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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/10/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2372/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2372/2017
TRA
difeso dall'avv. DI MUNDO FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Contr
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria CP_1 CP_2
GR ed RE TR, BE PA, VA LU
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2017, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 1392014146000000710001, notificata in data 13 ottobre 2017, con la quale l' comunicava di aver iscritto ipoteca sui beni immobili Controparte_4 di proprietà del ricorrente per l'importo complessivo di € 103.408,34, di cui € 41.002,80 per contributi IVS commercianti.
1 L'iscrizione traeva origine da una serie di cartelle di pagamento indicate nel ricorso, notificate negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.
Il ricorrente deduceva:
– la nullità della notifica dell'iscrizione ipotecaria, avvenuta tramite posta privata, in violazione della normativa sul servizio universale postale;
– la mancata preventiva comunicazione di avviso dell'iscrizione;
– la nullità o inesistenza delle notifiche delle cartelle sottese, non essendo state depositate le relative cartoline di ritorno;
– la prescrizione quinquennale dei crediti;
– e, infine, l'estinzione dei carichi di importo residuo fino a € 1.000, ai sensi dell'art. 4 del D.L.
119/2018 (convertito nella L. 136/2018).
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_4 sostenendo la legittimità della notifica e delle pretese creditorie, fatta eccezione per le partite oggetto di stralcio automatico.
Si costituiva altresì l' , eccependo la tardività del ricorso ai sensi dell'art. 24, comma 5, CP_1
D.Lgs. 46/1999, e sostenendo che la mancata opposizione alle cartelle comportasse la definitività dei crediti contributivi.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda CP_1
*****
L'opposizione è fondata in parte.
1. Sulla notifica dell'iscrizione ipotecaria tramite posta privata
L'iscrizione ipotecaria opposta risulta notificata in data 13 ottobre 2017 mediante operatore postale privato.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, prima dell'entrata in vigore della disciplina che ha liberalizzato il servizio postale universale e dell'effettivo rilascio delle licenze individuali ministeriali agli operatori privati, la notifica di atti amministrativi o impositivi a mezzo posta privata deve considerarsi giuridicamente inesistente (cfr. Cass. civ., sez. trib., n. 299/2020; n. 2874/2021; n. 8396/2022).
In particolare, la legge n. 124/2017 (art. 1, comma 57) ha previsto la possibilità di notificare atti tramite operatori postali privati solo previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo
Economico, che è stata rilasciata per la prima volta solo nel 2019.
2 Pertanto, alla data del 13 ottobre 2017, nessun operatore privato era abilitato a effettuare notifiche con valore legale.
Ne consegue che la notifica dell'iscrizione ipotecaria in esame, eseguita tramite posta privata, deve ritenersi giuridicamente inesistente, con conseguente nullità dell'atto e inefficacia dell'iscrizione ipotecaria.
2. Sulla mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento
L' non ha prodotto in giudizio le ricevute di ritorno o altra Controparte_4 prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'iscrizione ipotecaria.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
n. 6395/2014; n. 26290/2019; n. 14889/2020), la mancata produzione della prova di notifica delle cartelle comporta la non opponibilità al contribuente dei crediti e determina l'illegittimità degli atti esecutivi o cautelari successivi.
In assenza di tale prova, deve ritenersi non dimostrata la regolare formazione del titolo esecutivo, con conseguente invalidità dell'iscrizione ipotecaria impugnata.
3. Sullo stralcio automatico dei debiti fino a € 1.000 ex art. 4 D.L. 119/2018
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella L. 136/2018, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a € 1.000, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Pertanto, le cartelle rientranti in tali limiti temporali e di importo devono considerarsi estinte di diritto, con conseguente venir meno della relativa garanzia ipotecaria.
4. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'iscrizione ipotecaria opposta deve essere annullata, in quanto:
– La notifica del 13 ottobre 2017, effettuata tramite posta privata, è giuridicamente inesistente;
– Non è stata fornita prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese;
– Parte dei carichi risulta estinta di diritto ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018.
Tenuto conto della complessità delle questioni e della parziale fondatezza dell'opposizione, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti dell' e dell' , ogni altra istanza
[...] CP_1 Controparte_4 ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'iscrizione ipotecaria n.
1392014146000000710001, notificata in data 13 ottobre 2017;
2. Dichiara estinti di diritto, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018, i carichi di importo residuo non superiore a € 1.000 affidati all'agente della riscossione nel periodo 2000-2010;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso, 29.10.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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