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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 36144/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, via Valdinievole 8, presso lo studio dell'avv. Beatrice Ceci che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
CP_1
convenuto contumace all'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che non sono dovute da le somme a lui Parte_1
richieste in ripetizione dall' con la nota del 18.1.2023; CP_1 condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte CP_1
ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.358,25, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
già titolare di assegno di invalidità civile con decorrenza Parte_1
1.7.2015, si è visto recapitare dall' il provvedimento datato 18.1.2023, di CP_1
ricalcolo della prestazione a partire dal gennaio 2020 (sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020) e di accertamento che da gennaio
2021 a gennaio 2023 i ratei mensili dell'assegno in esame non dovevano essere corrisposti e che di conseguenza era stato erogato un importo non dovuto di €
8.128,14, del quale l' ne chiedeva la restituzione. CP_2 Il ha impugnato detto provvedimento di recupero, contestando per Pt_1
più motivi la legittimità di esso e sostenendo la irripetibilità delle somme pretese dall' . CP_2
Nonostante la ritualità della notifica, l' non si è costituito. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda del è fondata. Pt_1
Va premesso che la prestazione di cui era titolare il (assegno CP_1 Pt_1
di invalidità civile ex art. 13 della legge n. 118/71) è una prestazione assistenziale e che il motivo dell'indebito è per cause reddituali (“sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020”):
Che l'intervenuta assunzione a tempo indeterminato del presso il Pt_1
Conservatorio di musica di Campobasso abbia determinato il venir meno di un requisito utile per continuare a percepire l'assegno di invalidità civile è circostanza del tutto pacifica ed incontestata.
In altre parole, la sussistenza dell'indebito non è in discussione.
Ciò che invece è in discussione è se l' possa ottenere la restituzione di CP_1
somme già erogate relative ad un periodo precedente alla comunicazione dell'indebito.
Sul punto, occorre ricordare quali siano le regole in tema di indebito relativo a prestazioni assistenziali (e non previdenziali), quale l'assegno di invalidità civile.
L'indebito determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale
(come nel caso di specie), in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale (cfr. Cass.
15.10.2019, n. 26036 e Cass. 2.12.2019, n. 31372). Ed infatti, sempre in tema di indebito assistenziale, al posto della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una
2 situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l
[...]
già conosce o ha l'onere di conoscere (così, Cass. 30.6.2020, n. CP_3
13223 e Cass. 20.5.2021, n. 13915).
Facendo applicazione di dette regole, deve escludersi la ripetibilità di quanto richiesto dall' al con il provvedimento impugnato. CP_1 Pt_1
Esso si fonda sulla percezione di redditi da lavoro da parte del a Pt_1
partire dal 2020 e riguarda un periodo di tempo (da gennaio 2021 a gennaio
2023), precedente rispetto al provvedimento stesso.
Ebbene, siamo in presenza di un'ipotesi che configura un affidamento dell'accipiens, (e pertanto abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti), dove è escluso il dolo dell'interessato, anche in considerazione del fatto che il risulta Pt_1 aver ritualmente denunciato i redditi da lavoro percepiti a partire dall'anno 2020
(incompatibili con la prestazione di assistenza).
La conseguenza di quanto detto è che non sono dovute dal le Pt_1
somme richiestegli dall con la predetta comunicazione. CP_1
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93
c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n.
4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia
(da € 5.200,01 a € 26.000,00); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 3 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm
n. 147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata) e si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna,
è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
3 Roma, 9.1.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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