TRIB
Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/02/2024, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4637/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4637/2023 promossa congiuntamente da nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
KATIA CRISTINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. KATIA CRISTINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Tullio Cicoria.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CITTA' DI CASTELLO (PG) in data 4/10/1997, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 134, Parte II, Serie A, Anno 1997, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 17/11/2023. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 17/11/2023, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 19/01/2024;
Letto l'art. 5 l. 898/70 e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1 appare adeguato al suo interesse;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in CITTA' DI CASTELLO in data
[...] Controparte_1
04/10/1997, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 134, Parte II, Serie A, Anno 1997, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 17/11/2023, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CITTA' DI CASTELLO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 21/02/2024.
IL PRESIDENTE EST. Dott. Mariella Roberti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4637/2023 promossa congiuntamente da nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
KATIA CRISTINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. KATIA CRISTINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Tullio Cicoria.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CITTA' DI CASTELLO (PG) in data 4/10/1997, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 134, Parte II, Serie A, Anno 1997, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 17/11/2023. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 17/11/2023, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 19/01/2024;
Letto l'art. 5 l. 898/70 e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1 appare adeguato al suo interesse;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in CITTA' DI CASTELLO in data
[...] Controparte_1
04/10/1997, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 134, Parte II, Serie A, Anno 1997, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 17/11/2023, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CITTA' DI CASTELLO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 21/02/2024.
IL PRESIDENTE EST. Dott. Mariella Roberti