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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/11/2024, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 216/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace vertente tra
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Incisori 15 INT C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Di Mauro (cod. fisc. C.F._1
), giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale C.F._2
Email_1
-appellante
e
con sede legale in Roma, via Guidubaldo del Monte n. 61, C.F. OP
, in persona dell'Ing. Direttore Generale e procuratore speciale giusta P.IVA_1 CP_2
procura rilasciata in data del 24 luglio 2019 con scrittura privata autenticata dal Notaio dott.
[...]
(rep. n. 37960 e racc. n. 22874), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Belloni (c.f. Per_1
- fax 06.45542441 – pec ), con C.F._3 Email_2
studio in Roma, Via Francesco Denza n. 15, ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata del menzionato difensore , giusta Email_2
procura generale alle liti in atti;
-appellato
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto d'appello regolarmente notificato, l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n.
5102/2022, emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata nel procedimento avente R.G.
1 1491/2021, depositata in data 22/09/2022, non notificata, con la quale il giudicante rigettava le istanze proposte dalla parte attrice in primo grado, volte al rimborso dei costi c.dd. “up front” sostenuti e asseritamente dovuti dalla in virtù della intervenuta estinzione anticipata del credito. CP_3
Più in particolare, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare in via incidentale la nullità della clausola di irripetibilità/ripetibilità parziale delle commissioni e/o in via subordinata la vessatorietà della stessa per i motivi in narrativa al capo secondo, 2) accertare e dichiarare il diritto di esso attore alla ripetizione delle commissioni tutte secondo le richieste formulate in primo grado per i motivi tutti in narrativa e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento del complessivo importo richiesto oltre interessi secondo le conclusioni rassegnate in atti di primo grado;
3) Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'infondatezza di ogni singolo OP
motivo di gravame, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado. All'udienza del 2.10.2024 il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Va evidenziato che al contratto di finanziamento contro cessione del quinto si applica la disciplina di cui all'art. 125-sexies T.U.B. Con l'espressione “cessione del quinto” si definisce, infatti, quell'operazione di finanziamento a disposizione dei dipendenti pubblici e privati con rimborso di pagamento corrispondente ad un quinto dell'importo ricevuto come stipendio o trattamento pensionistico: tale contratto, disciplinato dal Titolo secondo del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, è stato ulteriormente dettagliato in occasione dell'introduzione della disciplina sul credito ai consumatori ove, nella definizione di “contratto di credito” di cui all'art. 121 T.U.B. (quale quello con cui “un finanziatore concede o si impegna a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”), viene espressamente ricompresa anche la specifica forma contrattuale in esame. L'estensione della nozione avviene nel 2012 e va ad arricchire il quadro già delineato dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia successive all'entrata in vigore del d. Lgs. n. 141 del 2010: in particolare, viene inserito l'art. 6 bis nel citato d.P.R. con cui si precisa come all'istituto in commento si applichino le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del T.U.B.
Si tratta, dunque, di una forma di credito riconducibile alla suddetta categoria ed in quanto tale sottoposta al complesso di norme speciali ad essa dedicate. La sua tipizzazione appare indubbia, così come l'applicazione di tutte le regole specifiche al fine di presidiare la relazione con il cliente.
2 L'avocazione di questa particolare forma di finanziamento alla categoria generale del credito ai consumatori è in linea con l'obiettivo del legislatore di ampliare il raggio di azione della tutela del cliente finale nella sua veste più debole, estendendo appunto una particolare protezione a tutta una serie di rapporti contrattuali intercorrenti tra finanziatori e consumatori. L'effetto è l'applicazione della normativa settoriale a plurime ipotesi negoziali (o prassi, tipiche ed atipiche) e sostanzialmente riconducibili, in via di prima approssimazione, a forme di credito finalizzato ed a forme di credito diretto, comunque denominate.
Ciò premesso, l'intestato Tribunale è chiamato alla revisione della pronuncia impugnata, resa dal
G.d.P. di Torre Annunziata (Na), facendo corretta applicazione dei canoni giuridici e delle regole ermeneutiche idonee a garantire la corretta valutazione, sia fattuale che giuridica, di tutto quanto dedotto e prodotto nel corso del giudizio di primo grado, come da richieste dell'odierna appellante.
In particolare, parte attrice asserisce di aver stipulato con la Società odierna appellata, in data
24.04.2014, il contratto di finanziamento n° 21985 rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione. Rappresenta altresì che in detto contratto (avente un capitale lordo mutuato pari ad €. 36.360,00 da restituire in 120 quote da € 278,00), erano previsti interessi al tasso nominale, già spalmati sulle rate a scadere con ammortamento alla francese, nonché una serie di costi
(commissioni di accensione, commissioni di gestione finanziamento, provvigioni agente, spese di esazione, spese di istruttoria ed oneri) trattenuti in unica soluzione, poiché compresi nel montante lordo e decurtati per giungere al netto ricavo ottenuto dal consumatore. Nel medesimo contratto, all'Art. Xl “Rimborso anticipato”, si statuiva che, in ipotesi di estinzione anticipata, “…Al
Consumatore non sarà invece abbuonata la commissione di cui all'art. IV lett. A}, la commissione di cui all'art. IV lett. B) per la quota parte maturata, la provvigione di cui all'art. IV lett. C), le spese per esazione quote di cui all'art. IV lett, D) per la quota parte maturata, nonché le spese e gli oneri erariali di cui all'art. IV lett. E)”.
Deduce, inoltre, che il summenzionato prestito veniva anticipatamente estinto alla quarantottesima di
120 rate, come da conteggio estintivo e successiva liberatoria versati in atti, con rimborso (parziale) delle sole voci contrattualmente ritenute recurring. Secondo la prospettazione dell'appellante, invece, allo stesso andavano restituiti tutti gli importi da lui versati facendo applicazione del criterio pro-rata temporis (e cioè dividendo i singoli importi per il numero complessivo di rate e moltiplicandolo per il numero di rate residue alla data della estinzione anticipata).
Si è costituita in giudizio la odierna appellata, affermando, a contrario, che il Giudice di prime cure avrebbe fatto buon governo della legge nel ritenere inapplicabile l'art. 125-sexies T.U.B. al caso di specie, in ragione della natura non rimborsabile di tali costi. Deduce, inoltre, di aver provveduto a rimborsare in favore del sig. la somma di € 560,03 a titolo di commissioni per le attività di Pt_1
3 gestione del prestito di cui all'articolo IV, lettera B) del contratto di prestito, in quanto commissione destinata a remunerare attività recurring.
Così delimitato il thema decidendum, appare necessaria, ai fini della decisione della presente controversia, una previa disamina dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato il tema inerente la rimborsabilità, nei contratti di finanziamento, dei c.d. costi up-front in ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento.
Nell'ambito del diritto europeo, la materia del credito al consumo è regolata dalla direttiva
2008/48/CE, che ha abrogato la previgente direttiva 87/102/CEE. La nuova disciplina prevede, all'art. 16, il diritto del consumatore all'adempimento anticipato degli obblighi derivanti dal contratto. In questi casi, al consumatore è garantita una «riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto», mentre al creditore spetta «un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito (…)».
L'ordinamento italiano ha recepito detta direttiva mediante il d.lgs. n. 141/2010, che ha sostituito il
Capo II del Titolo VI del TUB. L'art. 125-sexies, con una formulazione quasi identica al menzionato art. 16 della direttiva 2008/48/CE, prevedeva - prima della recente riforma del 2023 e di cui verrà detto nel prosieguo - il diritto alla riduzione del costo totale del credito, «pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».
Le pronunce della giurisprudenza di merito e dell'Arbitro bancario finanziario (d'ora in avanti:
“ABF”) susseguitesi a ridosso di (quella) riforma, hanno fornito una interpretazione restrittiva dell'inciso «per la vita residua del contratto», nel senso di ritenere che il diritto alla riduzione potesse includere esclusivamente i costi correlati alla durata del contratto (c.d. costi recurring), restando esclusi i costi sostenuti dal consumatore all'avvio del contratto di finanziamento e non soggetti a maturazione (c.d. costi up-front).
L'emersione di prassi abusive nelle pratiche di finanziamento – consistenti nello “svuotamento” dei costi recurring, con contestuale incremento di quelli up-front non soggetti a riduzione – ha condotto la Banca d'Italia ad adottare disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di finanziamento, prescrivendo la necessità di quantificare in modo trasparente e dettagliato l'imputazione dei costi nei contratti di credito al consumo.
In questo quadro si è di recente inserito l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(sentenza n. 383 dell'11 settembre 2019 “IT”). Su rinvio pregiudiziale di un tribunale polacco ai sensi dell'art. 267 TFUE, il giudice dell'Unione ha stabilito che una disciplina nazionale di riduzione del costo del credito ai soli costi recurring, escludendo quelli up-front, risulta incompatibile con la direttiva 2008/48/CE e ha evidenziato che l'art. 16 deve essere interpretato «non soltanto sulla base
4 del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte». A differenza della disciplina previgente, che prevedeva il diritto per il consumatore ad una «equa riduzione del costo complessivo del credito» in caso di estinzione anticipata del contratto, la nuova normativa stabilisce il diritto ad una più precisa «riduzione del costo totale del credito». In effetti, la nuova direttiva mira a garantire un'elevata protezione al consumatore in ragione della sua posizione di contraente debole e tale finalità risulterebbe frustrata, secondo i giudici di Lussemburgo, se il diritto alla riduzione comprendesse i soli costi recurring.
A seguito dell'intervento della CGUE, nonostante alcune voci in dottrina abbiano sostenuto l'inapplicabilità sic et simpliciter della decisione nell'ordinamento italiano, i giudici di merito e Contr l' hanno tendenzialmente adeguato la propria giurisprudenza al principio espresso dalla Corte sovranazionale. In particolare, il Collegio di coordinamento dell'ABF ha ritenuto che l'art. 125-sexies
TUB vada letto ed applicato «nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi».
Anche il legislatore italiano si è attivato per adeguare la normativa interna alla pronuncia della Corte di giustizia, intervenendo con l'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 ad innovare la formulazione dell'art. 125-sexies TUB per chiarirne la portata. Il nuovo articolo 125-sexies parla ora di diritto alla riduzione,
«in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Al fine di regolamentare la disciplina di carattere intertemporale, il legislatore ha introdotto, poi, al comma secondo del citato art. 11-octies una specifica disposizione che prescrive l'applicabilità della versione aggiornata dell'art. 125-sexies ai soli contratti sottoscritti successivamente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in parola), mentre ai rimborsi anticipati dei contratti sottoscritti in data antecedente «continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies (…) e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
La disposizione da ultimo menzionata ha formato, tuttavia, oggetto di questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino dinanzi alla Corte costituzionale che con la sentenza n. 263/2022 è intervenuta sulla questione.
Con tale pronuncia, la Corte costituzionale ha evidenziato, preliminarmente, che le sentenze del giudice dell'Unione – cui gli Stati membri hanno l'obbligo di adeguarsi – sono dotate di efficacia dichiarativa e producono effetti che retroagiscono alla data di entrata in vigore della norma oggetto del quesito, come se quest'ultima avesse stabilito sin dalla sua origine quanto chiarito dalla Corte di
5 giustizia. Secondo la consolidata giurisprudenza europea, solo ove la CGUE lo ritenga opportuno per ragioni di certezza del diritto e di legittimo affidamento può, con la stessa pronuncia che statuisce sull'interpretazione richiesta, regolare gli effetti temporali del principio enunciato. Gli Stati membri, dunque, non possono intervenire in questo ambito;
viceversa, secondo la ricostruzione della Corte costituzionale, sarebbe stato proprio quest'ultimo l'intento del legislatore italiano: ciò si dedurrebbe dal richiamo operato dall'art. 11-octies alle norme secondarie di trasparenza della Banca d'Italia sopra menzionate, che avallavano, come si diceva, l'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB invalsa nella prassi prima della sentenza IT (e contraria a quest'ultima).
Ed infatti, mediante la tecnica del c.d. completamento prescrittivo (cioè attraverso il rinvio da parte della norma primaria a norme di rango secondario), la novella avrebbe proprio inteso cristallizzare, per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della l. n. 106/2021, l'esclusione dei costi up- front dalla riduzione del costo totale del credito, con l'obiettivo di preservare l'affidamento dei finanziatori e degli intermediari. Tale operazione integra, secondo la Consulta, un inadempimento sopravvenuto dell'obbligo di conformarsi alle sentenze della CGUE che non è possibile risolvere in via interpretativa, sia in ragione del chiaro intento del legislatore, sia per ragioni logiche.
La Corte costituzionale, quale garante del rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ha pertanto dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies limitatamente al richiamo operato alle
«norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti». La Consulta, in particolare, ha ritenuto recessivo l'interesse dei finanziatori rispetto all'obbligo di conformarsi alle pronunce del giudice europeo.
Per l'effetto, a seguito della pronuncia ora richiamata, l'art. 125-sexies T.U.B. va letto ed interpretato nel senso che esso obbliga le banche, e i soggetti finanziatori in generale, al rimborso, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, anche dei costi c.dd. up front.
Sulla questione del rimborso dei costi sostenuti dal consumatore finanziato in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento si è pronunciata di recente anche la giurisprudenza di legittimità. In particolare, con sentenza n. 1951 del 6 settembre 2023, la Corte di Cassazione, aderendo ai principi già enunciati dalla Consulta, ha chiarito nuovamente che, in caso di assenza di una norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento (c.dd. costi up front). È pertanto nulla, secondo la Suprema Corte, la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005 (c.d. clausola abusiva o vessatoria).
6 Il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte – teso a garantire la tutela della parte debole del contratto, vale a dire il consumatore – si fonda non già sulla Direttiva 48 e sul citato decreto n. 141, ma sulla prima Direttiva sul credito al consumo del 1987 (87/102/CE), che prevedeva l'equa riduzione dei costi a carico del consumatore in caso di estinzione anticipata, e sulla direttiva 90/88/CE, che aveva introdotto il concetto di “costo totale del credito”, comprendendovi tutti gli esborsi “compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La Suprema Corte, con tale pronuncia, ha evidenziato che la nozione di equa riduzione, risalente al 1987, fosse una
“nozione generica”, da sostituire e integrare con quella “più precisa” di riduzione del costo totale del credito.
Da ultimo è intervenuto sulla spinosa questione anche il legislatore che con il d.lgs. n. 104 del 10 agosto 2023, all'art. 27 ha introdotto una nuova disciplina delle estinzioni anticipate, prevedendo espressamente che: “All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte.»
Il decreto-legge in commento è stato poi definitivamente convertito nella legge 9 ottobre 2023, n.
136, che ha cristallizzato definitivamente, anche a livello normativo, il principio secondo cui, in caso di estinzioni anticipate, il consumatore ha diritto al rimborso non solo dei costi recurring, ma anche di quelli up-front, sostenuti per l'apertura della linea di credito ab origine concessa.
Da tutto quanto sopra esposto possono agevolmente dedursi le ragioni che conducono lo scrivente magistrato all'accoglimento della tesi perorata da parte appellante, col conseguente rigetto di quella sposata da parte appellata.
La quaestio iuris su cui si incentrano le contrapposte difese, infatti, ha esattamente ad oggetto la diretta applicabilità, nell'ordinamento italiano, dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia con la sentenza IT e dalla Direttiva sul credito al consumo, nonché la corretta applicazione dell'art. 125
- sexies T.U.B., interpretato alla luce della sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale.
Alla luce della nuova normativa, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia errato nella determinazione di rigetto della domanda di parte attrice, avendo egli aderito ad una interpretazione
7 della normativa interna non conforme a quella, sovraordinata, di rango comunitario, così come interpretata dalla Corte di Giustizia. Peraltro, l'intervento della Consulta ha definitivamente sancito la incostituzionalità della precedente interpretazione, cui hanno fatto poi seguito gli interventi normativi sopra richiamati e, in ultimo, la pronuncia della Suprema Corte sovra indicata.
Va poi ritenuta destituita di fondamento l'eccezione sollevata dalla banca secondo cui la nuova normativa non può applicarsi ai contratti in esame poiché stipulati in data antecedente rispetto alle vicende novative dell'art. 125 - sexies T.U.B., essendo intervenuta con riguardo proprio al discorso della disciplina intertemporale una pronuncia di illegittimità costituzionale.
Al riguardo, giova evidenziare che, in base al combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 l.
11 marzo 1953, n.87, la pronuncia di incostituzionalità di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della pronuncia del Giudice delle leggi, che essa possa più essere comunque applicata ai rapporti giuridici in relazione ai quali risulti rilevante. I mutamenti normativi prodotti da una pronuncia di illegittimità costituzionale, configurandosi come ius superveniens, impongono – in ogni stato e grado e quindi anche nella fase di cassazione – la disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale e l'applicazione della regola iuris risultante dalla decisione anzidetta.
La pronuncia di accoglimento del Giudice delle leggi, infatti, dichiarativa della illegittimità costituzionale, elimina la norma con effetto “ex tunc”, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge – sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale – per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti oramai esauriti in modo definitivo.
Per tutte le ragioni già esposte, dunque, nemmeno può dirsi meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dalla banca in ordine all'assenza del diritto del sig. di ottenere il rimborso della Pt_1 provvigione di cui all'art. IV, lettera C) del contratto, relativa alla provvigione dovuta all'intermediario del credito pari alla somma di € 3.002,40. E, difatti, la banca, sul punto, ha asserito che la provvigione corrisposta all'intermediario del credito, fosse destinata a remunerare un'attività
“up front” perché afferente alla fase prodromica alla conclusione del contratto di prestito.
Ancora, viene in questione la nullità della clausola contrattuale contenente la rinuncia al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento. L'obiezione di parte attrice coglie nel segno e la clausola in esame è da dichiararsi nulla per violazione di norme imperative. La rinuncia al rimborso contenuta in una delle clausole del contratto si presenta nulla, visto che tale clausola contrattuale risulta contraria all'art. 125 T.U.B., che costituisce una norma imperativa nell'ambito dei
8 rapporti tra Istituto di credito e cliente consumatore. La deroga al disposto di legge, poi, determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore ed è vessatoria e, quindi, nulla. La mera esclusione degli interessi di cui al piano di ammortamento per le rate successive all'estinzione non è sufficiente a ritenere assolto l'obbligo all'equa riduzione del finanziamento estinto, rappresentando lo scorporo di interessi non dovuti una immediata conseguenza collegata alla mera restituzione del capitale. Non invocabile sul punto è la doppia sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 c.c. irrilevante nell'ambito dei rapporti tra professionista e consumatore (Trib.
Nocera inferiore, n. 1929/2017). È evidente lo squilibrio sinallagmatico, anche sotto un altro profilo: in caso di anticipata estinzione da un lato è prevista l'equa riduzione a favore del cliente, dall'altro è previsto l'equo indennizzo a favore del finanziatore che gli attribuisce un compenso massimo dell'1% sul capitale residuo. Orbene, laddove si escludesse il diritto del cliente alla riduzione dei costi, si finirebbe col riconoscere come equo a favore della banca un indennizzo di gran lunga superiore all'
1% del capitale residuo, in quanto comprensivo dei costi non maturati che la banca finirebbe col trattenere.
Peraltro, in tal senso, e invocando norme diverse, anche Trib. Parma, 27 novembre 2015: “La clausola che preveda l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata, vessatoria ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera b) Codice Consumo, è inopponibile al consumatore e la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Conclusivamente, lo scrivente magistrato ritiene che rientrino nei costi c.dd. up front e dunque rimborsabili ai sensi del diritto dell'Unione e di quello nazionale le seguenti somme: spese di istruttoria;
commissioni di attivazione;
commissioni di gestione;
costo di intermediazione. Da tali somme andrà detratto l'importo eventualmente già corrisposto dalla Banca. È invece da dichiararsi nulla per violazione di norme imperative la clausola enunciante la rinuncia al rimborso dei costi.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Spese
Circa le spese valga quanto segue. Ai sensi dell'articolo 92 cod. proc. civ., come risultante dalle
9 modifiche introdotte dal decreto-legge n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ.
Ritiene il Giudicante che ricorrano i presupposti per l'applicabilità del disposto dell'art. 92, comma
2, cod. proc. civ., atteso il recentissimo intervento sia della Corte costituzionale che della Suprema
Corte e in ragione della incertezza normativa determinata dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e dal successivo decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023, poi convertito in legge n. 136 del 9 ottobre 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara nulla, in quanto in violazione di norme imperative, la clausola delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da e sottoscritte da OP Parte_1 disciplinante l'anticipata estinzione del contratto per cui è causa, nella esclusiva misura in cui impedisce o comprime il diritto del consumatore ad ottenere una equa riduzione del costo del credito mediante il rimborso dei costi ulteriori agli interessi, pagati in anticipo e non maturati all'atto dell'anticipata estinzione.
- Accoglie l'appello e riforma l'appellata sentenza n. 5102/2022, emessa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata nel procedimento avente R.G. 1491/2021 e, per l'effetto, condanna la OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione degli ulteriori costi pari ad €
[...]
3.781,21, oltre rivalutazione ed interessi a far data dalla anticipata estinzione del contratto e determinati, a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. così come modificato dalla L.162/2014;
- Spese compensate.
Così deciso, in Torre Annunziata, 22 novembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 216/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace vertente tra
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Incisori 15 INT C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Di Mauro (cod. fisc. C.F._1
), giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale C.F._2
Email_1
-appellante
e
con sede legale in Roma, via Guidubaldo del Monte n. 61, C.F. OP
, in persona dell'Ing. Direttore Generale e procuratore speciale giusta P.IVA_1 CP_2
procura rilasciata in data del 24 luglio 2019 con scrittura privata autenticata dal Notaio dott.
[...]
(rep. n. 37960 e racc. n. 22874), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Belloni (c.f. Per_1
- fax 06.45542441 – pec ), con C.F._3 Email_2
studio in Roma, Via Francesco Denza n. 15, ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata del menzionato difensore , giusta Email_2
procura generale alle liti in atti;
-appellato
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto d'appello regolarmente notificato, l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n.
5102/2022, emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata nel procedimento avente R.G.
1 1491/2021, depositata in data 22/09/2022, non notificata, con la quale il giudicante rigettava le istanze proposte dalla parte attrice in primo grado, volte al rimborso dei costi c.dd. “up front” sostenuti e asseritamente dovuti dalla in virtù della intervenuta estinzione anticipata del credito. CP_3
Più in particolare, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare in via incidentale la nullità della clausola di irripetibilità/ripetibilità parziale delle commissioni e/o in via subordinata la vessatorietà della stessa per i motivi in narrativa al capo secondo, 2) accertare e dichiarare il diritto di esso attore alla ripetizione delle commissioni tutte secondo le richieste formulate in primo grado per i motivi tutti in narrativa e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento del complessivo importo richiesto oltre interessi secondo le conclusioni rassegnate in atti di primo grado;
3) Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'infondatezza di ogni singolo OP
motivo di gravame, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado. All'udienza del 2.10.2024 il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Va evidenziato che al contratto di finanziamento contro cessione del quinto si applica la disciplina di cui all'art. 125-sexies T.U.B. Con l'espressione “cessione del quinto” si definisce, infatti, quell'operazione di finanziamento a disposizione dei dipendenti pubblici e privati con rimborso di pagamento corrispondente ad un quinto dell'importo ricevuto come stipendio o trattamento pensionistico: tale contratto, disciplinato dal Titolo secondo del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, è stato ulteriormente dettagliato in occasione dell'introduzione della disciplina sul credito ai consumatori ove, nella definizione di “contratto di credito” di cui all'art. 121 T.U.B. (quale quello con cui “un finanziatore concede o si impegna a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”), viene espressamente ricompresa anche la specifica forma contrattuale in esame. L'estensione della nozione avviene nel 2012 e va ad arricchire il quadro già delineato dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia successive all'entrata in vigore del d. Lgs. n. 141 del 2010: in particolare, viene inserito l'art. 6 bis nel citato d.P.R. con cui si precisa come all'istituto in commento si applichino le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del T.U.B.
Si tratta, dunque, di una forma di credito riconducibile alla suddetta categoria ed in quanto tale sottoposta al complesso di norme speciali ad essa dedicate. La sua tipizzazione appare indubbia, così come l'applicazione di tutte le regole specifiche al fine di presidiare la relazione con il cliente.
2 L'avocazione di questa particolare forma di finanziamento alla categoria generale del credito ai consumatori è in linea con l'obiettivo del legislatore di ampliare il raggio di azione della tutela del cliente finale nella sua veste più debole, estendendo appunto una particolare protezione a tutta una serie di rapporti contrattuali intercorrenti tra finanziatori e consumatori. L'effetto è l'applicazione della normativa settoriale a plurime ipotesi negoziali (o prassi, tipiche ed atipiche) e sostanzialmente riconducibili, in via di prima approssimazione, a forme di credito finalizzato ed a forme di credito diretto, comunque denominate.
Ciò premesso, l'intestato Tribunale è chiamato alla revisione della pronuncia impugnata, resa dal
G.d.P. di Torre Annunziata (Na), facendo corretta applicazione dei canoni giuridici e delle regole ermeneutiche idonee a garantire la corretta valutazione, sia fattuale che giuridica, di tutto quanto dedotto e prodotto nel corso del giudizio di primo grado, come da richieste dell'odierna appellante.
In particolare, parte attrice asserisce di aver stipulato con la Società odierna appellata, in data
24.04.2014, il contratto di finanziamento n° 21985 rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione. Rappresenta altresì che in detto contratto (avente un capitale lordo mutuato pari ad €. 36.360,00 da restituire in 120 quote da € 278,00), erano previsti interessi al tasso nominale, già spalmati sulle rate a scadere con ammortamento alla francese, nonché una serie di costi
(commissioni di accensione, commissioni di gestione finanziamento, provvigioni agente, spese di esazione, spese di istruttoria ed oneri) trattenuti in unica soluzione, poiché compresi nel montante lordo e decurtati per giungere al netto ricavo ottenuto dal consumatore. Nel medesimo contratto, all'Art. Xl “Rimborso anticipato”, si statuiva che, in ipotesi di estinzione anticipata, “…Al
Consumatore non sarà invece abbuonata la commissione di cui all'art. IV lett. A}, la commissione di cui all'art. IV lett. B) per la quota parte maturata, la provvigione di cui all'art. IV lett. C), le spese per esazione quote di cui all'art. IV lett, D) per la quota parte maturata, nonché le spese e gli oneri erariali di cui all'art. IV lett. E)”.
Deduce, inoltre, che il summenzionato prestito veniva anticipatamente estinto alla quarantottesima di
120 rate, come da conteggio estintivo e successiva liberatoria versati in atti, con rimborso (parziale) delle sole voci contrattualmente ritenute recurring. Secondo la prospettazione dell'appellante, invece, allo stesso andavano restituiti tutti gli importi da lui versati facendo applicazione del criterio pro-rata temporis (e cioè dividendo i singoli importi per il numero complessivo di rate e moltiplicandolo per il numero di rate residue alla data della estinzione anticipata).
Si è costituita in giudizio la odierna appellata, affermando, a contrario, che il Giudice di prime cure avrebbe fatto buon governo della legge nel ritenere inapplicabile l'art. 125-sexies T.U.B. al caso di specie, in ragione della natura non rimborsabile di tali costi. Deduce, inoltre, di aver provveduto a rimborsare in favore del sig. la somma di € 560,03 a titolo di commissioni per le attività di Pt_1
3 gestione del prestito di cui all'articolo IV, lettera B) del contratto di prestito, in quanto commissione destinata a remunerare attività recurring.
Così delimitato il thema decidendum, appare necessaria, ai fini della decisione della presente controversia, una previa disamina dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato il tema inerente la rimborsabilità, nei contratti di finanziamento, dei c.d. costi up-front in ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento.
Nell'ambito del diritto europeo, la materia del credito al consumo è regolata dalla direttiva
2008/48/CE, che ha abrogato la previgente direttiva 87/102/CEE. La nuova disciplina prevede, all'art. 16, il diritto del consumatore all'adempimento anticipato degli obblighi derivanti dal contratto. In questi casi, al consumatore è garantita una «riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto», mentre al creditore spetta «un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito (…)».
L'ordinamento italiano ha recepito detta direttiva mediante il d.lgs. n. 141/2010, che ha sostituito il
Capo II del Titolo VI del TUB. L'art. 125-sexies, con una formulazione quasi identica al menzionato art. 16 della direttiva 2008/48/CE, prevedeva - prima della recente riforma del 2023 e di cui verrà detto nel prosieguo - il diritto alla riduzione del costo totale del credito, «pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».
Le pronunce della giurisprudenza di merito e dell'Arbitro bancario finanziario (d'ora in avanti:
“ABF”) susseguitesi a ridosso di (quella) riforma, hanno fornito una interpretazione restrittiva dell'inciso «per la vita residua del contratto», nel senso di ritenere che il diritto alla riduzione potesse includere esclusivamente i costi correlati alla durata del contratto (c.d. costi recurring), restando esclusi i costi sostenuti dal consumatore all'avvio del contratto di finanziamento e non soggetti a maturazione (c.d. costi up-front).
L'emersione di prassi abusive nelle pratiche di finanziamento – consistenti nello “svuotamento” dei costi recurring, con contestuale incremento di quelli up-front non soggetti a riduzione – ha condotto la Banca d'Italia ad adottare disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di finanziamento, prescrivendo la necessità di quantificare in modo trasparente e dettagliato l'imputazione dei costi nei contratti di credito al consumo.
In questo quadro si è di recente inserito l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(sentenza n. 383 dell'11 settembre 2019 “IT”). Su rinvio pregiudiziale di un tribunale polacco ai sensi dell'art. 267 TFUE, il giudice dell'Unione ha stabilito che una disciplina nazionale di riduzione del costo del credito ai soli costi recurring, escludendo quelli up-front, risulta incompatibile con la direttiva 2008/48/CE e ha evidenziato che l'art. 16 deve essere interpretato «non soltanto sulla base
4 del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte». A differenza della disciplina previgente, che prevedeva il diritto per il consumatore ad una «equa riduzione del costo complessivo del credito» in caso di estinzione anticipata del contratto, la nuova normativa stabilisce il diritto ad una più precisa «riduzione del costo totale del credito». In effetti, la nuova direttiva mira a garantire un'elevata protezione al consumatore in ragione della sua posizione di contraente debole e tale finalità risulterebbe frustrata, secondo i giudici di Lussemburgo, se il diritto alla riduzione comprendesse i soli costi recurring.
A seguito dell'intervento della CGUE, nonostante alcune voci in dottrina abbiano sostenuto l'inapplicabilità sic et simpliciter della decisione nell'ordinamento italiano, i giudici di merito e Contr l' hanno tendenzialmente adeguato la propria giurisprudenza al principio espresso dalla Corte sovranazionale. In particolare, il Collegio di coordinamento dell'ABF ha ritenuto che l'art. 125-sexies
TUB vada letto ed applicato «nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi».
Anche il legislatore italiano si è attivato per adeguare la normativa interna alla pronuncia della Corte di giustizia, intervenendo con l'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 ad innovare la formulazione dell'art. 125-sexies TUB per chiarirne la portata. Il nuovo articolo 125-sexies parla ora di diritto alla riduzione,
«in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Al fine di regolamentare la disciplina di carattere intertemporale, il legislatore ha introdotto, poi, al comma secondo del citato art. 11-octies una specifica disposizione che prescrive l'applicabilità della versione aggiornata dell'art. 125-sexies ai soli contratti sottoscritti successivamente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in parola), mentre ai rimborsi anticipati dei contratti sottoscritti in data antecedente «continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies (…) e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
La disposizione da ultimo menzionata ha formato, tuttavia, oggetto di questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino dinanzi alla Corte costituzionale che con la sentenza n. 263/2022 è intervenuta sulla questione.
Con tale pronuncia, la Corte costituzionale ha evidenziato, preliminarmente, che le sentenze del giudice dell'Unione – cui gli Stati membri hanno l'obbligo di adeguarsi – sono dotate di efficacia dichiarativa e producono effetti che retroagiscono alla data di entrata in vigore della norma oggetto del quesito, come se quest'ultima avesse stabilito sin dalla sua origine quanto chiarito dalla Corte di
5 giustizia. Secondo la consolidata giurisprudenza europea, solo ove la CGUE lo ritenga opportuno per ragioni di certezza del diritto e di legittimo affidamento può, con la stessa pronuncia che statuisce sull'interpretazione richiesta, regolare gli effetti temporali del principio enunciato. Gli Stati membri, dunque, non possono intervenire in questo ambito;
viceversa, secondo la ricostruzione della Corte costituzionale, sarebbe stato proprio quest'ultimo l'intento del legislatore italiano: ciò si dedurrebbe dal richiamo operato dall'art. 11-octies alle norme secondarie di trasparenza della Banca d'Italia sopra menzionate, che avallavano, come si diceva, l'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB invalsa nella prassi prima della sentenza IT (e contraria a quest'ultima).
Ed infatti, mediante la tecnica del c.d. completamento prescrittivo (cioè attraverso il rinvio da parte della norma primaria a norme di rango secondario), la novella avrebbe proprio inteso cristallizzare, per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della l. n. 106/2021, l'esclusione dei costi up- front dalla riduzione del costo totale del credito, con l'obiettivo di preservare l'affidamento dei finanziatori e degli intermediari. Tale operazione integra, secondo la Consulta, un inadempimento sopravvenuto dell'obbligo di conformarsi alle sentenze della CGUE che non è possibile risolvere in via interpretativa, sia in ragione del chiaro intento del legislatore, sia per ragioni logiche.
La Corte costituzionale, quale garante del rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ha pertanto dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies limitatamente al richiamo operato alle
«norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti». La Consulta, in particolare, ha ritenuto recessivo l'interesse dei finanziatori rispetto all'obbligo di conformarsi alle pronunce del giudice europeo.
Per l'effetto, a seguito della pronuncia ora richiamata, l'art. 125-sexies T.U.B. va letto ed interpretato nel senso che esso obbliga le banche, e i soggetti finanziatori in generale, al rimborso, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, anche dei costi c.dd. up front.
Sulla questione del rimborso dei costi sostenuti dal consumatore finanziato in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento si è pronunciata di recente anche la giurisprudenza di legittimità. In particolare, con sentenza n. 1951 del 6 settembre 2023, la Corte di Cassazione, aderendo ai principi già enunciati dalla Consulta, ha chiarito nuovamente che, in caso di assenza di una norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento (c.dd. costi up front). È pertanto nulla, secondo la Suprema Corte, la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005 (c.d. clausola abusiva o vessatoria).
6 Il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte – teso a garantire la tutela della parte debole del contratto, vale a dire il consumatore – si fonda non già sulla Direttiva 48 e sul citato decreto n. 141, ma sulla prima Direttiva sul credito al consumo del 1987 (87/102/CE), che prevedeva l'equa riduzione dei costi a carico del consumatore in caso di estinzione anticipata, e sulla direttiva 90/88/CE, che aveva introdotto il concetto di “costo totale del credito”, comprendendovi tutti gli esborsi “compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La Suprema Corte, con tale pronuncia, ha evidenziato che la nozione di equa riduzione, risalente al 1987, fosse una
“nozione generica”, da sostituire e integrare con quella “più precisa” di riduzione del costo totale del credito.
Da ultimo è intervenuto sulla spinosa questione anche il legislatore che con il d.lgs. n. 104 del 10 agosto 2023, all'art. 27 ha introdotto una nuova disciplina delle estinzioni anticipate, prevedendo espressamente che: “All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte.»
Il decreto-legge in commento è stato poi definitivamente convertito nella legge 9 ottobre 2023, n.
136, che ha cristallizzato definitivamente, anche a livello normativo, il principio secondo cui, in caso di estinzioni anticipate, il consumatore ha diritto al rimborso non solo dei costi recurring, ma anche di quelli up-front, sostenuti per l'apertura della linea di credito ab origine concessa.
Da tutto quanto sopra esposto possono agevolmente dedursi le ragioni che conducono lo scrivente magistrato all'accoglimento della tesi perorata da parte appellante, col conseguente rigetto di quella sposata da parte appellata.
La quaestio iuris su cui si incentrano le contrapposte difese, infatti, ha esattamente ad oggetto la diretta applicabilità, nell'ordinamento italiano, dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia con la sentenza IT e dalla Direttiva sul credito al consumo, nonché la corretta applicazione dell'art. 125
- sexies T.U.B., interpretato alla luce della sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale.
Alla luce della nuova normativa, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia errato nella determinazione di rigetto della domanda di parte attrice, avendo egli aderito ad una interpretazione
7 della normativa interna non conforme a quella, sovraordinata, di rango comunitario, così come interpretata dalla Corte di Giustizia. Peraltro, l'intervento della Consulta ha definitivamente sancito la incostituzionalità della precedente interpretazione, cui hanno fatto poi seguito gli interventi normativi sopra richiamati e, in ultimo, la pronuncia della Suprema Corte sovra indicata.
Va poi ritenuta destituita di fondamento l'eccezione sollevata dalla banca secondo cui la nuova normativa non può applicarsi ai contratti in esame poiché stipulati in data antecedente rispetto alle vicende novative dell'art. 125 - sexies T.U.B., essendo intervenuta con riguardo proprio al discorso della disciplina intertemporale una pronuncia di illegittimità costituzionale.
Al riguardo, giova evidenziare che, in base al combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 l.
11 marzo 1953, n.87, la pronuncia di incostituzionalità di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della pronuncia del Giudice delle leggi, che essa possa più essere comunque applicata ai rapporti giuridici in relazione ai quali risulti rilevante. I mutamenti normativi prodotti da una pronuncia di illegittimità costituzionale, configurandosi come ius superveniens, impongono – in ogni stato e grado e quindi anche nella fase di cassazione – la disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale e l'applicazione della regola iuris risultante dalla decisione anzidetta.
La pronuncia di accoglimento del Giudice delle leggi, infatti, dichiarativa della illegittimità costituzionale, elimina la norma con effetto “ex tunc”, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge – sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale – per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti oramai esauriti in modo definitivo.
Per tutte le ragioni già esposte, dunque, nemmeno può dirsi meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dalla banca in ordine all'assenza del diritto del sig. di ottenere il rimborso della Pt_1 provvigione di cui all'art. IV, lettera C) del contratto, relativa alla provvigione dovuta all'intermediario del credito pari alla somma di € 3.002,40. E, difatti, la banca, sul punto, ha asserito che la provvigione corrisposta all'intermediario del credito, fosse destinata a remunerare un'attività
“up front” perché afferente alla fase prodromica alla conclusione del contratto di prestito.
Ancora, viene in questione la nullità della clausola contrattuale contenente la rinuncia al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento. L'obiezione di parte attrice coglie nel segno e la clausola in esame è da dichiararsi nulla per violazione di norme imperative. La rinuncia al rimborso contenuta in una delle clausole del contratto si presenta nulla, visto che tale clausola contrattuale risulta contraria all'art. 125 T.U.B., che costituisce una norma imperativa nell'ambito dei
8 rapporti tra Istituto di credito e cliente consumatore. La deroga al disposto di legge, poi, determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore ed è vessatoria e, quindi, nulla. La mera esclusione degli interessi di cui al piano di ammortamento per le rate successive all'estinzione non è sufficiente a ritenere assolto l'obbligo all'equa riduzione del finanziamento estinto, rappresentando lo scorporo di interessi non dovuti una immediata conseguenza collegata alla mera restituzione del capitale. Non invocabile sul punto è la doppia sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 c.c. irrilevante nell'ambito dei rapporti tra professionista e consumatore (Trib.
Nocera inferiore, n. 1929/2017). È evidente lo squilibrio sinallagmatico, anche sotto un altro profilo: in caso di anticipata estinzione da un lato è prevista l'equa riduzione a favore del cliente, dall'altro è previsto l'equo indennizzo a favore del finanziatore che gli attribuisce un compenso massimo dell'1% sul capitale residuo. Orbene, laddove si escludesse il diritto del cliente alla riduzione dei costi, si finirebbe col riconoscere come equo a favore della banca un indennizzo di gran lunga superiore all'
1% del capitale residuo, in quanto comprensivo dei costi non maturati che la banca finirebbe col trattenere.
Peraltro, in tal senso, e invocando norme diverse, anche Trib. Parma, 27 novembre 2015: “La clausola che preveda l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata, vessatoria ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera b) Codice Consumo, è inopponibile al consumatore e la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Conclusivamente, lo scrivente magistrato ritiene che rientrino nei costi c.dd. up front e dunque rimborsabili ai sensi del diritto dell'Unione e di quello nazionale le seguenti somme: spese di istruttoria;
commissioni di attivazione;
commissioni di gestione;
costo di intermediazione. Da tali somme andrà detratto l'importo eventualmente già corrisposto dalla Banca. È invece da dichiararsi nulla per violazione di norme imperative la clausola enunciante la rinuncia al rimborso dei costi.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Spese
Circa le spese valga quanto segue. Ai sensi dell'articolo 92 cod. proc. civ., come risultante dalle
9 modifiche introdotte dal decreto-legge n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ.
Ritiene il Giudicante che ricorrano i presupposti per l'applicabilità del disposto dell'art. 92, comma
2, cod. proc. civ., atteso il recentissimo intervento sia della Corte costituzionale che della Suprema
Corte e in ragione della incertezza normativa determinata dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e dal successivo decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023, poi convertito in legge n. 136 del 9 ottobre 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara nulla, in quanto in violazione di norme imperative, la clausola delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da e sottoscritte da OP Parte_1 disciplinante l'anticipata estinzione del contratto per cui è causa, nella esclusiva misura in cui impedisce o comprime il diritto del consumatore ad ottenere una equa riduzione del costo del credito mediante il rimborso dei costi ulteriori agli interessi, pagati in anticipo e non maturati all'atto dell'anticipata estinzione.
- Accoglie l'appello e riforma l'appellata sentenza n. 5102/2022, emessa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata nel procedimento avente R.G. 1491/2021 e, per l'effetto, condanna la OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione degli ulteriori costi pari ad €
[...]
3.781,21, oltre rivalutazione ed interessi a far data dalla anticipata estinzione del contratto e determinati, a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. così come modificato dalla L.162/2014;
- Spese compensate.
Così deciso, in Torre Annunziata, 22 novembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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