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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7381/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 giugno 2025
da
Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana c.f. C.F._1
residente in [...] laureata in medicina e chirurgia di professione medico chirurgo, attualmente pensionata e
Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano c.f. C.F._2 residente in [...] laureato in medicina e chirurgia di professione medico chirurgo entrambi con l'Avv. Damiana Paradiso (c.f. presso la quale hanno eletto C.F._3 domicilio telematico pec: Email_1
pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio civile a Bodio NA (VA), in data 17.07.2010, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bodio NA (VA) e trascritto iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di CO (MI), al n.4 p. II s. C anno 2010, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. Con i seguenti figli:
c.f. , nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._4 cittadina italiana, residente a [...], studentessa universitaria, maggiorenne non autosufficiente economicamente.
c.f. , nato a [...], il [...], cittadino Controparte_1 C.F._5 italiano, residente a [...], studente universitario, maggiorenne non autosufficiente economicamente.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in CO (MI), via Privata Verganti n. 9, di proprietà della signora e ancora gravata da mutuo ipotecario, continuerà ad essere abitata dalla moglie unitamente Parte_1 ai figli e maggiorenni economicamente non autosufficienti, che Persona_1 CP_1 ivi manterranno la residenza anagrafica.
3. I genitori contribuiranno in misura paritaria al mantenimento e alle spese ordinarie dei due figli versando mensilmente sul conto corrente comune n. 467584 presso Banca Mediolanum, l'importo complessivo di € 500,00 mensili ciascuno.
4. Le spese extra per i figli saranno ripartite al 50% fra i genitori come da Protocollo e Linee guida extra assegno 2017 in uso presso il Tribunale di Milano, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
pagina 2 di 5 f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti.
- Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni: 6. A tacitazione di ogni pregresso rapporto patrimoniale di dare e avere tra i coniugi, il signor
[...] cederà alla signora l'immobile di sua Parte_2 Parte_1 proprietà sito nel comune di Massa, Località Turano, via San Remigio di Sopra 11, piano 2-1s, z.c.
1- cat. A/2 -cl 5, vani 7,5, attualmente gravato da mutuo ipotecario con scadenza alla data del 01.04.2026, di cui sono stati allegati al ricorso introduttivo del giudizio la copia del rogito e la visura catastale. Le parti convengono che le spese notarili della cessione saranno interamente sostenute dalla signora che si farà altresì carico delle residue rate di mutuo fino all'estinzione, Parte_1 nonché delle ulteriori eventuali spese bancarie. Dal momento della cessione, la signora sosterrà in via esclusiva tutte le spese straordinarie Parte_1 dell'immobile comprese quelle di rifacimento facciata e tetto, già deliberate dall'assemblea condominiale.
7. Le rate di mutuo della casa coniugale di CO, sita in CO (MI), via Privata Verganti n. 9, ove continueranno a vivere la madre e i figli, verranno sostenute in parti uguali dai coniugi fino alla scadenza del mutuo.
8. I coniugi danno atto di avere già concordato le modalità di ripartizione del danaro presente sui conti correnti. Il conto corrente comune continuerà ad essere mantenuto attivo e utilizzato per il pagamento delle rate di mutuo della sita in CO e per l'accredito del contributo del mantenimento ordinario dei figli e . Per_1 CP_1
9. I coniugi dichiarano che con il corretto adempimento delle condizioni del presente accordo hanno regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 3 di 5 DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Pt_1 [...] che hanno contratto matrimonio civile in Bodio NA (VA), in data 17.07.2010 (iscritto Parte_1 nei Registri dello stato civile del Comune di Bodio NA (VA) e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di CO (MI), al n. 4, P. II, S. C, anno 2010.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bodio NA (Va) e CO (Mi) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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