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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5882/2021
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
e P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Padova (PD), Via Tommaseo 69/D, presso e P.IVA_1
nello studio dell'Avv. AZZARITA MARIO del Foro di Vicenza e dell'Avv. SEMENZATO COSTANZA del Foro di Padova, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contra' Do Rode 14, presso e nello studio dell'Avv. FANTUZ
TOMMASO del Foro di Padova e dell'Avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta nonché contro in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), P.IVA_3
pagina 1 di 10 Via Cengio 15, presso e nello studio dell'Avv. SEBASTIANO FABIO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza intervenuta
Avente ad oggetto: Contratti Bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi degli articoli 1418 c.c. e 117 TUB, del contratto relativo al rapporto di corrente principale n. 1000/700 (ex. n. 8128), per la Controparte_2 mancanza della forma scritta ad substantiam di cui all'articolo 117 TUB, per tutto il periodo compreso tra il 27 febbraio 1985 e il 19 aprile 2016, con conseguente obbligo di restituzione di tutte le somme addebitate all'attrice, anche a titolo di interessi ultralegali, anatocismo bancario, commissioni di massimo scoperto e spese ingiustificate;
accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB, delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente principale n. 1000/700 interessi superiori alla misura legale nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi riportati in atti e nella perizia, e comunque accertarsi che tali interessi non erano dovuti;
accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi degli articoli 1815, co. 2, c.c., 615 c.p., 1419, co. 2, c.c. e della legge 108/96, delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul corrente principale n. 1000/700 interessi usurari nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi riportati in atti e nella perizia, e comunque accertarsi che tali interessi usurari non erano dovuti e devono essere azzerati;
accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi dell'art. 1283 c.c., delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente principale n. 1000/700 e sul conto corrente anticipi n. 1000/1992 la capitalizzazione trimestrale degli interessi (c.d. anatocismo bancario) nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi riportati in atti e nelle perizie, e comunque accertarsi che tali interessi c.d. anatocistici non erano dovuti;
accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi degli articoli 117 TUB, 1325, 1346 e 1418 c.c., delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente principale n. 1000/700 le commissioni di massimo scoperto nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi riportati in atti e nella perizia, e comunque accertarsi che tali commissioni non erano dovute;
accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi degli articoli 117 TUB, 4 della legge 154/1992, 1815, co. 2, c.c., 615 c.p., 1419, co. 2, c.c. e della legge 108/96, delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente principale n. 1000/700 e sul conto corrente anticipi n. 1000/1992 spese ingiustificate nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi riportati in atti e nelle perizie, e comunque accertarsi che tali spese non erano dovute;
per l'effetto,
pagina 2 di 10 accertarsi, previa rideterminazione del saldo contabile del conto corrente principale n. 1000/700, l'esatto dare avere tra le parti che si quantifica prudenzialmente in favore dell'attrice in Euro 204.715,20 salvo errori, o la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, a seguito dell'epurazione dal saldo delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi ultralegali, usurari, anatocismo bancario, commissioni di massimo scoperto e spese ingiustificate;
accertarsi, previa rideterminazione del saldo contabile del conto corrente anticipi n. 1000/1992, l'esatto dare avere tra le parti che si quantifica prudenzialmente in favore dell'attrice in Euro 15.540,71, salvo errori, o la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, a seguito dell'epurazione dal saldo delle somme illegittimamente addebitate a titolo di anatocismo bancario e spese ingiustificate;
condannarsi, dunque, la convenuta a pagare all'attrice, anche a titolo di restituzione dell'indebito, le suddette somme di Euro 204.715,20, in ordine al conto corrente principale n. 1000/700, e di Euro 15.540,71, in ordine al conto corrente anticipi n. 1000/1992, per complessivi Euro 220.255,91, o le maggiori o minori somme risultanti dai conteggi effettuati, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284 c.c., come riformato;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori (spese generali, iva e cpa), e oltre alle spese del consulente tecnico di parte”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle proprie residue istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni diversa domanda ed istanza disattesa, così giudicare: in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o mancanza di titolarità del rapporto controverso in capo ad;
Controparte_1 in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati per il periodo antecedente il 20/10/2011; accertare e dichiarare che l'attrice è decaduta da ogni contestazione in merito agli estratti conto del conto corrente di cui è causa, ai sensi degli artt. 1832 cc e 119, comma 3, TUB;
nel merito in via principale: respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo
“In via preliminare, previo accertamento della carenza di titolarità e/o legittimazione passiva in capo a Controparte_1 relativamente al conto corrente n. 1000/700 (già n. 8128) e al conto anticipi n. 1000/1992 (già n. 1086414),
pagina 3 di 10 dichiararsi il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei confronti della convenuta per quanto riguarda il periodo antecedente al 26.06.2017; accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'improcedibilità o improseguibilità del presente giudizio relativamente ai rapporti di cui al punto precedente nei confronti di Controparte_2 in LCA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 TUB;
[...] accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo al conto corrente n. 1000/700 (già n. 8128) e al conto anticipi n. 1000/1992 (già n. 1086414) oggetto di causa nel periodo antecedente al 20.10.2011 o comunque alla data anteriore che verrà accertata in corso di causa come corrispondente alla prima rimessa solutoria individuabili del rapporto di c/c; nel merito: previo accertamento della prescrizione del diritto alla ripetizione degli asseriti indebiti avversariamente dedotti, rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, breviter, Parte_1
esponeva: di aver intrattenuto con in data 27.2.1985 Parte_1 Controparte_2
il rapporto di conto corrente affidato n. 8128, poi trasferito a con identificativo n. Controparte_1
1000/700 e infine estinto in data 8.7.2019; che al suddetto conto corrente era collegato il conto corrente anticipi n. 1086414, poi trasferito a con identificativo n. 1000/1992 ed estinto Controparte_1
nella medesima suddetta data;
che da un'analisi econometrica dei rapporti erano emersi addebiti illegittimi per € 204.715,20 sul primo rapporto ed € 15.540,71 sul secondo rapporto;
che in particolare nessun contratto afferente al primo rapporto era stato sottoscritto prima del 19.4.2016, per cui tutti gli addebiti anteriori a tale data dovevano essere restituiti per nullità del rapporto medesimo e comunque per illegittimità degli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto;
che per due trimestri successivi alla stipulazione del contratto, invece, erano stati applicati interessi usurari per effetto di una modifica unilaterale apportata dalla banca alle condizioni negoziali, per cui gli interessi applicati nel relativo periodo dovevano essere azzerati;
che sono stati applicati interessi anatocistici in difformità con la normativa tempo per tempo vigente;
che erano state addebitate commissioni di massimo scoperto non pattuite e comunque prive di causa in quanto calcolate sull'importo massimo utilizzato nel periodo anziché sulla somma di volta in volta affidata;
che su entrambi i rapporti sono stati addebitati vari oneri non concordati. La società attrice chiedeva quindi, previa dichiarazione delle dedotte nullità negoziali, che il saldo dei due rapporti bancari venisse rettificato, con condanna di a Controparte_1
pagina 4 di 10 restituire la somma complessiva di € 220.255,91 oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Co Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, ) eccepiva il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione o titolarità passiva in quanto le contestazioni riguardavano profili anteriori alla cessione dei rapporti bancari da parte di nonché la prescrizione del diritto alla Controparte_2
ripetizione di importi addebitati in data anteriore al 20.10.2011, ossia in data anteriore alla scadenza del termine decennale decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nonché la decadenza dalle contestazioni ivi mosse, in ragione della mancata censura ex art. 1832 c.c. degli estratti conto periodicamente emessi. Nel merito, la rilevava: che già nel 2007 era CP_2
stata redatta una scrittura contrattuale afferente al conto corrente ordinario;
che il ricalcolo degli interessi non andava comunque effettuato al tasso legale, ma al tasso di cui all'art. 117 T.U.B.; che la si è adeguata da subito alla delibera CICR 9.2.2000 in tema di anatocismo, mentre per il periodo CP_2
precedente la capitalizzazione degli interessi era legittimata da un uso normativo invalso presso gli istituti di credito e comunque dalla previsione della pari periodicità per gli interessi debitori e creditori;
che la contestazione dell'usura era generica e non era mai stata mossa nel corso del rapporto, oltre ad essere stata calcolata erroneamente sulla scorta del T.A.E.G. anziché del T.E.G. e senza avvalersi del c.d. metodo del margine per l'inclusione delle commissioni di massimo scoperto;
che gli ulteriori oneri contestati erano quelli ineliminabili di tenuta del conto. Contestato altresì il quantum della pretesa avversaria, la convenuta chiedeva l'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari CP_2
sollevate e, in subordine, il rigetto delle domande attoree.
Interveniva in giudizio anche (di Controparte_2
seguito, breviter, , aderendo all'eccezione di difetto di legittimazione o titolarità passiva in CP_4
Co capo a e a sua volta eccependo, con riguardo alla propria posizione, l'improcedibilità ai sensi dell'art. 83 T.U.B. delle domande attoree. In subordine, ribadiva l'eccezione di prescrizione, escludeva la nullità del contratto per difetto di forma, essendo il rapporto sorto in data anteriore all'entrata in vigore della
Legge n. 152/1992, nonché reiterava le censure ai conteggi e alle argomentazioni avversarie. Chiedeva quindi che venissero accolte in via gradata le eccezioni pregiudiziali e preliminari suesposte, e che nel merito venissero rigettate le domande avversaria.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, venivano concessi i pagina 5 di 10 termini di legge per lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare parte attrice eccepiva l'inammissibilità dell'intervento di contestava l'eccezione di difetto di legittimazione CP_4
Co
o titolarità passiva di e chiedeva in subordine che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.L. 99/2017 o che tale disposizione venisse interpretata in senso conforme ai principi della normativa europea o che in defectu venisse disapplicata. La causa poi veniva istruita mediante espletamento di C.T.U. contabile e alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va in primo luogo verificata la titolarità passiva della posizione giuridica dedotta in giudizio, la quale - quanto al suo momento generico - scaturisce da due contratti bancari stipulati originariamente con CP_4
Come noto, successivamente alla sottoposizione di alla procedura di liquidazione coatta CP_4
Co amministrativa gli organi della procedura, sulla scorta del D.L. 99/2017, hanno stipulato con , odierna Co convenuta, un Contratto di Cessione di azienda datato 26.6.2017 (doc. 1 ) con il quale a quest'ultima venivano ceduti ad un prezzo simbolico tutti i rapporti bancari facenti capo all'istituto di credito in bonis
e rientranti nel c.d. “Insieme Aggregato”. L'art. 3 del predetto Contratto stabilisce che: “L'Insieme
Aggregato è composto dai seguenti beni […] i quali rappresentano […] un complesso organizzato come ramo d'azienda bancaria: (a) le Attività Incluse di le Passività incluse di ..]”. CP_4 CP_4
Il rapporto de quo, alla suindicata data, riportava un saldo positivo (doc. 1 attoreo), per cui nella prospettiva della Banca rappresentava una passività e doveva intendersi ricompresa tra le c.d. Passività
Incluse, ai sensi dell'art. 3.1.2 (b) (i): i contratti di conto corrente e di conto anticipi, in essere alla data Co del 26.6.2017, sono stati dunque legittimamente ceduti a .
Tanto non è però sufficiente per affermare la titolarità passiva della banca convenuta nel presente giudizio.
Infatti, ai sensi dell'art. 3.1.4 (b) del Contratto si annovera tra le Passività Escluse dalla cessione: “ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, inesistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere,
pagina 6 di 10 costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida
Co
o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a
Co conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse […]. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non
Co saranno trasferiti ad : […] (vi) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il “Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi. Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse
e in genere a rapporti giuridici cedute e (y) alla data odierna non siano già oggetto di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti”.
Dall'articolato normativo sopra richiamato, si desume che il contenzioso già pendente al momento della Co cessione dei rapporti giuridici da n bonis a doveva considerarsi parimenti ceduto a quest'ultima CP_4
se afferente a “Attività Incluse” o a “Passività Incluse” (cfr. art. 3.1.4, ultimo comma), mentre le ragioni del contenzioso instaurato successivamente alla predetta cessione, anche se relative a rapporti che erano stati oggetto di cessione, non potevano considerarsi cedute se afferenti ad accadimenti giuridici anteriori (cfr. art. 3.1.4 (b)(vi) sopra citato), quale è la stipulazione dei contratti cui si riferiscono le ipotesi di nullità profilate dalla società attrice. Co Detto altrimenti, nonostante la cessione del rapporto sostanziale a , l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto alle domande di accertamento e restituzione di interessi e oneri indebitamente computati sul conto corrente in questione rimarrebbe appunto perché i fatti costitutivi della CP_4
pretesa attorea si sono formati antecedentemente alla cessione, quando però le relative domande giudiziali non erano ancora state logicamente proposte. In questo senso ha d'altronde già statuito anche l'intestato Tribunale con plurime pronunce (Trib. Vicenza n. 1184/2024; Trib. Vicenza n. 1208/2023; Trib.
Vicenza n. 1757/2022).
Rispetto a tale ricostruzione interpretativa, la società attrice ha sollevato questione di legittimità costituzionale inerente all'art. 3 D.L. 99/2017, la quale tuttavia non supera, a parere del giudicante, il vaglio del positivo accertamento né del presupposto della rilevanza, né del presupposto della non pagina 7 di 10 manifesta infondatezza (cfr. anche Trib. Vicenza n. 1208/2023).
Quanto al primo profilo, si deve osservare che un'eventuale incostituzionalità della disposizione citata
Co non porterebbe senz'altro all'affermazione della responsabilità di , in quanto la Corte Costituzionale dovrebbe adottare una sentenza additiva-manipolativa che imponga de iure alla Banca convenuta obblighi patrimoniali che non sono stati oggetto di contrattazione. Ma tale soluzione non appare predicabile, come indicato dalla stessa Consulta nella sentenza n. 225/2002 (§ 7.4.10).
Quanto al secondo profilo, parimenti, non si ravvisa alcuna evidente irragionevolezza della disciplina censurata, non risultando compromesso il diritto di difesa di parte attrice che ben poteva sollevare le contestazioni odierne anche prima della chiusura dei rapporti bancari de quibus e ad oggi non essendo precluso il diritto di azione avverso la liquidazione coatta amministrativa, seppure nelle forme dell'insinuazione tardiva allo stato passivo nella procedura concorsuale, e a nulla valendo replicare, sul piano giuridico, che in tale sede sia arduo ottenere in concreto un ristoro risarcitorio.
Per analoghe ragioni, non si ravvisa alcun contrasto – oltre che con le norme di rango costituzionale – nemmeno con le norme di rango europeo richiamate negli scritti difensivi della società attrice. Co
va dunque dichiarata priva di titolarità passiva rispetto alle domande attoree in quanto le stesse risultano fondate su fatti costitutivi verificatisi anteriormente alla data del 26.6.2017 in cui la CP_2
convenuta è divenuta cessionaria dei rapporti bancari per cui è causa.
Tali domande non potevano essere proposte in via ordinaria nei confronti di in quanto CP_5
sarebbero state tacciabili di improcedibilità ai sensi dell'art. 83, comma 3, T.U.B. per il quale: “… contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare …”. È pertanto corretta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla medesima intervenuta in giudizio, ma è altrettanto vero che CP_5 Parte_1
non ha mai formulato alcuna domanda né di accertamento né tantomeno di condanna nei confronti di neppure a seguito dell'intervento in giudizio di quest'ultima. Per quanto di rilievo nel presene CP_5
processo, dunque, non vi è alcuna statuizione di improcedibilità da adottare. Co Per completezza motivazionale, va precisato che rimaneva passivamente legittimata, da un punto di vista sostanziale, rispetto alle contestazioni di eventuali “pagamenti indebiti” scaturiti da condotte Co contabili censurabili se risalenti al periodo successivo alla cessione del 26.6.2017 (a titolo di esempio,
pagina 8 di 10 sarebbe tenuta a restituire il pagamento indebito o comunque a rettificare il saldo in favore del correntista se, posteriormente alla cessione, avesse unilateralmente modificato le condizioni economiche del contratto in senso peggiorativo per la controparte e in violazione dell'art. 118 T.U.B.).
Tuttavia, è stata la stessa C.T.U. – nell'integrazione depositata a seguito dell'ordine dell'odierno giudicante – ad escludere il ricorso di tale ipotesi (“Per il periodo in cui risulta essere stato sottoscritto il contratto di conto corrente di corrispondenza [ossia dopo il 19.4.2016] risultano rispettate tutte le pattuizioni ivi indicate, sia per quanto attiene alla misura degli interessi accreditati e addebitati, sia per ciò che attiene alle commissioni e alle spese, e lo stesso dicasi per ciò che attiene al conto anticipi su crediti [la cui sottoscrizione è stata formalizzata in data 3.10.2013]” – cfr. pag. 32 dell'elaborato peritale).
Pertanto, le domande attoree vanno rigettate, sia con riguardo alle censure anteriori alla cessione negoziale del 26.6.2017).sia con riguardo alle censure posteriori a tale data.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite relative al rapporto processuale tra Parte_1
Co e vanno poste a carico della società attrice e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del
[...]
D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000).
Le spese di lite relative al rapporto processuale tra e vanno invece Parte_1 CP_5
integralmente compensate.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a.
e c.p.a., come dovute per legge;
3. compensa integralmente le spese di lite rispetto a Controparte_2
;
[...]
pagina 9 di 10 4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere alle controparti Parte_1
quanto eventualmente da queste versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, in data 14 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 10 di 10
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
e P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Padova (PD), Via Tommaseo 69/D, presso e P.IVA_1
nello studio dell'Avv. AZZARITA MARIO del Foro di Vicenza e dell'Avv. SEMENZATO COSTANZA del Foro di Padova, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contra' Do Rode 14, presso e nello studio dell'Avv. FANTUZ
TOMMASO del Foro di Padova e dell'Avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta nonché contro in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), P.IVA_3
pagina 1 di 10 Via Cengio 15, presso e nello studio dell'Avv. SEBASTIANO FABIO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza intervenuta
Avente ad oggetto: Contratti Bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi degli articoli 1418 c.c. e 117 TUB, del contratto relativo al rapporto di corrente principale n. 1000/700 (ex. n. 8128), per la Controparte_2 mancanza della forma scritta ad substantiam di cui all'articolo 117 TUB, per tutto il periodo compreso tra il 27 febbraio 1985 e il 19 aprile 2016, con conseguente obbligo di restituzione di tutte le somme addebitate all'attrice, anche a titolo di interessi ultralegali, anatocismo bancario, commissioni di massimo scoperto e spese ingiustificate;
accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB, delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente principale n. 1000/700 interessi superiori alla misura legale nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi riportati in atti e nella perizia, e comunque accertarsi che tali interessi non erano dovuti;
accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi degli articoli 1815, co. 2, c.c., 615 c.p., 1419, co. 2, c.c. e della legge 108/96, delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul corrente principale n. 1000/700 interessi usurari nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi riportati in atti e nella perizia, e comunque accertarsi che tali interessi usurari non erano dovuti e devono essere azzerati;
accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi dell'art. 1283 c.c., delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente principale n. 1000/700 e sul conto corrente anticipi n. 1000/1992 la capitalizzazione trimestrale degli interessi (c.d. anatocismo bancario) nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi riportati in atti e nelle perizie, e comunque accertarsi che tali interessi c.d. anatocistici non erano dovuti;
accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi degli articoli 117 TUB, 1325, 1346 e 1418 c.c., delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente principale n. 1000/700 le commissioni di massimo scoperto nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi riportati in atti e nella perizia, e comunque accertarsi che tali commissioni non erano dovute;
accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi degli articoli 117 TUB, 4 della legge 154/1992, 1815, co. 2, c.c., 615 c.p., 1419, co. 2, c.c. e della legge 108/96, delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente principale n. 1000/700 e sul conto corrente anticipi n. 1000/1992 spese ingiustificate nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi riportati in atti e nelle perizie, e comunque accertarsi che tali spese non erano dovute;
per l'effetto,
pagina 2 di 10 accertarsi, previa rideterminazione del saldo contabile del conto corrente principale n. 1000/700, l'esatto dare avere tra le parti che si quantifica prudenzialmente in favore dell'attrice in Euro 204.715,20 salvo errori, o la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, a seguito dell'epurazione dal saldo delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi ultralegali, usurari, anatocismo bancario, commissioni di massimo scoperto e spese ingiustificate;
accertarsi, previa rideterminazione del saldo contabile del conto corrente anticipi n. 1000/1992, l'esatto dare avere tra le parti che si quantifica prudenzialmente in favore dell'attrice in Euro 15.540,71, salvo errori, o la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, a seguito dell'epurazione dal saldo delle somme illegittimamente addebitate a titolo di anatocismo bancario e spese ingiustificate;
condannarsi, dunque, la convenuta a pagare all'attrice, anche a titolo di restituzione dell'indebito, le suddette somme di Euro 204.715,20, in ordine al conto corrente principale n. 1000/700, e di Euro 15.540,71, in ordine al conto corrente anticipi n. 1000/1992, per complessivi Euro 220.255,91, o le maggiori o minori somme risultanti dai conteggi effettuati, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284 c.c., come riformato;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori (spese generali, iva e cpa), e oltre alle spese del consulente tecnico di parte”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle proprie residue istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni diversa domanda ed istanza disattesa, così giudicare: in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o mancanza di titolarità del rapporto controverso in capo ad;
Controparte_1 in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati per il periodo antecedente il 20/10/2011; accertare e dichiarare che l'attrice è decaduta da ogni contestazione in merito agli estratti conto del conto corrente di cui è causa, ai sensi degli artt. 1832 cc e 119, comma 3, TUB;
nel merito in via principale: respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo
“In via preliminare, previo accertamento della carenza di titolarità e/o legittimazione passiva in capo a Controparte_1 relativamente al conto corrente n. 1000/700 (già n. 8128) e al conto anticipi n. 1000/1992 (già n. 1086414),
pagina 3 di 10 dichiararsi il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei confronti della convenuta per quanto riguarda il periodo antecedente al 26.06.2017; accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'improcedibilità o improseguibilità del presente giudizio relativamente ai rapporti di cui al punto precedente nei confronti di Controparte_2 in LCA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 TUB;
[...] accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo al conto corrente n. 1000/700 (già n. 8128) e al conto anticipi n. 1000/1992 (già n. 1086414) oggetto di causa nel periodo antecedente al 20.10.2011 o comunque alla data anteriore che verrà accertata in corso di causa come corrispondente alla prima rimessa solutoria individuabili del rapporto di c/c; nel merito: previo accertamento della prescrizione del diritto alla ripetizione degli asseriti indebiti avversariamente dedotti, rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, breviter, Parte_1
esponeva: di aver intrattenuto con in data 27.2.1985 Parte_1 Controparte_2
il rapporto di conto corrente affidato n. 8128, poi trasferito a con identificativo n. Controparte_1
1000/700 e infine estinto in data 8.7.2019; che al suddetto conto corrente era collegato il conto corrente anticipi n. 1086414, poi trasferito a con identificativo n. 1000/1992 ed estinto Controparte_1
nella medesima suddetta data;
che da un'analisi econometrica dei rapporti erano emersi addebiti illegittimi per € 204.715,20 sul primo rapporto ed € 15.540,71 sul secondo rapporto;
che in particolare nessun contratto afferente al primo rapporto era stato sottoscritto prima del 19.4.2016, per cui tutti gli addebiti anteriori a tale data dovevano essere restituiti per nullità del rapporto medesimo e comunque per illegittimità degli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto;
che per due trimestri successivi alla stipulazione del contratto, invece, erano stati applicati interessi usurari per effetto di una modifica unilaterale apportata dalla banca alle condizioni negoziali, per cui gli interessi applicati nel relativo periodo dovevano essere azzerati;
che sono stati applicati interessi anatocistici in difformità con la normativa tempo per tempo vigente;
che erano state addebitate commissioni di massimo scoperto non pattuite e comunque prive di causa in quanto calcolate sull'importo massimo utilizzato nel periodo anziché sulla somma di volta in volta affidata;
che su entrambi i rapporti sono stati addebitati vari oneri non concordati. La società attrice chiedeva quindi, previa dichiarazione delle dedotte nullità negoziali, che il saldo dei due rapporti bancari venisse rettificato, con condanna di a Controparte_1
pagina 4 di 10 restituire la somma complessiva di € 220.255,91 oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Co Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, ) eccepiva il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione o titolarità passiva in quanto le contestazioni riguardavano profili anteriori alla cessione dei rapporti bancari da parte di nonché la prescrizione del diritto alla Controparte_2
ripetizione di importi addebitati in data anteriore al 20.10.2011, ossia in data anteriore alla scadenza del termine decennale decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nonché la decadenza dalle contestazioni ivi mosse, in ragione della mancata censura ex art. 1832 c.c. degli estratti conto periodicamente emessi. Nel merito, la rilevava: che già nel 2007 era CP_2
stata redatta una scrittura contrattuale afferente al conto corrente ordinario;
che il ricalcolo degli interessi non andava comunque effettuato al tasso legale, ma al tasso di cui all'art. 117 T.U.B.; che la si è adeguata da subito alla delibera CICR 9.2.2000 in tema di anatocismo, mentre per il periodo CP_2
precedente la capitalizzazione degli interessi era legittimata da un uso normativo invalso presso gli istituti di credito e comunque dalla previsione della pari periodicità per gli interessi debitori e creditori;
che la contestazione dell'usura era generica e non era mai stata mossa nel corso del rapporto, oltre ad essere stata calcolata erroneamente sulla scorta del T.A.E.G. anziché del T.E.G. e senza avvalersi del c.d. metodo del margine per l'inclusione delle commissioni di massimo scoperto;
che gli ulteriori oneri contestati erano quelli ineliminabili di tenuta del conto. Contestato altresì il quantum della pretesa avversaria, la convenuta chiedeva l'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari CP_2
sollevate e, in subordine, il rigetto delle domande attoree.
Interveniva in giudizio anche (di Controparte_2
seguito, breviter, , aderendo all'eccezione di difetto di legittimazione o titolarità passiva in CP_4
Co capo a e a sua volta eccependo, con riguardo alla propria posizione, l'improcedibilità ai sensi dell'art. 83 T.U.B. delle domande attoree. In subordine, ribadiva l'eccezione di prescrizione, escludeva la nullità del contratto per difetto di forma, essendo il rapporto sorto in data anteriore all'entrata in vigore della
Legge n. 152/1992, nonché reiterava le censure ai conteggi e alle argomentazioni avversarie. Chiedeva quindi che venissero accolte in via gradata le eccezioni pregiudiziali e preliminari suesposte, e che nel merito venissero rigettate le domande avversaria.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, venivano concessi i pagina 5 di 10 termini di legge per lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare parte attrice eccepiva l'inammissibilità dell'intervento di contestava l'eccezione di difetto di legittimazione CP_4
Co
o titolarità passiva di e chiedeva in subordine che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.L. 99/2017 o che tale disposizione venisse interpretata in senso conforme ai principi della normativa europea o che in defectu venisse disapplicata. La causa poi veniva istruita mediante espletamento di C.T.U. contabile e alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va in primo luogo verificata la titolarità passiva della posizione giuridica dedotta in giudizio, la quale - quanto al suo momento generico - scaturisce da due contratti bancari stipulati originariamente con CP_4
Come noto, successivamente alla sottoposizione di alla procedura di liquidazione coatta CP_4
Co amministrativa gli organi della procedura, sulla scorta del D.L. 99/2017, hanno stipulato con , odierna Co convenuta, un Contratto di Cessione di azienda datato 26.6.2017 (doc. 1 ) con il quale a quest'ultima venivano ceduti ad un prezzo simbolico tutti i rapporti bancari facenti capo all'istituto di credito in bonis
e rientranti nel c.d. “Insieme Aggregato”. L'art. 3 del predetto Contratto stabilisce che: “L'Insieme
Aggregato è composto dai seguenti beni […] i quali rappresentano […] un complesso organizzato come ramo d'azienda bancaria: (a) le Attività Incluse di le Passività incluse di ..]”. CP_4 CP_4
Il rapporto de quo, alla suindicata data, riportava un saldo positivo (doc. 1 attoreo), per cui nella prospettiva della Banca rappresentava una passività e doveva intendersi ricompresa tra le c.d. Passività
Incluse, ai sensi dell'art. 3.1.2 (b) (i): i contratti di conto corrente e di conto anticipi, in essere alla data Co del 26.6.2017, sono stati dunque legittimamente ceduti a .
Tanto non è però sufficiente per affermare la titolarità passiva della banca convenuta nel presente giudizio.
Infatti, ai sensi dell'art. 3.1.4 (b) del Contratto si annovera tra le Passività Escluse dalla cessione: “ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, inesistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere,
pagina 6 di 10 costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida
Co
o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a
Co conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse […]. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non
Co saranno trasferiti ad : […] (vi) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il “Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi. Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse
e in genere a rapporti giuridici cedute e (y) alla data odierna non siano già oggetto di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti”.
Dall'articolato normativo sopra richiamato, si desume che il contenzioso già pendente al momento della Co cessione dei rapporti giuridici da n bonis a doveva considerarsi parimenti ceduto a quest'ultima CP_4
se afferente a “Attività Incluse” o a “Passività Incluse” (cfr. art. 3.1.4, ultimo comma), mentre le ragioni del contenzioso instaurato successivamente alla predetta cessione, anche se relative a rapporti che erano stati oggetto di cessione, non potevano considerarsi cedute se afferenti ad accadimenti giuridici anteriori (cfr. art. 3.1.4 (b)(vi) sopra citato), quale è la stipulazione dei contratti cui si riferiscono le ipotesi di nullità profilate dalla società attrice. Co Detto altrimenti, nonostante la cessione del rapporto sostanziale a , l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto alle domande di accertamento e restituzione di interessi e oneri indebitamente computati sul conto corrente in questione rimarrebbe appunto perché i fatti costitutivi della CP_4
pretesa attorea si sono formati antecedentemente alla cessione, quando però le relative domande giudiziali non erano ancora state logicamente proposte. In questo senso ha d'altronde già statuito anche l'intestato Tribunale con plurime pronunce (Trib. Vicenza n. 1184/2024; Trib. Vicenza n. 1208/2023; Trib.
Vicenza n. 1757/2022).
Rispetto a tale ricostruzione interpretativa, la società attrice ha sollevato questione di legittimità costituzionale inerente all'art. 3 D.L. 99/2017, la quale tuttavia non supera, a parere del giudicante, il vaglio del positivo accertamento né del presupposto della rilevanza, né del presupposto della non pagina 7 di 10 manifesta infondatezza (cfr. anche Trib. Vicenza n. 1208/2023).
Quanto al primo profilo, si deve osservare che un'eventuale incostituzionalità della disposizione citata
Co non porterebbe senz'altro all'affermazione della responsabilità di , in quanto la Corte Costituzionale dovrebbe adottare una sentenza additiva-manipolativa che imponga de iure alla Banca convenuta obblighi patrimoniali che non sono stati oggetto di contrattazione. Ma tale soluzione non appare predicabile, come indicato dalla stessa Consulta nella sentenza n. 225/2002 (§ 7.4.10).
Quanto al secondo profilo, parimenti, non si ravvisa alcuna evidente irragionevolezza della disciplina censurata, non risultando compromesso il diritto di difesa di parte attrice che ben poteva sollevare le contestazioni odierne anche prima della chiusura dei rapporti bancari de quibus e ad oggi non essendo precluso il diritto di azione avverso la liquidazione coatta amministrativa, seppure nelle forme dell'insinuazione tardiva allo stato passivo nella procedura concorsuale, e a nulla valendo replicare, sul piano giuridico, che in tale sede sia arduo ottenere in concreto un ristoro risarcitorio.
Per analoghe ragioni, non si ravvisa alcun contrasto – oltre che con le norme di rango costituzionale – nemmeno con le norme di rango europeo richiamate negli scritti difensivi della società attrice. Co
va dunque dichiarata priva di titolarità passiva rispetto alle domande attoree in quanto le stesse risultano fondate su fatti costitutivi verificatisi anteriormente alla data del 26.6.2017 in cui la CP_2
convenuta è divenuta cessionaria dei rapporti bancari per cui è causa.
Tali domande non potevano essere proposte in via ordinaria nei confronti di in quanto CP_5
sarebbero state tacciabili di improcedibilità ai sensi dell'art. 83, comma 3, T.U.B. per il quale: “… contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare …”. È pertanto corretta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla medesima intervenuta in giudizio, ma è altrettanto vero che CP_5 Parte_1
non ha mai formulato alcuna domanda né di accertamento né tantomeno di condanna nei confronti di neppure a seguito dell'intervento in giudizio di quest'ultima. Per quanto di rilievo nel presene CP_5
processo, dunque, non vi è alcuna statuizione di improcedibilità da adottare. Co Per completezza motivazionale, va precisato che rimaneva passivamente legittimata, da un punto di vista sostanziale, rispetto alle contestazioni di eventuali “pagamenti indebiti” scaturiti da condotte Co contabili censurabili se risalenti al periodo successivo alla cessione del 26.6.2017 (a titolo di esempio,
pagina 8 di 10 sarebbe tenuta a restituire il pagamento indebito o comunque a rettificare il saldo in favore del correntista se, posteriormente alla cessione, avesse unilateralmente modificato le condizioni economiche del contratto in senso peggiorativo per la controparte e in violazione dell'art. 118 T.U.B.).
Tuttavia, è stata la stessa C.T.U. – nell'integrazione depositata a seguito dell'ordine dell'odierno giudicante – ad escludere il ricorso di tale ipotesi (“Per il periodo in cui risulta essere stato sottoscritto il contratto di conto corrente di corrispondenza [ossia dopo il 19.4.2016] risultano rispettate tutte le pattuizioni ivi indicate, sia per quanto attiene alla misura degli interessi accreditati e addebitati, sia per ciò che attiene alle commissioni e alle spese, e lo stesso dicasi per ciò che attiene al conto anticipi su crediti [la cui sottoscrizione è stata formalizzata in data 3.10.2013]” – cfr. pag. 32 dell'elaborato peritale).
Pertanto, le domande attoree vanno rigettate, sia con riguardo alle censure anteriori alla cessione negoziale del 26.6.2017).sia con riguardo alle censure posteriori a tale data.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite relative al rapporto processuale tra Parte_1
Co e vanno poste a carico della società attrice e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del
[...]
D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000).
Le spese di lite relative al rapporto processuale tra e vanno invece Parte_1 CP_5
integralmente compensate.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a.
e c.p.a., come dovute per legge;
3. compensa integralmente le spese di lite rispetto a Controparte_2
;
[...]
pagina 9 di 10 4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere alle controparti Parte_1
quanto eventualmente da queste versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, in data 14 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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