Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1091 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “altri contratti atipici”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7735/22, pubblicata il 29 Agosto
2022;
causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 24 Gennaio 2025, all'esito dell'udienza del 21 Gennaio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 14 Aprile 2025), e pendente tra:
(P.IVA: , (P.IVA: CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 CP_3
(P.IVA: , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e P.IVA_3 difese (giusta procura in atti) dagli avv.ti Paoloandrea Monticelli ( e C.F._1
Fabrizia Monticelli ( , con i quali sono elettivamente dom.te presso i C.F._2 seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
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Appellanti
E
P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Gianluigi Pellegrino
1
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Appellata
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_5 P.IVA_5 ex Lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ADS80030620639), con la quale è elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_4
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 21 Gennaio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 19 Ottobre 2020 le società e CP_1 CP_2 CP_3
(affiliate CONAD) esponevano di essere titolari, nel complesso, di sette esercizi di media distribuzione di prodotti alimentari, siti in Napoli (in particolare, tra tali esercizi vi erano le strutture site alla Via Alabardieri, al Largo Sermoneta, alla Via A. Falcone, alla Via F. Cilea, alla Via A. Scarlatti, alla Via A. Manzoni, al Viale Colli Aminei).
Le tre società da oltre dieci anni consentivano la spendita di buoni pasto di aziende private e pubbliche, avendo avuto convenzioni con la e con la Pt_1 CP_6 CP_4
Dunque le tre società convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, CP_4
e , affinchè queste ultime fossero condannate in solido al risarcimento
[...] CP_5 di tutti i danni patrimoniali, derivati dalla perdita e/o riduzione del fatturato nel comparto dei pubblici dipendenti, in conseguenza della interruzione arbitraria delle relazioni commerciali, e stante l'illiceità delle disdette.
Con specifico riferimento alla posizione della , parte attrice deduceva la violazione di CP_5 obblighi comportamentali, doveri di protezione ed obblighi di controllo.
In premessa, le società attrici deducevano che i buoni sono “documenti di legittimazione”, rappresentativi del diritto del dipendente di beneficiare del servizio sostitutivo di mensa per il loro valore facciale, nonché del diritto di ottenere la prestazione di prodotti alimentari espletata dall'esercente.
La società emittente era delegata dalle NI, ai fini dell'estinzione delle obbligazioni assunte nel CCNL verso i dipendenti;
vale a dire la società emittente provvedeva alla liquidazione, in favore degli esercenti, dei titoli spesi dai dipendenti negli esercizi alimentari.
2 Tra le altre cose, così scrivevano le società attrici:…gli enti pubblici (mediante la RI
) stipulano convenzioni con le società emittenti dei documenti di spesa, utilizzati per CP_5
l'espletamento del servizio a favore dei loro dipendenti, creditori della prestazione economica contenuta nel CCNL. Le società emittenti, con il controllo delle NI
(mediante ), stipulano contratti di convenzionamento con pubblici esercizi, dove i CP_5 dipendenti adoperano i documenti di spesa ricevuti dal datore di lavoro in pagamento delle obbligazioni contratte, in quanto rappresenta un'agevolazione assistenziale. Le emittenti sono delegate dalle NI ad estinguere le obbligazioni assunte nel CCNL verso i propri dipendenti, liquidando agli esercenti i titoli spesi nei loro esercizi alimentari. L'emittente ( riceve dalle NI debitrici il danaro della prestazione CP_4 regolata dal CCNL, ed in cambio emette documenti di legittimazione di valore corrispondente all'obbligazione assistenziale da estinguere. L'emittente realizza il suo guadagno mediante: 1) l'incameramento della differenza delle aliquote IVA;
2) la gestione della liquidità che si genera tra l'acquisto dei buoni pasto da parte delle ed il rimborso agli esercenti CP_7 che forniscono i prodotti ai dipendenti;
3) il valore dei buoni scaduti ed inutilizzati;
4) i servizi aggiuntivi forniti agli esercenti (servizi tecnici, amministrativi, etc.)..
Non sono consentite pratiche che influenzano la fruizione ed il valore di spesa dei buoni per l'acquisto dei prodotti alimentari in quanto: 1) i documenti sono scambiati con generi alimentari aventi prezzi e valore facciale predeterminati e scontabili nei limiti consentiti;
2) non possono essere imposte pratiche anticoncorrenziali o vendite alimentari sottocosto agli esercenti affiliati;
3) non può essere addebitato agli affiliati lo sconto di aggiudicazione ed il rimborso deve prevedere il valore facciale, dedotti solo i costi previsti nell'offerta di gara pubblica;
4) il documento di pagamento rappresenta l'obbligazione contratta dal datore di lavoro con il dipendente, che viene estinta per suo nome e conto dall'emittente….
Le NI Pubbliche acquistano i buoni pasto da emittenti che, come la CP_4 sono individuate dalla con una procedura di evidenza pubblica. La affida CP_5 CP_5 il servizio e le NI acquistano i buoni al prezzo di aggiudicazione, e li distribuiscono ai dipendenti al valore facciale pieno. Gli esercenti ricevono i buoni dai dipendenti, che acquistano i prodotti alimentari e li trasmettono alle emittenti ( , le CP_4 quali dovrebbero rimborsare il valore facciale (trattandosi di delegazione di pagamento avente ad oggetto documenti di legittimazione), deducendo i soli costi del convenzionamento previsti nell'offerta di aggiudicazione. Il corretto svolgimento del rapporto tra Amministrazione ( ), esercizi convenzionati, consumatore, richiede che CP_5 CP_4
l'aggiudicatario rimborsi il valore nominale dei buoni meno i costi, in quanto l'esercente deve riconoscere al dipendente, sino al valore facciale del documento di legittimazione, prodotti alimentari al prezzo di listino….
Ciò premesso, le attrici lamentavano diversi profili di illegittimità nella condotta di CP_4 prima e di poi, derivanti dal mancato convenzionamento, nonché alla luce del CP_5 recesso dalle precedenti convenzioni, già in essere dal 2016.
Le attrici avevano chiesto il rinnovo delle convenzioni, nonché avevano chiesto un incontro, al fine di conoscere le modalità operative e la nuova contrattualistica (alla luce del passaggio dalla convenzione con alla convenzione con . Pt_1 CP_6 CP_4
3 solo in un secondo momento aveva trasmesso i documenti ed aveva Controparte_4 incontrato gli addetti presso la sede di Via Manzoni, comunicando le nuove procedure ed i software di gestione ed incasso (ed altresì indicando le condizioni economiche imposte agli esercenti che si affiliavano).
si era aggiudicata il servizio, prevedendo il 20 % di sconto sul valore dei buoni, CP_4 nonché prevedendo commissioni a carico degli esercenti, nella misura dell'1,8 %.
Altresì aveva redatto il contratto-tipo, a mezzo del quale condivideva con la CP_4 CP_5 la scelta dell'impresa, con cui stipulare la convenzione. aveva imposto agli esercenti di ritirare i documenti di legittimazione dai clienti, CP_4
“senza operare alcuna decurtazione sul valore facciale del buono, ed applicando il listino generale dei prezzi vigenti in quel momento”; nonché aveva imposto di accettare la commissione/sconto incondizionato, da riconoscersi direttamente in fattura, applicata sul valore facciale dei buoni pasto….
aveva predisposto il modulo/contratto di convenzionamento, condizionando CP_4
l'instaurarsi della convenzione alla assunzione dello sconto, che aveva offerto per la aggiudicazione;
altresì aveva imposto agli esercenti la seguente condizione: e cioè che avrebbe liquidato i prodotti alimentari venduti, al 22,75 % in meno del prezzo esposto e risultante dallo scontrino fiscale.
In sostanza – secondo la prospettazione attorea – “il delegato al pagamento….impone all'imprenditore da convenzionare, per contrarre ed operare, di accettare una pratica commerciale vietata dall'art. 9 co.2 L. 192/98 e dall'art. 62 L. n. 27/12”.
Le attrici, al fine di non perdere clientela ed avviamento, avevano aderito alla proposta economica (non negoziabile); al contempo avevano comunicato che avrebbero interpellato la
Amministrazione; né avrebbero accolto la richiesta “aggiuntiva” di “occultare” alla clientela le condizioni di spesa dei buoni.
Dunque, le attrici avevano sottoscritto e trasmesso i moduli alla CP_4
Però quest'ultima giammai li aveva restituiti, impedendo il rinnovo della convenzione.
In particolare si era rifiutata di “occultare” le cause delle limitazioni dei buoni, CP_1
e le cause della riduzione del valore di rimborso.
Dal canto loro e a mezzo della PEC del 13 Maggio 2019, avevano chiesto CP_2 CP_3
l'invio dei moduli di convenzione, per essere confermate tra i fornitori;
tuttavia non avevano ricevuto alcunchè.
Ed anzi aveva comunicato alle tre società il recesso da tutte le convenzioni in essere. CP_4
Il recesso di era derivato dalla scelta di di interpellare nonchè CP_4 CP_1 CP_5 dalla scelta di rendere pubbliche le condizioni di spesa e di rimborso praticate dalla CP_4 medesima.
4 Infatti aveva comunicato che il recesso era dipeso dalla volontà di di CP_4 CP_1 comunicare agli utenti le condizioni di spesa, mediante avvisi pubblicati presso le casse, che avrebbero fatto venire meno il rapporto fiduciario.
Inoltre con una successiva missiva, aveva comunicato di avere concluso la CP_4 convenzione con altri operatori, “con cui l'accordo su ogni elemento negoziale fu trovato”.
In realtà si trattava di contratti che non consentivano alcuna trattativa, ma solo l'adesione alle condizioni, unilateralmente imposte da CP_4
Dunque le attrici lamentavano che una volta ottenuto l'appalto (finalizzato alla CP_4 stipula delle nuove convenzioni per il servizio dei buoni-pasto, con i preesistenti fornitori delle Pubbliche NI campane), non avesse dato esecuzione al convenzionamento, omettendo la restituzione dei documenti con i moduli aggiornati.
Le tre società attrici, pur avendo aderito al contratto, e pur avendo inviato i moduli, erano state escluse dal rinnovo delle convenzioni, ed anzi avevano subìto il recesso dalle convenzioni pendenti.
Tutto questo perché si erano lamentate delle pratiche imposte, ed avevano respinto l'indicazione di occultare agli utenti le informazioni sull'effettivo valore di rimborso dei buoni medesimi.
La condotta di integrava l'abuso di dipendenza economica;
le relazioni commerciali CP_4 erano state arbitrariamente interrotte, stante l'illiceità delle disdette.
Inoltre aveva determinato lo sviamento della clientela verso altri esercizi, i quali CP_4 avevano accettato la condotta abusiva di CP_4
Tale comportamento aveva determinato riduzioni del fatturato nel comparto dei pubblici dipendenti, nelle seguenti misure:
euro 101.997,66 annui per euro 24.136,39 annui per euro 782.245,94 annui CP_2 CP_3 per CP_1
Da qui l'istanza risarcitoria. aveva escluso le attrici dal mercato della Campania, ponendo anche in essere CP_4 comportamenti lesivi della concorrenza.
È infatti vietata “la vendita al pubblico di uno o più prodotti, effettuata ad un prezzo inferiore
a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto, e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati” (art. 15 c. 7 D. Lgs. n. 114/98); altresì è vietato imporre una “vendita ad un prezzo molto basso, tale da apparire non remunerativo per il venditore, ed idoneo a creare difficoltà ai concorrenti che praticano un prezzo superiore”.
La cessione dei prodotti alimentari deve uniformarsi a princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti;
5 inoltre è vietato imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale, che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
Altresì le attrici evidenziavano come in quanto aggiudicataria esclusiva del “lotto CP_4
Campania”, ricoprisse una posizione di monopolista di fatto;
il suo comportamento era da considerarsi illecito, laddove aveva imposto agli esercenti convenzioni, su formulari precompilati e non negoziabili.
Le attrici avevano dovuto accettare la riduzione del valore di rimborso del documento di legittimazione, oltre i limiti commissionali previsti nella aggiudicazione.
Altresì esse avevano patito la perdita della clientela, poiché si erano riservate la facoltà di interpellare la P.A. sull'illegittimità delle convenzioni, nonché sui profili di illiceità in materia di correttezza delle informazioni al pubblico.
Secondo la prospettazione attorea, doveva essere condannata al risarcimento danni, CP_4 per illecito nelle relazioni contrattuali tra imprese disomogenee..
Inoltre il rinnovo delle convenzioni era stato legato a pretese del tutto illegittime, da parte di
CP_4
Secondo le attrici, aveva esercitato i suoi diritti con modalità irrispettose dei doveri CP_4 di correttezza e buona fede, imponendo ingiustificati sacrifici o obblighi alla controparte contrattuale, al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti;
altresì si era improvvisata “arbitro” della concorrenza, escludendo le attrici dal mercato dei buoni pasto campani, senza legittime motivazioni e solo per impedire le informative sulle effettive condizioni di spesa.
Secondo la prospettazione attorea, la condotta di integrava un illecito sia CP_4 precontrattuale, sia contrattuale che extracontrattuale, avendo violato i princìpi di correttezza e buona fede, nonché avendo abusato della sua posizione di forza contrattuale.
Inoltre, le attrici deducevano anche la responsabilità di . CP_5
Quest'ultima, quale società in-house del M.E.F. iscritta nel registro ANAC, agisce nell'interesse della Pubblica Amministrazione, come centrale di committenza. Inoltre, ai sensi dell'art. 1176 cc., è obbligata a gestire i processi “secondo logiche contrattuali e di leale collaborazione”; ancora, è tenuta a ridurre i costi, ed a rendere rapide e trasparenti le procedure degli acquisti.
La sua responsabilità spazia dalla fase precontrattuale a quella del controllo sull'esecuzione del contratto;
da qui la ritenuta responsabilità, in solido con CP_4
Osservavano ancora le attrici: , quale centrale di Committenza, determina l'insorgere CP_5 del rapporto con il fornitore del servizio, in nome e per conto delle NI;
controlla che il rapporto venga correttamente eseguito;
quale RI delle NI,
6 aggiudica il servizio o la fornitura alla ed è tenuta a controllare la corretta esecuzione CP_4 della convenzione.
era ed è tenuta ad assicurare equità sostanziale, standard di qualità ed efficienza, CP_5 al fine di impedire illeciti, violazioni dei diritti economici dei terzi, pratiche commerciali scorrette.
Quindi anche era responsabile dei danni ai terzi, per i mancati CP_5 convenzionamenti e per le pratiche commerciali scorrette, imposte da fornitrice del CP_4 servizio.
Ad avviso delle società atrici, , quale RI delle NI CP_5 committenti, risponde, ex artt. 2049 e 2055 cc., dell'abuso di dipendenza economica e delle pratiche commerciali scorrette imposte a chi intende operare nel mercato dei buoni sostitutivi delle NI Pubbliche Campane.
Da qui la proposizione della domanda risarcitoria anche nei confronti di , oltre CP_5 che nei confronti di del resto, nel caso di specie non si discuteva delle scelte e CP_4 degli atti autoritativi della P.A.; piuttosto, veniva in rilievo un comportamento, soggetto al principio del neminem laedere, atteso che è possibile la condanna di Autorità Indipendenti al risarcimento dei danni ex art. 2043 cc…
e a causa delle pratiche commerciali scorrette e dell'abusivo CP_1 CP_2 CP_3 rifiuto di riattivazione delle convenzioni, avevano subìto una perdita di fatturato, per l'esercizio 2018, relativa ai buoni dei dipendenti delle Pubbliche NI, per complessivi euro 908.379,99 (di cui euro 782.245,94 con riferimento alla euro CP_1
101.997,66 con riferimento ad ed euro 24.136,39 con riferimento alla . CP_2 CP_3
Altresì, esse avevano patito danni per ulteriori euro 300.000,00, a seguito del recesso dalle convenzioni in essere.
Quindi il danno complessivo ammontava ad euro 1.170.000,00.
Vi era il nesso eziologico tra il comportamento antigiuridico delle convenute ed il calo del fatturato aziendale.
Ad avviso delle attrici, le società convenute dovevano essere condannate, essendo il fatto dannoso imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, (ed) anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, perché nel caso che ci occupa concorrono la responsabilità (pre)contrattuale (di e quella CP_4 extracontrattuale di . CP_5
Dunque, le attrici lamentavano l'illegittimità della condotta di per violazione dei CP_4 princìpi di correttezza e buona fede, dei doveri di protezione posti a tutela dell'altrui condizione giuridica patrimoniale;
per “abuso di dipendenza economica”, nonché in punto di arbitraria interruzione delle relazioni commerciali ultradecennali con le Pubbliche
NI, oltre che per il recesso anticipato dalle convenzioni in essere dal 2016.
7 aveva determinato danni, per la perdita del preesistente fatturato con le Pubbliche CP_4
NI, nonché per lo sviamento della clientela dei pubblici dipendenti (i quali si erano rivolti ai supermercati concorrenti, cui la aveva aggiornato i sistemi informatici CP_4
– aggiornamento indispensabile per la spendita dei buoni).
Per quel che concerne la posizione di , le attrici deducevano la responsabilità CP_5 solidale da culpa in vigilando e per culpa in eligendo, per non avere garantito la corretta attuazione del disciplinare di appalto, ai fini della nuova convenzione.
aveva agìto quale RI delle Pubbliche NI campane CP_5
(committenti nell'appalto del servizio dei buoni pasto); in tale veste non aveva adoperato la diligenza richiesta, per la tutela dei soggetti che fanno affidamento sulla corretta esecuzione dell'appalto; in particolare aveva omesso di controllare che esercitasse l'incarico di CP_4 convenzionamento, in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal disciplinare di appalto.
Sulla base di queste premesse, le tre società attrici formulavano le seguenti conclusioni:
Condannarsi in solido con la , al risarcimento dei danni Controparte_4 CP_5 da perdita di fatturato, clientela, avviamento e chances prodotti ad alla alla CP_2 CP_3
dalla data dell'affidamento del servizio (danni da determinarsi anche a mezzo CP_1 di CTU contabile), avuto riguardo al volume di affari dei singoli esercizi ed all'incidenza degli acquisti dei pubblici dipendenti, anteriormente e successivamente al mancato rinnovo ed alla disdetta delle convenzioni;
Condannarsi in solido con la , al risarcimento dei danni Controparte_4 CP_5 per perdita di clientela, dell'avviamento e per la perdita di chance, da liquidarsi a seguito di
CTU tecnico- contabile oppure in via equitativa;
Condannarsi alla stipula dei contratti di rinnovo del Controparte_4 convenzionamento relativo al servizio di buoni pasto delle Pubbliche NI in
Campania, con i soli costi commissionali previsti nella partecipazione a gara;
Dichiararsi l'illiceità delle disdette inviate dalla alla Controparte_4 CP_1 all' ed alla e condannare la al ristoro dei danni generati dall'ingiusto CP_2 CP_3 CP_4 recesso e dal mancato rinnovo delle convenzioni in corso;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta eccependo in primis l'incompetenza per Controparte_4 territorio dell'adìto Tribunale di Napoli, in ragione dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto.
eccepiva che i contratti relativi al servizio dei buoni pasto contenevano una clausola, CP_4 in forza della quale il Tribunale di Roma era competente per ogni questione concernente l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo.
Nel merito, deduceva che – diversamente da quanto asserito dalle attrici – le condizioni CP_4 contrattuali erano legittime e conformi alla normativa di riferimento (art. 144 D. Lgs. n. 50/16
e D.M. 122/17).
8 premetteva di essere autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad operare CP_4 nel settore di emissione e fornitura dei buoni pasto, svolgendo l'attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale … a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi, in favore sia di clienti privati che delle Pubbliche NI.
Il procedimento di evidenza pubblica, imposto dal citato art. 144 D. Lgs. n. 50/16 (cd. “Codice dei contratti pubblici”), ai fini dell'affidamento del servizio sopra richiamato, era finalizzato a selezionare le società emittenti i buoni-pasto, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Si trattava di premiare le condizioni tecniche in cui il servizio sarebbe stato svolto;
altresì, dal punto di vista economico, era necessario valorizzare il “ribasso sul valore nominale del buono pasto”, offerto da ciascuna società in favore delle committenti pubbliche.
Un ulteriore criterio premiale delle offerte formulate dalle società emittenti i buoni-pasto, riguardava “la rete degli esercizi da convenzionare”, che le società medesime si impegnano ad attivare entro un determinato termine dalla data di aggiudicazione, a pena di decadenza dall'aggiudicazione medesima. Al contempo, era necessario garantire il rispetto dei parametri di volta in volta prescritti dalle singole NI committenti, in ordine alla capillarità sul territorio ed alla distanza dagli uffici interessati.
Aggiungeva in data 3 Febbraio 2016 si era aggiudicata il Lotto 5 (comprendente CP_4
Campania e Molise) della gara indetta da per la fornitura del servizio sostitutivo CP_5 di mensa, mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle NI Pubbliche, per una durata di 12 mesi, prorogabili per ulteriori
12 mesi, nel caso in cui alla scadenza gli ordini di acquisto, emessi dalle singole
NI interessate, non avessero ancora esaurito gli importi complessivi previsti per ciascun singolo lotto.
In sede di perfezionamento della rete di esercizi, presso cui assicurare la spendibilità dei buoni pasto, aveva convenzionato anche le tre società attrici, come da contratti sottoscritti CP_4 dalle parti nel 2016.
La lex specialis della suddetta gara richiedeva di tenere distinti, da un lato, lo sconto percentuale sul valore facciale del buono-pasto in favore delle Pubbliche NI e, dall'altro, la commissione da applicarsi agli esercizi che avrebbero ritirato i buoni-pasto (cd. sconto incondizionato).
in sede di convenzionamento delle società, aveva previsto l'applicazione dello CP_4 sconto incondizionato offerto in gara, pari all'1,8 %.
Con bando pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 26 del 2 Marzo 2018, aveva indetto la gara CP_5 per l'aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa, tramite erogazione dei buoni pasto in favore delle Pubbliche NI, ai sensi dell'art. 26 L. n. 488/99 e dell'art. 58 L. n.
388/00.
9 Nell'ambito di tale gara, il Disciplinare aveva previsto che, ai fini della valutazione delle offerte tecniche e di attribuzione dei relativi punteggi premiali, i concorrenti avrebbero dovuto obbligarsi ad applicare una commissione ai titolari degli esercizi che accettano i buoni pasto oggetto del presente appalto, uguale allo sconto sul valore nominale offerto in sede di gara alla Pubblica Amministrazione.
L'art.
5.2 del Capitolato Tecnico ha poi previsto che la commissione richiesta agli esercizi convenzionati (cd. sconto incondizionato), avrebbe dovuto essere omnicomprensiva di tutte le attività relative al servizio, senza possibilità per la società emittente dei buoni pasto di chiedere ulteriori corrispettivi agli esercizi medesimi.
L'art. 22 del Disciplinare ha poi stabilito espressamente l'obbligo, per i concorrenti risultati primi nelle graduatorie provvisorie dei lotti di gara, di provvedere entro 20 giorni a convenzionare un numero di esercizi non inferiore a quello indicato nel Capitolato Tecnico.
In definitiva, secondo la prospettazione della convenuta il Capitolato non conteneva CP_4 alcun obbligo, a carico dell'aggiudicatario, di convenzionare determinati esercizi commerciali nominalmente individuati, né tanto meno di stipulare la convenzione con esercizi già convenzionati, nell'ambito delle precedenti edizioni dell'appalto Consip.
Il Capitolato stabiliva soltanto il numero minimo degli esercizi da convenzionare, lasciando al contempo all'aggiudicatario medesimo la più ampia libertà ed autonomia contrattuale (in ordine all'individuazione degli esercizi medesimi).
Così proseguiva la convenuta: allo scopo di promuovere il marchio sia presso gli utenti, sia presso i clienti pubblici e privati attuali o potenziali, la medesima aveva previsto la CP_4 possibilità per gli esercenti convenzionati di sottoscrivere un accordo, con cui gli stessi avrebbero pubblicizzato il marchio presso l'utenza, mettendo a disposizione spazi CP_4 pubblicitari all'ingresso ed all'interno degli esercizi. All'uopo veniva riconosciuto, in favore degli esercenti, un compenso per i servizi prestati, nella misura del 3,16 % del valore facciale dei buoni-pasto validamente ritirati.
Pertanto, in caso di adesione del convenzionato, e previa messa a disposizione dei suddetti spazi pubblicitari, sarebbe risultato nei fatti un rimborso dei buoni decurtato del 19 %.
, giusta determinazione dell'8 Ottobre 2018, aveva disposto l'aggiudicazione in CP_5 favore di A partire da quella data, aveva avviato i contatti con gli esercizi CP_4 CP_4 commerciali, ai fini della costituzione della relativa rete.
aveva interpellato le tre società attrici, con le quali non risultavano ancora scadute le CP_4 convenzioni, relative alla precedente gara.
Tuttavia, tali società avevano opposto un netto rifiuto alla sottoscrizione della proposta di convenzionamento, lamentando la pretesa non convenienza delle condizioni proposte da
CP_4
Di conseguenza quest'ultima (essendo tenuta a rispettare il prescritto termine di 20 giorni dall'aggiudicazione per non essere esclusa dalla procedura) aveva provveduto a formare la propria rete, inserendovi altri esercizi, che avevano invece accettato le suddette condizioni. 10 Peraltro, tra Febbraio e Marzo 2019 (quando già alcune singole NI avevano aderito alla Convenzione ), aveva nuovamente contattato le società attrici, CP_5 CP_4 prospettando loro la possibilità di aderire alle condizioni, cui già moltissimi altri esercizi avevano aderito, senza opporre il benché minimo rilievo.
Anche in questa occasione le tre società avevano opposto fermi rifiuti;
del resto non CP_4 avrebbe potuto accordare alle tre società condizioni migliori, rispetto a quelle previste per la generalità degli esercizi convenzionati.
Pertanto, ancora una volta si era dovuta rivolgere ad altri esercizi commerciali. CP_4
Da qui la manifesta infondatezza delle argomentazioni attoree.
In assenza della minima giustificazione le società attrici, fin dal Marzo 2019, avevano apposto cartelli all'ingresso ed all'interno degli esercizi in loro titolarità, in cui si affermava di non poter accettare i buoni-pasto emessi da in quanto le condizioni praticate sarebbero CP_4 state insostenibili, ed asseritamente pregiudizievoli non solo dei loro interessi, ma anche di quelli dei fruitori finali, dipendenti delle Pubbliche NI committenti.
a mezzo di propri incaricati, aveva sollecitato le tre società a rimuovere quanto prima CP_4
i suddetti cartelli, in quanto recanti asserzioni destituite di ogni fondamento, nonché gravemente lesive della reputazione di essa CP_4
Proprio in ragione di tali cartelli, alcuni dipendenti pubblici avevano cominciato a lamentare l'asserita mancata spendibilità dei buoni pasto di di conseguenza alcune CP_4
NI datrici di lavoro avevano segnalato tali lamentele a . A sua volta CP_5 quest'ultima aveva convocato per avere spiegazioni al riguardo. CP_4
Infine aveva riconosciuto come fosse stata sempre rispettosa di tutte le CP_5 CP_4 prescrizioni dettate dalla Legge e dalla lex specialis della gara, assicurando l'osservanza dei parametri prescritti dal Capitolato.
ribadiva di avere proposto nella convenzione delle condizioni pienamente CP_4 legittime e conformi allo specifico quadro legislativo e regolamentare, in materia di buoni- pasto (cfr. in particolare l'art. 144 D. Lgs. n. 50/16 ed il D.M. n. 122/17).
Il rapporto tra la società emittente i buoni-pasto e gli esercenti convenzionati non aveva nulla a che vedere con la determinazione del prezzo di vendita dei prodotti alimentari al pubblico.
Dopo che aveva consolidato in modo definitivo la sua rete di esercizi convenzionati CP_4
(nel solo territorio di Napoli oltre 450 esercizi), le tre società attrici, nel tardivo tentativo di ottenere comunque il convenzionamento, avevano vanamente avviato una reiterata corrispondenza con la convenuta, al fine di riprendere il rapporto.
Le attrici avevano anche interpellato l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, senza riscontro alcuno.
altresì evidenziava la contraddittorietà delle deduzioni attoree. CP_4
11 Infatti i dedotti obblighi di convenzionamento, integranti il preteso inadempimento della erano inesistenti;
né alcuna doglianza poteva inficiare il rapporto tra e , CP_4 CP_4 CP_5 disciplinato da uno specifico quadro di Legge e regolamentare.
Le tre società attrici avevano opposto alla continui ed immotivati rifiuti, pretendendo CP_4 di imporre l'applicazione di proprie condizioni di favore.
Per tali ragioni nella sua autonomia imprenditoriale, si era legittimamente rivolta ad CP_4 altri interlocutori (per ottemperare agli obblighi assunti nei confronti di in fase di CP_5 evidenza pubblica).
Quindi, in modo del tutto contraddittorio, le tre attrici lamentavano presunti danni, pretendendo di imputare alla condotte a loro dire non conformi a buona fede. CP_4
In definitiva, la convenuta chiedeva di rigettarsi la domanda attorea. Controparte_4
Si costituiva anche la convenuta , con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. CP_5
deduceva di avere agìto in maniera conforme ai doveri di protezione, buona fede e CP_5 correttezza.
Eccepiva come alcuna condotta illecita le fosse imputabile;
in particolare, la circostanza per cui lo sconto di aggiudicazione, offerto in gara dal fornitore, fosse stato poi accollato sull'esercente, era direttamente prevista dalla Legge.
Il servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni-pasto, è un servizio di intermediazione, attraverso il quale le società emittenti assicurano clientela all'esercente, includendo tale esercizio nella loro rete di esercizi convenzionati. Per tale attività viene riconosciuta una sorta di provvigione (cd. sconto incondizionato) su ciascun cliente, che si reca ad acquistare un prodotto alimentare presso l'esercente pagandolo con il buono-pasto.
Ad avviso della , non si tratta di una vendita sottocosto, bensì di retribuire (tramite CP_5 decurtazione sul rimborso del buono-pasto) il servizio reso da all'esercente, il quale CP_4 vede aumentare i ricavi proprio grazie a tale attività di intermediazione.
Aggiunge : tale circostanza è stata ammessa dalle stesse società attrici, nel CP_5 momento in cui riferiscono della consistente perdita di fatturato, derivante proprio dal mancato rinnovo della convenzione e dalla revoca delle precedenti convenzioni.
In definitiva, anche la convenuta chiedeva di rigettarsi la domanda attorea. CP_5
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7735/22, pubblicata il 29 Agosto 2022.
Il G.M. ha rigettato le domande attoree, ed altresì ha condannato le società attrici al pagamento delle spese del giudizio in favore di ciascuna delle società convenute – spese liquidate per ognuna in euro 20.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Il Giudice Monocratico ha richiamato in premessa il primo comma dell'art. 26 L. 488/99, secondo cui il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche
12 avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle NI dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di NI, ovvero per specifici ambiti territoriali. Il quarto periodo si applica anche agli accordi quadro stipulati dalla ai sensi dell'articolo 4 commi 3-ter e 3-quater del D.L. n. 95/12, CP_5 convertito nella Legge n. 135/12….
Su questa falsariga, il Tribunale ha anche richiamato l'art. 58 comma 1 della Legge n. 488/99.
Dunque – osserva il primo Giudice – alla luce di tale normativa ha aggiudicato CP_5
8 appalti del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per le Pubbliche
NI, su tutto il territorio nazionale, ivi compresa la Regione Campania.
Le società attrici hanno firmato convenzioni con l'appaltatrice della settima edizione del servizio poi fallita;
nonché, in data 30 Parte_2 CP_6
Giugno 2016, convenzioni con Controparte_4
ha aggiudicato alla l'ottava edizione della erogazione del servizio, per CP_5 CP_4 una durata di 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi;
quindi, in data 11 Dicembre 2018, ha stipulato il contratto di appalto.
Così prosegue il G.M. di Napoli nel suo iter argomentativo: con missiva dell'8 Maggio 2019 ha inviato a la convenzione, che le avrebbe consentito di ritirare i CP_4 CP_1 buoni-pasto. Tuttavia, 3 non ha accettato la convenzione. CP_1
Con missive del 16.12.2019 ha comunicato a ciascuna delle società attrici formale CP_4 disdetta…con effetto immediato…a qualsivoglia contratto di convenzione in essere con la nostra società.
Altresì il Giudice Monocratico ha rigettato la preliminare eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta CP_4
La convenuta faceva riferimento ad una clausola, che radicherebbe l'esclusiva competenza del Tribunale di Roma, per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione dell'accordo.
Il G.M. ha rigettato tale eccezione di incompetenza, sulla base delle seguenti considerazioni: le domande attoree non si fondano sull'applicazione e/o interpretazione delle convenzioni del
2016 (settima edizione), né sulle convenzioni dell'ottava edizione;
piuttosto, esse si fondano su comportamenti abusivi e/o illeciti attribuiti a in assenza di valida convenzione, CP_4 nonché sulla dedotta conseguente corresponsabilità di . CP_5
13 Quindi, non trovano applicazione le clausole di competenza territoriale esclusiva del
Tribunale di Roma, contenute nei contratti.
Nel merito, ad avviso del G.M. la domanda di e va rigettata, CP_1 CP_2 CP_3 in quanto non è stata fornita la prova dei pretesi danni, derivanti dal mancato convenzionamento delle società attrici, ovvero dalla disdetta delle precedenti convenzioni in essere.
Parimenti, non vi è prova della dedotta posizione di abuso di posizione dominante (art. 3 L.
192/98).
Non vi è alcun rapporto di fornitura o di clientela tra le attrici e tale da giustificare CP_4 la posizione di abuso (non vi sono vendite o acquisti tra le parti, non sono in atto condizioni contrattuali di alcun tipo, proprio perché allo stato non vi è un rapporto di convenzione).
Ad avviso del G.M., avuto riguardo all'insegnamento giurisprudenziale di cui alla pronuncia della Cass. n. 1184/20, nel caso di specie mancano gli indici rivelatori dell'abuso di dipendenza economica.
Non risulta che le attrici si siano trovate nella condizione di dover differenziare la propria attività, senza poterlo fare (perché come detto, certamente hanno continuato a vendere generi alimentari anche senza poter utilizzare i buoni-pasto).
Né risulta che, in vista della stipula (poi non avvenuta) delle convenzioni per l'ottava edizione dell'assegnazione del servizio buoni pasto per le Pubbliche NI, le società attrici abbiano dovuto adeguare le proprie organizzazioni e gli investimenti. In particolare i supermercati gestiti dalle società attrici erano già predisposti per vendere al pubblico i medesimi prodotti, che in ipotesi i pubblici dipendenti avrebbero potuto acquistare con i buoni-pasto.
Né si ravvisa, a carico di alcuna responsabilità ex art. 1337 cc., per avere rotto CP_4 ingiustificatamente le trattative in corso.
Sul punto il Tribunale si richiama all'insegnamento di cui alla pronuncia della Cass. n.
19883/05: in materia di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile, circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), è rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso;
dunque non comprende il lucro cessante risarcibile, se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte;
inoltre sia la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali, sia la relativa valutazione comparativa devono essere sorrette da adeguate deduzioni probatorie della parte che si assume danneggiata, e non possono basarsi sulla semplice considerazione della sua qualità imprenditoriale, né può senz'altro farsi luogo alla liquidazione equitativa da parte del Giudice, ai sensi dell'art. 1226 cc., subordinata, anche nella materia della responsabilità precontrattuale, all'impossibilità o alla rilevante difficoltà, in concreto, dell'esatta quantificazione di un pregiudizio comunque certo nella sua esistenza. 14 Ebbene, le società attrici non hanno dedotto di avere sopportato particolari spese in vista della stipula delle convenzioni, né di avere perduto l'occasione di stipulare contratti almeno altrettanto vantaggiosi.
Infine, non si può ordinare a di stipulare le convenzioni con le società Controparte_4 attrici, in ragione del fatto che non sussiste un obbligo a contrarre dell'appaltatrice del servizio
(non è un monopolista legale ex art. 2597 cc., non avendo il monopolio del Parte_2 mercato dei buoni-pasto, nemmeno di quelli emessi dalle Pubbliche NI).
In definitiva, secondo il G.M., l'unico aspetto sotto il quale si sarebbe potuto dichiarare illegittimo, da parte di , il rifiuto di stipulare le convenzioni con le Controparte_4 società attrici – ossia l'abuso di dipendenza economica – non risulta provato, e nemmeno adeguatamente dedotto;
e le domande vanno rigettate nei confronti di entrambe le parti convenute…
Avverso tale sentenza hanno proposto appello ed con CP_1 CP_3 CP_2 citazione notificata il 23 Febbraio 2023.
Le società attrici insistono nella richiesta di accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Tuttavia esse hanno rinunciato alla domanda di condanna alla sottoscrizione delle convenzioni economiche operative. Infatti, a seguito della cessazione della CP_4 dall'incarico di convenzionamento dei fornitori e di gestione del servizio sostitutivo di mensa, sono stati riattivati i rapporti commerciali con le NI campane.
La riattivazione della convenzione con il nuovo gestore per la Campania è stata ribadita anche dall'appellata . CP_5
Dunque le appellanti chiedono, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di accogliersi la domanda di primo grado: vale a dire, condannarsi CP_4 in solido con , al risarcimento dei danni da perdita del fatturato, sino alla data CP_5 della riattivazione delle forniture e del convenzionamento del 10 Settembre 2021; altresì condannarsi in solido le appellate al risarcimento per i danni da perdita di clientela, avviamento, aspettative e chance, da liquidarsi a seguito di CTU contabile;
dichiararsi l'illiceità delle disdette comunicate da a 3, ad ed a , con la CP_4 CP_1 CP_2 CP_3 conseguente condanna al ristoro dei danni generati dall'ingiusto recesso;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata , ribadendo di essersi attenuta alla rigorosa osservanza CP_5 del quadro normativo vigente. ha selezionato la migliore offerta pervenuta in gara. CP_5
Nel caso di specie (Lotto 9 - Regione Campania), la migliore offerta era quella presentata dalla società la quale ha rispettato i parametri ed i vincoli di interdipendenza fissati CP_4 dalla normativa.
Di conseguenza, alcuna violazione degli obblighi del convenzionamento è ravvisabile nella condotta di . CP_5
15 Con riferimento alla doglianza relativa alle pratiche commerciali scorrette (art. 9 comma 2 L.
192/98 ed art. 62 Legge 27/12), ribadisce la correttezza di quanto affermato dal CP_5
Tribunale nella gravata sentenza.
Quindi chiede di rigettarsi il gravame. CP_5
Si è costituita anche l'appellata deducendo di avere operato in piena Controparte_4 osservanza del quadro normativo di riferimento;
da qui l'infondatezza di ogni pretesa risarcitoria.
In definitiva, anche chiede di rigettarsi l'appello. CP_4 Controparte_4
Giusta ordinanza comunicata il 24 Gennaio 2025 – all'esito dell'udienza del 21 Gennaio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e è infondato e, pertanto, deve CP_1 CP_2 CP_3 essere rigettato.
Con il primo motivo le società appellanti, in particolare, censurano il seguente passaggio della pronuncia di prime cure: affermare che sussistesse un rapporto contrattuale….per l'ottava edizione dei buoni pasto, sarebbe stato erroneo…nel modulo di contratto di convenzione era previsto che, una volta firmato il modulo dall'esercizio commerciale che chiedeva di entrare nella rete di distribuzione dei buoni-pasto, l'appaltatrice del servizio si riservava di accettare tale richiesta firmando a sua volta il modulo, che a quel punto avrebbe acquisito valore di contratto, e non si vede perché tale riserva di accettazione dovrebbe considerarsi invalida;
e del resto, che abbia accettato nella Controparte_4 CP_1 propria rete di vendita non lo si può desumere soltanto dalla circostanza che il modulo venne inviato a detta società attrice, considerato che, si ripete, l'appaltatrice del servizio buoni- pasto non solo non firmò alcun contratto con ma non accettò nemmeno CP_1 tacitamente di avere un rapporto con detta società, non avendole mai fornito un solo buono- pasto….
Evidenziano le odierne impugnanti: sussisteva un rapporto con la P.A. da oltre dieci anni;
aveva l'incarico di effettuare le operazioni di convenzionamento sotto il controllo e CP_4 le direttive di , senza discrezionalità, secondo le modalità di cui agli artt. 5, 6, 7 ed 8 CP_5 del disciplinare;
l'art. 5 del disciplinare istituisce l'obbligo di contrarre a favore degli esercizi inseriti nell'elenco di quelli già convenzionati ( , ), e di quelli nei quali CP_1 CP_2 CP_3
i dipendenti pubblici già spendono, anche in assenza di richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.
una volta espletato l'incarico, doveva 1) esibire alla ... il contratto di CP_4 CP_5 convenzionamento e/o l'addendum ... relativo a ciascuno degli esercizi riportati negli elenchi descritti, tra cui vi erano le tre società attrici;
2) verificare l'adempimento degli impegni
16 relativi al convenzionamento degli esercizi ubicati nel Lotto, prima e dopo l'assegnazione, mediante le verifiche ispettive da operare e ... secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 8.1….
Altresì – osservano ancora le appellanti – il Tribunale ha trascurato che l'appalto limitava il mandato di al convenzionamento dei 1.450 fornitori convenzionati (tra cui CP_4 CP_1
3, e ), che coprivano l'intero mercato campano dei dipendenti della P.A..
[...] CP_2 CP_3
Secondo il capitolato, dovrà convenzionare....il numero di esercizi indicati nella CP_4 seguente tabella..., e solo successivamente in fase di esecuzione ...la distribuzione degli esercizi potrà variare .. fermo restando il numero complessivo di esercizi minimi per Lotto ...
e non potrà essere più ridotto….Il capitolato determina l'obbligo di contrarre con gli esercizi già convenzionati come 3, ed , ove i dipendenti pubblici spendevano CP_1 CP_3 CP_2 abitualmente e continuavano a spendere.
Le appellanti insistono nelle seguenti deduzioni: , 3 ed erano CP_3 CP_1 CP_2 nell'elenco dei 1.453 esercizi convenzionati con le PP.AA. campane;
ha violato l'art. CP_4
9 co.2 L. 192/98, ed ha anche abusato della condizione di dipendenza economica degli esercenti, avendo trasmesso moduli con la richiesta di variare i rapporti economici preesistenti, e di pagare costi per i sistemi necessari per la lettura dei buoni-pasto. Inoltre
nel rapporto “verticale” di fornitura, pretendeva di rinegoziare in pejus i rapporti CP_4 pendenti, con un eccessivo squilibrio dei diritti ed obblighi, anche attraverso un'imposizione di condizioni contrattuali…
Di conseguenza le odierne appellanti insistono nella richiesta di condanna delle controparti al risarcimento dei danni, dato che l'appalto del servizio aggiudicato a prevedeva, in CP_4
Campania, volumi prestazionali per euro 150.350.000,00, con riferimento ai millequattrocentocinquantatre esercizi convenzionati, tra cui le appellanti medesime.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto infondata la ricostruzione dei fatti proveniente dalle attrici, anche in difetto di ogni allegazione e prova dei dedotti pregiudizi.
Inoltre la seguente deduzione (per cui l'essere state ricomprese tra gli esercizi convenzionati per il precedente appalto 7 avrebbe determinato un contestuale obbligo, in capo a CP_5
di convenzionarle anche con riferimento al successivo appalto, riguardante CP_4
l'edizione Consip 8) integra una violazione del divieto dello jus novorum in appello, di cui all'art. 345 cpc.
Le appellanti censurano la condotta illecita di e di da abuso di dipendenza CP_4 CP_5 economica.
Le società 3, e evidenziano che i buoni-pasto costituiscono dei mezzi di CP_1 CP_2 CP_3 pagamento di generi alimentari di “valore facciale”; pertanto i buoni non determinano la creazione di alcun rapporto di fornitura dei supermercati, nei confronti dei dipendenti pubblici fruitori del medesimo servizio.
17 Al contempo le appellanti denunciano la condotta di abuso di dipendenza economica da parte di per avere loro imposto di negoziare, a condizioni contrattuali peggiorative. CP_4
Nel sostenere ciò nel presente grado, le tre società introducono nuovi profili di contestazione, in alcun modo addotti in primo grado.
Significativamente il G.M. di Napoli ha affermato come non fosse stata avanzata alcuna domanda, di declaratoria dell'inadempimento contrattuale di CP_4
Le appellanti insistono nella tesi dell'obbligo, a carico di di provvedere al CP_4 riconvenzionamento (obbligo che deriverebbe anche dalla sussistenza dell'elenco di 1.453 esercizi alimentari, predisposto da . CP_5
Al contrario, non sussisteva alcun obbligo, a carico di di convenzionare determinati CP_4 esercizi commerciali (essendo irrilevanti in tal senso i rapporti pregressi).
Ai sensi dell'art.
4.1. del capitolato, soltanto all'esito delle operazioni di gara (e cioè nella fase conclusiva), l'elenco doveva essere formato dal concorrente, risultato primo classificato nella graduatoria definitiva – giammai da . CP_5
Il concorrente primo classificato, entro 20 giorni, doveva individuare ex novogli esercizi da convenzionare con riferimento alla specifica gara, e quindi darne specifica comunicazione alla stessa . CP_5
In definitiva, sussisteva un obbligo di predisposizione dell'elenco, soltanto nella fase conclusiva della gara.
Di conseguenza, è infondata l'argomentazione delle odierne appellanti, secondo la quale l'elenco degli esercizi convenzionati “preesiste” all'affidamento del servizio, e da tale inserimento discenderebbero i presunti obblighi a carico di ed in favore delle CP_4 medesime e . CP_1 CP_2 CP_3
Pertanto, il motivo in oggetto deve essere respinto.
Con il secondo motivo, parte appellante pone in evidenza come (con riferimento all'appalto
“ edizione ottava”), fosse stata stipulata la convenzione tra e da CP_5 CP_4 CP_1 qui la responsabilità di per non avervi dato esecuzione. CP_4
Dunque, le appellanti censurano la statuizione del Tribunale, laddove si è ritenuto legittimo il recesso anticipato di nell'anno 2019, dalle trattative, con riferimento alle susseguenti CP_4 convenzioni.
Neanche questo motivo può trovare accoglimento.
Il Giudice Monocratico, nell'impugnata sentenza, ha correttamente delineato la causa petendi, caratterizzante la citazione di primo grado: parte attrice non ha affatto sostenuto che, tra e fosse stata stipulata una convenzione, con riferimento all'ottava CP_4 CP_1 edizione del servizio dei buoni-pasto. Ed infatti parte attrice, sempre nella citazione di primo grado, deduce la responsabilità di per il rifiuto di stipulare la convenzione, e non già CP_4 per la mancata esecuzione del convenzionamento medesimo.
18 Risulta per tabulas come abbia trasmesso alla i moduli firmati, relativi alla CP_1 CP_4 proposta di nuovo convenzionamento per l'appalto “ 8”; ebbene, non può revocarsi in CP_5 dubbio che il vincolo contrattuale si sarebbe perfezionato solo con la successiva controfirma, da parte di CP_4
La singola proposta inoltrata da – nonostante la sussistenza di pregressi rapporti tra le CP_4 parti – non avrebbe potuto in ogni caso né anticipare la successiva formazione del vincolo, né tantomeno comportare già un obbligo in tal senso.
Dunque, alcun obbligo di contrarre era ravvisabile in capo alla CP_4
Neanche il terzo motivo di gravame è fondato (motivo avente ad oggetto la questione se ci troviamo dinanzi o meno a pratiche commerciali, vietate dall'art. 9 co.2 L. 192/98 e dall'art. 62 L. 27/12).
Secondo l'iter argomentativo del primo Giudice, il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni-pasto, promosso dalle società emittenti ( , è un servizio di intermediazione, CP_4 attraverso il quale le emittenti assicurano clientela all'esercente, includendo il suo punto- vendita nella rete di esercizi convenzionati ai fini della spendita dei buoni-pasto.
Per tale attività viene riconosciuta una sorta di provvigione (cd. “sconto incondizionato”) su ciascun cliente che si reca ad acquistare un prodotto alimentare presso l'esercente, pagandolo con il buono-pasto.
Pertanto, non si tratta di una vendita sottocosto, bensì di retribuire (tramite decurtazione sul rimborso del buono-pasto) il servizio reso da all'esercente, il quale vede aumentare i CP_4 ricavi proprio grazie a tale attività di intermediazione.
Nella pronuncia di rigetto oggi gravata, il Tribunale ha correttamente verificato la insussistenza di una pretesa posizione di monopolio da parte di CP_4
Il primo Giudice ha correttamente scritto come non sia di per sé illecita la posizione dominante, ma piuttosto l'abuso della posizione medesima.
Appunto, è vietato l'abuso di tale posizione, e la distorsione della concorrenza che ne deriva.
Infatti, ai sensi dell'art. 9 L. 192/98, è necessario … indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia “eccessivo”, e se l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (Cass. civ., n. 1184/20). Ed invero la Legge non sanziona il comportamento, contrattuale o extracontrattuale in sé, che dia vita alla situazione di dipendenza economica, bensì solo l'“abuso” di essa, da valutarsi in concreto, ed il cui indice sintomatico - indicato dalla norma stessa - è dato dall'impossibilità per l'impresa, che si trovi nello stato di dipendenza, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti (Cass. civ., n. 25606/18).
Il Tribunale di Napoli ha giustamente affermato la necessità di verificare l'esistenza di un
“mercato rilevante”, sia sotto il profilo del prodotto (buoni-pasto), che sotto il profilo geografico e del numero complessivo degli operatori.
19 In questa prospettiva si provvede a calcolare quote di mercato, che forniscano informazioni significative sul potere di mercato medesimo, e quindi utili al fine di stabilire se esista o si prospetti una posizione dominante.
Siamo dinanzi ad un principio dell'ordinamento dell'Unione Europea, al quale debbono conformarsi le norme nazionali in materia di concorrenza (cfr. l'art. 1 co.4 della L. n. 287/90),
e peraltro costantemente applicato anche dal G.A..
Nella fattispecie di “abuso di posizione dominante” la perimetrazione del “mercato rilevante” rappresenta un prius logico e pratico, un presupposto essenziale dell'illecito, in relazione al quale la condotta considerata può assumere i tratti di ”abuso di posizione dominante”.
Inoltre, come evidenziato nella sentenza impugnata, la nozione di mercato rilevante implica l'analisi della sostituibilità sul versante della domanda (ed eventualmente dell'offerta), in presenza di beni e servizi “intercambiabili o sostituibili dal consumatore”, in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi, delle abitudini e tendenze dei consumatori, con riferimento ad una determinata area geografica che è quella nella quale “le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee, e che può essere distinta dalle zone geografiche contigue, perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse”.
Il Tribunale non ha ravvisato l'esistenza di un “mercato rilevante”, né dal punto di vista del prodotto, né dal punto di vista del servizio;
di conseguenza, ha concluso per la non configurabilità, nel caso di specie, dell'abuso di posizione dominante.
Le società attrici si sono limitate a rappresentare l'unico rapporto con la e con la società CP_4
. CP_5
Da qui la conclusione del G.M., per cui non rivestiva alcuna posizione dominante;
al CP_4 contempo, non aveva alcuna posizione di garanzia nei confronti di CP_5 CP_4
Né l'esistenza di un pregresso rapporto di convenzionamento conduce in via automatica alla sussistenza di un'area di “mercato rilevante”, comprendente tutta la Campania e gli esercizi commerciali ivi ubicati.
Così ha proseguito il Tribunale: nella stessa prospettiva, le società attrici avrebbero dovuto spiegare sulla base di argomentazioni concrete (anche in punto di allegazione e prova dei pregiudizi economici subìti), per quali ragioni non esistevano alternative;
come mai i pubblici dipendenti si siano recati presso altri esercizi commerciali, pur in costanza di convenzione;
quale fetta di mercato sia stata incisa dalle condotte di e di ed infine perché CP_4 CP_5
l'area di interesse di non sia “distinta” da quella di altri operatori nel settore dei buoni- CP_4 pasto.
Né può trascurarsi il dato dell'autonomia contrattuale, senz'altro da riconoscersi in capo a
CP_4
Le odierne appellanti non hanno delimitato il “mercato rilevante” in concreto, cioè in funzione della specifica ipotesi di abuso denunciata, nell'ambito di una valutazione che tenesse conto
20 delle relazioni tra i soggetti interessati, e delle possibilità di reazione da parte dei destinatari dell'iniziativa economica contestata.
Una volta venuto meno il presupposto del mercato rilevante, è risultato insussistente qualsivoglia danno-evento, oppure qualsivoglia danno-conseguenza, susseguente alla presunta condotta illecita di (che invero non emerge né con riferimento alla settima CP_4 edizione dell'appalto , né con riferimento all'ottava edizione). CP_5
Dunque, come correttamente affermato dal Tribunale, non può poi essere ordinato a
[...] di stipulare le convenzioni con le società attrici: non risulta che, in un caso Controparte_4 come questo, sussista un obbligo a contrarre dell'appaltatrice del servizio (non Parte_2
è un monopolista legale ex art. 2597 cc., non avendo il monopolio del mercato dei buoni- pasto, nemmeno di quelli emessi dalle Pubbliche NI). In ultima analisi, l'unico aspetto sotto il quale si sarebbe potuto dichiarare illegittimo, da parte di il rifiutare CP_4 di stipulare le convenzioni con le società attrici – ossia l'abuso di dipendenza economica – non risulta provato, e nemmeno adeguatamente dedotto;
e le domande vanno rigettate nei confronti di entrambe le parti convenute…
Quindi l'addotto motivo di impugnazione non scalfisce in alcun modo l'iter argomentativo testè riportato.
Non possono trovare accoglimento neanche gli ulteriori motivi di appello (tutti meritevoli di trattazione congiunta, essendo tra di loro logicamente e giuridicamente connessi).
Si è già sopra ricordato il passaggio argomentativo, con cui il primo Giudice ha respinto la domanda di riconoscimento, a carico di della responsabilità precontrattuale ex CP_4 art. 1337 cc. (argomentazione che si richiama all'insegnamento giurisprudenziale, di cui alla pronuncia della Suprema Corte n. 19883/05).
Sul punto, si ribadisce come le domande risarcitorie attoree non risultino adeguatamente provate.
In particolare, viene in rilievo la domanda di condanna al risarcimento del danno a titolo di
“perdita di fatturato relativa ai soli buoni dei dipendenti delle PP.AA.”, perdita che sarebbe derivata dagli ingiustificati recessi dalle convenzioni con i pregressi fornitori.
Ebbene, non è stata fornita alcuna prova, in ordine alla quantificazione dei pretesi danni, ed ancor prima in ordine al nesso eziologico tra la condotta di ed i dedotti danni. CP_4
Sulla questione della disdetta, operata da delle convenzioni, Controparte_4 conseguenti alla gara “ 7” CP_5
Per quel che concerne la disdetta – inoltrata da – delle convenzioni già in essere, CP_4 osserva il Collegio come, nella citazione di primo grado, i lamentati danni siano tutti legati alla mancata stipula delle nuove convenzioni, derivanti dalla gara di appalto Consip 8.
Trattasi di osservazione già svolta dal G.M. nella sentenza di prime cure: la disdetta delle convenzioni pedisseque alla gara Consip 7 è indubbiamente menzionata dalle società attrici 21 nella citazione di primo grado;
tuttavia tale circostanza non rientra nella causa petendi.
Appunto, le doglianze attoree sono incentrate sull'esclusione dalle convenzioni, conseguenti alla gara “ 8”. CP_5
Né può trascurarsi come le società attrici, in sostanza, non abbiano contestato le circostanze riferite da sin dalla comparsa di costituzione in primo grado: vale a dire, le disdette CP_4 delle convenzioni derivate dalla gara Consip 7 sono state inoltrate, allorquando non vi erano più in circolazione buoni-pasto, connessi alla gara Consip 7 medesima;
da qui l'insussistenza di qualsivoglia preteso danno, derivante dalle succitate disdette.
Appunto, non è contestato che, all'epoca dell'inoltro delle disdette, fossero scaduti i buoni- pasto, emessi in relazione all'appalto “Consip 7”.
Pertanto, l'appello non risulta fondato, neanche con riferimento alla questione delle disdette delle convenzioni, derivate dalla gara di appalto “ 7”. CP_5
Sulla posizione dell'odierna appellata CP_5
Con specifico riferimento alla posizione di , il Tribunale correttamente ha escluso CP_5 una sua responsabilità (in solido con , considerato che le doglianze delle società CP_4 attrici, in sostanza, riguardavano la gestione dei rapporti commerciali (gestione integralmente demandata all'aggiudicataria . CP_4
Né gli addotti motivi di impugnazione scalfiscono il rigetto della domanda attorea (neanche nei confronti di ). CP_5
In definitiva, tutti i motivi di gravame risultano infondati. In tale contesto, è d'uopo confermare anche il diniego, già espresso dal primo giudicante, all'istanza attorea di espletamento di CTU contabile – consulenza tecnica che risulterebbe meramente esplorativa,
e sulla cui ammissione pure insistono le odierne appellanti.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma della pronuncia di prime cure (di rigetto della domanda risarcitoria proposta dalle attrici CP_1
e .
[...] CP_2 CP_3
Sull'ultimo subordinato motivo di gravame, inerente alla quantificazione delle spese del primo grado
Per quel che concerne l'interposto gravame, resta da esaminare un ultimo e subordinato motivo, con il quale le appellanti si dolgono dell'importo di euro 20.000,00, liquidato dal
Tribunale a titolo di compensi professionali, in favore sia della convenuta che della CP_4 convenuta . CP_5
Innanzi tutto, non si condivide il riferimento – operato dalle appellanti – alle tabelle di cui al
D.M. n. 147/22; infatti, trattasi di tabelle entrate in vigore il 23.10.2022, laddove la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 29 Agosto 2022; pertanto, ratione temporis, hanno trovato applicazione le tabelle parametriche di cui al D.M. 55/14, nella versione antecedente alla novella del D.M. n. 147/22. 22 Nella citazione di primo grado, le società attrici hanno indicato la causa come giudizio dal valore indeterminabile, e del resto il versato contributo unificato induce ad associare il valore indeterminabile (con specifico riferimento al primo grado) ad uno scaglione “medio-alto”, ed in particolare allo scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Ciò premesso, la quantificazione in euro 20.000,00 risulta congrua e per nulla abnorme, dato che (avuto riguardo alle tabelle per il primo grado di cui al D.M. n. 55/14) ci si colloca in una fascia intermedia tra il valore medio di euro 13.430,00, ed il valore massimo, pari ad euro
25.254,00.
Pertanto, neanche il testè descritto subordinato motivo di gravame (inerente al quantum delle spese del primo grado) può trovare accoglimento. Si ribadisce quindi la statuizione di integrale rigetto del gravame (con la conseguente conferma in toto della pronuncia di prime cure).
Va respinta anche la pretesa risarcitoria ex art. 96 cpc, avanzata dall'appellata CP_4 infatti non si ravvisano profili di temerarietà (ed in particolare di dolo o colpa grave), nella condotta processuale delle odierne appellanti.
A questo punto, resta da statuire sulle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Sia con riferimento al rapporto processuale tra le tre società appellanti e che con CP_4 riferimento al rapporto processuale tra le appellanti e , le spese del grado CP_5
(liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza, in via solidale, delle impugnanti medesime;
pertanto, esse vengono poste a carico di queste ultime.
In particolare – per quel che concerne il rapporto tra le appellanti e – siamo dinanzi CP_4 alla sostanziale ed integrale soccombenza delle originarie attrici (soccombenza non scalfita dal rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, dalla valenza meramente accessoria).
Debbono trovare applicazione i vigenti parametri, di cui al D.M. n. 147/22. In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio. Per quel che concerne il valore della causa, nella citazione di appello si è indicato il valore indeterminabile. Ebbene – anche avuto riguardo al versato contributo unificato pari ad euro 777,00 – tale valore indeterminabile (con specifico riferimento al presente grado) va associato allo scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00. Nel contesto dello scaglione di riferimento (e riguardo ad entrambi i rapporti processuali), si ritiene equo e congruo attestarsi sui minimi dello scaglione medesimo. Infatti – atteso che la vicenda è stata ampiamente delineata nella sentenza di prime cure, in punto sia di fatto che di diritto – ci troviamo senz'altro dinanzi a prestazioni professionali di non particolare complessità. Dunque, a titolo di compenso professionale del presente grado, si liquida il medesimo importo di euro 4.996,00 (in favore sia di che di ). CP_4 CP_5
In particolare, si è valutato anche il compenso per la fase istruttoria, oltre ai compensi specifici per le fasi introduttiva, di studio e decisoria (considerato che, nel presente grado, si è anche delibata l'istanza istruttoria di parte appellante, di ammissione della CTU contabile).
23 Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte delle appellanti e , dell'ulteriore importo pari al CP_1 CP_2 CP_3 contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in persona dei rispettivi legali CP_1 CP_2 CP_3 rapp.ti pro tempore, nei confronti di e di , avverso la Controparte_4 CP_5 sentenza del Tribunale di Napoli n. 7735/22, pubblicata il 29 Agosto 2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna in solido e al pagamento delle spese del presente CP_1 CP_2 CP_3 grado in favore di – spese che liquida in euro 4.996,00 Controparte_4
(quattromilanovecentonovantasei/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Condanna in solido e al pagamento delle spese del presente CP_1 CP_2 CP_3 grado in favore di – spese che liquida in euro 4.996,00 CP_5
(quattromilanovecentonovantasei/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte delle appellanti CP_1
e dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. CP_2 CP_3
Così deciso, nella camera di consiglio del 30 Maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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