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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/07/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1013/2025
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 2.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Caulonia Marina, alla Via Brooklyn n. 3, presso lo studio dell'Avv. MIRARCHI MARIA CARMELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti LAGANA' ANGELA MARIA e
ADORNATO DARIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Reggio Calabria, in Via CP_1
D. Romeo n. 15;
resistente
OGGETTO: pagamento disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che in data 25.7.2024 il Tribunale di Locri emetteva sentenza n. 824/2024, con cui le veniva riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019; dedotto di aver notificato la sentenza all'istituto a mezzo PEC in data 29.7.2024; lamentato che nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, l non provvedeva CP_1
al pagamento delle somme riconosciute;
concludeva chiedendo “1)
Accertare e dichiarare, sulla base della intervenuta definitività della citata sentenza generica di condanna n. 824/2024 emessa dal G.L. del Tribunale di Locri, che l'importo dell'indennità di disoccupazione agricola spettante alla ricorrente per l'anno 2019 per 51 giorni è pari al lordo delle trattenute di legge alla somma di € 983,28 o alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
2) conseguentemente condannare l
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, come domiciliato, al pagamento delle somme così come accertate a tale titolo oltre accessori di legge”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' deducendo l'intervenuta liquidazione della CP_1
prestazione e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda risulta superfluo in quanto le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto l'Ente ha proceduto al pagamento della prestazione per il periodo oggetto di giudizio.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974;
1.6.2004, n.10478).
Pag. 3 di 5 Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034;
27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194;
Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923).
Pag. 4 di 5 Ebbene osserva il giudicante come le spese di lite non possano che essere poste a carico dell' . Difatti l'ente ha provveduto alla liquidazione CP_1
della prestazione solo in data 5.6.2025, ossia in data successiva al deposito e alla notifica del ricorso. Le spese dunque vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni trattate e la natura della pronuncia adottata, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 251,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
Locri, 02/07/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1013/2025
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 2.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Caulonia Marina, alla Via Brooklyn n. 3, presso lo studio dell'Avv. MIRARCHI MARIA CARMELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti LAGANA' ANGELA MARIA e
ADORNATO DARIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Reggio Calabria, in Via CP_1
D. Romeo n. 15;
resistente
OGGETTO: pagamento disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che in data 25.7.2024 il Tribunale di Locri emetteva sentenza n. 824/2024, con cui le veniva riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019; dedotto di aver notificato la sentenza all'istituto a mezzo PEC in data 29.7.2024; lamentato che nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, l non provvedeva CP_1
al pagamento delle somme riconosciute;
concludeva chiedendo “1)
Accertare e dichiarare, sulla base della intervenuta definitività della citata sentenza generica di condanna n. 824/2024 emessa dal G.L. del Tribunale di Locri, che l'importo dell'indennità di disoccupazione agricola spettante alla ricorrente per l'anno 2019 per 51 giorni è pari al lordo delle trattenute di legge alla somma di € 983,28 o alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
2) conseguentemente condannare l
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, come domiciliato, al pagamento delle somme così come accertate a tale titolo oltre accessori di legge”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' deducendo l'intervenuta liquidazione della CP_1
prestazione e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda risulta superfluo in quanto le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto l'Ente ha proceduto al pagamento della prestazione per il periodo oggetto di giudizio.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974;
1.6.2004, n.10478).
Pag. 3 di 5 Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034;
27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194;
Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923).
Pag. 4 di 5 Ebbene osserva il giudicante come le spese di lite non possano che essere poste a carico dell' . Difatti l'ente ha provveduto alla liquidazione CP_1
della prestazione solo in data 5.6.2025, ossia in data successiva al deposito e alla notifica del ricorso. Le spese dunque vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni trattate e la natura della pronuncia adottata, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 251,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
Locri, 02/07/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 5 di 5