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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza
La Corte, in persona dei magistrati dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2/2024 R.G., vertente tra (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ET IE, nello studio della quale elett.te domicilia, alla via Biserta n. 7 di
TA EN (SA); p.e.c. appellante Email_1
nei confronti di
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Casaburi, presso il cui studio elett.te domicilia in Salerno alla piazza Renato Casalbore n°25,
p.e.c.: .salerno.it; Email_2 CP_2
nonché di
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Serrelli, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura distrettuale dell'I.N.P.S. di Salerno,
C.so Garibaldi n.38. p.e.c. : t appellati Email_3
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 100 2021 900 6211 465/000 / PRESCRIZIONE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza 1824/23, pubblicata il 20.11.23, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha deciso la controversia promossa
1 da nei confronti dell' (di Parte_1 Controparte_3
seguito: I.N.P.S) nonché dell (di seguito: ), Controparte_4 CP_5
avente a oggetto l'opposizione all'intimazione di pagamento
100202119006211465/000, opposizione che concerneva il solo avviso di addebito presupposto n. 400201220005818102000, relativo all'omesso pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive (con riferimento agli anni d'imposta 1981, 1982 e
1984), per l'importo di € 1.352,16.
Il Tribunale ha: • respinto l'opposizione; • compensato le spese tra le parti.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che l'I.N.P.S. aveva interrotto la prescrizione con atto notificato all'opponente il
17.8.95;
• che tale atto, essendo intervenuto entro il 31.12.95, comportava l'ultrattività della prescrizione decennale, in luogo di quella quinquennale, introdotta dalla l. 335/95 a decorrere dall'1.1.96;
• che successivamente la prescrizione decennale era stata interrotta con altro atto notificato il 27.7.05, e poi con l'avviso di addebito notificato l'11.12.12, e infine con l'intimazione di pagamento 100 2021 900 6211 465/000 oggetto di causa, notificata il
25.2.22;
• che l'indubbia complessità della questione trattata consentiva la compensazione delle spese tra le parti.
° 3. La sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza con ricorso 3.1.24 Pt_1
dolendosi del rigetto della propria domanda e concludendo per la riforma della sentenza, con vittoria di spese. Al riguardo (trattandosi di atto alquanto prolisso), se ne trascrive il passo fondamentale:
consolidato tanto è vero che tutte le più recenti pronunce intervenute sul tema si sono adeguate ai principi in esso espressi (si rimanda in proposito a Corte di cassazione n.
2 29830/2019, 29831/2019, 24106/2019, 32077/2019. A modesto avviso della scrivente, la presente controversia dev'essere decisa facendo applicazione del più recente indirizzo ermeneutico della Corte di Cassazione secondo cui l' art 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995, nel prevedere la riduzione del termine di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria da decennale a quinquennale con decorrenza dalla data di maturazione del credito, è immediatamente efficace non avendo introdotto alcun effetto sospensivo del decorso della prescrizione, sicchè con riguardo ai contributi maturati precedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa, la denuncia del lavoratore così come la notifica di atti interruttivi da parte dell'
[...]
è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo se è CP_6
intervenuta prima della scadenza del termine quinquennale, e comunque nei limiti del decennio dalla nascita del diritto a contribuzione, senza che rilevi che tale scadenza intervenga in epoca anteriore alla stessa entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi escludere che possa operare il prolungamento del termine una volta che il credito contributivo risulti già prescritto. Nella specie, i contributi di cui si tratta riguardano gli anni 1981, 1982 e 1984 e l'atto interruttivo da parte dell'INPS è stato notificato il 17/08/1995. Pertanto era abbondantemente maturata la suddetta prescrizione quinquennale, così come quella decennale dalla nascita del diritto alla contribuzione, visto che l'atto interruttivo della prescrizione è intervenuto nel quinquennio successivo alla scadenza dell'obbligo contributivo, così come dopo dieci anni dalla nascita del diritto a contribuzione, di talchè non poteva operare il più lungo termine decennale, mantenuto dalla legge in caso di denuncia del lavoratore/atto interruttivo dell'INPS, perché il diritto alla contribuzione si era oramai estinto per intervenuta prescrizione. ( Cass. 7 Gennaio 2009, n. 73; Cass. 24 Gennaio 2012, n.
948; Cass. 20 Febbraio 2012, n. 2417)>.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, l si è costituita con memoria 19.8.25, con cui CP_5
ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
3 • che l'unico motivo di appello era infondato, perché, trattandosi di crediti previdenziali antecedenti al 1995, ovvero precedenti all'entrata in vigore della legge
335/1995, il relativo termine di prescrizione era decennale avendo l'INPS notificato, nel periodo dal 17.8.1995 al 31.12.1995, un atto interruttivo, e che altri atti interruttivi ne erano tempestivamente seguiti.
° 5. Si è costituito anche l'I.N.P.S. con memoria 24.10.25, con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che esso aveva prodotto un atto interruttivo della prescrizione notificato CP_3
all'opponente il 17 agosto 1995 (dunque entro il 31.12.1995), con il quale si chiedevano i contributi relativi agli anni 1984-1986;
• che successivamente erano stati notificati altri atti con cui si richiedeva il pagamento dei contributi, lettere certamente idonee a conservare il termine decennale di prescrizione.
° 6. All'esito della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la causa è decisa come segue.
° 7. Occorre premettere che l'appellante non ha contestato in primo grado che l'atto interruttivo notificatole il 17.8.95 (contestazione di una situazione contabile debitoria da parte dell'I.N.P.S.) avesse efficacia interruttiva della prescrizione per i crediti ivi rappresentati. La relativa eccezione proposta in grado di appello è quindi inammissibile.
Ciò posto, l'appello – che verte sull'efficacia dell'atto suindicato con riguardo all'applicazione della prescrizione quinquennale introdotta dalla l. 335/95, a partire dal gennaio '96 – è infondato.
La sentenza impugnata è condivisibilmente basata sul principio secondo cui 'IInn tteemmaa ddii pprreessccrriizziioonnee ddeell ddiirriittttoo ddeeggllii eennttii pprreevviiddeennzziiaallii aaii ccoonnttrriibbuuttii ddoovvuuttii ddaaii llaavvoorraattoorrii ee ddaaii ddaattoorrii ddii llaavvoorroo,, aaii sseennssii ddeellll''aarrtt.. 33,, ccoommmmii 99 ee 1100,, ddeellllaa lleeggggee 88 aaggoossttoo 11999955,, nn..
4 333355,, iill tteerrmmiinnee ddii pprreessccrriizziioonnee ddeeii ccoonnttrriibbuuttii rreellaattiivvii aa ppeerriiooddii pprreecceeddeennttii ll''eennttrraattaa iinn vviiggoorree ddeellllaa lleeggggee ((1177 aaggoossttoo 11999955)) rreessttaa ddeecceennnnaallee nneell ccaassoo ddii aattttii iinntteerrrruuttttiivvii ccoommppiiuuttii ddaallll''IINNPPSS aanntteerriioorrmmeennttee aall 3311 ddiicceemmbbrree 11999955,, ii qquuaallii -- tteennuuttoo ccoonnttoo ddeellll''iinntteennttoo ddeell lleeggiissllaattoorree ddii rreeaalliizzzzaarree uunn ""eeffffeettttoo aannnnuunncciioo"" iiddoonneeoo aadd eevviittaarree llaa pprreessccrriizziioonnee ddeeii vveecccchhii ccrreeddiittii -- vvaallggoonnoo aa ssoottttrraarrrree aa pprreessccrriizziioonnee ii ccoonnttrriibbuuttii mmaattuurraattii nneell ddeecceennnniioo pprreecceeddeennttee ll''aattttoo iinntteerrrruuttttiivvoo ee aa ffaarr ddeeccoorrrreerree,, ddaallllaa ddaattaa ddii qquueessttoo,, uunn nnuuoovvoo tteerrmmiinnee ddeecceennnnaallee ddii pprreessccrriizziioonnee' (Cass. Sez. L, sentenza 13831 del 06/07/2015).
Le sentenze richiamate in appello concernono, invece, le diverse questioni:
- dell'efficacia della denuncia del lavoratore, di cui alla lettera a), ultimo periodo, dell'art. 3, comma 9, l. cit., in relazione a contributi scaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa (Cass. 2417 del 2012);
- della conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cass. 23397 del 2016).
° 8. Ne consegue il rigetto dell'appello, con spese regolate secondo soccombenza.
Esse concernono soltanto il presente grado (in assenza di appello incidentale avverso la compensazione disposta dal Tribunale) e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (scaglione di valore € 1.100/5.200, valori medi).
Il tenore della decisione comporta la dichiarazione a carico dell'appellante prevista dall'art. 13comma1 quater d.P.R. 115/02, in materia di contributo unificato (cfr. Cass. Sez.
U, sentenza 4315 del 20/02/20: 'LLaa ddeebbeennzzaa ddeellll''uulltteerriioorree iimmppoorrttoo aa ttiittoolloo ddii ccoonnttrriibbuuttoo uunniiffiiccaattoo ((cc..dd.. ddooppppiioo ccoonnttrriibbuuttoo)) ppaarrii aa qquueelllloo ddoovvuuttoo ppeerr ll''iimmppuuggnnaazziioonnee èè nnoorrmmaattiivvaammeennttee ccoonnddiizziioonnaattaa aa dduuee pprreessuuppppoossttii:: iill pprriimmoo,, ddii nnaattuurraa pprroocceessssuuaallee,, ccoossttiittuuiittoo ddaallll''aaddoozziioonnee ddii uunnaa pprroonnuunncciiaa ddii iinntteeggrraallee rriiggeettttoo oo iinnaammmmiissssiibbiilliittàà oo iimmpprroocceeddiibbiilliittàà ddeellll''iimmppuuggnnaazziioonnee,, llaa ccuuii ssuussssiisstteennzzaa èè ooggggeettttoo ddeellll''aatttteessttaazziioonnee rreessaa ddaall ggiiuuddiiccee ddeellll''iimmppuuggnnaazziioonnee aaii sseennssii ddeellll''aarrtt.. 1133,, ccoommmmaa 11
5 qquuaatteerr,, ddeell dd..PP..RR.. nn.. 111155 ddeell 22000022;; iill sseeccoonnddoo,, ddii ddiirriittttoo ssoossttaannzziiaallee ttrriibbuuttaarriioo,, ccoonnssiisstteennttee nneellll''oobbbblliiggoo ddeellllaa ppaarrttee iimmppuuggnnaannttee ddii vveerrssaarree iill ccoonnttrriibbuuttoo uunniiffiiccaattoo iinniizziiaallee,, iill ccuuii aacccceerrttaammeennttoo ssppeettttaa iinnvveeccee aallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee ggiiuuddiizziiaarriiaa'.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti dell' e dell'I.N.P.S., avverso la sentenza del Tribunale di Salerno CP_5
1824/23, pubblicata il 20.11.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore dell , che liquida come segue: Controparte_4
a titolo di compensi, € 268,00 per la fase di studio, 268,00 per la fase introduttiva, 496,00 per la fase di trattazione, 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
III. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore dell'I.N.P.S., che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 268,00 per la fase di studio, 268,00 per la fase introduttiva, 496,00 per la fase di trattazione, 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
IV. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore Parte_1
importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Salerno, 10.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
6
La Corte, in persona dei magistrati dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2/2024 R.G., vertente tra (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ET IE, nello studio della quale elett.te domicilia, alla via Biserta n. 7 di
TA EN (SA); p.e.c. appellante Email_1
nei confronti di
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Casaburi, presso il cui studio elett.te domicilia in Salerno alla piazza Renato Casalbore n°25,
p.e.c.: .salerno.it; Email_2 CP_2
nonché di
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Serrelli, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura distrettuale dell'I.N.P.S. di Salerno,
C.so Garibaldi n.38. p.e.c. : t appellati Email_3
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 100 2021 900 6211 465/000 / PRESCRIZIONE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza 1824/23, pubblicata il 20.11.23, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha deciso la controversia promossa
1 da nei confronti dell' (di Parte_1 Controparte_3
seguito: I.N.P.S) nonché dell (di seguito: ), Controparte_4 CP_5
avente a oggetto l'opposizione all'intimazione di pagamento
100202119006211465/000, opposizione che concerneva il solo avviso di addebito presupposto n. 400201220005818102000, relativo all'omesso pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive (con riferimento agli anni d'imposta 1981, 1982 e
1984), per l'importo di € 1.352,16.
Il Tribunale ha: • respinto l'opposizione; • compensato le spese tra le parti.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che l'I.N.P.S. aveva interrotto la prescrizione con atto notificato all'opponente il
17.8.95;
• che tale atto, essendo intervenuto entro il 31.12.95, comportava l'ultrattività della prescrizione decennale, in luogo di quella quinquennale, introdotta dalla l. 335/95 a decorrere dall'1.1.96;
• che successivamente la prescrizione decennale era stata interrotta con altro atto notificato il 27.7.05, e poi con l'avviso di addebito notificato l'11.12.12, e infine con l'intimazione di pagamento 100 2021 900 6211 465/000 oggetto di causa, notificata il
25.2.22;
• che l'indubbia complessità della questione trattata consentiva la compensazione delle spese tra le parti.
° 3. La sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza con ricorso 3.1.24 Pt_1
dolendosi del rigetto della propria domanda e concludendo per la riforma della sentenza, con vittoria di spese. Al riguardo (trattandosi di atto alquanto prolisso), se ne trascrive il passo fondamentale:
consolidato tanto è vero che tutte le più recenti pronunce intervenute sul tema si sono adeguate ai principi in esso espressi (si rimanda in proposito a Corte di cassazione n.
2 29830/2019, 29831/2019, 24106/2019, 32077/2019. A modesto avviso della scrivente, la presente controversia dev'essere decisa facendo applicazione del più recente indirizzo ermeneutico della Corte di Cassazione secondo cui l' art 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995, nel prevedere la riduzione del termine di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria da decennale a quinquennale con decorrenza dalla data di maturazione del credito, è immediatamente efficace non avendo introdotto alcun effetto sospensivo del decorso della prescrizione, sicchè con riguardo ai contributi maturati precedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa, la denuncia del lavoratore così come la notifica di atti interruttivi da parte dell'
[...]
è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo se è CP_6
intervenuta prima della scadenza del termine quinquennale, e comunque nei limiti del decennio dalla nascita del diritto a contribuzione, senza che rilevi che tale scadenza intervenga in epoca anteriore alla stessa entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi escludere che possa operare il prolungamento del termine una volta che il credito contributivo risulti già prescritto. Nella specie, i contributi di cui si tratta riguardano gli anni 1981, 1982 e 1984 e l'atto interruttivo da parte dell'INPS è stato notificato il 17/08/1995. Pertanto era abbondantemente maturata la suddetta prescrizione quinquennale, così come quella decennale dalla nascita del diritto alla contribuzione, visto che l'atto interruttivo della prescrizione è intervenuto nel quinquennio successivo alla scadenza dell'obbligo contributivo, così come dopo dieci anni dalla nascita del diritto a contribuzione, di talchè non poteva operare il più lungo termine decennale, mantenuto dalla legge in caso di denuncia del lavoratore/atto interruttivo dell'INPS, perché il diritto alla contribuzione si era oramai estinto per intervenuta prescrizione. ( Cass. 7 Gennaio 2009, n. 73; Cass. 24 Gennaio 2012, n.
948; Cass. 20 Febbraio 2012, n. 2417)>.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, l si è costituita con memoria 19.8.25, con cui CP_5
ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
3 • che l'unico motivo di appello era infondato, perché, trattandosi di crediti previdenziali antecedenti al 1995, ovvero precedenti all'entrata in vigore della legge
335/1995, il relativo termine di prescrizione era decennale avendo l'INPS notificato, nel periodo dal 17.8.1995 al 31.12.1995, un atto interruttivo, e che altri atti interruttivi ne erano tempestivamente seguiti.
° 5. Si è costituito anche l'I.N.P.S. con memoria 24.10.25, con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che esso aveva prodotto un atto interruttivo della prescrizione notificato CP_3
all'opponente il 17 agosto 1995 (dunque entro il 31.12.1995), con il quale si chiedevano i contributi relativi agli anni 1984-1986;
• che successivamente erano stati notificati altri atti con cui si richiedeva il pagamento dei contributi, lettere certamente idonee a conservare il termine decennale di prescrizione.
° 6. All'esito della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la causa è decisa come segue.
° 7. Occorre premettere che l'appellante non ha contestato in primo grado che l'atto interruttivo notificatole il 17.8.95 (contestazione di una situazione contabile debitoria da parte dell'I.N.P.S.) avesse efficacia interruttiva della prescrizione per i crediti ivi rappresentati. La relativa eccezione proposta in grado di appello è quindi inammissibile.
Ciò posto, l'appello – che verte sull'efficacia dell'atto suindicato con riguardo all'applicazione della prescrizione quinquennale introdotta dalla l. 335/95, a partire dal gennaio '96 – è infondato.
La sentenza impugnata è condivisibilmente basata sul principio secondo cui 'IInn tteemmaa ddii pprreessccrriizziioonnee ddeell ddiirriittttoo ddeeggllii eennttii pprreevviiddeennzziiaallii aaii ccoonnttrriibbuuttii ddoovvuuttii ddaaii llaavvoorraattoorrii ee ddaaii ddaattoorrii ddii llaavvoorroo,, aaii sseennssii ddeellll''aarrtt.. 33,, ccoommmmii 99 ee 1100,, ddeellllaa lleeggggee 88 aaggoossttoo 11999955,, nn..
4 333355,, iill tteerrmmiinnee ddii pprreessccrriizziioonnee ddeeii ccoonnttrriibbuuttii rreellaattiivvii aa ppeerriiooddii pprreecceeddeennttii ll''eennttrraattaa iinn vviiggoorree ddeellllaa lleeggggee ((1177 aaggoossttoo 11999955)) rreessttaa ddeecceennnnaallee nneell ccaassoo ddii aattttii iinntteerrrruuttttiivvii ccoommppiiuuttii ddaallll''IINNPPSS aanntteerriioorrmmeennttee aall 3311 ddiicceemmbbrree 11999955,, ii qquuaallii -- tteennuuttoo ccoonnttoo ddeellll''iinntteennttoo ddeell lleeggiissllaattoorree ddii rreeaalliizzzzaarree uunn ""eeffffeettttoo aannnnuunncciioo"" iiddoonneeoo aadd eevviittaarree llaa pprreessccrriizziioonnee ddeeii vveecccchhii ccrreeddiittii -- vvaallggoonnoo aa ssoottttrraarrrree aa pprreessccrriizziioonnee ii ccoonnttrriibbuuttii mmaattuurraattii nneell ddeecceennnniioo pprreecceeddeennttee ll''aattttoo iinntteerrrruuttttiivvoo ee aa ffaarr ddeeccoorrrreerree,, ddaallllaa ddaattaa ddii qquueessttoo,, uunn nnuuoovvoo tteerrmmiinnee ddeecceennnnaallee ddii pprreessccrriizziioonnee' (Cass. Sez. L, sentenza 13831 del 06/07/2015).
Le sentenze richiamate in appello concernono, invece, le diverse questioni:
- dell'efficacia della denuncia del lavoratore, di cui alla lettera a), ultimo periodo, dell'art. 3, comma 9, l. cit., in relazione a contributi scaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa (Cass. 2417 del 2012);
- della conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cass. 23397 del 2016).
° 8. Ne consegue il rigetto dell'appello, con spese regolate secondo soccombenza.
Esse concernono soltanto il presente grado (in assenza di appello incidentale avverso la compensazione disposta dal Tribunale) e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (scaglione di valore € 1.100/5.200, valori medi).
Il tenore della decisione comporta la dichiarazione a carico dell'appellante prevista dall'art. 13comma1 quater d.P.R. 115/02, in materia di contributo unificato (cfr. Cass. Sez.
U, sentenza 4315 del 20/02/20: 'LLaa ddeebbeennzzaa ddeellll''uulltteerriioorree iimmppoorrttoo aa ttiittoolloo ddii ccoonnttrriibbuuttoo uunniiffiiccaattoo ((cc..dd.. ddooppppiioo ccoonnttrriibbuuttoo)) ppaarrii aa qquueelllloo ddoovvuuttoo ppeerr ll''iimmppuuggnnaazziioonnee èè nnoorrmmaattiivvaammeennttee ccoonnddiizziioonnaattaa aa dduuee pprreessuuppppoossttii:: iill pprriimmoo,, ddii nnaattuurraa pprroocceessssuuaallee,, ccoossttiittuuiittoo ddaallll''aaddoozziioonnee ddii uunnaa pprroonnuunncciiaa ddii iinntteeggrraallee rriiggeettttoo oo iinnaammmmiissssiibbiilliittàà oo iimmpprroocceeddiibbiilliittàà ddeellll''iimmppuuggnnaazziioonnee,, llaa ccuuii ssuussssiisstteennzzaa èè ooggggeettttoo ddeellll''aatttteessttaazziioonnee rreessaa ddaall ggiiuuddiiccee ddeellll''iimmppuuggnnaazziioonnee aaii sseennssii ddeellll''aarrtt.. 1133,, ccoommmmaa 11
5 qquuaatteerr,, ddeell dd..PP..RR.. nn.. 111155 ddeell 22000022;; iill sseeccoonnddoo,, ddii ddiirriittttoo ssoossttaannzziiaallee ttrriibbuuttaarriioo,, ccoonnssiisstteennttee nneellll''oobbbblliiggoo ddeellllaa ppaarrttee iimmppuuggnnaannttee ddii vveerrssaarree iill ccoonnttrriibbuuttoo uunniiffiiccaattoo iinniizziiaallee,, iill ccuuii aacccceerrttaammeennttoo ssppeettttaa iinnvveeccee aallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee ggiiuuddiizziiaarriiaa'.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti dell' e dell'I.N.P.S., avverso la sentenza del Tribunale di Salerno CP_5
1824/23, pubblicata il 20.11.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore dell , che liquida come segue: Controparte_4
a titolo di compensi, € 268,00 per la fase di studio, 268,00 per la fase introduttiva, 496,00 per la fase di trattazione, 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
III. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore dell'I.N.P.S., che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 268,00 per la fase di studio, 268,00 per la fase introduttiva, 496,00 per la fase di trattazione, 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
IV. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore Parte_1
importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Salerno, 10.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
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