TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott. Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 674/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Lovelli;
Parte_1
- opponente - contro
, in persona del Curatore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Vito Lorenzo Vieli;
- opposto -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 30.01.2023 proponeva opposizione al Parte_1
precetto con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €
130.733,71, notificato in data 17.01.2023 ad istanza del Controparte_1
unitamente al titolo esecutivo costituito da sentenza n. 799/2020 del Tribunale di Taranto nel giudizio n. 5215/2009 R.G. (con la quale i convenuti , Controparte_2 [...]
, , (e per esso gli eredi CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
e , nei limiti delle quota ereditaria) e Parte_1 CP_7 CP_8 Pt_2
(e per esso i suoi eredi) venivano condannati solidalmente al pagamento in
[...]
favore del a titolo di risarcimento danni, della somma di € Controparte_1
119.055,88 oltre interessi, rivalutazione secondo le modalità indicate in motivazione e spese di lite) e sentenza n. 307/2022 della Corte d'Appello di Taranto nel giudizio n.
137/2020 R.G. (con la quale, in riforma parziale della prima sentenza, venivano accolti gli appelli proposti da , , , CP_5 Parte_3 Parte_4 [...]
, e , mentre veniva Pt_5 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 dichiarato “inammissibile l'appello proposto da , e CP_8 CP_7 Parte_1
(quali Eredi di )”, venendo confermata nei loro confronti la Controparte_6
sentenza di primo grado, con condanna alle spese di quel grado del giudizio).
A sostegno dell'opposizione adduceva l'inesistenza del credito Parte_1 precettato per l'estensione nei suoi confronti degli effetti favorevoli della pronuncia ottenuta dagli altri convenuti nel giudizio di secondo grado, nonostante la sua partecipazione a tale giudizio e la conseguente declaratoria di inammissibilità del suo appello, con la conferma nei suoi confronti (assieme agli altri eredi di CP_6
) della sentenza di primo grado.
[...]
Chiedeva quindi dichiararsi l'inefficacia del precetto e, in subordine, la riduzione della somma precettata per la quota residua al netto delle somme dovute dagli altri condebitori, con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione perché inammissibile e comunque infondata, vinte le spese e i compensi di lite.
La causa, non necessitando di ulteriore attività istruttoria e intervenuta la sostituzione dell'originario difensore dell'opponente con un nuovo difensore, veniva definitivamente rinviata alla odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
** ** ***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
A tal proposito va in primo luogo evidenziato che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, quale quella di specie, possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione (ex multis, Cass., n. 22090/2021).
In ogni caso, non è condivisibile quanto asserito dall'opponente in ordine alla inesistenza del credito precettato per l'estensione nei suoi confronti ex art. 1306 c.c. (che stabilisce che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno solo dei debitori in solido può essere opposta dagli altri debitori al creditore) degli effetti favorevoli della pronuncia ottenuta in sede di appello dagli altri condebitori solidali in ragione della sentenza del primo giudice, nonostante il suo gravame avverso tale sentenza sia stato dichiarato inammissibile dal secondo giudice.
Può dirsi infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità già espresso da Cass. n. 20559/2014, secondo cui il debitore solidale può avvalersi di una sentenza favorevole da opporre al creditore solo qualora non abbia partecipato al giudizio;
l'obbligazione solidale dà luogo infatti non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, con la conseguenza che il rigetto dell'impugnazione di un coobbligato solidale avverso la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di tutti i debitori solidali comporta il passaggio in giudicato della pronuncia riguardante il debitore il cui gravame sia stato respinto e solo nei confronti di lui, mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle pronunce inerenti agli altri coobbligati (Cass. n. 24728/2018, che richiama Cass. n. 5738/1995, Cass. n. 5082/1990).
Sicché gli effetti favorevoli della pronuncia ottenuta in sede di appello dagli altri originari condebitori solidali non possono essere invocati ex art. 1306 c.c. dall'odierna opponente, avendo la stessa partecipato al relativo giudizio ed essendo passata in giudicato nei suoi confronti la sentenza n. 799/2020 R.G. del Tribunale di Taranto a seguito della pronuncia di inammissibilità del suo dell'appello avverso tale sentenza;
conseguentemente non può essere accolta la domanda in tal senso proposta dall'opponente.
Data la già vista natura dell'obbligazione solidale, secondo la quale il creditore può richiedere l'intero suo credito a ciascuno dei condebitori, non è inoltre accoglibile neanche la domanda di riduzione della somma precettata, proposta dalla opponente in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, anche tenuto conto dell'attività processuale svolta in concreto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1
del Curatore, nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'opposizione; - condanna l'opponente al pagamento delle spese e compensi di lite, che liquida in complessivi € 2.900,00, oltre rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge.
Taranto, 11.03.2025
Il Giudice
Dott. Damiano Matarrelli