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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/06/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4590/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 entrambe con l'avv. GIOVANNI TRETTI e l'avv. SUSANNA GREGGIO
Parte attrice in riassunzione contro
Controparte_1
(C.F. ), con l'avv. MANUELA MALAVASI e l'avv.
[...] P.IVA_3
GIACOMO RICCIARDI
Parte convenuta in riassunzione
Oggetto: Contratti bancari.
Conclusioni delle parti
1 Per parte attrice
Respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
Nel merito, in via principale:
accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 2358 c.c., con tutte le conseguenze di legge, dei seguenti contratti:
a) per la società l'operazione di concessione di fido nella misura di Euro Parte_1
5.000.000,00 e i correlati ordine di acquisto e successivo atto di acquisto di azioni della
[...]
come meglio indicati in atti, per un controvalore pari ad Euro Controparte_1
5.000.000,00;
b) per la società Immobiliare Castelgiubileo s.r.l., il contratto di concessione di un'anticipazione ipotecaria di conto corrente nella misura di Euro 11.999.995,84 e i correlati ordine di acquisto e successivo atto di acquisto di azioni della Controparte_1
come meglio indicati in atti, per un controvalore di Euro 11.999.995,84;
per l'effetto, impregiudicate tutte le ulteriori statuizioni di legge,
accertare e dichiarare che, in relazione ai contratti per cui è causa:
a) la società non ha alcun obbligo di pagamento della somma pari ad Euro Parte_1
5.000.000,00 in linea capitale oltre agli interessi applicati;
b) la società Immobiliare Castelgiubileo s.r.l. non ha alcun obbligo di pagamento della somma pari ad Euro 11.999.995,84 in linea capitale oltre agli interessi applicati.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la nullità per violazione di norme imperative o per illiceità della causa, ovvero dichiarare l'annullamento per dolo determinante, ovvero la risoluzione per grave inadempimento degli obblighi dell'intermediario:
2 a) per la società dell'ordine di acquisto e successivo atto di acquisto di azioni, Parte_1
per come meglio indicato in atti, per un controvalore pari ad Euro 5.0000.000,00 della CP_1
; Controparte_1
b) per la società Immobiliare Castelgiubileo s.r.l., dell'ordine di acquisto e successivo atto di acquisto di azioni, per come meglio indicato in atti, per un controvalore pari ad Euro
11.999.995,84 della;
Controparte_1
per l'effetto, impregiudicate tutte le ulteriori statuizioni di legge,
- accertare e dichiarare che, in relazione ai citati contratti:
a) la società non ha alcun obbligo di pagamento della somma pari ad Euro Parte_1
5.000.000,00 in linea capitale oltre agli interessi applicati;
b) la società Immobiliare Castelgiubileo s.r.l. non ha alcun obbligo di pagamento della somma pari ad Euro 11.999.995,84 in linea capitale oltre agli interessi applicati.
In ogni caso:
spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi, oltre ad Iva, C.p.a. e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, come per legge.
In via istruttoria:
si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria:
3 - in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle do-mande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 3
e/o dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree, proposte in violazione delle norme sul rito applicabile, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti nei precedenti scritti difensivi, da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti;
- in via istruttoria, rigettare integralmente le istanze avversarie di prova costituenda perché inammissibili e irrilevanti per le ragioni già esposte nei prece-denti scritti difensivi (da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti) e per quanto si esporrà negli scritti conclusivi.
Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del giudizio
1.1 Con citazione 30.10.2017 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto
[...] Controparte_1
(di seguito “la LCA”) avanti il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata per le Imprese, deducendo di avere intrattenuto negli anni rapporti con (di Controparte_2
Cont seguito ”) e di avere, nell'ambito di tale rapporti, ricevuto dalla banca finanziamenti finalizzati all'acquisto, da parte delle società finanziate, di azioni della stessa Tali CP_3
operazioni sarebbero avvenute su sollecitazione dell'istituto di credito e avrebbero costretto le società attrici a farsi carico degli interessi dovuti sulle somme ricevute in prestito, benché tali operazioni non fossero funzionali ai loro interessi. Inoltre le società avrebbero patito un danno Cont allorché le azioni , negli anni seguenti, persero quasi integralmente il loro valore, così
4 esponendo le attrici, che avevano destinato le azioni “a coprire e a garantire le fideiussioni che la Banca era chiamata a rilasciare nell'interesse delle Società nelle varie operazioni che queste si accingevano a compiere”, agli effetti dell'escussione delle fideiussioni stesse.
Le attrici hanno chiesto, in principalità, che venisse dichiarata la nullità parziale ex artt. 2358
c.c. dei finanziamenti ricevuti e precisamente:
− per del contratto di concessione di fido nella misura di Euro 5.000.000,00 Parte_1
del 21 ottobre 2013;
− per del contratto di concessione di un'anticipazione Parte_2
ipotecaria di conto corrente del 29 dicembre 2011 nella misura di Euro
11.999.995,840;
− per del contratto di mutuo ipotecario del 13 gennaio 2014 nella Parte_3
misura di Euro 12.050.000,00.
Conseguentemente, le attrici hanno chiesto che venisse dichiarato che esse non hanno obblighi di pagamento delle somme suindicate nei confronti della LCA e che alla convenuta venisse ordinato di stornare le relative posizioni debitorie.
Inoltre le attrici hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti.
In subordine, è stata dedotta la nullità o annullabilità dei contratti di acquisto di azioni stipulati dalle attrici ex art. 1418 c.c. o per errore o dolo o, ancora, per la violazione “dell'art.
21 D.lgs. 58/98 e segnatamente degli artt. 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34 37 Reg. . CP_4
La LCA, costituitasi in causa, ha eccepito l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree ai sensi dell'art. 83, commi 3 e 3-bis TUB o per violazione delle norme sul rito applicabile;
chiedendo comunque il rigetto delle domande stesse.
Nel precisare le conclusioni, parte attrice non ha reiterato le domande risarcitorie e restitutorie svolte in citazione,
Con sentenza n. 33/20 il Tribunale di Venezia ha rigettato nel merito le domande delle attrici.
5 1.2 Avverso la sentenza n. 33/20 è stato proposto appello dalle attrici e appello incidentale da parte della LCA. Nel corso del giudizio d'appello ha dichiarato di rinunciare Parte_3
agli atti e LCA ha accettato la rinuncia, sicché la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto tra le parti suddette.
Con riguardo alle posizioni di e la Corte Parte_1 Parte_2
d'Appello, in accoglimento dell'appello incidentale della LCA, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa, in favore della competenza di questo Tribunale.
1.3 Con atto di citazione notificato il 19.9.2023 e Parte_1 Parte_2
hanno riassunto il giudizio avanti questo Tribunale reiterando le domande svolte nella
[...]
precedente fase. In particolare, le attrici hanno chiesto, in principalità:
− la declaratoria di nullità ex art. 2358 c.c.
o del fido concesso a nella misura di € 5.000.000,00 e dei correlati Parte_1
ordine di acquisto e successivo atto di acquisto di azioni per il medesimo importo;
o del contratto di concessione di un'anticipazione ipotecaria di conto corrente in favore di nella misura di € 11.999.995,84 e Parte_2
dei correlati ordine di acquisto e successivo atto di acquisto di azioni per il medesimo controvalore;
− la conseguente declaratoria che le riassumenti non hanno alcuno obbligo di pagamento delle somme suindicate.
In subordine, parte attrice ha proposto domanda di nullità per violazione di norme imperative o per illiceità della causa o di annullamento per dolo determinante o di risoluzione per grave
6 inadempimento degli obblighi dell'intermediario degli atti acquisto di azioni, nonché di conseguente accertamento negativo del debito, come sopra articolato.
LCA si è costituita in causa eccependo l'inammissibilità delle domande attoree delle quali ha chiesto il rigetto.
Le istanze di prova attoree non sono state ammesse.
All'udienza del 13.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
2. Ammissibilità delle domande attoree rispetto all'art. 83 TUB
2.1 Eccezione di giudicato interno
Sostiene parte attrice che la proponibilità dell'azione nei confronti della LCA sarebbe già stata accertata dalla Corte d'Appello di Venezia, sicché sul punto, non avendo LCA impugnato la pronuncia della Corte d'Appello, si sarebbe formato un giudicato.
L'eccezione è infondata.
Il giudice di appello si è limitato, in via del tutto preliminare, ad accertare che l'azione avrebbe dovuto essere promossa avanti questo Tribunale e a riformare sul punto la pronuncia impugnata.
La questione della disciplina di cui all'art. 83 TUB è stata affrontata al solo scopo di esaminare di eccezione di incompetenza per territorio. Detta eccezione è stata accolta avendo la Corte
d'Appello ritenuto insussistente la competenza funzionale della Sezione specializzata per le
Imprese per la mancata attinenza dell'oggetto della vertenza ai rapporti sociali cui fa riferimento l'art. 3 del D.L.gs n. 168/03.
2.2 Proponibilità delle domande attoree
2.2.1 Ritiene questo Tribunale che la disposizione di cui all'art. 83 comma 3 TUB – secondo cui, dalla data di insediamento degli organi liquidatori della liquidazione coatta amministrativa, “non
7 può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89
e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”, mentre “per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali” – non precluda la proposizione, avverso la LCA, di domande che non comportano la deduzione da parte attorea di pretese creditorie o restitutorie avverso la LCA ma che unicamente mirano all'accertamento negativo di crediti della LCA verso l'attore.
A una simile conclusione si perviene sulla base di un'interpretazione restrittiva dell'art. 83 TUB che, tra l'altro, è stata adottata anche dalla Corte d'Appello di Venezia (sentenze n. 1903/24 e
1280/25, tra le molte). Secondo tale impostazione solo un'interpretazione dell'art. 83 in linea con il disposto dell'art. 52 della legge fallimentare può evitare che si determini un'insostenibile disparità tra le facoltà di azione della LCA e quelle di chi abbia intrattenuto rapporti con l'impresa in bonis. Infatti l'art. 83 fa salva la facoltà della liquidatela di agire avanti il tribunale ordinario mentre l'interpretazione del medesimo articolo propugnata dalla convenuta impedirebbe a chiunque altro di agire nei confronti della LCA, anche mediante azioni che non riguardano il passivo dell'impresa in liquidazione coatta. Né la possibilità di insinuarsi al passivo secondo le regole di cui agli artt. 86 e 87 TUB garantirebbe la posizione dei terzi, dato che la procedura di accertamento del passivo riguarda unicamente le pretese dei creditori e quindi in tale sede non potrebbero essere introdotte domande di accertamento negativo dei crediti dell'impresa in bonis o di invalidità di atti negoziali conclusi dalla stessa impesa prima della procedura. Se quindi l'art. 83 comma 3 fa espressamente salve le ipotesi di cui agli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3 TUB, ciò significa che la preclusione al promuovimento di azioni contro la LCA va inteso come riferito solo alle pretese creditorie verso la LCA, cioè rispetto alle uniche deduzioni che possono e debbono essere scrutinate in ambito concorsuale.
Tale lettura appare come l'unica in grado di riconoscere legittima la previsione dell'art. 83 TUB a fronte del riconoscimento costituzionale del diritto di ognuno ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.). Non vale, in proposito, evidenziare come l'improcedibilità di cui
8 trattasi comporterebbe un mero differimento della facoltà di tutela del terzo nei confronti dell'impresa in LCA – tutela che potrebbe spiegarsi nel momento in cui gli organi della liquidazione agissero contro il terzo azionando il credito che costui ritiene inesistente – posto che lo stato di incertezza determinato dalla possibile pretesa creditoria della LCA è già di per sé fonte di pregiudizio per il terzo, il quale ha invece un interesse attuale ad agire senza ritardo per far accertare l'insussistenza del proprio debito come conseguenza – è questo caso oggetto della presente causa – della nullità di uno o più negozi conclusi dall'impresa in bonis.
2.2.2 Parte convenuta sostiene che le domande svolte dalle attrici, a prescindere dalla loro formulazione, non siano unicamente volte all'accertamento della fondatezza della loro pretesa di nulla dovere alla LCA poiché, essendo dedotta la nullità dei finanziamenti e dei correlati acquisti azionari, a tali invalidità conseguirebbe per necessità la compensazione di contrapposti crediti- debiti tra LCA e attrici, con conseguente inerenza della lite all'accertamento di un credito di parte attrice verso la procedura.
Non è così. L'insussistenza dell'obbligazione restitutoria del cliente che veda accolta la sua domanda di nullità ex art. 2358 c.c. del finanziamento ricevuto e del collegato acquisto di azioni reso possibile dal finanziamento stesso non è conseguenza di una compensazione tra reciproche poste creditorie ma, più semplicemente, dell'invalidità del contratto da quale dovrebbe sorgere l'obbligo restitutorio. Il dispositivo della compensazione “propria” cui rinvia la ricostruzione della liquidatela presuppone, invero, l'autonomia dei rapporti, mentre, in presenza di un unico rapporto dal quale vengano contrapposte partite di credito delle parti, deve parlarsi di compensazione solo “impropria” (Cass. n. 28568/2, rv. 662857). Nell'ipotesi di cui all'art. 2358
c.c. la nullità, pur travolgendo i due negozi collegati (il finanziamento e l'acquisto di titoli), riguarda un'operazione unitaria, cui consegue l'estinzione – in forza della detta compensazione impropria – delle reciproche posizione che da tale unica vicenda traggono fondamento.
9 2.3 Rito
Da quanto detto in ordine alla non inerenza della presente causa di accertamento negativo del credito alla disciplina prevista dall'art. 83 TUB deriva, secondo logica, anche l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta relativa al rito. Evidentemente, una volta appurato che la presente azione è ammissibile in quanto non interessata dalla preclusione di cui all'art. 83 comma
3 TUB, si deve escludere che le domande attoree dovessero essere avanzate con le modalità previste dagli att. 86 e 87 TUB, unicamente previste per l'accertamento dello stato passivo della
LCA.
3. Ambito ed effetti del divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c.
3.1 L'art. 2358 comma 1 c.c. vieta alla società di concedere finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie in assenza delle condizioni specificamente previste e la sua violazione comporta la nullità dell'operazione d'assistenza finanziaria nel suo complesso, vale a dire tanto del contratto di finanziamento, quanto dell'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale (Cass. n.
28148/23, rv. 669287).
3.2 La norma trova applicazione, ex art. 2519 c.c., anche alle società cooperative e ciò vale anche per le imprese bancarie eserciate in forma cooperativa (art. 28 comma 1 TUB), come la
[...]
, in ragione della compatibilità della relativa normativa, ai sensi dell'art. Controparte_2
2520 comma 1 c.c. Detta compatibilità è stata affermata da Cass. n. 372/25 (rv. 673834), tenuto conto che:
− la concessione di prestiti in funzione della sottoscrizione di azioni proprie della società finanziatrice è un profilo dell'attività della società non regolato da alcuna delle norme specificamente previste dal titolo VI del Libro V del codice civile, dedicato, appunto, alle società cooperative e mutue assicuratrici;
10 − l'esigenza di tutelare l'interesse degli azionisti e dei terzi creditori, a presidio del quale è posto il divieto, è certamente sussistente anche per le società cooperative;
− anche nelle società cooperative possono presentarsi le precise condizioni cui l'art. 2358
c.c. subordina la liceità dell'operazione;
− quanto detto vale anche, e a maggior ragione, per le banche popolari costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni, non essendo, tra l'altro, incluso l'art. 2358
c.c. tra le norme che l'art. 150 bis TUB indica come escluse dall'applicabilità a tali istituti.
3.3 La parte che deduca la nullità dell'operazione di assistenza finanziaria concessa per l'acquisto di azione deve dare la prova del collegamento funzionale tra i due negozi: detto collegamento non deve necessariamente risultare dai contratti e può essere provato anche in forza di presunzioni basate si indici precisi, gravi e concordanti (art. 2728 c.c.). Il collegamento deve sussistere sia sul piano oggettivo, con riguardo al nesso teleologico che deve unire i due negozi, sia su quello soggettivo, dovendo verificarsi se le parti dell'operazione abbiano perseguito un comune intento pratico per non avere avuto di mira unicamente “l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale" (Cass. n. 11974/10, rv. 613118; SSUU n. 19785/15).
4. Le domande principali di parte attrice
4.1 Parte_4
Nel promuovere la presente azione ha dichiarato che il finanziamento
[...] Parte_1
Cont ricevuto da e funzionale allo scopo di consentire alla società di acquistare le azioni della banca sarebbe stato concesso il 21.10.2013, mediante un fido su conto corrente ipotecario
(doc. 4 attoreo). Sulla base dei capitoli di prova dedotti nella memoria 25.3.2024, tuttavia, si
Cont arguisce che la richiesta di rivolta a per la conclusione dell'operazione per Parte_1
11 cui è causa sarebbe giunta “a ridosso del 30.6.2014” e cioè in prossimità della data in cui ha acquistato i titoli. Sul punto vi è un'evidente contraddizione dell'attrice: se Pt_1
l'operazione deve essere unitaria e come tale voluta da entrambe le parti, non può avvenire che il finanziamento venga chiesto ed ottenuto prima che sia sorta anche solo l'intenzione di destinare i fondi ottenuti per l'acquisto di azioni. Nella prospettazione di entrambe le società Cont attrici sarebbe stata a sollecitarle a destinare i finanziamenti concessi dall'istituto, o
Cont parte di essi, all'acquisto di azioni della banca popolare. Ma se la richiesta di è giunta a solo a giungo 2014, allora deve escludersi che il finanziamento ottenuto il 21.10.2013 Pt_1
fosse, almeno in origine, finalizzato a tale operazione.
In realtà le difese di non consentono neppure di comprendere quale sia il Parte_1
Cont finanziamento che avrebbe concesso alla società affinché la stessa acquistasse le sue azioni, né di comprendere da quale prestito derivi l'esposizione verso la LCA di cui l'attrice chiede sia dichiarata l'insussistenza.
Se nelle fasi del giudizio svoltesi avanti il Tribunale di Venezia il finanziamento impugnato è stato espressamente indicato nel fido concesso il 21.10.2013, nel processo d'appello e nel presente giudizio riassunto (che pure costituisce, non un nuovo processo, ma la continuazione di quello originario) ogni riferimento a quell'operazione di finanziamento è scomparso dalle difese dell'attrice mentre il finanziamento che dovrebbe costituire parte dell'operazione
“baciata” – secondo l'espressione con cui viene identificata una simile operazione vietata – viene collocato nel giugno 2014, senza tuttavia alcuna specificazione circa la data e la natura del prestito.
Si aggiunga che non ha replicato a quanto dedotto da LCA fin dalla propria Parte_1
comparsa di risposta circa il fatto che il finanziamento ricevuto ad , ad oggi non Pt_1
Cont rimborsato a , sarebbe stato concesso il 24.4.2015, come risulta dal doc. 11 di parte convenuta, e che tale fido costituirebbe “un nuovo e ben distinto finanziamento” e non la proroga del finanziamento del 21.10.2013.
12 4.1.2 Come si è precisato più sopra, l'interesse dell'attore che agisca con azione di accertamento negativo del debito contro la LCA consiste essenzialmente nel fare accertare l'inesistenza di un proprio debito nei confronti dell'impresa soggetta a procedura: un credito solo apparentemente in essere, in quanto derivante da operazione negoziale nulla. Ciò presuppone che vi siano ragioni per ritenere: che la LCA possa vantare una posizione creditoria verso l'attore; che tale pretesa possa dirsi attuale;
che il fondamento di tale pretesa sia da individuarsi nel negozio impugnato come invalido dall'attore.
Ove ciò non avvenga, difetta la prova dell'interesse ad agire dell'attore. Se, come afferma la convenuta, fosse debitrice della LCA in ragione di un fido concesso nell'aprile Parte_1
del 2015, che nulla ha a che vedere con quelli indicati (dell'ottobre 2013 o del giugno 2014) dall'attore, ciò significherebbe che anche l'eventuale accertamento della nullità dei finanziamenti pregressi non potrebbe portare all'accertamento negativo del debito che è
l'oggetto della tutela richiesta da parte attrice.
Spettava a parte attrice dimostrare la non veridicità di quanto dedotto e documentalmente provato dalla convenuta, mentre, come detto, non è giunta sul punto nemmeno una specifica contestazione.
L'azione di non può quindi trovare accoglimento, sia perché non specifica con la Parte_1
necessaria precisione quale sia l'atto negoziale oggetto della sua domanda di accertamento di invalidità; sia perché l'attrice, a fronte di una specifica e circostanziata contestazione dell'avversario, non ha saputo dare prova del proprio interesse attuale alla decisione sollecitata.
4.2 Parte_2
Con riguardo ad parte attrice sostiene di avere chiesto a Parte_2
Cont
la concessione di un finanziamento necessario per concludere un acquisto immobiliare che prevedeva, a carico della società attrice, la corresponsione al venditore di un prezzo di €
13 21.000.000,00. L'attrice deduce di essere stata invitata dai funzionari dell'istituto a chiedere un finanziamento per € 31.000.000,00 in modo da destinare parte dei fondi così ottenuti Cont all'acquisto di azioni . Risulta infatti che abbia Parte_2
Cont ricevuto da un finanziamento fondiario mediante apertura di credito in conto corrente in data 29.12.2011 e che il giorno successivo l'attrice (che ne aveva fatto richiesta il
27.11.20211) abbia acquistato azioni della banca per un controvalore di € 11.999.995,84.
In questo caso le deduzioni e domande attoree circa l'operazione vietata sono maggiormente chiare e la contiguità temporale tra i due negozi asseritamente tra loro collegati potrebbe deporre per la sussistenza di tale collegamento.
Tuttavia anche con riguardo a la LCA ha obbiettato che Parte_2
l'attuale posizione di debito della società trarrebbe origine da un diverso e successivo
Cont finanziamento concesso da il 9.4.2015 (doc. 12 convenuta): contratto che si configura come autonomo e slegato dai precedenti. Sul punto non vi sono state specifiche contestazioni dell'attrice. Quest'ultima si è limitata ad affermare che vanta tuttora dei crediti nei CP_5 confronti delle attrici, che derivano proprio dai contratti contestati nel presente” (comparsa conclusionale pag. 15), senza tuttavia chiarire in quale modo ciò si potrebbe sostenere a fronte dei documenti dimessi dalla convenuta e delle specifiche deduzioni in fatto della stessa sul punto in questione.
Vale quanto detto sopra circa il difetto di interesse che da tale circostanza deriva in capo all'attore, in mancanza della prova (e anche della mera deduzione) della coincidenza tra il contratto che si pretende nullo e la attuale apparente posizione debitoria dell'attrice nei riguardi della liquidazione.
5. Le domande subordinate di parte attrice
Anche le domande subordinate delle attrici scontano le medesime mancanze sopra evidenziate. Non vi è prova dell'interesse attuale delle attrici a fare accertare la nullità dei
14 finanziamenti impugnati ed inoltre, con riguardo a non è neppure chiaro quale sia Parte_1
il contratto di finanziamento impugnato.
6. Istanze istruttorie
Le istanze di prova sulle quali insiste parte attrice non possono essere ammesse. Anche ove fossero confermati i capitoli di prova, infatti, non verrebbero ugualmente superate le obiezioni sopra esposte in ordine all'indeterminatezza della domanda di e alla mancanza di Parte_1
interesse attuale alla pronuncia in entrambe le società attrici.
7. Conclusioni e spese
Le domande attoree devono essere respinte in quanto infondate.
Le spese, liquidate in correlazione al valore e alla complessità della causa, vengono poste a carico della parte attrice in ragione della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande delle attrici;
2) condanna e in solido a rifondere a Parte_1 Parte_2
le spese del Controparte_1 presente giudizio, liquidate in € 82.225,00, di cui € 71.500,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 13 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 entrambe con l'avv. GIOVANNI TRETTI e l'avv. SUSANNA GREGGIO
Parte attrice in riassunzione contro
Controparte_1
(C.F. ), con l'avv. MANUELA MALAVASI e l'avv.
[...] P.IVA_3
GIACOMO RICCIARDI
Parte convenuta in riassunzione
Oggetto: Contratti bancari.
Conclusioni delle parti
1 Per parte attrice
Respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
Nel merito, in via principale:
accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 2358 c.c., con tutte le conseguenze di legge, dei seguenti contratti:
a) per la società l'operazione di concessione di fido nella misura di Euro Parte_1
5.000.000,00 e i correlati ordine di acquisto e successivo atto di acquisto di azioni della
[...]
come meglio indicati in atti, per un controvalore pari ad Euro Controparte_1
5.000.000,00;
b) per la società Immobiliare Castelgiubileo s.r.l., il contratto di concessione di un'anticipazione ipotecaria di conto corrente nella misura di Euro 11.999.995,84 e i correlati ordine di acquisto e successivo atto di acquisto di azioni della Controparte_1
come meglio indicati in atti, per un controvalore di Euro 11.999.995,84;
per l'effetto, impregiudicate tutte le ulteriori statuizioni di legge,
accertare e dichiarare che, in relazione ai contratti per cui è causa:
a) la società non ha alcun obbligo di pagamento della somma pari ad Euro Parte_1
5.000.000,00 in linea capitale oltre agli interessi applicati;
b) la società Immobiliare Castelgiubileo s.r.l. non ha alcun obbligo di pagamento della somma pari ad Euro 11.999.995,84 in linea capitale oltre agli interessi applicati.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la nullità per violazione di norme imperative o per illiceità della causa, ovvero dichiarare l'annullamento per dolo determinante, ovvero la risoluzione per grave inadempimento degli obblighi dell'intermediario:
2 a) per la società dell'ordine di acquisto e successivo atto di acquisto di azioni, Parte_1
per come meglio indicato in atti, per un controvalore pari ad Euro 5.0000.000,00 della CP_1
; Controparte_1
b) per la società Immobiliare Castelgiubileo s.r.l., dell'ordine di acquisto e successivo atto di acquisto di azioni, per come meglio indicato in atti, per un controvalore pari ad Euro
11.999.995,84 della;
Controparte_1
per l'effetto, impregiudicate tutte le ulteriori statuizioni di legge,
- accertare e dichiarare che, in relazione ai citati contratti:
a) la società non ha alcun obbligo di pagamento della somma pari ad Euro Parte_1
5.000.000,00 in linea capitale oltre agli interessi applicati;
b) la società Immobiliare Castelgiubileo s.r.l. non ha alcun obbligo di pagamento della somma pari ad Euro 11.999.995,84 in linea capitale oltre agli interessi applicati.
In ogni caso:
spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi, oltre ad Iva, C.p.a. e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, come per legge.
In via istruttoria:
si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria:
3 - in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle do-mande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 3
e/o dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree, proposte in violazione delle norme sul rito applicabile, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti nei precedenti scritti difensivi, da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti;
- in via istruttoria, rigettare integralmente le istanze avversarie di prova costituenda perché inammissibili e irrilevanti per le ragioni già esposte nei prece-denti scritti difensivi (da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti) e per quanto si esporrà negli scritti conclusivi.
Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del giudizio
1.1 Con citazione 30.10.2017 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto
[...] Controparte_1
(di seguito “la LCA”) avanti il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata per le Imprese, deducendo di avere intrattenuto negli anni rapporti con (di Controparte_2
Cont seguito ”) e di avere, nell'ambito di tale rapporti, ricevuto dalla banca finanziamenti finalizzati all'acquisto, da parte delle società finanziate, di azioni della stessa Tali CP_3
operazioni sarebbero avvenute su sollecitazione dell'istituto di credito e avrebbero costretto le società attrici a farsi carico degli interessi dovuti sulle somme ricevute in prestito, benché tali operazioni non fossero funzionali ai loro interessi. Inoltre le società avrebbero patito un danno Cont allorché le azioni , negli anni seguenti, persero quasi integralmente il loro valore, così
4 esponendo le attrici, che avevano destinato le azioni “a coprire e a garantire le fideiussioni che la Banca era chiamata a rilasciare nell'interesse delle Società nelle varie operazioni che queste si accingevano a compiere”, agli effetti dell'escussione delle fideiussioni stesse.
Le attrici hanno chiesto, in principalità, che venisse dichiarata la nullità parziale ex artt. 2358
c.c. dei finanziamenti ricevuti e precisamente:
− per del contratto di concessione di fido nella misura di Euro 5.000.000,00 Parte_1
del 21 ottobre 2013;
− per del contratto di concessione di un'anticipazione Parte_2
ipotecaria di conto corrente del 29 dicembre 2011 nella misura di Euro
11.999.995,840;
− per del contratto di mutuo ipotecario del 13 gennaio 2014 nella Parte_3
misura di Euro 12.050.000,00.
Conseguentemente, le attrici hanno chiesto che venisse dichiarato che esse non hanno obblighi di pagamento delle somme suindicate nei confronti della LCA e che alla convenuta venisse ordinato di stornare le relative posizioni debitorie.
Inoltre le attrici hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti.
In subordine, è stata dedotta la nullità o annullabilità dei contratti di acquisto di azioni stipulati dalle attrici ex art. 1418 c.c. o per errore o dolo o, ancora, per la violazione “dell'art.
21 D.lgs. 58/98 e segnatamente degli artt. 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34 37 Reg. . CP_4
La LCA, costituitasi in causa, ha eccepito l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree ai sensi dell'art. 83, commi 3 e 3-bis TUB o per violazione delle norme sul rito applicabile;
chiedendo comunque il rigetto delle domande stesse.
Nel precisare le conclusioni, parte attrice non ha reiterato le domande risarcitorie e restitutorie svolte in citazione,
Con sentenza n. 33/20 il Tribunale di Venezia ha rigettato nel merito le domande delle attrici.
5 1.2 Avverso la sentenza n. 33/20 è stato proposto appello dalle attrici e appello incidentale da parte della LCA. Nel corso del giudizio d'appello ha dichiarato di rinunciare Parte_3
agli atti e LCA ha accettato la rinuncia, sicché la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto tra le parti suddette.
Con riguardo alle posizioni di e la Corte Parte_1 Parte_2
d'Appello, in accoglimento dell'appello incidentale della LCA, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa, in favore della competenza di questo Tribunale.
1.3 Con atto di citazione notificato il 19.9.2023 e Parte_1 Parte_2
hanno riassunto il giudizio avanti questo Tribunale reiterando le domande svolte nella
[...]
precedente fase. In particolare, le attrici hanno chiesto, in principalità:
− la declaratoria di nullità ex art. 2358 c.c.
o del fido concesso a nella misura di € 5.000.000,00 e dei correlati Parte_1
ordine di acquisto e successivo atto di acquisto di azioni per il medesimo importo;
o del contratto di concessione di un'anticipazione ipotecaria di conto corrente in favore di nella misura di € 11.999.995,84 e Parte_2
dei correlati ordine di acquisto e successivo atto di acquisto di azioni per il medesimo controvalore;
− la conseguente declaratoria che le riassumenti non hanno alcuno obbligo di pagamento delle somme suindicate.
In subordine, parte attrice ha proposto domanda di nullità per violazione di norme imperative o per illiceità della causa o di annullamento per dolo determinante o di risoluzione per grave
6 inadempimento degli obblighi dell'intermediario degli atti acquisto di azioni, nonché di conseguente accertamento negativo del debito, come sopra articolato.
LCA si è costituita in causa eccependo l'inammissibilità delle domande attoree delle quali ha chiesto il rigetto.
Le istanze di prova attoree non sono state ammesse.
All'udienza del 13.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
2. Ammissibilità delle domande attoree rispetto all'art. 83 TUB
2.1 Eccezione di giudicato interno
Sostiene parte attrice che la proponibilità dell'azione nei confronti della LCA sarebbe già stata accertata dalla Corte d'Appello di Venezia, sicché sul punto, non avendo LCA impugnato la pronuncia della Corte d'Appello, si sarebbe formato un giudicato.
L'eccezione è infondata.
Il giudice di appello si è limitato, in via del tutto preliminare, ad accertare che l'azione avrebbe dovuto essere promossa avanti questo Tribunale e a riformare sul punto la pronuncia impugnata.
La questione della disciplina di cui all'art. 83 TUB è stata affrontata al solo scopo di esaminare di eccezione di incompetenza per territorio. Detta eccezione è stata accolta avendo la Corte
d'Appello ritenuto insussistente la competenza funzionale della Sezione specializzata per le
Imprese per la mancata attinenza dell'oggetto della vertenza ai rapporti sociali cui fa riferimento l'art. 3 del D.L.gs n. 168/03.
2.2 Proponibilità delle domande attoree
2.2.1 Ritiene questo Tribunale che la disposizione di cui all'art. 83 comma 3 TUB – secondo cui, dalla data di insediamento degli organi liquidatori della liquidazione coatta amministrativa, “non
7 può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89
e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”, mentre “per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali” – non precluda la proposizione, avverso la LCA, di domande che non comportano la deduzione da parte attorea di pretese creditorie o restitutorie avverso la LCA ma che unicamente mirano all'accertamento negativo di crediti della LCA verso l'attore.
A una simile conclusione si perviene sulla base di un'interpretazione restrittiva dell'art. 83 TUB che, tra l'altro, è stata adottata anche dalla Corte d'Appello di Venezia (sentenze n. 1903/24 e
1280/25, tra le molte). Secondo tale impostazione solo un'interpretazione dell'art. 83 in linea con il disposto dell'art. 52 della legge fallimentare può evitare che si determini un'insostenibile disparità tra le facoltà di azione della LCA e quelle di chi abbia intrattenuto rapporti con l'impresa in bonis. Infatti l'art. 83 fa salva la facoltà della liquidatela di agire avanti il tribunale ordinario mentre l'interpretazione del medesimo articolo propugnata dalla convenuta impedirebbe a chiunque altro di agire nei confronti della LCA, anche mediante azioni che non riguardano il passivo dell'impresa in liquidazione coatta. Né la possibilità di insinuarsi al passivo secondo le regole di cui agli artt. 86 e 87 TUB garantirebbe la posizione dei terzi, dato che la procedura di accertamento del passivo riguarda unicamente le pretese dei creditori e quindi in tale sede non potrebbero essere introdotte domande di accertamento negativo dei crediti dell'impresa in bonis o di invalidità di atti negoziali conclusi dalla stessa impesa prima della procedura. Se quindi l'art. 83 comma 3 fa espressamente salve le ipotesi di cui agli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3 TUB, ciò significa che la preclusione al promuovimento di azioni contro la LCA va inteso come riferito solo alle pretese creditorie verso la LCA, cioè rispetto alle uniche deduzioni che possono e debbono essere scrutinate in ambito concorsuale.
Tale lettura appare come l'unica in grado di riconoscere legittima la previsione dell'art. 83 TUB a fronte del riconoscimento costituzionale del diritto di ognuno ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.). Non vale, in proposito, evidenziare come l'improcedibilità di cui
8 trattasi comporterebbe un mero differimento della facoltà di tutela del terzo nei confronti dell'impresa in LCA – tutela che potrebbe spiegarsi nel momento in cui gli organi della liquidazione agissero contro il terzo azionando il credito che costui ritiene inesistente – posto che lo stato di incertezza determinato dalla possibile pretesa creditoria della LCA è già di per sé fonte di pregiudizio per il terzo, il quale ha invece un interesse attuale ad agire senza ritardo per far accertare l'insussistenza del proprio debito come conseguenza – è questo caso oggetto della presente causa – della nullità di uno o più negozi conclusi dall'impresa in bonis.
2.2.2 Parte convenuta sostiene che le domande svolte dalle attrici, a prescindere dalla loro formulazione, non siano unicamente volte all'accertamento della fondatezza della loro pretesa di nulla dovere alla LCA poiché, essendo dedotta la nullità dei finanziamenti e dei correlati acquisti azionari, a tali invalidità conseguirebbe per necessità la compensazione di contrapposti crediti- debiti tra LCA e attrici, con conseguente inerenza della lite all'accertamento di un credito di parte attrice verso la procedura.
Non è così. L'insussistenza dell'obbligazione restitutoria del cliente che veda accolta la sua domanda di nullità ex art. 2358 c.c. del finanziamento ricevuto e del collegato acquisto di azioni reso possibile dal finanziamento stesso non è conseguenza di una compensazione tra reciproche poste creditorie ma, più semplicemente, dell'invalidità del contratto da quale dovrebbe sorgere l'obbligo restitutorio. Il dispositivo della compensazione “propria” cui rinvia la ricostruzione della liquidatela presuppone, invero, l'autonomia dei rapporti, mentre, in presenza di un unico rapporto dal quale vengano contrapposte partite di credito delle parti, deve parlarsi di compensazione solo “impropria” (Cass. n. 28568/2, rv. 662857). Nell'ipotesi di cui all'art. 2358
c.c. la nullità, pur travolgendo i due negozi collegati (il finanziamento e l'acquisto di titoli), riguarda un'operazione unitaria, cui consegue l'estinzione – in forza della detta compensazione impropria – delle reciproche posizione che da tale unica vicenda traggono fondamento.
9 2.3 Rito
Da quanto detto in ordine alla non inerenza della presente causa di accertamento negativo del credito alla disciplina prevista dall'art. 83 TUB deriva, secondo logica, anche l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta relativa al rito. Evidentemente, una volta appurato che la presente azione è ammissibile in quanto non interessata dalla preclusione di cui all'art. 83 comma
3 TUB, si deve escludere che le domande attoree dovessero essere avanzate con le modalità previste dagli att. 86 e 87 TUB, unicamente previste per l'accertamento dello stato passivo della
LCA.
3. Ambito ed effetti del divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c.
3.1 L'art. 2358 comma 1 c.c. vieta alla società di concedere finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie in assenza delle condizioni specificamente previste e la sua violazione comporta la nullità dell'operazione d'assistenza finanziaria nel suo complesso, vale a dire tanto del contratto di finanziamento, quanto dell'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale (Cass. n.
28148/23, rv. 669287).
3.2 La norma trova applicazione, ex art. 2519 c.c., anche alle società cooperative e ciò vale anche per le imprese bancarie eserciate in forma cooperativa (art. 28 comma 1 TUB), come la
[...]
, in ragione della compatibilità della relativa normativa, ai sensi dell'art. Controparte_2
2520 comma 1 c.c. Detta compatibilità è stata affermata da Cass. n. 372/25 (rv. 673834), tenuto conto che:
− la concessione di prestiti in funzione della sottoscrizione di azioni proprie della società finanziatrice è un profilo dell'attività della società non regolato da alcuna delle norme specificamente previste dal titolo VI del Libro V del codice civile, dedicato, appunto, alle società cooperative e mutue assicuratrici;
10 − l'esigenza di tutelare l'interesse degli azionisti e dei terzi creditori, a presidio del quale è posto il divieto, è certamente sussistente anche per le società cooperative;
− anche nelle società cooperative possono presentarsi le precise condizioni cui l'art. 2358
c.c. subordina la liceità dell'operazione;
− quanto detto vale anche, e a maggior ragione, per le banche popolari costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni, non essendo, tra l'altro, incluso l'art. 2358
c.c. tra le norme che l'art. 150 bis TUB indica come escluse dall'applicabilità a tali istituti.
3.3 La parte che deduca la nullità dell'operazione di assistenza finanziaria concessa per l'acquisto di azione deve dare la prova del collegamento funzionale tra i due negozi: detto collegamento non deve necessariamente risultare dai contratti e può essere provato anche in forza di presunzioni basate si indici precisi, gravi e concordanti (art. 2728 c.c.). Il collegamento deve sussistere sia sul piano oggettivo, con riguardo al nesso teleologico che deve unire i due negozi, sia su quello soggettivo, dovendo verificarsi se le parti dell'operazione abbiano perseguito un comune intento pratico per non avere avuto di mira unicamente “l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale" (Cass. n. 11974/10, rv. 613118; SSUU n. 19785/15).
4. Le domande principali di parte attrice
4.1 Parte_4
Nel promuovere la presente azione ha dichiarato che il finanziamento
[...] Parte_1
Cont ricevuto da e funzionale allo scopo di consentire alla società di acquistare le azioni della banca sarebbe stato concesso il 21.10.2013, mediante un fido su conto corrente ipotecario
(doc. 4 attoreo). Sulla base dei capitoli di prova dedotti nella memoria 25.3.2024, tuttavia, si
Cont arguisce che la richiesta di rivolta a per la conclusione dell'operazione per Parte_1
11 cui è causa sarebbe giunta “a ridosso del 30.6.2014” e cioè in prossimità della data in cui ha acquistato i titoli. Sul punto vi è un'evidente contraddizione dell'attrice: se Pt_1
l'operazione deve essere unitaria e come tale voluta da entrambe le parti, non può avvenire che il finanziamento venga chiesto ed ottenuto prima che sia sorta anche solo l'intenzione di destinare i fondi ottenuti per l'acquisto di azioni. Nella prospettazione di entrambe le società Cont attrici sarebbe stata a sollecitarle a destinare i finanziamenti concessi dall'istituto, o
Cont parte di essi, all'acquisto di azioni della banca popolare. Ma se la richiesta di è giunta a solo a giungo 2014, allora deve escludersi che il finanziamento ottenuto il 21.10.2013 Pt_1
fosse, almeno in origine, finalizzato a tale operazione.
In realtà le difese di non consentono neppure di comprendere quale sia il Parte_1
Cont finanziamento che avrebbe concesso alla società affinché la stessa acquistasse le sue azioni, né di comprendere da quale prestito derivi l'esposizione verso la LCA di cui l'attrice chiede sia dichiarata l'insussistenza.
Se nelle fasi del giudizio svoltesi avanti il Tribunale di Venezia il finanziamento impugnato è stato espressamente indicato nel fido concesso il 21.10.2013, nel processo d'appello e nel presente giudizio riassunto (che pure costituisce, non un nuovo processo, ma la continuazione di quello originario) ogni riferimento a quell'operazione di finanziamento è scomparso dalle difese dell'attrice mentre il finanziamento che dovrebbe costituire parte dell'operazione
“baciata” – secondo l'espressione con cui viene identificata una simile operazione vietata – viene collocato nel giugno 2014, senza tuttavia alcuna specificazione circa la data e la natura del prestito.
Si aggiunga che non ha replicato a quanto dedotto da LCA fin dalla propria Parte_1
comparsa di risposta circa il fatto che il finanziamento ricevuto ad , ad oggi non Pt_1
Cont rimborsato a , sarebbe stato concesso il 24.4.2015, come risulta dal doc. 11 di parte convenuta, e che tale fido costituirebbe “un nuovo e ben distinto finanziamento” e non la proroga del finanziamento del 21.10.2013.
12 4.1.2 Come si è precisato più sopra, l'interesse dell'attore che agisca con azione di accertamento negativo del debito contro la LCA consiste essenzialmente nel fare accertare l'inesistenza di un proprio debito nei confronti dell'impresa soggetta a procedura: un credito solo apparentemente in essere, in quanto derivante da operazione negoziale nulla. Ciò presuppone che vi siano ragioni per ritenere: che la LCA possa vantare una posizione creditoria verso l'attore; che tale pretesa possa dirsi attuale;
che il fondamento di tale pretesa sia da individuarsi nel negozio impugnato come invalido dall'attore.
Ove ciò non avvenga, difetta la prova dell'interesse ad agire dell'attore. Se, come afferma la convenuta, fosse debitrice della LCA in ragione di un fido concesso nell'aprile Parte_1
del 2015, che nulla ha a che vedere con quelli indicati (dell'ottobre 2013 o del giugno 2014) dall'attore, ciò significherebbe che anche l'eventuale accertamento della nullità dei finanziamenti pregressi non potrebbe portare all'accertamento negativo del debito che è
l'oggetto della tutela richiesta da parte attrice.
Spettava a parte attrice dimostrare la non veridicità di quanto dedotto e documentalmente provato dalla convenuta, mentre, come detto, non è giunta sul punto nemmeno una specifica contestazione.
L'azione di non può quindi trovare accoglimento, sia perché non specifica con la Parte_1
necessaria precisione quale sia l'atto negoziale oggetto della sua domanda di accertamento di invalidità; sia perché l'attrice, a fronte di una specifica e circostanziata contestazione dell'avversario, non ha saputo dare prova del proprio interesse attuale alla decisione sollecitata.
4.2 Parte_2
Con riguardo ad parte attrice sostiene di avere chiesto a Parte_2
Cont
la concessione di un finanziamento necessario per concludere un acquisto immobiliare che prevedeva, a carico della società attrice, la corresponsione al venditore di un prezzo di €
13 21.000.000,00. L'attrice deduce di essere stata invitata dai funzionari dell'istituto a chiedere un finanziamento per € 31.000.000,00 in modo da destinare parte dei fondi così ottenuti Cont all'acquisto di azioni . Risulta infatti che abbia Parte_2
Cont ricevuto da un finanziamento fondiario mediante apertura di credito in conto corrente in data 29.12.2011 e che il giorno successivo l'attrice (che ne aveva fatto richiesta il
27.11.20211) abbia acquistato azioni della banca per un controvalore di € 11.999.995,84.
In questo caso le deduzioni e domande attoree circa l'operazione vietata sono maggiormente chiare e la contiguità temporale tra i due negozi asseritamente tra loro collegati potrebbe deporre per la sussistenza di tale collegamento.
Tuttavia anche con riguardo a la LCA ha obbiettato che Parte_2
l'attuale posizione di debito della società trarrebbe origine da un diverso e successivo
Cont finanziamento concesso da il 9.4.2015 (doc. 12 convenuta): contratto che si configura come autonomo e slegato dai precedenti. Sul punto non vi sono state specifiche contestazioni dell'attrice. Quest'ultima si è limitata ad affermare che vanta tuttora dei crediti nei CP_5 confronti delle attrici, che derivano proprio dai contratti contestati nel presente” (comparsa conclusionale pag. 15), senza tuttavia chiarire in quale modo ciò si potrebbe sostenere a fronte dei documenti dimessi dalla convenuta e delle specifiche deduzioni in fatto della stessa sul punto in questione.
Vale quanto detto sopra circa il difetto di interesse che da tale circostanza deriva in capo all'attore, in mancanza della prova (e anche della mera deduzione) della coincidenza tra il contratto che si pretende nullo e la attuale apparente posizione debitoria dell'attrice nei riguardi della liquidazione.
5. Le domande subordinate di parte attrice
Anche le domande subordinate delle attrici scontano le medesime mancanze sopra evidenziate. Non vi è prova dell'interesse attuale delle attrici a fare accertare la nullità dei
14 finanziamenti impugnati ed inoltre, con riguardo a non è neppure chiaro quale sia Parte_1
il contratto di finanziamento impugnato.
6. Istanze istruttorie
Le istanze di prova sulle quali insiste parte attrice non possono essere ammesse. Anche ove fossero confermati i capitoli di prova, infatti, non verrebbero ugualmente superate le obiezioni sopra esposte in ordine all'indeterminatezza della domanda di e alla mancanza di Parte_1
interesse attuale alla pronuncia in entrambe le società attrici.
7. Conclusioni e spese
Le domande attoree devono essere respinte in quanto infondate.
Le spese, liquidate in correlazione al valore e alla complessità della causa, vengono poste a carico della parte attrice in ragione della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande delle attrici;
2) condanna e in solido a rifondere a Parte_1 Parte_2
le spese del Controparte_1 presente giudizio, liquidate in € 82.225,00, di cui € 71.500,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 13 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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