Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA opposizione ad avviso di addebito, contributi per
In nome del Popolo italiano indennità di cassa e lavoro straordinario
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 43/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Luciano Brozzetti e Francesco Temperini) Parte_1
- opponente - contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- opposto – ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
27.5.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato il 13.1.2023, per Parte_1
sentire dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria di € 22.400,28, avanzata nei
CP_ propri confronti dall mediante l'avviso di addebito n. 380 20220002211145000, a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili da versare alla gestione dei lavoratori dipendenti per il periodo maggio 2016-agosto 2021.
L'opponente, rilevato che il credito trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia n. PG 0000/2022-141- prot. n. 3652 del 1/2/2022, ha eccepito, preliminarmente, la nullità dall'avviso di addebito opposto in quanto corredato da una motivazione per relationem che non rende identificabili le ragioni poste alla base del recupero contributivo. Nel merito, ha difeso la correttezza degli orari di lavoro del personale così come registrati nel LUL, evidenziando come la maggiorazione per lavoro domenicale applicata al lavoratore
contestato, inoltre, l'addebito mosso dagli ispettori, secondo il quale la società avrebbe omesso di corrispondere ai lavoratori , e Persona_1 Persona_2 CP_2
l'indennità di cassa e di maneggio di denaro, richiamando l'art. 218 del CCNL
[...]
Commercio e Terziario secondo cui l'emolumento spetterebbe solo “al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa”. Quanto, invece, alla asserita mancata fruizione delle undici ore di riposo per i lavoratori osservanti il turno domenicale, ha contestato quanto sostenuto nel verbale anche evidenziandone la non rilevanza ai fini contributivi. Ha confutato, inoltre, l'asserito svolgimento, da parte della già menzionata di ore di lavoro straordinario, negando che le erogazioni corrisposte Per_1
alla stessa a titolo di straordinario forfettizzato in busta paga e di trasferta siano espedienti volti a retribuire ore di lavoro in più senza l'effettiva verifica del monte ore complessivamente osservato, avendo, la prima erogazione, carattere di “superminimo”
e, risultando, la seconda, dovuta per € 46,48 giornalieri per sette giorni al mese, a fronte delle trasferte effettuate dalla stessa presso la sede di Borgo Cerreto. Da ultimo, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito vantato, non essendone stato interrotto il decorso prima della diffida ad adempiere del 2.5.2022 ed ha contestato la quantificazione del credito, a suo dire superiore di quello esigibile.
CP_ 2. Costituitosi con memoria depositata in data 25.1.2024, l' ha eccepito la tardività dell'eccezione di nullità dell'avviso opposto e ne ha confutato il fondamento nel merito, ricordando che l'oggetto del giudizio non è costituito dalla legittimità degli atti impugnati, ma dal diritto soggettivo vantato. Ha difeso la legittimità dell'accertamento, evidenziando che dalle dichiarazioni rese dai dipendenti agli ispettori e dalle circostanze non contestate dall'opponente emerge che il dipendente CP_2
ha lavorato di domenica una volta al mese per 11 ore al giorno nell'arco del
[...]
2016, che i dipendenti e – al di là della qualifica contrattuale Per_1 Per_2 CP_2
di inquadramento – erano adibiti alle operazioni di cassa in maniera continuativa, che coloro che hanno effettuato il lavoro domenicale con turni dalle 8:00 alle 14:00 e dalle
15:30 alle 20:30, il giorno successivo rientravano in servizio alle 5.30 del mattino, che l'opponente, dal 30.5.2016 al 31 dicembre 2020 ha superato la soglia limite di 250 ore di
22 straordinario annuali per la lavoratrice difettando la prova che quest'ultima Per_1
prestasse servizio anche presso il punto vendita sito in borgo Cerreto. Da ultimo, ha confutato l'eccezione di prescrizione rammentando la sospensione dei termini disposta per l'emergenza pandemica.
3. All'udienza del 6.2.2024, i procuratori delle parti hanno ribadito le posizioni esposte nell'atto difensivo e, con ordinanza riservata del 6-7.2.2024, ritenuta la superfluità dei mezzi di prova richiesti dalle parti, è stata disposta la trattazione cartolare della causa assegnando termine per note difensive sino al 17.6.2024 e per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 2.7.2024. Con decreto del 10-11.6.2024 (cui si fa integrale rinvio) lo scrivente ha disposto il rinvio d'ufficio della controversia all'udienza in presenza del
27.5.2025, prorogando al 9.5.2025 il termine per note difensive precedentemente
CP_ concesso. L'opponente (l' è rimasto inerte), con le note dell'8.5.2025, ha reiterato le argomentazioni precedenti con particolare riferimento all'eccezione di nullità dell'avviso di addebito.
4. In via preliminare, va dichiarata inammissibile per tardività l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito. Il contenuto dell'atto in questione è prescritto dal secondo comma dell'art. 30 del d.l. n. 78/2010, conv. con modif. nella legge 122/2010, secondo cui “L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto
al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza…”. La doglianza, afferente, dunque, al contenuto formale dell'atto,
33 è da considerarsi inammissibile per tardività ai sensi del c.disp. degli artt. 30, comma
14, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, 24 e 29 del d.lgs.
46/1999 e 617 c.p.c. perché l'odierna azione è stata intrapresa con ricorso depositato il
13.1.2023 e cioè oltre i venti giorni dal ricevimento dell'avviso opposto, notificato all'interessato a mezzo posta certificata in data 5.12.2022. Ciò secondo l'orientamento del S.C., pienamente condiviso dallo scrivente (cfr Cass., ord. sez VI-lavoro, 15116/2015
e 25757/2008; Cass., sez. III, 21080/2015), che sostiene che, anche laddove l'opponente proponga contestualmente, con un unico atto, motivi di ricorso che riguardano sia il contenuto formale del titolo che il merito della pretesa contributiva ivi veicolata, i primi debbano essere azionati nell'osservanza del termine perentorio di venti giorni previsto dalle disposizioni precedentemente richiamate.
Non altera tale quadro la pronuncia n. 1095/2022 della Sezione lavoro della Suprema
Corte invocata dall'opponente, che non si occupa della qualificazione e quindi della tempestività dell'eccezione di nullità di un avviso di addebito o cartella esattoriale, bensì conferma la pronuncia di secondo grado che detta nullità ha statuito sull'assunto secondo cui il titolo della pretesa creditoria, nella fattispecie scrutinata, era incomprensibile, facendosi rinvio ad un verbale ispettivo non rinvenuto e quindi inesistente. Sotto tale profilo, va decisamente escluso che l'opponente non abbia compreso “nella sostanza” il titolo della pretesa vantata, atteso che detto titolo è indicato
CP_ chiaramente nella diffida inviata dall' a mezzo posta certificata il 2.5.2022 e che il diritto di difesa risulta pienamente esercitato nel ricorso con argomentazioni che hanno toccato ogni aspetto della vicenda.
5. L'eccezione di prescrizione del credito vantato, afferente alla contribuzione dovuta per il periodo corrente da maggio 2016 ad agosto 2021, è fondata soltanto con riferimento alla prima mensilità e cioè maggio 2016. Invero, secondo il già citato art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, il diritto al versamento dei contributi previdenziali si prescrive in cinque anni e, per la gestione dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 17 e 18 del d.lgs. 241/1997, la data di scadenza dei versamenti, a partire dalla quale il diritto può essere azionato dall'ente in caso di omissione o evasione ex art. 2935 c.c., è il giorno sedici della mensilità successiva a quella di riferimento. Inoltre, per effetto della normativa emergenziale rilevante (art. 37, comma 2, del d.l. 17 marzo
44 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 ed art. 11, comma 9, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv., con modif. nella legge 26 febbraio
2021, n. 21), il decorso del termine è stato sospeso per 129 giorni nel periodo 23.2-
30.6.2020 e per ulteriori 182 nel periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021 per un totale di 311 giorni. Ciò posto, è incontroverso fra le parti (oltre che documentato in atti mediante
CP_ file depositato in formato eml dall' che il termine di prescrizione è stato interrotto mediante diffida inviata dall'opposto all'opponente il 2.5.2022, dal che consegue che il relativo termine, per quanto concerne la mensilità di maggio 2016, è definitivamente spirato in data 13.4.2022 (17.6.2016 scadenza + 5 anni + 311 giorni).
6. Nel merito residuo, l'opposizione è infondata nei limiti e per le considerazioni di seguito esposte.
6.1 Con verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro n. PG 0000/2022-141-prot. n. 3652 del 1.2.2022 è stato acclarato, nei limiti di quanto interessa ai fini della pretesa di pagamento di maggiori contributi e sanzioni civili destinati alla gestione dipendenti per il periodo giugno 2016-agosto 2021
(escludendo quindi la questione dell'asserita violazione dell'art. 7 del d.lgs. 66/2003), che:
a) dal raffronto fra le risultanze del Libro Unico del Lavoro e “gli orari acquisiti
nel punto vendita di Perugia, Via Trasimeno Ovest”, il lavoratore
[...]
è stato retribuito con maggiorazioni per lavoro domenicale per CP_2
un numero di ore inferiore rispetto a quelle realmente lavorate in una serie di date e per un numero di ore dettagliatamente riportate nel verbale a pag.
3;
CP_ L'opponente ha censurato in maniera più apparente che reale questa pretesa, che basa sulla puntuale individuazione delle domeniche, nel periodo giugno 2016- settembre 2019, nelle quali l'orario registrato nel Libro Unico del Lavoro è inferiore a quello realmente prestato (salvo un caso di omissione integrale negli altri casi viene registrato un orario di 6 o 7 ore in luogo delle 11 lavorate). L'ispettorato ha desunto i dati di interesse dai fogli dei turni visionati e dalle deposizioni dei dipendenti interrogati senza che in ordine a dette fonti siano state formulate osservazioni critiche dall'opponente. In particolare, , interrogata dagli ispettori il 7.7.2020, ha Persona_2
55 dichiarato di lavorare per l'opponente dal 2006 e di svolgere “…da circa otto anni mansioni di vice capo negozio…”, precisando di occuparsi della sala, della cassa, del riassortimento merci sugli scaffali dell'apertura e chiusura del negozio, dell'effettuazione degli ordini in assenza della responsabile ed aggiungendo che
“…fino ad un anno fa le stesse mansioni venivano svolte anche da un altro collega,
che si alternava con me nei turni…” e, in ordine all'articolazione Controparte_2
dell'orario ha dichiarato, fra l'altro, che: “…il turno e l'orario di lavoro svolto viene da sempre registrato dalla responsabile che lo trasmette al consulente per le buste paga. I fogli dei turni sono in ufficio, all'interno del box e sono consultabili a richiesta del personale1, negli orari vengono registrate le ore di straordinario forfettizzato quindi viene annotato l'orario di lavoro effettivamente svolto…Per quanto riguarda il lavoro domenicale, fin quando
è stato in servizio, veniva effettuato tra noi responsabili a rotazione quindi Controparte_2
in pratica capitava in media una volta al mese. L'orario della domenica è dalle 8:00 alle
14:00 e dalle 15:30 alle 20:30 e viene lavorato per tutto l'orario completo quindi in pratica lavoriamo tredici ore…”. Va da sé, che negli stretti limiti (10 domeniche)
CP_ indicati a pag. 3 del verbale, ha diritto di conseguire il pagamento della contribuzione e relative sanzioni civili anche per il lavoro straordinario festivo che risulta effettuato dallo ma non annotato nel L.u.l. e che gli ispettori hanno CP_2
determinato esaminando i fogli dei turni valutandoli in base alle dichiarazioni riportate.
b) dall'esame del Libro Unico del Lavoro è emerso che né la responsabile di filiale né i suoi vice e Persona_1 Controparte_2 Persona_2
hanno percepito l'indennità contrattualmente prevista per il maneggio di denaro, precisando che le regole di gestione del negozio prescrivono che ogni cassiere, al raggiungimento dell'incasso dell'importo di € 1.000,00 accumulato all'interno di ciascun cassetto deve consegnare il denaro al responsabile del negozio, assistente di filiale o vice assistente;
L'art. 218 del CCNL del settore commercio applicato dall'opponente prevede, secondo il testo riportato nel verbale, coincidente con quello trascritto nel ricorso, che “Senza
Persona_ 1 Il riferimento ai fogli contenenti i turni orari del personale è presente anche nelle dichiarazioni rese agli ispettori da il 19.8.2020.
[...]
66 pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio denaro nella misura del
5% della paga base nazionale conglobata”. Il diritto di percepire l'emolumento in questione
(con conseguente ricalcolo della base imponibile contributiva) presuppone, dunque,
l'adibizione continuativa (che, si badi, non significa esclusiva) a compiti di cassa e l'assunzione di responsabilità della gestione della procedura ivi compresi eventuali ammanchi. Dalla documentazione che proprio l'opponente ha versato in atti che riguarda il procedimento disciplinare esitato nel licenziamento di e Controparte_2
la denuncia querela presentata nei confronti del suddetto, ma anche il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dal dipendente per le competenze residue
(cfr docc. 4 e 5 fasc. opponente), si apprende che la procedura adottata dall'azienda prevedeva che l'assistente di filiale e il/i suoi vice fossero pienamente responsabili della gestione dei flussi del denaro contante incassato in ogni passaggio di una procedura puntualmente descritta. Pertanto, posto che (assistente di filiale), Persona_1
e (vice assistenti) hanno concordemente dichiarato Persona_2 Controparte_2
agli ispettori che si occupavano ordinariamente anche della cassa e che l'opponente ha attestato chiaramente che le persone che ricoprivano detti ruoli erano responsabili della
CP_ procedura e di eventuali ammanchi, è fondata la pretesa di di ottenere il versamento dei contributi previdenziali e delle sanzioni civili anche sull'indennità di cassa e maneggio denaro che l'azienda non ha riconosciuto ai dipendenti.
c) dall'esame del Libro Unico del lavoro è stata rilevata la prassi di corrispondere ad alcuni dipendenti determinate somme di denaro a titolo di straordinario forfetizzato, da considerarsi illegittima in assenza di un accordo che indichi esplicitamente il limite massimo delle ore di lavoro da effettuare, sicché è stata imposta all'opponente la rielaborazione del documento prescrivendo di indicare le ore di straordinario effettivamente prestato. Inoltre, sempre dal è emerso che ha CP_3 Persona_1
prestato lavoro straordinario per un numero di ore superiore al massimale di legge e che, per detta parte, la predetta è stata remunerata mediante
77 “l'indebita causale trasferta”, con conseguente elusione dell'onere contributivo. In linea più generale, gli ispettori hanno considerato imponibili tutti i compensi versati alla a titolo di trasferta da giugno Per_1
2016 ad agosto 2021, risultando ella presente presso il punto vendita di
Perugia e non presso la sede di Borgo Cerreto.
La prescrizione generale di rielaborare il Libro Unico del Lavoro al fine di registrare un'attività lavorativa straordinaria per un orario più esteso di quello trascritto – sempre ammesso che abbia avuto concreto seguito ai fini della pretesa di maggior contribuzione di cui si discute perché tale dato non è obiettivamente comprensibile dagli atti di causa – non è condivisibile per la sua genericità ed astrattezza. Non è necessario entrare nel merito della difesa esposta dall'opponente, che ha sostenuto che l'emolumento erogato al personale a titolo di straordinario forfetizzato per lungo tempo a prescindere dall'orario prestato finisce per assumere la connotazione di
CP_ superminimo, in quanto è sufficiente rilevare che per potere ottenere il pagamento di contribuzione ulteriore, avrebbe dovuto specificamente allegare e provare in quali circostanze e con riferimento a quali lavoratori l'orario di servizio è stato in ipotesi superiore a quello regolarmente contabilizzato, il che non è avvenuto.
CP_ Per quanto specificamente concerne la invece, la pretesa dell' di includere Per_1
nella base imponibile ai fini previdenziali le somme che risultano pagate a titolo di trasferta è fondata. Secondo i principi consolidati affermati in materia dal S.C., come in tutte le situazioni eccettuative parziali o totali (esoneri, riduzioni, sgravi) dell'obbligo di versare la contribuzione previdenziale su tutte le somme dovute al dipendente in base al c.disp. degli artt. 12 della legge 153/1969 e 51 del d.p.r. n. 917/1986, grava sul datore di lavoro che invochi la trasferta, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti dell'istituto in esame (cfr, ex multis, Cass., sez. lavoro 13011/2017). Nel caso in esame, non soltanto detto onere non è assolto, ma, al contrario, la circostanza che la in servizio a Perugia presso il negozio di , si recasse in trasferta Per_1 Parte_2
presso il negozio di Borgo Cerreto per sette giorni al mese risulta smentita dalla diretta interessata “…il luogo in cui ho prestato attività lavorativa è sempre stato a Perugia Parte_3
” e dalla dipendente la quale, avendo lavorato a Borgo
[...] Controparte_4
Cerreto dal 2000 sino all'agosto 2020 ha categoricamente smentito che la abbia Per_1
88 mai prestato servizio in detto luogo, precisando di averla conosciuta in occasione di cene aziendali.
7. Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione, dichiarata la prescrizione di cui al punto n. 5, va respinta nei termini esposti, senza necessità di aggiungere alcuna considerazione sul piano della ricostruzione del quantum, attesa la genericità delle osservazioni che l'opponente ha formulato sul punto. Tenuto conto della marginale reciprocità della soccombenza, ma anche di quanto detto al punto 6.1 sub 3 della motivazione in ordine alla prescrizione di rielaborazione del L.u.l., le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/5, mentre l'opponente va condannata a rimborsare all'opposto i residui 4/5. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum
(scaglione compreso fra € 5.200,00 ed € 26.000,00) degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara prescritto il diritto vantato dall'opposto nei confronti dell'opponente con riferimento alla mensilità di maggio 2016;
- respinge nel resto l'opposizione nei termini di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/5 e condanna l'opponente a rimborsare all'opposto i residui 4/5, che qui si liquidano nell'importo di €
2.560,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%.
Perugia, lì 27.5.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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