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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5230 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10721/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi fina- li, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/10 e vertente
TRA
(C.F. ), N.Q., in persona del Sinda- Parte_1 P.IVA_1
co e legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso, giusto Disciplinare
D'Incarico Legale del 30/09/2022 allegata agli atti, dall'avv. Antonio Amatucci, nello studio del quale elettivamentete domicilia in Battipaglia, Via Plava n. 32
-ATTORE-
E
(C.F. ), in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_2
Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites per Notaio
[...] [...]
Barano d'Ischia Rep. n. 33646 del 14/3/2018 e di provvedimento Persona_1
di incarico, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 15/4/21, il si opponeva n.q. Pt_1 Parte_1
alla ingiunzione di pagamento del 16/3/21 notificatagli dalla Parte_2
[...
, apparendo subito opportuno riportare ampi stralci descrittivi di tale atto introduttivo : “Atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 32 d.lgs. n. 150/2011 - Per il , capofila Parte_1 dell' , in persona del Sindaco e legale rapp.nte pro Controparte_2
tempore…, contro per l'annullamento e/o declara- Controparte_1
toria di nullità, previa sospensione e/o emanazione di ogni altra opportuna misura cautelare: a) dell'Ingiunzione di pagamento prot n. PG/2021/143701 del 16/03/2021 della Dirigente ad interim Dott.ssa Maria Somma della Dire- zione Generale ” della Giunta Re- Controparte_3
gionale della Campania, notificata a mezzo pec in data 16.03.2021
E dall'indirizzo pec gg. egione.campania. all'indirizzo pec del Email_1
alomonte.sa.it ed avente ad Pt_1 Parte_1 Email_3 Pt_1 oggetto il “Recupero del Contributo rideterminato” pari ad € 80.000,00, oltre interessi pari ad € 36,49; b) nonché di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale alla predetta ingiunzione di pagamento che co- munque possa ledere i diritti dell'attore, ivi compreso, ove occorrente per quanto di ragione, il Decreto Dirigenziale n. 26 del 10.02.2021 notificato a mezzo pec il 16/02/2021 di revoca dell'intero finanziamento assentito con
D.D. 372 del 4/07/2013 al quale capofila dell'Ambito Parte_1 ex S10 del progetto “Accordo Territoriale di Genere S10 Alto Sele Tanagro”, per l'intero importo ammesso a finanziamento, pari ad € 200.000,00. E, co- munque, per l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza dell'asserito obbligo di corrispondere alla la somma di € 80.036,49, di Controparte_1 cui è stata intimata la restituzione con l'Ingiunzione di pagamento di cui sub a). PREMESSO CHE 1) con l'Ingiunzione di pagamento prot n. PG/2021/143701 del 16.03.2021, notificata a mezzo pec in data 16.03.2021, oggi impugnata l'odierna convenuta ingiungeva, ai sensi Controparte_1
del Regio Decreto n. 639 del 1910, al (SA), capofila Parte_1 dell' , c.f. in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_1
Sig. Avv. Mariano Casciano, di pagare la complessiva somma di euro
80.036,49, di cui euro 80.000,00, a titolo di restituzione degli importi erogati e non dovuti a seguito della revoca dell'intero finanziamento disposta con De- creto Dirigenziale n. 26 del 10.02.2021 (“Recupero contributo Ridetermina- to”), ed il restante importo di € 36,49 a titolo di interessi;
2) a sostegno della pretesa, l'amministrazione deduceva che: a) - con Decreto Dirigenziale n.
372 del 04/07/2013 della competente A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Socia- li, Sport, Tempo Libero, Spettacolo, era stato riconosciuto al Parte_3
capofila dell' , l'importo di € 200.000,00,
[...] Parte_4
in relazione alla procedura POR Campania FSE 2007/2013 – Avviso pubblico
D.D. n°613 del 07/08/2012 “Accordi Territoriali di Genere” (progetto finan- ziato “Accordo Territoriale di Genere S10 Alto Sele Tanagro”), di cui €.
89.048,12 a valere sul POR Campania FSE 2007/2013 ed € 110.951,88 a va- lere sul Fondo Nazionale;
b) - in data 19/12/2013 era stato sottoscritto l'Atto di Concessione (prot. N. 875633/2013) tra la e l' Controparte_1 [...]
, capofila beneficiario del richiama- Parte_4 Pt_1 Parte_1
to finanziamento;
c) - con Decreto Dirigenziale. n. 147 del 25/07/2014 della competente UOD 02 “Gestione Finanziaria PO FSE” della DG 50.01 “Dire- zione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo”, era stata erogata in favore del Beneficiario la prima anticipazione pari ad € 35.619,25
a valere sul POR Campania FSE 2007/2013; d) - con successivo Decreto Di- rigenziale n. 10 del 09/05/2014 della competente “
[...]
”, era Controparte_4
stata erogata in favore del Beneficiario la prima anticipazione, pari ad €.
44.380,75, a valere sul Fondo Nazionale;
il tutto per un totale complessivo erogato in favore del Beneficiario di € 80.000,00, pari al 40% del finanzia- mento assentito, come stabilito dall'Atto di Concessione sottoscritto;
e) - con nota prot. Reg. 753396 del 10/12/2019, notificata a mezzo pec del 10/12/2019, la competente Controparte_5
aveva chiesto la restituzione della somma, erogata e non rendicontata, pari alla prima anticipazione a valere sul POR Campania FSE 2007/2013 Ob. Op. f2, per un importo complessivo di €. 35.619,25; f) - con successiva nota prot.
Reg. n. 100217 del 17/02/2020, notificata a mezzo pec del 17/02/2020, non
Con avendo avuto idoneo riscontro, la 50.05 Controparte_7
aveva sollecitato la restituzione delle somme erogate a valere sul POR
[...]
Campania FSE 2007/2013 ed aveva chiesto, altresì, la restituzione delle risor- se erogate a valere sul Fondo Nazionale a titolo di I anticipazione, in €
44.380,75; il tutto per un importo complessivo di €. 80.000,00; g) - con la medesima nota prot. Reg. n. 100217 del 17/02/2020 la CP_4 [...]
aveva comunicato all' Controparte_8 Controparte_9
, capofila l'avvio del procedimento di revoca del
[...] Parte_1 finanziamento concesso, ai sensi dell'art.21 quinquies della L. n. 241/90 e ss.mm.ii; h) - con successiva nota prot. reg. n. 350764 del 24/07/2020, notifi- cata a mezzo pec del 24/07/2020, la DG “Politiche Sociali e Socio Sanitarie”, preso atto del mancato riscontro alla nota prot. reg. n. 0100217 del
17/02/2020, aveva rinnovato al Beneficiario la richiesta di restituzione delle somme non rendicontate;
i) - l' , capofila Parte_4 [...]
non aveva trasmesso, entro il termine di cui alla nota prot. reg. Parte_1
n. 100217 del 17/02/2020, né entro il termine comunicato con la successiva nota prot. reg. n. 350764 del 24/07/2020, controdeduzioni, osservazioni, me- morie scritte o altra documentazione che potessero consentire una valutazione circa le criticità procedimentali rilevate;
l) - con Decreto Dirigenziale n. 26 del 10.02.2021 (pubblicato nel BURC n. 16 del 15.02.2021), notificato al be- neficiario a mezzo pec del 16/02/2021, l'Amministrazione aveva, quindi, di- sposto la revoca dell'intero finanziamento assentito con D.D. 372 del
4/07/2013 al quale capofila dell'Ambito ex S10 del Parte_1 progetto “Accordo Territoriale di Genere S10 Alto Sele Tanagro”, per l'intero importo ammesso a finanziamento, pari ad € 200.000,00 di cui €
89.048,12 a valere sul POR Campania FSE 2007/2013 ed €. 110.951,88 a va- lere sul Fondo Nazionale;
e il successivo recupero delle somme erogate in fa- vore del Beneficiario, a titolo di I anticipazione, in complessivi € 80.000,00, di cui € 35.619,25 a valere sul POR Campania FSE 2007/2013 ed €
44.380,75, a valere sul Fondo Nazionale;
m) - nessuna istanza motivata con richiesta di revisione /rettifica era pervenuta da parte del CP_10 quale capofila dell'Ambito ex S10 nei 15 gg successivi alla pubblica-
[...]
zione del Decreto Dirigenziale n. 26 del 10.02.2021 sul BURC;
n) - l'
[...] [...]
, capofila pertanto, risultava a detta Parte_4 Pt_1 Parte_1
della convenuta, debitore nei confronti dell delle Parte_5 somme richieste con l'Ingiunzione oggi impugnata. Tanto necessariamente premesso, con il presente atto l'attore impugna e contesta, in ogni sua parte l'Ingiunzione di pagamento prot n. PG/2021/143701 del 16/03/2021 della
Dirigente ad interim Dott.ssa Maria Somma della Direzione Generale -50.05
“ ” della Giunta Regionale della Campania Controparte_3
oggi opposta, nonchè ogni atto anteriore, preordinato, connesso e consequen- ziale e propone formale opposizione per ottenere l'annullamento di detto atto impugnato e di tutte le pretese azionate…”.
E' inoltre utile riprodurre, in ampia parte, detta opposta ingiunzione : “IN-
GIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. N. 639/1910 E SUC-
CESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - Riscossione – Avviso pub- blico DD n°613 del 07/08/2013 - Accordi Territoriali di POR Campania FSE
2007/2013 –FN. …Direzione Generale -50.05 “Politiche Sociali e Socio Sani- tarie” della Giunta Regionale - con De- Controparte_11
creto Dirigenziale n. 372 del 04/07/2013 della competente A.G.C. 18 Assisten- za Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo, è stato riconosciuto al capofila dell' , l'importo Parte_1 Parte_4 di € 200.000,00, in relazione alla procedura POR Campania FSE 2007/2013 –
Avviso pubblico D.D. n°613 del 07/08/2012 “Accordi Territoriali di Genere”
(progetto finanziato “Accordo Territoriale di Genere S10 Alto Sele Tana- gro”), di cui €. 89.048,12 a valere sul POR Campania FSE 2007/2013 ed €
110.951,88 a valere sul Fondo Nazionale;
- in data 19/12/2013 è stato sotto- scritto l'Atto di Concessione (prot. N. 875633/2013) tra la Controparte_1
e l' , capofila , beneficiario Parte_4 Pt_1 Parte_1
del finanziamento sopra richiamato;
- con Decreto Dirigenziale. n. 147 del
25/07/2014 della competente UOD 02 “Gestione Finanziaria PO FSE” della
DG 50.01 “Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turi- smo”, è stata erogata in favore del Beneficiario la prima anticipazione pari ad
€ 35.619,25 a valere sul POR Campania FSE 2007/2013; - con successivo
Decreto Dirigenziale n. 10 del 09/05/2014 della competente “Direzione Gene- rale Politiche Sociali, Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Li- bero”, è stata erogata in favore del Beneficiario la prima anticipazione, pari ad €. 44.380,75, a valere sul Fondo Nazionale;
tutto per un totale complessi- vo erogato in favore del Beneficiario di € 80.000,00, pari al 40% del finan- ziamento assentito, come stabilito dall'Atto di Concessione sottoscritto;
CONSIDERATO CHE - con nota prot. Reg. 753396 del 10/12/2019, notifica- ta a mezzo pec del 10/12/2019, la competente
[...]
ha chiesto la restituzione della somma, erogata Controparte_12
e non rendicontata, pari alla prima anticipazione a valere sul POR Campania
FSE 2007/2013 Ob. Op. f2, per un importo complessivo di €. 35.619,25; - con successiva nota prot. Reg. n. 100217 del 17/02/2020, notificata a mezzo pec del 17/02/2020, non avendo avuto idoneo riscontro, la DG 50.05 “Politiche
Sociali e Socio Sanitarie” ha sollecitato la restituzione delle somme erogate a valere sul POR Campania FSE 2007/2013 ed ha chiesto, altresì, la restituzio- ne delle risorse erogate a valere sul Fondo Nazionale a titolo di I anticipazio- ne, in € 44.380,75; il tutto, quindi, per un importo complessivo di €.
80.000,00; - con la medesima nota prot. Reg. n. 100217 del 17/02/2020 la
[...]
ha comunicato Controparte_13 all' , capofila l'avvio del pro- Parte_4 Parte_1 cedimento di revoca del finanziamento concesso, ai sensi dell'art.21 quinquies della L. n. 241/90 e ss.mm.ii; - con successiva nota prot. reg. n. 350764 del
24/07/2020, notificata a mezzo pec del 24/07/2020, la DG “Politiche Sociali e
Socio Sanitarie”, preso atto del mancato riscontro alla nota prot. reg. n.
0100217 del 17/02/2020, ha rinnovato al Beneficiario la richiesta di restitu- zione delle somme non rendicontate;
- l' , capofila Parte_4
non ha trasmesso, entro il termine di cui alla nota Parte_1
prot. reg. n. 100217 del 17/02/2020, né entro il termine comunicato con la successiva nota prot. reg. n. 350764 del 24/07/2020, controdeduzioni, osser- vazioni, memorie scritte o altra documentazione che potessero consentire una valutazione circa le criticità procedimentali rilevate;
- con Decreto Dirigen- ziale n. 26 del 10.02.2021 (pubblicato nel BURC n. 16 del 15.02.2021), notifi- cato al beneficiario a mezzo pec del 16/02/2021, l'Amministrazione ha, quindi, disposto la revoca dell'intero finanziamento assentito con D.D. 372 del
4/07/2013 al quale capofila dell'Ambito ex S10 del Parte_1 progetto “Accordo Territoriale di Genere S10 Alto Sele Tanagro”, per l'intero importo ammesso a finanziamento, pari ad € 200.000,00 di cui €
89.048,12 a valere sul POR Campania FSE 2007/2013 ed €. 110.951,88 a va- lere sul Fondo Nazionale;
e il successivo recupero delle somme erogate in fa- vore del Beneficiario, a titolo di I anticipazione, in complessivi € 80.000,00, di cui € 35.619,25 a valere sul POR Campania FSE 2007/2013 ed €
44.380,75, a valere sul Fondo Nazionale;
- nessuna istanza motivata con ri- chiesta di revisione /rettifica è pervenuta da parte del Parte_1 quale capofila dell'Ambito ex S10 nei quindici giorni successivi alla pubblica- zione del Decreto Dirigenziale n. 26 del 10.02.2021 sul BURC;
- l'
[...]
, capofila pertanto, risulta debitore Parte_4 Parte_1
nei confronti dell'Amministrazione Regionale, alla data odierna, delle seguenti somme:
tabella 1 : Composizione del debito
Codice tributo Descrizione Importo
Recupero Contributo Rideterminato € 80.000,00
Interessi € 36,49
spese di notifica € 0,00
€ 0,00 es. interessi maturati successivamente all'emissione dell'atto *
Totale da pagare € 80.036,49
…” (sottolineature aggiunte).
La all'uopo costituitasi, deduceva la inammissibilità ed in- CP_14
fondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto, de- ducendo tra l'altro, primariamente, che controparte non aveva allegato, almeno non per tempo, la occorrente documentazione giustificativa di spesa (v. am- plius comparsa di risposta).
In via preliminare, l'istante deduce il difetto di motiva- Parte_1
zione dell'assunta ingiunzione pecuniaria. Invero, come si è appena visto, con note del 10/12/19 e del 17/2/20 -di esauriente contenuto, all'uopo notificate ed espressamente richiamate nel provvedimento ingiuntivo- la P.A. aveva illu- strato le ragioni dell'azione amministrativa ed aveva altresì (inutilmente) ri- chiesto la restituzione delle rispettive somme ivi indicate pari, nell'insieme, ad anticipati 80.000 euro. In tal modo, con detto esplicito richiamo, la motivazio- ne di tale ingiunzione si rifà testualmente ad atti che sono già nella disponibili- tà del cui essi sono stati infatti anteriormente notificati, Parte_1
con l'effetto che, nella specie, la motivazione per relationem sia dunque ade- guatamente estesa e ricostruita (quanto alla sufficienza di detto richiamo, v. ad es. Consiglio di Stato n. 9477/24).
In secondo luogo, l'opponente -che evidenzia di aver ultimato quanto stabilito inter partes entro il 31/12/15 (come da atto di concessione, sopra indicato e richiamato in atti da entrambe le parti ma, tuttavia, non prodotto in giudizio)- deduce sostanzialmente di aver documentato la quietanzata effettuazione dei pagamenti dovuti in favore delle ditte terze che si sono via via occupate -nel contesto dei concessi finanziamenti- di servizi ed attività appunto espletati nel settore sanitario-territoriale oggetto di contratto. Occorre quindi anzitutto veri- ficare quali di essi risultino idoneamente comprovati, come fonte di spesa ap- punto coperta dal contributo pubblico.
Invero, l'opponente produce ab initio, insieme alla citazione ed in allegato a propria relazione tecnico/comunale, 7 cartelle ciascuna contenente, in tutto o in parte, fatturazione-liquidazione-regolarità/contabile-mandato di pagamento e bonifico o accredito sottoscritto dall'istituto esecutore (Banca di Credito-
Cooperativo di Aquara) a beneficio di ogni singolo terzo destinatario, seguen- do poi altra documentazione prodotta ex art. 183 co. 6 cpc. Occorre a riguardo premettere che, rispetto a tale possibile estensione massima degli atti via via prodotti, ne mancano a volte proprio le giuste quietanze firmate dal soggetto attuatore, cioè da detta BCC, che ha proceduto ai pagamenti in favore degli istituti sanitari e delle ditte terze incaricate.
In particolare, vanno segnalati : il mandato comunale di pagamento n. 986/15 di euro 16.880, il mandato comunale di pagamento n. 679/15 di euro 7.000, il mandato comunale di pagamento n. 964/15 di euro 6.500, il mandato comunale di pagamento n. 680/15 di euro 7.000, il mandato comunale di pagamento n. 965/15 di euro 11.071,79, tutti recanti, a seguire, il timbro e la firma di versamento/quietanza del te-
Contr soriere (nell'esecuzione cioè degli avvenuti accreditamenti bancari a fa- vore dei rispettivi destinatari), sì da dimostrare inequivocamente, anche in base ai principii giurisprudenziali oltre richiamati, una siffatta effettuazione dei ri- spettivi adempimenti pecuniari, per un totale generale di euro 48.701,79. Nel resto, nella ripetuta assenza di tali sottoscrizioni dell'incaricata BCC in ordine ad altri asseriti pagamenti, ed in presenza per converso delle contrarie eccezio- ni dell'intimante/opposta, va evidenziato che ad es. vi sono in atti, nel contesto di una produzione alquanto caotica, timbri di ricezione muniti anche di numeri di codice apposti a penna ma -invero- non sottoscritti appunto dal designato istituto tesoriere oppure, in altri casi, risultano poi documentate assunzioni di lavoratori (effettuate da ditte terze verosimilmente impegnate in servizi o lavo- ri oggetto di contributo) i cui corrispondenti esborsi però, in ogni caso, non appaiono attestati -a titolo di rimborso (per spese già sostenute) o di anticipo
(per spese a sostenersi)- attraverso la sottoscrizione di avvenuto pagamento, eseguito, si ripete, dalla banca a ciò deputata (BCC).
Insomma, non vi è per tali restanti documenti univoca prova degli esborsi so- stenuti dall'ente comunale, non come per i primi 5 indicati mandati di paga- mento, questi corredati in prosieguo di sottoscrizioni di avvenuto adempimen- to bancario (la dichiarazione del RUP, poi, non può in sé rendere idoneo e sur- rogare, in termini di quietanza, un documento mancante della firma del sogget- to istituzionalmente incaricato di effettuare i pagamenti del caso, da eseguirsi, di norma, attraverso bonifici/accrediti).
Ciò in definitiva comporta che dalla somma complessiva di euro 80.000, anti- cipata dalla in favore dell'ente comunale n.q., debba essere allora sot- CP_1
tratto il riferito importo di euro 48.701,79 pervenendosi così ad un differen- ziale dovuto allo stesso ente regionale di euro 31.298,21 (si tenga inoltre pre- sente che vicende proprie, o soggettive, ad es. dichiaratamente correlate al co- vid, non possono costituire motivo di esonero da responsabilità contrattuale - da ritardo o inadempimento- se esse non trasmodino in effettiva e causale vi- cenda di forza maggiore o di caso fortuito)
A conferma di tali premesse considerazioni di fatto, deve poi osservarsi, sotto il cennato profilo giurisprudenziale, e sia pure per vicende e con discipline pubblicistiche diverse, che -con criterio che appare in ogni caso essere di utili- tà generale- le quietanze degli effettuati pagamenti, cui contribuire o da resti- tuire da parte della P.A., devono essere recate in documenti originali o resi in copie conforme (cfr. ad es. Corte dei Conti delibera n. 3/24), tenendo altresì presente, sul piano del diritto comune, che la quietanza deve recare appunto la sottoscrizione del soggetto all'uopo tenuto all'adempimento (qui il “Tesoriere” Contr
, con firma in calce agli eseguiti bonifici-accrediti, a riprova dell'intervenuta effettuazione di spesa comunale) (cfr. in generale, ad es. Cass
29776/20 secondo cui “nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche di- verse da quelle dello Stato…, …gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, in quanto al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento e ciò anche nel caso in cui il pa- gamento deve essere effettuato mediante accreditamento…costituendo tali forme una mera semplificazione delle modalità di riscossione…”; in generale, si veda poi ad es. SSUU 6877/02 secondo cui non è sufficiente a rappresentare una quietanza la semplice dicitura “pagato” -qui a mezzo di accredito banca- rio- senza la sottoscrizione, a conferma cioè della primaria rilevanza di tale firma di suggello).
Sicchè, come indicato, i pagamenti efficientemente quietanzati/sottoscritti, pari a complessivi euro 48.701,79, vanno sottratti dalla somma ingiunta di euro
80.000, con l'effetto che la stessa impugnata ingiunzione risulti allora de resi- duo efficiente, oggettivamente, per restanti euro 31.298,21 (v. prima), non ri- sultando poi di nessuna pratica incidenza il computo degli interessi se, per l'intera somma di euro 80.000, ne erano stati computati in ingiunzione, come sopra, solo ulteriori euro 36,49.
Quanto infine alla assunta tardività dei provvedimenti adottati, l'istante riferi- sce testualmente in citazione che “In via ancora più gradata si eccepisce, al- tresì, l'illegittimità del provvedimento impugnato e dei propedeutici atti di re- voca dell'intero finanziamento assentito, giusto Decreto Dirigenziale n. 26 del
10.02.2021, perchè adottato oltre il termine massimo di tre anni, termine entro il quale - in applicazione dell'art. 1, comma 136 della L. n. 311/2004 – poteva essere annullato o revocato il provvedimento amministrativo. Il ragionevole tempo per la revoca di un atto amministrativo è, altresì, sancito anche dall'art. 21 nonies della legge n. 241/1990 che - codificando consolidati prin- cipi giurisprudenziali - dispone che l'annullamento d'ufficio deve essere adot- tato in tempi ragionevoli ed, in ogni caso, “tenendo conto degli interessi dei destinatari” del provvedimento annullato.” Controparte ne dettaglia la so- pravvenuta abrogazione ma, a prescindere da ogni possibile considerazione, occorre osservare che non trattasi nella specie di “annullamento” d'ufficio di provvedimenti illegittimi quanto piuttosto di questioni totali o parziali di ina- dempimento, essendo appunto intervenuto il detto pagamento comunale di di- mostrati euro 48.701,79.
A maggior ragione, dunque, ciò può dirsi, come si vedrà, per la disposta ed anch'essa impugnata revoca del finanziamento pubblico.
Pertanto, in sostanza, quanto alla proposta opposizione alla ingiunzione pecu- niaria, essa va parzialmente accolta nel senso che la stessa rimane efficace nei residui limiti di euro 31.298,21, risultando invece nel resto ultronea.
Ma, come si è visto, l'istante chiede in citazione la caducazione anche di tutti gli atti propedeutici e collegati e ciò, ovviamente, include altresì il provvedi- mento di revoca del 10-16/2/21, adottato quindi prima -ed anche al fine- della ingiunzione pecuniaria nella specie impugnata.
Appare anzitutto opportuno premettere a riguardo, in ordine ai principii gene- rali di riferimento, che La revoca di contributi per violazione delle regole convenzionali [qui di scaturigine legale/provvedimentale] fa fronte a un rap- porto di natura negoziale e [in parte qua] comunque paritaria, che è discipli- nato dai principi e regole di diritto comune, in particolare per quanto riguar- da l'inadempimento contrattuale. Questi principi hanno portata generale, perché riguardano in genere gli atti costitutivi di rapporti giuridici venuti in essere per l'incontro di varie e convergenti volontà, in ordine ai quali trovano applicazione principi comunque generali del diritto (pacta sunt servanda), tanto che quei principi sono per richiamo di legge espressamente applicabili finanche alle convenzioni di diritto pubblico ai sensi dell'art. 11 (Accordi in- tegrativi o sostitutivi del provvedimento), comma 2, della legge n. 241 del
1990 («Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del co- dice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili») e agli
Accordi fra pubbliche amministrazioni dell'art. 15. (Cons.Stato 1545/21) : in sostanza, in siffatta materia revocatoria ove P.A. e privato beneficiario si muovono su un piano sostanzialmente ed analogamente paritario sotto il profi- lo esecutivo, qui in derivazione di atto di concessione e di discipline lega- li/pubblicistiche accompagnate da apposite domande degli interessati, si appli- cano gli ordinari principi di diritto comune, specie sul piano dell'inadempimento negoziale. Ed inoltre, come si è appena visto, nei rapporti con la P.A. va ricercata ed individuata la prevalente causa di cessazione del rapporto giuridico in essere (come ad es. da Cass. 3273/20). Nel caso in esame, pur a fronte della acclarata circostanza che il Parte_1
abbia effettuato pagamenti (adeguatamente firmati/quietanzati) per
[...]
ripetuti euro 48.701,79, rimane però comunque indimostrato un profilato adempimento ulteriore di differenziali euro 31.298,21.
Sicchè, in presenza di adempimenti comunali in ogni caso solo parziali, può nell'insieme ritenersi che tale lacuna nella condotta negoziale configuri in de- finitiva una esclusiva o almeno prevalente causa risolutiva/revocatoria del rapporto in essere, imputabile al opponente che, per significativa quo- Pt_1
ta, non ha comprovato di aver coperto altri costi fino appunto ad euro 80.000,
o fino alla fissata somma di euro 200.000 oggetto di atto concessorio, e ciò in relazione al perseguimento di una chiara causa negoziale, concreta e finaliz- zata ad implementare sul territorio la messa a disposizione di servizi vari nel settore sanitario che, come tali, implicano altresì interessi di ovvia portata col- lettiva.
Con la finale conseguenza che le già sostenute e quietanzate spese per detti eu- ro 48.701,79 rimangano ferme e legittime mentre che, de residuo, resti a sua volta ferma l'impugnata ingiunzione di pagamento nei soli limiti di differen- ziali euro 31.298,21, oltre rispettivi accessori di legge.
Quanto poi al rapporto concluso per l'importo totale di euro 200.000,00, il fat- to che i pagamenti comunali parzialmente effettuati risultino minori tanto della originaria anticipazione quanto ovviamente dell'intera somma finanziata indu- ce -nell'insieme- a ritenere sia la ricordata gravità dell'inadempimento sia, per l'effetto, la congruità della disposta revoca/risoluzione del concesso contributo pubblico. Questa soluzione appare poi comunque equa e sufficientemente ri- spondente ai principii di riferimento, anche in rapporto ad ulteriori profili affe- renti ai modi di operatività della revoca/risoluzione degli atti considerati : in- fatti, dopo la originaria ingiunzione amministrativa di pagamento di euro
80.000, l'ente regionale domanda il rigetto dell'opposizione di controparte ma non chiede anche la sua condanna restitutoria (almeno, per quanto qui interes- si, rispetto ad euro 48.701,79), tenendo infatti presente, per quanto di ragione, che secondo ad es. Cass. 10917/21 la condanna alla restituzione del prezzo, quale conseguenza dell'inesatto adempimento di un contratto a prestazione corrispettive, presuppone la espressa domanda di parte non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione;
cfr. anche Cass. 28722/22 in relazione all'art. 1458 c.c. . In ogni caso, come si è visto, la intimata restitu- zione parziale di euro 31.298,21 trova già invece il suo titolo esecutivo nella medesima ingiunzione pecuniaria come oggi confermata con il presente rigetto parziale della domanda introduttiva) .
Infine, la particolarità della vicenda e, soprattutto, una parziale soccombenza reciproca inter partes nonchè la circostanza che non risultino comunque coper- ti dal comune opponente altri eventuali costi entro prefissati euro 200.000, in- ducono a compensare interamente tra esse le sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal n.q. nei confronti della Parte_1 CP_1
con citazione notificata il 15/4/21, così provvede :
[...]
a)acclarato l'adempimento parziale per euro 48.701,79 del Parte_6
dichiara altresì efficace l'opposta ingiunzione di pagamento prot.
[...]
n. PG/2021/143701 del 16/03/2021 nei limiti di euro 31.298,21, oltre relativi accessori di legge;
b)respinge nel resto;
c)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 26/5/25. Il giudice unico Antonio Attanasio