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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 07/04/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.P.U. C.P. 45_2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione COLLEGIALE composto dai seguenti Magistrati
Dott. Massimo Canosa Presidente f.f.
Dott. Giovanni Nappi Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO nel procedimento N. 45-1/2024 P.U. promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. LUCA Parte_1 P.IVA_1
RUSSO e avv. GIANLUCA MINNITI
Oggetto: concordato preventivo in continuità aziendale INDIRETTA
Letta la domanda di concordato preventivo presentata ai sensi degli articoli 37, 40 e 84 CCI depositata in data 30.08.2024 da Parte_1
La domanda di concordato preventivo in esame è fondata su una proposta e piano in continuità indiretta, caratterizzata da una serie di elementi, tutti sospensivamente condizionati all'omologa del presente concordato, così sintetizzabili:
a-prosecuzione dell'affitto di azienda fino al 30esimo giorno successivo la omologazione b- cessione della azienda in esercizio a seguito di procedura competitiva (art 91 CCI) con base d'asta la proposta irrevocabile della affittuaria di euro 2.100.000,00 (trasferimento dell'immobile in azienda pagamento 1.200.000,00 entro 30 giorni e trasferimento della azienda con riserva di proprietà fino al pagamento dell'ultima rata)
Cont L'ammontare dovuto entro 30 giorni viene suffragato da delibera di finanziamento per
750.000,00 e concessione di fido di cassa per euro 250.000,00 sempre da CP_2
A tali somme si aggiunge la finanza esterna messa a disposizione dai per euro 200.000,00 CP_3
(complessivi euro 1.200.000,00). Allegata alla proposta dichiarazione di rinuncia a regresso con impegno a trascrizione vincolo di destinazione su beni di proprietà di entro 30 giorni CP_3
(stima 230.000,00)
Con successiva memoria del giorno 8.1.2025, la Società ha modificato la Proposta concordataria sia per adeguarla alla situazione contabile al 2.9.2024 così come rettificata dal Commissario Giudiziale, che per conformarla alle modifiche al Codice della Crisi introdotte con il Terzo Correttivo, senza peraltro modificare le percentuali di soddisfacimento previste nella originaria proposta né le altre condizioni che assicurano la convenienza della Proposta rispetto all'alternativa rappresentata dall'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale.
La PROPOSTA da ultimo formulata è la seguente:
• il pagamento integrale delle spese di ristrutturazione (i.e. le spese di giustizia e, nella percentuale del
75% prevista dall'art. 6, co. 1, lett. c), CCII, gli onorari dei professionisti che hanno assistito la Società ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda), alla scadenza in conformità ai relativi mandati professionali;
• il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi, dei crediti prededucibili legalmente sorti durante la procedura concorsuale per la gestione del patrimonio della Società e la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
• il pagamento integrale dei creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751- bis n. 1 c.c., nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, come previsto dall'art. 84, co. 7, CCII, entro il termine di trenta giorni dalla Omologazione Definitiva del concordato preventivo di DL, ai sensi degli artt. 86 e 109, co. 5, CCII;
• il pagamento integrale dei creditori assistiti dal privilegio speciale (il riferimento è al creditore ipotecario Unicredit S.p.a.) e generale (il riferimento è ai professionisti ex art. 2751-bis n. 2 c.c., agli artigiani e cooperative ex art. 2751-bis n. 5 c.c.), nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, entro sessanta giorni dalla Omologazione Definitiva;
• il pagamento integrale della quota del credito previdenziale ex art. 2753 c.c. capiente rispetto al valore di liquidazione, così come attestato nella relazione del dott. ex art. 84, co. 5, Parte_2
CCII e nella successiva integrazione, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, entro centottanta giorni dalla Omologazione Definitiva;
La proposta di concordato in continuità indiretta si basa, sinteticamente, sull'offerta irrevocabile di acquisto dell'intero compendio aziendale avanzata dalla affittuaria e sulla prosecuzione, da parte della medesima, attualmente affittuaria, dell'attività d'impresa precedentemente svolta dalla DL La distribuzione del valore della liquidazione viene assicurata nel rispetto della regola della priorità assoluta (APR) e la distribuzione del valore eccedente quello precedentemente individuato secondo la regola della priorità relativa (RPR).
La società forma 8 8 classi votanti composte da creditori chirografari (vale a dire creditori privilegiati degradati al chirografo per incapienza ex art. 84, co. 5, CCII e creditori chirografari ab origine).
- Classe A (non votante), comprendente i crediti assistiti dal privilegio speciale ipotecario insistente sull'immobile di proprietà della Società, per cui è previsto il pagamento integrale entro sessanta giorni dalla Omologazione Definitiva;
- Classe B (non votante), comprendente i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c., per cui è previsto, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione di cui all'art. 84, co. 7 CCII, il pagamento integrale entro il termine di trenta giorni dalla Omologazione Definitiva;
- Classe C (non votante), comprendente i crediti assistiti dal privilegio professionale ex art. 2751-bis n.
2 c.c., per cui è previsto il pagamento integrale entro il termine di sessanta giorni dalla Omologazione
Definitiva;
- Classe D (non votante), comprendente i crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c., per cui è previsto il pagamento integrale entro il termine di sessanta giorni dalla Omologazione Definitiva;
- Classe E (non votante), comprendente la quota capiente, rispetto al valore di liquidazione, dei crediti privilegiati degli enti previdenziali indicati dall'art. 2753 c.c., per cui è previsto il pagamento in misura integrale entro 180 giorni dalla Omologazione Definitiva;
- Classe 1 (votante), comprendente i crediti degli enti previdenziali indicati dall'art. 2753 c.c., oggetto di degrado al chirografo per incapienza dell'attivo, destinatari della proposta di transazione di cui all'art. 88, co. 1, CCII, per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al 15,00% entro 60 mesi dalla Omologazione Definitiva;
- Classe 2 (votante), comprendente i crediti dei fornitori vantati a titolo di IVA di rivalsa ex art. 2758, co. 2, c.c., oggetto di degrado al chirografo per incapienza dell'attivo, per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al 14,00% entro 60 mesi dalla Omologazione Definitiva;
- Classe 3 (votante), comprendente i crediti dell'Erario e delle Agenzie Fiscali privilegiati ex art. 2752, commi 1 e 2, c.c., oggetto di degrado al chirografo per incapienza dell'attivo, destinatari della proposta di transazione di cui all'art. 88, co. 1, CCII, per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al
11,90% entro 60 mesi dalla Omologazione Definitiva;
- Classe 4 (votante), comprendente i crediti degli enti locali privilegiati ex art. 2752, co. 3, c.c. oggetto di degrado al chirografo per incapienza dell'attivo, per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al 10,00% entro 60 mesi dalla Omologazione Definitiva;
- Classe 5 (votante), comprendente i crediti chirografari degli istituti finanziari assistiti dalla garanzia concessa dalla Banca Centrale del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a. (“MCC”) ai sensi del
D.L. n. 23/2020, per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al 6,00% entro 60 mesi dalla
Omologazione Definitiva;
- Classe 6 (votante), comprendente i crediti chirografari ab origine vantati dagli enti pubblici (ivi inclusi gli aggi di riscossione), per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al 6,00% entro 60 mesi dalla Omologazione Definitiva;
- Classe 7 (votante), comprendente i crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi vantati da imprese che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a Euro cinque milioni, ricavi netti e delle prestazioni fino a Euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta, in conformità al nuovo disposto dell'art. 85 co. 3
CCII, per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al 6,00% entro 60 mesi dalla Omologazione
Definitiva;
- Classe 8 (votante), comprendente i crediti chirografari dei fornitori diversi da quelli inseriti nella
Classe 7, per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al 6,00% entro 60 mesi dalla
Omologazione Definitiva.
Viene assicurato il soddisfacimento dei crediti chirografari per natura nel rispetto della RPR e il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCI.
Con decreto ex art. 47 CCI emesso in data 26 settembre 2024 il Tribunale ha assegnato i termini e disponeva le modalità per l'espressione del voto dei creditori sulla proposta concordataria.
All'esito delle operazioni di voto da parte dei creditori ammessi al voto (suddivisi, come si è detto, in otto classi) il Commissario giudiziale redigeva apposita relazione ai sensi dell'art. 110 CCI contenente una tabella nella quale erano inseriti i voti favorevoli e contrari manifestati dai creditori, con indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.
Dalla relazione si evinceva che quattro classi su otto, segnatamente dalle Classi n. 2, 3, 6 e 7, avevano espresso voto favorevole e sei classi voto contrario, per cui non si era integrato il requisito previsto dall'art. 109 c.5 CCI per l'approvazione del concordato in continuità aziendale.
In data 26 febbraio 2025 l'avv. Minniti in uno con l'avv Russo hanno depositato per la DL (“la
Società”) istanza chiedendo che il Tribunale pronunciasse decreto di omologa in forza di quanto disposto dall'art. 112 comma 2 lett. d) CCI ovvero, in subordine, voglia pronunciare decreto di omologa “forzosa” del concordato (c.d. cram down fiscale e contributivo) ex art. 88 CCI.
Il Tribunale, con provvedimento in data 1 marzo 2025, vista l'istanza di omologa depositata dalla
Società disponeva la convocazione della Società e del commissario per l'udienza del giorno 11 marzo
2025 (poi posticipata al 26 marzo 2025) al fine di provvedere ai sensi degli artt. 111, 112 comma 2 lett. d), invitando il Commissario a formulare a tale udienza motivato parere sulla sussistenza delle condizioni congiuntamente previste dal citato art. 112 comma 2 lett. d) ovvero, in subordine, per l'omologa forzosa del concordato attraverso lo strumento del cram down fiscale e contributivo.
Nel corso dell'udienza del 26 marzo 2025 il Commissario giudiziale illustrava il parere depositato nel fascicolo processuale e non compariva il Pubblico Ministero. I legali della società insistevano nell'istanza di omologazione del concordato.
2.Esame e valutazione dell'istanza di omologazione del concordato in forza di quanto disposto dall'art. 112 comma 2 lett. d) CCI, formulata in via principale dalla società ricorrente.
Il Tribunale, premesso quanto esposto al paragrafo che precede, ritiene di dover confermare in questa sede (ai sensi dell'art. 112 CCI) il giudizio positivo, già espresso nel decreto di ammissione alla procedura, sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura richieste dall' art. 47
CCI e della completezza e regolarità della documentazione depositata dalla Società ricorrente;
deve altresì confermarsi il giudizio sulla fattibilità della proposta concordataria, già favorevolmente valutata dal Commissario Giudiziale nella relazione e nel parere, sulla base di un giudizio prognostico che tiene conto della non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, essendosi positivamente verificata la conformità alla legge della procedura svolta.
Al fine del giudizio di omologazione giova preliminarmente individuare quale sia la normativa applicabile al caso di specie, avuto riguardo al fatto che in data 28 Settembre 2024 è entrato in vigore il D.lgs. n. 136 del 13 settembre 2024 (cd. Decreto correttivo ter) che ha portato ad alcune modifiche del Codice della Crisi d'Impresa.
Le modifiche che vengono in rilievo nel presente caso sono quelle riguardanti, da un lato, l'art. 112
CCI e, dall'altro, l'art. 88 CCI.
In particolare occorre chiarire se al caso di cui si discute si applichino tout court le ultime modifiche normative.
A tale proposito va precisato che il Concordato è qualificabile come concordato preventivo, in continuità indiretta, pendente al momento dell'entrata in vigore del Decreto correttivo ter.
Viene in considerazione l'art. 56 del citato Decreto, rubricato “Entrata in vigore e disciplina transitoria” ove si prevede al comma 4 che, salva diversa disposizione, il Decreto correttivo ter si applica agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata) pendenti alla data della sua entrata in vigore (e cioè al 28 settembre
2024) e a quelli instaurati o aperti successivamente;
tra gli strumenti di regolazione della crisi è da ricomprendere pacificamente il concordato preventivo.
Dal tenore della norma sopra richiamata si desume l'applicabilità al caso di specie del nuovo art. 112
CCI, per quanto qui rileva ai fini della domanda di omologa avanzata in via principale dalla società che è oggetto di esame.
Giova altresì premettere che, per il criterio della ragione più liquida nonché per il criterio temporale che non ritiene applicabile il disposto del correttivo ex art 88 CCI alle proposte di transazione fiscale e previdenziale trasmesse prima dell'entrata in vigore del Terzo Correttivo, questo Tribunale ritiene di valutare funditus la domanda subordinata di omologazione forzosa ex art 112 comma 2 seconda parte.
Tanto premesso, è da osservare che il Decreto correttivo ter ha introdotto (con una funzione chiarificatrice rispetto alla versione precedente della disposizione) il nuovo art. 112 comma 2 CCI, secondo il quale:
“Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.”. Occorre verificare, ai fini dell'omologa forzosa, ai sensi del novellato art. 112 c.2 CCI, se nel caso del
Concordato DL ricorrono, congiuntamente, tutte le condizioni Parte_1 previste dal comma 2.
Quanto alla lettera a) il Commissario giudiziale, nel parere conclusivo, ha affermato che l'importo stabilito quale valore di liquidazione (€ 1.734.754,91) viene distribuito, nella proposta concordataria, secondo l'ordine dei privilegi APR
La classe n. 2 in ipotesi di APR, come da parere del Commissario sulla omologazione forzosa, verrebbe soddisfatta con il residuo della precedente liquidazione al 100%
Quanto alla lettera b) il Commissario giudiziale ha riscontrato che il valore eccedente il valore di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano un trattamento leggermente più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore.
Quanto alla lettera c) il Commissario giudiziale ha osservato che nessun creditore percepisce un importo superiore al proprio credito;
il dato è rilevabile dalle tabelle a pagina 30-31 della Relazione ex art. 105 CCI del Commissario giudiziale.
Passando a valutare il requisito indicato dall'art. 112 comma 2 lettera d), va rilevato che nel caso in esame –in cui 4 classi su 8 hanno votato sfavorevolmente– non può trovare applicazione né il criterio dell'unanimità delle classi, né il criterio subordinato della maggioranza delle classi (in cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione).
Occorre allora indagare se è possibile applicare al concordato la regola residuale dettata dall'art. 112
2° comma lettera d) secondo periodo, secondo cui in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Mentre il requisito di cui al numero 1) di cui sopra appare immediatamente comprensibile, occorre svolgere alcuni approfondimenti per meglio individuare i contenuti di cui al requisito numero 2).
Sul piano interpretativo il Collegio richiama la motivazione espressa dal Tribunale di Bergamo con la
Sentenza 11 aprile 2023 , ove si chiarisce che il voto determinante per ottenere l'omologa forzosa del concordato (ai sensi dell'art. 112 comma II lett d) seconda parte) deve provenire da una classe di creditori che sarebbe pregiudicata nei propri interessi dall'applicazione, in ambito concordatario, della regola del relative priority rule (RPR) in luogo della absolute priority rule (APR), sul valore eccedente quello di liquidazione (c.d. surplus concordatario o valore di ristrutturazione). Cont Come è noto, la è la regola secondo la quale ciascun grado di privilegio può essere soddisfatto Cont solo se quello antecedente è stato integralmente pagato mentre la consente invece il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che detto pagamento sia di misura inferiore, e che dunque il trattamento complessivo dei creditori appartenenti alle diverse classi rispetti comunque l'ordine delle prelazioni.
Per individuare l'ambito di applicazione dei due richiamati principi (RPR e APR), all'interno del concordato preventivo in continuità (anche indiretta), occorre effettuare una scomposizione astratta del patrimonio in un “prima” (il patrimonio secondo il valore di liquidazione giudiziale) e in un “dopo” (il c.d. “surplus da continuità” o “plusvalore da continuità”), rispetto all'attuazione del piano concordatario.
Mentre il patrimonio secondo il valore di liquidazione giudiziale deve sottostare necessariamente alla regola della APR, il surplus da continuità può essere distribuito secondo la regola dell'RPR.
Orbene, tornando ad analizzare il significato dell'art. 112 comma 2 lett. d secondo periodo, si può ritenere che il concordato in continuità possa essere omologato (forzosamente) quando almeno una classe di creditori muniti di diritto di prelazione abbia votato in maniera sfavorevole ai propri interessi
(trattasi della c.d. classe “maltrattata” ovvero secondo altra parte degli interpreti c.d. classe
“interessata” alla prosecuzione dell'attività di impresa facente capo alla società in concordato).
La disciplina normativa è ispirata alla ratio legis di favorire la continuità aziendale, riammettendo l'impresa in crisi nel mercato e salvaguardando i livelli occupazionali in essa impiegati.
Tale situazione si realizza quando una classe munita di prelazione abbia votato favorevolmente a un piano che prevede che il surplus concordatario, sulla base di una libera scelta economicamente strategica dell'imprenditore, venga distribuito secondo le regola del RPR piuttosto che del APR, riconoscendo alla suddetta classe una somma inferiore rispetto a quanto avrebbe potuto ricavare dall'applicazione della regola dell'APR anche con riferimento al surplus concordatario.
Dunque, venendo al caso di specie, occorre che il Commissario Giudiziale, al fine di accertare l'avveramento del requisito di cui sopra (e cioè il n. 2 della lettera d), predisponga un calcolo ad hoc in cui:
a) in primo luogo sommi il valore presunto di liquidazione giudiziale – euro 1.734.754,91 e il surplus concordatario – euro 1.013.131,42;
b) secondariamente simuli una distribuzione di tutto l'attivo concordatario secondo la regola dell'APR;
c) da ultimo verifichi se, applicando il criterio dell'APR, vi sia una classe di creditori privilegiati che avrebbe potuto, con l'utilizzo di questo criterio (APR), incassare una somma maggiore rispetto a quanto riconosciuto nel piano concordatario basato (per ciò che attiene al surplus concordatario) sulla regola del RPR e che, nonostante ciò, abbia votato favorevolmente a tale piano concordatario, subendo così un trattamento deteriore (trattasi della c.d. classe “maltrattata”).
Nel fare questo il Commissario ha evidenziato con relazione e parere del 7 marzo 2025 che la classe n.
2 IVA DI RIVALSA riceverebbe in APR il 100% mentre in piano il 67,58%, pertanto il voto favorevole di questa classe realizza la ipotesi di cui alla lettera d)
Il Commissario giudiziale nel proprio parere ha preliminarmente esaminato la composizione dell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, identificando il Valore di Liquidazione e il surplus concordatario, costituito dai Flussi generati dalla continuità accolli e Cessione.
Valore di Liquidazione 1.734.754,91 oltre al surplus cessione per euro 1.013.031,00
Il valore di Liquidazione consente di pagare: Osservando la tabella, occorre concentrare l'attenzione sulla classe n. 2 costituita da CREDTI PER
IVA DI RIVALSA classi che nel ricorso presentato dalla Società vengono identificate come classi
“maltrattate” (in rosso), ovvero che avrebbero nella proposta concordataria un ristoro inferiore rispetto a quanto potrebbero ottenere nel caso in cui il valore eccedente quello di liquidazione venisse distribuito nel rispetto dell'ordine dei privilegi.
Si tratta dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2758 c.c. (inseriti nella 2° classe) che hanno espresso voto favorevole al concordato
Da tali risultanze emerge che può ritenersi soddisfatta la condizione prevista dal comma 2 lett. d) dell'art. 112 CCI, riscontrandosi il voto favorevole di una classe “maltrattata” (cfr, parere del
Commissario).
Discende dalle svolte considerazioni che deve provvedersi all'omologa forzosa prevista dall'art. 112 comma II CCI, attuando così la c.d. ristrutturazione trasversale dei debiti (e cioè il “cross class cram down” previsto dall'art. 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva 2019/1023 c.d. Direttiva
Insolvency), disposta dal Tribunale in sostituzione della volontà dei creditori.
Ritiene, infine, il Tribunale che non sia necessario nominare un liquidatore, vista la natura del concordato in continuità indiretta e atteso che l'esecuzione del concordato non dovrebbe comportare particolari complessità operative.
P. Q. M.
visto l' art. 112 CCI
omologa il concordato preventivo proposto dalla con sede legale in Atessa Parte_1
(CH), via Firenze n. 43, iscritta nel Registro Imprese di Chieti n. CH - 167803 R.E.A., codice fiscale e Par partita IVA (in seguito, “Società” o ), in persona dell'amministratore unico sig. P.IVA_1
(C.F.: , nato ad [...] il [...], Controparte_6 C.F._1 nomina Giudice Delegato la Dott. ssa Chiara D'Alfonso;
conferma la Dott.ssa quale Commissario Giudiziale;
Controparte_7
dispone quanto segue:
1. la Società invierà al Commissario Giudiziale una relazione periodica trimestrale circa l'andamento dell'attività di esecuzione del concordato;
2. più in generale l'esecuzione del concordato avverrà sotto controllo del Commissario Giudiziale che ne sorveglierà l'andamento, verificando che la stessa sia conforme a quanto previsto nel piano in punto modalità e tempistiche;
3. il Commissario Giudiziale predisporrà e depositerà nel fascicolo telematico una relazione semestrale sull'andamento del piano redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 130 c.9 CCI e, al ricevimento del visto del Giudice Delegato, ne darà comunicazione a tutti i creditori a mezzo posta certificata;
4. il Commissario Giudiziale informerà il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori compresi eventuali ritardi nelle operazioni di realizzazione dell'attivo nonché ad informare i creditori, con le modalità di cui all'art. 104 CCI di eventuali inadempimenti degli obblighi concordatari ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di cui agli artt. 119, 120 CCI;
5. il ricavato delle attività di esecuzione dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla
Procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;
6. i piani di riparto parziali e finale, predisposti dalla Società, dovranno essere autorizzati dal Giudice
Delegato previa verifica e parere favorevole del Commissario Giudiziale, che provvederà ad eseguire pagamenti dal conto corrente intestato la Procedura;
7. le somme spettanti ai creditori irreperibili dovranno essere accantonate su conto corrente intestato alla procedura con incameramento da parte della Società dopo cinque anni dal momento in cui i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti;
8. le nomine di difensori, consulenti tecnici, altri coadiutori dovranno essere autorizzate dal Giudice
Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
9. gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dal Giudice Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
10. eventuali azioni, difese in giudizio della Società dovranno essere sottoposte al parere del
Commissario Giudiziale e all'autorizzazione del giudice delegato;
11. resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.
Lanciano, così deciso nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il Giudice rel Il Presidente f.f. dott.ssa Chiara D'Alfonso dott. Massimo Canosa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione COLLEGIALE composto dai seguenti Magistrati
Dott. Massimo Canosa Presidente f.f.
Dott. Giovanni Nappi Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO nel procedimento N. 45-1/2024 P.U. promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. LUCA Parte_1 P.IVA_1
RUSSO e avv. GIANLUCA MINNITI
Oggetto: concordato preventivo in continuità aziendale INDIRETTA
Letta la domanda di concordato preventivo presentata ai sensi degli articoli 37, 40 e 84 CCI depositata in data 30.08.2024 da Parte_1
La domanda di concordato preventivo in esame è fondata su una proposta e piano in continuità indiretta, caratterizzata da una serie di elementi, tutti sospensivamente condizionati all'omologa del presente concordato, così sintetizzabili:
a-prosecuzione dell'affitto di azienda fino al 30esimo giorno successivo la omologazione b- cessione della azienda in esercizio a seguito di procedura competitiva (art 91 CCI) con base d'asta la proposta irrevocabile della affittuaria di euro 2.100.000,00 (trasferimento dell'immobile in azienda pagamento 1.200.000,00 entro 30 giorni e trasferimento della azienda con riserva di proprietà fino al pagamento dell'ultima rata)
Cont L'ammontare dovuto entro 30 giorni viene suffragato da delibera di finanziamento per
750.000,00 e concessione di fido di cassa per euro 250.000,00 sempre da CP_2
A tali somme si aggiunge la finanza esterna messa a disposizione dai per euro 200.000,00 CP_3
(complessivi euro 1.200.000,00). Allegata alla proposta dichiarazione di rinuncia a regresso con impegno a trascrizione vincolo di destinazione su beni di proprietà di entro 30 giorni CP_3
(stima 230.000,00)
Con successiva memoria del giorno 8.1.2025, la Società ha modificato la Proposta concordataria sia per adeguarla alla situazione contabile al 2.9.2024 così come rettificata dal Commissario Giudiziale, che per conformarla alle modifiche al Codice della Crisi introdotte con il Terzo Correttivo, senza peraltro modificare le percentuali di soddisfacimento previste nella originaria proposta né le altre condizioni che assicurano la convenienza della Proposta rispetto all'alternativa rappresentata dall'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale.
La PROPOSTA da ultimo formulata è la seguente:
• il pagamento integrale delle spese di ristrutturazione (i.e. le spese di giustizia e, nella percentuale del
75% prevista dall'art. 6, co. 1, lett. c), CCII, gli onorari dei professionisti che hanno assistito la Società ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda), alla scadenza in conformità ai relativi mandati professionali;
• il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi, dei crediti prededucibili legalmente sorti durante la procedura concorsuale per la gestione del patrimonio della Società e la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
• il pagamento integrale dei creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751- bis n. 1 c.c., nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, come previsto dall'art. 84, co. 7, CCII, entro il termine di trenta giorni dalla Omologazione Definitiva del concordato preventivo di DL, ai sensi degli artt. 86 e 109, co. 5, CCII;
• il pagamento integrale dei creditori assistiti dal privilegio speciale (il riferimento è al creditore ipotecario Unicredit S.p.a.) e generale (il riferimento è ai professionisti ex art. 2751-bis n. 2 c.c., agli artigiani e cooperative ex art. 2751-bis n. 5 c.c.), nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, entro sessanta giorni dalla Omologazione Definitiva;
• il pagamento integrale della quota del credito previdenziale ex art. 2753 c.c. capiente rispetto al valore di liquidazione, così come attestato nella relazione del dott. ex art. 84, co. 5, Parte_2
CCII e nella successiva integrazione, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, entro centottanta giorni dalla Omologazione Definitiva;
La proposta di concordato in continuità indiretta si basa, sinteticamente, sull'offerta irrevocabile di acquisto dell'intero compendio aziendale avanzata dalla affittuaria e sulla prosecuzione, da parte della medesima, attualmente affittuaria, dell'attività d'impresa precedentemente svolta dalla DL La distribuzione del valore della liquidazione viene assicurata nel rispetto della regola della priorità assoluta (APR) e la distribuzione del valore eccedente quello precedentemente individuato secondo la regola della priorità relativa (RPR).
La società forma 8 8 classi votanti composte da creditori chirografari (vale a dire creditori privilegiati degradati al chirografo per incapienza ex art. 84, co. 5, CCII e creditori chirografari ab origine).
- Classe A (non votante), comprendente i crediti assistiti dal privilegio speciale ipotecario insistente sull'immobile di proprietà della Società, per cui è previsto il pagamento integrale entro sessanta giorni dalla Omologazione Definitiva;
- Classe B (non votante), comprendente i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c., per cui è previsto, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione di cui all'art. 84, co. 7 CCII, il pagamento integrale entro il termine di trenta giorni dalla Omologazione Definitiva;
- Classe C (non votante), comprendente i crediti assistiti dal privilegio professionale ex art. 2751-bis n.
2 c.c., per cui è previsto il pagamento integrale entro il termine di sessanta giorni dalla Omologazione
Definitiva;
- Classe D (non votante), comprendente i crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c., per cui è previsto il pagamento integrale entro il termine di sessanta giorni dalla Omologazione Definitiva;
- Classe E (non votante), comprendente la quota capiente, rispetto al valore di liquidazione, dei crediti privilegiati degli enti previdenziali indicati dall'art. 2753 c.c., per cui è previsto il pagamento in misura integrale entro 180 giorni dalla Omologazione Definitiva;
- Classe 1 (votante), comprendente i crediti degli enti previdenziali indicati dall'art. 2753 c.c., oggetto di degrado al chirografo per incapienza dell'attivo, destinatari della proposta di transazione di cui all'art. 88, co. 1, CCII, per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al 15,00% entro 60 mesi dalla Omologazione Definitiva;
- Classe 2 (votante), comprendente i crediti dei fornitori vantati a titolo di IVA di rivalsa ex art. 2758, co. 2, c.c., oggetto di degrado al chirografo per incapienza dell'attivo, per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al 14,00% entro 60 mesi dalla Omologazione Definitiva;
- Classe 3 (votante), comprendente i crediti dell'Erario e delle Agenzie Fiscali privilegiati ex art. 2752, commi 1 e 2, c.c., oggetto di degrado al chirografo per incapienza dell'attivo, destinatari della proposta di transazione di cui all'art. 88, co. 1, CCII, per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al
11,90% entro 60 mesi dalla Omologazione Definitiva;
- Classe 4 (votante), comprendente i crediti degli enti locali privilegiati ex art. 2752, co. 3, c.c. oggetto di degrado al chirografo per incapienza dell'attivo, per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al 10,00% entro 60 mesi dalla Omologazione Definitiva;
- Classe 5 (votante), comprendente i crediti chirografari degli istituti finanziari assistiti dalla garanzia concessa dalla Banca Centrale del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a. (“MCC”) ai sensi del
D.L. n. 23/2020, per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al 6,00% entro 60 mesi dalla
Omologazione Definitiva;
- Classe 6 (votante), comprendente i crediti chirografari ab origine vantati dagli enti pubblici (ivi inclusi gli aggi di riscossione), per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al 6,00% entro 60 mesi dalla Omologazione Definitiva;
- Classe 7 (votante), comprendente i crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi vantati da imprese che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a Euro cinque milioni, ricavi netti e delle prestazioni fino a Euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta, in conformità al nuovo disposto dell'art. 85 co. 3
CCII, per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al 6,00% entro 60 mesi dalla Omologazione
Definitiva;
- Classe 8 (votante), comprendente i crediti chirografari dei fornitori diversi da quelli inseriti nella
Classe 7, per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al 6,00% entro 60 mesi dalla
Omologazione Definitiva.
Viene assicurato il soddisfacimento dei crediti chirografari per natura nel rispetto della RPR e il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCI.
Con decreto ex art. 47 CCI emesso in data 26 settembre 2024 il Tribunale ha assegnato i termini e disponeva le modalità per l'espressione del voto dei creditori sulla proposta concordataria.
All'esito delle operazioni di voto da parte dei creditori ammessi al voto (suddivisi, come si è detto, in otto classi) il Commissario giudiziale redigeva apposita relazione ai sensi dell'art. 110 CCI contenente una tabella nella quale erano inseriti i voti favorevoli e contrari manifestati dai creditori, con indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.
Dalla relazione si evinceva che quattro classi su otto, segnatamente dalle Classi n. 2, 3, 6 e 7, avevano espresso voto favorevole e sei classi voto contrario, per cui non si era integrato il requisito previsto dall'art. 109 c.5 CCI per l'approvazione del concordato in continuità aziendale.
In data 26 febbraio 2025 l'avv. Minniti in uno con l'avv Russo hanno depositato per la DL (“la
Società”) istanza chiedendo che il Tribunale pronunciasse decreto di omologa in forza di quanto disposto dall'art. 112 comma 2 lett. d) CCI ovvero, in subordine, voglia pronunciare decreto di omologa “forzosa” del concordato (c.d. cram down fiscale e contributivo) ex art. 88 CCI.
Il Tribunale, con provvedimento in data 1 marzo 2025, vista l'istanza di omologa depositata dalla
Società disponeva la convocazione della Società e del commissario per l'udienza del giorno 11 marzo
2025 (poi posticipata al 26 marzo 2025) al fine di provvedere ai sensi degli artt. 111, 112 comma 2 lett. d), invitando il Commissario a formulare a tale udienza motivato parere sulla sussistenza delle condizioni congiuntamente previste dal citato art. 112 comma 2 lett. d) ovvero, in subordine, per l'omologa forzosa del concordato attraverso lo strumento del cram down fiscale e contributivo.
Nel corso dell'udienza del 26 marzo 2025 il Commissario giudiziale illustrava il parere depositato nel fascicolo processuale e non compariva il Pubblico Ministero. I legali della società insistevano nell'istanza di omologazione del concordato.
2.Esame e valutazione dell'istanza di omologazione del concordato in forza di quanto disposto dall'art. 112 comma 2 lett. d) CCI, formulata in via principale dalla società ricorrente.
Il Tribunale, premesso quanto esposto al paragrafo che precede, ritiene di dover confermare in questa sede (ai sensi dell'art. 112 CCI) il giudizio positivo, già espresso nel decreto di ammissione alla procedura, sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura richieste dall' art. 47
CCI e della completezza e regolarità della documentazione depositata dalla Società ricorrente;
deve altresì confermarsi il giudizio sulla fattibilità della proposta concordataria, già favorevolmente valutata dal Commissario Giudiziale nella relazione e nel parere, sulla base di un giudizio prognostico che tiene conto della non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, essendosi positivamente verificata la conformità alla legge della procedura svolta.
Al fine del giudizio di omologazione giova preliminarmente individuare quale sia la normativa applicabile al caso di specie, avuto riguardo al fatto che in data 28 Settembre 2024 è entrato in vigore il D.lgs. n. 136 del 13 settembre 2024 (cd. Decreto correttivo ter) che ha portato ad alcune modifiche del Codice della Crisi d'Impresa.
Le modifiche che vengono in rilievo nel presente caso sono quelle riguardanti, da un lato, l'art. 112
CCI e, dall'altro, l'art. 88 CCI.
In particolare occorre chiarire se al caso di cui si discute si applichino tout court le ultime modifiche normative.
A tale proposito va precisato che il Concordato è qualificabile come concordato preventivo, in continuità indiretta, pendente al momento dell'entrata in vigore del Decreto correttivo ter.
Viene in considerazione l'art. 56 del citato Decreto, rubricato “Entrata in vigore e disciplina transitoria” ove si prevede al comma 4 che, salva diversa disposizione, il Decreto correttivo ter si applica agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata) pendenti alla data della sua entrata in vigore (e cioè al 28 settembre
2024) e a quelli instaurati o aperti successivamente;
tra gli strumenti di regolazione della crisi è da ricomprendere pacificamente il concordato preventivo.
Dal tenore della norma sopra richiamata si desume l'applicabilità al caso di specie del nuovo art. 112
CCI, per quanto qui rileva ai fini della domanda di omologa avanzata in via principale dalla società che è oggetto di esame.
Giova altresì premettere che, per il criterio della ragione più liquida nonché per il criterio temporale che non ritiene applicabile il disposto del correttivo ex art 88 CCI alle proposte di transazione fiscale e previdenziale trasmesse prima dell'entrata in vigore del Terzo Correttivo, questo Tribunale ritiene di valutare funditus la domanda subordinata di omologazione forzosa ex art 112 comma 2 seconda parte.
Tanto premesso, è da osservare che il Decreto correttivo ter ha introdotto (con una funzione chiarificatrice rispetto alla versione precedente della disposizione) il nuovo art. 112 comma 2 CCI, secondo il quale:
“Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.”. Occorre verificare, ai fini dell'omologa forzosa, ai sensi del novellato art. 112 c.2 CCI, se nel caso del
Concordato DL ricorrono, congiuntamente, tutte le condizioni Parte_1 previste dal comma 2.
Quanto alla lettera a) il Commissario giudiziale, nel parere conclusivo, ha affermato che l'importo stabilito quale valore di liquidazione (€ 1.734.754,91) viene distribuito, nella proposta concordataria, secondo l'ordine dei privilegi APR
La classe n. 2 in ipotesi di APR, come da parere del Commissario sulla omologazione forzosa, verrebbe soddisfatta con il residuo della precedente liquidazione al 100%
Quanto alla lettera b) il Commissario giudiziale ha riscontrato che il valore eccedente il valore di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano un trattamento leggermente più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore.
Quanto alla lettera c) il Commissario giudiziale ha osservato che nessun creditore percepisce un importo superiore al proprio credito;
il dato è rilevabile dalle tabelle a pagina 30-31 della Relazione ex art. 105 CCI del Commissario giudiziale.
Passando a valutare il requisito indicato dall'art. 112 comma 2 lettera d), va rilevato che nel caso in esame –in cui 4 classi su 8 hanno votato sfavorevolmente– non può trovare applicazione né il criterio dell'unanimità delle classi, né il criterio subordinato della maggioranza delle classi (in cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione).
Occorre allora indagare se è possibile applicare al concordato la regola residuale dettata dall'art. 112
2° comma lettera d) secondo periodo, secondo cui in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Mentre il requisito di cui al numero 1) di cui sopra appare immediatamente comprensibile, occorre svolgere alcuni approfondimenti per meglio individuare i contenuti di cui al requisito numero 2).
Sul piano interpretativo il Collegio richiama la motivazione espressa dal Tribunale di Bergamo con la
Sentenza 11 aprile 2023 , ove si chiarisce che il voto determinante per ottenere l'omologa forzosa del concordato (ai sensi dell'art. 112 comma II lett d) seconda parte) deve provenire da una classe di creditori che sarebbe pregiudicata nei propri interessi dall'applicazione, in ambito concordatario, della regola del relative priority rule (RPR) in luogo della absolute priority rule (APR), sul valore eccedente quello di liquidazione (c.d. surplus concordatario o valore di ristrutturazione). Cont Come è noto, la è la regola secondo la quale ciascun grado di privilegio può essere soddisfatto Cont solo se quello antecedente è stato integralmente pagato mentre la consente invece il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che detto pagamento sia di misura inferiore, e che dunque il trattamento complessivo dei creditori appartenenti alle diverse classi rispetti comunque l'ordine delle prelazioni.
Per individuare l'ambito di applicazione dei due richiamati principi (RPR e APR), all'interno del concordato preventivo in continuità (anche indiretta), occorre effettuare una scomposizione astratta del patrimonio in un “prima” (il patrimonio secondo il valore di liquidazione giudiziale) e in un “dopo” (il c.d. “surplus da continuità” o “plusvalore da continuità”), rispetto all'attuazione del piano concordatario.
Mentre il patrimonio secondo il valore di liquidazione giudiziale deve sottostare necessariamente alla regola della APR, il surplus da continuità può essere distribuito secondo la regola dell'RPR.
Orbene, tornando ad analizzare il significato dell'art. 112 comma 2 lett. d secondo periodo, si può ritenere che il concordato in continuità possa essere omologato (forzosamente) quando almeno una classe di creditori muniti di diritto di prelazione abbia votato in maniera sfavorevole ai propri interessi
(trattasi della c.d. classe “maltrattata” ovvero secondo altra parte degli interpreti c.d. classe
“interessata” alla prosecuzione dell'attività di impresa facente capo alla società in concordato).
La disciplina normativa è ispirata alla ratio legis di favorire la continuità aziendale, riammettendo l'impresa in crisi nel mercato e salvaguardando i livelli occupazionali in essa impiegati.
Tale situazione si realizza quando una classe munita di prelazione abbia votato favorevolmente a un piano che prevede che il surplus concordatario, sulla base di una libera scelta economicamente strategica dell'imprenditore, venga distribuito secondo le regola del RPR piuttosto che del APR, riconoscendo alla suddetta classe una somma inferiore rispetto a quanto avrebbe potuto ricavare dall'applicazione della regola dell'APR anche con riferimento al surplus concordatario.
Dunque, venendo al caso di specie, occorre che il Commissario Giudiziale, al fine di accertare l'avveramento del requisito di cui sopra (e cioè il n. 2 della lettera d), predisponga un calcolo ad hoc in cui:
a) in primo luogo sommi il valore presunto di liquidazione giudiziale – euro 1.734.754,91 e il surplus concordatario – euro 1.013.131,42;
b) secondariamente simuli una distribuzione di tutto l'attivo concordatario secondo la regola dell'APR;
c) da ultimo verifichi se, applicando il criterio dell'APR, vi sia una classe di creditori privilegiati che avrebbe potuto, con l'utilizzo di questo criterio (APR), incassare una somma maggiore rispetto a quanto riconosciuto nel piano concordatario basato (per ciò che attiene al surplus concordatario) sulla regola del RPR e che, nonostante ciò, abbia votato favorevolmente a tale piano concordatario, subendo così un trattamento deteriore (trattasi della c.d. classe “maltrattata”).
Nel fare questo il Commissario ha evidenziato con relazione e parere del 7 marzo 2025 che la classe n.
2 IVA DI RIVALSA riceverebbe in APR il 100% mentre in piano il 67,58%, pertanto il voto favorevole di questa classe realizza la ipotesi di cui alla lettera d)
Il Commissario giudiziale nel proprio parere ha preliminarmente esaminato la composizione dell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, identificando il Valore di Liquidazione e il surplus concordatario, costituito dai Flussi generati dalla continuità accolli e Cessione.
Valore di Liquidazione 1.734.754,91 oltre al surplus cessione per euro 1.013.031,00
Il valore di Liquidazione consente di pagare: Osservando la tabella, occorre concentrare l'attenzione sulla classe n. 2 costituita da CREDTI PER
IVA DI RIVALSA classi che nel ricorso presentato dalla Società vengono identificate come classi
“maltrattate” (in rosso), ovvero che avrebbero nella proposta concordataria un ristoro inferiore rispetto a quanto potrebbero ottenere nel caso in cui il valore eccedente quello di liquidazione venisse distribuito nel rispetto dell'ordine dei privilegi.
Si tratta dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2758 c.c. (inseriti nella 2° classe) che hanno espresso voto favorevole al concordato
Da tali risultanze emerge che può ritenersi soddisfatta la condizione prevista dal comma 2 lett. d) dell'art. 112 CCI, riscontrandosi il voto favorevole di una classe “maltrattata” (cfr, parere del
Commissario).
Discende dalle svolte considerazioni che deve provvedersi all'omologa forzosa prevista dall'art. 112 comma II CCI, attuando così la c.d. ristrutturazione trasversale dei debiti (e cioè il “cross class cram down” previsto dall'art. 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva 2019/1023 c.d. Direttiva
Insolvency), disposta dal Tribunale in sostituzione della volontà dei creditori.
Ritiene, infine, il Tribunale che non sia necessario nominare un liquidatore, vista la natura del concordato in continuità indiretta e atteso che l'esecuzione del concordato non dovrebbe comportare particolari complessità operative.
P. Q. M.
visto l' art. 112 CCI
omologa il concordato preventivo proposto dalla con sede legale in Atessa Parte_1
(CH), via Firenze n. 43, iscritta nel Registro Imprese di Chieti n. CH - 167803 R.E.A., codice fiscale e Par partita IVA (in seguito, “Società” o ), in persona dell'amministratore unico sig. P.IVA_1
(C.F.: , nato ad [...] il [...], Controparte_6 C.F._1 nomina Giudice Delegato la Dott. ssa Chiara D'Alfonso;
conferma la Dott.ssa quale Commissario Giudiziale;
Controparte_7
dispone quanto segue:
1. la Società invierà al Commissario Giudiziale una relazione periodica trimestrale circa l'andamento dell'attività di esecuzione del concordato;
2. più in generale l'esecuzione del concordato avverrà sotto controllo del Commissario Giudiziale che ne sorveglierà l'andamento, verificando che la stessa sia conforme a quanto previsto nel piano in punto modalità e tempistiche;
3. il Commissario Giudiziale predisporrà e depositerà nel fascicolo telematico una relazione semestrale sull'andamento del piano redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 130 c.9 CCI e, al ricevimento del visto del Giudice Delegato, ne darà comunicazione a tutti i creditori a mezzo posta certificata;
4. il Commissario Giudiziale informerà il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori compresi eventuali ritardi nelle operazioni di realizzazione dell'attivo nonché ad informare i creditori, con le modalità di cui all'art. 104 CCI di eventuali inadempimenti degli obblighi concordatari ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di cui agli artt. 119, 120 CCI;
5. il ricavato delle attività di esecuzione dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla
Procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;
6. i piani di riparto parziali e finale, predisposti dalla Società, dovranno essere autorizzati dal Giudice
Delegato previa verifica e parere favorevole del Commissario Giudiziale, che provvederà ad eseguire pagamenti dal conto corrente intestato la Procedura;
7. le somme spettanti ai creditori irreperibili dovranno essere accantonate su conto corrente intestato alla procedura con incameramento da parte della Società dopo cinque anni dal momento in cui i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti;
8. le nomine di difensori, consulenti tecnici, altri coadiutori dovranno essere autorizzate dal Giudice
Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
9. gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dal Giudice Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
10. eventuali azioni, difese in giudizio della Società dovranno essere sottoposte al parere del
Commissario Giudiziale e all'autorizzazione del giudice delegato;
11. resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.
Lanciano, così deciso nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il Giudice rel Il Presidente f.f. dott.ssa Chiara D'Alfonso dott. Massimo Canosa