Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/01/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01737/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10286/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10286 del 2020, proposto da
NO ZZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Giannicola Scarciolla, Sara Vocale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giannicola Scarciolla in Teramo, via Galileo Galilei n. 118/A.
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Segato, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Segato in Roma, via Panama 68;
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-1) del provvedimento “ Comunicazione di conclusione del procedimento per l'annullamento in autotutela, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del provvedimento di ammissione agli incentivi di cui al DM 16 febbraio 2016, per l'intervento identificato con il codice CT00122205 – Soggetto Responsabile: ZZ NO – Codice Fiscale / P.Iva. [...] ” prot. n. GSE/P20200039409 del 9/9/2020, notificato il 12/9/2020, a firma dell'Amministratore delegato, Roberto Moneta, a mezzo del quale il GSE disponeva l'annullamento in autotutela, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del provvedimento di ammissione agli incentivi, già emesso il 28/3/2018 in favore dell'odierno ricorrente ZZ NO, di cui al DM 16/2/2016, per l'intervento identificato con il codice CT00122205, preannunciando il recupero della somma a tale titolo già erogata in favore dell'odierno ricorrente (All. 1 – provvedimento impugnato);
-2) della nota del Gestore Servizi Energetici S.p.A. n. GSE/P20200011517 del 19/3/2020, recante “ Comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del provvedimento di ammissione agli incentivi di cui al DM 16 febbraio 2016, per l'intervento identificato con il codice CT00122205 – Soggetto Responsabile: ZZ NO – Codice Fiscale / P.Iva. [...]” del 19/3/2020, a firma dell'Amministratore delegato, Roberto Moneta, a mezzo del quale il GSE disponeva l'avvio del procedimento per annullamento in autotutela, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del provvedimento di ammissione agli incentivi, già emesso il 09.04.2018 in favore dell'odierno ricorrente ZZ NO, di cui al DM 16 febbraio 2016, per l'intervento identificato con il codice CT0000122205 (All. 2 – provvedimento impugnato);
-3) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A. e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. NO ZZ - previa istanza al GSE del 21/3/2018 - veniva ammesso il 9/4/2018 a percepire ex DM 16/2/2016 (cd. Conto Termico ) l’incentivo di € 838,55, per l’intervento di sostituzione di una stufa a pellet , ascrivibile alla categoria 2.B -Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre esistenti con generatori alimentati da biomassa .
Il Gestore – in data 19/3/2020 - avviava un procedimento di annullamento in autotutela, contestando al Soggetto Responsabile l’inoltro di documentazione contraffatta allegata alla richiesta di contributo del 21/3/2018 e invitandolo a fornire i relativi chiarimenti .
La procedura di accesso agli incentivi - con l’art. 6, comma 7, lett. e) ed l) del DM 16/2/2016 -
prevede, infatti, la presentazione di “ fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d'incentivazione e relative ricevute di bonifici ” e del “ certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento, ove previsto ”.
Nel novero degli “ Adempimenti a carico del soggetto responsabile ” stabiliti dal successivo art. 10, comma 1- “ Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonché ai fini dell'accertamento da parte delle autorità competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo conserva, per tutta la durata dell'incentivo stesso e per i 5 anni successivi all'anno di corresponsione, da parte del GSE, dell'ultima rata dell'incentivo concesso, garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali dei documenti di cui all'art. 6, comma 7, di quelli previsti negli allegati al presente decreto, nonché le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute e le relative ricevute dei bonifici (…) nonché tutta la ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui al presente decreto ”.
Tale obbligo di conservazione è specificato con riguardo ai poteri di verifica del GSE, per cui ex
art. 14, comma 1 dello stesso DM 16/2/2016 “ Tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi deve essere conservata per il periodo di erogazione degli incentivi e per i 5 anni successivi ”.
Le controdeduzioni dell’8/4/2020 nonché il mancato riscontro dell’interessato alla successiva richiesta di ribadire, nelle forme di rito, la veridicità dell’asseverazione dell’intervento curata dal tecnico incaricato - all’epoca indagato dalla Guardia di Finanza di Giulianova, con successiva sentenza di patteggiamento n. 205 del l’11/11/2020 condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione dal Tribunale di Teramo per il reato previsto e punito dall’art. 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)- venivano considerati come inidonei a confutare la contestazione del GSE.
Pertanto, il Gestore – con provvedimento del 9/9/2020 - annullava d’ufficio il provvedimento di primo grado del 9/4/2018 di ammissione alla sovvenzione pubblica.
La relativa determinazione del GSE veniva impugnata dal Soggetto Responsabile, con ricorso notificato il 6/11 e depositato il 5/12/2020.
Si costituivano in resistenza il GSE nonché – a mezzo della difesa erariale, con formula di stile – MEF e MISE, rispettivamente il 17 e il 18/12/2020.
Nel corso della causa, ricorrente e GSE depositavano le rispettive memorie, anche in forma di replica.
All’udienza pubblica del 29/5/2024 – sulla base degli scritti difensivi - il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Ciò premesso, il gravame è articolato nei seguenti motivi, così rubricati:
1) Provvedimento di annullamento - violazione dell’art. 10 L. 241/90 - Illegittimità - Violazione del diritto di difesa nella fase procedimentale - Violazione di legge e/o eccesso di potere per insufficiente, irrazionale e contraddittoria motivazione - Eccesso di potere per carenza dei presupposti e/o travisamento dei fatti - Eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione dei presupposti - Eccesso di potere per irrazionalità e per carenza o comunque contraddittoria motivazione - Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria ed irragionevolezza. Sviamento.
Il ricorrente deduce l’inosservanza dei principi e delle regole che garantiscono agli interessati la partecipazione a procedimenti amministrativi suscettibili di concludersi con misure restrittive della rispettiva sfera giuridica. In particolare, censura il fatto che il GSE abbia disatteso la richiesta dello stesso Soggetto Responsabile di audizione personale nonché di non aver potuto accedere alla documentazione utile concernente le interlocuzioni tra Gestore e Guardia di Finanza di Giulianova. Che, peraltro, non conterrebbero riferimenti espliciti al caso di specie.
Il motivo è infondato.
I diritti dei partecipanti al procedimento ex art. 10 L. 241/1990 - che include le facoltà procedimentali di accedere ai relativi atti e produrre alla PA memorie scritte, corredate da documenti - deve essere contemperato con il contrapposto interesse alla riservatezza.
Né l’esercizio di tali facoltà può comportare l’elusione del principio generale recante il divieto di aggravare il procedimento amministrativo – ove ciò non sia imposto da straordinarie e motivate esigenze istruttorie – disposto dall’art. 1, comma 2 della stessa L 241/1990.
Sotto il primo profilo, il GSE, nel riscontrare l’istanza di accesso del Soggetto Responsabile, gli ha rappresentato come la documentazione amministrativa – allo stato - ostensibile poteva essere agevolmente reperita sul portale informatico dello stesso Gestore.
Quanto alle interlocuzioni con la Guardia di Finanza di Giulianova, evidenti esigenze di riservatezza – collegate a un’inchiesta penale nella quale risultavano indagate persone diverse dall’odierno ricorrente, come si evince dalla relativa Comunicazione, trasmessa il 30/1/2020 al GSE “ giusta autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria titolare delle indagini ” – imponevano al Gestore di evidenziare al Soggetto Responsabile che avrebbe dovuto rivolgere la richiesta di accesso ai relativi atti direttamente all’autorità inquirente, essendo implicata l’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini.
Né risulta che gli atti in questione siano stati acquisiti dall’odierno ricorrente allorchè - per effetto del rinvio a giudizio, in data13/8/2020, del tecnico abilitato, poi condannato, che aveva effettivamente curato gli adempimenti procedurali per incarico retribuito del Soggetto Responsabile – la relativa documentazione era stata desegretata.
Sotto il successivo profilo, nessuna delle disposizioni applicabili al caso in esame impone al GSE l’obbligo di procedere all’audizione personale dell’interessato.
Del resto, un obbligo siffatto è disposto dall’art.18 ( Ordinanza – ingiunzione ) L 689/1981 – dopo la contestazione di illeciti amministrativi - ove l’incolpato chieda di essere sentito dall’autorità procedente.
Ma si tratta di norma riferibile esclusivamente alle procedure sanzionatorie e prospettare la doverosa applicazione della relativa previsione al caso di specie determinerebbe un inammissibile aggravamento del relativo procedimento, che non presenta connotati sanzionatori.
Risulta, comunque, evidente l’osservanza del contraddittorio endoprocedimentale - tanto sotto il profilo formale che sostanziale - atteso che i chiarimenti del Soggetto Responsabile sono stati sollecitati sia nella comunicazione del GSE del 19/3/2000 che in quella successiva, peraltro non soddisfatta.
Dal tenore stesso del provvedimento gravato - che espressamente prende atto sia nella ricostruzione fattuale, che nella parte più propriamente motiva delle osservazioni prodotte in fase istruttoria dal Soggetto Responsabile - emerge come esso sia motivato in modo congruo, avendo il Gestore adeguatamente evidenziato le ragioni giuridiche e di fatto che lo sorreggono.
Né è ragionevolmente esigibile una motivazione maggiormente analitica, senza che possa invocarsi un inesistente obbligo di confutazione di ogni argomentazione dell’interessato.
Secondo la giurisprudenza, infatti, "non sussiste alcuna violazione del contraddittorio quando, a fronte di controdeduzioni procedimentali dell'interessato, il provvedimento a questo sfavorevole si fondi su una motivazione sintetica, non essendo richiesta un'analitica confutazione delle osservazioni" (Cfr. TAR Lazio - Sez. III - Ter - n. 4072/2024; Consiglio di Stato - Sez. V - n. 6173/2018; Sez. IV, n. 4967/2014).
Del resto, è “sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione pubblica abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà” (Consiglio di Stato - Sez. IV - n. 1668/ 2021; TAR Campania - Sez. III - n.4680 / 2023).
Nel caso in esame, non può configurarsi la violazione dell'obbligo motivazionale in quanto, nel provvedimento conclusivo, “non si è solo affermato che le controdeduzioni non avevano superato i motivi ostativi, ma si è anche specificato il profilo di criticità insuperato" (T.A.R. Campania - Sez. III - n. 3993/2021 ).
2) Provvedimento di annullamento - violazione del termine perentorio per l’esercizio del potere di riesame - illegittimità dell’istruttoria preordinata al riesame - Illegittimità - Violazione di legge e/o eccesso di potere per insufficiente, irrazionale e contraddittoria motivazione - Eccesso di potere per carenza dei presupposti e/o travisamento dei fatti - Eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione dei presupposti - Eccesso di potere per irrazionalità e per carenza o comunque contraddittoria motivazione - Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria ed irragionevolezza. Sviamento.
Parte ricorrente sostiene che difetterebbero i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela, in quanto il termine – ratione temporis - di 18 mesi dall’adozione del provvedimento attributivo dei benefici è ampiamente decorso. Nè si applicherebbe la deroga che ne consente il superamento, costituita dall’accertamento della falsità con sentenza penale irrevocabile di condanna.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, il provvedimento del GSE è espressione del potere di autotutela, in quanto adottato all’esito del riesame della sussistenza delle condizioni per l’accesso agli incentivi, senza che sia emerso alcun fatto diverso da quelli originariamente documentati e già esaminati nella precedente istruttoria (Cfr. TAR Lazio- Sez. III- Ter , n. 17435/2023).
Ne consegue come “ l’esercizio di poteri di revisione del precedente assetto regolatorio debbano essere esercitati nel rispetto dei principi dettati, in generale per le tradizionali autorità, con riferimento al potere di autotutela. Ciò non solo con riferimento al formale rispetto dei presupposti, ma anche relativamente alla verifica istruttoria e motivazionale degli elementi forniti dai soggetti passivi, sia in relazione ai presupposti iniziali sia rispetto alle alternative che le stesse società avrebbero potuto perseguire, in specie dinanzi al mutamento di interpretazione dell’autorità ” (Consiglio di Stato - Sez. VI, n. 5324/2019).
Sicchè il riesame deve avvenire – di regola - entro il termine definito dall’art. 21- nonies (Annullamento d’ufficio) L 241/1990, la cui decorrenza va individuata alla luce delle peculiari caratteristiche della vicenda. L’ammissione agli incentivi è avvenuta sulla base di dati e documenti dei quali è stato possibile accertare l’inattendibilità solo a seguito delle indagini della Guardia di Finanza di Giulianova.
In particolare, della relativa informativa di polizia giudiziaria, pervenuta al GSE il 30/1/2020.
Pertanto, il termine di diciotto mesi - ratione temporis , in astratto, applicabile - va fatto decorrere da tale informativa , che rappresentava l’intervenuta falsificazione della documentazione di pratiche riconducibili al tecnico abilitato che aveva curato anche il procedimento del Soggetto Responsabile. Solo dal 30/1/2020 – ossia da quando il fatto – reato, dolosamente occultato, è stato riferito dalla polizia giudiziaria al GSE - è stato possibile per il Gestore procedere al riesame della stessa documentazione prodotta in sede di ammissione secondo un diverso apprezzamento circa le caratteristiche della relativa documentazione. Considerato che “ la nozione di ragionevolezza del termine è strettamente connessa a quella di esigibilità in capo all’Amministrazione, ragione per cui è del tutto congruo che il termine in questione (nella sua dimensione ‘ragionevole’) decorra soltanto dal momento in cui l’amministrazione è venuta concretamente a conoscenza dei profili di illegittimità dell’atto ” ( Adunanza Plenaria , n. 8/2017), la rivalutazione di presupposti precedentemente esaminati è avvenuta osservando il termine, in astratto, previsto ratione temporis .
Peraltro – contrariamente a quanto prospetta il ricorrente - la giurisprudenza interpreta l’art. 21- nonies L 241/1990, nel senso che il superamento del termine di decadenza, entro il quale il provvedimento illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, sia consentito non solo nel caso – espressamente regolato dal relativo comma 2- bis –“ in cui la falsa attestazione, inerente i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale”. Ma anche – in assenza di condotte penalmente rilevanti e conformemente al principio di auto –responsabilità, atteso che la disposizione rinvia pure alle sanzioni previste dal DPR 445/2000, inclusa la decadenza ex art. 75 - “nel caso in cui l’(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso —non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva —si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco ”(Consiglio di Stato- Sez. VI, n. 849//2019; TAR Lazio-Sez. II Ter , n. 3209/2022).
L’arresto giurisprudenziale è, del resto, coerente con gli artt. 73 e 75 del DPR 445/2000, improntati al principio di autoresponsabilità nei rapporti con la PA.
L’art.73, infatti, esclude la responsabilità della PA e del relativo personale- salvi i casi di dolo e colpa grave – in particolare, per gli atti amministrativi emanati in conseguenza di dichiarazioni o documenti non rispondenti a verità prodotti dall’interessato o da terzi.
Il successivo art.75 dispone, poi – qualora dai prescritti controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione – la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento amministrativo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Peraltro, nel caso in esame, a fronte dell’accertata inattendibilità dell’asseverazione del tecnico abilitato e della sua falsificazione di documenti rilevanti allegati alla Dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000 del Soggetto responsabile- atti fuorvianti, intesi a conseguire indebite erogazioni pubbliche - sussistono i presupposti indicati dalla giurisprudenza per ritenere come esclusivamente applicabile il canone di ragionevolezza, neanche rileverebbe il superamento del termine prescritto ratione temporis per l’annullamento d’ufficio, per apprezzare e gestire i confliggenti interessi ( Cfr Consiglio di Stato – Sez. V, n. 3940/2018 ).
Pertanto, nel caso di specie, il potere di autotutela non potrebbe – comunque - considerarsi consumato prima dell’emanazione dell’impugnato annullamento d’ufficio.
Per giunta -nel caso di erogazioni indebite di benefici a carico dell’erario - il recupero delle relative risorse pubbliche assume carattere vincolato e doveroso e l’eventuale affidamento del percipiente non può assumere la consistenza di situazione giuridica legittimamente tutelabile,
3) Provvedimento di annullamento - carenza dell’istruttoria preordinata al riesame - Illegittimità -Violazione di legge e/o eccesso di potere per insufficiente, irrazionale e contraddittoria motivazione - Eccesso di potere per carenza dei presupposti e/o travisamento dei fatti - Eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione dei presupposti - Eccesso di potere per irrazionalità e per carenza o comunque contraddittoria motivazione - Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria ed irragionevolezza. Sviamento.
Secondo il ricorrente, le interlocuzioni con la Guardia di Finanza di Giulianova non lo riguardano, in quanto non è nel novero dei soggetti indagati dalla polizia giudiziaria.
Né – ad avviso dell’interessato – il GSE avrebbe provato le asserite falsità riguardanti la documentazione di smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione.
Pure l’ultimo motivo è infondato.
L’ interlocuzione della Guardia di Finanza al GSE concerne la Comunicazione falsificazioni rinvenute ai fini del recupero degli incentivi , in relazione all’ammissione al Conto Termico curate dallo stesso tecnico abilitato che ha, in seguito, patteggiato presso la competente autorità giudiziaria la propria condanna e in relazione alle quali sono stati utilizzati formulari per gli smaltimenti di rifiuti disconosciuti dalle imprese in essi indicate. Nel caso di specie, l’ informativa di polizia giudiziaria ha evidenziato come il referente di Eurometal Servizi Ecologici abbia disconosciuto tutti i certificati di corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento – prescritti dal menzionato art. 6, comma 7, lett. l) del DM 16/2/2016 - attribuitigli dal tecnico abilitato. Incluso, quindi, quello concernente lo smaltimento della stufa a pellet del Soggetto Responsabile.
Nondimeno va evidenziato come l’attività di verifica del Gestore sia autonoma rispetto alle indagini delegate dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo non essendovi coincidenza tra le funzioni amministrative - esercitate dal GSE - e quelle di polizia giudiziaria, esplicate dalla Guardia di Finanza di Giulianova.
Alla richiesta di chiarimenti del 19/3/2020, il Gestore ha fatto seguito un’ulteriore nota che – oltre a riscontrare la sua precedente richiesta di accesso agli atti - invitava contestualmente, ma vanamente, il Soggetto Responsabile a trasmettere una Dichiarazione ex art. 47 DPR che confermasse la veridicità dell’asseverazione del tecnico abilitato, allegata all’istanza d’incentivazione del 21/3/2018.
Del resto, la procedura che disciplina il Conto Termico è caratterizzata dal fatto che l’ammissione ai benefici si fonda sulle dichiarazioni e sulla documentazione prodotte dal Soggetto Responsabile, cui grava l’onere di fornire prova dell’effettiva realizzazione dell’intervento.
Il mancato riscontro dell’interessato alla richiesta di attestazione dell’attendibilità dell’asseverazione esclude che il GSE possa essere incorso nella denunciata carenza istruttoria, avendo, invece, lo stesso Soggetto Responsabile disatteso gli obblighi di collaborazione e buona fede.
Tanto più che colui che ha dato causa nel corso del procedimento a un’acquisizione istruttoria incompleta non può, comunque, trarne vantaggio - in sede processuale - al fine di contestare il provvedimento adottato dalla PA o sollecitare l’esercizio di poteri istruttori da parte del giudice.
E’ questo un principio generale desunto – da parte della giurisprudenza - dall'art. 6, comma 1, lett. b) L 241/1990, che consente alla PA di chiedere all’interessato le integrazioni documentali necessarie a un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria e adottare – in conseguenza del mancato riscontro - il legittimo rigetto dell’istanza, in ragione della violazione di un dovere di collaborazione (TAR Lazio - Sez. I, n. 4604/2019; TAR Puglia, n. 1354/2017).
Le regole della collaborazione e della buona fede nei rapporti con la PA sono state, d’altronde, espressamente codificate nell’art. 1, comma 2- bis L. 241/1990, a seguito della novella ex DL 76/2020, in sede di conversione da parte della L. 120/2020.
Tale disposizione ribadisce un principio preesistente nell’ordinamento giuridico, che valorizza la relazione che si instaura in sede procedimentale tra l’esercizio della funzione pubblica e gli interessi del soggetto privato, sul quale ricadono le conseguenze negative della propria inerzia, in conformità al principio di autoresponsabilità espresso dal brocardo sibi imputet (Cfr. Consiglio di Stato -Sez. VII, n. 8545/2023; TAR Lazio- Sez. III- Ter , n. 6303/2024).
In conclusione, il ricorso viene respinto.
Nondimeno sussistono giusti motivi – attesa la particolarità della vicenda – per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza - Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Mario Gallucci, Referendario
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO