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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4564 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Marco Palestra Parte_1
- attore -
e
, con il proc. dom. avv. Pierluigi Cassanello Controparte_1
- convenuti -
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) Accertare che l'
[...]
(c.f. P.I.: – Controparte_2 P.IVA_1
già Controparte_3
) si è reso responsabile, sia a titolo di
[...]
responsabilità contrattuale, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale, dei danni sofferti dalla Signora per i fatti e per le ragioni indicati nel Parte_1
1 ricorso introduttivo, nell'atto di integrazione della domanda e negli altri scritti difensivi.
2) Conseguentemente, condannare l'
[...]
Controparte_2
(c.f. P.I.: ) – già P.IVA_1 [...]
a risarcire alla Controparte_3
Signora secondo quanto verrà accertato o comunque secondo Parte_1
equità, ogni danno, di natura contrattuale o extracontrattuale, così come individuato nel ricorso introduttivo, nell'atto di integrazione della domanda e negli altri scritti difensivi.
3) Condannare l'
[...]
(c.f. P.I.: – Controparte_2 P.IVA_1
già Controparte_3
al pagamento delle spese di lite, oltre spese
[...]
generali ed accessori.”.
Per Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, respingere ogni avversa domanda nei confronti dell' in quanto Controparte_4
infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e così disporre con ogni conseguenziale pronunzia, mandando assolto l'Ospedale medesimo da ogni e qualsiasi richiesta ex adverso avanzata, e comunque, anche in subordine, per quanto allo stesso non ascrivibile. Vinte le spese ed i compensi di lite ex D.M.
147/22”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 conveniva in giudizio l' (d'ora in Parte_1 Controparte_1
avanti anche solo o l' esponendo: CP_2 CP_2
- di essere stata sottoposta in data 28.9.2010, presso l'Ospedale, a intervento di ricostruzione del seno sinistro e inserimento di protesi in silicone, per ovviare agli esiti di precedente mastectomia per neoplasia al seno;
- che il 7.3.2017, sempre presso il , era stata sottoposta a intervento CP_2
di rimozione della protesi mammaria, in quanto rotta, con sostituzione della stessa con analoga protesi del medesimo produttore;
- che il non le aveva prestato adeguata assistenza e supporto CP_2
nell'indagine volta ad accertare le cause della rottura della protesi, e non aveva consentito e attuato la corretta procedura di restituzione della protesi al produttore, né curato le dovute segnalazioni agli organi competenti;
- che in seguito l'attrice aveva saputo, tramite i pubblici organi di informazione,
della pericolosità delle protesi in questione, che determinavano rischio di insorgenza di neoplasie e che, per tale motivo, erano state ritirate dal commercio tra il 2018 e il 2019;
- che l'Ospedale non aveva mai riscontrato le richieste dell'attrice di informazioni circa le cause della rottura della protesi e la sua pericolosità;
- che per i motivi tutti sopra indicati l'attrice aveva patito una situazione di stress e ansia.
A seguito di dichiarazione, da parte del giudice, della nullità della citazione per indeterminatezza degli illeciti/inadempimenti ascritti a parte convenuta e del danno in tesi concretamente subito dalla parte, la difesa attrice specificava
- che l'Ospedale era contrattualmente inadempiente, e comunque responsabile ex art.2043c.c., per aver omesso l'invio della protesi rotta al produttore
(nonché per aver omesso le dovute segnalazioni agli organi pubblici di
3 controllo), e per aver impedito all'attrice di accertare le cause della rottura di detta protesi;
- che, a cagione di quanto sopra, l'attrice non aveva potuto esercitare il proprio diritto di agire per il risarcimento del danno ove avesse appurato che la rottura della protesi era stata determinata da un difetto intrinseco della stessa o dalla sua errata installazione da parte dei sanitari;
- che l'Ospedale non aveva adeguatamente informato l'attrice della potenziale pericolosità delle protesi installate, sia in occasione del primo intervento sia in occasione del secondo intervento;
- che per detto deficit informativo l'attrice aveva patito “sofferenza
psicologica/sofferenza morale/sofferenza interiore” con conseguente danno biologico.
Su detti presupposti l'attrice domandava la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del danno, che non quantificava.
L si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la Controparte_2
pretesa attrice, in particolare esponendo
- che la condotta dei sanitari dell' in occasione di entrambi gli CP_2
interventi, era stata adeguata ed esente da errori nella fase informativa e di progettazione ed esecuzione;
- che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, erano state effettuate le comunicazioni di legge al produttore e agli organi pubblici di sorveglianza in relazione all'intercorsa rottura della protesi;
- che, comunque, la rottura della protesi a 7 anni dall'installazione doveva considerarsi, secondo quanto indicato dal produttore, “evento atteso”, così che doveva escludersi il ricorrere di alcun danno a carico dell'attrice.
4 Su detti presupposti, dunque, il concludeva chiedendo il rigetto delle CP_2
domande attrici.
* * * * *
Considerato che
- la ctu medico legale disposta in corso di causa (svolta a ministero del dr.
, medico legale, e del dr. , specialista in Persona_1 Persona_2
Chirurgia Plastica) induce a escludere con certezza il ricorrere di alcun errore professionale o tecnico, sia diagnostico, sia di strategia sanitaria, sia di concreta attuazione, da parte dei sanitari della struttura convenuta, in quanto
▪ l'attrice è stata sottoposta presso il a due successivi interventi di CP_2
applicazione (il secondo di sostituzione) di protesi mammaria, interventi effettuati “in maniera corretta, in assenza di complicanze e nel rispetto delle
buone pratiche cliniche da parte degli operatori sanitari, tant'è che a
tutt'oggi essa appare integra e correttamente posizionata” (ctu pag.21);
▪ anche sotto il profilo delle informazioni rese alla paziente, osservano i ctu che
“precedentemente all'intervento chirurgico, provvidero a far sottoscrivere
alla paziente idoneo consenso informato che, a una revisione critica, appare
sufficientemente esaustivo in rapporto alle conoscenze e alle acquisizioni
scientifiche dell'epoca, anche rispetto alle possibili complicanze che appaiono
dettagliatamente riportate e accuratamente descritte L'assenza di
qualsivoglia riferimento alla possibile correlazione con il linfoma anaplastico
deriva dal fatto che all'epoca dei fatti, né in Europa né in Italia risultavano
noti, rendendo l'utilizzo delle protesi Allergan assolutamente lecito oltre che
routinario. Infatti, soltanto successivamente, il Ministero della Salute portò
all'attenzione dei sanitari la problematica, attraverso la pubblicazione di una
serie di circolari” (ctu pag.22, grassetto dello scrivente);
5 ▪ quanto alle condizioni di salute dell'attrice, i ctu evidenziano che “non sono
emersi esiti peggiorativi dello stato di salute della paziente, giacché gli
interventi praticati valsero a risolverne le problematiche sofferte, peraltro
riconducibili, in via esclusiva, alla rottura del dispositivo protesico alla cui
genesi non concorse in alcun modo l'attività svolta dai sanitari che ebbero a
trattarla” (pag.29);
▪ anche con riferimento al profilo psichico si sottolinea che “per quanto attiene
la componente psicologica, occorre precisare che la paziente, nell'immediato
post-operatorio, riferisce di aver sviluppato una reazione ansiosa di natura
verosimilmente reattiva, con necessità di intraprendere un percorso di
supporto psicologico oltre che una terapia farmacologica assunta, a suo dire,
per circa 1 anno. Tale quadro, ancorché non documentato, è certamente
plausibile in base alla patologia neoplastica sofferta, ai trattamenti effettuati
e agli inevitabili disagi derivanti dal doversi sottoporre ad ulteriore intervento
chirurgico, tuttavia, esso non si strutturò evolvendo verso una
cronicizzazione, per cui non reliquarono esiti con caratteristiche di
permanenza suscettibili di valutazione medico legale” (ctu pag.29);
- escluso pertanto qualsiasi profilo di negligenza con riguardo all'operato tecnico e alle informazioni rese dai sanitari in ordine ai profili medici degli interventi praticati, ed escluso il ricorrere di alcuno stato di malattia dell'attrice medicalmente accertabile, devono rigettarsi le domande risarcitorie svolte dall'attrice con riferimento ai sopra menzionati elementi di fatto e di diritto;
- residua l'analisi della doglianza relativa alla carente informazione, e inadeguata condotta dell'ente convenuto, in ordine alle cause della rottura della protesi;
al riguardo si osserva quanto segue:
6 - sono prive di rilievo alcuno, ai fini risarcitori, le eventuali omissioni di parte convenuta in ordine alle comunicazioni da effettuarsi al produttore della protesi e agli organismi di controllo pubblici;
trattasi in tutta evidenza di eventuale omissione che in ogni caso non può aver leso alcun diritto dell'attrice, trattandosi di comunicazione che avevano scopo diverso da quello di tutela del singolo paziente;
- effettivamente, parte convenuta non ha provato di aver adeguatamente informato l'attrice circa le cause della rottura della protesi impiantata nel
2010; quanto meno, non vi è prova in atti di una concreta e adeguata informazione al riguardo da parte della convenuta;
- è certamente irrilevante detta omissione con riferimento alla mancata possibilità di ottenere indennizzi assicurativi da parte del produttore;
premesso il fatto che la relativa allegazione non è stata tempestivamente effettuata dall'attrice, è appena il caso di evidenziare che non risulta in alcun modo che indennizzi di tale specie fossero contrattualmente previsti in favore dei pazienti da parte del produttore;
in parte qua, peraltro, va rilevato l'errore anche giuridico commesso dai ctu, che oltretutto hanno svolto un'indagine non demandata loro dal giudice, con non consentite acquisizioni documentali;
- la ctu in atti consente di escludere che la rottura della protesi sia stata determinata da errore di impianto da parte degli operatori sanitari (“la rottura
di una protesi a distanza di anni non può essere in alcun modo imputabile ad
un'errata manipolazione chirurgica nel momento dell'intervento in cui è stata
posizionata … la causa iatrogena (rottura durante il posizionamento), si
manifesta nell'immediato mentre può essere certamente esclusa nei casi
registrati a distanza di anni;” - ctu pag.38-39);
7 - neppure è ipotizzabile ascrivere la rottura a un difetto intrinseco del prodotto,
atteso il fatto che la rottura in questione si è verificata a circa 7 anni dall'impianto, e dunque ad esaurimento del “ciclo vitale” della stessa,
dovendosi pertanto ritenere più probabile che non il fatto che si sia trattato di concretizzazione del rischio, ineliminabile, di rottura degli impianti protesici che “secondo i dati di è stimata intorno al 4-6%”1 (ctu pag.26); Parte_2
- nei termini che precedono, è insussistente in radice il necessario presupposto di alcuna statuizione risarcitoria in favore dell'attrice;
- peraltro, la conclusione non muta nel caso in cui si voglia ammettere una rottura derivante da “difetto” del prodotto: ciò in quanto, pur volendo aderire alla “costruzione” attrice modellata sulla perdita di chance, non è dato nel caso in esame individuare quale sarebbe il danno patito dall'attrice per non aver potuto valutare il ricorrere degli eventuali presupposti di un'azione risarcitoria per prodotto difettoso: per un verso, non è configurabile un danno da perdita di ipotetico diritto di azione giudiziaria;
per altro verso, e a ben vedere,
l'unico danno astrattamente correlato a difetto del prodotto sarebbe stato quello derivante dalla necessità di reintervento per la sostituzione della protesi;
tuttavia risulta notoria in ambito medico la necessità di periodica sostituzione delle protesi mammarie, così che - considerato che nel caso in esame il nuovo intervento è occorso a circa 7 anni dal primo - risulta carente ogni eventuale nesso causale tra il supposto (e non certamente dimostrato ma solo ipotizzato) difetto del prodotto e alcun danno-evento ipotizzabile;
così che anche secondo il “costrutto” della perdita di chance di esercizio di un diritto, nulla può riconoscersi a parte attrice;
- va infatti al riguardo rimarcato che identificata la condotta (in tesi) lesiva (e colpevole) e il correlato evento di danno, l'interprete - in via logicamente e giuridicamente preliminare e imprescindibile - è tenuto a verificare il ricorrere del necessario nesso causale tra i predetti elementi “con indagine che andrà
condotta alla luce del criterio civilistico del più probabile che non”
(Cass.n.5641/18; e per la concretizzazione del criterio in oggetto v. pure
Cass.n.18392/17 e n.15991/11), avendo cura di evitare in detta indagine l'erronea sovrapposizione, elisione o fusione dei concetti di probabilità
causale e di possibilità “perduta” dell'evento sperato (nel caso lo svolgimento di una possibile azione risarcitoria da prodotto difettoso); in entrambe le
ipotesi sopra delineate, dunque, occorre che parte attrice fornisca la prova della sussistenza del nesso causale (con il più volte ricordato criterio del “più
probabile che non”) tra condotta colpevole ed evento;
quanto precede, con la precisazione che “sarà esclusa ogni rilevanza causale della condotta, sul
piano probabilistico, in tutti i casi di incertezza (ad esempio, nell'ipotesi di cd.
multifattorialità dell'evento) sul rapporto di derivazione etiologica tra la
condotta stessa e l'evento, pur nella sua astratta configurabilità in termini di
possibilità perduta”;
- deve pertanto concludersi affermandosi l'infondatezza di tutte le domande svolte dall'attrice, con conseguente evidente soccombenza della predetta,
rilevante ai fini della ripartizione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
allo stesso modo, vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice le spese di ctu, come liquidate in corso di causa;
P.Q.M.
9 Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu, come liquidate Parte_1
in corso di causa;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 [...]
; spese che - in applicazione dello scaglione di valore Controparte_1
da € 26.000,01 a € 52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ( Pt_3
n.147/22) - si liquidano nei valori medi in € 7.616,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 14.3.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trattasi di conclusione conforme ai principi giuridici che regolano la materia della responsabilità medica, dovendo decisamente escludersi - in generale in ambiti professionali, e con massima forza in ambito medico - il ricorrere di un'obbligazione di risultato, occorrendo al contrario affermarsi l'idoneo adempimento della prestazione medica nel ricorrere di una condotta conforme ai dettami della miglior scienza ed esperienza del settore, e nella consapevolezza della natura non “assiomatica” degli esiti della prestazione medico-chirurgica che, notoriamente e in tutta evidenza, rimane soggetta a possibile esito non positivo quand'anche condotta nel pieno rispetto di ogni criterio scientifico e con le migliori condotte operative.
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