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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5319/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, definitivamente pronunciando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5319/2022 promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LORETTU FILIPPO e dell'avv. ZENNARO ALESSANDRO
ATTORE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. PESCARINI FERDINANDO
CONVENUTI
Oggetto: azione negatoria servitutis ex art. 949 c.c.
Udienza di p.c., celebratasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c.: 7.11.2024
Conclusioni parte attrice:
“(A) dichiarare l'insussistenza in capo al sig. del diritto di passaggio e transito Controparte_2 nella corte identificata catastalmente al Comune di Villaverla al Fg. 6, particella n. 386 e per CP_1 l'effetto ordinare allo stesso di non transitare, con qualsiasi mezzo, attraverso la suddetta Corte CP_1
(B) ordinare ai convenuti la cessazione di qualsivoglia turbativa e molestia al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore sulla corte comune Fabris;
(C) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, condannare il Sig. a rimuovere la telecamera dal cruscotto del proprio camper Controparte_2 quando lo stesso è parcheggiato sul map. n. 920 di proprietà del convenuto;
CP_1 (D) condannare i convenuti, in solido tra di loro, a corrispondere al sig. la somma di € Parte_1
5.000, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, o la diversa somma che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
(E) respingersi nel miglior modo l'avversaria domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (F) con vittoria di spese e compensi di lite”
Conclusioni parte convenuta:
“- Nel merito, rigettare integralmente le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto, indimostrate e indimostrabili;
– Condannare l'attore, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati al Sig.
, danni che il Tribunale vorrà quantificare anche in via equitativa;
CP_1
– In ogni caso, condannare l'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”
Fatto e motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di essere proprietario Parte_1 degli immobili siti in Comune di Villaverla, censiti al fg. 6, mapp. 388, sub 1 e sub 2, aventi diritto di passaggio sulla c.d. Corte Fabris, ossia originario mapp. 221/h, attualmente allibrato al n. 386, fg.
6, del C.T. del medesimo Comune – conveniva in giudizio quale titolare del mapp. CP_1
920, e chiedendo accertare e dichiarare l'insussistenza di alcuna servitù di Controparte_2 passaggio a favore del predetto sulla detta corte comune.
Nello specifico, l'attore rappresentava che era proprietario del mapp. 920, fg. 6, CP_1
Comune di Villaverla, e della quota di ½ pro indiviso del mapp. 211, sub 1; precisava che i mappali
211 sub 1 del e il proprio mapp. 388, erano originati da frazionamento del mapp. 211 CP_1 eseguito in sede di divisione (risalente all'anno 1954), nell'ambito della quale originava, al contempo, anche il mapp. 211/h, ossia corte comune detta “corte , attualmente censita al CP_1 mapp. 386, fg. 6 del Comune di Villaverla;
dava atto che solo i predetti mappali, di proprietà del e del avevano diritto di accesso sulla corte comune. Pt_1 CP_1
L'attore contestava, quindi, la sussistenza di alcun diritto di passaggio a favore di CP_2
– per non essere egli proprietario di alcun dei mappali aventi diritto a detta corte –
[...] censurandone la condotta nella misura in cui questi aveva iniziato ad usare la corte, accedendovi dalla strada statale n. 349, per raggiungere con un camper (targato FW653RJ) il mapp. n. 920, di proprietà di , allo scopo di ivi posteggiarlo. Comportamento che documentava aver CP_1 contestato ai convenuti sia verbalmente, sia mediante raccomandata a/r del 3.9.2021 e successiva diffida del 27.12.2021 e del 2.2.2022.
Aggiungeva, poi, che aveva posizionato nel cruscotto del proprio camper una Controparte_2 telecamera (dashcam) orientata sulla corte comune, verso le quattro abitazioni prospicenti la medesima, verso il marciapiede e verso la strada provinciale, come da fotografie che dimetteva in atti, instando per la condanna alla rimozione in quanto strumento installato in modo da ledere l'altrui privacy e tale da interferire in modo illegittimo nella altrui sfera privata e personale.
concludeva chiedendo dichiarare l'insussistenza in capo a del Parte_1 Controparte_2 diritto di passaggio e transito sulla corte censita al fg. 6, C.T. Comune di Villaverla, mapp. CP_1
386, inibendone il transito, con qualsiasi mezzo, e ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, chiedeva condannare CP_2 alla rimozione della telecamera installata sul cruscotto del proprio camper quando in sosta
[...] entro il mapp. 920 di proprietà del convenuto e, in ogni caso, condannare i CP_1 convenuti, in solido, al ristoro del danno patito che quantificava nella somma di euro 5.000,00, oltre interesse dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese e compensi.
2. Con comparsa depositata in data 21.12.2022 si costituivano in giudizio e CP_1 [...] chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. CP_2 per lite temeraria.
In via preliminare, i convenuti eccepivano che l'attore non aveva dato prova della titolarità del diritto di proprietà sui beni oggetto di tutela – onere incombente sull'attore in negatoria servitutis. allegava di aver esercitato propria prerogativa ex art. 1140 ss c.c., ossia possesso del CP_1 proprio bene a mezzo di terza persona, come da “atto di tolleranza” sottoscritto in data 26.10.2021
(che dimetteva sub doc. 1) mediante cui, a titolo gratuito, tollerava il passaggio di CP_2 sulla corte comune, per il solo accesso e recesso per posteggiare il suo autocaravan nell'area
[...] scoperta ivi individuata come da allegato sub 2, ossia corte comune censita al mapp. 386 e mapp.
920 in sua proprietà esclusiva, acquistato per usucapione come accertato con sentenza risalente all'anno 2003.
Detto convenuto riteneva che la scrittura azionata da parte attrice riconoscesse alla famiglia CP_1
e anche ai suoi eredi successori, il diritto di accesso alla corte, anche in favore del citato mapp. 920
– nei fatti pertinenza del proprio immobile censito al mapp. 211, sub 1.
Sollevava eccezione di estinzione per non uso del diritto di servitù di passaggio costituito con l'atto divisionale del 1954; da ultimo, rivendicava legittimità del parcheggio del caravan entro la sua proprietà, avendone egli a disposizione le chiavi.
Il convenuto dal canto suo, nel confermare la presenza della telecamera Controparte_2 installata presso il proprio caravan posteggiato nel mapp. 920, nel costituirsi in giudizio dava atto che l'installazione dello strumento era avvenuto solo a scopo dissuasivo contro malintenzionati, nonché di aver già provveduto alla rimozione.
I convenuti concludevano chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
3. Alla prima udienza che si teneva in data 24.1.2023 il G.I. assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.; indi il procedimento veniva ritenuto maturo per la decisione e rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2024, che si teneva con le modalità della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
In detta udienza i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note autorizzate depositate e il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
4. Integralmente spirati i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, si rileva quanto segue.
In primo luogo, ha dimostrato documentalmente la titolarità del mapp. 388, CP_3 sub 1, sub 2, fg. 6, Comune di Villaverla, confini Via s. Antonio-cortile comune-proprietà Pt_2
nonché della particella C.T. 4405, fg. 6 del medesimo comune, ossia “terreno destinato a
[...] cortile con diritto di passaggio sul mapp. 384 e alla corte mapp. 386 del foglio 6” – come si evince dal contenuto del doc. 17, atto di donazione del 30.11.1989, a rogito notaio di Malo, rep. n. Per_1
27.981, racc. n. 2.432.
Al contempo, ha documentato di essere proprietario ulteriormente del mapp. n. 387, fg. 6, C.T. comune di Villaverla “con diritto alla corte m.n. 386 e al passaggio m.n. 384”, in forza di atto di compravendita autenticata da notaio di Malo in data 4.10.1991, rep. n. 31.300 (doc. 18). Per_1
Tanto è sufficiente ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva dell'attore, essendo bastevole la prova della proprietà del bene, senza il rigoroso onere della prova richiesto nella azione di rivendica (in questo senso Cass. civ. n. 24183/2021).
In secondo luogo, che il mapp. 386, fg. 6, Comune di Villaverla sia la corte si trae CP_1 dalla relativa visura catastale sub doc. 3 attoreo laddove è indicata come corte comune, in specie ai mapp.211 (di proprietà del convenuto ) e ai mapp. 387-388 di proprietà dell'attore, CP_1 nonché ad altri mappali tutti ivi affacciantesi – come si trae da confronto con la planimetria di cui al doc. 4 attoreo.
Che il detto attuale mapp. 386, fg. 6, Comune di Villaverla sia originato dalla divisione dell'originario mapp. 211 fabbr. rurale, assumendo prima il numero “211h – corte” si ricava dall'atto di divisione del 26.6.1954 rep. n. 9769, notaio in Thiene (doc. 5 attoreo) laddove Per_2 veniva suddiviso e frazionato il mapp. 211 fabbr. rurale, fg, VI, Comune di Villaverla, in svariate particelle, tra cui, appunto, la particella 211h adibita a corte comune.
In detto atto è espressamente stabilito che “A) le corti ai mapp. 211/h (compreso il pozzo), 211/f e
128/c, con il sottopassaggio esistente sul mapp. 21/b, e che insiste fra le due piccole porzioni di stalla, restando di uso comune a tutti i mapp. 211 e 128 (con relativi frazionamenti)”. Allo stesso tempo è stabilito che “B) in caso di vendita di uno o più mappalo dei n. 128/a-b e 211/c-d-e ed ulteriori frazionamenti di detti, questi perdono il diritto di transito e di uso del sottoportico esistente, come descritto alla voce A), sul mapp. 211/b ed attraverso la corye 211/h (compreso il pozzo).
Non risulta – non essendo stato provato - che il convenuto sia proprietario di Controparte_2 uno dei mappali, fondi dominanti, aventi diritto al passaggio sulla corte comune mapp. 221/h, attuale mapp. 386, fg. 6 C.T. Comune di Villaverla.
Né risulta che egli sia titolare di altro diritto di uso e/o utilizzo della predetta corte.
Difatti, l'atto di tolleranza dimesso da parte convenuta datato 26.10.2021, sottoscritto tra CP_1
e in forza del quale il primo tollera l'accesso del secondo attraverso il
[...] Controparte_2 passaggio comune mapp. 386, sino al mapp. 920 di proprietà esclusiva (come si ricava dal CP_1 confronto con la planimetria allegata a tale atto) non vale di certo a costituire alcun diritto reale limitato a favore del secondo, a carico della corte comune. Vi osta, difatti, il disposto di cui all'art. 1108, co. 3 c.c. secondo cui “è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune [...]”, e in ogni caso anche il disposto di cui all'art. 1059, co. 1, c.c. in tema di costituzione di servitù volontaria sulla cosa comune, secondo cui “la servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente”.
Alla luce del complessivo compendio documentale in atti, non sussiste quindi alcun diritto reale di godimento a favore del convenuto o di fondi di sua proprietà, sulla corte Controparte_2
CP_1
In terzo luogo, nondimeno, dal punto di vista del possesso – attesa la pacifica natura di cosa comune della Corte la condotta di si pone in netto contrasto con il disposto CP_1 CP_1 di cui all'art. 1102, co. 1, c.c. secondo cui “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione”: evidentemente, la tolleranza di un passaggio veicolare da parte di un terzo, non avente diritto sulla corte comune, costituisce condotta tale da alterare la destinazione della corte, aggravandola di un ulteriore transito e passaggio di mezzi di terzo soggetto, con inevitabile “incisione” delle facoltà dei restanti aventi diritto.
Oltretutto, seppur vero che il godimento della res, da parte del titolare del diritto, può di norma anche essere esercitato indirettamente – ossia mediante un terzo – tale facoltà deve ritenersi incisa,
o quantomeno ridimensionata, quando abbia ad oggetto una res comune (richiedendo la legge il consenso anche degli altri aventi diritto sulla cosa comune), pena la violazione del disposto dell'art. 1102 c.c. che reca i principi cardine in materia di comunione (in questo senso Cass. civ.,
14.10.2021, n. 28080: “L'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, con la conseguenza che a rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni, sicché anche l'alterazione della destinazione della cosa comune determinato non soltanto dal mutamento della funzione, ma anche dal suo scadimento in uno stato deteriore è oggetto di divieto”.
Del resto, in ogni caso, anche a voler ritenere che il caso di specie integri un'ipotesi di impossibile di uso promiscuo della res –pur nonostante venga in evidenza corte comune fruita per mero transito e passaggio verso gli immobili aventi diritto – in ogni caso la giurisprudenza maggioritaria richiede, anche in questo caso, delibera consensuale con sistema maggioritario del godimento indiretto del bene comune (ex multis Cass. civ. n. 29747/2017) – che difetta nel caso di specie non essendo documentato accordo di tutti gli aventi diritto allo corte comune a consentire il passaggio del
[...]
e in ogni caso, bastando in senso ostativo/impeditivo il dissenso espresso da CP_2 Pt_1
, sia in via stragiudiziale che in sede contenziosa.
[...]
Conseguentemente, per i motivi esposti, l'azione negatoria servitutis attorea va accolta, dovendo accertarsi l'insussistenza di alcun diritto di sulla corte comune censita al C.T. Controparte_2 fg. 6 comune di Villaverla, mapp. 386, con contestuale ordine di cessazione della condotta di passaggio o transito lungo tale corte per raggiungere il mapp. 920 ed astensione, per il futuro, da ogni condotta di molestia e/o turbativa.
La domanda di condanna del convenuto alla rimozione della telecamera Controparte_2 installata sul camper parcheggiato sul mapp. 920 (di cui alle conclusioni attoree sub C) rimane logicamente assorbita.
5. Quanto, infine, alla domanda risarcitoria articolata sub lett. D) delle conclusioni attoree, la stessa non merita accoglimento.
lamenta di aver patito un danno a seguito dell'illegittimo passaggio effettuato da Parte_1 attraverso la Corte ancorato alla violazione del proprio “diritto di godere Controparte_2 CP_1 in maniera piena, pacifica ed esclusiva la corte stessa”.
Il danno prospettato, in sostanza, attiene alla violazione del paradigma normativo in materia di comunione, ma senza che sia prospettata alcuna conseguenza pregiudizievole in capo al Rigato – quantomeno in termini di compromissione dell'utilizzo della corte comune di cui trattasi e/o minore godimento. Assente tale pregiudizio, non vi è spazio per il risarcimento richiesto.
Difatti, la Suprema Corte ha in materia ha precisato che “in materia di comunione, il comproprietario che non venga messo dal possessore, nonostante la richiesta formulata, nelle condizioni di godere per la sua quota del bene comune ex art. 1102 c.c., ha diritto a essere indennizzato per la compressione del suo diritto;
ciò in quanto, qualora sia provata l'utilizzazione da parte di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva, in modo da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri comproprietari, il danno deve ritenersi "in re ipsa" (Cass. civ.,
12.5.2010, n. 11486).
Nel caso di specie non è stato lamentato né l'utilizzo esclusivo della cosa comune impendendone il pari uso, né risulta che l'utilizzo non esclusivo da parte di abbia compromesso il Controparte_2 pari diritto di uso attoreo della corte comune, difettando un minimo apprezzabile pregiudizio risarcibile.
In definitiva, la domanda risarcitoria attorea non merita accoglimento e va rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 stante il dichiarato valore della domanda attorea, da parametrarsi al valore del diritto sulla corte comune per cui è causa, pressochè irrisorio tenuto conto delle risultanze catastali in atti.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) in accoglimento dell'azione negatoria servitutis ex art. 949 c.c. di cui alle conclusioni attoree sub lett. A), accerta e dichiara l'insussistenza di alcun diritto di passaggio e/ di transito in capo a
[...] sulla corte comune, denominata Corte Fabris, censita al C.T. fg. 6 del Comune di CP_2
Villaverla, part n. 386, contestualmente ordinando a la cessazione di ogni Controparte_2 condotta di passaggio o transito, con qualsiasi mezzo, lungo tale corte, con obbligo di astensione, per il futuro, da ogni condotta di molestia e/o turbativa.
2) rigetta la domanda attorea articolata sub lett. D) delle relative conclusioni;
3) condanna e in solido, a rifondere le spese di lite in favore di CP_1 Controparte_2
, che si liquidano in euro 518,00 per anticipazioni ed euro 2.552,00 per compenso Parte_1 professionale (di cui euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro
851,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge.
Vicenza, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, definitivamente pronunciando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5319/2022 promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LORETTU FILIPPO e dell'avv. ZENNARO ALESSANDRO
ATTORE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. PESCARINI FERDINANDO
CONVENUTI
Oggetto: azione negatoria servitutis ex art. 949 c.c.
Udienza di p.c., celebratasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c.: 7.11.2024
Conclusioni parte attrice:
“(A) dichiarare l'insussistenza in capo al sig. del diritto di passaggio e transito Controparte_2 nella corte identificata catastalmente al Comune di Villaverla al Fg. 6, particella n. 386 e per CP_1 l'effetto ordinare allo stesso di non transitare, con qualsiasi mezzo, attraverso la suddetta Corte CP_1
(B) ordinare ai convenuti la cessazione di qualsivoglia turbativa e molestia al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore sulla corte comune Fabris;
(C) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, condannare il Sig. a rimuovere la telecamera dal cruscotto del proprio camper Controparte_2 quando lo stesso è parcheggiato sul map. n. 920 di proprietà del convenuto;
CP_1 (D) condannare i convenuti, in solido tra di loro, a corrispondere al sig. la somma di € Parte_1
5.000, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, o la diversa somma che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
(E) respingersi nel miglior modo l'avversaria domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (F) con vittoria di spese e compensi di lite”
Conclusioni parte convenuta:
“- Nel merito, rigettare integralmente le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto, indimostrate e indimostrabili;
– Condannare l'attore, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati al Sig.
, danni che il Tribunale vorrà quantificare anche in via equitativa;
CP_1
– In ogni caso, condannare l'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”
Fatto e motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di essere proprietario Parte_1 degli immobili siti in Comune di Villaverla, censiti al fg. 6, mapp. 388, sub 1 e sub 2, aventi diritto di passaggio sulla c.d. Corte Fabris, ossia originario mapp. 221/h, attualmente allibrato al n. 386, fg.
6, del C.T. del medesimo Comune – conveniva in giudizio quale titolare del mapp. CP_1
920, e chiedendo accertare e dichiarare l'insussistenza di alcuna servitù di Controparte_2 passaggio a favore del predetto sulla detta corte comune.
Nello specifico, l'attore rappresentava che era proprietario del mapp. 920, fg. 6, CP_1
Comune di Villaverla, e della quota di ½ pro indiviso del mapp. 211, sub 1; precisava che i mappali
211 sub 1 del e il proprio mapp. 388, erano originati da frazionamento del mapp. 211 CP_1 eseguito in sede di divisione (risalente all'anno 1954), nell'ambito della quale originava, al contempo, anche il mapp. 211/h, ossia corte comune detta “corte , attualmente censita al CP_1 mapp. 386, fg. 6 del Comune di Villaverla;
dava atto che solo i predetti mappali, di proprietà del e del avevano diritto di accesso sulla corte comune. Pt_1 CP_1
L'attore contestava, quindi, la sussistenza di alcun diritto di passaggio a favore di CP_2
– per non essere egli proprietario di alcun dei mappali aventi diritto a detta corte –
[...] censurandone la condotta nella misura in cui questi aveva iniziato ad usare la corte, accedendovi dalla strada statale n. 349, per raggiungere con un camper (targato FW653RJ) il mapp. n. 920, di proprietà di , allo scopo di ivi posteggiarlo. Comportamento che documentava aver CP_1 contestato ai convenuti sia verbalmente, sia mediante raccomandata a/r del 3.9.2021 e successiva diffida del 27.12.2021 e del 2.2.2022.
Aggiungeva, poi, che aveva posizionato nel cruscotto del proprio camper una Controparte_2 telecamera (dashcam) orientata sulla corte comune, verso le quattro abitazioni prospicenti la medesima, verso il marciapiede e verso la strada provinciale, come da fotografie che dimetteva in atti, instando per la condanna alla rimozione in quanto strumento installato in modo da ledere l'altrui privacy e tale da interferire in modo illegittimo nella altrui sfera privata e personale.
concludeva chiedendo dichiarare l'insussistenza in capo a del Parte_1 Controparte_2 diritto di passaggio e transito sulla corte censita al fg. 6, C.T. Comune di Villaverla, mapp. CP_1
386, inibendone il transito, con qualsiasi mezzo, e ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, chiedeva condannare CP_2 alla rimozione della telecamera installata sul cruscotto del proprio camper quando in sosta
[...] entro il mapp. 920 di proprietà del convenuto e, in ogni caso, condannare i CP_1 convenuti, in solido, al ristoro del danno patito che quantificava nella somma di euro 5.000,00, oltre interesse dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese e compensi.
2. Con comparsa depositata in data 21.12.2022 si costituivano in giudizio e CP_1 [...] chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. CP_2 per lite temeraria.
In via preliminare, i convenuti eccepivano che l'attore non aveva dato prova della titolarità del diritto di proprietà sui beni oggetto di tutela – onere incombente sull'attore in negatoria servitutis. allegava di aver esercitato propria prerogativa ex art. 1140 ss c.c., ossia possesso del CP_1 proprio bene a mezzo di terza persona, come da “atto di tolleranza” sottoscritto in data 26.10.2021
(che dimetteva sub doc. 1) mediante cui, a titolo gratuito, tollerava il passaggio di CP_2 sulla corte comune, per il solo accesso e recesso per posteggiare il suo autocaravan nell'area
[...] scoperta ivi individuata come da allegato sub 2, ossia corte comune censita al mapp. 386 e mapp.
920 in sua proprietà esclusiva, acquistato per usucapione come accertato con sentenza risalente all'anno 2003.
Detto convenuto riteneva che la scrittura azionata da parte attrice riconoscesse alla famiglia CP_1
e anche ai suoi eredi successori, il diritto di accesso alla corte, anche in favore del citato mapp. 920
– nei fatti pertinenza del proprio immobile censito al mapp. 211, sub 1.
Sollevava eccezione di estinzione per non uso del diritto di servitù di passaggio costituito con l'atto divisionale del 1954; da ultimo, rivendicava legittimità del parcheggio del caravan entro la sua proprietà, avendone egli a disposizione le chiavi.
Il convenuto dal canto suo, nel confermare la presenza della telecamera Controparte_2 installata presso il proprio caravan posteggiato nel mapp. 920, nel costituirsi in giudizio dava atto che l'installazione dello strumento era avvenuto solo a scopo dissuasivo contro malintenzionati, nonché di aver già provveduto alla rimozione.
I convenuti concludevano chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
3. Alla prima udienza che si teneva in data 24.1.2023 il G.I. assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.; indi il procedimento veniva ritenuto maturo per la decisione e rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2024, che si teneva con le modalità della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
In detta udienza i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note autorizzate depositate e il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
4. Integralmente spirati i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, si rileva quanto segue.
In primo luogo, ha dimostrato documentalmente la titolarità del mapp. 388, CP_3 sub 1, sub 2, fg. 6, Comune di Villaverla, confini Via s. Antonio-cortile comune-proprietà Pt_2
nonché della particella C.T. 4405, fg. 6 del medesimo comune, ossia “terreno destinato a
[...] cortile con diritto di passaggio sul mapp. 384 e alla corte mapp. 386 del foglio 6” – come si evince dal contenuto del doc. 17, atto di donazione del 30.11.1989, a rogito notaio di Malo, rep. n. Per_1
27.981, racc. n. 2.432.
Al contempo, ha documentato di essere proprietario ulteriormente del mapp. n. 387, fg. 6, C.T. comune di Villaverla “con diritto alla corte m.n. 386 e al passaggio m.n. 384”, in forza di atto di compravendita autenticata da notaio di Malo in data 4.10.1991, rep. n. 31.300 (doc. 18). Per_1
Tanto è sufficiente ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva dell'attore, essendo bastevole la prova della proprietà del bene, senza il rigoroso onere della prova richiesto nella azione di rivendica (in questo senso Cass. civ. n. 24183/2021).
In secondo luogo, che il mapp. 386, fg. 6, Comune di Villaverla sia la corte si trae CP_1 dalla relativa visura catastale sub doc. 3 attoreo laddove è indicata come corte comune, in specie ai mapp.211 (di proprietà del convenuto ) e ai mapp. 387-388 di proprietà dell'attore, CP_1 nonché ad altri mappali tutti ivi affacciantesi – come si trae da confronto con la planimetria di cui al doc. 4 attoreo.
Che il detto attuale mapp. 386, fg. 6, Comune di Villaverla sia originato dalla divisione dell'originario mapp. 211 fabbr. rurale, assumendo prima il numero “211h – corte” si ricava dall'atto di divisione del 26.6.1954 rep. n. 9769, notaio in Thiene (doc. 5 attoreo) laddove Per_2 veniva suddiviso e frazionato il mapp. 211 fabbr. rurale, fg, VI, Comune di Villaverla, in svariate particelle, tra cui, appunto, la particella 211h adibita a corte comune.
In detto atto è espressamente stabilito che “A) le corti ai mapp. 211/h (compreso il pozzo), 211/f e
128/c, con il sottopassaggio esistente sul mapp. 21/b, e che insiste fra le due piccole porzioni di stalla, restando di uso comune a tutti i mapp. 211 e 128 (con relativi frazionamenti)”. Allo stesso tempo è stabilito che “B) in caso di vendita di uno o più mappalo dei n. 128/a-b e 211/c-d-e ed ulteriori frazionamenti di detti, questi perdono il diritto di transito e di uso del sottoportico esistente, come descritto alla voce A), sul mapp. 211/b ed attraverso la corye 211/h (compreso il pozzo).
Non risulta – non essendo stato provato - che il convenuto sia proprietario di Controparte_2 uno dei mappali, fondi dominanti, aventi diritto al passaggio sulla corte comune mapp. 221/h, attuale mapp. 386, fg. 6 C.T. Comune di Villaverla.
Né risulta che egli sia titolare di altro diritto di uso e/o utilizzo della predetta corte.
Difatti, l'atto di tolleranza dimesso da parte convenuta datato 26.10.2021, sottoscritto tra CP_1
e in forza del quale il primo tollera l'accesso del secondo attraverso il
[...] Controparte_2 passaggio comune mapp. 386, sino al mapp. 920 di proprietà esclusiva (come si ricava dal CP_1 confronto con la planimetria allegata a tale atto) non vale di certo a costituire alcun diritto reale limitato a favore del secondo, a carico della corte comune. Vi osta, difatti, il disposto di cui all'art. 1108, co. 3 c.c. secondo cui “è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune [...]”, e in ogni caso anche il disposto di cui all'art. 1059, co. 1, c.c. in tema di costituzione di servitù volontaria sulla cosa comune, secondo cui “la servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente”.
Alla luce del complessivo compendio documentale in atti, non sussiste quindi alcun diritto reale di godimento a favore del convenuto o di fondi di sua proprietà, sulla corte Controparte_2
CP_1
In terzo luogo, nondimeno, dal punto di vista del possesso – attesa la pacifica natura di cosa comune della Corte la condotta di si pone in netto contrasto con il disposto CP_1 CP_1 di cui all'art. 1102, co. 1, c.c. secondo cui “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione”: evidentemente, la tolleranza di un passaggio veicolare da parte di un terzo, non avente diritto sulla corte comune, costituisce condotta tale da alterare la destinazione della corte, aggravandola di un ulteriore transito e passaggio di mezzi di terzo soggetto, con inevitabile “incisione” delle facoltà dei restanti aventi diritto.
Oltretutto, seppur vero che il godimento della res, da parte del titolare del diritto, può di norma anche essere esercitato indirettamente – ossia mediante un terzo – tale facoltà deve ritenersi incisa,
o quantomeno ridimensionata, quando abbia ad oggetto una res comune (richiedendo la legge il consenso anche degli altri aventi diritto sulla cosa comune), pena la violazione del disposto dell'art. 1102 c.c. che reca i principi cardine in materia di comunione (in questo senso Cass. civ.,
14.10.2021, n. 28080: “L'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, con la conseguenza che a rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni, sicché anche l'alterazione della destinazione della cosa comune determinato non soltanto dal mutamento della funzione, ma anche dal suo scadimento in uno stato deteriore è oggetto di divieto”.
Del resto, in ogni caso, anche a voler ritenere che il caso di specie integri un'ipotesi di impossibile di uso promiscuo della res –pur nonostante venga in evidenza corte comune fruita per mero transito e passaggio verso gli immobili aventi diritto – in ogni caso la giurisprudenza maggioritaria richiede, anche in questo caso, delibera consensuale con sistema maggioritario del godimento indiretto del bene comune (ex multis Cass. civ. n. 29747/2017) – che difetta nel caso di specie non essendo documentato accordo di tutti gli aventi diritto allo corte comune a consentire il passaggio del
[...]
e in ogni caso, bastando in senso ostativo/impeditivo il dissenso espresso da CP_2 Pt_1
, sia in via stragiudiziale che in sede contenziosa.
[...]
Conseguentemente, per i motivi esposti, l'azione negatoria servitutis attorea va accolta, dovendo accertarsi l'insussistenza di alcun diritto di sulla corte comune censita al C.T. Controparte_2 fg. 6 comune di Villaverla, mapp. 386, con contestuale ordine di cessazione della condotta di passaggio o transito lungo tale corte per raggiungere il mapp. 920 ed astensione, per il futuro, da ogni condotta di molestia e/o turbativa.
La domanda di condanna del convenuto alla rimozione della telecamera Controparte_2 installata sul camper parcheggiato sul mapp. 920 (di cui alle conclusioni attoree sub C) rimane logicamente assorbita.
5. Quanto, infine, alla domanda risarcitoria articolata sub lett. D) delle conclusioni attoree, la stessa non merita accoglimento.
lamenta di aver patito un danno a seguito dell'illegittimo passaggio effettuato da Parte_1 attraverso la Corte ancorato alla violazione del proprio “diritto di godere Controparte_2 CP_1 in maniera piena, pacifica ed esclusiva la corte stessa”.
Il danno prospettato, in sostanza, attiene alla violazione del paradigma normativo in materia di comunione, ma senza che sia prospettata alcuna conseguenza pregiudizievole in capo al Rigato – quantomeno in termini di compromissione dell'utilizzo della corte comune di cui trattasi e/o minore godimento. Assente tale pregiudizio, non vi è spazio per il risarcimento richiesto.
Difatti, la Suprema Corte ha in materia ha precisato che “in materia di comunione, il comproprietario che non venga messo dal possessore, nonostante la richiesta formulata, nelle condizioni di godere per la sua quota del bene comune ex art. 1102 c.c., ha diritto a essere indennizzato per la compressione del suo diritto;
ciò in quanto, qualora sia provata l'utilizzazione da parte di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva, in modo da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri comproprietari, il danno deve ritenersi "in re ipsa" (Cass. civ.,
12.5.2010, n. 11486).
Nel caso di specie non è stato lamentato né l'utilizzo esclusivo della cosa comune impendendone il pari uso, né risulta che l'utilizzo non esclusivo da parte di abbia compromesso il Controparte_2 pari diritto di uso attoreo della corte comune, difettando un minimo apprezzabile pregiudizio risarcibile.
In definitiva, la domanda risarcitoria attorea non merita accoglimento e va rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 stante il dichiarato valore della domanda attorea, da parametrarsi al valore del diritto sulla corte comune per cui è causa, pressochè irrisorio tenuto conto delle risultanze catastali in atti.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) in accoglimento dell'azione negatoria servitutis ex art. 949 c.c. di cui alle conclusioni attoree sub lett. A), accerta e dichiara l'insussistenza di alcun diritto di passaggio e/ di transito in capo a
[...] sulla corte comune, denominata Corte Fabris, censita al C.T. fg. 6 del Comune di CP_2
Villaverla, part n. 386, contestualmente ordinando a la cessazione di ogni Controparte_2 condotta di passaggio o transito, con qualsiasi mezzo, lungo tale corte, con obbligo di astensione, per il futuro, da ogni condotta di molestia e/o turbativa.
2) rigetta la domanda attorea articolata sub lett. D) delle relative conclusioni;
3) condanna e in solido, a rifondere le spese di lite in favore di CP_1 Controparte_2
, che si liquidano in euro 518,00 per anticipazioni ed euro 2.552,00 per compenso Parte_1 professionale (di cui euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro
851,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge.
Vicenza, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo