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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Viviana Garrisi, Parte_1 ricorrente;
e convenuto contumace;
CP_1 oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
fatto e diritto Con atto depositato in data 20.1.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 359 2023 0003679527000 di euro 4.029,77, notificatogli il 20.1.2024, avente ad oggetto il pagamento dei contributi minimi obbligatori per la gestione agricola - lavoratori autonomi e associati;
contestando la sussistenza dei presupposti per l'insorgenza dell'obbligo contributivo.
pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicchè ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza.
La qualità di coltivatore diretto, ai sensi degli artt. 2 e 3 l. n. 9 del 1963, postula: 1) una prestazione di lavoro del nucleo familiare non … inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondi o per l'allevamento ed il governo del bestiame;
2) la abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, da intendersi nel senso che tale attività impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito;
3) la dedizione a fondi per i quali il lavoro occorrente – non – sia inferiore a 104 giornate annue. A tale riguardo Cass. 9.6.2003, n. 9208, ha, infatti, puntualizzato che “ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo”. Inoltre, occorre precisare come, secondo il condivisibile indirizzo della Suprema Corte espresso da Cass. n. 14965/12, Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/2008, “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei CP_1 fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poichè l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010). Tanto premesso in termini generali, nella vicenda in esame, la mancata costituzione dell'istituto previdenziale convenuto ed il conseguente difetto di allegazioni e/o istanze istruttorie in merito alle vicende lavorative del (e ciò a maggior ragione in Pt_1 relazione alle indicazioni attoree in ordine alla cancellazione della posizione rea del ricorrente dal registro delle imprese a far data dal 31.12.2010, nonché in ordine alla circostanza che il medesimo affetto da grave patologia psichiatrica, si avvalga Pt_1 di amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare), rende del tutto sguarnita di prova la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualità soggettiva di coltivatore diretto in relazione all'arco temporale dedotto in lite e con ciò per l'insorgenza dell'obbligo contributivo cui inerisce la pretesa creditoria azionata dall' per il CP_1 tramite dell'avviso di addebito oggetto di opposizione. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto con atto depositato in data 19.2.2024 da nei confronti dell' , così provvede: accoglie Parte_1 CP_1
l'opposizione proposta e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 35920230003679527000, dichiarando non dovuta la somma di euro 4.029,77 per il tramite di esso pretesa dall' condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1 CP_1 favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.350,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 22 ottobre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Viviana Garrisi, Parte_1 ricorrente;
e convenuto contumace;
CP_1 oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
fatto e diritto Con atto depositato in data 20.1.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 359 2023 0003679527000 di euro 4.029,77, notificatogli il 20.1.2024, avente ad oggetto il pagamento dei contributi minimi obbligatori per la gestione agricola - lavoratori autonomi e associati;
contestando la sussistenza dei presupposti per l'insorgenza dell'obbligo contributivo.
pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicchè ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza.
La qualità di coltivatore diretto, ai sensi degli artt. 2 e 3 l. n. 9 del 1963, postula: 1) una prestazione di lavoro del nucleo familiare non … inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondi o per l'allevamento ed il governo del bestiame;
2) la abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, da intendersi nel senso che tale attività impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito;
3) la dedizione a fondi per i quali il lavoro occorrente – non – sia inferiore a 104 giornate annue. A tale riguardo Cass. 9.6.2003, n. 9208, ha, infatti, puntualizzato che “ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo”. Inoltre, occorre precisare come, secondo il condivisibile indirizzo della Suprema Corte espresso da Cass. n. 14965/12, Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/2008, “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei CP_1 fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poichè l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010). Tanto premesso in termini generali, nella vicenda in esame, la mancata costituzione dell'istituto previdenziale convenuto ed il conseguente difetto di allegazioni e/o istanze istruttorie in merito alle vicende lavorative del (e ciò a maggior ragione in Pt_1 relazione alle indicazioni attoree in ordine alla cancellazione della posizione rea del ricorrente dal registro delle imprese a far data dal 31.12.2010, nonché in ordine alla circostanza che il medesimo affetto da grave patologia psichiatrica, si avvalga Pt_1 di amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare), rende del tutto sguarnita di prova la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualità soggettiva di coltivatore diretto in relazione all'arco temporale dedotto in lite e con ciò per l'insorgenza dell'obbligo contributivo cui inerisce la pretesa creditoria azionata dall' per il CP_1 tramite dell'avviso di addebito oggetto di opposizione. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto con atto depositato in data 19.2.2024 da nei confronti dell' , così provvede: accoglie Parte_1 CP_1
l'opposizione proposta e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 35920230003679527000, dichiarando non dovuta la somma di euro 4.029,77 per il tramite di esso pretesa dall' condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1 CP_1 favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.350,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 22 ottobre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma