Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/05/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 828/2024 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Ricorso per la separazione giudiziale e per lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis commi.47 e ss”, promosso da:
, nata a [...] il [...] ( , residente in [...]C.F._1
Pausania, Zona Industriale, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Tamponi
( ), del Foro di Tempio Pausania, elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
difensore, in Tempio Pausania, Via Poerio nr. 5;
pagina 1 di 6
, nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Francesco Stara ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._4
difensore, in Nuoro, Via Giovanni XXIII;
resistente con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28 maggio 2025;
il PM nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig.
per le ragioni di cui in espositiva, attraverso sentenza parziale sullo status, Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato civile del comune di AV di annotare a margine dell'atto di matrimonio Atto N.
2 parte I - anno 2001, l'emananda sentenza.
3.Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
4.Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre
1970, n. 898; 5.Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1 Controparte_1
in data 28/07/2001 a AV e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di AV, 2.
[...]
pagina 2 di 6 Atto N. 2 parte I - anno 2001, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
6.La casa familiare sita in Tempio Pausania, Zona Industriale è assegnata a
[...]
, con gli arredi che a lui spetteranno in seguito alla divisione dei beni mobili di cui è Controparte_1
comproprietario con la sig.ra , che provvederà ad asportare quelli a lei spettanti.
7.Con Pt_1 condanna del sig. al pagamento delle spese e competenze del giudizio”. CP_1
Si costituiva in giudizio la parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
Dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'obbligo del reciproco rispetto e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di AV di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato il 28 Luglio 2001 in AV (iscritto nel Comune di AV, atto n.
2- parte1 anno 2001); 2) Dichiarare che, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio;
3) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori
[...]
e il 28 Luglio 2001 in AV (iscritto nel Comune di AV atto n.
2- Controparte_1 Parte_1 parte1 anno 2001) ordinando all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione; 4) i coniugi danno atto di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione o titolo derivante dal rapporto di coniugio. Vittoria di spese. diritti ed onorari”.
All'udienza del 28 maggio 2025, davanti al Giudice Relatore, comparivano le parti personalmente, ed i rispettivi difensori, che dichiaravano di avere raggiunto un accordo per la definizione in via consensuale del presente procedimento, alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato civile del comune di AV di annotare a margine dell'atto di matrimonio Atto N. 2 parte I - anno 2001, l'emananda sentenza.
3. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti, e per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
4. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre
1970, n. 898;
5. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e in Parte_1 Controparte_1
data 28/07/2001 a AV e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di AV, 2. Atto N. 2 parte I - anno 2001, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
pagina 3 di 6 6. La casa familiare sita in Tempio Pausania, Zona Industriale è assegnata a Controparte_1
, con gli arredi che a lui spetteranno in seguito alla divisione dei beni mobili di cui è
[...]
comproprietario con la sig.ra , che provvederà ad asportare quelli a lei spettanti. Pt_1
7. Spese compensate”.
Pertanto, le parti chiedevano di trattenere la causa in decisione, e di omologare le condizioni rassegnate in via congiunta, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
*****
Il Collegio prende atto della conversione del presente procedimento, da giudiziale a consensuale, e ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto di coniugio e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita matrimoniale.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, ed il fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice
Relatore, all'udienza calendarizzata per la comparizione personale delle medesime, acclarano l'insorgenza tra i ricorrenti di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nelle rispettive difese.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi, come esposti nel verbale dell'udienza del 28 maggio 2025, e riportati in premessa, possano essere integralmente recepiti in questa sede, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Deve, inoltre, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio, al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio, proposta dalle parti sin dagli atti introduttivi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
OMOLOGA
pagina 4 di 6 la separazione consensuale di:
, nato il [...] a [...]; Controparte_1
e
, nata il [...] a [...]; Parte_1
in relazione al matrimonio contratto il 28 luglio 2001 in AV (NU), iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di AV, al nr. 2, Parte I, anno 2001;
alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato civile del comune di AV di annotare a margine dell'atto di matrimonio Atto N. 2 parte I - anno 2001, l'emananda sentenza.
3. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti, e per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
4. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre
1970, n. 898;
5. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e in Parte_1 Controparte_1
data 28/07/2001 a AV e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di AV, 2. Atto N. 2 parte I - anno 2001, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
6. La casa familiare sita in Tempio Pausania, Zona Industriale è assegnata a Controparte_1
pagina 5 di 6 , con gli arredi che a lui spetteranno in seguito alla divisione dei beni mobili di cui è CP_1
comproprietario con la sig.ra , che provvederà ad asportare quelli a lei spettanti. Pt_1
7. Spese compensate”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio proposta dalle parti;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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