Articolo 202 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 201Articolo 203
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16 settembre 2003
Art. 202. Sospensione o revoca della licenza di esercizio 1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell'aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003