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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/10/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO;
Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA;
Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento avente ad oggetto: “Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, iscritto al N.R.G. 690/2025 del Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, promosso, in via congiunta, da:
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Arzachena, Località Santa Teresina nr. 0;
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_2 C.F._2
Torino, Corso Trapani nr. 81;
pagina 1 di 6 rappresentati e difesi dall'Avv. Luigia Pirisi (C.F.: ), elettivamente domiciliati, C.F._3 presso lo studio del difensore, in Mamoiada, Via Tola nr. 54;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM in sede: “Visto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, gli odierni ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 06/10/2007
a Villaurbana (Atto n 5 , parte II serie A – anno 2007 – Comune di Villaurbana), dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti condizioni, così come sopra indicate:
2.Il Sig. , verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_2
€ 200,00 (euro duecento/00) a titolo di contribuzione al suo mantenimento, non avendo Persona_1 il ragazzo al momento raggiunto la propria indipendenza economica.
3.I ricorrenti nulla hanno più in comune, nessun bene immobile è stato acquistato costante matrimonio, i beni mobili costituenti l'arredo della casa coniugale sono stati tra gli stessi già suddivisi, pertanto se ne conferma la titolarità in capo al separato coniuge che ne dispone in base ai pregressi accordi, ognuno provvede autonomamente alle proprie esigenze economiche, nulla intendono pretendersi reciprocamente. Con compensazione delle spese di lite”.
Nella parte narrativa del ricorso, i coniugi rilevavano:
- di essersi uniti in matrimonio il 6 ottobre 2007, in Villaurbana, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Villaurbana, Atto nr. 5, parte II, Serie A, anno 2007 e che, dalla loro unione, il 18 maggio 2005 nasceva un figlio, , maggiorenne, non economicamente indipendente, Persona_1 attualmente convivente con la madre presso la residenza familiare sita in Arzachena, Via Teresina nr. 0;
- che, nel corso del tempo, il protrarsi delle rispettive incompatibilità caratteriali determinava il fallimento dell'unione materiale e spirituale caratterizzante il rapporto coniugale, per cui i ricorrenti già adivano pagina 2 di 6 l'intestato Tribunale, in via consensuale, per ottenere la separazione, omologata con decreto del
Tribunale di Tempio Pausania del 14 marzo 2017, nr. 23/2017, depositato il 4 aprile 2017, passato in giudicato il 24 aprile 2017;
- che i coniugi vivevano separati ormai dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Tempio
Pausania nel giudizio di separazione, senza alcuna riconciliazione, né volontà di ricostituire l'unione matrimoniale, per cui sussistevano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta.
In corso di causa, i ricorrenti, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata per la comparizione, ribadivano la volontà di divorziare, alle condizioni già rassegnate in via consensuale, dichiarando di intendere rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza eventualmente conforme alle condizioni concordate.
Raccolto il parere del PM in sede, trascritto in epigrafe, il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione della causa, la riferiva al Collegio per la decisione.
*****
La domanda è fondata, e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898 e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
pagina 3 di 6 Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico,
e risultando le stesse conformi al superiore interesse della prole.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, secondo gli accordi raggiunti dalle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 6 ottobre 2007 in Villaurbana,
Provincia di Oristano, tra , nato ad [...] il [...], e , nata Parte_2 Parte_1 ad Oristano il 23 gennaio 1977, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Villaurbana, Atto nr. 5, Parte II, Serie A, Anno 2007;
CONFERMA le seguenti condizioni: “
2. Il Sig. , verserà a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento del figlio € 200,00 (euro duecento/00) a titolo di contribuzione al suo Persona_1 mantenimento, non avendo il ragazzo al momento raggiunto la propria indipendenza economica.
3. I ricorrenti nulla hanno più in comune, nessun bene immobile è stato acquistato costante matrimonio, i beni mobili costituenti l'arredo della casa coniugale sono stati tra gli stessi già suddivisi, pertanto se ne conferma la titolarità in capo al separato coniuge che ne dispone in base ai pregressi accordi, ognuno provvede autonomamente alle proprie esigenze economiche, nulla intendono pretendersi reciprocamente. Con compensazione delle spese di lite”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 6 ottobre 2025
pagina 4 di 6 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO;
Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA;
Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento avente ad oggetto: “Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, iscritto al N.R.G. 690/2025 del Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, promosso, in via congiunta, da:
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Arzachena, Località Santa Teresina nr. 0;
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_2 C.F._2
Torino, Corso Trapani nr. 81;
pagina 1 di 6 rappresentati e difesi dall'Avv. Luigia Pirisi (C.F.: ), elettivamente domiciliati, C.F._3 presso lo studio del difensore, in Mamoiada, Via Tola nr. 54;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM in sede: “Visto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, gli odierni ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 06/10/2007
a Villaurbana (Atto n 5 , parte II serie A – anno 2007 – Comune di Villaurbana), dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti condizioni, così come sopra indicate:
2.Il Sig. , verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_2
€ 200,00 (euro duecento/00) a titolo di contribuzione al suo mantenimento, non avendo Persona_1 il ragazzo al momento raggiunto la propria indipendenza economica.
3.I ricorrenti nulla hanno più in comune, nessun bene immobile è stato acquistato costante matrimonio, i beni mobili costituenti l'arredo della casa coniugale sono stati tra gli stessi già suddivisi, pertanto se ne conferma la titolarità in capo al separato coniuge che ne dispone in base ai pregressi accordi, ognuno provvede autonomamente alle proprie esigenze economiche, nulla intendono pretendersi reciprocamente. Con compensazione delle spese di lite”.
Nella parte narrativa del ricorso, i coniugi rilevavano:
- di essersi uniti in matrimonio il 6 ottobre 2007, in Villaurbana, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Villaurbana, Atto nr. 5, parte II, Serie A, anno 2007 e che, dalla loro unione, il 18 maggio 2005 nasceva un figlio, , maggiorenne, non economicamente indipendente, Persona_1 attualmente convivente con la madre presso la residenza familiare sita in Arzachena, Via Teresina nr. 0;
- che, nel corso del tempo, il protrarsi delle rispettive incompatibilità caratteriali determinava il fallimento dell'unione materiale e spirituale caratterizzante il rapporto coniugale, per cui i ricorrenti già adivano pagina 2 di 6 l'intestato Tribunale, in via consensuale, per ottenere la separazione, omologata con decreto del
Tribunale di Tempio Pausania del 14 marzo 2017, nr. 23/2017, depositato il 4 aprile 2017, passato in giudicato il 24 aprile 2017;
- che i coniugi vivevano separati ormai dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Tempio
Pausania nel giudizio di separazione, senza alcuna riconciliazione, né volontà di ricostituire l'unione matrimoniale, per cui sussistevano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta.
In corso di causa, i ricorrenti, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata per la comparizione, ribadivano la volontà di divorziare, alle condizioni già rassegnate in via consensuale, dichiarando di intendere rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza eventualmente conforme alle condizioni concordate.
Raccolto il parere del PM in sede, trascritto in epigrafe, il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione della causa, la riferiva al Collegio per la decisione.
*****
La domanda è fondata, e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898 e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
pagina 3 di 6 Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico,
e risultando le stesse conformi al superiore interesse della prole.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, secondo gli accordi raggiunti dalle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 6 ottobre 2007 in Villaurbana,
Provincia di Oristano, tra , nato ad [...] il [...], e , nata Parte_2 Parte_1 ad Oristano il 23 gennaio 1977, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Villaurbana, Atto nr. 5, Parte II, Serie A, Anno 2007;
CONFERMA le seguenti condizioni: “
2. Il Sig. , verserà a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento del figlio € 200,00 (euro duecento/00) a titolo di contribuzione al suo Persona_1 mantenimento, non avendo il ragazzo al momento raggiunto la propria indipendenza economica.
3. I ricorrenti nulla hanno più in comune, nessun bene immobile è stato acquistato costante matrimonio, i beni mobili costituenti l'arredo della casa coniugale sono stati tra gli stessi già suddivisi, pertanto se ne conferma la titolarità in capo al separato coniuge che ne dispone in base ai pregressi accordi, ognuno provvede autonomamente alle proprie esigenze economiche, nulla intendono pretendersi reciprocamente. Con compensazione delle spese di lite”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 6 ottobre 2025
pagina 4 di 6 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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