Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4591 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
23.01.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata come in Parte_1 C.F._1 atti presso lo studio dell'avv. Nicola Perrino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: elettivamente domiciliato come Controparte_1 C.F._2 in atti presso lo studio dell'avv. Nicola Perrino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 23.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 26.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola (NA) il
16.05.2005 e che dalla loro unione erano nate due figlie, entrambe maggiorenni ed autosufficienti economicamente, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 23.01.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. e ribadivano la loro volontà di volersi separare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sul visto del PM apposto in data 08.01.2025.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata formulata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1)I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2)Il marito, a titolo di concorso al mantenimento della moglie, verserà alla medesima, entro il giorno quattro di ogni mese, la somma di €50,00 (cinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
3)La casa coniugale ,in affitto, viene assegnata al sig. ,invalido, con i beni e CP_1 gli arredi ivi contenuti;
4)La sig.ra trasferirà la sua residenza in altra abitazione che Parte_1 prenderà in locazione;
5) i coniugi si autorizzano e consentono al rilascio del passaporto.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: , ai C.F._1 Controparte_1 C.F._2 sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (NA) (atto n.41,
Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27.2.25
Il giudice est. dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro