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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 65/2021 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 30.1.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 65/2021 R.G., vertente tra:
La e Parte_1 CP_1 Parte_2
[...] Controparte_2 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Anna Maria Guerriero che si riporta agli atti e verba- li di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Francesco Fertitta, che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Francesco Perone e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.. CP_ L'Avv.to Guerrero riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di sa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Fertitta si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 65/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 65/2021 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1939/2020 resa dal Tribunale di Avellino in data 23.12.2020 nel pro- cedimento n. 1768/2019 R.G. - vertente tra
(c.f. e (c.f. Parte_3 C.F._1 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Anna Maria Guer- C.F._2 riero, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Avellino, Via
C. Colombo, n. 11; appellanti
e
(P. , in persona del legale rappre- Controparte_4 PartitaIVA_1 sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Perone, elet- tivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Montesarchio, Via
Napoli, P.co Europa;
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 3.4.2019, e deduce- Parte_3 Parte_4 vano: a) di essere proprietari di quattro terreni, di qualità noccioleto, distinti al fo- glio 6, particelle 240, 241, 242 e 414; b) la aveva installato 5 Controparte_2
2
pali di sostegno per consentire il passaggio di linea telefonica, per utenze estranee agli istanti;
c) questa attività aveva determinato un illecito permanente e un danno in re ipsa; c) l'infissione di pali, in assenza di autorizzazione o di un procedimento ablativo, era stata violativa del principio del neminem laedere di cui all'art. 2043
c.c., oltre che del diritto di proprietà garantito dall'art. 42 della Costituzione.
Gli attori chiedevano il risarcimento dei danni nei limiti della somma di euro
5.200,00.
Si costituiva la società convenuta, sollevando eccezioni in rito e contestando, nel merito, l'avverso dedotto.
Deduceva, in particolare, la carenza di titolarità attiva e la circostanza che i pali servissero sia l'utenza del richiedente che di terzi.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza impugnata, ha disatteso le deduzioni in ri- to, ma ha rigettato la domanda.
Secondo il Giudice di prime cure, “…è mancata ad opera di parte attrice
l'allegazione, entro lo spirare del termine per la formazione delle preclusioni as- sertive (va osservato che parte attrice non ha depositato le memorie di cui all'art.
183, comma 6, c.p.c.), degli specifici danni subiti da questa a causa della presenza sul suo fondo di pali di sostegno apposti da , non bastando la violazio- CP_2 ne di un diritto a garantire il conseguimento del risarcimento del danno e ferma restando la necessità di distinguere tra danno-evento e danno-conseguenza (in ef- fetti, laddove non venga provata l'esistenza del danno-conseguenza la sola esi- stenza del danno-evento fa sì che nulla spetti a titolo di risarcimento danni)”.
Il Tribunale ha anche escluso la possibilità del ricorso al procedimento di liquida- zione in via equitativa, stante, appunto, “la difettosa allegazione e prova dei danni genericamente lamentati da parte attrice”, nonché, per le medesime ragioni, di procedere ad approfondimento istruttorio tecnico, che avrebbe avuto natura esplo- rativa.
Quanto al danno in re ipsa, il Giudice di primo grado ha richiamato il seguente passaggio motivazionale della Suprema Corte “…il contrasto giurisprudenziale deve ritenersi soltanto apparente in quanto, la tesi del danno "in re ipsa" non pre- scinde dal predetto accertamento, ma si limita ad affidarlo alla prova logica pre- suntiva, ritenendo che la allegazione da parte del danneggiato di determinate ca- ratteristiche materiali e specifiche qualità giuridiche del bene immobile, consen- tano di pervenire alla prova - fondata su una ragionevole certezza, la cui rispon- denza logica deve essere verificata alla stregua del criterio probabilistico dell'"id quod plerumque accidit" - che "quel tipo di bene immobile" sarebbe stato destina- to ad un impiego fruttifero. In tal senso i contrasti che si registrano tra i preceden- ti richiamati non attengono al principio di diritto della necessità della prova del danno-conseguenza di cui è onerato il danneggiato, ma si risolvono nella diversa
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specificità delle fattispecie concrete esaminate, avuto riguardo alle peculiari cir- costanze addotte dal danneggiato in relazione alle caratteristiche del bene immo- bile, alle qualità soggettive del titolare dello stesso, oltre che ad altre rilevanti cir- costanze fattuali, elementi tutti che consentono di pervenire all'accertamento del probabile impiego che dell'immobile avrebbe fatto il legittimo titolare” (Cass. civ.,
Sez. III, 27 giugno 2016, n° 13224)”.
Avverso la pronuncia, con atto del 30.12.2020, gli istanti hanno promosso appello, deducendo, con unico motivo di impugnazione, la sussistenza del danno in re ipsa.
Gli appellanti si sono costituiti in data 7.1.2021 e hanno allegato la possibilità di fare ricorso, per la quantificazione del risarcimento, al dpr 327 dell'8.6.2001 e al d.lgs. 27.12.2002, n. 302.
Sempre secondo parte appellante, “l'entità della superficie asservita con la pre- senza dei pali e relativi cavi rispetto alla dimensione totale del fondo, la posizione dei pali e del cavidotto rispetto all'assetto del fondo, la configurazione del fondo, il possibile danno connesso ad infortuni per la presenza della linea e dei tiranti, eventuali aspetti negativi per influenze magnetiche, eventuale valorizzazione turi- stica della zona, coltivazioni ad oggi praticate sul fondo e grado di invasività delle sovrastanti strutture infisse, elementi che, complessivamente, determinano il de- prezzamento del fondo (valore di mercato del fondo senza pali e cavidotto meno valore di mercato del fondo con pali e cavidotto). Da tanto ne discende, una volta non contestata la circostanza dell'ultronea infissione in assenza di autorizzazione
o provvedimenti ablatori, la natura assolutamente percipiente della richiesta e non concessa C.T.U. tecnica”.
Si è costituita la società appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
L'impugnazione va accolta, seppure per quanto di ragione.
In primo luogo, va detto che la natura personale dell'azione di risarcimento del danno derivato dalla apposizione di pali non richiede una rigorosa prova della pro- prietà, come invece occorre nell'azione di rivendica.
Infatti, nel giudizio di risarcimento dei danni derivati ad un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo bensì l'indivi- duazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la pro- va rigorosa della proprietà (cosiddetta probatio diabolica), potendo il convinci- mento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo (Cass. civ., Sez. III,
21/05/2004, n. 9711; Cass. civ., III, 22.1.2024, n. 2203).
Nella specie, l'istante ha prodotto atto di provenienza in cui si indica terreno di- stinto in catasto al foglio 6, particelle 240, 241, 242, nonché, anche con riguardo alla particella 414, visura catastale comunque valutabile come indizio.
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Ciò posto, il Collegio ritiene che la giurisprudenza richiamata dal Giudice di prime cure non possa trovare applicazione nella specie, atteso che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, non è “richiesta l'allega- zione della concreta possibilità di godimento persa nell'ipotesi dell'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, trattandosi di fattispecie retta da criteri del tutto differenti rispetto alla comune occupazione abusiva” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 15/11/2022, n. 33645).
Si è ancora sostenuto: “non si rivelano, pertanto, pertinenti al caso di specie le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla impossibilità di configurare un danno in re ipsa, che attengono alle ipotesi di occupazione abusiva di immobili da parte di privati, trattandosi di fattispecie del tutto diverse da quella in esame, ove il privato ha chiesto di ottenere il risarcimento del pregiudizio per- manente e irreversibile determinato dalla definitiva limitazione e compressione del diritto di proprietà a seguito dell'attività materiale illecitamente posta in essere.
A tal fine, il privato non aveva l'onere di allegare o provare un qualche ulteriore pregiudizio conseguente alla condotta materiale tenuta, come erroneamente rite- nuto nella decisione impugnata, trattandosi, si ribadisce, di compensare il perma- nente e irreversibile pregiudizio conseguente alla permanente e irreversibile pri- vazione della disponibilità di pozioni di fondo (occupate dai pali e dai relativi ba- samenti) e nella permanente e irreversibile diminuzione di valore del fondo stesso, attraversato, ancorché in una piccola parte, da una linea elettrica pubblica”
(Cass. civ. 12.1.2023, n. 701).
E il principio deve naturalmente applicarsi anche nell'ipotesi di occupazione da parte di soggetto privato, ma per finalità pubblicistiche, come nella specie.
Ciò detto, la norma di riferimento è l'art. 91 DPR 259/2003, ratione temporis ap- plicabile, secondo cui “
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, an- che senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il pas- saggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
4-bis… Nei casi previsti dal presente articolo al pro- prietario non è dovuta alcuna indennità…”.
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Ebbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “…il D.Lgs. n. 259 del
2003, art. 90, comma 1, stabilisce che gli impianti di telecomunicazione hanno na- tura di pubblica utilità agli effetti della normativa in materia di pubblica espro- priazione.
Il successivo art. 91 - nel testo vigente ratione temporis (…), dispone che, negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'art. 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di soste- gni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobi- le di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini
o dei condomini (comma 3) e deve sopportare il passaggio del personale dell'eser- cente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, ripara- zione e manutenzione degli impianti stessi (comma 4).
La disciplina distingue - dunque - le ipotesi in cui l'imposizione di pesi alla pro- prietà altrui riflette una mera limitazione della proprietà altrui (art. 91), dai casi in cui è necessario - in mancanza del consenso del proprietario - il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù (art. 92).
Tra le prime ipotesi, rientrano il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto
o al di sopra della proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti di finestre o altre aperture (Cass. 15683/2006), e il passaggio nell'immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per
l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti "di cui sopra"….
…è invece necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 231 o quando i cavi senza appoggio sia posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture (Cass.
s.u. 571/1991; Cass. 15683/2006), ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cass. 12245/1998;
Cass. 12469/1998; Cass. 12470/1998; Cass. 124681998; Cass. 12467/1998; Cass.
2505/1998; Cass. 4517/2021).
Di conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passag- gio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a col- legare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi te- lefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le
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condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fon- do attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprez- zabile (Cass. 241/1988).
E' con riferimento a tale ultima ipotesi che si è ritenuto che la cd. servitù telefoni- ca di "passaggio con appoggio", sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisca una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), ma "un diritto reale di uso" rientrante "tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni".
Di conseguenza, la circostanza che - nel caso concreto - l'impianto servisse non solo l'immobile del ricorrente (già in passato collegato alla rete da altro cavo), ma anche immobili vicini rendeva indispensabile il suo consenso alla nuova instal- lazione, dovendosi costituire un diritto di natura reale.
Neppure era sufficiente che le condizioni di abbonamento - a prescindere dalla lo- ro vessatorietà - prevedessero la gratuità dell'attraversamento dei cavi per il col- legamento della singola utenza alla rete telefonica, non riguardando detta pattui- zione il diverso caso in cui i cavi fossero installati anche a servizio di altri immo- bili.
In definitiva, l'installazione, eseguita senza l'accordo del ricorrente e senza il ri- corso alle procedure previste per legge, non poteva considerarsi - nella situazione considerata - affatto legittima” (Cass. civ., II, 12/01/2022, n. 788).
Ora, nella specie, la società convenuta, nel giudizio di primo grado, nel costituirsi in giudizio, ha allegato che “grazie alla palificazione oggetto di lite è stato possi- bile attivare diversi nuovi impianti” (cfr. pag. 4), per cui il presupposto richiesto dalla Corte di cassazione deve ritenersi dimostrato.
Ciò posto, la maggiore problematica si riscontra in ordine al quantum e va detto che gli istanti, in applicazione del principio che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 cc, si sono limitati a pro- durre cinque foto, ma nulla di maggiormente specifico.
Pertanto, in mancanza di ulteriori indicazioni da parte degli appellanti - e tenuto conto della rilevanza minima del pregiudizio - si può individuare un presuntivo va- lore di partenza dei terreni, utilizzato per determinare quello previsto dall'art. 1, comma 746 della legge 27.12.2019, n. 160, applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Pertanto, tenuto conto del complessivo reddito dominicale desumibile dalle visure catastali prodotte (71,04), va fatta la rivalutazione del 25 % e applicato il moltipli- catore di 135, individuando così un valore di euro 11.988.
L'infissione dei cinque pali (circostanza non debitamente contestata) ha comunque cagionato un pregiudizio, per cui, tenuto conto dell'estensione dei terreni e della
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loro qualità (noccioleto), ma anche del non eccessivo ingombro causato sia dai pali che dai cavi (almeno come desumibile dalle foto prodotte), si reputa riconoscere un pregiudizio nei limiti del 15 % del valore prima indicato, dandosi luogo alla somma di euro 1.798,2 da considerarsi già rivalutata all'attualità.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli inte- ressi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posi- zione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contra- sto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipo- tesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di ri- sarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettua- ta con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto il- lecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione moneta- ria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circo- stanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il man- cato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il
Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possa- no essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, riva- lutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmen- te in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice me- dio.
Sulla base di tali considerazioni la dovrà corrispondere agli Controparte_2 istanti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro
1.527,78 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 18.12.2018, quale momento quantomeno della messa in mo- ra, di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal
18.12.2019 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, de- ve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese proces- suali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle
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stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono la soccombenza di entrambi i gradi, in applicazione del DM
55/14 e successive modifiche, con applicazione di riduzione massima, stante la non particolare complessità della causa.
Le stesse vanno distratte in favore del difensore degli appellanti, come richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 1939/2020, resa dal Tribunale di Avellino in data 23.12.2020 nel pro- cedimento n. 1768/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e per l'effetto – in riforma della sentenza impugnata – condanna parte appella- ta al pagamento, in favore di e della Parte_3 Parte_4 somma di euro 1.798,2, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 1.527,78 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
18.12.2019 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al mo- mento testé indicato sino al saldo;
• condanna parte appellata al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro 125,00 per spese ed euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 174,00 per spese ed euro 1.457,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del difensore.
Così deciso, in Napoli, in data 30.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 30.1.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 65/2021 R.G., vertente tra:
La e Parte_1 CP_1 Parte_2
[...] Controparte_2 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Anna Maria Guerriero che si riporta agli atti e verba- li di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Francesco Fertitta, che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Francesco Perone e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.. CP_ L'Avv.to Guerrero riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di sa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Fertitta si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 65/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 65/2021 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1939/2020 resa dal Tribunale di Avellino in data 23.12.2020 nel pro- cedimento n. 1768/2019 R.G. - vertente tra
(c.f. e (c.f. Parte_3 C.F._1 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Anna Maria Guer- C.F._2 riero, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Avellino, Via
C. Colombo, n. 11; appellanti
e
(P. , in persona del legale rappre- Controparte_4 PartitaIVA_1 sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Perone, elet- tivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Montesarchio, Via
Napoli, P.co Europa;
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 3.4.2019, e deduce- Parte_3 Parte_4 vano: a) di essere proprietari di quattro terreni, di qualità noccioleto, distinti al fo- glio 6, particelle 240, 241, 242 e 414; b) la aveva installato 5 Controparte_2
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pali di sostegno per consentire il passaggio di linea telefonica, per utenze estranee agli istanti;
c) questa attività aveva determinato un illecito permanente e un danno in re ipsa; c) l'infissione di pali, in assenza di autorizzazione o di un procedimento ablativo, era stata violativa del principio del neminem laedere di cui all'art. 2043
c.c., oltre che del diritto di proprietà garantito dall'art. 42 della Costituzione.
Gli attori chiedevano il risarcimento dei danni nei limiti della somma di euro
5.200,00.
Si costituiva la società convenuta, sollevando eccezioni in rito e contestando, nel merito, l'avverso dedotto.
Deduceva, in particolare, la carenza di titolarità attiva e la circostanza che i pali servissero sia l'utenza del richiedente che di terzi.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza impugnata, ha disatteso le deduzioni in ri- to, ma ha rigettato la domanda.
Secondo il Giudice di prime cure, “…è mancata ad opera di parte attrice
l'allegazione, entro lo spirare del termine per la formazione delle preclusioni as- sertive (va osservato che parte attrice non ha depositato le memorie di cui all'art.
183, comma 6, c.p.c.), degli specifici danni subiti da questa a causa della presenza sul suo fondo di pali di sostegno apposti da , non bastando la violazio- CP_2 ne di un diritto a garantire il conseguimento del risarcimento del danno e ferma restando la necessità di distinguere tra danno-evento e danno-conseguenza (in ef- fetti, laddove non venga provata l'esistenza del danno-conseguenza la sola esi- stenza del danno-evento fa sì che nulla spetti a titolo di risarcimento danni)”.
Il Tribunale ha anche escluso la possibilità del ricorso al procedimento di liquida- zione in via equitativa, stante, appunto, “la difettosa allegazione e prova dei danni genericamente lamentati da parte attrice”, nonché, per le medesime ragioni, di procedere ad approfondimento istruttorio tecnico, che avrebbe avuto natura esplo- rativa.
Quanto al danno in re ipsa, il Giudice di primo grado ha richiamato il seguente passaggio motivazionale della Suprema Corte “…il contrasto giurisprudenziale deve ritenersi soltanto apparente in quanto, la tesi del danno "in re ipsa" non pre- scinde dal predetto accertamento, ma si limita ad affidarlo alla prova logica pre- suntiva, ritenendo che la allegazione da parte del danneggiato di determinate ca- ratteristiche materiali e specifiche qualità giuridiche del bene immobile, consen- tano di pervenire alla prova - fondata su una ragionevole certezza, la cui rispon- denza logica deve essere verificata alla stregua del criterio probabilistico dell'"id quod plerumque accidit" - che "quel tipo di bene immobile" sarebbe stato destina- to ad un impiego fruttifero. In tal senso i contrasti che si registrano tra i preceden- ti richiamati non attengono al principio di diritto della necessità della prova del danno-conseguenza di cui è onerato il danneggiato, ma si risolvono nella diversa
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specificità delle fattispecie concrete esaminate, avuto riguardo alle peculiari cir- costanze addotte dal danneggiato in relazione alle caratteristiche del bene immo- bile, alle qualità soggettive del titolare dello stesso, oltre che ad altre rilevanti cir- costanze fattuali, elementi tutti che consentono di pervenire all'accertamento del probabile impiego che dell'immobile avrebbe fatto il legittimo titolare” (Cass. civ.,
Sez. III, 27 giugno 2016, n° 13224)”.
Avverso la pronuncia, con atto del 30.12.2020, gli istanti hanno promosso appello, deducendo, con unico motivo di impugnazione, la sussistenza del danno in re ipsa.
Gli appellanti si sono costituiti in data 7.1.2021 e hanno allegato la possibilità di fare ricorso, per la quantificazione del risarcimento, al dpr 327 dell'8.6.2001 e al d.lgs. 27.12.2002, n. 302.
Sempre secondo parte appellante, “l'entità della superficie asservita con la pre- senza dei pali e relativi cavi rispetto alla dimensione totale del fondo, la posizione dei pali e del cavidotto rispetto all'assetto del fondo, la configurazione del fondo, il possibile danno connesso ad infortuni per la presenza della linea e dei tiranti, eventuali aspetti negativi per influenze magnetiche, eventuale valorizzazione turi- stica della zona, coltivazioni ad oggi praticate sul fondo e grado di invasività delle sovrastanti strutture infisse, elementi che, complessivamente, determinano il de- prezzamento del fondo (valore di mercato del fondo senza pali e cavidotto meno valore di mercato del fondo con pali e cavidotto). Da tanto ne discende, una volta non contestata la circostanza dell'ultronea infissione in assenza di autorizzazione
o provvedimenti ablatori, la natura assolutamente percipiente della richiesta e non concessa C.T.U. tecnica”.
Si è costituita la società appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
L'impugnazione va accolta, seppure per quanto di ragione.
In primo luogo, va detto che la natura personale dell'azione di risarcimento del danno derivato dalla apposizione di pali non richiede una rigorosa prova della pro- prietà, come invece occorre nell'azione di rivendica.
Infatti, nel giudizio di risarcimento dei danni derivati ad un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo bensì l'indivi- duazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la pro- va rigorosa della proprietà (cosiddetta probatio diabolica), potendo il convinci- mento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo (Cass. civ., Sez. III,
21/05/2004, n. 9711; Cass. civ., III, 22.1.2024, n. 2203).
Nella specie, l'istante ha prodotto atto di provenienza in cui si indica terreno di- stinto in catasto al foglio 6, particelle 240, 241, 242, nonché, anche con riguardo alla particella 414, visura catastale comunque valutabile come indizio.
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Ciò posto, il Collegio ritiene che la giurisprudenza richiamata dal Giudice di prime cure non possa trovare applicazione nella specie, atteso che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, non è “richiesta l'allega- zione della concreta possibilità di godimento persa nell'ipotesi dell'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, trattandosi di fattispecie retta da criteri del tutto differenti rispetto alla comune occupazione abusiva” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 15/11/2022, n. 33645).
Si è ancora sostenuto: “non si rivelano, pertanto, pertinenti al caso di specie le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla impossibilità di configurare un danno in re ipsa, che attengono alle ipotesi di occupazione abusiva di immobili da parte di privati, trattandosi di fattispecie del tutto diverse da quella in esame, ove il privato ha chiesto di ottenere il risarcimento del pregiudizio per- manente e irreversibile determinato dalla definitiva limitazione e compressione del diritto di proprietà a seguito dell'attività materiale illecitamente posta in essere.
A tal fine, il privato non aveva l'onere di allegare o provare un qualche ulteriore pregiudizio conseguente alla condotta materiale tenuta, come erroneamente rite- nuto nella decisione impugnata, trattandosi, si ribadisce, di compensare il perma- nente e irreversibile pregiudizio conseguente alla permanente e irreversibile pri- vazione della disponibilità di pozioni di fondo (occupate dai pali e dai relativi ba- samenti) e nella permanente e irreversibile diminuzione di valore del fondo stesso, attraversato, ancorché in una piccola parte, da una linea elettrica pubblica”
(Cass. civ. 12.1.2023, n. 701).
E il principio deve naturalmente applicarsi anche nell'ipotesi di occupazione da parte di soggetto privato, ma per finalità pubblicistiche, come nella specie.
Ciò detto, la norma di riferimento è l'art. 91 DPR 259/2003, ratione temporis ap- plicabile, secondo cui “
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, an- che senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il pas- saggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
4-bis… Nei casi previsti dal presente articolo al pro- prietario non è dovuta alcuna indennità…”.
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Ebbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “…il D.Lgs. n. 259 del
2003, art. 90, comma 1, stabilisce che gli impianti di telecomunicazione hanno na- tura di pubblica utilità agli effetti della normativa in materia di pubblica espro- priazione.
Il successivo art. 91 - nel testo vigente ratione temporis (…), dispone che, negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'art. 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di soste- gni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobi- le di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini
o dei condomini (comma 3) e deve sopportare il passaggio del personale dell'eser- cente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, ripara- zione e manutenzione degli impianti stessi (comma 4).
La disciplina distingue - dunque - le ipotesi in cui l'imposizione di pesi alla pro- prietà altrui riflette una mera limitazione della proprietà altrui (art. 91), dai casi in cui è necessario - in mancanza del consenso del proprietario - il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù (art. 92).
Tra le prime ipotesi, rientrano il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto
o al di sopra della proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti di finestre o altre aperture (Cass. 15683/2006), e il passaggio nell'immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per
l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti "di cui sopra"….
…è invece necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 231 o quando i cavi senza appoggio sia posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture (Cass.
s.u. 571/1991; Cass. 15683/2006), ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cass. 12245/1998;
Cass. 12469/1998; Cass. 12470/1998; Cass. 124681998; Cass. 12467/1998; Cass.
2505/1998; Cass. 4517/2021).
Di conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passag- gio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a col- legare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi te- lefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le
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condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fon- do attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprez- zabile (Cass. 241/1988).
E' con riferimento a tale ultima ipotesi che si è ritenuto che la cd. servitù telefoni- ca di "passaggio con appoggio", sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisca una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), ma "un diritto reale di uso" rientrante "tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni".
Di conseguenza, la circostanza che - nel caso concreto - l'impianto servisse non solo l'immobile del ricorrente (già in passato collegato alla rete da altro cavo), ma anche immobili vicini rendeva indispensabile il suo consenso alla nuova instal- lazione, dovendosi costituire un diritto di natura reale.
Neppure era sufficiente che le condizioni di abbonamento - a prescindere dalla lo- ro vessatorietà - prevedessero la gratuità dell'attraversamento dei cavi per il col- legamento della singola utenza alla rete telefonica, non riguardando detta pattui- zione il diverso caso in cui i cavi fossero installati anche a servizio di altri immo- bili.
In definitiva, l'installazione, eseguita senza l'accordo del ricorrente e senza il ri- corso alle procedure previste per legge, non poteva considerarsi - nella situazione considerata - affatto legittima” (Cass. civ., II, 12/01/2022, n. 788).
Ora, nella specie, la società convenuta, nel giudizio di primo grado, nel costituirsi in giudizio, ha allegato che “grazie alla palificazione oggetto di lite è stato possi- bile attivare diversi nuovi impianti” (cfr. pag. 4), per cui il presupposto richiesto dalla Corte di cassazione deve ritenersi dimostrato.
Ciò posto, la maggiore problematica si riscontra in ordine al quantum e va detto che gli istanti, in applicazione del principio che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 cc, si sono limitati a pro- durre cinque foto, ma nulla di maggiormente specifico.
Pertanto, in mancanza di ulteriori indicazioni da parte degli appellanti - e tenuto conto della rilevanza minima del pregiudizio - si può individuare un presuntivo va- lore di partenza dei terreni, utilizzato per determinare quello previsto dall'art. 1, comma 746 della legge 27.12.2019, n. 160, applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Pertanto, tenuto conto del complessivo reddito dominicale desumibile dalle visure catastali prodotte (71,04), va fatta la rivalutazione del 25 % e applicato il moltipli- catore di 135, individuando così un valore di euro 11.988.
L'infissione dei cinque pali (circostanza non debitamente contestata) ha comunque cagionato un pregiudizio, per cui, tenuto conto dell'estensione dei terreni e della
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loro qualità (noccioleto), ma anche del non eccessivo ingombro causato sia dai pali che dai cavi (almeno come desumibile dalle foto prodotte), si reputa riconoscere un pregiudizio nei limiti del 15 % del valore prima indicato, dandosi luogo alla somma di euro 1.798,2 da considerarsi già rivalutata all'attualità.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli inte- ressi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posi- zione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contra- sto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipo- tesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di ri- sarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettua- ta con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto il- lecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione moneta- ria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circo- stanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il man- cato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il
Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possa- no essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, riva- lutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmen- te in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice me- dio.
Sulla base di tali considerazioni la dovrà corrispondere agli Controparte_2 istanti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro
1.527,78 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 18.12.2018, quale momento quantomeno della messa in mo- ra, di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal
18.12.2019 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, de- ve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese proces- suali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle
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stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono la soccombenza di entrambi i gradi, in applicazione del DM
55/14 e successive modifiche, con applicazione di riduzione massima, stante la non particolare complessità della causa.
Le stesse vanno distratte in favore del difensore degli appellanti, come richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 1939/2020, resa dal Tribunale di Avellino in data 23.12.2020 nel pro- cedimento n. 1768/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e per l'effetto – in riforma della sentenza impugnata – condanna parte appella- ta al pagamento, in favore di e della Parte_3 Parte_4 somma di euro 1.798,2, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 1.527,78 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
18.12.2019 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al mo- mento testé indicato sino al saldo;
• condanna parte appellata al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro 125,00 per spese ed euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 174,00 per spese ed euro 1.457,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del difensore.
Così deciso, in Napoli, in data 30.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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