Sentenza 24 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 24/05/2022, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2022
N. 01411/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2019, proposto da
DR IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Cacchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in LE, p.zza della Libertà, 17;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 16790 del 4.12.2018, notificato il 6.12.2018, adottato dal Responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di Amalfi, nella parte in cui ha rigettato l’istanza di ampliamento dello spazio pubblico in concessione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Amalfi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori Cacchione Alessandro e Giordano Rosa (in dichiarata sostituzione dell'avv. Armenante);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 4 febbraio 2019 e depositato il successivo 21 febbraio il sig. IN DR, titolare della “Taverna del Conte IN”, attività di ristorazione sita nel Comune di Amalfi, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale l’Ente Comunale, in riscontro all’istanza formulata dal ricorrente (nota prot. n. 5011 del 10.4.2018) ha confermato la concessione di suolo pubblico per mq. 4,00 (di cui al precedente permesso n. 22/2017) rigettando la richiesta di ampliamento per ulteriori mq. 7,00.
1.1. A sostegno del gravame, con un unico motivo, sono state articolate censure di violazione di legge (artt. 97 Cost., 2,3 e 7 L. 241/90 e s.m.i.) e di eccesso di potere (carenza di istruttoria e motivazione, presupposto erroneo, illogicità, perplessità, travisamento e sviamento).
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Amalfi, che ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. In data 16 marzo 2021 il ricorrente si è costituito a mezzo di nuovo difensore.
4. Con memoria del 22 marzo 2022 il Comune di Amalfi ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, afferendo a valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione procedente, nonché l’improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse atteso che l’efficacia del provvedimento gravato era relativa al solo anno 2018 e che, per gli anni successivi, la richiesta di ampliamento non è stata ribadita.
4.1. Previo scambio di ulteriori memorie, all’udienza pubblica del 27 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In accoglimento dell’eccezione formulata dal Comune, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’atto impugnato ormai esaurito i suoi effetti, con la conseguenza che la parte ricorrente – che non ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento gravato ai fini di interesse risarcitorio né tanto meno ha proposto domanda di condanna al risarcimento dei danni eventualmente subiti - non potrebbe ottenere alcun effetto utile dall'accoglimento del ricorso in questione. Nel processo amministrativo, infatti, l'improcedibilità del ricorso può verificarsi: a) allorché il rapporto giuridico sotteso all'impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolamentazione intervenuta in corso di causa; b) allorché l'atto del cui annullamento si discute ha di fatto consumato la sua efficacia, con sostanziale sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnativa nel caso in cui nessuna concreta utilitas possa derivare alla parte ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2209).
6. In ragione della chiusura in rito della controversia, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Referendario
Anna Saporito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO