Versione
16 settembre 2010
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18 settembre 2012
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Art. 85
Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita'
1. L'estinzione e l'improcedibilita' di cui all'articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato.
2. Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.
4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell'articolo 87, comma 3, ed e' deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, fissa l'udienza di merito.
5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale.
6. L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite.
7. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione puo' essere proposto appello.
((8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3.))
9. L'estinzione e l'improcedibilita' sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione.
Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita'
1. L'estinzione e l'improcedibilita' di cui all'articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato.
2. Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.
4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell'articolo 87, comma 3, ed e' deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, fissa l'udienza di merito.
5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale.
6. L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite.
7. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione puo' essere proposto appello.
((8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3.))
9. L'estinzione e l'improcedibilita' sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione.
Commentari • 141
- 1. Gli effetti delle “valutazioni” di merito e delle prove raccolte in un giudizio successivamente definito in rito per inammissibilità del ricorso (Nota a Consiglio…Enrico Roveroni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 23.831963
[…] Un argomento a favore della tesi positiva potrebbe essere desunto dall'art. 85 c.p.a., norma che regola la forma della dichiarazione di estinzione e di improcedibilità del giudizio. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/11/2025, n. 9005Provvedimento: […] 1. Con l'appello in epigrafe, la società Immobiliare Bibbiano Due S.r.l. ha impugnato l'ordinanza del T.a.r. Toscana n. 1468 del 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per opposizione ex art. 85 c.p.a. con istanza di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. o, in subordine, per revocazione ex art. 106 c.p.a., dalla medesima proposto avverso il decreto decisorio presidenziale n. 433 del 21 ottobre 2022, pronunciato dal Presidente della Sezione Prima del T.a.r. Toscana, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e ai motivi aggiunti R.G. n. 2108 del 2014.Leggi di più...
- revocazione ex art. 106 c.p.a.·
- potere di pianificazione urbanistica·
- annullamento in autotutela·
- improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
- principio di stabilità delle decisioni giudiziarie·
- errore di fatto revocatorio·
- documento decisivo·
- rimessione in termini per errore scusabile·
- opposizione ex art. 85 c.p.a.