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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 27 febbraio 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 6189/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
Gentile
RICORRENTE
E
Controparte_1
, sede territoriale di Nola, in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Rossella Del Sarto
RESISTENTE
Oggetto: indennizzo danno biologico da malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2022 e notificato ritualmente a controparte il ricorrente ha dedotto di essere stato dipendente dal 1999 fino a tutto il mese di aprile 2022 della s.n.c. Sorrentino
Giovanni, società che commercializza frutta secca;
che le mansioni di inquadramento sono state quelle di magazziniere e di autista;
che, nell'esercizio delle sue mansioni provvedeva a sistemare negli scaffali la frutta secca e, più precisamente, sacchi di mandorle del peso di 25Kg, sacchi di noci del peso di Kg10 e confezioni di prugne del peso di 12 Kg e altro genere di frutta secca;
che provvedeva, inoltre, alla consegna della merce presso i clienti alla guida di un Ducato Fiat;
che caricava manualmente la merce di cui sopra sull'automezzo e, arrivato a destinazione, provvedeva a scaricarla;
che detta attività veniva svolta continuativamente per cinque giorni settimanali dal lunedì al sabato (il venerdì era giorno festivo) dalle ore 8 alle ore 17; che, a causa delle modalità di espletamento dell'attività lavorativa, il ricorrente ha contratto una severa patologia del rachide lombosacrale;
che, in data 20.5.2022, presentava all' domanda per il riconoscimento della CP_1 natura professionale della patologia del disturbo muscolo-scheletrico; che in data 6.7.2022 l' CP_1
comunicava la reiezione della domanda per insussistenza del nesso causale. Dedotto l'esito infruttuoso dell'iter amministrativo e la fondatezza in fatto e in diritto della domanda, ha concluso chiedendo accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della lavorazione prestata, ha contratto la malattia professionale indicata in premessa e che per tale infermità attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva del 12%; per l'effetto, condannare l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo del danno biologico nella misura del 12%, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, spese vinte, con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' resistente ha sostenuto, con articolate argomentazioni, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa mediante escussione dei testi di parte ricorrente, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Essendo in contestazione il nesso causale tra patologia lamentata ( ernia discale lombare ) e mansioni svolte dal ricorrente, deve, in punto di diritto, osservarsi che per quanto riguarda gli oneri probatori, il ricorrente deve allegare e provare a norma dell'art. 2697 cod. civ. e art. 414 c.p.c., i fatti generatori del diritto preteso, e cioè le caratteristiche morbigene dalla lavorazione svolta.
La tabella di cui al DM 9 aprile 2008, costituente, ratione temporis, l' all. 4 al DPR n. 1124/1965, è
2 formulata (così come l'attuale costituito dal DM del 10 ottobre 2023) in modo che per alcune malattie indica la lavorazione costituita da mansione tipica, e per altre, proprio al fine di ampliare la tutela del lavoratore, in relazione alla continua evoluzione delle tecnologie produttive, indica non una nominata tradizionale lavorazione o mansione, bensì l'agente patogeno e genericamente tutte le lavorazioni che espongono all'azione di tale fattore patogeno. Nel primo, è sufficiente che il lavoratore alleghi e provi
(con testi, con il libretto di lavoro, con la non contestazione del convenuto, etc.) di essere stato addetto alla mansione contemplata dalla tabella;
nel secondo caso il fattore patogeno è contenuto nelle sostanze chimiche usate, delle quali il lavoratore può non conoscere la composizione, nè si può pretendere che la conosca.
In tutti i casi l'onere di allegazione e di prova è assolto con la indicazione delle mansioni;
nel primo caso scatta la presunzione legale, nel secondo caso, perché questa scatti, la prova offerta dal lavoratore deve essere integrata dall'ufficio, tramite c.t.u., con la individuazione, nelle lavorazioni cui afferiscono le mansioni delle sostanze usate e quindi dell'agente morbigeno tabellato (sul superamento del principio dell'onere della prova nel processo previdenziale: Cass. 3 giugno 1997
n. 4935; Cass. 2 agosto 1996 n. 6995; Cs. 20 aprile 1995 n. 4432; Cass. 15 dicembre 2000
n. 15820;Cass. 15 gennaio 1998 n. 310, Cass. Sez. un. 17 giugno 2004 n. 11353; sull'acquisizione di ufficio di elementi di prova a favore del lavoratore Cass. Sez. Un. 9 marzo 1990
n. 1919; Cass. N. 11087/2007).
Per quanto riguarda la cd. prova del nesso causale tra esposizione a rischio e malattia, come osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, trattasi di una relazione che la mente umana istituisce tra due fatti, sulla base della ripetuta osservazione e della esperienza (sulla rilevanza delle regole di esperienza nel giudizio peritale, Cass. Sez. Un. 4 giugno 1992 n. 6846), con la stessa base gnoseologica dell'art. 2727 cod. civ.. Una relazione che, proprio perché corrente tra due fatti, secondo regole di causalità naturale (seppure nel senso proprio inteso dalla giurisprudenza nei differenti rami del diritto), trova posto, nella classica ripartizione tra fatto e diritto, nella sfera del fatto, e non del diritto, che implica una relazione tra fatto e norma giuridica. Dato questo carattere di fatto, nei sensi sopra cennati, il nesso causale è soggetto al criterio decisorio dell'onere della prova;
ma è un fatto sui generis senza la disponibilità dei relativi mezzi istruttori, rimessi alla scienza medica in persona del c.t.u.. In questo caso si ha quindi scissione tra oneri di allegazione del ricorrente ed oneri probatori.
Nel caso in esame, la patologia lamentata dal ricorrente ( ernia discale lombare), è presa in considerazione dalla tabella delle malattie professionali in relazione ad alcune lavorazioni ed, in particolare, o per le lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali,
3 carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura, ovvero per le lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci, ipotesi quest'ultima dedotta dalla parte ricorrente. Di conseguenza, era onere di parte ricorrente provare non solo l'effettiva adibizione a mansioni di movimentazione manuale dei carichi, ma anche lo svolgimento di tale mansione in modo non occasionale. Orbene, premesso che dalla documentazione depositata non era dato evincere il tipo di mansioni espletate dal ricorrente, questo
Giudice ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale dallo stesso articolata.
Si riportano, pertanto, i tratti salienti delle testimonianze espletate.
Il primo teste di parte ricorrente sig. escusso all'udienza del 29 maggio 2024, ha Testimone_1 dichiarato: “ADr: Conosco il ricorrente da molto tempo in quanto è cugino di mia cugina.
ADr: Non abbiamo mai lavorato insieme.
ADR: Mi sono recato talvolta presso la snc. sita sulla strada che porta verso Controparte_2
Ponticelli, a comprare frutta secca in occasione delle festività natalizie e quando ne avevo bisogno.
ADr: In queste occasioni ho visto il ricorrente. L'ho visto scaricare della merce come casse di albicocche oppure sacchi di noci.
Il secondo teste di parte ricorrente sig. , escusso alla medesima udienza, ha Testimone_2
dichiarato: “
ADr: Conosco il ricorrente in quanto è mio cognato. Non ho mai lavorato alle dipendenze della snc
Controparte_2
ADR: Prima mi capitava spesso di recarmi presso la sede dove lavora mio cognato per comprare frutta secca.
ADR: vedevo mio cognato portare sacchi di frutta secca anche da cinque e dieci chili. Posso riferire questa circostanza in quanto li compravo io in prima persona per poi dividerli tra i miei amici.
ADR: Mi sono recato per circa quattro o cinque anni fino a due anni fa. Mi recavo circa due volte a settimana perché lavoravo presso la Siccome si era sparsa la voce che io compravo questa Pt_2
distribuivo questa frutta secca, i miei colleghi mi chiedevano la cortesia di portargliela. Ora non lavoro più alla quindi mi reco molto più raramente presso la snc di Sorrentino Giovanni”. Pt_2
Orbene, non pare che dalle scarne testimonianze riportate, possa ritenersi accertato lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni di addetto, in via non occasionale, alla movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili efficaci. Il primo teste, infatti, ha riferito di essersi recato presso il luogo di lavoro del ricorrente solo in occasione delle festività natalizie, mentre il secondo teste, cognato del ricorrente, pur avendo riferito di essersi recato sul luogo di lavoro del ricorrente
4 circa due volte a settimana a comprare frutta secca, non ha poi riferito per quanto tempo e per quale periodo sia durata la sua frequentazione.
La genericità delle deposizioni rese non consente, dunque, di accertare se la patologia lamentata dal ricorrente, chiaramente di origine multifattoriale, sia ascrivibile, nel caso specifico, alle mansioni di fatto svolte alle dipendenze del datore di lavoro.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può che essere respinta.
Visto l'art. 152 dis att c.p.c., nulla per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Nola il 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 27 febbraio 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 6189/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
Gentile
RICORRENTE
E
Controparte_1
, sede territoriale di Nola, in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Rossella Del Sarto
RESISTENTE
Oggetto: indennizzo danno biologico da malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2022 e notificato ritualmente a controparte il ricorrente ha dedotto di essere stato dipendente dal 1999 fino a tutto il mese di aprile 2022 della s.n.c. Sorrentino
Giovanni, società che commercializza frutta secca;
che le mansioni di inquadramento sono state quelle di magazziniere e di autista;
che, nell'esercizio delle sue mansioni provvedeva a sistemare negli scaffali la frutta secca e, più precisamente, sacchi di mandorle del peso di 25Kg, sacchi di noci del peso di Kg10 e confezioni di prugne del peso di 12 Kg e altro genere di frutta secca;
che provvedeva, inoltre, alla consegna della merce presso i clienti alla guida di un Ducato Fiat;
che caricava manualmente la merce di cui sopra sull'automezzo e, arrivato a destinazione, provvedeva a scaricarla;
che detta attività veniva svolta continuativamente per cinque giorni settimanali dal lunedì al sabato (il venerdì era giorno festivo) dalle ore 8 alle ore 17; che, a causa delle modalità di espletamento dell'attività lavorativa, il ricorrente ha contratto una severa patologia del rachide lombosacrale;
che, in data 20.5.2022, presentava all' domanda per il riconoscimento della CP_1 natura professionale della patologia del disturbo muscolo-scheletrico; che in data 6.7.2022 l' CP_1
comunicava la reiezione della domanda per insussistenza del nesso causale. Dedotto l'esito infruttuoso dell'iter amministrativo e la fondatezza in fatto e in diritto della domanda, ha concluso chiedendo accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della lavorazione prestata, ha contratto la malattia professionale indicata in premessa e che per tale infermità attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva del 12%; per l'effetto, condannare l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo del danno biologico nella misura del 12%, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, spese vinte, con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' resistente ha sostenuto, con articolate argomentazioni, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa mediante escussione dei testi di parte ricorrente, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Essendo in contestazione il nesso causale tra patologia lamentata ( ernia discale lombare ) e mansioni svolte dal ricorrente, deve, in punto di diritto, osservarsi che per quanto riguarda gli oneri probatori, il ricorrente deve allegare e provare a norma dell'art. 2697 cod. civ. e art. 414 c.p.c., i fatti generatori del diritto preteso, e cioè le caratteristiche morbigene dalla lavorazione svolta.
La tabella di cui al DM 9 aprile 2008, costituente, ratione temporis, l' all. 4 al DPR n. 1124/1965, è
2 formulata (così come l'attuale costituito dal DM del 10 ottobre 2023) in modo che per alcune malattie indica la lavorazione costituita da mansione tipica, e per altre, proprio al fine di ampliare la tutela del lavoratore, in relazione alla continua evoluzione delle tecnologie produttive, indica non una nominata tradizionale lavorazione o mansione, bensì l'agente patogeno e genericamente tutte le lavorazioni che espongono all'azione di tale fattore patogeno. Nel primo, è sufficiente che il lavoratore alleghi e provi
(con testi, con il libretto di lavoro, con la non contestazione del convenuto, etc.) di essere stato addetto alla mansione contemplata dalla tabella;
nel secondo caso il fattore patogeno è contenuto nelle sostanze chimiche usate, delle quali il lavoratore può non conoscere la composizione, nè si può pretendere che la conosca.
In tutti i casi l'onere di allegazione e di prova è assolto con la indicazione delle mansioni;
nel primo caso scatta la presunzione legale, nel secondo caso, perché questa scatti, la prova offerta dal lavoratore deve essere integrata dall'ufficio, tramite c.t.u., con la individuazione, nelle lavorazioni cui afferiscono le mansioni delle sostanze usate e quindi dell'agente morbigeno tabellato (sul superamento del principio dell'onere della prova nel processo previdenziale: Cass. 3 giugno 1997
n. 4935; Cass. 2 agosto 1996 n. 6995; Cs. 20 aprile 1995 n. 4432; Cass. 15 dicembre 2000
n. 15820;Cass. 15 gennaio 1998 n. 310, Cass. Sez. un. 17 giugno 2004 n. 11353; sull'acquisizione di ufficio di elementi di prova a favore del lavoratore Cass. Sez. Un. 9 marzo 1990
n. 1919; Cass. N. 11087/2007).
Per quanto riguarda la cd. prova del nesso causale tra esposizione a rischio e malattia, come osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, trattasi di una relazione che la mente umana istituisce tra due fatti, sulla base della ripetuta osservazione e della esperienza (sulla rilevanza delle regole di esperienza nel giudizio peritale, Cass. Sez. Un. 4 giugno 1992 n. 6846), con la stessa base gnoseologica dell'art. 2727 cod. civ.. Una relazione che, proprio perché corrente tra due fatti, secondo regole di causalità naturale (seppure nel senso proprio inteso dalla giurisprudenza nei differenti rami del diritto), trova posto, nella classica ripartizione tra fatto e diritto, nella sfera del fatto, e non del diritto, che implica una relazione tra fatto e norma giuridica. Dato questo carattere di fatto, nei sensi sopra cennati, il nesso causale è soggetto al criterio decisorio dell'onere della prova;
ma è un fatto sui generis senza la disponibilità dei relativi mezzi istruttori, rimessi alla scienza medica in persona del c.t.u.. In questo caso si ha quindi scissione tra oneri di allegazione del ricorrente ed oneri probatori.
Nel caso in esame, la patologia lamentata dal ricorrente ( ernia discale lombare), è presa in considerazione dalla tabella delle malattie professionali in relazione ad alcune lavorazioni ed, in particolare, o per le lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali,
3 carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura, ovvero per le lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci, ipotesi quest'ultima dedotta dalla parte ricorrente. Di conseguenza, era onere di parte ricorrente provare non solo l'effettiva adibizione a mansioni di movimentazione manuale dei carichi, ma anche lo svolgimento di tale mansione in modo non occasionale. Orbene, premesso che dalla documentazione depositata non era dato evincere il tipo di mansioni espletate dal ricorrente, questo
Giudice ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale dallo stesso articolata.
Si riportano, pertanto, i tratti salienti delle testimonianze espletate.
Il primo teste di parte ricorrente sig. escusso all'udienza del 29 maggio 2024, ha Testimone_1 dichiarato: “ADr: Conosco il ricorrente da molto tempo in quanto è cugino di mia cugina.
ADr: Non abbiamo mai lavorato insieme.
ADR: Mi sono recato talvolta presso la snc. sita sulla strada che porta verso Controparte_2
Ponticelli, a comprare frutta secca in occasione delle festività natalizie e quando ne avevo bisogno.
ADr: In queste occasioni ho visto il ricorrente. L'ho visto scaricare della merce come casse di albicocche oppure sacchi di noci.
Il secondo teste di parte ricorrente sig. , escusso alla medesima udienza, ha Testimone_2
dichiarato: “
ADr: Conosco il ricorrente in quanto è mio cognato. Non ho mai lavorato alle dipendenze della snc
Controparte_2
ADR: Prima mi capitava spesso di recarmi presso la sede dove lavora mio cognato per comprare frutta secca.
ADR: vedevo mio cognato portare sacchi di frutta secca anche da cinque e dieci chili. Posso riferire questa circostanza in quanto li compravo io in prima persona per poi dividerli tra i miei amici.
ADR: Mi sono recato per circa quattro o cinque anni fino a due anni fa. Mi recavo circa due volte a settimana perché lavoravo presso la Siccome si era sparsa la voce che io compravo questa Pt_2
distribuivo questa frutta secca, i miei colleghi mi chiedevano la cortesia di portargliela. Ora non lavoro più alla quindi mi reco molto più raramente presso la snc di Sorrentino Giovanni”. Pt_2
Orbene, non pare che dalle scarne testimonianze riportate, possa ritenersi accertato lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni di addetto, in via non occasionale, alla movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili efficaci. Il primo teste, infatti, ha riferito di essersi recato presso il luogo di lavoro del ricorrente solo in occasione delle festività natalizie, mentre il secondo teste, cognato del ricorrente, pur avendo riferito di essersi recato sul luogo di lavoro del ricorrente
4 circa due volte a settimana a comprare frutta secca, non ha poi riferito per quanto tempo e per quale periodo sia durata la sua frequentazione.
La genericità delle deposizioni rese non consente, dunque, di accertare se la patologia lamentata dal ricorrente, chiaramente di origine multifattoriale, sia ascrivibile, nel caso specifico, alle mansioni di fatto svolte alle dipendenze del datore di lavoro.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può che essere respinta.
Visto l'art. 152 dis att c.p.c., nulla per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Nola il 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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