TRIB
Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2024, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7529 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Di Lorenzo e Parte_1
Adriana Di Giorgio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in questa via Carmine n° 3
opponente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Camilleri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania nella via G. Leopardi n° 63
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di
1 pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, ( d'ora in poi ) ha Controparte_1 CP_2
agito per ottenere l'adempimento della prestazione di pagamento del corrispettivo pari ad € 10.360,92 ( oltre interessi e spese della fase monitoria ), dovuto da per la somministrazione di energia elettrica Parte_1
effettuata in favore dell'utenza ad esso intestata, così come risultante dall'estratto autenticato del libro giornale dei crediti in contenzioso ( ove vi è analitica indicazione della fattura insoluta poi prodotta nella presente fase di cognizione )
e costituente prova idonea ex art. 634 c.p.c. ai fini della proposizione e dell'accoglimento della domanda d'ingiunzione.
Ora, mette conto evidenziare come la pretesa creditoria azionata da
[...]
trarrebbe origine dai prelievi abusivi di energia elettrica Controparte_1
accertati in sede di verifica tecnica effettuata in data 2.09.14 presso l'utenza suindicata alla presenza dell'opponente, che sottoscriveva il relativo verbale ( v. produzione in atti ); in particolare i tecnici/verificatori di Organizzazione_1
( società distinta e autonoma dall'odierna opposta ) riscontravano una
[...]
manomissione del contatore allo scopo di “sottomisurare o non misurare l'energia prelevata…alterare o escludere la limitazione della potenza prelevata…sottomisurare o non misurare la potenza prelevata”.
Ciò posto, va rilevato come, a fronte della eccezione di prescrizione mossa da parte opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria ex adverso avanzata, la norma di cui all'art. 1, comma 4, L. n. 205/2017 preveda che il diritto ai corrispettivi in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e del servizio idrico si prescriva in due anni;
segnatamente la relativa disciplina stabilisce al comma 10 che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
2 Da ciò discende l'inapplicabilità della disciplina predetta al caso di specie, laddove la fattura oggetto di contestazione riporta data di scadenza anteriore all'1.03.2018, di guisa che, operando il termine quinquennale di cui all'art. 2948
c.c., dovrà ritenersi non maturata la prescrizione.
Parte opponente ha poi contestato i criteri e le modalità di ricostruzione dei consumi e, per l'effetto, di fatturazione utilizzati ex adverso, attesa l'eccessività della somma ingiunta.
A fronte della superiore censura, va innanzitutto osservato come il verbale di verifica redatto da personale di ( società cui compete Organizzazione_1
l'attività di acquisizione e validazione dei dati di consumo, laddove
[...]
assume la veste di fornitore/rivenditore ) nell'esercizio Controparte_1
del suo specifico compito ha la rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali: ed invero tale qualifica non è Org_ stata persa a seguito della privatizzazione dell in virtù dell'entrata in vigore della L. n. 359/92 ), in quanto, secondo il consolidato orientamento del Giudice
Amministrativo ( Consiglio di Stato, sentenze n. 4711/02; n. 1206/01;
n. 1303/02 ), la trasformazione di un ente pubblico in società per azioni non comporta, di per sé, il venir meno della qualifica pubblicistica ove persistano i seguenti presupposti: 1) controllo maggioritario dell'azionista pubblico;
2) perseguimento di finalità di interesse pubblico;
e malgrado la sua trasformazione in S.p.a. e la progressiva liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, l'
[...]
continua in effetti ad agire per il conseguimento di finalità pubblicistiche, Org_1
svolgendo un servizio pubblico volto a soddisfare i bisogni generali della collettività, e lo Stato, nella sua veste di azionista di maggioranza, continua ad indirizzare le attività societarie ai fini dell'interesse pubblico generale: né, ad escludere il requisito del soddisfacimento di bisogni di interesse generale, vengono ritenuti ostativi il perseguimento di intenti lucrativi e l'esercizio di altre attività.
3 In applicazione dei principi fin qui enunciati, dunque, nel caso di specie ben può e deve ritenersi fornita dalla società opposta, in virtù della documentazione prodotta e segnatamente della menzionata verifica tecnica del 2.09.14 e peraltro in difetto di idonei elementi di segno contrario, la prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa creditoria da essa avanzata, ossia l'effettuazione di prelievi abusivi di energia mediante manomissione del contatore.
Per ciò che attiene ai criteri e alle modalità di registrazione dei consumi e conseguentemente al quantum, va osservato come i rilievi mossi sul punto da parte opponente, invero sprovvisti di sufficiente specificità, oltre che non adeguatamente supportati da elementi suscettibili di renderli fondati, possano essere superati alla luce della ricostruzione dei consumi, assistita da presunzione di veridicità, evincibile ex actis ed effettuata dal distributore competente identificando nel settembre del 2009 il momento iniziale del prelievo irregolare
( v. tabella di ricostruzione dei consumi comunicata dal distributore al rivenditore e prospetto dettagliato degli importi allegato alla fattura emessa ) sulla scorta dell'accertamento di cui alla verifica tecnica suindicata in applicazione delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo alle Delibere dell ( AEEG ), non Organizzazione_2
lasciando, pertanto, spazio il meccanismo di rilevazione e di fatturazione a margini di discrezionalità o arbitrio da parte del rivenditore;
né, d'altro canto, sussistono adeguati elementi o idonee allegazioni di segno contrario tali da far ritenere il calcolo non effettuato nel rispetto della normativa regolamentare vigente e delle direttive dell'AEEG.
Acclarata, in ragione delle superiori argomentazioni, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata con domanda d'ingiunzione nei confronti di Pt_1
, respinte le doglianze poste da questi a sostegno dell'opposizione
[...]
proposta e disattesa l'ulteriore censura afferente alla richiesta di applicazione di interessi ex D. Lgs. n. 231/02 di cui alla domanda d'ingiunzione, invero non
4 accolta in sede monitoria, andrà confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Controparte_1
Per il principio della soccombenza, parte opponente va condannata a rifondere alla società opposta le spese della presente fase di opposizione, che vanno liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2000/20 emesso, su ricorso di Servizio Elettrico Nazionale
S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, dal Tribunale di Palermo in data 23.03.20;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della società opposta delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.500,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 5.03.2024.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
5