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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3122/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere avv. OL RU Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3122/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI, 35 43121 PARMA Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. BERTORA ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE CONTRO
GIA' (C.F. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SOLARI N.19 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. VIANELLO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
“Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previi gli accertamenti tutti del caso e di legge, in totale riforma della sentenza impugnata, per le ragioni tutte esposte, revocare, annullare, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e, per quanto occorrer possa in via CP_ riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti stipulati tra e per fatto Pt_1 CP_ e colpa di quest'ultima, dichiarando che nulla deve a (oggi a nessun Pt_1 Controparte_1 titolo ragione o causa. Condannare (già a restituire a Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 tutto quanto da quest'ultima versato in forza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza gravata. Con integrale refusione delle spese dei due gradi di giudizio”
.
pagina 1 di 10 In via istruttoria: chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale: Pt_1 c) Vero che il sistema informatico che intendeva realizzare prevedeva, una completa Pt_1 informatizzazione del processo che partiva dalla richiesta del cliente, alla formulazione del preventivo, all'inserimento dell'ordine del cliente, all'invio dell'ordine al fornitore, all'emissione della commessa di lavorazione, all'entrata della materia prima a magazzino, alla programmazione delle macchine per le lavorazioni (in sono presenti sei linee di produzione) per la produzione di scatole“standard” Pt_1 e “fuori standard” di lavorazione complessa, allo“scarico” della materia prima dal magazzino ed al“carico” del prodotto finito a magazzino;
CP_ e) Vero che fin da subito garantiva che non vi sarebbero state difficoltà o problematiche da affrontare in quanto sosteneva di aver già lavorato in passato con e che i due Parte_2 software potevano senza alcun intervento particolare integrarsi alla perfezione;
CP_ f) Vero che , verificate le esigenze di proponeva la realizzazione di un sistema Pt_1 informatizzato complesso e personalizzato denominato“Progetto revisione del sistema informativo di CP_ produzione” (si mostri al teste il doc. 2 prodotto da ) con “Gestione magazzino rf e spedizione fogli e scatole” (si CP_ mostri al teste il doc. 3 prodotto da ) garantendone la completa compatibilità ed integrazione con il software gestionale “AC” già in uso;
CP_ g) Vero che l'obiettivo del progetto software proposto e offerto da era quello di sostituire il sistema di programmazione dello scatolificio con il software SIRIO denominato PaperNG, dell'integrazione di PaperNG con il gestionale AC, dell'acquisizione automatica dalle linee di scatolificio dei dati di produzione e fermate, con l'implementazione del sistema di analisi e controllo e l'implementazione del sistema di logistica;
h) Vero che nel corso dell'incontro avvenuto in data 20/07/2020 venivano riscontrate delle criticità del sistema proposto da Sirio, soprattutto nella gestione magazzino fogli e veniva, quindi, evidenziata la necessità di interfacciarsi con per l'integrazione tra i software (si mostri Parte_2 al teste il doc. 11 prodotto da;
Pt_1 i) Vero che le criticità emerse nell'incontro di cui al capitolo che precede venivano ulteriormente discusse ed analizzate in modo più approfondito in data 6 agosto 2020, ove ancora ribadiva la Pt_1 necessità di integrazione con AC, con particolare riferimento alla gestione del magazzino inerente alle schede tecniche complesse, vale a dire i progetti per la realizzazione di scatole“fuori standard” per la cui realizzazione erano necessarie materie prime di più di una tipologia (si mostri al teste il doc. 12 prodotto da;
Pt_1 CP_ j) Vero che ancora una volta garantiva che non vi sarebbero state difficoltà o problematiche particolari da affrontare in quanto sosteneva di aver già lavorato in passato con e Parte_2 che i due software potevano senza alcun intervento tecnico particolare integrarsi alla perfezione;
CP_ k) Vero che in data 4/09/2020 , allo scopo di risolvere le criticità rappresentate il 6 agosto, presentava una soluzione dalla stessa definita “minimale” , proponendo di fatto di sdoppiare i CP_ magazzini e avere una “doppia gestione delle scorte”, una su PAPER NG fornita da ed una su AC della preavvisando, per la prima volta, che“prerequisito è chiedere la Parte_2 Parte fattibilità della cosa lato PackWay” e verificare“con la possibilità di analizzare congiuntamente la cosa e che ci autorizzi a chiamarli e che loro ci ascoltino” (si mostri al teste il doc. 13 prodotto da;
Pt_1 l) Vero che la soluzione“minimale”, che di fatto avrebbe avuto l'effetto pregiudizievole per di Pt_1 trovarsi con un “doppio” software gestionale che lavoravano in parallelo, non veniva condivisa da che, invece, intendeva avere una gestione informatica unitaria su AC;
Pt_1 pagina 2 di 10 n) Vero che in data 23/9/2020 sottoscriveva i modelli contrattuali (si mostrino al teste i doc.ti Pt_1 da 8 a 13 prodotti da ) intendendo appaltare a la realizzazione del sistema informatico CP_2 CP_2 sopra descritto, comprensivo delle personalizzazioni per la“Gestione magazzino” avendo nuovamente Sirio garantito la integrazione tra i due software Paper Ng e AC;
o) Vero che i modelli contrattuali (si mostrino al teste i doc.ti da F a M) sono quelli elencati a pagina 13 del “Progetto” (si mostri al teste il doc. D); p) Vero che gli accordi contrattuali prevedevano la fornitura di software e hardware (bordo macchina), l'installazione, la configurazione, la formazione dei dipendenti e la manutenzione Pt_1 CP_ (si mostri al teste la pagina 11 e la pagina 15 del doc. 2 prodotto da ); CP_ r) Vero che in data 19/10/2020 , in vista dell'incontro con mandava a Parte_2 Pt_1 comunicazione contenente, per la prima volta, l'indicazione degli argomenti tecnici inerenti alla integrazione tra e AC, con le indicazioni degli interventi che CP_3 Parte_2 avrebbe dovuto eseguire sul proprio software per consentire l'integrazione con il nuovo sistema (si mostri al teste il doc. 15 prodotto da;
Pt_1 s) Vero che inviava il memorandum di cui al punto che precede alla prima Pt_1 Parte_2 dell'incontro del 21/10/2020; t) Vero che nel corso dell'incontro del 21/10/2020, emergeva che per la produzione di scatole“fuori standard” , vale a dire composte da più materiali e lavorazioni sia interne che esterne, CP_3 non sarebbe riuscito a gestire i processi ed il flusso di informazioni e dati relativi alla gestione del magazzino della materia prima, dei semilavorati, dei conto terzisti e del prodotto finito, a meno che fosse apportata una modifica del programma AC;
u) Vero che comunicava la propria indisponibilità ad eseguire l'intervento di Parte_2 modifica di cui al capitolo che precede in quanto ciò avrebbe comportato tra l'altro di condividere e fornire a Sirio delle informazioni e codici riservati inerenti il proprio software;
v) Descriva il teste gli interventi che avrebbe dovuto eseguire sul software AC Parte_2 per consentire la integrazione con il software PaperNG;
w) Vero che in assenza della collaborazione di e delle modifiche al software Parte_2 CP_ AC ad opera di quest'ultima, il Progetto (si mostri al teste il doc. 2 prodotto da ) come proposto e prospettato da e voluto da , non poteva essere portato a termine;
CP_2 Pt_1 x) Vero che tutte le prestazioni previste a carico di , formalizzate con la sottoscrizione dei diversi CP_2 modelli contrattuali e descritte nel Progetto (si mostri al teste il doc. 2 alle pagine 7 e 8), dovevano CP_ essere integralmente realizzate per raggiungere l'obiettivo promesso da nel Progetto;
Si indicano come testimoni - anche a controprova, diretta ed indiretta, sui capitoli di prova testimoniale dedotti da controparte ed eventualmente ammessi - su tutte le circostanze sopra capitolate i signori e (c/o e sui capitoli dalla lettera“s” alla lettera“x” Controparte_4 Testimone_1 Pt_1 comprese i signori e (c/o Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 [...]
Parte_2
Per Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'avverso appello in quanto infondato. Con vittoria di spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 10 Con sentenza n. 3883/2024 pubblicata il 9/04/2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4621/2022 promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...] ha così deciso:
“1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in 6.713,00 per compenso, oltre 15% spese forf., iva e cpa come per legge”
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“ conveniva in giudizio proponendo Parte_1 Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22196 del 28.12.21, emesso dal Tribunale di Milano, che ingiungeva a di pagare a favore dell'opposta l'importo di Euro 45.933,00 oltre Parte_1 interessi, spese di procedimento ed ogni successiva occorrenda, quale corrispettivo del contratto di fornitura del software in licenza d'uso denominato Paper NG sottoscritto dalle parti il 22.9.2020, di cui alla fattura n 2258/21.
L'opponente chiedeva che fosse revocato, annullato e/o dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto e che, eventualmente anche in via riconvenzionale, fosse accertata la risoluzione dei contratti inter partes (ossia del contratto di fornitura in licenza d'uso del software Paper NG, del contratto per la sua manutenzione, della fornitura di alcuni elementi hardware nonché dell'installazione e configurazione del software con il gestionale AC già esistente presso e della Parte_1 realizzazione delle personalizzazioni “Scarico camion su Paper NG: funzione lettura bancali e Bordo CP_ macchina scatolificio: funzioni Scarico bancali in produzione” ) per fatto e colpa imputabile a e, CP_ per l'effetto fosse dichiarato che nulla deve a a nessun titolo ragione o causa. Pt_1 si costituiva in giudizio e contestava le deduzioni avversarie Controparte_2 chiedendo di respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto ed in subordine condannare, eventualmente anche ex art. 2041 c.c., l'opponente al pagamento dell'importo di Euro 45.933,00 od in quella diversa somma dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo”. CP_ Il Tribunale di Milano ha deciso nei termini di cui sopra, evidenziando, preliminarmente, che non avanzava pretese riguardo gli altri cinque contratti sottoscritti ma solo relativamente a quello di fornitura in licenza d'uso del software denominato Paper Ng, ritenendo provata l'esecuzione della prestazione pur se rifiutata dall'opponente per la ritenuta non compatibilità fra il software fornito ed il gestionale AC in uso alla Sul punto riteneva che la necessaria collaborazione del Pt_1 produttore di AC, per le personalizzazioni richieste da era stata Parte_2 Pt_1 CP_ manifestata da sin da subito, prima della sottoscrizione dei contratti non ravvisando alcun CP_ inadempimento in capo a che aveva da sempre manifestato la propria disponibilità a collaborare con il produttore di AC.
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che insiste a richiedere la restituzione delle Pt_1 CP_ somme versate a , ora insistendo per l'ammissione della prova per testi articolata. CP_1
Si è costituita già chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 Controparte_2
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza dell'11/09/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 10 Con il primo motivo di appello lamenta il travisamento dei fatti e l'errata Pt_1 qualificazione del rapporto. CP_ Assume l'appellante che affidava a , oggi la realizzazione di un sistema informatico per CP_1 la gestione di tutti gli ordini, (ingresso delle materie prime e semilavorati in magazzino, della produzione e uscita dei prodotti finiti), al fine di completare l'informatizzazione del proprio processo produttivo.
Pertanto, sottoscriveva con in data 22/09/2020 sei contratti: CP_1
1 fornitura dei pacchetti software in licenza d'uso;
2 fornitura dei servizi di manutenzione;
3 fornitura macchine, accessori, servizi e prodotti software di base BARCODE;
4 Modulo d'ordine configurazione e installazione software;
5.Modulo d'ordine personalizzazione software per Scarico camino e bordo macchina;
6 Condizioni generali di fornitura dei servizi tecnico applicativi;
per un importo complessivo pari a 95.000 € oltre Iva.
Secondo la tesi appellante, si era impegnata a realizzare questo progetto informatico CP_1 sostituendo, con il proprio software Paper Ng, il sistema di programmazione di integrandolo con Pt_1 il gestionale AC già in uso. doveva fornire il software ma anche l'hardware, procedere CP_1 alla installazione e alle personalizzazioni necessarie, alla formazione dei dipendenti e alla manutenzione. Il primo giudice quindi avrebbe erroneamente ritenuto che la pretesa creditoria di si fondasse esclusivamente sul contratto del 22/9/2020 di fornitura della licenza d'uso del CP_1 software, prodotto che è provato essere stato recapitato all'appellante. In realtà, dalla proposta della realizzazione del sistema informatico (doc. D), risulterebbe che tutte le fasi del progetto, regolate dai successivi moduli d'ordine, erano necessarie alla realizzazione della piattaforma informatica, il cui risultato era chiaramente essenziale per la appellante. Dunque si tratta di contratti strettamente collegati fra loro e tendenti a raggiungimento di un unico intento negoziale.
Pertanto quando, successivamente alla firma dei contratti, è stato chiaro che - Parte_2 fornitore del server AC utilizzato da - non intendeva collaborare per l'integrazione del Pt_1 software di con il server, l'appellante ha ritenuto di recedere dal rapporto con prima CP_1 CP_1 ancora che il contratto avesse esecuzione. La stretta connessione delle attività necessarie per la realizzazione della piattaforma informatica caratterizza un appalto e non una mera vendita di licenza software e apparati hardware. Quindi l'appellante ha esercitato il recesso ex Art 1181 e 1464 e soprattutto per la fattispecie dell'appalto ex 1671 c.c. La consegna del software, avvenuta in data 9/2/2021 e dunque successivamente alla firma del contratto e al recesso esercitato -quando ormai era chiaro che il progetto non poteva essere realizzato - appare solo strumentale al fine di ottenere il corrispettivo richiesto.
Perciò il tribunale avrebbe errato a ritenere che avesse eseguito la prestazione di fornitura CP_1 della licenza d'uso del software, senza però minimamente considerare l'interconnessione fra tutte le prestazioni previste nel progetto e poi singolarmente contrattualizzate.
La censura deve essere respinta.
Osserva preliminarmente questa Corte che il decreto ingiuntivo riguarda il pagamento del solo corrispettivo previsto per la fornitura in licenza d'uso del software denominato Paper NG, di cui al contratto inter partes del 22.9.2020 e alla fattura n 2258/21 (doc. 8 . CP_1
pagina 5 di 10 Nel merito si rileva che obiettivo del “Progetto revisione del sistema informativo di produzione” del 16/06/2020 (doc D) richiamato dall'appellante, era la sostituzione del sistema di programmazione con il sistema Paper NG e l'integrazione del nuovo sistema con il gestionale AC Parte_3 utilizzato da Pt_1
Nel documento, come possibili estensioni successive al progetto, si ipotizzava di “implementare il sistema di logistica Magazzino FR e Spedizioni Scatole gestendo la movimentazione i carichi dei mezzi con l'emissione automatica dei ddt”. Ed infatti si prevedeva espressamente che “Eventuali personalizzazioni che emergeranno durante la fase di microanalisi/ installazione/ formazione saranno oggetto di successive valutazioni sottoposte alla vostra accettazione”. In particolare, veniva puntualmente specificato, sin da subito, che “per la configurazione di Server, PC Client, CP_3 Sistema Operativo, Data Base SQL, Software antivirus, Configurazione rete aziendale, ecc… è a Vostra cura”, ovvero attività posta a carico dell'appellante.
Una volta intervenuta l'accettazione dell'offerta, per la formalizzazione degli accordi il progetto prevedeva la sigla di cinque contratti, per la licenza d'uso del software, per i servizi di manutenzione, per l'hardware, nonché per i servizi di assistenza applicativa.
Tuttavia risulta in atti che sono stati siglati sei contratti, essendo emerso, solo successivamente al progetto (doc. D), la necessità di redigere un contratto ad hoc per le due personalizzazioni necessarie a far dialogare il software con il server AC in uso alla società, per la sola funzione relativa CP_1 al carico/scarico dei camion.
Dunque, il contratto per la personalizzazione non era previsto nell'originaria proposta di cui al doc. D, il che confuta la tesi della unicità di causa dei contratti invocata dall'appellante. Gli accordi siglati, quindi, non sarebbero fra essi collegati e, soprattutto, gli eventuali inadempimenti relativi alle personalizzazioni, non possono riflettersi sul rapporto principale che è quello della realizzazione e installazione del software Paper Ng. Infatti, per contratti collegati si intendono quei contratti che hanno un nesso di interdipendenza, nesso mancante nella fattispecie, poiché non previsto specificatamente dalle parti e soprattutto poiché non può dirsi funzionale alla unitarietà della funzione del software.
Ad ogni modo, questa Corte , rileva che l'appellata ha comunicato a sin da subito la necessità di Pt_1 coinvolgere tenuto conto dell'obiettivo del committente di inserire il nuovo Parte_2 software Paper NG sul proprio gestionale AC avendo - sin dalla Proposta di progetto - evidenziato che la configurazione del software sui server era a cura di rimanendo a carico di Pt_1 solo l'installazione e la configurazione degli applicativi del software. CP_1
Oltre a ciò è documentalmente provato che, prima della sottoscrizione dei contratti, avvenuta il 22/09/2020, in più occasioni ha evidenziato la necessità di discutere con la CP_1 Parte_2 fattibilità della gestione congiunta - relativa alle personalizzazioni richieste da al software Paper Pt_1 Ng - al fine di connettere le competenze del software su bancali e bordo macchina con il server AC (cui è affidata la gestione del magazzino), utilizzato dall'appellante. A tal fine ha più volte richiesto a di domandarne la fattibilità a insistendo per ottenere un incontro Pt_1 Parte_2 congiunto per analizzare le integrazioni e definire le tempistiche, proponendo anche dei test alla presenza al fine di gestire il carico e scarico del magazzino attraverso la lettura dei Parte_2 barcode sui bancali.
Come infatti correttamente rilevato dal giudice di prime cure in data 4/09/2020 la società appellata proponeva una soluzione “per gestire lato PaperNg le sparate dei bancali in ingresso e l'utilizzo dei bancali con il bordo macchina PaperNg, fatto conto che sarà sempre PackWay ad avere il magazzino pagina 6 di 10 materia prima “in mano”. È chiaro quindi che pur avendo trovato una soluzione per la CP_1 gestione delle personalizzazioni richieste da per la questione carico/scarico - bordo macchina, Pt_1 evidenziava che “…PREREQUISITO è chiedere la fattibilità della cosa lato PackWay. I prossimi passi Parte sono che tu verifichi con la possibilità di analizzare congiuntamente la cosa e ci autorizzi a chiamarli e che loro ci ascoltino”.
Ed ancora in data 22/09/2020 confermava che il software da essa realizzato avrebbe potuto CP_1 Parte regolarmente essere integrato nel server AC, nuovamente richiedendo di “Comunicare a la necessità di Integrazione di AC con per – Produzione -Carico/Scarico Magazzino CP_3 Fogli e- Magazzino/Spedizioni Scatole” e insistendo nella richiesta di “Fissare incontro in Pt_1 Parte con e per analizzare le integrazioni e definire le tempistiche…”. CP_2
E' evidente quindi che, come argomentato da il software consegnato non presentasse alcuna CP_1 criticità, peraltro neanche contestata dall'appellante. L'unico problema sollevato da riguardava Pt_1 l'impossibilità di eseguire le due e personalizzazioni richieste, per le quali era necessario il coinvolgimento di Parte_2
Prova ne sia che dal contratto per la configurazione e installazione del software (doc. 11), si evince la configurazione e installazione di Paper Ng sul server di (nulla prevedendosi circa la necessità di Pt_1 interventi di , mentre nel contratto relativo alla personalizzazione dello scarico Parte_2 camion e del bordo macchina (doc 12), era prevista un'attività di AC ovvero del server di Pt_1 Ne deriva che, se queste personalizzazioni fossero state realmente di primaria importanza per Pt_1 avrebbe dovuto immediatamente attivarsi al fine di ottenere la collaborazione di Parte_2
E' dunque documentalmente provato che l'appellante abbia fornito a tutta la collaborazione per Pt_1 il migliore funzionamento del sistema informatico richiesto, non essendo nemmeno previsto in contratto l'obbligo del produttore del software di interfacciarsi con il produttore del server utilizzato dalla società appellante. Al contrario, dalla documentazione in atti, risulta evidente che non fosse ad avere questo onere bensì che anche in questa sede non ha fornito prova alcuna atta CP_1 Pt_1 a confutare le tesi di CP_1
Assume ancora che, nonostante quanto erroneamente ritenuto dal tribunale, la comunicazione Pt_1 inviata in data 6/11/2020, “di annullamento, contratto e ordini fornitura” avrebbe dovuto essere considerata quale espressa volontà di recedere dal contratto. Secondo la tesi appellante, l' articolo 9.1 delle condizioni generali di contratto, che prevede che “il fornitore non potrà accettare annulli, cancellazione o variazione di ordini da parte del cliente senza preventivo accordo scritto”, non costituisce valida clausola pattizia idonea ad escludere il recesso, poiché riguarda fattispecie del tutto diverse, non riferite al recesso esercitato prima dell'esecuzione del contratto.
Tuttavia la comunicazione del 6/11/2020, è espressamente denominata dall'appellante “annullamento contratto e ordini di fornitura”, proposto in conseguenza “delle difficoltà sorte per l'attuazione dell'intero progetto …”. Dunque l'annullamento, oltre a non costituire recesso così come ritenuto da si pone in palese contrasto con l'art. 9,1 del contratto di fornitura della licenza software. Pt_1
Nella fattispecie difetta la forma richiesta dalla legge per il recesso, ove sia manifestata inequivocabilmente la chiara volontà di voler recedere dal contratto. Nella fattispecie la richiesta di annullamento del contratto, non equivale a recedere dal contratto, poiché l'annullamento si basa su un vizio del contratto che ne determina l'invalidità presente già al momento della stipula, mentre il recesso è la decisione unilaterale di una delle parti di sciogliere il contratto in un momento successivo, anche in assenza di difetti. Inoltre è altresì palese che, dopo la conclusione del contratto, questo ha certamente pagina 7 di 10 avuto un principio di esecuzione avendo, con ogni probabilità, intrapreso tutta l'attività CP_1 complessa necessaria alla elaborazione del programma software
Tuttavia, come già evidenziato, il software Paper NG consegnato, non presenta alcuna criticità, peraltro nemmeno contestata dall'appellante. L'unico problema sollevato da riguarda Pt_1 l'impossibilità di eseguire le due personalizzazioni richieste per le quali era necessario il coinvolgimento di a fronte di 23 moduli software tutti integrabili di default sul Parte_2 server Pacway in uso presso Pt_1
Di conseguenza, nella fattispecie in esame, non può dirsi di essere in presenza di un recesso dal contratto di fornitura di licenza software, bensì di un rifiuto a pagare quanto previsto in contratto per una prestazione che risulta correttamente adempiuta, essendo il software realizzato e consegnato esente da vizi e difetti.
Con il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, l'appellante lamenta l'errata valutazione del materiale istruttorio e la mancata ammissione della prova testimoniale che il primo giudice avrebbe errato a non dare ingresso alle prove testimoniali richieste Testimone_6 con le quali avrebbe potuto dimostrare che prima della sottoscrizione del contratto, aveva CP_1 garantito la completa compatibilità del suo sistema con il gestionale in uso assicurando, altresì, la collaborazione di Per conseguenza avrebbe in tal modo potuto dimostrare di Parte_2 Pt_1 non avere alcun onere di ottenere il preventivo accordo di Insiste poi a ritenere Parte_2 che la mancata ammissione delle prove testimoniali, avrebbe impedito di fornire la prova che il problema scarico camion e bordo macchina era parte essenziale del contratto e che il problema di incompatibilità fra il software Paper Ng e il server AC riguardava proprio la produzione dei fuori standard, il che avrebbe poi indotto ad esercitare il diritto di recesso. Pt_1
Anche le predette censure vanno disattese.
Come già osservato, sin da subito, prima ancora della sigla del contratto, ha evidenziato a CP_1 la preventiva necessità di coinvolgere nel progetto, relativamente proprio alle Pt_1 Parte_2 personalizzazioni richieste.
L'appellante non ha fornito alcuna prova di aver preventivamente verificato la fattibilità del processo con né ha articolato alcun capitolo di prova in tal senso. Parte_2
Dal canto suo ritenendo pacifico il coinvolgimento della società produttrice di AC, ha CP_1 inviato a i contenuti tecnici da condividere con assicurando comunque che - Pt_1 Parte_2 a parte la questione bancali e bordo macchina - il proprio software Paper NG, era costituito da circa 23 moduli tutti integrabili con il software AC.
Osserva questa Corte che, contrariamente a quanto ritenuto da - ovvero che solamente in data Pt_1
19/10/2020, quindi dopo l'invio del software, trasmetteva gli aspetti tecnici da sottoporre a CP_1
– i dati tecnici erano già conosciuti dall'appellante, poiché puntualmente indicati nel Parte_2 contratto del 22/09/2020 relativo proprio alle personalizzazioni del software necessarie per farlo dialogare con il server AC, per lo scarico dei camion e bordo macchina (doc12).
Inoltre, si rileva che proprio dal doc 11 (contratto relativo alla configurazione e installazione del software) si evince l'installazione diretta del software sul server, nulla riferendo sulla necessità di interventi di per consentirne l'integrazione con AC, mentre nel doc 12 - Parte_2 pagina 8 di 10 relativo al contratto per la personalizzazione del software (scarico camion e del bordo macchina) - era prevista un'attività di AC ovvero del server di al fine di ottenere l'integrazione fra i due Pt_1 programmi informatici.
Quindi se queste personalizzazioni fossero state realmente di primaria importanza per si sarebbe Pt_1 immediatamente attivata al fine di ottenere la collaborazione di Parte_2 poi si duole che il tribunale non abbia ammesso le istanze istruttorie tese a provare le Pt_1 ragioni per le quali aveva concluso il contratto con non avendo quindi potuto Pt_1 CP_1 dimostrare “che il problema di incompatibilità fra i due software riguardava la produzione dei fuori “standard…”
Tuttavia - premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, sent. n. 1558 dell'1.6.1974): "Il giudice del merito non è tenuto ad ammettere mezzi di prova, quando ritenga che la controversia (od un punto di essa), possa essere decisa in base agli elementi già acquisiti alla causa;
né egli incorre in vizio di motivazione allorché dal complesso del suo ragionamento risulti che egli ha tenuto conto delle deduzioni probatorie offerte dalle parti, considerandole come irrilevanti od assorbite dai dati già acquisiti al processo." - si osserva preliminarmente che le prove orali richieste si palesano del tutto inammissibili, per cui appare del tutto corretta la decisione del giudice di primo grado di non ammettere le predette istanze istruttorie e di decidere la causa sulla sola base della documentazione in atti.
Nella specie: i cap. c), e), f), g) che riguardano le ragioni per le quali si era rivolta a Pt_1 per la realizzazione del sistema informatico, si mostrano valutativi e documentali CP_1 oltre che ininfluenti;
i cap. h), i), k), l), o), p), r), s) oltre ad essere generici nonché riferiti a documenti, si mostrano valutativi, mentre il capitolo t), appare valutativo, riferito a documenti nonché negativo, ed i capitoli u), v), w),x), appaiono valutativi, richiedendo giudizi tecnici, generici e riferiti a documenti n), o), p), r) si mostrano valutativi.
La prova così articolata, oltre ad essere perlopiù riferita a documenti che il primo giudice ha preso in considerazione, richiede ai testi una interpretazione del tutto soggettiva e indiretta dei fatti o addirittura di esprimere giudizi negativi e valutazioni tecniche.
Quello che però rileva, è che l'appellante non ha formulato alcun capitolo atto a fornire la prova di aver preventivamente interpellato prima della sigla del contratto. Parte_2
Inoltre nulla provano circa l'asserita incompatibilità fra il software Paper Ng ed il server AC.
L'appello deve quindi essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza n. 3883/2024 resa in data 9/04/2024 dal Tribunale di Milano e condanna dell'appellante , a Parte_1 rifondere le spese di lite a come da liquidazione operata in dispositivo. Sussistono inoltre CP_1 in capo all'appellante i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3883/2024 resa in data 9/04/2024 dal Tribunale di Milano, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna , a rifondere a le spese del grado che liquida in € 6.946,00 oltre Parte_1 CP_1 al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
3.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 1°ottobre 2025
Il GA est OL RU
Il Presidente Margherita Monte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere avv. OL RU Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3122/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI, 35 43121 PARMA Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. BERTORA ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE CONTRO
GIA' (C.F. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SOLARI N.19 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. VIANELLO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
“Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previi gli accertamenti tutti del caso e di legge, in totale riforma della sentenza impugnata, per le ragioni tutte esposte, revocare, annullare, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e, per quanto occorrer possa in via CP_ riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti stipulati tra e per fatto Pt_1 CP_ e colpa di quest'ultima, dichiarando che nulla deve a (oggi a nessun Pt_1 Controparte_1 titolo ragione o causa. Condannare (già a restituire a Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 tutto quanto da quest'ultima versato in forza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza gravata. Con integrale refusione delle spese dei due gradi di giudizio”
.
pagina 1 di 10 In via istruttoria: chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale: Pt_1 c) Vero che il sistema informatico che intendeva realizzare prevedeva, una completa Pt_1 informatizzazione del processo che partiva dalla richiesta del cliente, alla formulazione del preventivo, all'inserimento dell'ordine del cliente, all'invio dell'ordine al fornitore, all'emissione della commessa di lavorazione, all'entrata della materia prima a magazzino, alla programmazione delle macchine per le lavorazioni (in sono presenti sei linee di produzione) per la produzione di scatole“standard” Pt_1 e “fuori standard” di lavorazione complessa, allo“scarico” della materia prima dal magazzino ed al“carico” del prodotto finito a magazzino;
CP_ e) Vero che fin da subito garantiva che non vi sarebbero state difficoltà o problematiche da affrontare in quanto sosteneva di aver già lavorato in passato con e che i due Parte_2 software potevano senza alcun intervento particolare integrarsi alla perfezione;
CP_ f) Vero che , verificate le esigenze di proponeva la realizzazione di un sistema Pt_1 informatizzato complesso e personalizzato denominato“Progetto revisione del sistema informativo di CP_ produzione” (si mostri al teste il doc. 2 prodotto da ) con “Gestione magazzino rf e spedizione fogli e scatole” (si CP_ mostri al teste il doc. 3 prodotto da ) garantendone la completa compatibilità ed integrazione con il software gestionale “AC” già in uso;
CP_ g) Vero che l'obiettivo del progetto software proposto e offerto da era quello di sostituire il sistema di programmazione dello scatolificio con il software SIRIO denominato PaperNG, dell'integrazione di PaperNG con il gestionale AC, dell'acquisizione automatica dalle linee di scatolificio dei dati di produzione e fermate, con l'implementazione del sistema di analisi e controllo e l'implementazione del sistema di logistica;
h) Vero che nel corso dell'incontro avvenuto in data 20/07/2020 venivano riscontrate delle criticità del sistema proposto da Sirio, soprattutto nella gestione magazzino fogli e veniva, quindi, evidenziata la necessità di interfacciarsi con per l'integrazione tra i software (si mostri Parte_2 al teste il doc. 11 prodotto da;
Pt_1 i) Vero che le criticità emerse nell'incontro di cui al capitolo che precede venivano ulteriormente discusse ed analizzate in modo più approfondito in data 6 agosto 2020, ove ancora ribadiva la Pt_1 necessità di integrazione con AC, con particolare riferimento alla gestione del magazzino inerente alle schede tecniche complesse, vale a dire i progetti per la realizzazione di scatole“fuori standard” per la cui realizzazione erano necessarie materie prime di più di una tipologia (si mostri al teste il doc. 12 prodotto da;
Pt_1 CP_ j) Vero che ancora una volta garantiva che non vi sarebbero state difficoltà o problematiche particolari da affrontare in quanto sosteneva di aver già lavorato in passato con e Parte_2 che i due software potevano senza alcun intervento tecnico particolare integrarsi alla perfezione;
CP_ k) Vero che in data 4/09/2020 , allo scopo di risolvere le criticità rappresentate il 6 agosto, presentava una soluzione dalla stessa definita “minimale” , proponendo di fatto di sdoppiare i CP_ magazzini e avere una “doppia gestione delle scorte”, una su PAPER NG fornita da ed una su AC della preavvisando, per la prima volta, che“prerequisito è chiedere la Parte_2 Parte fattibilità della cosa lato PackWay” e verificare“con la possibilità di analizzare congiuntamente la cosa e che ci autorizzi a chiamarli e che loro ci ascoltino” (si mostri al teste il doc. 13 prodotto da;
Pt_1 l) Vero che la soluzione“minimale”, che di fatto avrebbe avuto l'effetto pregiudizievole per di Pt_1 trovarsi con un “doppio” software gestionale che lavoravano in parallelo, non veniva condivisa da che, invece, intendeva avere una gestione informatica unitaria su AC;
Pt_1 pagina 2 di 10 n) Vero che in data 23/9/2020 sottoscriveva i modelli contrattuali (si mostrino al teste i doc.ti Pt_1 da 8 a 13 prodotti da ) intendendo appaltare a la realizzazione del sistema informatico CP_2 CP_2 sopra descritto, comprensivo delle personalizzazioni per la“Gestione magazzino” avendo nuovamente Sirio garantito la integrazione tra i due software Paper Ng e AC;
o) Vero che i modelli contrattuali (si mostrino al teste i doc.ti da F a M) sono quelli elencati a pagina 13 del “Progetto” (si mostri al teste il doc. D); p) Vero che gli accordi contrattuali prevedevano la fornitura di software e hardware (bordo macchina), l'installazione, la configurazione, la formazione dei dipendenti e la manutenzione Pt_1 CP_ (si mostri al teste la pagina 11 e la pagina 15 del doc. 2 prodotto da ); CP_ r) Vero che in data 19/10/2020 , in vista dell'incontro con mandava a Parte_2 Pt_1 comunicazione contenente, per la prima volta, l'indicazione degli argomenti tecnici inerenti alla integrazione tra e AC, con le indicazioni degli interventi che CP_3 Parte_2 avrebbe dovuto eseguire sul proprio software per consentire l'integrazione con il nuovo sistema (si mostri al teste il doc. 15 prodotto da;
Pt_1 s) Vero che inviava il memorandum di cui al punto che precede alla prima Pt_1 Parte_2 dell'incontro del 21/10/2020; t) Vero che nel corso dell'incontro del 21/10/2020, emergeva che per la produzione di scatole“fuori standard” , vale a dire composte da più materiali e lavorazioni sia interne che esterne, CP_3 non sarebbe riuscito a gestire i processi ed il flusso di informazioni e dati relativi alla gestione del magazzino della materia prima, dei semilavorati, dei conto terzisti e del prodotto finito, a meno che fosse apportata una modifica del programma AC;
u) Vero che comunicava la propria indisponibilità ad eseguire l'intervento di Parte_2 modifica di cui al capitolo che precede in quanto ciò avrebbe comportato tra l'altro di condividere e fornire a Sirio delle informazioni e codici riservati inerenti il proprio software;
v) Descriva il teste gli interventi che avrebbe dovuto eseguire sul software AC Parte_2 per consentire la integrazione con il software PaperNG;
w) Vero che in assenza della collaborazione di e delle modifiche al software Parte_2 CP_ AC ad opera di quest'ultima, il Progetto (si mostri al teste il doc. 2 prodotto da ) come proposto e prospettato da e voluto da , non poteva essere portato a termine;
CP_2 Pt_1 x) Vero che tutte le prestazioni previste a carico di , formalizzate con la sottoscrizione dei diversi CP_2 modelli contrattuali e descritte nel Progetto (si mostri al teste il doc. 2 alle pagine 7 e 8), dovevano CP_ essere integralmente realizzate per raggiungere l'obiettivo promesso da nel Progetto;
Si indicano come testimoni - anche a controprova, diretta ed indiretta, sui capitoli di prova testimoniale dedotti da controparte ed eventualmente ammessi - su tutte le circostanze sopra capitolate i signori e (c/o e sui capitoli dalla lettera“s” alla lettera“x” Controparte_4 Testimone_1 Pt_1 comprese i signori e (c/o Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 [...]
Parte_2
Per Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'avverso appello in quanto infondato. Con vittoria di spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 10 Con sentenza n. 3883/2024 pubblicata il 9/04/2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4621/2022 promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...] ha così deciso:
“1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in 6.713,00 per compenso, oltre 15% spese forf., iva e cpa come per legge”
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“ conveniva in giudizio proponendo Parte_1 Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22196 del 28.12.21, emesso dal Tribunale di Milano, che ingiungeva a di pagare a favore dell'opposta l'importo di Euro 45.933,00 oltre Parte_1 interessi, spese di procedimento ed ogni successiva occorrenda, quale corrispettivo del contratto di fornitura del software in licenza d'uso denominato Paper NG sottoscritto dalle parti il 22.9.2020, di cui alla fattura n 2258/21.
L'opponente chiedeva che fosse revocato, annullato e/o dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto e che, eventualmente anche in via riconvenzionale, fosse accertata la risoluzione dei contratti inter partes (ossia del contratto di fornitura in licenza d'uso del software Paper NG, del contratto per la sua manutenzione, della fornitura di alcuni elementi hardware nonché dell'installazione e configurazione del software con il gestionale AC già esistente presso e della Parte_1 realizzazione delle personalizzazioni “Scarico camion su Paper NG: funzione lettura bancali e Bordo CP_ macchina scatolificio: funzioni Scarico bancali in produzione” ) per fatto e colpa imputabile a e, CP_ per l'effetto fosse dichiarato che nulla deve a a nessun titolo ragione o causa. Pt_1 si costituiva in giudizio e contestava le deduzioni avversarie Controparte_2 chiedendo di respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto ed in subordine condannare, eventualmente anche ex art. 2041 c.c., l'opponente al pagamento dell'importo di Euro 45.933,00 od in quella diversa somma dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo”. CP_ Il Tribunale di Milano ha deciso nei termini di cui sopra, evidenziando, preliminarmente, che non avanzava pretese riguardo gli altri cinque contratti sottoscritti ma solo relativamente a quello di fornitura in licenza d'uso del software denominato Paper Ng, ritenendo provata l'esecuzione della prestazione pur se rifiutata dall'opponente per la ritenuta non compatibilità fra il software fornito ed il gestionale AC in uso alla Sul punto riteneva che la necessaria collaborazione del Pt_1 produttore di AC, per le personalizzazioni richieste da era stata Parte_2 Pt_1 CP_ manifestata da sin da subito, prima della sottoscrizione dei contratti non ravvisando alcun CP_ inadempimento in capo a che aveva da sempre manifestato la propria disponibilità a collaborare con il produttore di AC.
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che insiste a richiedere la restituzione delle Pt_1 CP_ somme versate a , ora insistendo per l'ammissione della prova per testi articolata. CP_1
Si è costituita già chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 Controparte_2
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza dell'11/09/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 10 Con il primo motivo di appello lamenta il travisamento dei fatti e l'errata Pt_1 qualificazione del rapporto. CP_ Assume l'appellante che affidava a , oggi la realizzazione di un sistema informatico per CP_1 la gestione di tutti gli ordini, (ingresso delle materie prime e semilavorati in magazzino, della produzione e uscita dei prodotti finiti), al fine di completare l'informatizzazione del proprio processo produttivo.
Pertanto, sottoscriveva con in data 22/09/2020 sei contratti: CP_1
1 fornitura dei pacchetti software in licenza d'uso;
2 fornitura dei servizi di manutenzione;
3 fornitura macchine, accessori, servizi e prodotti software di base BARCODE;
4 Modulo d'ordine configurazione e installazione software;
5.Modulo d'ordine personalizzazione software per Scarico camino e bordo macchina;
6 Condizioni generali di fornitura dei servizi tecnico applicativi;
per un importo complessivo pari a 95.000 € oltre Iva.
Secondo la tesi appellante, si era impegnata a realizzare questo progetto informatico CP_1 sostituendo, con il proprio software Paper Ng, il sistema di programmazione di integrandolo con Pt_1 il gestionale AC già in uso. doveva fornire il software ma anche l'hardware, procedere CP_1 alla installazione e alle personalizzazioni necessarie, alla formazione dei dipendenti e alla manutenzione. Il primo giudice quindi avrebbe erroneamente ritenuto che la pretesa creditoria di si fondasse esclusivamente sul contratto del 22/9/2020 di fornitura della licenza d'uso del CP_1 software, prodotto che è provato essere stato recapitato all'appellante. In realtà, dalla proposta della realizzazione del sistema informatico (doc. D), risulterebbe che tutte le fasi del progetto, regolate dai successivi moduli d'ordine, erano necessarie alla realizzazione della piattaforma informatica, il cui risultato era chiaramente essenziale per la appellante. Dunque si tratta di contratti strettamente collegati fra loro e tendenti a raggiungimento di un unico intento negoziale.
Pertanto quando, successivamente alla firma dei contratti, è stato chiaro che - Parte_2 fornitore del server AC utilizzato da - non intendeva collaborare per l'integrazione del Pt_1 software di con il server, l'appellante ha ritenuto di recedere dal rapporto con prima CP_1 CP_1 ancora che il contratto avesse esecuzione. La stretta connessione delle attività necessarie per la realizzazione della piattaforma informatica caratterizza un appalto e non una mera vendita di licenza software e apparati hardware. Quindi l'appellante ha esercitato il recesso ex Art 1181 e 1464 e soprattutto per la fattispecie dell'appalto ex 1671 c.c. La consegna del software, avvenuta in data 9/2/2021 e dunque successivamente alla firma del contratto e al recesso esercitato -quando ormai era chiaro che il progetto non poteva essere realizzato - appare solo strumentale al fine di ottenere il corrispettivo richiesto.
Perciò il tribunale avrebbe errato a ritenere che avesse eseguito la prestazione di fornitura CP_1 della licenza d'uso del software, senza però minimamente considerare l'interconnessione fra tutte le prestazioni previste nel progetto e poi singolarmente contrattualizzate.
La censura deve essere respinta.
Osserva preliminarmente questa Corte che il decreto ingiuntivo riguarda il pagamento del solo corrispettivo previsto per la fornitura in licenza d'uso del software denominato Paper NG, di cui al contratto inter partes del 22.9.2020 e alla fattura n 2258/21 (doc. 8 . CP_1
pagina 5 di 10 Nel merito si rileva che obiettivo del “Progetto revisione del sistema informativo di produzione” del 16/06/2020 (doc D) richiamato dall'appellante, era la sostituzione del sistema di programmazione con il sistema Paper NG e l'integrazione del nuovo sistema con il gestionale AC Parte_3 utilizzato da Pt_1
Nel documento, come possibili estensioni successive al progetto, si ipotizzava di “implementare il sistema di logistica Magazzino FR e Spedizioni Scatole gestendo la movimentazione i carichi dei mezzi con l'emissione automatica dei ddt”. Ed infatti si prevedeva espressamente che “Eventuali personalizzazioni che emergeranno durante la fase di microanalisi/ installazione/ formazione saranno oggetto di successive valutazioni sottoposte alla vostra accettazione”. In particolare, veniva puntualmente specificato, sin da subito, che “per la configurazione di Server, PC Client, CP_3 Sistema Operativo, Data Base SQL, Software antivirus, Configurazione rete aziendale, ecc… è a Vostra cura”, ovvero attività posta a carico dell'appellante.
Una volta intervenuta l'accettazione dell'offerta, per la formalizzazione degli accordi il progetto prevedeva la sigla di cinque contratti, per la licenza d'uso del software, per i servizi di manutenzione, per l'hardware, nonché per i servizi di assistenza applicativa.
Tuttavia risulta in atti che sono stati siglati sei contratti, essendo emerso, solo successivamente al progetto (doc. D), la necessità di redigere un contratto ad hoc per le due personalizzazioni necessarie a far dialogare il software con il server AC in uso alla società, per la sola funzione relativa CP_1 al carico/scarico dei camion.
Dunque, il contratto per la personalizzazione non era previsto nell'originaria proposta di cui al doc. D, il che confuta la tesi della unicità di causa dei contratti invocata dall'appellante. Gli accordi siglati, quindi, non sarebbero fra essi collegati e, soprattutto, gli eventuali inadempimenti relativi alle personalizzazioni, non possono riflettersi sul rapporto principale che è quello della realizzazione e installazione del software Paper Ng. Infatti, per contratti collegati si intendono quei contratti che hanno un nesso di interdipendenza, nesso mancante nella fattispecie, poiché non previsto specificatamente dalle parti e soprattutto poiché non può dirsi funzionale alla unitarietà della funzione del software.
Ad ogni modo, questa Corte , rileva che l'appellata ha comunicato a sin da subito la necessità di Pt_1 coinvolgere tenuto conto dell'obiettivo del committente di inserire il nuovo Parte_2 software Paper NG sul proprio gestionale AC avendo - sin dalla Proposta di progetto - evidenziato che la configurazione del software sui server era a cura di rimanendo a carico di Pt_1 solo l'installazione e la configurazione degli applicativi del software. CP_1
Oltre a ciò è documentalmente provato che, prima della sottoscrizione dei contratti, avvenuta il 22/09/2020, in più occasioni ha evidenziato la necessità di discutere con la CP_1 Parte_2 fattibilità della gestione congiunta - relativa alle personalizzazioni richieste da al software Paper Pt_1 Ng - al fine di connettere le competenze del software su bancali e bordo macchina con il server AC (cui è affidata la gestione del magazzino), utilizzato dall'appellante. A tal fine ha più volte richiesto a di domandarne la fattibilità a insistendo per ottenere un incontro Pt_1 Parte_2 congiunto per analizzare le integrazioni e definire le tempistiche, proponendo anche dei test alla presenza al fine di gestire il carico e scarico del magazzino attraverso la lettura dei Parte_2 barcode sui bancali.
Come infatti correttamente rilevato dal giudice di prime cure in data 4/09/2020 la società appellata proponeva una soluzione “per gestire lato PaperNg le sparate dei bancali in ingresso e l'utilizzo dei bancali con il bordo macchina PaperNg, fatto conto che sarà sempre PackWay ad avere il magazzino pagina 6 di 10 materia prima “in mano”. È chiaro quindi che pur avendo trovato una soluzione per la CP_1 gestione delle personalizzazioni richieste da per la questione carico/scarico - bordo macchina, Pt_1 evidenziava che “…PREREQUISITO è chiedere la fattibilità della cosa lato PackWay. I prossimi passi Parte sono che tu verifichi con la possibilità di analizzare congiuntamente la cosa e ci autorizzi a chiamarli e che loro ci ascoltino”.
Ed ancora in data 22/09/2020 confermava che il software da essa realizzato avrebbe potuto CP_1 Parte regolarmente essere integrato nel server AC, nuovamente richiedendo di “Comunicare a la necessità di Integrazione di AC con per – Produzione -Carico/Scarico Magazzino CP_3 Fogli e- Magazzino/Spedizioni Scatole” e insistendo nella richiesta di “Fissare incontro in Pt_1 Parte con e per analizzare le integrazioni e definire le tempistiche…”. CP_2
E' evidente quindi che, come argomentato da il software consegnato non presentasse alcuna CP_1 criticità, peraltro neanche contestata dall'appellante. L'unico problema sollevato da riguardava Pt_1 l'impossibilità di eseguire le due e personalizzazioni richieste, per le quali era necessario il coinvolgimento di Parte_2
Prova ne sia che dal contratto per la configurazione e installazione del software (doc. 11), si evince la configurazione e installazione di Paper Ng sul server di (nulla prevedendosi circa la necessità di Pt_1 interventi di , mentre nel contratto relativo alla personalizzazione dello scarico Parte_2 camion e del bordo macchina (doc 12), era prevista un'attività di AC ovvero del server di Pt_1 Ne deriva che, se queste personalizzazioni fossero state realmente di primaria importanza per Pt_1 avrebbe dovuto immediatamente attivarsi al fine di ottenere la collaborazione di Parte_2
E' dunque documentalmente provato che l'appellante abbia fornito a tutta la collaborazione per Pt_1 il migliore funzionamento del sistema informatico richiesto, non essendo nemmeno previsto in contratto l'obbligo del produttore del software di interfacciarsi con il produttore del server utilizzato dalla società appellante. Al contrario, dalla documentazione in atti, risulta evidente che non fosse ad avere questo onere bensì che anche in questa sede non ha fornito prova alcuna atta CP_1 Pt_1 a confutare le tesi di CP_1
Assume ancora che, nonostante quanto erroneamente ritenuto dal tribunale, la comunicazione Pt_1 inviata in data 6/11/2020, “di annullamento, contratto e ordini fornitura” avrebbe dovuto essere considerata quale espressa volontà di recedere dal contratto. Secondo la tesi appellante, l' articolo 9.1 delle condizioni generali di contratto, che prevede che “il fornitore non potrà accettare annulli, cancellazione o variazione di ordini da parte del cliente senza preventivo accordo scritto”, non costituisce valida clausola pattizia idonea ad escludere il recesso, poiché riguarda fattispecie del tutto diverse, non riferite al recesso esercitato prima dell'esecuzione del contratto.
Tuttavia la comunicazione del 6/11/2020, è espressamente denominata dall'appellante “annullamento contratto e ordini di fornitura”, proposto in conseguenza “delle difficoltà sorte per l'attuazione dell'intero progetto …”. Dunque l'annullamento, oltre a non costituire recesso così come ritenuto da si pone in palese contrasto con l'art. 9,1 del contratto di fornitura della licenza software. Pt_1
Nella fattispecie difetta la forma richiesta dalla legge per il recesso, ove sia manifestata inequivocabilmente la chiara volontà di voler recedere dal contratto. Nella fattispecie la richiesta di annullamento del contratto, non equivale a recedere dal contratto, poiché l'annullamento si basa su un vizio del contratto che ne determina l'invalidità presente già al momento della stipula, mentre il recesso è la decisione unilaterale di una delle parti di sciogliere il contratto in un momento successivo, anche in assenza di difetti. Inoltre è altresì palese che, dopo la conclusione del contratto, questo ha certamente pagina 7 di 10 avuto un principio di esecuzione avendo, con ogni probabilità, intrapreso tutta l'attività CP_1 complessa necessaria alla elaborazione del programma software
Tuttavia, come già evidenziato, il software Paper NG consegnato, non presenta alcuna criticità, peraltro nemmeno contestata dall'appellante. L'unico problema sollevato da riguarda Pt_1 l'impossibilità di eseguire le due personalizzazioni richieste per le quali era necessario il coinvolgimento di a fronte di 23 moduli software tutti integrabili di default sul Parte_2 server Pacway in uso presso Pt_1
Di conseguenza, nella fattispecie in esame, non può dirsi di essere in presenza di un recesso dal contratto di fornitura di licenza software, bensì di un rifiuto a pagare quanto previsto in contratto per una prestazione che risulta correttamente adempiuta, essendo il software realizzato e consegnato esente da vizi e difetti.
Con il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, l'appellante lamenta l'errata valutazione del materiale istruttorio e la mancata ammissione della prova testimoniale che il primo giudice avrebbe errato a non dare ingresso alle prove testimoniali richieste Testimone_6 con le quali avrebbe potuto dimostrare che prima della sottoscrizione del contratto, aveva CP_1 garantito la completa compatibilità del suo sistema con il gestionale in uso assicurando, altresì, la collaborazione di Per conseguenza avrebbe in tal modo potuto dimostrare di Parte_2 Pt_1 non avere alcun onere di ottenere il preventivo accordo di Insiste poi a ritenere Parte_2 che la mancata ammissione delle prove testimoniali, avrebbe impedito di fornire la prova che il problema scarico camion e bordo macchina era parte essenziale del contratto e che il problema di incompatibilità fra il software Paper Ng e il server AC riguardava proprio la produzione dei fuori standard, il che avrebbe poi indotto ad esercitare il diritto di recesso. Pt_1
Anche le predette censure vanno disattese.
Come già osservato, sin da subito, prima ancora della sigla del contratto, ha evidenziato a CP_1 la preventiva necessità di coinvolgere nel progetto, relativamente proprio alle Pt_1 Parte_2 personalizzazioni richieste.
L'appellante non ha fornito alcuna prova di aver preventivamente verificato la fattibilità del processo con né ha articolato alcun capitolo di prova in tal senso. Parte_2
Dal canto suo ritenendo pacifico il coinvolgimento della società produttrice di AC, ha CP_1 inviato a i contenuti tecnici da condividere con assicurando comunque che - Pt_1 Parte_2 a parte la questione bancali e bordo macchina - il proprio software Paper NG, era costituito da circa 23 moduli tutti integrabili con il software AC.
Osserva questa Corte che, contrariamente a quanto ritenuto da - ovvero che solamente in data Pt_1
19/10/2020, quindi dopo l'invio del software, trasmetteva gli aspetti tecnici da sottoporre a CP_1
– i dati tecnici erano già conosciuti dall'appellante, poiché puntualmente indicati nel Parte_2 contratto del 22/09/2020 relativo proprio alle personalizzazioni del software necessarie per farlo dialogare con il server AC, per lo scarico dei camion e bordo macchina (doc12).
Inoltre, si rileva che proprio dal doc 11 (contratto relativo alla configurazione e installazione del software) si evince l'installazione diretta del software sul server, nulla riferendo sulla necessità di interventi di per consentirne l'integrazione con AC, mentre nel doc 12 - Parte_2 pagina 8 di 10 relativo al contratto per la personalizzazione del software (scarico camion e del bordo macchina) - era prevista un'attività di AC ovvero del server di al fine di ottenere l'integrazione fra i due Pt_1 programmi informatici.
Quindi se queste personalizzazioni fossero state realmente di primaria importanza per si sarebbe Pt_1 immediatamente attivata al fine di ottenere la collaborazione di Parte_2 poi si duole che il tribunale non abbia ammesso le istanze istruttorie tese a provare le Pt_1 ragioni per le quali aveva concluso il contratto con non avendo quindi potuto Pt_1 CP_1 dimostrare “che il problema di incompatibilità fra i due software riguardava la produzione dei fuori “standard…”
Tuttavia - premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, sent. n. 1558 dell'1.6.1974): "Il giudice del merito non è tenuto ad ammettere mezzi di prova, quando ritenga che la controversia (od un punto di essa), possa essere decisa in base agli elementi già acquisiti alla causa;
né egli incorre in vizio di motivazione allorché dal complesso del suo ragionamento risulti che egli ha tenuto conto delle deduzioni probatorie offerte dalle parti, considerandole come irrilevanti od assorbite dai dati già acquisiti al processo." - si osserva preliminarmente che le prove orali richieste si palesano del tutto inammissibili, per cui appare del tutto corretta la decisione del giudice di primo grado di non ammettere le predette istanze istruttorie e di decidere la causa sulla sola base della documentazione in atti.
Nella specie: i cap. c), e), f), g) che riguardano le ragioni per le quali si era rivolta a Pt_1 per la realizzazione del sistema informatico, si mostrano valutativi e documentali CP_1 oltre che ininfluenti;
i cap. h), i), k), l), o), p), r), s) oltre ad essere generici nonché riferiti a documenti, si mostrano valutativi, mentre il capitolo t), appare valutativo, riferito a documenti nonché negativo, ed i capitoli u), v), w),x), appaiono valutativi, richiedendo giudizi tecnici, generici e riferiti a documenti n), o), p), r) si mostrano valutativi.
La prova così articolata, oltre ad essere perlopiù riferita a documenti che il primo giudice ha preso in considerazione, richiede ai testi una interpretazione del tutto soggettiva e indiretta dei fatti o addirittura di esprimere giudizi negativi e valutazioni tecniche.
Quello che però rileva, è che l'appellante non ha formulato alcun capitolo atto a fornire la prova di aver preventivamente interpellato prima della sigla del contratto. Parte_2
Inoltre nulla provano circa l'asserita incompatibilità fra il software Paper Ng ed il server AC.
L'appello deve quindi essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza n. 3883/2024 resa in data 9/04/2024 dal Tribunale di Milano e condanna dell'appellante , a Parte_1 rifondere le spese di lite a come da liquidazione operata in dispositivo. Sussistono inoltre CP_1 in capo all'appellante i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3883/2024 resa in data 9/04/2024 dal Tribunale di Milano, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna , a rifondere a le spese del grado che liquida in € 6.946,00 oltre Parte_1 CP_1 al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
3.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 1°ottobre 2025
Il GA est OL RU
Il Presidente Margherita Monte
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