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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/06/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 401 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] l'[...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lo Cascio Rossella per mandato in atti
attrice
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1 convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26 maggio 2025 l'attrice concludeva come da verbale e atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, Parte_1 premesso che con sentenza n. 1137/1985 emessa dal Tribunale di
Palermo in data 8.2.1985 nel procedimento civile n° 7126/1982, era stata
1 pronunciata la separazione giudiziale con addebito al convenuto in relazione al matrimonio contratto tra l'attrice e , in Controparte_1
Bagheria, in data 27 luglio 1974 (e dal quale erano nate due figlie, e Per_1
Per_
, già da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti), conveniva in giudizio quest'ultimo, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva.
All'udienza del 26 maggio 2025, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione anche per assenza del convenuto, l'attrice concludeva come da atto introduttivo e il procedimento veniva assunto in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
***
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di CP_1
, non costituito in giudizio sebbene gli sia stata regolarmente
[...] notificata copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Entrando nel merito delle domande proposte dalla parte ricorrente, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso molto più di un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione nel giudizio di separazione giudiziale, pronunciata con sentenza n. 1137 dell'8 febbraio 1985 dal Tribunale di
Palermo, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Nessuna altra statuizione deve essere assunta dal Tribunale, non essendovi domande ulteriori, oltre a quella relativa allo status.
2 Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che le stesse debbano essere dichiarate irripetibili.
Per questi motivi
Il Tribunale di Termini Imerese, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
◦ Dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bagheria in data 27 luglio 1974 da
, nata a [...] l'[...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto nel Controparte_1 registro degli Atti di matrimonio del Comune di Bagheria dell'anno
1974, al n. 121, parte II, serie A;
◦ dichiara le spese di lite sostenute dall'attrice irripetibili.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Termini Imerese il 17 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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