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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/08/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1180/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1180/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. RANALLI GIOVANNI, con elezione di domicilio presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. RANALLI GIOVANNI, con elezione di domicilio presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/01/1994 in Narni, precisando che dall'unione è nato il figlio in TERNI 10/04/1998, e che a far Persona_1 data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, procedimento conclusosi con sentenza di separazione n. 627/2023 del 18/09/2023, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. All'udienza presidenziale, tenuta in data 09/07/2025 con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“− Le parti dichiarano di essere economicamente autonome e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento l'una nei confronti dell'altra;
− Nei confronti del figlio le parti hanno già provveduto a trasferire, a titolo di Per_1 mantenimento, la proprietà della casa coniugale sita in Terni, Via Marzabotto n.30, contraddistinta catastalmente al fg. 104 part.512 sub 2, categoria A2 (appartamento) e la relativa pertinenza contraddistinta catastalmente al fg. 104 part. 512 sub 72 categoria C6 (garage);
− Le parti provvederanno a corrispondere al figlio nella misura del 50% ciascuno, le Per_1 spese scolastiche, le spese ricreative, le spese straordinarie in genere che lo stesso dovrà affrontare.
- Spese legali integralmente compensate.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/01/1994 in Narni
(TR) tra e alle condizioni indicate nel ricorso Parte_1 CP_1 congiunto e riportate in parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_2
(atto n. 3, parte II, serie A, Uff. 1, anno 1994);
[...]
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 16.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli