di Controparte_3
, che restava contumace.
[...]
➢ In corso di giudizio veniva espletata CTU grafologica che accertava come tutte le firme apposte da sul contratto di finanziamento Controparte_2 Parte_4
n. 1146871301 fossero apocrife (doc. 15).
➢ Intervenuta , erede di (doc. 16), in data Testimone_1 Controparte_2
23.05.2025 veniva depositata sentenza n. 7533/2025, emessa dal Tribunale di Roma in data 21.05.2025, con il seguente dispositivo: «
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., alla restituzione in favore di , quale erede di Parte_5 [...]
della somma riscossa pari ad € 8.145,00, oltre al pagamento degli interessi e Per_1 rivalutazione monetaria dall'incasso delle singole rate;
- condanna la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., e la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in solido tra loro al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato nella somma di € 6.000,00; - condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e la in persona del legale rappresentante p.t, in Controparte_1 solido tra loro, alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, che si Parte_5
pagina 4 di 9 liquidano complessivamente in € 5.595,00, di cui € 5.077,00 per compensi ed € 518,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari» (doc. 22).
➢ In esecuzioni delle statuizioni della sentenza, e nel silenzio di controparte
[...]
peraltro contattata al fine di provvedere al pagamento pro-quota delle Controparte_1
somme liquidate dal Giudice, ad Parte_6 Testimone_1
euro 16.599,12 in data 10.06.2025 (doc. 23), a titolo di restituzione rate, interessi e risarcimento danno, ed euro 7.925,95 in data 11.06.2025 (doc. 24) per spese legali.
➢ si attiva ora per recuperare l'importo bonificato alla società Parte_1
fornitrice del bene e, pro-quota, quanto corrisposto direttamente a
[...]
ed al suo legale a seguito del deposito della sentenza emessa dal Tes_1
Tribunale di Roma n. 7533/2025;
➢ che il tentativo di mediazione è stato espletato e si è concluso con esito negativo in data
16.06.2020 (doc. 11 cit.).
La domanda di parte ricorrente è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Parte attrice ha dedotto l'inadempimento dell'accordo di convenzionamento da parte del rivenditore/prestatore consistito nell'inesatta identificazione del cliente ai sensi dell'art. 7 dell'accordo (doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
L'esame della documentazione allegata al ricorso evidenzia come era onere del rivenditore/prestatore procedere all'esatta identificazione della clientela e adempiere agli obblighi di cui al d.lgs 231/2007 richiamati dall'art. 7 dell'accordo di convenzionamento il quale prevede che: “La richiesta, una volta completata, andrà poi sottoscritta in ogni sua parte dal cliente, dagli eventuali cointestatari, coobbligati/garanti. A tale riguardo il /P resterà obbligato: (i) a raccogliere in sua presenza sulle richieste le firme autografe del cliente, di eventuali cointestatari/garanti; ii) ad identificare questi ultimi ai sensi e per gli effetti del D.lgs 21
Novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, tramite l'esibizione di un documento di riconoscimento di identità non scaduto tra quelli di cui all'art 3 Allegato tecnico del Dlgs 21
Novembre 2007 n. 231; iii) a raccogliere tutti i dati identificativi del cliente, di eventuali cointestatari/garanti, inserendo tutti i dati necessari per la compilazione della richiesta;
IV)visionare i documenti in originale fotocopiando i medesimi;
V) ad utilizzare ogni attenzione necessaria an
pagina 5 di 9 riconoscere falsificazioni e/o manomissioni della documentazione presentata;
VI) ad adoperarsi per eseguire tutte le disposizioni comunicate dalla banca in materia di antiriciclaggio…” .
Le parti, inoltre, avevano previsto espressamente un obbligo di restituzione alla banca da parte del /P “immediatamente e su semplice richiesta, dell'importo del finanziamento, oltre accessori e spese, nel caso di irregolarità e/o incompletezza e/o falsità degli originali della IC e della relativa documentazione trasmessa, come disciplinato dall'art. 8, penultimo comma» (l'art. 8, penultimo comma, così stabilisce: «(…) ove emergesse la irregolarità
e/o incompletezza e/o falsità degli originali della IC e della relativa documentazione trasmessa dal /P, il /P sarà ritenuto responsabile per i danni arrecati alla
Banca a cui dovrà restituire, immediatamente ed a semplice richiesta della stessa, la somma ricevuta
(…)». Ancora, ai sensi del successivo art. 14), le parti avevano espressamente previsto un obbligo di restituzione alla banca da parte del rivenditore/prestatore « immediatamente ed a semplice richiesta della stessa”, della “somma ricevuta ai sensi dell'art. 10, oltre eventuali accessori e spese, maggiorata degli interessi – nella misura concordata con il Cliente – maturati sino alla data del rimborso, al verificarsi d'uno dei seguenti casi: (…) mancata consegna della merce o prestazione del servizio finanziato». Infine, era stato concordato, ai sensi dell'art. 15 dell'accordo, che in caso di inadempimento del fornitore, secondo quanto previsto dall'art. 125 quinquies TUB nell'ipotesi in cui “il cliente, dopo avere costituito in mora il /P, dovesse comunicare, anche a mezzo semplice comunicazione scritta, di volersi avvalere del diritto di risoluzione del contratto, il /P sarà tenuto immediatamente a restituire alla banca – a semplice richiesta- l'importo del finanziamento erogato, comprensivo anche delle rate eventualmente già pagate dl cliente, maggiorata degli interessi corrispettivi -nella misura concordata con il cliente- maturati sino alla data del rimborso. Il /P si impegna inoltre a comunicare/documentare tempestivamente alla banca ogni contestazione – anche orale- proveniente dal cliente. Il
/P sarà tenuto a fornire alla banca precisa relazione sugli accadimenti che hanno determinato l'esercizio della Risoluzione del contratto da parte del cliente, sulle contestazioni avanzate da quest'ultimo nonché su tutte le eventuali azioni poste in essere dal /P (…) Il
/P +si impegna a tenere indenne e manlevata la banca da qualsiasi danno , spesa, onere o richiesta di risarcimento avanzata da clienti o da terzi comunque ricollegabile direttamente o indirettamente al mancato adempimento degli obblighi rinvenienti dal contratto di fornitura dei beni e servizi, all'attività svolta dal medesimo /P o dai soggetti di cui il medesimo si pagina 6 di 9 avvale in funzione della p0resentazione della IC . La banca avrà inoltre diritto a chiedere il risarcimento dei danni reputazionali derivanti dalla condotta del medesimo /P. Il
/P sarà inoltre tenuto a restituire immediatamente le provvigioni eventualmente maturate a norma dell'art. 11 del presente Accordo”.
Alla luce di tali disposizioni contrattuali emerge chiaramente che l'art. 14 e l'art. 15 prevedano, a determinate condizioni, che il rivenditore/prestatore debba provvedere a semplice e immediata richiesta scritta della banca, alla restituzione delle somme già ricevute, in esecuzione dell'art. 10 del contratto, oltre ad accessori e spese. A tal fine l'art. 14 contempla il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 e la mancata consegna del bene oggetto della prestazione e quanto all'art. 15 l'inadempimento del fornitore.
Facendo applicazione al caso in esame dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Suprema
Corte di Cassazione ( SSUU n. 13533/2001) era onere della banca che ha agito in giudizio provare la fonte contrattuale del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inesatto adempimento di controparte per mancata consegna del bene gravando sul rivenditore/prestatore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o la riferibilità dell'inadempimento ad una causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie la banca ha dimostrato la stipula dell'accordo di convenzionamento con del contratto di finanziamento n.1146871301 (doc.3) Controparte_1 Parte_4
sottoscritto da , in qualità di consumatore acquirente dell'autovettura Fiat Controparte_2
500 Abarth 695 nuova, in data 04.12.2018, e del suo esatto adempimento mediante l'erogazione delle somme mutuate documentate dai bonifici, pertanto, era onere della convenuta provare di avere effettivamente consegnato l'autovettura al sig. CP_2
. Ma la convenuta non è comparsa all'udienza né si è costituita restando contumace.
[...]
Parte ricorrente ha dimostrato, altresì, mediante la produzione della sentenza n. 7533/2025 emessa dal Tribunale di Roma (doc. N. 22) che è stato accertato giudizialmente come le firme apposte da sul contratto di finanziamento fossero apocrife e come il Persona_1
non avesse, quindi, mai stipulato il contratto di finanziamento e non avesse mai Parte_5 ricevuto in consegna l'autovettura essendo rimasto vittima di una truffa ( docc.9 e 10). Mentre vi è prova che abbia incassato l'importo concordato con la banca all'art.10 Controparte_4
pagina 7 di 9 dell'accordo di convenzionamento e non abbia adempiuto né all'obbligo di identificazione del cliente prescritto dagli artt. 7 e 10 dell'accordo di convenzionamento né all'art. 15 dell'accordo non avendo comunicato alla banca problematiche relative alla mancata consegna del bene al cliente.
La ricorrente, quindi, avendo provveduto ad erogare a l'importo di € Controparte_4
21.917,00 (doc. 4,5 e 6) in data 4.12.2018 ha diritto ad ottenere dalla resistente contumace la restituzione di tale somma maggiorata, come previsto dagli artt. 10) e 14) delle condizioni generali dell'accordo di convenzionamento di accessori, spese e degli interessi nella misura concordata con maturati sino alla data del rimborso che ammontano ad € Controparte_5
2.414,12 oltre all'importo di € 6.962,97 pari alla metà delle spese legali e della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno. Alla somma di € 24.331,12 andranno applicati gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, IV comma c.c., a decorrere dal 26.6.2025 fino al saldo effettivo ed alla somma di € 6.962,97, erogata in esecuzione della sentenza n. 7533//2025 del Tribunale di
Roma andranno applicati gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, I comma c.c. a decorrere dall'11.6.2025 fino al saldo effettivo.
Il convenuto deve essere altresì condannato a versare all'attrice a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante la somma di € 6.743,88, oltre agli interessi legali di cui all'art. 1284, I comma c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo, pari al guadagno perso a seguito della risoluzione del contratto e pari alla differenza fra il costo totale del credito e la somma finanziata detratto l'importo di € 2.414,12 già richiesto in restituzione nel precedente paragrafo.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore complessivo della controversia applicando i parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva, i parametri minimi per la fase decisionale consistita nella precisazione delle conclusioni ed in una breve discussione orale, dello scaglione di riferimento da € 26.000,00 ad € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice NN RG ON definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da pagina 8 di 9 contro contumace: Parte_1 Controparte_1
1) In accoglimento della domanda proposta da nei confronti della Parte_1
resistente contumace, condanna quest'ultima a pagare alla ricorrente Controparte_1 la somma di Euro 24.331,12 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, IV comma c.c., a decorrere dal 26.6.2025 fino al saldo effettivo, oltre alla somma di € 6.962,97 erogata in esecuzione della sentenza n. 7533/2025, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, I comma c.c. dall'11.6.2025 al saldo effettivo ed oltre all'importo di € 6.743,88 oltre agli interessi legali di cui all'art. 1284, I comma c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
2) Condanna la resistente contumace al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di € 4.358,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie
15%, iva e cpa come per legge.
Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice
NN RG ON
pagina 9 di 9