Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 gennaio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.1162/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...]a Parte_1
Cancello (CE) alla Via Pizzo di Polvica n. 13, C.F. rapp.to e C.F._1 difeso dall'avv. Pierpaolo Laurenza in virtù di procura in calce al ricorso di primo grado ed elett/te domiciliata in Caserta alla via Turati n. 17 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax allo 0823-564348 o via e-mail al seguente indirizzo pec: Email_1
=Appellante
E
C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.I. P.IVA_2
= Appellato
FATTO E DIRITTO
1
L'appellante ha contestato la quantificazione delle spese legali, effettuata in difformità dalla nota spese e dei minimi in relazione al valore della causa (8.898,36 euro liquidati dall' ), in assenza di alcuna motivazione;
ha eccepito la violazione delle tariffe del CP_1
DM 55/2014 ed ha chiesto la liquidazione del dovuto per le attività professionali espletate nelle fasi del giudizio di primo grado - secondo i valori minimi previsti (euro 2.886,00). Vinte le spese del grado.
Notificato l'atto, l' non si è costituito in giudizio. CP_1
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
Lo scaglione tariffario applicato – da euro 5.200,00 a 26.000,00– è quello corretto in relazione alla quantificazione della prestazione riconosciuta alla ricorrente ed alla somma corrisposta per questo titolo dall'Istituto in corso di causa, a soddisfazione della pretesa.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. risulta effettivamente violato dal Tribunale il parametro minimo, anche tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi spettanti per le attività compiute. Nell'atto si è fatta applicazione dei valori minimi per le Cause di previdenza con riferimento al DM 55/2014, individuando il totale da liquidare nella misura di euro 2.886,00, per le fasi di giudizio svolte in primo grado, compresa quella istruttoria/trattazione.
Avuto riguardo alla materia del contendere, priva di profili di complessità interpretativa, trattandosi solo di azione di pagamento di prestazione già riconosciuta e peraltro rientrante in un contenzioso di routine con l' con riguardo ai ritardi CP_1 nell'esecuzione dei decreti di omologa, possono senz'altro applicarsi i parametri minimi.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 2.540,00 secondo i parametri del DM 147/2022
2 per le cause di competenza del Tribunale;
ne consegue la condanna dell' al CP_1 pagamento della somma di euro 1.690,00 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 1.690,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 2.540,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 1.690,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Pierpaolo Laurenza;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1 euro 962,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al suddetto procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli il 13 gennaio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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