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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 866 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 10.02.2025 e vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Rigatuso per mandato in atti;
attrice opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Mattei per mandato in atti;
convenuta opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 10.02.2025, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 15/2021, R.G. n. 2775/2020, emesso il 7.01.2021 dal Tribunale di
Termini Imerese, con il quale, su ricorso della le era stato ingiunto il CP_1 pagamento della somma di € 146.400,00, oltre interessi sino all'effettivo pagamento, spese e
1 compensi professionali, liquidati in € 2.135,00 per onorari ed € 286,00 per esborsi, a saldo della fattura n. 29 del 27.08.2020 emessa per la realizzazione di una serie di lavori edilizi. contestava la pretesa creditoria azionata in via monitoria deducendo di aver Parte_1 effettivamente affidato a l'esecuzione di opere edili nell'anno 2019, e, tuttavia, di CP_1 aver formalmente contestato la fattura di cui al decreto ingiuntivo con pec del 31 agosto
2020, rilevando che essa includeva prestazioni mai commissionate né eseguite e che quanto dovuto era già stato interamente corrisposto.
Deduceva, inoltre, che alcuni importi risultavano duplicati per effetto di precedenti fatturazioni stornate, come nel caso della fattura n. 54 del 29 novembre 2019, dell'importo di € 48.800,00, successivamente annullata mediante emissione della nota di storno n. 59 dell'11 dicembre 2019, e della fattura n. 60 dell'11 dicembre 2019, emessa per il medesimo importo a titolo di “acconto”, poi stornata con il documento contabile n. 61 del 30 dicembre 2019.
La società opponente rilevava, inoltre, la sproporzione tra i prezzi e il valore reale delle opere, l'assenza di verbali di collaudo o accettazione e l'esecuzione arbitraria di lavori non autorizzati, lamentando la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte di
CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto,
l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 per tardività, rappresentando che il termine per proporre opposizione dovesse decorrere dal 22.1.2021, data della notifica del decreto ingiuntivo al debitore odierno opponente, seppure nella relata il destinatario risultasse trasferito, e ciò in quanto la società opponente, di fatto, non aveva mai trasferito la propria sede.
Nel merito, la società opposta esponeva che i lavori di cui alla fattura de quo erano stati eseguiti in attuazione di un accordo intervenuto tra le parti per l'esecuzione degli stesso presso la di proprietà della sita in Cefalù, contrada Parte_2 Parte_1
2 Testardita, accordo verbale da ritenersi pienamente valido ed efficace, non richiedendosi la forma scritta del contratto né ad substantiam né ad probationem, lavori consistiti nel:
1. Terrazzamento dell'intera tenuta;
2. Rifacimento della base (scavo e getto), realizzazione di muri in elevazione in pietra naturale lavorata a mano, stuccatura di circa 700 mq;
3. Sistemazione del terreno lato mare per piantumazione prato (1.400 mq);
4. Drenaggio retrostante i muri e predisposizione impianto elettrico;
5. Realizzazione di canaletta;
6. Sistemazione della strada di accesso alla piscina;
7. Costruzione di n. 2 scale lato mare con rivestimento in pietra naturale;
8. Costruzione di n. 1 scala lato monte con rivestimento in pietra naturale;
9. Realizzazione di una base per magazzino di circa 60 mq;
10. Sistemazione della fioriera lungo la sala banchetti;
11. Rivestimento del pozzo con maggiorazione degli anelli e rivestimento in pietra;
12. Rifacimento della canaletta di scolo per acque bianche (110 ml) dalla sala banchetti alla piscina;
il cui corrispettivo veniva pattuito in € 199.000,00 (€ 163.114,75 + IVA).
A sostegno della ricostruzione offerta la allegava un computo metrico CP_1 redatto dal geometra e la documentazione attestante i pagamenti parziali effettuati CP_2 da a titolo di acconto. Parte_1
Depositava, inoltre, una documentazione fotografica rappresentativa dell'esecuzione delle opere elencate nella fattura n. 29/2020.
Evidenziava, altresì, che la struttura realizzata era stata regolarmente utilizzata da Pt_1 per finalità ricettive, senza che alcuna contestazione fosse mai stata sollevata nel corso
[...] dei lavori.
Sull'irregolarità della fatturazione, l'opposta rilevava che gli storni relativi alle fatture n.
54 e n. 60 erano frutto di accordi interni tra le parti volti esclusivamente a posticipare gli adempimenti fiscali, senza che ciò inficiasse la validità sostanziale del rapporto contrattuale.
3 Quanto ai bonifici effettuati da per un ammontare complessivo pari a € Parte_1
52.375,00, essi erano da ricondurre a pagamenti parziali relativi alla fattura n. 60/2019 per €
18.000,00 (al netto della nota di credito di € 30.800,00), alla fattura n. 3/2020 per €
9.975,00, e alla fattura n. 8/2020 per € 24.400,00.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine la condanna dell'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 146.400,00 a titolo di ingiustificato arricchimento;
il tutto con vittoria di spese.
Con provvedimento del 3.12.2021 il Giudice, in accoglimento dell'istanza dell'opposta, anticipava la prima udienza al 17.03.2022, all'esito della quale, rigettata la richiesta di provvisorietà dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo e l'ammissione dei mezzi istruttori, la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di parte convenuta opposta,
(cfr. verbale di udienza del 13.03.2023), e Testimone_1 CP_3 CP_4
(cfr. verbale di udienza del 12.06.2023), e di parte attrice opponente, Controparte_5
(cfr. verbale di udienza del 12.06.2023), e richiesto da
[...] Testimone_2 entrambe le parti (cfr. verbale di udienza del 12.06.2023).
Indi, ritenuto maturo per la decisione, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 10.2.2025, ove è stato assunto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività, sollevata da è CP_1 infondata.
4 Risulta per tabulas che la prima notifica del decreto ingiuntivo n. 15/2021, esperita in data 22 gennaio 2021 presso la sede legale di sita in Roma, via Barberini n. 29, Parte_1 non ha avuto esito positivo, risultando, dalla relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario, l'impossibilità della notifica per “trasferimento”.
Il plico notificatorio è stato, pertanto, restituito al mittente, senza che la notifica si perfezionasse presso la sede legale della società opponente.
Ora, deduce che la comunicazione all'Ufficiale Giudiziario del presunto CP_1 trasferimento della sede, contraddetta dai certificati camerali, integri un rifiuto di ricezione dell'atto, con conseguente perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e decorrenza del termine di opposizione dal 22 gennaio 2021.
Tale assunto è, tuttavia, privo di fondamento, in quanto manca qualsivoglia prova di una condotta elusiva da parte di ovvero di un rifiuto espresso o tacito di ricevere Parte_1
l'atto.
Inoltre, l'Ufficiale Giudiziario non ha ottemperato alle modalità previste dall'art. 140
c.p.c., non depositando l'atto presso il Comune competente, né procedendo all'affissione dell'avviso o all'invio di raccomandata informativa, limitandosi esclusivamente a restituire il plico con la dicitura “trasferito”.
Ne consegue che la notifica non si è perfezionata e non può essere equiparata a un rifiuto di ricezione, mancando la prova di un comportamento ostruzionistico da parte della società opponente.
La notifica del decreto ingiuntivo è stata regolarmente eseguita, in via sostitutiva, mediante posta elettronica certificata in data 3 marzo 2021, e l'atto di opposizione è stato notificato da in data 24 marzo 2021, pertanto entro il termine perentorio di 40 Parte_1 giorni dalla notifica valida del provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 641 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve ritenersi tempestivamente proposta e, pertanto, pienamente ammissibile.
3. Merito della lite.
L'opposizione a decreto ingiuntivo n. 15/2021, proposta da è infondata e Parte_1 deve essere rigettata in virtù delle argomentazioni che infra si diranno.
5 Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis, Cass. n.
12765/2007; Cass. n. 24815/2005; Cass. n. 2421/2006): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La fase di opposizione a decreto ingiuntivo, invero, non si configura come un giudizio autonomo, bensì come ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Nel caso in esame, la società opposta ha fondato la propria pretesa sui CP_1 lavori edili commissionati da eseguiti presso l'immobile denominato " Parte_1 Pt_2
, sito in Cefalù, località Contrada Testardita, per i quali ha emesso la fattura n. 29
[...] del 27.08.2020.
Le voci ivi elencate sono dettagliate e comprendono: terrazzamento terreno di tutta la tenuta;
rifacimento base (scavo + getto), realizzazione muri in elevazione con pietra naturale (700 mq); sistemazione del terreno lato mare per piantumazione prato (1.400 mq); drenaggio dietro i muri, predisposizione impianto elettrico;
realizzazione di canaletta;
6 sistemazione strada per accesso alla piscina;
realizzazione di 2 scale lato mare e 1 scala lato monte con rivestimento in pietra naturale;
base per magazzino (60 mq); sistemazione fioriera lungo la sala banchetti;
rivestimento pozzo con maggiorazione anelli e rivestimento in pietra naturale;
rifacimento canaletta scolo acque bianche dalla sala banchetti alla piscina
(110 ml).
La fattura evidenzia, altresì, che tali lavori rientrano nello stato di avanzamento lavori
(SAL) n. 4, e che la somma richiesta rappresenta il saldo finale delle opere.
A conferma dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, parte opposta ha prodotto, oltre la propria documentazione contabile (cfr. all. 8-11, 15, 17, 26 della comparsa di risposta), dossier fotografico ritraenti i lavori eseguiti (cfr. all. 24 della comparsa di costituzione), un computo metrico estimativo redatto dal geom. (cfr. all. 7 della comparsa Controparte_6 di costituzione dell'opposta), documentazione comprovante bonifici parziali effettuati da
(cfr. all. 12-22 della comparsa di costituzione), documenti di trasporto e Parte_1 fatture di acquisto materiali (cfr. all. 31-49 della comparsa di costituzione)
L'attrice opponente, di contro, ha negato di aver concluso un contratto di appalto con l'opposta per le opere oggetto della fattura azionata, affermando di aver già saldato tutte le debenze a per precedenti interventi, sostenendo dunque l'illegittimità delle CP_1 somme richieste.
Così sinteticamente delineate le prospettazioni delle parti, rileva il Tribunale che l'istruttoria svolta nell'odierno giudizio ha accertato l'esecuzione delle prestazioni commissioniate dalla di cui alla fattura azionata da in via Parte_1 CP_1 monitoria.
I testi, , e , escussi su richiesta della Testimone_1 CP_4 CP_3 parte opposta, hanno confermato i capitoli di prova di cui ai nn.
1-3 della comparsa di risposta, dichiarando di aver lavorato per presso la dal CP_1 Parte_2 settembre 2019 al febbraio 2020, e confermando la realizzazione delle opere oggetto della fattura n. 29 del 27.08.2020, attestando, inoltre, la presenza del legale rappresentante della società opponente, , o di suoi delegati, durante l'esecuzione dei lavori. Controparte_7
7 In particolare, ha precisato “qualche volta ho visto in cantiere il sig. Testimone_1
, non so se in sua assenza era presente qualche altra persona di sua fiducia;
a volte c'erano Controparte_7 delle persone fuori dal ristorante … non so chi siano, né so identificarle” (cfr. verbale di udienza del
13.03.2023).
E ancora, autista della ha precisato di essere stato presente CP_3 CP_1 quasi tutti i giorni durante i lavori, confermando che “il sig. era spesso presente, Controparte_7
Cont dava direttive al titolare della , era presente anche il giardiniere, che lavorava per la struttura, ma non so dire il nome”, confermando, altresì, la corrispondenza tra i luoghi raffigurati nelle foto mostrategli e quelli in cui furono eseguiti i lavori, “in particolare il magazzino e la base della veranda” (cfr. verbale di udienza del 12.06.2023).
specificando che “ci apriva il sig. che si qualificava come CP_4 Persona_1 responsabile della struttura. In relazione al cap. 3 preciso che raramente ho visto il sig. , di solito CP_7 eravamo da soli, non c'era nessuno che ci controllasse”, ha riconosciuto la corrispondenza delle opere realizzate con le foto prodotte dall'opposta (cfr. verbale di udienza del 12.06.2023).
Anche la deposizione di titolare della FA TO (società Testimone_2 affittuaria della sala banchetti della , escusso sui capitoli articolati da Parte_2 entrambe le parti, pur chiarendo che non fu lui a mettere in contatto le società e Pt_1 ha precisato che quest'ultima eseguì lavori per FA limitatamente per la sala CP_1 trattenimenti, come la sistemazione del piazzale dietro la cucina, lavori regolarmente pagati, confermando i capitoli della memoria ex art. 186 comma VI n. 3 di parte convenuta. Cont Lo stesso ha precisato, altresì, che “la ha conosciuto la società e gli ha Parte_1 commissionato dei lavori, che effettivamente sono stati fatti, ma non so ovviamente specificare né quali siano precisamente né quanti”; tuttavia, ha riconosciuto i luoghi raffigurati nelle fotografie prodotte da (cfr. verbale di udienza del 12.06.2023). CP_1
Quanto alla testimonianza di parte attrice offerta da , Controparte_5 legale rappresentante della società FA IO – questa non è risultata idonea a contrastare efficacemente la prova fornita dall'opposta, rivelandosi contraddittoria e, pertanto, inattendibile.
8 La stessa ha, invero, in un primo momento, negato di aver commissionato alla
[...]
CP_ i lavori edilizi oggetto della fattura n. 29/2020, precisando che alcuni interventi furono Cont effettivamente eseguiti dalla per conto di FA, ma limitati alla sala trattenimenti ai fini dell'attività di ristorazione (cfr. verbale di udienza del 12.06.2023), salvo poi confermare i capitoli di cui alla memoria n. 3 di parte attrice opponente, capitoli sui quali pochi istanti prima aveva riferito il contrario.
Alla luce del compendio probatorio offerto e fin qui richiamato, il Tribunale ritiene che sia stata pienamente raggiunta la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto fatto valere in via monitoria dalla CP_1
In particolare, risulta comprovata la sussistenza del titolo sotteso alla fattura in questione, nonché il relativo adempimento, con specifico riferimento ai lavori edili eseguiti presso la , di proprietà della ubicata in Cefalù, contrada Parte_2 Parte_1
Testardita, lavori ai quali si riferisce il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
L'attrice, invece, non ha offerto alcun elemento a suffragio delle allegazioni proposte, per vero del tutto generiche e infondate.
Dalla documentazione offerta dalle parti emerge che le fatture n. 54 del 29.11.2019
(realizzazione impianto idrico, fognario e di irrigazione) e n. 60 dell'11.12.2019 (acconto realizzazione muri di contenimento), per complessivi € 97.600,00, sono state stornate tramite le note di credito n. 59 dell'11.12.2019 (storno totale di € 48.800,00) e n. 61 del
30.12.2019 (storno parziale di € 30.800,00) (cfr. all.
8-11 della comparsa di costituzione).
Il residuo di € 18.000,00 della fattura n. 60, non stornato interamente, e le ulteriori fatture n. 3 del 16.01.2020 (€ 9.975,00, acconto per muri di contenimento) e n. 8 del
31.01.2020 (€ 24.400,00, acconto muri di contenimento SAL n. 3), risultano pagati da mediante diversi bonifici: € 8.000,00 il 18.12.2019, € 5.000,00 il 30.12.2019, € Parte_1
5.000,00 il 06.01.2020; € 9.975,00 il 15.01.2020; € 9.500,00 il 21.02.2020, € 4.500,00 il
24.06.2020, €4.500,00 il 29.06.2020, € 3.000,00 il 04.08.2020, € 2.900,00 il 12.08.2020, quest'ultimo con causale “saldo fattura n. 8” (cfr. all. 12-22 della comparsa di costituzione).
Il totale dei pagamenti effettuati da fino al 12.08.2020 ammonta, dunque, a Parte_1
€ 52.375,00.
9 L'analisi dei pagamenti, delle fatture e delle note di credito, così come ricostruita dalla documentazione processuale e contabile, conferma un chiaro schema di pagamento compatibile con un accordo verbale di appalto, l'assenza duplicazioni di importi o richieste di pagamento per le stesse lavorazioni, e che il saldo richiesto da corrisponde a CP_1 quanto effettivamente dovuto per i lavori effettuati, al netto degli acconti già versati.
Del tutto destituita di fondamento, invero, risulta la doglianza mossa dalla società opponente e reiterata fino agli scritti conclusionali, relativi alla carenza, nel caso di specie, di un contratto di appalto scritto stipulato tra le parti.
Basti osservare, infatti, che per la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non è richiesta né la forma scritta ad substantiam, né ad probationem ma lo stesso contratto può essere concluso anche per facta concludentia. Ne discende che il contratto può essere provato per testimoni e per presunzioni però le medesime devono necessariamente rivestire, ex art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione oltre che, ove siano più d'una, della concordanza.
Presunzioni gravi, precise e concordanti del tutto evidenti nel caso di specie, sol che si consideri la prova documentale e orale assunta nel corso del giudizio nonché l'evidente esistenza di un rapporto tra le parti, circostanza questa, peraltro, incontestata dall'attrice opponente e desumibile dall'adempimento delle fatture diverse da quella azionata in via monitoria, già sopra indicate e descritte.
Inoltre, va evidenziato come le contestazioni sollevate dall'opposta in merito alla quantificazione del costo dei lavori edili appaiano altrettanto genericamente formulate e prive di specificità. Ciò, unitamente ai risultati dell'istruttoria, che ha dimostrato in modo chiaro e inequivocabile l'effettiva esecuzione delle prestazioni secondo quanto rappresentato dalla stessa parte opposta, nonché al computo metrico dettagliato prodotto dalla stessa, non contestato specificamente da rende del tutto superflua ogni Parte_1 ulteriore indagine peritale, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, circa la determinazione del corrispettivo richiesto.
10 In virtù di tutte le suesposte ragioni, dunque, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 15/2021, R.G. n.
2775/2020.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, il rigetto dell'opposizione comporta la condanna della al Parte_1 pagamento delle spese di lite sostenute da le quali, calcolate ai sensi del D.M. CP_1
55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri compresi tra i minimi e i medi a tutte le fasi effettivamente svolte, sono liquidate nella misura di € 8.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la proposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
15/2021, R.G. n. 2775/2020, emesso il 7.01.2021 dal Tribunale di Termini Imerese, nei confronti di Parte_1 condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di liquidate in € 8.000,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Termini Imerese, 30 maggio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
11
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 866 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 10.02.2025 e vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Rigatuso per mandato in atti;
attrice opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Mattei per mandato in atti;
convenuta opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 10.02.2025, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 15/2021, R.G. n. 2775/2020, emesso il 7.01.2021 dal Tribunale di
Termini Imerese, con il quale, su ricorso della le era stato ingiunto il CP_1 pagamento della somma di € 146.400,00, oltre interessi sino all'effettivo pagamento, spese e
1 compensi professionali, liquidati in € 2.135,00 per onorari ed € 286,00 per esborsi, a saldo della fattura n. 29 del 27.08.2020 emessa per la realizzazione di una serie di lavori edilizi. contestava la pretesa creditoria azionata in via monitoria deducendo di aver Parte_1 effettivamente affidato a l'esecuzione di opere edili nell'anno 2019, e, tuttavia, di CP_1 aver formalmente contestato la fattura di cui al decreto ingiuntivo con pec del 31 agosto
2020, rilevando che essa includeva prestazioni mai commissionate né eseguite e che quanto dovuto era già stato interamente corrisposto.
Deduceva, inoltre, che alcuni importi risultavano duplicati per effetto di precedenti fatturazioni stornate, come nel caso della fattura n. 54 del 29 novembre 2019, dell'importo di € 48.800,00, successivamente annullata mediante emissione della nota di storno n. 59 dell'11 dicembre 2019, e della fattura n. 60 dell'11 dicembre 2019, emessa per il medesimo importo a titolo di “acconto”, poi stornata con il documento contabile n. 61 del 30 dicembre 2019.
La società opponente rilevava, inoltre, la sproporzione tra i prezzi e il valore reale delle opere, l'assenza di verbali di collaudo o accettazione e l'esecuzione arbitraria di lavori non autorizzati, lamentando la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte di
CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto,
l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 per tardività, rappresentando che il termine per proporre opposizione dovesse decorrere dal 22.1.2021, data della notifica del decreto ingiuntivo al debitore odierno opponente, seppure nella relata il destinatario risultasse trasferito, e ciò in quanto la società opponente, di fatto, non aveva mai trasferito la propria sede.
Nel merito, la società opposta esponeva che i lavori di cui alla fattura de quo erano stati eseguiti in attuazione di un accordo intervenuto tra le parti per l'esecuzione degli stesso presso la di proprietà della sita in Cefalù, contrada Parte_2 Parte_1
2 Testardita, accordo verbale da ritenersi pienamente valido ed efficace, non richiedendosi la forma scritta del contratto né ad substantiam né ad probationem, lavori consistiti nel:
1. Terrazzamento dell'intera tenuta;
2. Rifacimento della base (scavo e getto), realizzazione di muri in elevazione in pietra naturale lavorata a mano, stuccatura di circa 700 mq;
3. Sistemazione del terreno lato mare per piantumazione prato (1.400 mq);
4. Drenaggio retrostante i muri e predisposizione impianto elettrico;
5. Realizzazione di canaletta;
6. Sistemazione della strada di accesso alla piscina;
7. Costruzione di n. 2 scale lato mare con rivestimento in pietra naturale;
8. Costruzione di n. 1 scala lato monte con rivestimento in pietra naturale;
9. Realizzazione di una base per magazzino di circa 60 mq;
10. Sistemazione della fioriera lungo la sala banchetti;
11. Rivestimento del pozzo con maggiorazione degli anelli e rivestimento in pietra;
12. Rifacimento della canaletta di scolo per acque bianche (110 ml) dalla sala banchetti alla piscina;
il cui corrispettivo veniva pattuito in € 199.000,00 (€ 163.114,75 + IVA).
A sostegno della ricostruzione offerta la allegava un computo metrico CP_1 redatto dal geometra e la documentazione attestante i pagamenti parziali effettuati CP_2 da a titolo di acconto. Parte_1
Depositava, inoltre, una documentazione fotografica rappresentativa dell'esecuzione delle opere elencate nella fattura n. 29/2020.
Evidenziava, altresì, che la struttura realizzata era stata regolarmente utilizzata da Pt_1 per finalità ricettive, senza che alcuna contestazione fosse mai stata sollevata nel corso
[...] dei lavori.
Sull'irregolarità della fatturazione, l'opposta rilevava che gli storni relativi alle fatture n.
54 e n. 60 erano frutto di accordi interni tra le parti volti esclusivamente a posticipare gli adempimenti fiscali, senza che ciò inficiasse la validità sostanziale del rapporto contrattuale.
3 Quanto ai bonifici effettuati da per un ammontare complessivo pari a € Parte_1
52.375,00, essi erano da ricondurre a pagamenti parziali relativi alla fattura n. 60/2019 per €
18.000,00 (al netto della nota di credito di € 30.800,00), alla fattura n. 3/2020 per €
9.975,00, e alla fattura n. 8/2020 per € 24.400,00.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine la condanna dell'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 146.400,00 a titolo di ingiustificato arricchimento;
il tutto con vittoria di spese.
Con provvedimento del 3.12.2021 il Giudice, in accoglimento dell'istanza dell'opposta, anticipava la prima udienza al 17.03.2022, all'esito della quale, rigettata la richiesta di provvisorietà dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo e l'ammissione dei mezzi istruttori, la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di parte convenuta opposta,
(cfr. verbale di udienza del 13.03.2023), e Testimone_1 CP_3 CP_4
(cfr. verbale di udienza del 12.06.2023), e di parte attrice opponente, Controparte_5
(cfr. verbale di udienza del 12.06.2023), e richiesto da
[...] Testimone_2 entrambe le parti (cfr. verbale di udienza del 12.06.2023).
Indi, ritenuto maturo per la decisione, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 10.2.2025, ove è stato assunto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività, sollevata da è CP_1 infondata.
4 Risulta per tabulas che la prima notifica del decreto ingiuntivo n. 15/2021, esperita in data 22 gennaio 2021 presso la sede legale di sita in Roma, via Barberini n. 29, Parte_1 non ha avuto esito positivo, risultando, dalla relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario, l'impossibilità della notifica per “trasferimento”.
Il plico notificatorio è stato, pertanto, restituito al mittente, senza che la notifica si perfezionasse presso la sede legale della società opponente.
Ora, deduce che la comunicazione all'Ufficiale Giudiziario del presunto CP_1 trasferimento della sede, contraddetta dai certificati camerali, integri un rifiuto di ricezione dell'atto, con conseguente perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e decorrenza del termine di opposizione dal 22 gennaio 2021.
Tale assunto è, tuttavia, privo di fondamento, in quanto manca qualsivoglia prova di una condotta elusiva da parte di ovvero di un rifiuto espresso o tacito di ricevere Parte_1
l'atto.
Inoltre, l'Ufficiale Giudiziario non ha ottemperato alle modalità previste dall'art. 140
c.p.c., non depositando l'atto presso il Comune competente, né procedendo all'affissione dell'avviso o all'invio di raccomandata informativa, limitandosi esclusivamente a restituire il plico con la dicitura “trasferito”.
Ne consegue che la notifica non si è perfezionata e non può essere equiparata a un rifiuto di ricezione, mancando la prova di un comportamento ostruzionistico da parte della società opponente.
La notifica del decreto ingiuntivo è stata regolarmente eseguita, in via sostitutiva, mediante posta elettronica certificata in data 3 marzo 2021, e l'atto di opposizione è stato notificato da in data 24 marzo 2021, pertanto entro il termine perentorio di 40 Parte_1 giorni dalla notifica valida del provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 641 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve ritenersi tempestivamente proposta e, pertanto, pienamente ammissibile.
3. Merito della lite.
L'opposizione a decreto ingiuntivo n. 15/2021, proposta da è infondata e Parte_1 deve essere rigettata in virtù delle argomentazioni che infra si diranno.
5 Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis, Cass. n.
12765/2007; Cass. n. 24815/2005; Cass. n. 2421/2006): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La fase di opposizione a decreto ingiuntivo, invero, non si configura come un giudizio autonomo, bensì come ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Nel caso in esame, la società opposta ha fondato la propria pretesa sui CP_1 lavori edili commissionati da eseguiti presso l'immobile denominato " Parte_1 Pt_2
, sito in Cefalù, località Contrada Testardita, per i quali ha emesso la fattura n. 29
[...] del 27.08.2020.
Le voci ivi elencate sono dettagliate e comprendono: terrazzamento terreno di tutta la tenuta;
rifacimento base (scavo + getto), realizzazione muri in elevazione con pietra naturale (700 mq); sistemazione del terreno lato mare per piantumazione prato (1.400 mq); drenaggio dietro i muri, predisposizione impianto elettrico;
realizzazione di canaletta;
6 sistemazione strada per accesso alla piscina;
realizzazione di 2 scale lato mare e 1 scala lato monte con rivestimento in pietra naturale;
base per magazzino (60 mq); sistemazione fioriera lungo la sala banchetti;
rivestimento pozzo con maggiorazione anelli e rivestimento in pietra naturale;
rifacimento canaletta scolo acque bianche dalla sala banchetti alla piscina
(110 ml).
La fattura evidenzia, altresì, che tali lavori rientrano nello stato di avanzamento lavori
(SAL) n. 4, e che la somma richiesta rappresenta il saldo finale delle opere.
A conferma dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, parte opposta ha prodotto, oltre la propria documentazione contabile (cfr. all. 8-11, 15, 17, 26 della comparsa di risposta), dossier fotografico ritraenti i lavori eseguiti (cfr. all. 24 della comparsa di costituzione), un computo metrico estimativo redatto dal geom. (cfr. all. 7 della comparsa Controparte_6 di costituzione dell'opposta), documentazione comprovante bonifici parziali effettuati da
(cfr. all. 12-22 della comparsa di costituzione), documenti di trasporto e Parte_1 fatture di acquisto materiali (cfr. all. 31-49 della comparsa di costituzione)
L'attrice opponente, di contro, ha negato di aver concluso un contratto di appalto con l'opposta per le opere oggetto della fattura azionata, affermando di aver già saldato tutte le debenze a per precedenti interventi, sostenendo dunque l'illegittimità delle CP_1 somme richieste.
Così sinteticamente delineate le prospettazioni delle parti, rileva il Tribunale che l'istruttoria svolta nell'odierno giudizio ha accertato l'esecuzione delle prestazioni commissioniate dalla di cui alla fattura azionata da in via Parte_1 CP_1 monitoria.
I testi, , e , escussi su richiesta della Testimone_1 CP_4 CP_3 parte opposta, hanno confermato i capitoli di prova di cui ai nn.
1-3 della comparsa di risposta, dichiarando di aver lavorato per presso la dal CP_1 Parte_2 settembre 2019 al febbraio 2020, e confermando la realizzazione delle opere oggetto della fattura n. 29 del 27.08.2020, attestando, inoltre, la presenza del legale rappresentante della società opponente, , o di suoi delegati, durante l'esecuzione dei lavori. Controparte_7
7 In particolare, ha precisato “qualche volta ho visto in cantiere il sig. Testimone_1
, non so se in sua assenza era presente qualche altra persona di sua fiducia;
a volte c'erano Controparte_7 delle persone fuori dal ristorante … non so chi siano, né so identificarle” (cfr. verbale di udienza del
13.03.2023).
E ancora, autista della ha precisato di essere stato presente CP_3 CP_1 quasi tutti i giorni durante i lavori, confermando che “il sig. era spesso presente, Controparte_7
Cont dava direttive al titolare della , era presente anche il giardiniere, che lavorava per la struttura, ma non so dire il nome”, confermando, altresì, la corrispondenza tra i luoghi raffigurati nelle foto mostrategli e quelli in cui furono eseguiti i lavori, “in particolare il magazzino e la base della veranda” (cfr. verbale di udienza del 12.06.2023).
specificando che “ci apriva il sig. che si qualificava come CP_4 Persona_1 responsabile della struttura. In relazione al cap. 3 preciso che raramente ho visto il sig. , di solito CP_7 eravamo da soli, non c'era nessuno che ci controllasse”, ha riconosciuto la corrispondenza delle opere realizzate con le foto prodotte dall'opposta (cfr. verbale di udienza del 12.06.2023).
Anche la deposizione di titolare della FA TO (società Testimone_2 affittuaria della sala banchetti della , escusso sui capitoli articolati da Parte_2 entrambe le parti, pur chiarendo che non fu lui a mettere in contatto le società e Pt_1 ha precisato che quest'ultima eseguì lavori per FA limitatamente per la sala CP_1 trattenimenti, come la sistemazione del piazzale dietro la cucina, lavori regolarmente pagati, confermando i capitoli della memoria ex art. 186 comma VI n. 3 di parte convenuta. Cont Lo stesso ha precisato, altresì, che “la ha conosciuto la società e gli ha Parte_1 commissionato dei lavori, che effettivamente sono stati fatti, ma non so ovviamente specificare né quali siano precisamente né quanti”; tuttavia, ha riconosciuto i luoghi raffigurati nelle fotografie prodotte da (cfr. verbale di udienza del 12.06.2023). CP_1
Quanto alla testimonianza di parte attrice offerta da , Controparte_5 legale rappresentante della società FA IO – questa non è risultata idonea a contrastare efficacemente la prova fornita dall'opposta, rivelandosi contraddittoria e, pertanto, inattendibile.
8 La stessa ha, invero, in un primo momento, negato di aver commissionato alla
[...]
CP_ i lavori edilizi oggetto della fattura n. 29/2020, precisando che alcuni interventi furono Cont effettivamente eseguiti dalla per conto di FA, ma limitati alla sala trattenimenti ai fini dell'attività di ristorazione (cfr. verbale di udienza del 12.06.2023), salvo poi confermare i capitoli di cui alla memoria n. 3 di parte attrice opponente, capitoli sui quali pochi istanti prima aveva riferito il contrario.
Alla luce del compendio probatorio offerto e fin qui richiamato, il Tribunale ritiene che sia stata pienamente raggiunta la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto fatto valere in via monitoria dalla CP_1
In particolare, risulta comprovata la sussistenza del titolo sotteso alla fattura in questione, nonché il relativo adempimento, con specifico riferimento ai lavori edili eseguiti presso la , di proprietà della ubicata in Cefalù, contrada Parte_2 Parte_1
Testardita, lavori ai quali si riferisce il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
L'attrice, invece, non ha offerto alcun elemento a suffragio delle allegazioni proposte, per vero del tutto generiche e infondate.
Dalla documentazione offerta dalle parti emerge che le fatture n. 54 del 29.11.2019
(realizzazione impianto idrico, fognario e di irrigazione) e n. 60 dell'11.12.2019 (acconto realizzazione muri di contenimento), per complessivi € 97.600,00, sono state stornate tramite le note di credito n. 59 dell'11.12.2019 (storno totale di € 48.800,00) e n. 61 del
30.12.2019 (storno parziale di € 30.800,00) (cfr. all.
8-11 della comparsa di costituzione).
Il residuo di € 18.000,00 della fattura n. 60, non stornato interamente, e le ulteriori fatture n. 3 del 16.01.2020 (€ 9.975,00, acconto per muri di contenimento) e n. 8 del
31.01.2020 (€ 24.400,00, acconto muri di contenimento SAL n. 3), risultano pagati da mediante diversi bonifici: € 8.000,00 il 18.12.2019, € 5.000,00 il 30.12.2019, € Parte_1
5.000,00 il 06.01.2020; € 9.975,00 il 15.01.2020; € 9.500,00 il 21.02.2020, € 4.500,00 il
24.06.2020, €4.500,00 il 29.06.2020, € 3.000,00 il 04.08.2020, € 2.900,00 il 12.08.2020, quest'ultimo con causale “saldo fattura n. 8” (cfr. all. 12-22 della comparsa di costituzione).
Il totale dei pagamenti effettuati da fino al 12.08.2020 ammonta, dunque, a Parte_1
€ 52.375,00.
9 L'analisi dei pagamenti, delle fatture e delle note di credito, così come ricostruita dalla documentazione processuale e contabile, conferma un chiaro schema di pagamento compatibile con un accordo verbale di appalto, l'assenza duplicazioni di importi o richieste di pagamento per le stesse lavorazioni, e che il saldo richiesto da corrisponde a CP_1 quanto effettivamente dovuto per i lavori effettuati, al netto degli acconti già versati.
Del tutto destituita di fondamento, invero, risulta la doglianza mossa dalla società opponente e reiterata fino agli scritti conclusionali, relativi alla carenza, nel caso di specie, di un contratto di appalto scritto stipulato tra le parti.
Basti osservare, infatti, che per la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non è richiesta né la forma scritta ad substantiam, né ad probationem ma lo stesso contratto può essere concluso anche per facta concludentia. Ne discende che il contratto può essere provato per testimoni e per presunzioni però le medesime devono necessariamente rivestire, ex art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione oltre che, ove siano più d'una, della concordanza.
Presunzioni gravi, precise e concordanti del tutto evidenti nel caso di specie, sol che si consideri la prova documentale e orale assunta nel corso del giudizio nonché l'evidente esistenza di un rapporto tra le parti, circostanza questa, peraltro, incontestata dall'attrice opponente e desumibile dall'adempimento delle fatture diverse da quella azionata in via monitoria, già sopra indicate e descritte.
Inoltre, va evidenziato come le contestazioni sollevate dall'opposta in merito alla quantificazione del costo dei lavori edili appaiano altrettanto genericamente formulate e prive di specificità. Ciò, unitamente ai risultati dell'istruttoria, che ha dimostrato in modo chiaro e inequivocabile l'effettiva esecuzione delle prestazioni secondo quanto rappresentato dalla stessa parte opposta, nonché al computo metrico dettagliato prodotto dalla stessa, non contestato specificamente da rende del tutto superflua ogni Parte_1 ulteriore indagine peritale, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, circa la determinazione del corrispettivo richiesto.
10 In virtù di tutte le suesposte ragioni, dunque, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 15/2021, R.G. n.
2775/2020.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, il rigetto dell'opposizione comporta la condanna della al Parte_1 pagamento delle spese di lite sostenute da le quali, calcolate ai sensi del D.M. CP_1
55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri compresi tra i minimi e i medi a tutte le fasi effettivamente svolte, sono liquidate nella misura di € 8.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la proposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
15/2021, R.G. n. 2775/2020, emesso il 7.01.2021 dal Tribunale di Termini Imerese, nei confronti di Parte_1 condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di liquidate in € 8.000,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Termini Imerese, 30 maggio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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