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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/04/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto:
dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2737 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Vitale ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Eboli alla via Ceffato n. 2;
parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cardaropoli ed elettivamente CP_1
domiciliato in BR alla via C. Battisti n. 44;
parte resistente NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2023, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 07.07.2012 e che, dall'unione coniugale, CP_1 erano nate due figlie e , rispettivamente in data 24.04.2015 e in data 26.06.2017. Per_1 Per_2
Esponeva, altresì, che la convivenza matrimoniale era oramai divenuta intollerabile e che i coniugi vivevano da tempo separati di fatto tanto che il resistente aveva deciso di trasferirsi a vivere altrove ed aveva anche iniziato una nuova relazione sentimentale. Rappresentava inoltre a) di lavorare come operaia per un solo mese all'anno nelle aziende conserviere della zona e di percepire per il resto dei mesi l'indennità di disoccupazione senza tuttavia riuscire a far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiana;
b) che non possedeva alcun bene mobile o immobile a differenza del resistente che lavorava in una società di catering oltre ad essere comproprietario di diversi beni immobili;
c) che, dal momento della separazione di fatto, aveva iniziato a percepire per intero l'assegno unico per la prole e che il resistente aveva corrisposto la somma somma mensile di €. 400,00 per il mantenimento del nucleo familiare oltre alle utenze domestiche di luce e di gas. Alla stregua di ciò, chiedeva pronunciarsi la separazione e disporsi l'affidamento condiviso della prole, con assegnazione a sè della casa coniugale e con regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
chiedeva inoltre che il resistente fosse tenuto a corrispondere la somma mensile di €. 600,00 a titolo di mantenimento della prole (oltre al 75% delle spese straordinarie) nonchè la somma di €.
500,00 a titolo di mantenimento personale. Successivamente, con la memoria ex art. 473 bis
17 co. 1 c.p.c. depositata in data 21.09.2023, la parte chiedeva che l'assegno unico fosse riconosciuto per intero a sé e che il resistente fosse condannato al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., per aver violato il dovere di leale collaborazione ex art. 473 bis 18 c.p.c. in quanto aveva dissimulato la propria condizione economica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.09.2023, si CP_1 costituiva in giudizio e si associava alle domande di separazione e di collocazione della prole presso la madre;
inoltre, deduceva che: a) la di lui madre aveva chiesto il rilascio dell'immobile concesso in precedenza in comodato d'uso gratuito e, pertanto, si opponeva alla richiesta di assegnazione della casa coniugale;
b) di lavorare occasionalmente come cameriere e di percepire redditi modesti tanto da necessitare dell'aiuto economico dalla di lui madre;
c) di aver ricoperto la carica di amministratore e di socio accomandatario della società “Il
Laghetto s.a.s. di ZZ RM & C.”, prima di essere posta in liquidazione e di dover corrispondere all'erario la somma di €. 40.987,74 per i debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa.
Pertanto, chiedeva che la somma per il mantenimento della prole fosse pari ad €. 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e che nulla fosse corrisposto in favore della ricorrente in quanto aveva una capacità reddituale superiore alla propria;
infine, chiedeva regolamentarsi il suo diritto di visita alle condizioni indicate nel proprio scritto difensivo e che l'assegno unico fosse fruito da ciascuna parte nella misura del 50%.Successivamente con memoria ex art. 473 bis 17 co. 2 c.p.c. depositata in data 29.09.2023, la parte chiedeva condannarsi la controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 16.04.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione.
Passando alle statuizioni riguardanti la prole, va confermato il regime dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non essendo emerse circostanze nel corso del giudizio né essendo tantomeno stati dedotti fatti incidenti in senso negativo sulla capacità genitoriale delle parti. Va poi confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Infatti, la casa coniugale sita in BR alla via Comandante del Prete n. 28 era stata CP_ concessa in comodato dall' per viverci unitamente al proprio nucleo familiare (v. contratto di comodato depositato da parte resistente in data 08.09.2023).
E' noto che tale ipotesi di comodato va ricondotta nell'art. 1809 c.c., nel senso che sull'immobile è stato impresso un vincolo di destinazione al soddisfacimento delle esigenze familiari di tipo abitativo del nucleo familiare.
Ciò comporta che la fine dell'unione coniugale non è idonea a determinare una restituzione del bene agli originari proprietari proprio in ragione del vincolo di destinazione impresso sul bene una volta che è stato finalizzato al soddisfacimento delle esigenze familiari.
Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il venir meno della vita coniugale “non è per ciò solo idoneo a recidere il vincolo di utilizzo del bene concesso in comodato…Infatti, nel concetto di casa familiare rientra anche quello ove si svolge la vita della prole, in un'ottica di massima tutela dei minori e della stabilità della loro esistenza” (Cass.
SS.UU. n. 20448/2014).
Ne consegue che la circostanza che la casa coniugale fosse stata concessa in comodato dalla madre del resistente alla coppia coniugale non è ostativa all'assegnazione della casa coniugale ex art. 337 sexies c.c. alla in quanto genitrice collocataria delle figlie minori Parte_1
e . Per_1 Per_2
Va del pari confermata l'ordinanza presidenziale nella parte relativa alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre.
Passando agli aspetti economici, va precisato la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (così Cass. n.
14175 del 12/07/2016; conformi Cass. 28 settembre 2015, n. 19194, n. 6289 del 19/03/2014,
Cass. 11 aprile 2011, n. 8227e n. 25010 del 30/11/2007). Quindi, affinché tale circostanza possa portare ad una revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento occorre dimostrare (con onere probatorio ovviamente gravante su chi chiede la modifica) che la nascita di un nuovo figlio abbia determinato un concreto ed effettivo peggioramento delle capacità economiche e contributive del genitore e ciò per il semplice e condivisibile motivo per cui la nascita di un altro figlio è un fatto volontario, frutto di una libera scelta del genitore ed inoltre — così come avverrebbe in una famiglia unica —
l'aumento del numero dei figli non può certo determinare una diminuzione dei doveri di mantenimento rispetto alla prole già esistente.
Orbene, sul punto, il resistente nulla ha provato, in particolare sulle capacità economiche e reddituali della sua nuova compagna, madre del nuovo figlio, elementi che ovviamente sono necessari per la valutazione dell'incidenza della nascita del nuovo figlio sulle condizioni economiche complessive.
Ciò posto, nel determinare l'assegno di mantenimento, occorre occorre tenere in considerazione sia la circostanza che la ricorrente ha svolto attività lavorativa - sia pur solo occasionalmente - durante la vita matrimoniale sia la sua giovane età (essendo appena quarantacinquenne e munita di capacità lavorativa) sia, la circostanza che la predetta è assegnataria della casa coniugale.
Inoltre, per giurisprudenza costante nel determinare l'entità dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole non può prescindersi dall'utilità economica rappresentata dall'assegnazione della casa coniugale (ord. Cass. civ. n. 8764 del 28 marzo
2023).
Premesso ciò, va osservato che la ricorrente ha prodotto i seguenti redditi: €. 970,88 corrispondente ad un reddito netto mensile di €. 61,49 nell'anno 2019; €. 901,53 corrispondente ad un reddito netto mensile di circa €. 57,85 nell'anno 2020 ed, infine, €.
1.417,92 corrispondente ad un reddito netto mensile di €. 90,98 nell'anno 2021, oltre ad aver mensilmente percepito la SP (v. atti depositati in data 19.05.2023).
Più di recente, la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato come personale amministrativo e percepisce una somma mensile di circa €. 190,00 al mese (v. documenti depositati in data 11.04.2025).
Al contrario, dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, è emerso che il resistente ha prodotto i seguenti redditi: €. 3.161,00 nell'anno 2020; €. 1.765,00 nell'anno 2021 ed, infine, €. 2.101,00 nell'anno 2022; inoltre, è emerso che il resistente è comproprietario di ben cinque beni immobili siti nel comune di BR oltre ad essere intestatario di svariati rapporti di credito con gli istituti bancari (v. relazione depositata in data 01.03.2024).
La contitolarità di un numero non esiguo di beni immobili fa presumere che la parte abbia maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati.
Ne consegue che, alla luce dei redditi delle parti e tenuto conto dell'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, si reputa congruo confermare la somma di €. 100,00 per il mantenimento personale della ricorrente.
Del pari, è congrua e proporzionata ai redditi dell'obbligato la misura dell'assegno di mantenimento stabilita con i provvedimenti provvisori, atteso che nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi idonei a giustificare una modifica delle condizioni in precedenza stabilite.
Ne consegue che dovrà versare a la somma mensile di €. CP_1 Parte_1
400,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Da ultimo, non puo essere accolta la domanda formulata da parte ricorrente di corresponsione del 100% dell'assegno unico, in quanto - in assenza di diverso accordo tra le parti - il predetto sussidio economico andra fruito ex legge da ciascun genitore in parti uguali.
Va, invece, dichiarata l'inammissibilita della domanda di sequestro dei beni del resistente, in quanto e stata formulata da parte ricorrente solo con l'atto depositato in data 30.03.2024 e, dunque, oltre i termini consentiti (v. atto depositato in data 30.03.2024).
Infine, vanno rigettate le domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta da entrambe le parti, in quanto sono state genericamente formulate oltre ad essere sfornite di prova (v. atti depositati in data 21.09.2023 e in data 29.09.2023).
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di e di coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in data 07.07.2012 in BR (atto n. 8, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2012);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone l'affidamento condiviso delle figlie minore e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento privilegiato presso la madre;
4. assegna la casa coniugale a per viverci unitamente alla prole;
Parte_1
5. dispone che possa vedere e tenere con sé le figlie minori e CP_1 Per_1
con sé la prole, in difetto di diverso accordo scritto, con le seguenti modalità: Per_2 per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 ( da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore); nonché, a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle 19,00 della domenica, inoltre, ad anni alterni, o la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ( dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre
o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese). Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purchè gli stessi non pregiudichino gli interessi delle minori;
6. dispone che versi mensilmente a la somma di € CP_1 Parte_1
100,00 mensili a titolo di mantenimento personale a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
7. dispone che versi mensilmente a la somma di € CP_1 Parte_1
400,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori e a mezzo di Per_1 Pt_1 bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
8. dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento della prole nella misura del 50 % ciascuno;
9. dispone che ciascuno fruisca dell'assegno unico nella misura del 50%;
10. rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
11. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 17.04.2025 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire