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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/10/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 49 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., promossa DA (C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Lamezia Terme (CZ), corso Giovanni Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Adriana Albace, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Romano, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Controparte_2 C.F._1
(CZ), via Cavallerizza n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Emanuela Vitalone che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO NONCHE' CONTRO
(C.F./P.I. ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Lamezia Terme, via Timavo s.n.c.; APPELLATA CONTUMACE E
CONTRO
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_4 P.IVA_3
Roma (RM), viale Castello della Magliana n. 25; ALTRA APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 853/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 14.6.2022, depositata in data 15.6.2022 e non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Controparte_2
Pace di Lamezia Terme, la e la Controparte_3 Controparte_4 per sentire accertata la di loro responsabilità per i danni subiti dall'autovettura di sua proprietà a causa di un rifornimento di carburante risultato difettoso, con conseguente condanna solidale delle stesse al risarcimento dei danni patrimoniali per le spese di riparazione sostenute e per il disagio causato dall'inevitabile periodo di sosta forzata imposto all'autovettura danneggiata e finalizzato al ripristino delle funzionalità di questa, oltre alla restituzione dell'importo corrisposto per il rifornimento di carburante, applicati i dovuti interessi e tenuto conto della rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. 1.1. Nel libello introduttivo della lite l'attore esponeva: di essere proprietario del veicolo Mercedes CLK, tg. BP172YL; di aver effettuato, in data 12.9.2018, rifornimento di carburante (per la somma di euro
1 60,00, come documentato da scontrino allegato) presso la Stazione di Servizio ESSO di Controparte_3
sita in via Timavo s.n.c. di Lamezia Terme (CZ); che, effettuato il rifornimento e ripresa la
[...] marcia, l'autovettura da lui condotta “cominciava a dare strappi finché, dopo pochissimo tempo, si fermava”; che, pertanto, si vedeva costretto ad interpellare un meccanico di fiducia, il quale trasportava il veicolo danneggiato presso la autocarrozzeria di sua proprietà; che il meccanico, a seguito di accertamenti sull'autovettura interessata, riscontrava anomalie al motore, nello specifico un intasamento causato da un rifornimento di carburante “inquinato”; che, quindi, si rendevano necessari interventi riparatori sul veicolo danneggiato per l'ammontare di euro 2.303,13, come documentato da allegato preventivo di spesa emesso dalla che l'attore, nell'immediatezza dei fatti, si Controparte_5 recava presso la Stazione di servizio ESSO di per informarla di quanto accaduto;
Controparte_3 che, in data 10.1.2019, si rivolgeva alla (stante l'insistenza del marchio presso Controparte_4 CP_4 la Stazione di Servizio fornitrice del carburante rifornito) e alla Stazione di Servizio ESSO di
[...] chiedendo il risarcimento dei danni da lui subiti a causa del loro inesatto adempimento;
CP_3 che, a fronte delle contestazioni mosse dalla quindi del mancato ristoro dei danni Controparte_4 lamentati, il si vedeva costretto ad adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti. CP_2
1.2. Pur ritualmente convenute in giudizio, non si costituivano la e la Controparte_4 [...]
. Controparte_3
1.3. Interveniva con apposita comparsa ex art. 105 c.p.c. nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace la
[...]
facendo valere la sua qualità di cessionaria dell'impianto di distribuzione di carburante CP_1 coinvolto. La società interveniente, infatti, eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva della (di cui chiedeva l'estromissione dal giudizio), adducendo appunto Controparte_4
l'esistenza di un contratto di cessione intervenuto tra essa interveniente e la convenuta Controparte_4
e avente ad oggetto anche l'impianto di vendita carburanti sito in via Timavo di Lamezia Terme (CZ); eccepiva, ancora, il difetto di legittimazione passiva della convenuta non essendo Controparte_4 intercorso alcun rapporto contrattuale tra quest'ultima, produttrice del gasolio erogato, e l'attore; rilevava, inoltre, che ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo il consumatore che abbia acquistato un bene che presenti dei vizi di conformità può azionare la sua pretesa risarcitoria unicamente nei confronti del rivenditore finale, quindi del gestore del punto vendita di carburante, spettando poi a quest'ultimo un'eventuale azione di regresso nei confronti del produttore;
rilevava l'intervenuta decadenza dalla garanzia per eventuali vizi di conformità del prodotto acquistato, avendo l'attrice denunciato i fatti de quo oltre il termine perentorio normativamente previsto;
denunciava, infine, l'infondatezza nel merito dell'azione esperita per avere l'attore disatteso agli oneri probatori cui avrebbe dovuto necessariamente assolvere;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. 1.4. Nel corso della prima udienza di comparizione delle parti, l'attore dichiarava di estendere le proprie conclusioni nei confronti della terza intervenuta Controparte_1
1.5. La controversia veniva quindi istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova costituenda orale autorizzata. 1.6. Con sentenza n. 853/2022, resa il 14.6.2022 e depositata in data 15.6.2022, il Giudice di Pace di Lamezia Terme dichiarava l'estromissione dal giudizio, per carenza di legittimazione passiva, della
[...]
accoglieva la domanda dell'attore e, per l'effetto, condannava la convenuta Controparte_4 [...]
e la terza intervenuta in solido tra loro, al Controparte_3 Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della somma di euro 1.947,81, oltre all'importo di euro 1.325,00 per le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 1.7. Avverso tale sentenza proponeva appello la lamentando l'illegittimità della Controparte_1
2 pronuncia e, in particolare, l'erronea valutazione da parte del giudice a quo delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio precedente, valutazione in base alla quale il predetto Giudice aveva ritenuto assolti gli oneri probatori incombenti sul L'appellante individuava quale unico soggetto CP_2 eventualmente responsabile il gestore dell'impianto di rifornimento, quindi la Stazione di Servizio ESSO di avendo il intrattenuto soltanto con essa un rapporto contrattuale. Infine, Controparte_3 CP_2 segnalava l'intervenuta decadenza dalla garanzia per eventuali vizi di conformità del prodotto acquistato, avendo l'attore denunciato i fatti de quo oltre il termine perentorio normativamente previsto;
si opponeva al quantum del risarcimento, giudicato sproporzionato rispetto ai danni asseritamente occorsi al veicolo e contestava l'efficacia probatoria del preventivo di spesa depositato. Concludeva, pertanto, per la riforma parziale della sentenza impugnata, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dal nei propri confronti, con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di CP_2 giudizio. 1.8. Si costituiva in giudizio il quale si opponeva al gravame proposto, giudicando il Controparte_2 provvedimento risolutivo del giudizio di prime cure corretto nelle sue conclusioni e congruamente motivato. Ribadiva, essenzialmente, le difese assunte nel corso del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, per poi proporre appello incidentale avverso la sentenza già impugnata da controparte. In particolare, giudicava il predetto provvedimento erroneo nella parte in cui il decidente aveva ritenuto legittimo l'intervento della mentre aveva rilevato la carenza di legittimazione passiva in capo Controparte_1 alla motivo per il quale ne aveva disposto l'estromissione dal giudizio. Chiedeva, Controparte_4 quindi, il rigetto nel merito dell'appello proposto perché infondato e la riforma parziale della sentenza, nello specifico la statuizione relativa alla estromissione dal giudizio della Domandava Controparte_4 piuttosto la condanna di quest'ultima, in solido con le altre parti, al risarcimento dei danni da lui subiti, con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 1.9. Con provvedimento del 30.6.2023, il Tribunale, oltre a ordinare la notifica della comparsa di risposta di contenente appello incidentale alla e Controparte_2 Controparte_3 alla dichiarava ex art. 171 c.p.c. la contumacia delle predette società. Controparte_4
1.10. La causa, acquisito il fascicolo di primo grado e senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2025 (svoltasi mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte ex artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente deve rilevarsi che con la sentenza impugnata il giudice a quo ha condannato la società appellante, in solido con la convenuta di al Controparte_3 Controparte_3 risarcimento dei danni a favore di nella misura di euro 1.947,81 per i danni subiti a Controparte_2 seguito di un rifornimento di carburante “adulterato”. 2.1. L'impugnazione all'odierno scrutinio del Tribunale è stata proposta esclusivamente dalla CP_1
vale a dire da un coobbligato in solido.
[...]
2.2. Deve evidenziarsi, pertanto, che, in mancanza di proposizione di appello da parte della
[...]
di si è formato il cd. giudicato implicito sull'accertamento della CP_3 Controparte_3 responsabilità di tale società per i danni subiti dall'odierno appellato a seguito del rifornimento di benzina effettuato il 12.9.2018 presso la predetta stazione di rifornimento. Al riguardo, questa Tribunale intende, infatti, uniformarsi all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un
3 rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorchè altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma. La obbligazione solidale, pur avendo a oggetto un'unica prestazione, dà luogo non a un rapporto unico e inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne deriva che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali, che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui, mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane poi insensibile, proprio per effetto dell'avvenuta scissione del rapporto processuale, all'eventuale riforma o annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati o alla rinuncia del creditore alla domanda formulata nei confronti degli altri condebitori solidali (cfr. Cass. civ. n. 12435/2021; Cass. civ. n. 542/2020). Ne consegue, da una parte, che, in applicazione del su esposto principio, deve ritenersi passata in giudicato nei confronti della , la statuizione di Controparte_3 condanna concernente il pagamento di tutti gli importi indicati in sentenza, anche a titolo di spese e competenze di causa, mentre dall'altra, che l'oggetto del presente giudizio di appello è limitato - salvo quanto si dirà infra in ordine all'appello incidentale proposto dal - all'accertamento della CP_2 responsabilità della che è stata contestata da quest'ultima con il gravame in esame. Controparte_1
3. Detto ciò, la presente impugnazione va giudicata fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento con riforma parziale della sentenza di primo grado appellata. 3.1. In particolare, la causa in oggetto può essere decisa secondo il criterio della cd. ragione più liquida, che permette di addivenire alla determinazione finale valutando la questione che appare dirimente a tale fine così soddisfacendo anche interessi di economia processuale. Come giurisprudenza insegna, “in ossequio al principio di economicità, la trattazione della controversia può limitarsi all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni, in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida', desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” (Corte Giustizia Trib., II grado, Milano, sez. IV, 27/02/2025, n. 588). Infatti, nel caso di specie, appare dotata di pregio l'eccezione riproposta dall'odierna appellante,
[...]
di mancato assolvimento dell'onere probatorio a supporto della domanda risarcitoria CP_1 avanzata in primo grado dal CP_2
3.2. Sul punto, l'art. 120 del Codice del Consumo stabilisce che “il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno”. Nel corso del giudizio di primo grado, l'odierno appellato ha affermato, a sostegno della sua CP_2 domanda risarcitoria, di aver fatto rifornimento di gasolio (in data 12.9.2018) all'autovettura di sua proprietà, Mercedes CLK, tg BP172YL, presso l'impianto di distribuzione di carburante di
[...]
Ha aggiunto che, terminato il rifornimento e ripresa la marcia, il veicolo si arrestava per CP_3 quello che poi si rivelava essere un guasto al motore, nello specifico “un intasamento” cagionato dalla presenza di impurità rilevate, unitamente al carburante rifornito, nel serbatoio della sua autovettura. Causa, questa, individuata da un meccanico di fiducia interpellato dal CP_2
Rispetto a tali circostanze fattuali, poste a sostegno della domanda risarcitoria avanzata dall'attore in
4 primo grado, il ha depositato nel precedente giudizio documentazione consistente nello scontrino CP_2 attestante l'avvenuto rifornimento di carburante, effettuato presso la stazione di servizio coinvolta e in questa sede contumace, e un preventivo di spesa attestante le riparazioni necessarie al ripristino delle funzionalità dell'autovettura danneggiata (cfr. doc.ti 1 e 2 fascicolo di parte attrice di primo grado). La causa è stata istruita anche mediante prova orale autorizzata. In particolare, è stato ammesso interrogatorio formale nei confronti di , legale rappresentante della omonima Controparte_3
Stazione di Servizio ESSO, odierna appellata contumace. Escussa nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 25.1.2022 (v. relativo verbale fascicolo d'ufficio di primo grado), la ha affermato che la partita di carburante, scaricata in data 12.9.2018 CP_3 presso la sua stazione di servizio, sarebbe stata oggetto di contestazione da parte di plurimi automobilisti che in quel periodo, dopo aver effettuato rifornimento presso l'anzidetto distributore, si sarebbero nuovamente recati presso lo stesso per lamentare i danni cagionati alle rispettive autovetture e causati dal carburante rifornito e risultato non puro, bensì contaminato. Tra gli automobilisti che hanno segnalato i presunti danni vi sarebbe – stando a quanto dichiarato dalla – anche il il quale sarebbe CP_3 CP_2 tornato qualche giorno dopo aver fatto rifornimento per denunciare quanto accaduto. Il stando al CP_2 contenuto dell'interrogatorio reso dalla , le avrebbe precisato che i danni subiti dalla di lui CP_3 autovettura sarebbero stati causati da un rifornimento di carburante difettoso e avrebbe all'uopo esibito preventivo di spesa attestante le riparazioni rese necessarie al ripristino dell'autovettura. L'interrogata, inoltre, ha fatto riferimento alla prassi secondo la quale ad ogni scarico di carburante il personale della Stazione di Servizio, insieme al trasportatore incaricato di consegnare il carburante, effettua controlli al fine di escludere l'eventuale presenza di acqua nei serbatoi del punto vendita carburante. Tale prassi, tuttavia, rispettata anche con riferimento alla partita di carburante scaricata il 12.9.2018, a dire della non consente di accertare la presenza di altre e diverse componenti CP_3 eventualmente presenti nel gasolio. Queste stesse circostanze sono state oggetto di deposizione resa, nel corso della successiva udienza del 12.4.2022, dal teste , marito della rappresentante legale della stazione di servizio Testimone_1 coinvolta e addetto presso il medesimo impianto di distribuzione (v. verbale di udienza del 12.4.2022 fascicolo d'ufficio di prime cure). 3.3. Tanto anticipato, al di là che si voglia considerare provata – alla luce delle anzidette deposizioni - la circostanza che la partita di carburante individuata, e scaricata presso la stazione di servizio interessata in data 12.9.2018, fosse effettivamente contaminata, ciò che qui deve rilevarsi è il difetto di prova a carico del più importante, probabilmente, degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria avanzata dal CP_2 in primo grado. Il riferimento è all'elemento focale del danno asseritamente cagionato all'autovettura dell'odierno appellato Rispetto alla prova del danno patrimoniale subito dal veicolo di sua proprietà, nel corso CP_2 del giudizio di primo grado il si è limitato a depositare un preventivo di spesa attestante i singoli CP_2 interventi resi necessari al fine di ripristinare le funzionalità dell'autovettura danneggiata. Ebbene, va rilevato, anzitutto, che al predetto preventivo di spesa non è seguita l'emissione di corrispondente fattura, né quindi prova attestante l'effettivo trasferimento della somma a saldo della cifra individuata dal preventivo. Pertanto, il preventivo rimane isolata documentazione a prova del danno subito dall'autovettura. In assenza di fattura emessa dalla autofficina che ha provveduto alla riparazione del veicolo, l'attore avrebbe potuto corroborare l'efficacia probatoria di quanto attestato dal preventivo di spesa, ad esempio allegando l'ordine del pezzo sostituito dall'autofficina, ovverosia del filtro gasolio.
5 Ancora, il avrebbe potuto fornire la dimostrazione che i prezzi indicati nel preventivo di spesa erano CP_2 conformi a quelli di listino, così come sarebbe stato opportuno dare conto, nello stesso preventivo, delle ore di manodopera necessarie per il ripristino del veicolo, garantendo così la possibilità di una verifica sulla congruità del preventivo stesso, che - si ribadisce – è l'unico documento attraverso il quale il CP_2 ha dato prova del danno asseritamente subito dalla sua autovettura. Il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria. E' noto, infatti, il principio secondo cui “che "nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e. soprattutto, dalle fotografie dello stesso" (v. Cass. n. 26693/2013). Soltanto se corroborato da altri elementi di prova può consentire di giungere alla liquidazione del lamentato danno. Infatti, il preventivo in sé e per sé considerato non può costituire prova del danno materiale in quanto atto di parte, ma al più costituisce elemento indiziario che, unitamente ad altre risultanze, può dar luogo al giudizio equitativo c.d. integrativo. Vero è che, nel caso di specie, il preventivo di spesa depositato è stato confermato, nel corso dell'udienza del 25.1.2022, da deposizione testimoniale resa dal teste di parte attrice in primo grado, CP_5 titolare della autofficina che ha provveduto ad emettere il predetto documento (v. verbale di CP_5 udienza del 25.1.2022 fascicolo di primo grado). Il Teste dopo aver affermato di aver individuato la causa del guasto al motore dell'autovettura nella CP_2 presenza di gasolio inquinato, rifornito e presente nel serbatoio della stessa, ha confermato la circostanza di avere eseguito gli interventi di riparazione sull'autovettura dell'attore, suo omonimo, confermando di non avere emesso fattura, non avendo ricevuto alcunché a titolo di pagamento. A tale proposito desta forte perplessità la circostanza che alle riparazioni effettuate non sia seguito puntuale pagamento (e ciò anche a distanza di anni, stando al contenuto della deposizione che risale all'anno 2022, mentre l'evento dannoso – a dire dell'attore – si sarebbe verificato nel settembre 2018). Tanto detto, la deposizione, resa a conferma del preventivo allegato, in linea di principio avrebbe di certo potuto rafforzare la credibilità e l'efficacia probatoria del documento confermato. Tuttavia, elemento di sospetto che inficia il rinforzo probatorio che la deposizione testimoniale avrebbe potuto garantire, è la circostanza che il teste è risultato essere attore in un giudizio di responsabilità avverso le CP_5 medesime parti e con il medesimo oggetto, circostanza rilevata dall'odierna appellante e di cui la stessa ha dato prova nel corso del giudizio di primo grado. Come risulta dal verbale d'udienza del 12.4.2022, la ha depositato copia del relativo atto di citazione notificato. Sulla base di tale elemento, Controparte_1 la ha chiesto, tanto nel giudizio che precede quanto in quello corrente, che fosse Controparte_1 rilevata l'incapacità a testimoniare del predetto teste, avendo lo stesso un interesse all'accoglimento della domanda risarcitoria, e che quindi fosse ordinato lo stralcio della relativa deposizione. Tale eccezione è, tuttavia, erronea: infatti, ciò che in questo caso rileva non è un difetto riferito alla capacità a testimoniare del teste, quanto piuttosto un elemento di sospetto che ne inficia l'attendibilità. Secondo la corte della nomofilachia, infatti, “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità
6 della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 22/12/2023, n. 35814). Ed è quanto accaduto nel caso di specie in cui non solo è emersa la circostanza che il teste CP_5 ha promosso un giudizio di responsabilità avverso le medesime parti e con il medesimo oggetto, quanto è risultata accertata l'ulteriore circostanza che in altro analogo giudizio, intrapreso da altri avverso le medesime parti e con il medesimo oggetto, l'autofficina ha Controparte_5 emesso preventivo di spesa. Tale circostanza, che finisce anch'essa con l'integrare un ulteriore elemento di sospetto circa la credibilità e attendibilità del testimonio, è stata resa nota dal richiamo di una sentenza contenuto nelle note conclusive di nel giudizio precedente. Nello specifico, ad essere Controparte_1 richiamata è la sentenza n. 742/2021 del 20.5.2021, emessa anch'essa dal Giudice di Pace lametino, di cui la predetta società riporta uno stralcio al fine di contestare l'efficacia probatoria dello scontrino fiscale attestante l'avvenuto rifornimento. Da tale stralcio di sentenza riportato si evince la circostanza che anche in quella vicenda giudiziaria il preventivo di spesa era stato rilasciato dalla autofficina di proprietà del teste E ciò desta CP_5 perplessità per la ragione che trattasi di una autofficina sita in Filadelfia (VV), mentre il fatto dannoso – tanto nel caso appena riportato, quanto in quello all'odierno esame - si è verificato in Lamezia Terme (CZ). Trattasi, all'evidenza, di cittadine situate in province diverse e distanti tra di loro più di quaranta chilometri. Appare poco probabile che un'automobile impossibilitata a riprendere la marcia venga trasportata in una autofficina così distante in considerazione degli onerosi costi di trasporto e assistenza (peraltro in alcun modo dimostrati nel presente giudizio). Quello appena indicato come ulteriore elemento di sospetto non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'odierno appellato CP_2
3.4. Ciò posto con riferimento all'elemento costitutivo del danno di cui l'intestato Tribunale non ritiene essere stata raggiunta la prova dovuta, diventa non risolutiva l'ulteriore questione se si vogliano considerare provati gli altri elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, ovverosia il difetto (del prodotto acquistato) e il nesso tra quest'ultimo e il danno lamentato. 3.5. L'appello principale della pertanto, è fondato non meritando condivisione il Controparte_1 percorso motivazionale seguito dal giudice a quo che ha riconosciuto la responsabilità solidale della odierna appellante nella causazione dei danni lamentati dal Infatti, nell'odierno grado di giudizio, CP_2 non può ritenersi raggiunta la prova relativa al danno asseritamente subito dal elemento costitutivo CP_2
(insieme al difetto e al nesso di causalità tra questo e il danno prodotto) richiesto sia dall'art. 120 del codice del consumo che, più in generale, dal principio cardine del sistema processualcivilistico di cui all'art. 2697 c.c.. 4. Quanto all'appello incidentale proposto dall'appellato se ne rileva l'assoluta Controparte_2 infondatezza. La difesa dell'appellato ha sostenuto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice delle prime cure ha disposto l'estromissione della dal presente giudizio rappresentando, inoltre, CP_4 che l'intervento formulato dalla nel giudizio di primo grado sarebbe stato inammissibile, con CP_1 conseguente inammissibilità dell'appello proposto dalla scrivente difesa. Tale assunto non persuade il Tribunale.
7 E' stato dimostrato dalla odierna appellante, con le sue produzioni documentali, che la , CP_4 nell'ambito di un'ampia operazione di riorganizzazione aziendale, ha ceduto alla Controparte_1 mediante contratto di cessione di ramo d'azienda, un pacchetto di impianti di vendita carburante, sulla CP_ base di un accordo in virtù del quale gli impianti ceduti sarebbero rimasti a marchio e la suddetta compagnia petrolifera cedente avrebbe venduto il carburante alla , la quale lo avrebbe a sua CP_1 volta rivenduto ai singoli soggetti ai quali avrebbe affidato la gestione degli impianti oggetto della cessione. La ha affidato la gestione dell'impianto di che trattasi alla , alla quale, sulla Controparte_1 CP_3 base di un accordo di fornitura, rivende il carburante acquistato dalla Controparte_4
Conseguentemente è stata corretta, da parte del giudice di primo grado, la rilevazione del difetto di legittimazione passiva della essendo la società odierna appellante e non la predetta Controparte_6 compagnia petrolifera la titolare del Punto Vendita carburanti in cui è avvenuto il rifornimento, nonché il soggetto commerciale dal quale il gestore (vale a dire la ) acquista il carburante che viene CP_3 commercializzato presso la stazione di servizio. Per tale ragione, la è intervenuta, in modo ammissibile, nel presente giudizio al quale, Controparte_1 all'evidenza, ha un concreto interesse giuridico a partecipare (tanto è vero che il ha esteso la sua CP_2 domanda anche nei confronti della società appellante/terza interveniente). CP_ D'altronde è documentale la prova dell'accordo intercorso tra la e la essendo stato CP_1 depositato agli atti di causa il subentro alla da parte della società appellante (v. doc. 3 CP_4 fascicolo di parte appellante di primo grado). In tale atto, infatti, sono stati specificatamente indicati i rami d'azienda oggetto di cessione, tra cui è annoverato anche l'impianto di vendita sito in Lamezia Terme (CZ), via Timavo s.n.c. (v. pag. 15 doc. 3 fascicolo di parte appellante di primo grado). Di conseguenza, è stata corretta la statuizione del giudice a quo di accertamento della carenza di legittimazione passiva della e la correlata sua estromissione dal giudizio (da intendersi Controparte_4 in senso atecnico); pertanto, è infondato l'appello incidentale proposto dalla difesa avversaria nonché la conseguente eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'odierno appellato.
5. Devono ritenersi assorbite tutte le altre questioni, difese ed eccezioni rassegnate dalle parti essendo all'evidenza superfluo ogni loro scrutinio da parte del Tribunale. Le questioni appena vagliate, infatti, esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale;
infatti, gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Tribunale non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso rispetto a quella effettivamente adottata stante il carattere del tutto assorbente della rilevazione della assenza di prova della legittimazione attiva dell'attore.
6. Per le considerazioni che precedono, va accolto l'appello proposto da e, per l'effetto, Controparte_1 in riforma parziale della sentenza gravata n. 853/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, va rigettata la domanda risarcitoria avanzata in primo grado da nei confronti della Controparte_2 Controparte_1 non essendo stata dimostrata la responsabilità di quest'ultima nella causazione dei danni lamentati, rimasti indimostrati all'esito del giudizio.
7. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente. 7.1. Quanto alla disciplina delle spese in sede d'impugnazione va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado,
8 allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405). 7.2. In ragione di quanto appena enunciato l'appellato è tenuto ex art. 91, primo comma, Controparte_2
c.p.c. al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio a favore della società appellante, liquidate come in dispositivo alla luce dei decreti ministeriali applicabili ratione temporis. 7.3. Ad ogni modo il rigetto della impugnazione incidentale è anche condizione per l'applicazione dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 mod. dalla L. n. 228/12. Infatti l'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Tale disposizione, a norma del successivo comma 18, si applica ai procedimenti civili di impugnazione iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, quindi anche al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Salvatore Regasto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1
ed per Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ottenere la riforma integrale della sentenza n. 853/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 853/2022, emessa il 14.6.2022 e depositata in data 15.6.2022 dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, rigetta la domanda risarcitoria avanzata in primo grado da nei confronti della confermando nel resto, Controparte_2 Controparte_1 la decisione impugnata;
2) rigetta l'appello incidentale di Controparte_2
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore di Controparte_2 [...]
che liquida in euro 671,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge;
CP_1
4) condanna l'appellato al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 174,00 per esborsi e in euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
5) dichiara l'obbligo per l'appellante incidentale di versare un ulteriore importo per contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater;
6) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 29 settembre 2025.
Il Giudice
9 dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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