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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/06/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9865/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9865/2015 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._1 Parte_3 [...]
), (C.F. , con il C.F._2 Parte_4 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'avv. MORVILLO GIOVANNI (C.F.: ; C.F._4
ATTORI contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DORIA VINCENZO e dell'avv. D'ANTONIO ALBA;
CONVENUTA
Controparte_2 on decreto del Ministero dello Sviluppo
[...]
Economico n. 387 del 9 settembre 2013, (C.F. P.IVA ), con il P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MAZZUOLI STEFANO;
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_4 [...]
; CP_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_5
RUSSO FABIO e dell'avv. ; Controparte_4
pagi na 1 di 33 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMMISSARIO
DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-
Controparte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
[...] P.IVA_6
DISTRETTUALE DELLO STATO;
TERZE CHIAMATE dal C.C.C.
(C.F. e Controparte_7 P.IVA_7 Controparte_8
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ; P.IVA_7 Controparte_4
TERZE CHIAMATE da CP_2
Oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Parte attorea: «principalmente accogliere la domanda di parte attrice e conseguentemente condannare parte convenuta, anche in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice di € 190.167,00; in subordine condannare parte convenuta al risarcimento della somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà indicare sulla scorta dell'ATP e dell'espletata CTU;
in via gradata condannare parte convenuta al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo del locale come da domanda attorea, anche con valutazione equitativa;
condannare al pagamento delle spese sostenute per ATP, CTU e quant'altro.
Vittoria spese con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.»
«In via preliminare: dichiarare la nullità Controparte_1 della citazione per indeterminatezza dei fatti;
rigettare le domande attoree, in quanto inammissibili, illegittime ed infondate;
in via subordinata: dichiarare la responsabilità della dei ministri il Commissario Delegato per Controparte_9
l'emergenza a Sarno, subcomprensorio n.3 ex OPCM n.3270/2003, e/o della
e per l'effetto condannarle per quanto di ragione al risarcimento Controparte_2 dei danni subiti dagli attori;
accertare il diritto del Controparte_10
(già in proprio e/o per
[...] Controparte_1 conto della ad essere rivalsi dalla in persona del Controparte_2 Controparte_11 legale rapp.te pro tempore, e dalla in persona del Controparte_12 legale rapp.te p.t., quali imprese coassicuratrici che garantiscono il rischio nell'esecuzione dei lavori, rispettivamente al 60% ed al 40%, in virtù di polizza
n.Z15/367553334 (modello M901.D86, Agenzia Z15-Uniconsult), stipulato dal CCC, in pagi na 2 di 33 proprio e/o per conto della con la quale Controparte_2 Controparte_11 impresa delegataria;
per l'effetto condannarle, ciascuna per la propria quota, a rivalere il in proprio e/o per conto della Co.n.e. Controparte_1 [...]
di quanto queste siano eventualmente condannate a pagare a titolo di CP_13 risarcimento del danno in favore degli attori».
«In via Controparte_14 preliminare:
- dichiararsi l'improcedibilità delle azioni di condanna formulate nel presente giudizio nei confronti della Società Cooperativa CO.NE.SA. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa;
Nel merito:
I) Dichiarare la decadenza ed in ogni caso la prescrizione del diritto alla garanzia dei ricorrenti;
II) Rigettare le domande attoree, in quanto assolutamente inammissibili, illegittime ed infondate;
III) In via subordinata, in espressa adesione alla domanda formula dal
[...]
in ogni caso dovesse riconoscersi la responsabilità di Controparte_1 nel sinistro de quo, accertare il diritto della CO.NE.SA. ad essere Controparte_2 rivalsa dalla in persona del legale rapp.te pro tempore, e Controparte_15 dalla in persona del legale rapp.te p.t., quali imprese Controparte_12 coassicuratrici che garantiscono il rischio nell'esecuzione dei lavori, rispettivamente al
60% ed al 40%, in virtù di polizza n. Z15/367553334 (modello M901.D86, Agenzia Z15-
Unicoensult), stipulato dal C.C.C., in proprio e/o per conto della Controparte_2 con la quale impresa delegataria;
per l'effetto condannarle, Controparte_15 ciascun per la propria quota, a rivalere la di quanto queste siano Controparte_2 eventualmente condannate a pagare a titolo di risarcimento del danno in favore dei ricorrenti;
IV) In ogni caso dovesse riconoscersi la responsabilità della nel Controparte_2 sinistro de quo, rigettata ogni avversa eccezione, accertare il diritto della CP_2 ad essere rivalsa dalle compagnie in coassicurazione l'Assitalia Le Assicurazioni
D'Italia s.p.a. e la prima nella misura del 75% e la Controparte_16 seconda del 25% in virtù della polizza n. 17/60/216550/20/6020, e quindi condannare
e per le Controparte_17 Controparte_16 rispettive quote, a rivalere la di quanto questa sia condannata a Controparte_2 pagare a titolo di risarcimento danni in caso di accoglimento della domanda attorea;
pagi na 3 di 33 V) In via riconvenzionale, previo accertamento dell'esecuzione dell'appalto intervenuto tra la Sig.ra e la società da un lato e la Parte_5 Controparte_18 dall'altro avente ad oggetto il rifacimento della pavimentazione Controparte_2 industriale, muri di recinzione e ripristino di eventuali sottoservizi come precisato nella scrittura privata del 14.3.05, dichiarare l'inadempimento di e Parte_5 all'obbligo di pagamento del corrispettivo convenuto e per l'effetto Controparte_18 condannare gli eredi della Sig.ra e al pagamento in Parte_5 Controparte_18 solido di euro 78.874,36 (settattomilaottocentosettantaquattro/36) ovvero nella maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia anche a mezzo di CTU che fin
d'ora si richiede, ed oltre interessi fino a soddisfo;
VI) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da liquidarsi, all'occorrenza, ai sensi dell'art. 4 comma 9 D.M. n. 55/2014, oltre accessori di legge.»
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato per
l'emergenza del bacino del fiume : « 1) In via preliminare, preso atto della CP_6 successione della all'ex DI (a sua volta succeduta all'ex Controparte_19
Commissario di Governo), sia disposta l'estromissione dal giudizio dell'Amministrazione statale;
2) Nel merito, sia accertata l'infondatezza delle domande attoree e/o l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione statale, con conseguente rigetto delle domande formulate nei suoi confronti;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità concorrente dell'Amministrazione, che sia accertato il minor grado di responsabilità di quest'ultima, ponendo, in ogni caso, a carico delle compagnie assicurative chiamate in causa la relativa condanna;
4) In via ulteriormente subordinata, condannare le compagnie assicurative chiamate in causa a rivalere l'Amministrazione delle somme che la stessa dovesse essere condannata a pagare, a qualsiasi titolo.
e : «chiedono il rigetto Controparte_7 CP_8 Controparte_15 dell'atto di chiamata in causa, nonché della domanda principale, con condanna al pagamento di spese e competenze. È da dichiarare l'improponibilità della domanda contro sottoposta a procedura di liquidazione coatta Controparte_20 amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 387/2013 del
9/9/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15/10/2013, dovendo un credito vantato contro un'azienda posta in liquidazione coatta amministrativa essere fatto valere in sede concorsuale;
la domanda risarcitoria è da rigettare, avendo il CTU escluso il nesso causale sia tra i danni all'immobile da esecuzione dei lavori sia tra i danni da rifacimento del piazzale industriale, e da inutilizzo dello stesso, né sussiste
pagi na 4 di 33 nesso di causalità rispetto all'espletamento delle opere pubbliche, derivando la controversia dall'autonomo accordo privatistico;
eccessiva è la quantificazione dei danni;
va esclusa ogni responsabilità della CO.N.E.S.A. scarl avendo il CTU escluso
l'imputabilità dei danni all'immobile agli scavi effettuati da sulla CP_2 responsabilità esclusiva della del Consiglio e Commissario Delegato per CP_9
l'Emergenza del essendo i danni che numerosi edifici hanno subito CP_6 conseguenza esclusiva di erronee scelte progettuali della direzione dell'ente si eccepisce il giudicato statuito dalle sentenze del Tribunale di Salerno n. 2345/2014 e Tribunale di
Nocera n. 1712; avendo il CTU collocati i danni al fabbricato da vibrazioni delle opere di scavo e da rifacimento del pavimento del piazzale effettuati da nel gennaio CP_2 del 2006, i coassicuratori rinunciano all'eccezione di inoperatività temporale della garanzia, ferma restando l'eccezione per ogni vicenda successiva al 10/11/2006, data di storno della polizza 17/60/2165550/20/6020; è da dichiarare la violazione degli art.li 1913 e 1915 c.c. e 7 polizza assicurativa, che obbligano alla denuncia del sinistro entro tre giorni dalla conoscenza del danno cagionato, con perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, essendosi la limitata ad una mera tardiva CP_2 comunicazione della richiesta risarcitoria;
è da dichiarare ex art.li 1892, 1893, 1894
c.c. l'annullamento della garanzia assicurativa con perdita del diritto all'indennizzo, essendo emerso che la beneficiava di copertura assicurativa con CP_2 [...]
e le eccepiscono l'inoperatività della garanzia per i CP_21 Controparte_16 danni da rifacimento del pavimento del piazzale volontariamente e necessariamente demolito, ed erroneamente ricostruito, e per i danni da inutilizzo del piazzale, ricorrendo lavori eseguiti dalla previo accordo contrattuale a mezzo di CP_2 scrittura privata con inerenti ad un danno necessario, demolizione Controparte_18 della pavimentazione per la posa del collettore fognario, non accidentale, esulando dall'oggetto della garanzia l'espletamento di lavori edili per rimediare ad un danno necessario, oltre che i danni da inutilizzo del piazzale sono esclusi dall'art. 17, lettera
l), in quanto da interruzione di attività industriale;
per i danni da rifacimento del pavimento del piazzale volontariamente e necessariamente demolito e da inutilizzo del piazzale, la garanzia non opera, ricorrendo i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori, esclusi dall'art. 16 lettera c) condizioni generali di assicurazione;
per i danni da rifacimento del pavimento del piazzale volontariamente e necessariamente demolito e da inutilizzo del piazzale, la garanzia non opera, ex art. 17 lettera h) ricorrendo operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, nonché danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
è da dichiarare
pagi na 5 di 33 la mancanza di accidentalità, l'estraneità dall'oggetto della copertura assicurativa e dal rischio assicurato, dei danni da esproprio, da rifacimento della pavimentazione industriale, dei muri di recinzione, di ripristino dei sottoservizi, dai contestati accumuli di acqua piovana, del rimborso spese per i manufatti demoliti per l'esecuzione dell'opera, dei danni ragionevolmente prevedibili, da violazioni del contratto di appalto stipulato tra ed attori con la scrittura privata del 14/3/2005; è da CP_2 dichiarare l'inoperatività della garanzia essendo i danni conseguenti a vibrazioni ed assestamento del terreno ai sensi della condizione aggiuntiva F) e dell'art. 17 lettera
G), operando la condizione aggiuntiva F) solo se i danni non derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive, con l'applicazione di una franchigia del 10% per ogni sinistro, con lo scoperto minimo assoluto di £.
3.000.000 e comunque con il massimo indennizzo annuo assicurativo di £.40.000.000
(€.20.658,27); è da limitare l'indennizzo dei danni al fabbricato se danni da cedimento
o franamento del terreno al massimale annuo globale di £.40.000.000 (€.20.658,27); CP_ essendo la garanzia R.C.T. per il 75% a carico per il 25% Controparte_8 dell'Assicurazioni Generali, ex art.1991 c.c. va limitato l'eventuale obbligo indennitario dei coassicuratori in via parziarie ed al solo pagamento della quota di indennità della
con esclusione di qualsiasi solidarietà tra i coassicuratori;
va dichiarata CP_2
l'inoperatività della garanzia per mancanza di accidentalità rispetto ai danni rivendicati;
rispetto ad ipotetici danni al fabbricato è da dichiarare il giudicato sulla responsabilità esclusiva della e Commissario Delegato per Controparte_9
l'Emergenza del e sull'inoperatività della garanzia assicurativa prestata CP_6 da e alla statuiti dalla sentenza del CP_8 Controparte_7 CP_2
Tribunale di Salerno n. 2345/2014, divenuta definitiva per mancata impugnativa;
si chiede che venga dichiarato il giudicato anche sull'inoperatività della garanzia assicurativa prestata da e alla per CP_8 Controparte_7 CP_2 mancanza di accidentalità (…) in qualità di terzi chiamati in causa dal terzo
, chiedono il rigetto dell'atto di chiamata in causa e della domanda Controparte_20 attorea con condanna la pagamento di spese e competenze causa secondo le regole della soccombenza»;
«Preliminarmente: dichiarare la carenza di CP_5 Controparte_12 legittimazione passiva della per le motivazioni esposte Controparte_12 in comparsa, da intendersi espressamente richiamate. In subordine, dichiarare
l'inammissibilità ed improponibilità della domanda proposta atteso che la CP_2 con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 387/2013 del 09.09.2013,
pagi na 6 di 33 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15.10.2013, è stata sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa. In via più gradata, nel merito, preso atto delle risultanze istruttorie e dell'elaborato redatto dal CTU, rigettare la domanda atteso che
i profili risarcitori azionati da parte attrice, ovvero danni per il rifacimento del pavimento del piazzale, danni da inutilizzo del piazzale e danni al fabbricato da vibrazioni per gli scavi effettuati da non sono in nesso causale con le opere CP_2 pubbliche di esecuzione del collettore fognario sub comprensoriale per superare
l'emergenza socio-economica ambientale del bacino idrico del fiume In via CP_6 ulteriormente gradata, accertata la inoperatività della polizza alla luce delle condizioni sottoscritte, per le motivazioni richiamate negli scritti difensivi, dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'Assicurato; Ancora, per l'ipotesi in cui emergessero profili di responsabilità a carico di parte attrice nella determinazione dell'evento per non aver adottato comportamenti tali da ridurre l'insorgenza o
l'amplificarsi delle paventate conseguenze dannose, rigettare la domanda risarcitoria ovvero ridurla ai sensi dell'art.1227 c.c.. Da ultimo, per la denegata ipotesi in cui si ritenesse comunque operante la garanzia assicurativa in oggetto, si richiede
l'applicazione dei limiti di indennizzo espressamente previsti in polizza, stabiliti in €
50.000,00 (€ cinquantamila/00) per i danni da vibrazione ed in € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) per i danni da garanzia postuma in uno alle franchigie e scoperti pattuiti. - In ogni caso, in considerazione dei motivi su esposti, condannare parte attrice al pagamento delle spese di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale proprietaria del fondo e del fabbricato sullo stesso insistente, Parte_5 sito in Angri, alla via Salice, foglio 7, particelle 1253, 1255, 1082, 1080, 1255, 1253,
1082, e nella qualità comodataria del cespite individuato, citarono Parte_1 davanti, al Tribunale di Nocera Inferiore, per l'udienza 14/7/2011, il
[...] premettendo che a detto convenuto Controparte_10 erano stati appaltati, dal Commissario Delegato della Presidenza Consiglio dei
Ministri, i lavori pubblici (ordinanza n. 3270 del 12/3/2003) per realizzazione del collettore fognario sub comprensoriale, nell'ambito dell'emergenza socio-economica- ambientale del bacino idrico del fiume Comprensorio medio Sarno, sub CP_6 comprensorio n. 3, e in ragione della quale erano state espropriate le particelle 1080,
1082 f.7, nonché 1080, 1225, 1253, 1082 f.7; allegarono che dall'esecuzione delle opere pubbliche indicate erano derivati danni alla pavimentazione del cortile utilizzato dagli automezzi della , esercente nell'immobile attività di CP_18 pagi na 7 di 33 logistica, nonché a parti fabbricato, accertati dall' R.G. 37/09 e quantificati in CP_23
€.190.000,00, di cui chiesero, quindi, la condanna del convenuto al pagamento.
Si costituì tempestivamente il convenuto , chiedendo e ottenendo, in via CP_1 preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Commissario Delegato per l'emergenza del bacino del fiume Sarno, nella qualità di stazione appaltante, della Co.n.e.s.a. s.c.a r.l., consorziata che aveva eseguito i lavori, le compagnie assicurative di quest'ultima, p.a. Controparte_24
e (in coassicurazioni). Controparte_12
Il dedusse: CP_1
▪ la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dei fatti, essendo stato omesso di dire quando sarebbero iniziati i lavori, quali particelle (non oggetto di espropriazione) ovvero quanti metri quadri di terreno sarebbero stati interessati dai pretesi danni, quale era lo stato del terreno prima delle lavorazioni;
▪ che, trattandosi di opere eseguite in base al progetto della del CP_9
Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato per l'emergenza del bacino del fiume
Sarno, sussisteva la responsabilità esclusiva o concorrente della medesima stazione appaltante, per cui aveva chiesto, in via preliminare, la chiamata in causa della medesima;
▪ che esso fungeva solo da general contractor, per cui aveva assunto CP_1 dall'esterno gli appalti, assegnati, poi, alle cooperative consorziate, nella fattispecie alla per cui le opere erano state effettivamente e Controparte_2 legittimamente eseguite dalle cooperative associate, sulle quali esclusivamente gravava la responsabilità per danni a terzi;
▪ che a seguito dell'esecuzione delle lavorazioni si verificarono effettivamente dei danni alla pavimentazione, danni rimossi dalla la in adempimento CP_2 dell'impegno assunto nel verbale del 14.3.05, dal quale emergeva che tutta la pavimentazione dell'intero piazzale (e quindi la gran parte, che non era stata interessata dalle lavorazioni del collettore fognario), a quella data, era sconnessa e lesionata per cause indipendenti dai lavori pubblici, ma connesse al passaggio dei Co mezzi pesanti della ditta trasporti , e per questo nel verbale l'impresa CP_18 esecutrice si impegnava a ripristinare lo stato dei luoghi e, in particolare la pavimentazione industriale, muri di recinzione e eventuali sottoservizi danneggiati durante l'esecuzione dei lavori, per la sola parte interessata dagli stessi lavori di pagi na 8 di 33 posa del collettore, in cambio la dichiarava di rinunciare alla parte Parte_1 di indennità relativa al rimborso spese per i manufatti demoliti per l'esecuzione dell'opera a farsi, in quanto gli stessi sarebbero stati ripristinati dall'impresa esecutrice;
▪ la carenza del nesso di causalità e l'erronea quantificazione dei danni, perché le lesioni della pavimentazione erano preesistenti alle lavorazioni e l'assenza di prova del danno da mancato utilizzo;
▪ l'operatività della garanzia assicurativa, in quanto esso era CP_1 assicurato, in proprio – quale contraente- ed insieme alla – Controparte_2 quale impresa consorziata – in virtù della polizza n.Z15/367553334 (modello
M901.D86, Agenzia Z15- Uniconsult), stipulata con la con Controparte_15 coassicurazione al 40% della società con delegataria la Controparte_12 CP_1
.p.a., nella quale era indicato quale "assicurato” il "committente, Controparte_17 contraente, appaltatore, Direzione Lavori e suoi incaricati, subappaltatori e chiunque partecipi all'opera, purché contrattualmente definito con atto scritto", con conseguente diritto di esso C.C.C., insieme alla Co.n.e.s.a., in qualità di assicurati, di essere rivalsi in caso di condanna al risarcimento dei danni lamentati dall'attore; CP_1
▪ che l'art.25 delle condizioni generali della polizza della riservava l'esercizio dell'azione di garanzia al contraente, e cioè a esso Controparte_1
[...]
Ha , quindi, rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
Si costituì tempestivamente la chiedendo e ottenendo, in Controparte_2 via preliminare, di chiamare in causa le e Controparte_8 Controparte_25
e, nel merito deducendo Controparte_16
□ la nullità del procedimento per accertamento tecnico preventivo. in quanto svoltosi nella sua assenza., impresa esecutrice dei lavori di rifacimento del piazzale – eseguiti in base al contratto di appalto di cui alla scrittura privata del 14.03.2005 – e dai quali dipenderebbero gli asseriti danni lamentati dagli attori;
□ la decorrenza di ogni termini di decadenza e di prescrizione previsto dalla disciplina in materia di appalti, decorrenti dalla stipula della scrittura privata indicata;
□ l'insussistenza del nesso di causalità tra l'esecuzione dei lavori e i danni lamentati, in quanto tutti i lavori erano stati eseguiti a perfetta regola d'arte; le pagi na 9 di 33 lesioni lamentate erano preesistenti e insistevano sulla parte circostante della pavimentazione e non su quella interessata dalle lavorazioni del collettore fognario e, quindi, dalle opere di ripristino;
□ l'assenza di responsabilità in capo essa O.NE.SA., giacché in qualità CP_2 di ditta esecutrice dei lavori, si era limitata a realizzare le opere sotto gli ordini vincolanti della D.L. nominato dalla committenza, ossia dalla del CP_9
dei Ministri, nella persona del Commissario Delegato per l'emergenza socio CP_9 ambientale del bacino del fiume Sarno, la quale, pertanto, era l'unica responsabile;
□ che, in ogni caso, era assicurata in virtù di polizza n. 17/60/216550/20/6020 con l al 75% e in coassicurazione delle Controparte_18 Controparte_26 CP_16 al 25%, per la responsabilità dei danni ai terzi derivanti dall'esecuzione di opere edili e che, pertanto, sarebbero state obbligate a rivalerla nel caso fosse stata ritenuta responsabile dei danni causati alla proprietà dei ricorrenti;
□ che i lavori erano ulteriormente coperti dalla polizza assicurativa stipulata dal in nome e per conto anche della (quale impresa assegnataria ed CP_1 CP_2 esecutrice delle opere) con la e in coassicurazione con la Controparte_15 CP_12
in virtù di tale polizza, sebbene il diritto di azione spettasse al C.C.C., il
[...] diritto alla rivalsa assicurativa sarebbe spettato a per cui in caso di CP_2 condanna avrebbe goduto anche di detta garanzia;
□ che gli attori erano inadempienti all'obbligo assunto con la scrittura privata del
14/3/2005 in forza della quale in cambio del rifacimento della pavimentazione, dei muri di recinzione, per il ripristino dei sottoservizi per l'importo di €.78.874,36, pari all'indennità stimata per la demolizione e ricostruzione della pavimentazione del piazzale e dei muri di confine, avendo la CO.N.E.S.A. eseguito le opere, non pagate dagli appaltanti, in cambio gli attori promesso di cedere il loro paritario credito vantato dagli a titolo indennitario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Commissario delegato per l'emergenza del fiume Sarno.
La P.C.d.M. si costituì tempestivamente eccependo:
❖ in via preliminare e assorbente, l'incompetenza per territorio inderogabile del
Tribunale di Nocera Inferiore, per essere competente il Tribunale di Salerno quale foro erariale, ai sensi dell'art 6, 1° comma, del tu. 1611/1933;
❖ nel merito, l'infondatezza della domanda di accertamento e conseguente condanna di essa amministrazione "nella qualità di committente dei lavori”, poiché nel DM 19 aprile 2000 n. 145 era dettata, all'art. 14 (rubricato "Danni"), una pagi na 10 di 33 disciplina specifica, che poneva "a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto" e che
"L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento";
❖ che, con riferimento specifico all'appalto in questione, l'art. 21 del Capitolato CP_2 speciale d'appalto, rubricato Responsabilità Impresa, stabilisce espressamente che "è obbligo dell'impresa appaltatrice adottare, di propria iniziativa ed a proprie spese, nell'esecuzione dei lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire
l'incolumità degli operai e del personale addetto alle lavorazioni e dei terzi e per evitare qualsiasi danno alle opere in costruzione o costruite ed ai beni di proprietà aliena. Rimane. pertanto, stabilito che esclusivamente e direttamente sull'Impresa ricadrà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per ogni incidente o danno che abbia a verificarsi, per qualsiasi causa, nel corso dei lavori, o in dipendenza di essi, alle persone. anche se estranee al lavoro, ed alle cose (…)
l non potrà mai invocare ad esonero o ad attenuazione delle proprie CP_27 responsabilità, sia di quelle indicate nel presente articolo che di ogni altra responsabilità derivante dall'osservanza delle norme del presente Capitolato
Speciale e degli altri atti contrattuali, l'approvazione da parte dell'Ente Appaltante del progetto, dei disegni”.
❖ che, qualora avesse potuto profilarsi una responsabilità per i fatti esposti in citazione, ai sensi degli artt. 14 del Capitolato Generale d'Appalto e 21 del Capitolato
Speciale d'Appalto, essa, per ogni incidente o danno che abbia a verificarsi nel corso dei lavori, avrebbe dovuto ricadere direttamente ed esclusivamente sull'impresa appaltatrice, con esclusione di qualsiasi esonero o attenuazione della sua responsabilità;
❖ l'infondatezza della domanda attorea, in adesione alle difese del , CP_1 siccome i danni effettivamente verificatisi al piazzale (con pavimentazione industriale) durante i lavori di posa in opera, erano stati ampiamente ripristinati dall'Impresa esecutrice con irrilevanza dello stato generale della CP_2 pavimentazione del piazzale (e quindi anche quella non interessata dai lavori), che pagi na 11 di 33 risultava sconnessa e lesionata per cause indipendenti dalle lavorazioni di posa dei collettori;
❖ che non sussiste alcun rapporto di garanzia tra essa P.A. e il
[...]
che legittimi la chiamata in causa del Commissario delegato;
CP_1
❖ che, in ogni caso, per l'evenienza del tutto ipotetica di riconosciuta responsabilità esclusiva e/o concorrente della p.a. statale aveva diritto a essere garantita e manlevata dal già menzionato e dalle Compagnie Assicuratrici CP_1 con le quali era stato stipulato un contratto a favore di terzo;
❖ che, in via gradata, in caso di accertata responsabilità concorrente, doveva essere dichiarata la preponderanza dell'apporto causale delle ditte appaltatrici ed esecutrici e, in ogni caso, la graduazione delle colpe, tanto anche ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento.
Si costituirono e eccependo: Controparte_7 Controparte_8
⬧ la nullità dell'atto di chiamata in causa, nonché in subordine l'estrema genericità e indeterminatezza dell'azionata manleva, l'inoperatività temporale della garanzia assicurativa rispetto ai lavori dai quali sarebbero derivati i danni, proseguiti fino al 2007, ossia dopo la cessazione degli effetti della polizza, scaduta il
10/11/2006, in quanto la garanzia prestata con la polizza 17/60/2165550/20/6020 era stata stipulata il 10/5/1999 ed era cessata con lo storno del contratto nel 2006, pertanto, dal 10/11/2006 (l'ultima rata semestrale è stata pagata dalla il CP_2
10/5/2006);
⬧ la violazione dell'obbligo di denuncia del sinistro, con perdita del diritto all'indennizzo ex artt. 1913 cod. civ. e 7 Condizioni Generali di Polizza, che obbligavano l'assicurati alla denuncia del sinistro entro tre giorni da quando aveva avuto conoscenza del danno cagionato, essendosi nel caso di specie limitato a l e le non trasmettendo Controparte_18 CP_8 Controparte_16 apposita denuncia, senza tuttavia mai comunicare i nominativi dei presunti responsabili e il loro rapporto con l'assicurato, senza riferire se i lavori furono eseguiti in proprio o subappaltati, impedendo anche l'opportunità di compiere accertamenti nell'immediatezza della produzione del danno;
⬧ la prescrizione del diritto dell'assicurato con riferimento alle rivendicazioni riguardanti i fatti oggetto degli accordi intercorsi tra la e gli attori con CP_2 la scrittura privata del 14/3/2005, ai sensi dell'art.2952;
pagi na 12 di 33 ⬧ l'annullamento della garanzia assicurativa con perdita ex art. 1910 cod. civ. del diritto all'indennizzo, ex artt. 1892, 1893, 1894 cod. civ., riferendo la CP_2 nell'atto di chiamata in causa, di beneficiare di copertura assicurativa con altre
Compagnie assicurativa, ossia e con Controparte_15 Controparte_12 conseguente vanificazione il senso della copertura prestata dall Controparte_8 dalle con la polizza, 17/60/216550 del 10/5/1999, i cui Controparte_16 massimali sono stati previsti e le cui franchigie introdotte appositamente per imporre all'assicurato prudenza operativa e responsabile accortezza rispetto ai profili di responsabilità garantiti;
⬧ l'inoperatività della garanzia assicurativa per mancanza del requisito dell'accidentalità, nella fattispecie esclusa dall'essere il danno cagionato da lavori che vengono prospettati come necessari, venendo rappresentata una inevitabile alterazione dello stato dei luoghi, visto che con la scrittura privata del 14/3/2005 la concordava autonomamente con gli attori il rifacimento della CP_2 pavimentazione industriale, dei muri di recinzione e il ripristino dei sottoservizi, e l'art.·13 della Polizza relativa alla Responsabilità civile verso terzi, nel delimitare l'oggetto della garanzia, limita l'indennizzo ai soli " ...danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione", così pure sono non accidentali i danni conseguiti alle vibrazioni per le opere di trivellazione e scavo, per la posa in opera di palancole di acciaio, realizzate a una distanza minimale dagli immobili essendo evidente che le riferite opere inevitabilmente inducono vibrazioni nel terreno e danni ai manufatti immediatamente vicini opere di trivellazione e scavo, progettate per la posa in opera di condotte;
⬧ l'estraneità dei danni dal rischio coperto dalla polizza, essendo derivati dall'inadempimento della al contratto di appalto stipulato del 14/3/2005; CP_2
⬧ l'esclusione della garanzia per i danni alle opere in costruzione e sulle quali si eseguono i lavori ex art. 16 lettera C) condizioni generali di assicurazione e la
Condizione Aggiuntiva lettera F) essendo coperti solo i danni da cedimento o franamento del terreno, con esclusione di quelli da assestamenti e vibrazioni del terreno, mentre nella fattispecie i danni sono conseguenti a vibrazioni ed assestamento, derogato parzialmente all'art.17 lettera i) delle Condizioni Generali,
pagi na 13 di 33 che estende la copertura ai soli danni da cedimento o franamento del terreno, a condizione che i danni non derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive, prevedendo comunque "uno scoperto del 10% per ogni sinistro
(con il minimo assoluto di i.
3.000.000 e comunque con il massimo di l.40.000.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo");
⬧ in subordine, la garanzia assicurativa per i danni da cedimento o franamento del terreno prevede un massimale globale annuo di £40.000.000 (€.20.658,27), per tutti i sinistri verificatisi nel corso dell'anno ed essendo in corso numerosi analoghi giudizi risarcitori e risultando aperte diverse posizioni, una eventuale sentenza di condanna dovrà limitare l'impegno indennitario dell e del Controparte_8 coassicuratore rispetto a tale voce di danno al Controparte_16 massimale globale riferito;
⬧ che laddove fossero emerse cause diverse di danno, andrebbe detratto dall'indennizzo la franchigia contrattuale pari a £2.000.000 (€.1.032,91) ex art.10 polizza, comunque la garanzia non opererebbe rispetto a tutti danni che si sono manifestati dopo l'esecuzione delle opere o che sono seguiti ai lavori di manutenzione o di riparazione o di posa in opera, ai sensi dell'art. 17, lettera H);
⬧ che indennizzo doveva essere limitato alla sola quota di parziaria responsabilità della dei coassicuratori ed CP_2 Controparte_8 con esclusione di ogni suo obbligo di pagamento Controparte_16 derivante dalla solidarietà dell'obbligazione, coprendo i coassicuratori CP_8 ed sola eventuale specifica responsabilità del
[...] Controparte_16 proprio assicurato, con esclusione di ogni onere derivante dal vincolo della solidarietà.
Si costituì anche l' contestando: Controparte_3
► la nullità dell'atto di chiamata in causa per indeterminatezza;
► l'inoperatività temporale della garanzia, giacché garanzia prestata con la polizza Z15/36/553334, stipulata il 21/6/2002, è cessata il 31/12/2003 per la costruzione delle opere, e da tale data alle ore 24 del 31/12/2004 per il periodo di manutenzione, salvo quanto disposto dall'articolo 12) delle Condizioni Generali di
Assicurazioni;
► la decadenza del diritto all'indennizzo , per l'omessa tempestiva denuncia pagi na 14 di 33 dell'evento, ai sensi degli artt. 1913 cod. civ. e 18 Condizioni Generali di Polizza;
► l'operatività della garanzia limitata al secondo rischio ex art.
2.4 delle CgP e l'inoperatività della garanzia ex art. 8 polizza;
► l'inoperatività della garanzia per mancanza di accidentalità;
► l'inoperatività della garanzia per l'oggetto, riferito all'inadempimento contrattuale;
► l'inoperatività per i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione dei diritti altrui;
CP_2
► la coassicurazione nella misura del 60% a carico del Controparte_3
40% a carico della Controparte_5
► che nel caso di danni da vibrazione rimozione, franamento o cedimento di terreno è previsto uno scoperto del 10% con la franchigia minima di €.10.000,00 ed il limite di indennizzo per sinistro e durata di €.300.000,00, escludendo peraltro la
Condizione Particolare n. 9 i danni a fabbricati causati da lavori di sottomurazione, da altri interventi nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, risarcibili solo nel caso di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera; eccependo che la Condizione Speciale 26 prevede per i fabbricati in aderenza e adiacenti, che si trovano nel ristretto raggio di
25 metri dal cantiere, l'operatività solo in caso di crolli totali, crolli parziali o gravi lesioni che ne compromettono la stabilità: per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato il 10% (dieci percento) dell'importo risarcibile con un minimo di
€.20.000,00 da applicare per ogni danneggiato e/o numero civico;
l'esclusione dalla garanzia dei danni da errori di progettazione o di calcolo, tranne i danni materiali e diretti alle cose assicurate, ma con franchigia del 10% e scoperto di €.50.000,00; il massimale globale di €.500.000,00, con la franchigia minima per i danni a cose di
€.5.000,00;
► l'inoperatività della garanzia ex art. 2 Condizioni Particolari per i danni a opere o impianti preesistenti all'esecuzione dei lavori, purché non manifestatisi durante l'espletamento delle opere né "denunciati prima della scadenza dell'assicurazione", applicando in caso di operatività la franchigia del 10% e lo scoperto di €.20.000,00;
► la mancanza di nesso causale e responsabilità degli assicurati.
Si costituì eccependo: Parte_6
➢ la propria carenza di legittimazione passiva, per non avere stipulato nessuna pagi na 15 di 33 polizza con il;
CP_1
e formulando le stesse difese avanzate dalla Controparte_15
All'udienza del 19/12/2013 il. procuratore costituito della dichiarò a CP_2 verbale che la stessa era stata ammessa alla Procedura di liquidazione. coatta amministrativa con decreto ministeriale n. 387/13 reso dal Ministero dello Sviluppo
Economico. Il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarò l'interruzione e il processo venne ritualmente riassunto dagli attori nei confronti di tutte le parte costituite.
In data 23/07/2015 il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarò la propria incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. essendo competente il Tribunale di Salerno assegnando alle parti il termine perentorio stabilito dall'art. 50 c.p.c. per la riassunzione.
La causa è stata, quindi, tempestivamente riassunta e, in seguito alla concessione dei termini ex art. 183, c. VI, c.p.c., è stata disposta c.t.u.; nessuna altra attività istruttoria è stata svolta.
***
1. Occorre preliminarmente affrontare la questione relativa alla sopravvenuta perdita della capacità processuale della P.C.d.M.-Commissario delegato dichiarata sia nella nota di trattazione scritta depositata in data
16/5/2022 relativa all'udienza del 19/5/2022 sia nella nota scritta del
7/3/2023, deposita in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. (v. relativo decreto del 16/2/2023).
1.1. La P.C.d.M.-Commissario delegato ha eccepito la nullità de giudizio in ragione della notifica dell'atto in riassunzione, dopo la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Nocera, nei suoi confronti e non in quelli CP_2 all'epoca Controparte_28 legittimata, e, successivamente, la successione della in Controparte_19 ragione della soppressione di detta Agenzia.
1.2. In una pronuncia recente (Cass. civ., Sez. I, Ord., 03/05/2024, n. 12018), la suprema corte si è occupata proprio della questione relativa alle vicende normative che hanno interessato il Commissario delegato del Governo per il superamento di detta emergenza, dichiarata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con DPCM del 14 maggio 1995, successivamente prorogato da pagi na 16 di 33 successivi decreti dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri. Con le successive ordinanze di protezione civile, adottat e ai sensi dell'art. 5, della legge n. 225 del 1992, dapprima nella forma dello O.P.C.M. e, in seguito, in quella del D.P.C.M., erano state previste le funzioni del Commissario delegato, cui erano devolute anche funzioni extra ordinem e potestà amministrative derogatorie rispetto all'ordinamento vigente:
«L'approccio deve muovere dalle disposizioni della allora vigente legge sulla protezione civile n. 225 del 1992, ove sono indicati gli organi preposti alla dichiarazione dello stato di emergenza ed all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari per il superamento della stessa. L'art. 2, comma 1, lett. c, della L. 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), stabilisce che "ai fini dell'attività di Protezione civile gli eventi si distinguono in: (...) c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo".
4.1. L'art. 5 della L. n. 225 del 1992 (Stato di emergenza e potere di ordinanza), prevede, al comma 1, che "(a)l verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della Protezione civile, deliberano lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti". Il comma 2 dell'art. 5, della L. n. 225 del 1992, così dispone: "Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguente alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli artt. 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico". Ciò che più rileva, però, è il comma 4 dell'art. 5 della L. n. 225 del 1992, il quale stabilisce che "il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della Protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio", con la precisazione, al comma 5, dell'art. 5, per cui "le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivati".
4.2. Nella versione dell'art. 5, della legge n. 225 del 1992, in vigore dal 14 luglio 2012, si prevede al comma 1-bis che "la durata della dichiarazione dello stato di pagi na 17 di 33 emergenza non può superare 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni". Allo stesso modo, l'art. 5, comma 4, della L. n. 225 del 1992, nella versione successiva a quella originaria, dispone che "il capo del Dipartimento della Protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del servizio nazionale della Protezione civile, di cui agli artt. 6 e 11, coordinando le attività e impartendo specifiche disposizioni operative"; prosegue la norma nel senso che "qualora il Capo del dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del Commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente". Si chiarisce dunque che le funzioni del Commissario delegato sono temporanee. Al comma 4-ter si stabilisce, poi, che "almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il capo del Dipartimento della Protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di 6 mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizione derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi". (…) Effettivamente, dunque, il Commissario delegato alla gestione di emergenza di Protezione civile è un organo temporaneo o provvisorio, la cui giuridica esistenza viene meno con la fine dello stato di emergenza anteriormente dichiarato. Proprio per tale ragione, per consentire alle amministrazioni subentranti di far fronte agli impegni e alle spese derivanti dall'attività svolte e dalle iniziative assunte dal Commissario delegato, l'amministrazione può avvalersi delle risorse relative alla contabilità speciale intestata all'organo commissariale.
4.3. Quanto appena riportato, trova conforto nell'art. 1, comma 422, della L. n. 147 del 2013 e nella sua interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2016. In particolare, l'art. 1, comma 422, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014 -), - comma poi abrogato con la legge n. 1 del 2018, che ha istituito la nuova protezione civile - , statuisce che "alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della L. 24 febbraio 1992, n. pagi na 18 di 33 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'art.
5-bis, comma 5, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 della citata L. n. 225 del 1992", con la precisazione che "le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati". Come si vedrà, i commissari delegati per la gestione del territorio limitrofo al fiume sono stati scelti d'intesa con la , sicché l'ultima CP_6 Controparte_19 parte della norma sopra indicata, è stata pienamente rispettata.
4.4. L'esatta interpretazione dell'art. 1, comma 422, della L. n. 147 del 2013, è stata fornita dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 8 del 2016. La Corte costituzionale ha, infatti, affermato che "con la dichiarata cessazione della emergenza, per un verso, viene effettivamente meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere, ragionevolmente è chiamato a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale che funzionale (alle esigenze dell'ente stesso) dei rapporti in questione". Ha precisato, infatti, la Corte costituzionale che "quanto al primo profilo, va rilevato che è pur vero (come deducono le ricorrenti) che gli atti dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di Protezione civile "possono qualificarsi come atti dell'amministrazione centrale dello Stato (...) finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali" (...). Vero è anche, però, che la funzione statale, che qui viene in rilievo, è una funzione temporanea, che si origina e si elide (nasce e muore) in ragione, rispettivamente, dell'insorgere e del cessare della situazione di emergenza". Pertanto, prosegue la Corte costituzionale "il venir meno della struttura commissariale, per il cui tramite lo Stato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, integra dunque il presupposto di una necessitata successione nei rapporti da questa posti in essere, che risultino ancora in atto, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono. I rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all'esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, quello afferente al territorio inciso dalla situazione emergenziale, sul quale - in assenza di detta situazione (e, dunque, non solo in via ordinaria, ma anche a fronte di eventi calamitosi di minor rilevanza: lett. a e b del comma 1 dell'art. 2 della L. n. 225 del 1992) - opera l'ente territorialmente competente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzionali (legislative, regolamentari e amministrative). Ed è perciò pagi na 19 di 33 ragionevole che le conseguenze (sia fattuali che) giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull'anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente in base all'ordinario sistema di competenze". Del resto, continua la Corte costituzionale "come si evince dal disposto di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'art. 5 della L. n. 225 del 1992, il subentro delle regioni ordinariamente competenti in rapporti giuridici sorti nella fase dell'emergenza, e nei processi pendenti ad essi relativi, è accompagnato, infatti, dal parallelo subentro degli stessi enti territoriali nella contabilità speciale, già intestata al Commissario delegato o al soggetto altrimenti individuato (divertente un ruolo di rappresentante) dell'ente subentrante".
5. L'incipit è costituito dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 1995 (Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socioeconomico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume ), CP_6 il quale ravvisa l'opportunità "di nominare un commissario delegato cui affidare l'adozione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, dei provvedimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi citati". (…) Con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3270 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socioeconomico- ambientale nel bacino idrografico del fiume ), "acquisita l'intesa della CP_6
", si è provveduto alla nomina del generale quale Controparte_19 Persona_1 ato per il superamento dell'emergenza. Con l'OPCM del 20 giugno 2011, n. 3948, si è previsto, all'art. 6, che "a far data dal 1° luglio 2011 il provveditore interregionale per le opere pubbliche per la ed il Molise subentra al generale nelle funzioni di CP_19 Persona_1 commissario delegato". Nel frattempo, l'art. 33 della legge regionale del 30 gennaio 2008, n. CP_19
1, dispone che "in relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno (...) le stesse funzioni sono esercitate dall' Controparte_28
istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n. 8".
[...] nza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2012, n. 4016, viste "le note del Presidente della regione del 2 gennaio 2012 e CP_19 del commissario delegato del 17 e 27 gennaio o 2012" si è disposto all'art. 2 che "a far data dal 1° gennaio 2012 il commissario dell'
[...] subentra nelle funzi Controparte_28 delegato al provveditore interregionale alle opere pubbliche per la campagna del Molise". Con l'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile (Ocdpc) n. 75 del 5 aprile 2013 (disposizioni per favorire il subentro dell'
[...]
) nelle iniziative per Controparte_28 CP_28 delle attività legate alle criticità socio-economico-ambientale nel bacino del fiume pagi na 20 di 33 ), si è previsto, "acquisita l'intesa della " e "vista la nota CP_6 Controparte_19 dell'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla Protezione civile della ", che "a decorrere dal 1 gennaio 2013, l' Controparte_19 [...]
è individuata quale amministrazione Controparte_28
necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di natura socio-economico- ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume ".(…) CP_6
La è poi subentrata nelle funzioni prima svolte dall' , Controparte_19 CP_28 riacquistando così la propria originaria competenza in materia di governo del territorio di difesa dei suoli. Ciò emerge dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 38 del 2016, CP_19 ove si sancisce che "a decorrere dalla data del provved ui al comma 5, lettera b), l' ), di cui Controparte_28 all'art. 5, (...) è soppressa". A questo punto, l'art. 4, comma 5, lett. b, della legge regionale del 23 CP_19 dicembre 2016, n. 38, prevede che "con successive delibere, da approvare entro 90 giorni dal provvedimento di cui al comma 4, la giunta regionale: (...)b) dispone l'attribuzione delle attività, delle iniziative, dei progetti di cui è CP_28 titolare e il conseguente trasferimento delle risorse umane, str e finanziarie di all' , all' , ovvero all'amministrazione CP_28 CP_29 CP_30 regionale o ad a trum ella r nonché il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di ". CP_28
6. È vero, poi, che l'art. 1 comma 122 della L. n. 147 del 2013, è stato abrogato dal nuovo codice della Protezione civile di cui alla legge 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), con l'art. 48, comma 1, lettera n), ma le disposizioni transitorie hanno consentito la prosecuzione di efficacia delle precedenti disposizioni fino all'attuazione della nuova legge (cfr. art. 50 della L. n. 1 del 2018 "1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti o provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore") (…) Nel caso concreto, la soppressione dell'organo statale, e la nomina di Commissari delegati di intesa con la regione (come previsto dall'art. 2 della legge n. 225 del 1992), è avvenuta con una serie di O.P.C.M. che hanno sostituito ad esso un organo strumentale della , e soprattutto Controparte_19 con l'O.P.C.M. n. 75/2013, che ha previsto Controparte_28
avrebbe posto in essere le “iniziative finalizzate al subentro della
[...] medesima regione nel coordinamento degli interventi”. Al contrario di quanto affermato dalla Corte d'appello, sussiste quindi, nella specie, la legittimazione passiva esclusiva della ». Controparte_19
1.3. Lo stato di emer rno è cessato il 31/12/2011, in quanto l'ultima proroga di tale stato è contenuta del decreto del P.C.M. dell'11 gennaio pagi na 21 di 33 2011, tanto è vero che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 aprile 2012, all'art. 2, c. 1, già citata è stato previsto che «a far data dal 1° gennaio 2012 il Commissario dell'Agenzia Controparte_28
subentra nelle funzioni di Commissario delegato al
[...] CP_28
Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise
e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione ed al completamento, entro il 31 dicembre 2012, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume
. CP_6
1.4. La DI è poi stata soppressa con la legge della n. Controparte_19
38/2016.
1.5. Tuttavia l'eccezione di nullità del giudizio sollevata è infondata, in quanto «in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (…)» (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/05/2021, n. 12183 ); ciò vale anche in caso di riassunzione del giudizio in seguito alla dichiarazione di incompetenza, ne consegue che, una volta ricevuta la notifica dell'atto in riassunzione il procuratore, in questo caso l'Avvocatura dello Stato, era abilitato a svolgere il proprio ministero;
inoltre, giova rammentare che «il principio di ultrattività del mandato alla lite - in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato - è applicabile anche in caso di estinzione di un ente in una fase di quiescenza del processo, quando non è possibile la declaratoria ex art. 300, comma 1, c.p.c.; pertanto, finché il procuratore del soggetto estinto non notifica l'evento alla controparte, pagi na 22 di 33 quest'ultima può legittimamente notificare il ricorso per cassazione presso il difensore. » (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 8754 del 03/04/2024 ) e «la soppressione di un ente pubblico costituito in giudizio, con il trasferimento dei relativi rapporti giuridici ad altro ente, determina l'interruzione del processo dal momento della corrispondente dichiarazione in udienza del procuratore della parte interessata dall'evento o dalla notificazione di questo ultimo alle parti, con conseguenze decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., altresì, nei confronti dell'ente subentrato. Ove, tuttavia, in pendenza del termine per la prosecuzione o riassunzione intervengano "ex lege" l'estinzione anche dell'ente subentrato e la successione di ulteriore ente nei relativi rapporti attivi e passivi, il termine ex art. 305 c.p.c. nei confronti di quest'ultimo, decorre soltanto dal momento in cui lo stesso abbia avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa del medesimo evento e del processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti» (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4336 del 13/02/2023 ).
Dunque, l'eccezione di nullità del giudizio con riferimento alla ri assunzione è rigettata.
1.6. Tuttavia occorre chiedersi se , proprio alla luce della giurisprudenza di legittimità appena citata, dalla dichiarazione dell'Avvocatura contenuta sia nella nota di trattazione scritta depositata in data 16/5/2022 relativa all'udienza del 19/5/2022 sia nella nota scritta del 7/3/2023, depositata in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. le altre parti abbiano avuto conoscenza legale dell'evento sicuramente interruttivo, dato dalla successione a titolo universale della ne i rapporti che facevano capo al Controparte_19
, con conseguente decorrenza dalla data di deposito della nota CP_31 scritta del termine per la riassunzione, indipendentemente dalla declaratoria da parte del Tribunale dell'interruzione e, conseguente carenza di titolarità passiva del . CP_31
1.7. Il contenuto delle due note è identico ed è il seguente: «(…) Con successive deliberazioni della Giunta Regionale della Campania sono state adottate ulteriori determinazioni attuative della L.R. n. 38/2016 e, con pagi na 23 di 33 delibera n. 411 del 10.9.2019, la conclusione di ogni attività da parte di
è stata fissata alla data del 31.12.2019. Da ultimo, con deliberazione CP_28 della Giunta Regionale della n. 681 del 30.12.2019, preso atto CP_19 dell'avvenuta realizzazione degli adempimenti di cui all'art. 4 della L.R. n. CP_2 38/2016, finalizzati alla soppressione è stata disposta la CP_28 cessazione di ogni attività dell'Agenzia, “con il subentro della CP_19 nei residui rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di
[...] ex art.4, comma 5, lett. b), L.R. n. 38/2016, nonché ex art.4, comma CP_28
3, L.R. n. 38/2016, soppressa”. In via del tutto gradata, si rileva dunque che comunque il giudizio non potrebbe essere definito nei confronti di un'Autorità ormai inesistente e, quindi, ne andrebbe dichiarata l'interruzione, al fine di consentire l'istaurazione del contraddittorio nei della notifica dello stesso nei confronti dell'Ente subentrato, atteso che “la soppressione dell'ente pubblico equivale ad estinzione ed è causa di interruzione del processo, anche se l'ente
è incorporato in altro” (cfr. da ultimo, Cassazione 03/09/2020, n. 182799) »; occorre puntualizzare l'irrilevanza del fatto che la prima delle due note non sia stata depositata nei 5 gg prima, ma 3 gg prima, in quanto «ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c. nel caso in cui nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte entro la data fissata per l'udienza e non anche se tale deposito avvenga senza l'osservanza del termine di cinque giorni prima, ma comunque entro tale data, trattandosi di un termine ordinatorio ed essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita » (Cass. Sez.
2 - , Ordinanza n. 32827 del 27/11/2023 ).
1.8. Orbene, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c. (nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento di udienza pagi na 24 di 33 in attuazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e, poi, mediante nota scritta ex art. 127ter c.p.c. ), decorrendo il termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o riassunzione da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e non da quella della successiva formale dichiarazione di interruzione del processo, avente natura meramente ricognitiva, senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (Cass. Sez. Unite, 20/03/2008,
n. 7443; Cass. Sez. 6 - 3, 15/09/2017, n. 21375; Cass. Sez. 3, 15/01/2013, n.
773), per cui «l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza - nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 ).
1.9. È vero che «spetta (…) al giudice del merito accertare cha la dichiarazione della morte della parte, cui l'art. 300 c.p.c. ricollega l'effetto interruttivo del processo, sia stata resa dal suo procuratore con manifestazione non affetta da dubbi o incertezze » (v. sentenza citata, pag. 5), ma tale valutazione attiene all'evento che comporta la perdita della capacità processuale, ossia il difensore è tenuto a rappresentare in maniera chiara e circostanziata quale sia l'evento produttivo degli effetti ex art. 300 c.p.c . e l'effetto correlato, giacché, «la natura negoziale della dichiarazione, da rendersi in udienza o da notificarsi alle altre parti ad opera del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non comporta la necessità che la volontà di pagi na 25 di 33 conseguire l'effetto interruttivo sia espressamente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca il presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini diversi, dilatori o anche meramente informativi» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29042 del 11/11/2024 ); nel caso di specie risulta espressamente prospettata la portata interruttiva della dichiarazione, è, invece, l'effetto che ne scaturisce che è posto in termine dubitativi, ma solo perché, erroneamente, il procuratore ritiene che l'effetto interruttivo si produca dalla dichiarazione del giudice , che, invece è irrilevante.
1.10. Visto il decorso del termine trimestrale (art. 303 c.p.c.), deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 c.p.c., però limitatamente al rapporto processuale instaurato con la
PCDM-Commissario Delegato, in quanto trattandosi di cause scindibili, è qui disposta la separazione della causa afferente al detto rapporto processu ale, giacché «in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti » (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 8123 del 23/04/2020).
1.11. Dunque, è dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale avente come parte la - Controparte_32
Commissario Delegato per l'emergenza del bacino del fiume . CP_6
2. Occorre preliminarmente affrontare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal C.C.C.
2.1. L'eccezione è fondata.
2.2. Va premesso che il ancorché carente di personalità giuridica CP_1 gode sempre di una propria soggettività; esso corrisponde normalmente a un imprenditore, può avere consorziati a responsabilità limitata o illimitata, va pagi na 26 di 33 qualificato come un contratto associativo a contenuto necessariamente economico ed è dotato di un'organizzazione disciplinata in via analogica e residuale dalla normativa delle società in nome collettivo.
2.3. Se è pacifico che al contratto di deve corrispondere CP_1 un'organizzazione comune dei consorziati (stante l'art. 2602, comma 1°, c.c.), è invece controverso che dallo stesso contratto discenda sempre un centro unitario di imputazione di effetti giuridici.
2.4. Più precisamente, è pacifico che il con attività esterna ai sensi CP_1 degli artt. 2612 ss. c.c. generi sempre un ente distinto dai consorziati , mentre la maggioranza degli interpreti ritiene che manchi tale ente nel consorzio non regolato dagli articoli appena citati (di seguito il consorzio interno) .
2.5. Nel caso di specie non c'è alcun dubbio che il C.C.C. rientri nel novero dei consorzi esterni avendo stipulato il contratto d'appalto con il Commissario delegato.
2.6. Bisogna ulteriormente discernere se il agisca con i terzi in CP_1 nome dei consorziati interessati, oltreché nel loro interesse, ovvero in nome proprio. Nulla impedisce, invero, che il agisca in nome, oltreché per CP_1 conto, delle (o di) imprese consorziate, ossia quale rappresentante di queste: in tal caso emerge in tutta evidenza l'alienità dell'affare rispetto alla sfera giuridica del rappresentante, alla quale è fatto riferimento nell'art. 1388 c.c., che, unitamente all'interesse del rappresentato, costituisce appunto uno dei requisiti fondamentali del fenomeno rappresentativo. Si versa qui, dunque, nella fattispecie del mandato con rappresentanza, in presenza del quale tutta l'attività negoziale del si riverbera in via diretta ed immediata nella CP_1 sfera giuridica ed economica delle imprese rappresentate .
2.7. Nella contraria ipotesi, il – che è sì privo della personalità CP_1 giuridica, ma è pur sempre un soggetto di diritto, legittimato ad espletare un'attività negoziale con i terzi (art. 2612 ss. c.c.) – agisce quale mandatario senza rappresentanza dei consorziati medesimi e, in tali casi trova applicazione l'art. 2615 cod. civ., in forza del quale i terzi non possono agire direttamente nei confronti dei consorziati per le obbligazioni contratte in nome del pagi na 27 di 33 (art. 2615 c. 1, cod. civ.), invece, in ipotesi di obbligazioni contratte CP_1 per conto del singolo consorziato, si crea una duplice legittimazione passiva del e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo, CP_1 la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse (art. 2615, c.2, cod. civ.), in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 cod. civ . civ. (v. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3664 del 21/02/2006 ).
2.8. Con massima attinenza al caso di spe cie, è stato affermato: «nell'appalto di opera pubblica, in caso di stipula a mezzo del rappresentante, la natura formale del contratto esclude che la "contemplatio domini", necessaria perché
l'atto stipulato abbia effetto nei confronti del rappresentato, possa realizzarsi mediante un comportamento concludente, in quanto la spendita del nome altrui, quale requisito di efficacia dell'atto concluso dal rappresentante, partecipa della natura formale del negozio cui afferisce, rendendo all'uopo necessaria la presenza dell'atto scritto» (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 19306 del
07/07/2021).
2.9. Nel caso di specie nel contratto di appalto stipulato tra il C.C.C. e il
Commissario delegato in data 25/6/2003, si legge: « CHE nell'asta pubblica in unica tornata, esperita presso il. Provveditorato alle OO.PP. per la CP_19 in data 7.11.2001 e successivi prosiegui, l'appalto della rete di collettori sub- comprensoriali al servizio dei comuni del Medio Sarno di Angri- Corbara -
Nocera Inferiore - Pagani - S. Marzano sul Sarno - S. Egidio Montalbino –
Sub-comprensorio n. 3, è stato aggiudicato al Controparte_1 con il ribasso del 28.545%, come da verbale rep: n. 53 in data
[...]
22/2/2002, salvo le risultanze del provvedimento di approvazione del
Commissario Delegato. CHE in sede di gara -il ha indicato CP_1
l'impresa con Controparte_33 sede in Napoli Via S. Giacomo n.24, quale ditta consorziata esecutrice dei lavori oggetto del presente atto »; risulta, quindi , l'espressa indicazione dell'impresa esecutrice nell'atto pubblico d'appalto; inoltre nella comunicazione del 17/6/2002 con la quale C.C.C. comunicò alla CP_2
pagi na 28 di 33 l'assegnazione ad essa dei lavori di cui all'appalto, debitamente sottoscritta, era espressamente prevista la responsabilità dell a per «ogni CP_2 conseguenza dannosa derivante ai Vostri dipendenti o a terzi dal mancato rispetto delle norme e disposizioni di cui sopra o degli obblighi di vigilanza che Vi fanno carico»; per cui deve, quindi, ritenersi che nel caso di specie il ha agito in nome, oltreché per conto, dell'impresa consorziata, ossia CP_1 quale rappresentante di quest a, con conseguente esclusi one della responsabilità del nei confronti dei terzi. CP_1
2.10. Pertanto, l'eccezione è accolta.
3. Deve ora essere esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla in quanto sottoposta alla procedura di liquidazione coatta CP_2 amministrativa, in forza del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.
387 del 9 settembre 201 3.
3.1. L'eccezione deve essere esaminata anche se è stata accolta l'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dall'unico convenuto C.C.C., in quanto quest'ultimo ha chiamato in causa la indicandola, unitamente al CP_2
Commissario delegato, come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa degli attori, la cui domanda, in tal caso, attorea si estende automaticamente ai terzi, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario . (Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 516 del 15/01/2020).
3.2. Si osserva in diritto, con riferimento alla disciplina vigente ratione temporis, che una volta che l'asserito debitore è sottoposto il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, anche nel corso del giudizio, il creditore deve far valere le sue ragioni nelle forme previste dalla Legge Fallimentare
(R.D. 16.03.1942, n. 267, con riferimento alla LAC v. art. 201 l.f.), in sede di ammissione al passivo, in concorso con gli altri creditori, con conseguente improponibilità o improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria, salva la sua reviviscenza alla revoca o chiusura del fallimento. Il creditore che non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare ed intenda, invece, proseguire il giudizio in pagi na 29 di 33 sede ordinaria per precostituirsi un titolo, privo di effetti nei confronti della massa, da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis, deve espressamente dichiarare, pertanto, la propria volontà di agire non nei confronti della procedura concorsuale, ma dello stesso fallito (Cass.
2047/1965; Cass. 3885/1988; Cass. 6713/1991; Cass. 2402/1995; Cass.
3580/1995; c.c. 7045/1995; Cass. 9346/1997; c.c. 11379/1999 e Cass.
7704/1998).
3.3. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, essendo stato il giudizio riassunto nei confronti della Controparte_34
. Deve in questa sede aderirsi all'indirizzo giurisprudenziale alla stregua
[...] del quale «l'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo non discende dal principio di cui all'art. 24 legge fall. - il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito -, ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 (v. art. 201 e ss. per la LAC) della stessa legge, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Il necessario assoggettamento delle pretese fatte valere verso il fallimento al procedimento di verifica dei crediti, non involge, dunque, un problema di competenza - influenzata dalla
"vis attractiva" del tribunale fallimentare - ma una questione di specialità del rito, con conseguente improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 legge fall.» (Cass., Sez. 1, Sent. 3.2.2006, n. 2439, v. anche Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 9198 del 10/04/2017, in motivazione e anche Cass. Sez. 2
- , Sentenza n. 26993 del 26/11/2020).
3.5. Secondo la giurisprudenza consolidata della corte di legittimità «nella pagi na 30 di 33 disciplina concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum» ( Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 9461 del 22/05/2020, conf. Sez. L, n. 17327 del 11/10/2012, Rv.
624216-01; vedi anche Sez. L, n. 15066 del 19/06/2017, Rv. 644779 -01; Sez. L,
n. 19271 del 20/08/2013, Rv. 628412 -01; Sez. 3, n. 5662 del 09/03/2010, Rv.
611746-01; Sez. 3, n. 27679 del 21/11/2008, Rv. 605618 -01, Sez. U, Sentenza n.
380 del 16/01/1991, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27679 del 21/11/2008).
3.6. Dunque, è dichiarata l'improponibilità dell'azione esercitata dalla parte attorea nei confronti della CP_2
4. Nella comparsa conclusionale ha dichiarato di «di rinunciare CP_2 alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti degli attori, volta al ottenere il pagamento della somma di € 78.874,36, ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa ». Al riguardo deve affermar si che «la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa » (Sez. pagi na 31 di 33 U - , Sentenza n. 3453 del 07/02/2024 , principio espresso in tema di appello, ma sicuramente applicabile anche in primo grado).
4.1. «La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione » (Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 33761 del 19/12/2019.
5. Le spese di lite tra gli attori e il Commissario delegato-PCdM restano a carico delle rispettive parti, ex art. 310 , ult. c., c.p.c.
5.1. Mentre le spese di lite tra gli attori e la sono compensata, in CP_2 ragione in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità e della rinuncia alla domanda da parte della seconda.
5.2. Le spese tra gli attori e il C.C.C. e le Compagnie Assicurative devono porsi integralmente in capo ai primi, in base al principio della soccombenza, con liquidazione ai minimi ( v. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 33642 del
20/12/2024).
5.3. Le spese di c.t.u. sono poste a definitivo carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dispone la separazione della presente causa da quella in cui è parte la del Consiglio dei Ministri -Commissario delegato e dichiara, CP_9 esclusivamente in riferimento al rapporto processuale instau rato con detta parte, la sopravvenuta perdita della capacità processuale della stessa e l'estinzione del giudizio, in ragione dell'omessa tempestiva riassunzione, con relativa irripetibilità delle spese sosten ute ex art. 310 c.p.c.;
B) Accerta e dichiara la carenza di titolarità passiva del C.C.C. con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dagli attori;
C) Accerta e dichiara l'improcedibilità della domanda avanzata dagli a ttori nei confronti della in quanto sottoposto a LAC;
CP_2
D) Compensa le spese di lite tra gl i attori e Controparte_2
E) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare a ciascuna delle pagi na 32 di 33 seguenti parti: C.C.C., e Controparte_3 Controparte_5 [...]
(Comprensiva di in quanto unico centro di CP_7 Controparte_8 interessi) le spese di lite, che si liquidano per ognuna in € per 7.052,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
F) le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte attorea.
8 giugno 2025 La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9865/2015 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._1 Parte_3 [...]
), (C.F. , con il C.F._2 Parte_4 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'avv. MORVILLO GIOVANNI (C.F.: ; C.F._4
ATTORI contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DORIA VINCENZO e dell'avv. D'ANTONIO ALBA;
CONVENUTA
Controparte_2 on decreto del Ministero dello Sviluppo
[...]
Economico n. 387 del 9 settembre 2013, (C.F. P.IVA ), con il P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MAZZUOLI STEFANO;
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_4 [...]
; CP_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_5
RUSSO FABIO e dell'avv. ; Controparte_4
pagi na 1 di 33 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMMISSARIO
DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-
Controparte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
[...] P.IVA_6
DISTRETTUALE DELLO STATO;
TERZE CHIAMATE dal C.C.C.
(C.F. e Controparte_7 P.IVA_7 Controparte_8
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ; P.IVA_7 Controparte_4
TERZE CHIAMATE da CP_2
Oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Parte attorea: «principalmente accogliere la domanda di parte attrice e conseguentemente condannare parte convenuta, anche in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice di € 190.167,00; in subordine condannare parte convenuta al risarcimento della somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà indicare sulla scorta dell'ATP e dell'espletata CTU;
in via gradata condannare parte convenuta al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo del locale come da domanda attorea, anche con valutazione equitativa;
condannare al pagamento delle spese sostenute per ATP, CTU e quant'altro.
Vittoria spese con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.»
«In via preliminare: dichiarare la nullità Controparte_1 della citazione per indeterminatezza dei fatti;
rigettare le domande attoree, in quanto inammissibili, illegittime ed infondate;
in via subordinata: dichiarare la responsabilità della dei ministri il Commissario Delegato per Controparte_9
l'emergenza a Sarno, subcomprensorio n.3 ex OPCM n.3270/2003, e/o della
e per l'effetto condannarle per quanto di ragione al risarcimento Controparte_2 dei danni subiti dagli attori;
accertare il diritto del Controparte_10
(già in proprio e/o per
[...] Controparte_1 conto della ad essere rivalsi dalla in persona del Controparte_2 Controparte_11 legale rapp.te pro tempore, e dalla in persona del Controparte_12 legale rapp.te p.t., quali imprese coassicuratrici che garantiscono il rischio nell'esecuzione dei lavori, rispettivamente al 60% ed al 40%, in virtù di polizza
n.Z15/367553334 (modello M901.D86, Agenzia Z15-Uniconsult), stipulato dal CCC, in pagi na 2 di 33 proprio e/o per conto della con la quale Controparte_2 Controparte_11 impresa delegataria;
per l'effetto condannarle, ciascuna per la propria quota, a rivalere il in proprio e/o per conto della Co.n.e. Controparte_1 [...]
di quanto queste siano eventualmente condannate a pagare a titolo di CP_13 risarcimento del danno in favore degli attori».
«In via Controparte_14 preliminare:
- dichiararsi l'improcedibilità delle azioni di condanna formulate nel presente giudizio nei confronti della Società Cooperativa CO.NE.SA. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa;
Nel merito:
I) Dichiarare la decadenza ed in ogni caso la prescrizione del diritto alla garanzia dei ricorrenti;
II) Rigettare le domande attoree, in quanto assolutamente inammissibili, illegittime ed infondate;
III) In via subordinata, in espressa adesione alla domanda formula dal
[...]
in ogni caso dovesse riconoscersi la responsabilità di Controparte_1 nel sinistro de quo, accertare il diritto della CO.NE.SA. ad essere Controparte_2 rivalsa dalla in persona del legale rapp.te pro tempore, e Controparte_15 dalla in persona del legale rapp.te p.t., quali imprese Controparte_12 coassicuratrici che garantiscono il rischio nell'esecuzione dei lavori, rispettivamente al
60% ed al 40%, in virtù di polizza n. Z15/367553334 (modello M901.D86, Agenzia Z15-
Unicoensult), stipulato dal C.C.C., in proprio e/o per conto della Controparte_2 con la quale impresa delegataria;
per l'effetto condannarle, Controparte_15 ciascun per la propria quota, a rivalere la di quanto queste siano Controparte_2 eventualmente condannate a pagare a titolo di risarcimento del danno in favore dei ricorrenti;
IV) In ogni caso dovesse riconoscersi la responsabilità della nel Controparte_2 sinistro de quo, rigettata ogni avversa eccezione, accertare il diritto della CP_2 ad essere rivalsa dalle compagnie in coassicurazione l'Assitalia Le Assicurazioni
D'Italia s.p.a. e la prima nella misura del 75% e la Controparte_16 seconda del 25% in virtù della polizza n. 17/60/216550/20/6020, e quindi condannare
e per le Controparte_17 Controparte_16 rispettive quote, a rivalere la di quanto questa sia condannata a Controparte_2 pagare a titolo di risarcimento danni in caso di accoglimento della domanda attorea;
pagi na 3 di 33 V) In via riconvenzionale, previo accertamento dell'esecuzione dell'appalto intervenuto tra la Sig.ra e la società da un lato e la Parte_5 Controparte_18 dall'altro avente ad oggetto il rifacimento della pavimentazione Controparte_2 industriale, muri di recinzione e ripristino di eventuali sottoservizi come precisato nella scrittura privata del 14.3.05, dichiarare l'inadempimento di e Parte_5 all'obbligo di pagamento del corrispettivo convenuto e per l'effetto Controparte_18 condannare gli eredi della Sig.ra e al pagamento in Parte_5 Controparte_18 solido di euro 78.874,36 (settattomilaottocentosettantaquattro/36) ovvero nella maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia anche a mezzo di CTU che fin
d'ora si richiede, ed oltre interessi fino a soddisfo;
VI) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da liquidarsi, all'occorrenza, ai sensi dell'art. 4 comma 9 D.M. n. 55/2014, oltre accessori di legge.»
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato per
l'emergenza del bacino del fiume : « 1) In via preliminare, preso atto della CP_6 successione della all'ex DI (a sua volta succeduta all'ex Controparte_19
Commissario di Governo), sia disposta l'estromissione dal giudizio dell'Amministrazione statale;
2) Nel merito, sia accertata l'infondatezza delle domande attoree e/o l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione statale, con conseguente rigetto delle domande formulate nei suoi confronti;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità concorrente dell'Amministrazione, che sia accertato il minor grado di responsabilità di quest'ultima, ponendo, in ogni caso, a carico delle compagnie assicurative chiamate in causa la relativa condanna;
4) In via ulteriormente subordinata, condannare le compagnie assicurative chiamate in causa a rivalere l'Amministrazione delle somme che la stessa dovesse essere condannata a pagare, a qualsiasi titolo.
e : «chiedono il rigetto Controparte_7 CP_8 Controparte_15 dell'atto di chiamata in causa, nonché della domanda principale, con condanna al pagamento di spese e competenze. È da dichiarare l'improponibilità della domanda contro sottoposta a procedura di liquidazione coatta Controparte_20 amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 387/2013 del
9/9/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15/10/2013, dovendo un credito vantato contro un'azienda posta in liquidazione coatta amministrativa essere fatto valere in sede concorsuale;
la domanda risarcitoria è da rigettare, avendo il CTU escluso il nesso causale sia tra i danni all'immobile da esecuzione dei lavori sia tra i danni da rifacimento del piazzale industriale, e da inutilizzo dello stesso, né sussiste
pagi na 4 di 33 nesso di causalità rispetto all'espletamento delle opere pubbliche, derivando la controversia dall'autonomo accordo privatistico;
eccessiva è la quantificazione dei danni;
va esclusa ogni responsabilità della CO.N.E.S.A. scarl avendo il CTU escluso
l'imputabilità dei danni all'immobile agli scavi effettuati da sulla CP_2 responsabilità esclusiva della del Consiglio e Commissario Delegato per CP_9
l'Emergenza del essendo i danni che numerosi edifici hanno subito CP_6 conseguenza esclusiva di erronee scelte progettuali della direzione dell'ente si eccepisce il giudicato statuito dalle sentenze del Tribunale di Salerno n. 2345/2014 e Tribunale di
Nocera n. 1712; avendo il CTU collocati i danni al fabbricato da vibrazioni delle opere di scavo e da rifacimento del pavimento del piazzale effettuati da nel gennaio CP_2 del 2006, i coassicuratori rinunciano all'eccezione di inoperatività temporale della garanzia, ferma restando l'eccezione per ogni vicenda successiva al 10/11/2006, data di storno della polizza 17/60/2165550/20/6020; è da dichiarare la violazione degli art.li 1913 e 1915 c.c. e 7 polizza assicurativa, che obbligano alla denuncia del sinistro entro tre giorni dalla conoscenza del danno cagionato, con perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, essendosi la limitata ad una mera tardiva CP_2 comunicazione della richiesta risarcitoria;
è da dichiarare ex art.li 1892, 1893, 1894
c.c. l'annullamento della garanzia assicurativa con perdita del diritto all'indennizzo, essendo emerso che la beneficiava di copertura assicurativa con CP_2 [...]
e le eccepiscono l'inoperatività della garanzia per i CP_21 Controparte_16 danni da rifacimento del pavimento del piazzale volontariamente e necessariamente demolito, ed erroneamente ricostruito, e per i danni da inutilizzo del piazzale, ricorrendo lavori eseguiti dalla previo accordo contrattuale a mezzo di CP_2 scrittura privata con inerenti ad un danno necessario, demolizione Controparte_18 della pavimentazione per la posa del collettore fognario, non accidentale, esulando dall'oggetto della garanzia l'espletamento di lavori edili per rimediare ad un danno necessario, oltre che i danni da inutilizzo del piazzale sono esclusi dall'art. 17, lettera
l), in quanto da interruzione di attività industriale;
per i danni da rifacimento del pavimento del piazzale volontariamente e necessariamente demolito e da inutilizzo del piazzale, la garanzia non opera, ricorrendo i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori, esclusi dall'art. 16 lettera c) condizioni generali di assicurazione;
per i danni da rifacimento del pavimento del piazzale volontariamente e necessariamente demolito e da inutilizzo del piazzale, la garanzia non opera, ex art. 17 lettera h) ricorrendo operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, nonché danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
è da dichiarare
pagi na 5 di 33 la mancanza di accidentalità, l'estraneità dall'oggetto della copertura assicurativa e dal rischio assicurato, dei danni da esproprio, da rifacimento della pavimentazione industriale, dei muri di recinzione, di ripristino dei sottoservizi, dai contestati accumuli di acqua piovana, del rimborso spese per i manufatti demoliti per l'esecuzione dell'opera, dei danni ragionevolmente prevedibili, da violazioni del contratto di appalto stipulato tra ed attori con la scrittura privata del 14/3/2005; è da CP_2 dichiarare l'inoperatività della garanzia essendo i danni conseguenti a vibrazioni ed assestamento del terreno ai sensi della condizione aggiuntiva F) e dell'art. 17 lettera
G), operando la condizione aggiuntiva F) solo se i danni non derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive, con l'applicazione di una franchigia del 10% per ogni sinistro, con lo scoperto minimo assoluto di £.
3.000.000 e comunque con il massimo indennizzo annuo assicurativo di £.40.000.000
(€.20.658,27); è da limitare l'indennizzo dei danni al fabbricato se danni da cedimento
o franamento del terreno al massimale annuo globale di £.40.000.000 (€.20.658,27); CP_ essendo la garanzia R.C.T. per il 75% a carico per il 25% Controparte_8 dell'Assicurazioni Generali, ex art.1991 c.c. va limitato l'eventuale obbligo indennitario dei coassicuratori in via parziarie ed al solo pagamento della quota di indennità della
con esclusione di qualsiasi solidarietà tra i coassicuratori;
va dichiarata CP_2
l'inoperatività della garanzia per mancanza di accidentalità rispetto ai danni rivendicati;
rispetto ad ipotetici danni al fabbricato è da dichiarare il giudicato sulla responsabilità esclusiva della e Commissario Delegato per Controparte_9
l'Emergenza del e sull'inoperatività della garanzia assicurativa prestata CP_6 da e alla statuiti dalla sentenza del CP_8 Controparte_7 CP_2
Tribunale di Salerno n. 2345/2014, divenuta definitiva per mancata impugnativa;
si chiede che venga dichiarato il giudicato anche sull'inoperatività della garanzia assicurativa prestata da e alla per CP_8 Controparte_7 CP_2 mancanza di accidentalità (…) in qualità di terzi chiamati in causa dal terzo
, chiedono il rigetto dell'atto di chiamata in causa e della domanda Controparte_20 attorea con condanna la pagamento di spese e competenze causa secondo le regole della soccombenza»;
«Preliminarmente: dichiarare la carenza di CP_5 Controparte_12 legittimazione passiva della per le motivazioni esposte Controparte_12 in comparsa, da intendersi espressamente richiamate. In subordine, dichiarare
l'inammissibilità ed improponibilità della domanda proposta atteso che la CP_2 con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 387/2013 del 09.09.2013,
pagi na 6 di 33 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15.10.2013, è stata sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa. In via più gradata, nel merito, preso atto delle risultanze istruttorie e dell'elaborato redatto dal CTU, rigettare la domanda atteso che
i profili risarcitori azionati da parte attrice, ovvero danni per il rifacimento del pavimento del piazzale, danni da inutilizzo del piazzale e danni al fabbricato da vibrazioni per gli scavi effettuati da non sono in nesso causale con le opere CP_2 pubbliche di esecuzione del collettore fognario sub comprensoriale per superare
l'emergenza socio-economica ambientale del bacino idrico del fiume In via CP_6 ulteriormente gradata, accertata la inoperatività della polizza alla luce delle condizioni sottoscritte, per le motivazioni richiamate negli scritti difensivi, dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'Assicurato; Ancora, per l'ipotesi in cui emergessero profili di responsabilità a carico di parte attrice nella determinazione dell'evento per non aver adottato comportamenti tali da ridurre l'insorgenza o
l'amplificarsi delle paventate conseguenze dannose, rigettare la domanda risarcitoria ovvero ridurla ai sensi dell'art.1227 c.c.. Da ultimo, per la denegata ipotesi in cui si ritenesse comunque operante la garanzia assicurativa in oggetto, si richiede
l'applicazione dei limiti di indennizzo espressamente previsti in polizza, stabiliti in €
50.000,00 (€ cinquantamila/00) per i danni da vibrazione ed in € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) per i danni da garanzia postuma in uno alle franchigie e scoperti pattuiti. - In ogni caso, in considerazione dei motivi su esposti, condannare parte attrice al pagamento delle spese di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale proprietaria del fondo e del fabbricato sullo stesso insistente, Parte_5 sito in Angri, alla via Salice, foglio 7, particelle 1253, 1255, 1082, 1080, 1255, 1253,
1082, e nella qualità comodataria del cespite individuato, citarono Parte_1 davanti, al Tribunale di Nocera Inferiore, per l'udienza 14/7/2011, il
[...] premettendo che a detto convenuto Controparte_10 erano stati appaltati, dal Commissario Delegato della Presidenza Consiglio dei
Ministri, i lavori pubblici (ordinanza n. 3270 del 12/3/2003) per realizzazione del collettore fognario sub comprensoriale, nell'ambito dell'emergenza socio-economica- ambientale del bacino idrico del fiume Comprensorio medio Sarno, sub CP_6 comprensorio n. 3, e in ragione della quale erano state espropriate le particelle 1080,
1082 f.7, nonché 1080, 1225, 1253, 1082 f.7; allegarono che dall'esecuzione delle opere pubbliche indicate erano derivati danni alla pavimentazione del cortile utilizzato dagli automezzi della , esercente nell'immobile attività di CP_18 pagi na 7 di 33 logistica, nonché a parti fabbricato, accertati dall' R.G. 37/09 e quantificati in CP_23
€.190.000,00, di cui chiesero, quindi, la condanna del convenuto al pagamento.
Si costituì tempestivamente il convenuto , chiedendo e ottenendo, in via CP_1 preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Commissario Delegato per l'emergenza del bacino del fiume Sarno, nella qualità di stazione appaltante, della Co.n.e.s.a. s.c.a r.l., consorziata che aveva eseguito i lavori, le compagnie assicurative di quest'ultima, p.a. Controparte_24
e (in coassicurazioni). Controparte_12
Il dedusse: CP_1
▪ la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dei fatti, essendo stato omesso di dire quando sarebbero iniziati i lavori, quali particelle (non oggetto di espropriazione) ovvero quanti metri quadri di terreno sarebbero stati interessati dai pretesi danni, quale era lo stato del terreno prima delle lavorazioni;
▪ che, trattandosi di opere eseguite in base al progetto della del CP_9
Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato per l'emergenza del bacino del fiume
Sarno, sussisteva la responsabilità esclusiva o concorrente della medesima stazione appaltante, per cui aveva chiesto, in via preliminare, la chiamata in causa della medesima;
▪ che esso fungeva solo da general contractor, per cui aveva assunto CP_1 dall'esterno gli appalti, assegnati, poi, alle cooperative consorziate, nella fattispecie alla per cui le opere erano state effettivamente e Controparte_2 legittimamente eseguite dalle cooperative associate, sulle quali esclusivamente gravava la responsabilità per danni a terzi;
▪ che a seguito dell'esecuzione delle lavorazioni si verificarono effettivamente dei danni alla pavimentazione, danni rimossi dalla la in adempimento CP_2 dell'impegno assunto nel verbale del 14.3.05, dal quale emergeva che tutta la pavimentazione dell'intero piazzale (e quindi la gran parte, che non era stata interessata dalle lavorazioni del collettore fognario), a quella data, era sconnessa e lesionata per cause indipendenti dai lavori pubblici, ma connesse al passaggio dei Co mezzi pesanti della ditta trasporti , e per questo nel verbale l'impresa CP_18 esecutrice si impegnava a ripristinare lo stato dei luoghi e, in particolare la pavimentazione industriale, muri di recinzione e eventuali sottoservizi danneggiati durante l'esecuzione dei lavori, per la sola parte interessata dagli stessi lavori di pagi na 8 di 33 posa del collettore, in cambio la dichiarava di rinunciare alla parte Parte_1 di indennità relativa al rimborso spese per i manufatti demoliti per l'esecuzione dell'opera a farsi, in quanto gli stessi sarebbero stati ripristinati dall'impresa esecutrice;
▪ la carenza del nesso di causalità e l'erronea quantificazione dei danni, perché le lesioni della pavimentazione erano preesistenti alle lavorazioni e l'assenza di prova del danno da mancato utilizzo;
▪ l'operatività della garanzia assicurativa, in quanto esso era CP_1 assicurato, in proprio – quale contraente- ed insieme alla – Controparte_2 quale impresa consorziata – in virtù della polizza n.Z15/367553334 (modello
M901.D86, Agenzia Z15- Uniconsult), stipulata con la con Controparte_15 coassicurazione al 40% della società con delegataria la Controparte_12 CP_1
.p.a., nella quale era indicato quale "assicurato” il "committente, Controparte_17 contraente, appaltatore, Direzione Lavori e suoi incaricati, subappaltatori e chiunque partecipi all'opera, purché contrattualmente definito con atto scritto", con conseguente diritto di esso C.C.C., insieme alla Co.n.e.s.a., in qualità di assicurati, di essere rivalsi in caso di condanna al risarcimento dei danni lamentati dall'attore; CP_1
▪ che l'art.25 delle condizioni generali della polizza della riservava l'esercizio dell'azione di garanzia al contraente, e cioè a esso Controparte_1
[...]
Ha , quindi, rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
Si costituì tempestivamente la chiedendo e ottenendo, in Controparte_2 via preliminare, di chiamare in causa le e Controparte_8 Controparte_25
e, nel merito deducendo Controparte_16
□ la nullità del procedimento per accertamento tecnico preventivo. in quanto svoltosi nella sua assenza., impresa esecutrice dei lavori di rifacimento del piazzale – eseguiti in base al contratto di appalto di cui alla scrittura privata del 14.03.2005 – e dai quali dipenderebbero gli asseriti danni lamentati dagli attori;
□ la decorrenza di ogni termini di decadenza e di prescrizione previsto dalla disciplina in materia di appalti, decorrenti dalla stipula della scrittura privata indicata;
□ l'insussistenza del nesso di causalità tra l'esecuzione dei lavori e i danni lamentati, in quanto tutti i lavori erano stati eseguiti a perfetta regola d'arte; le pagi na 9 di 33 lesioni lamentate erano preesistenti e insistevano sulla parte circostante della pavimentazione e non su quella interessata dalle lavorazioni del collettore fognario e, quindi, dalle opere di ripristino;
□ l'assenza di responsabilità in capo essa O.NE.SA., giacché in qualità CP_2 di ditta esecutrice dei lavori, si era limitata a realizzare le opere sotto gli ordini vincolanti della D.L. nominato dalla committenza, ossia dalla del CP_9
dei Ministri, nella persona del Commissario Delegato per l'emergenza socio CP_9 ambientale del bacino del fiume Sarno, la quale, pertanto, era l'unica responsabile;
□ che, in ogni caso, era assicurata in virtù di polizza n. 17/60/216550/20/6020 con l al 75% e in coassicurazione delle Controparte_18 Controparte_26 CP_16 al 25%, per la responsabilità dei danni ai terzi derivanti dall'esecuzione di opere edili e che, pertanto, sarebbero state obbligate a rivalerla nel caso fosse stata ritenuta responsabile dei danni causati alla proprietà dei ricorrenti;
□ che i lavori erano ulteriormente coperti dalla polizza assicurativa stipulata dal in nome e per conto anche della (quale impresa assegnataria ed CP_1 CP_2 esecutrice delle opere) con la e in coassicurazione con la Controparte_15 CP_12
in virtù di tale polizza, sebbene il diritto di azione spettasse al C.C.C., il
[...] diritto alla rivalsa assicurativa sarebbe spettato a per cui in caso di CP_2 condanna avrebbe goduto anche di detta garanzia;
□ che gli attori erano inadempienti all'obbligo assunto con la scrittura privata del
14/3/2005 in forza della quale in cambio del rifacimento della pavimentazione, dei muri di recinzione, per il ripristino dei sottoservizi per l'importo di €.78.874,36, pari all'indennità stimata per la demolizione e ricostruzione della pavimentazione del piazzale e dei muri di confine, avendo la CO.N.E.S.A. eseguito le opere, non pagate dagli appaltanti, in cambio gli attori promesso di cedere il loro paritario credito vantato dagli a titolo indennitario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Commissario delegato per l'emergenza del fiume Sarno.
La P.C.d.M. si costituì tempestivamente eccependo:
❖ in via preliminare e assorbente, l'incompetenza per territorio inderogabile del
Tribunale di Nocera Inferiore, per essere competente il Tribunale di Salerno quale foro erariale, ai sensi dell'art 6, 1° comma, del tu. 1611/1933;
❖ nel merito, l'infondatezza della domanda di accertamento e conseguente condanna di essa amministrazione "nella qualità di committente dei lavori”, poiché nel DM 19 aprile 2000 n. 145 era dettata, all'art. 14 (rubricato "Danni"), una pagi na 10 di 33 disciplina specifica, che poneva "a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto" e che
"L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento";
❖ che, con riferimento specifico all'appalto in questione, l'art. 21 del Capitolato CP_2 speciale d'appalto, rubricato Responsabilità Impresa, stabilisce espressamente che "è obbligo dell'impresa appaltatrice adottare, di propria iniziativa ed a proprie spese, nell'esecuzione dei lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire
l'incolumità degli operai e del personale addetto alle lavorazioni e dei terzi e per evitare qualsiasi danno alle opere in costruzione o costruite ed ai beni di proprietà aliena. Rimane. pertanto, stabilito che esclusivamente e direttamente sull'Impresa ricadrà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per ogni incidente o danno che abbia a verificarsi, per qualsiasi causa, nel corso dei lavori, o in dipendenza di essi, alle persone. anche se estranee al lavoro, ed alle cose (…)
l non potrà mai invocare ad esonero o ad attenuazione delle proprie CP_27 responsabilità, sia di quelle indicate nel presente articolo che di ogni altra responsabilità derivante dall'osservanza delle norme del presente Capitolato
Speciale e degli altri atti contrattuali, l'approvazione da parte dell'Ente Appaltante del progetto, dei disegni”.
❖ che, qualora avesse potuto profilarsi una responsabilità per i fatti esposti in citazione, ai sensi degli artt. 14 del Capitolato Generale d'Appalto e 21 del Capitolato
Speciale d'Appalto, essa, per ogni incidente o danno che abbia a verificarsi nel corso dei lavori, avrebbe dovuto ricadere direttamente ed esclusivamente sull'impresa appaltatrice, con esclusione di qualsiasi esonero o attenuazione della sua responsabilità;
❖ l'infondatezza della domanda attorea, in adesione alle difese del , CP_1 siccome i danni effettivamente verificatisi al piazzale (con pavimentazione industriale) durante i lavori di posa in opera, erano stati ampiamente ripristinati dall'Impresa esecutrice con irrilevanza dello stato generale della CP_2 pavimentazione del piazzale (e quindi anche quella non interessata dai lavori), che pagi na 11 di 33 risultava sconnessa e lesionata per cause indipendenti dalle lavorazioni di posa dei collettori;
❖ che non sussiste alcun rapporto di garanzia tra essa P.A. e il
[...]
che legittimi la chiamata in causa del Commissario delegato;
CP_1
❖ che, in ogni caso, per l'evenienza del tutto ipotetica di riconosciuta responsabilità esclusiva e/o concorrente della p.a. statale aveva diritto a essere garantita e manlevata dal già menzionato e dalle Compagnie Assicuratrici CP_1 con le quali era stato stipulato un contratto a favore di terzo;
❖ che, in via gradata, in caso di accertata responsabilità concorrente, doveva essere dichiarata la preponderanza dell'apporto causale delle ditte appaltatrici ed esecutrici e, in ogni caso, la graduazione delle colpe, tanto anche ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento.
Si costituirono e eccependo: Controparte_7 Controparte_8
⬧ la nullità dell'atto di chiamata in causa, nonché in subordine l'estrema genericità e indeterminatezza dell'azionata manleva, l'inoperatività temporale della garanzia assicurativa rispetto ai lavori dai quali sarebbero derivati i danni, proseguiti fino al 2007, ossia dopo la cessazione degli effetti della polizza, scaduta il
10/11/2006, in quanto la garanzia prestata con la polizza 17/60/2165550/20/6020 era stata stipulata il 10/5/1999 ed era cessata con lo storno del contratto nel 2006, pertanto, dal 10/11/2006 (l'ultima rata semestrale è stata pagata dalla il CP_2
10/5/2006);
⬧ la violazione dell'obbligo di denuncia del sinistro, con perdita del diritto all'indennizzo ex artt. 1913 cod. civ. e 7 Condizioni Generali di Polizza, che obbligavano l'assicurati alla denuncia del sinistro entro tre giorni da quando aveva avuto conoscenza del danno cagionato, essendosi nel caso di specie limitato a l e le non trasmettendo Controparte_18 CP_8 Controparte_16 apposita denuncia, senza tuttavia mai comunicare i nominativi dei presunti responsabili e il loro rapporto con l'assicurato, senza riferire se i lavori furono eseguiti in proprio o subappaltati, impedendo anche l'opportunità di compiere accertamenti nell'immediatezza della produzione del danno;
⬧ la prescrizione del diritto dell'assicurato con riferimento alle rivendicazioni riguardanti i fatti oggetto degli accordi intercorsi tra la e gli attori con CP_2 la scrittura privata del 14/3/2005, ai sensi dell'art.2952;
pagi na 12 di 33 ⬧ l'annullamento della garanzia assicurativa con perdita ex art. 1910 cod. civ. del diritto all'indennizzo, ex artt. 1892, 1893, 1894 cod. civ., riferendo la CP_2 nell'atto di chiamata in causa, di beneficiare di copertura assicurativa con altre
Compagnie assicurativa, ossia e con Controparte_15 Controparte_12 conseguente vanificazione il senso della copertura prestata dall Controparte_8 dalle con la polizza, 17/60/216550 del 10/5/1999, i cui Controparte_16 massimali sono stati previsti e le cui franchigie introdotte appositamente per imporre all'assicurato prudenza operativa e responsabile accortezza rispetto ai profili di responsabilità garantiti;
⬧ l'inoperatività della garanzia assicurativa per mancanza del requisito dell'accidentalità, nella fattispecie esclusa dall'essere il danno cagionato da lavori che vengono prospettati come necessari, venendo rappresentata una inevitabile alterazione dello stato dei luoghi, visto che con la scrittura privata del 14/3/2005 la concordava autonomamente con gli attori il rifacimento della CP_2 pavimentazione industriale, dei muri di recinzione e il ripristino dei sottoservizi, e l'art.·13 della Polizza relativa alla Responsabilità civile verso terzi, nel delimitare l'oggetto della garanzia, limita l'indennizzo ai soli " ...danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione", così pure sono non accidentali i danni conseguiti alle vibrazioni per le opere di trivellazione e scavo, per la posa in opera di palancole di acciaio, realizzate a una distanza minimale dagli immobili essendo evidente che le riferite opere inevitabilmente inducono vibrazioni nel terreno e danni ai manufatti immediatamente vicini opere di trivellazione e scavo, progettate per la posa in opera di condotte;
⬧ l'estraneità dei danni dal rischio coperto dalla polizza, essendo derivati dall'inadempimento della al contratto di appalto stipulato del 14/3/2005; CP_2
⬧ l'esclusione della garanzia per i danni alle opere in costruzione e sulle quali si eseguono i lavori ex art. 16 lettera C) condizioni generali di assicurazione e la
Condizione Aggiuntiva lettera F) essendo coperti solo i danni da cedimento o franamento del terreno, con esclusione di quelli da assestamenti e vibrazioni del terreno, mentre nella fattispecie i danni sono conseguenti a vibrazioni ed assestamento, derogato parzialmente all'art.17 lettera i) delle Condizioni Generali,
pagi na 13 di 33 che estende la copertura ai soli danni da cedimento o franamento del terreno, a condizione che i danni non derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive, prevedendo comunque "uno scoperto del 10% per ogni sinistro
(con il minimo assoluto di i.
3.000.000 e comunque con il massimo di l.40.000.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo");
⬧ in subordine, la garanzia assicurativa per i danni da cedimento o franamento del terreno prevede un massimale globale annuo di £40.000.000 (€.20.658,27), per tutti i sinistri verificatisi nel corso dell'anno ed essendo in corso numerosi analoghi giudizi risarcitori e risultando aperte diverse posizioni, una eventuale sentenza di condanna dovrà limitare l'impegno indennitario dell e del Controparte_8 coassicuratore rispetto a tale voce di danno al Controparte_16 massimale globale riferito;
⬧ che laddove fossero emerse cause diverse di danno, andrebbe detratto dall'indennizzo la franchigia contrattuale pari a £2.000.000 (€.1.032,91) ex art.10 polizza, comunque la garanzia non opererebbe rispetto a tutti danni che si sono manifestati dopo l'esecuzione delle opere o che sono seguiti ai lavori di manutenzione o di riparazione o di posa in opera, ai sensi dell'art. 17, lettera H);
⬧ che indennizzo doveva essere limitato alla sola quota di parziaria responsabilità della dei coassicuratori ed CP_2 Controparte_8 con esclusione di ogni suo obbligo di pagamento Controparte_16 derivante dalla solidarietà dell'obbligazione, coprendo i coassicuratori CP_8 ed sola eventuale specifica responsabilità del
[...] Controparte_16 proprio assicurato, con esclusione di ogni onere derivante dal vincolo della solidarietà.
Si costituì anche l' contestando: Controparte_3
► la nullità dell'atto di chiamata in causa per indeterminatezza;
► l'inoperatività temporale della garanzia, giacché garanzia prestata con la polizza Z15/36/553334, stipulata il 21/6/2002, è cessata il 31/12/2003 per la costruzione delle opere, e da tale data alle ore 24 del 31/12/2004 per il periodo di manutenzione, salvo quanto disposto dall'articolo 12) delle Condizioni Generali di
Assicurazioni;
► la decadenza del diritto all'indennizzo , per l'omessa tempestiva denuncia pagi na 14 di 33 dell'evento, ai sensi degli artt. 1913 cod. civ. e 18 Condizioni Generali di Polizza;
► l'operatività della garanzia limitata al secondo rischio ex art.
2.4 delle CgP e l'inoperatività della garanzia ex art. 8 polizza;
► l'inoperatività della garanzia per mancanza di accidentalità;
► l'inoperatività della garanzia per l'oggetto, riferito all'inadempimento contrattuale;
► l'inoperatività per i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione dei diritti altrui;
CP_2
► la coassicurazione nella misura del 60% a carico del Controparte_3
40% a carico della Controparte_5
► che nel caso di danni da vibrazione rimozione, franamento o cedimento di terreno è previsto uno scoperto del 10% con la franchigia minima di €.10.000,00 ed il limite di indennizzo per sinistro e durata di €.300.000,00, escludendo peraltro la
Condizione Particolare n. 9 i danni a fabbricati causati da lavori di sottomurazione, da altri interventi nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, risarcibili solo nel caso di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera; eccependo che la Condizione Speciale 26 prevede per i fabbricati in aderenza e adiacenti, che si trovano nel ristretto raggio di
25 metri dal cantiere, l'operatività solo in caso di crolli totali, crolli parziali o gravi lesioni che ne compromettono la stabilità: per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato il 10% (dieci percento) dell'importo risarcibile con un minimo di
€.20.000,00 da applicare per ogni danneggiato e/o numero civico;
l'esclusione dalla garanzia dei danni da errori di progettazione o di calcolo, tranne i danni materiali e diretti alle cose assicurate, ma con franchigia del 10% e scoperto di €.50.000,00; il massimale globale di €.500.000,00, con la franchigia minima per i danni a cose di
€.5.000,00;
► l'inoperatività della garanzia ex art. 2 Condizioni Particolari per i danni a opere o impianti preesistenti all'esecuzione dei lavori, purché non manifestatisi durante l'espletamento delle opere né "denunciati prima della scadenza dell'assicurazione", applicando in caso di operatività la franchigia del 10% e lo scoperto di €.20.000,00;
► la mancanza di nesso causale e responsabilità degli assicurati.
Si costituì eccependo: Parte_6
➢ la propria carenza di legittimazione passiva, per non avere stipulato nessuna pagi na 15 di 33 polizza con il;
CP_1
e formulando le stesse difese avanzate dalla Controparte_15
All'udienza del 19/12/2013 il. procuratore costituito della dichiarò a CP_2 verbale che la stessa era stata ammessa alla Procedura di liquidazione. coatta amministrativa con decreto ministeriale n. 387/13 reso dal Ministero dello Sviluppo
Economico. Il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarò l'interruzione e il processo venne ritualmente riassunto dagli attori nei confronti di tutte le parte costituite.
In data 23/07/2015 il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarò la propria incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. essendo competente il Tribunale di Salerno assegnando alle parti il termine perentorio stabilito dall'art. 50 c.p.c. per la riassunzione.
La causa è stata, quindi, tempestivamente riassunta e, in seguito alla concessione dei termini ex art. 183, c. VI, c.p.c., è stata disposta c.t.u.; nessuna altra attività istruttoria è stata svolta.
***
1. Occorre preliminarmente affrontare la questione relativa alla sopravvenuta perdita della capacità processuale della P.C.d.M.-Commissario delegato dichiarata sia nella nota di trattazione scritta depositata in data
16/5/2022 relativa all'udienza del 19/5/2022 sia nella nota scritta del
7/3/2023, deposita in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. (v. relativo decreto del 16/2/2023).
1.1. La P.C.d.M.-Commissario delegato ha eccepito la nullità de giudizio in ragione della notifica dell'atto in riassunzione, dopo la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Nocera, nei suoi confronti e non in quelli CP_2 all'epoca Controparte_28 legittimata, e, successivamente, la successione della in Controparte_19 ragione della soppressione di detta Agenzia.
1.2. In una pronuncia recente (Cass. civ., Sez. I, Ord., 03/05/2024, n. 12018), la suprema corte si è occupata proprio della questione relativa alle vicende normative che hanno interessato il Commissario delegato del Governo per il superamento di detta emergenza, dichiarata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con DPCM del 14 maggio 1995, successivamente prorogato da pagi na 16 di 33 successivi decreti dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri. Con le successive ordinanze di protezione civile, adottat e ai sensi dell'art. 5, della legge n. 225 del 1992, dapprima nella forma dello O.P.C.M. e, in seguito, in quella del D.P.C.M., erano state previste le funzioni del Commissario delegato, cui erano devolute anche funzioni extra ordinem e potestà amministrative derogatorie rispetto all'ordinamento vigente:
«L'approccio deve muovere dalle disposizioni della allora vigente legge sulla protezione civile n. 225 del 1992, ove sono indicati gli organi preposti alla dichiarazione dello stato di emergenza ed all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari per il superamento della stessa. L'art. 2, comma 1, lett. c, della L. 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), stabilisce che "ai fini dell'attività di Protezione civile gli eventi si distinguono in: (...) c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo".
4.1. L'art. 5 della L. n. 225 del 1992 (Stato di emergenza e potere di ordinanza), prevede, al comma 1, che "(a)l verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della Protezione civile, deliberano lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti". Il comma 2 dell'art. 5, della L. n. 225 del 1992, così dispone: "Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguente alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli artt. 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico". Ciò che più rileva, però, è il comma 4 dell'art. 5 della L. n. 225 del 1992, il quale stabilisce che "il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della Protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio", con la precisazione, al comma 5, dell'art. 5, per cui "le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivati".
4.2. Nella versione dell'art. 5, della legge n. 225 del 1992, in vigore dal 14 luglio 2012, si prevede al comma 1-bis che "la durata della dichiarazione dello stato di pagi na 17 di 33 emergenza non può superare 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni". Allo stesso modo, l'art. 5, comma 4, della L. n. 225 del 1992, nella versione successiva a quella originaria, dispone che "il capo del Dipartimento della Protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del servizio nazionale della Protezione civile, di cui agli artt. 6 e 11, coordinando le attività e impartendo specifiche disposizioni operative"; prosegue la norma nel senso che "qualora il Capo del dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del Commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente". Si chiarisce dunque che le funzioni del Commissario delegato sono temporanee. Al comma 4-ter si stabilisce, poi, che "almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il capo del Dipartimento della Protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di 6 mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizione derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi". (…) Effettivamente, dunque, il Commissario delegato alla gestione di emergenza di Protezione civile è un organo temporaneo o provvisorio, la cui giuridica esistenza viene meno con la fine dello stato di emergenza anteriormente dichiarato. Proprio per tale ragione, per consentire alle amministrazioni subentranti di far fronte agli impegni e alle spese derivanti dall'attività svolte e dalle iniziative assunte dal Commissario delegato, l'amministrazione può avvalersi delle risorse relative alla contabilità speciale intestata all'organo commissariale.
4.3. Quanto appena riportato, trova conforto nell'art. 1, comma 422, della L. n. 147 del 2013 e nella sua interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2016. In particolare, l'art. 1, comma 422, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014 -), - comma poi abrogato con la legge n. 1 del 2018, che ha istituito la nuova protezione civile - , statuisce che "alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della L. 24 febbraio 1992, n. pagi na 18 di 33 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'art.
5-bis, comma 5, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 della citata L. n. 225 del 1992", con la precisazione che "le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati". Come si vedrà, i commissari delegati per la gestione del territorio limitrofo al fiume sono stati scelti d'intesa con la , sicché l'ultima CP_6 Controparte_19 parte della norma sopra indicata, è stata pienamente rispettata.
4.4. L'esatta interpretazione dell'art. 1, comma 422, della L. n. 147 del 2013, è stata fornita dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 8 del 2016. La Corte costituzionale ha, infatti, affermato che "con la dichiarata cessazione della emergenza, per un verso, viene effettivamente meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere, ragionevolmente è chiamato a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale che funzionale (alle esigenze dell'ente stesso) dei rapporti in questione". Ha precisato, infatti, la Corte costituzionale che "quanto al primo profilo, va rilevato che è pur vero (come deducono le ricorrenti) che gli atti dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di Protezione civile "possono qualificarsi come atti dell'amministrazione centrale dello Stato (...) finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali" (...). Vero è anche, però, che la funzione statale, che qui viene in rilievo, è una funzione temporanea, che si origina e si elide (nasce e muore) in ragione, rispettivamente, dell'insorgere e del cessare della situazione di emergenza". Pertanto, prosegue la Corte costituzionale "il venir meno della struttura commissariale, per il cui tramite lo Stato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, integra dunque il presupposto di una necessitata successione nei rapporti da questa posti in essere, che risultino ancora in atto, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono. I rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all'esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, quello afferente al territorio inciso dalla situazione emergenziale, sul quale - in assenza di detta situazione (e, dunque, non solo in via ordinaria, ma anche a fronte di eventi calamitosi di minor rilevanza: lett. a e b del comma 1 dell'art. 2 della L. n. 225 del 1992) - opera l'ente territorialmente competente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzionali (legislative, regolamentari e amministrative). Ed è perciò pagi na 19 di 33 ragionevole che le conseguenze (sia fattuali che) giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull'anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente in base all'ordinario sistema di competenze". Del resto, continua la Corte costituzionale "come si evince dal disposto di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'art. 5 della L. n. 225 del 1992, il subentro delle regioni ordinariamente competenti in rapporti giuridici sorti nella fase dell'emergenza, e nei processi pendenti ad essi relativi, è accompagnato, infatti, dal parallelo subentro degli stessi enti territoriali nella contabilità speciale, già intestata al Commissario delegato o al soggetto altrimenti individuato (divertente un ruolo di rappresentante) dell'ente subentrante".
5. L'incipit è costituito dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 1995 (Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socioeconomico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume ), CP_6 il quale ravvisa l'opportunità "di nominare un commissario delegato cui affidare l'adozione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, dei provvedimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi citati". (…) Con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3270 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socioeconomico- ambientale nel bacino idrografico del fiume ), "acquisita l'intesa della CP_6
", si è provveduto alla nomina del generale quale Controparte_19 Persona_1 ato per il superamento dell'emergenza. Con l'OPCM del 20 giugno 2011, n. 3948, si è previsto, all'art. 6, che "a far data dal 1° luglio 2011 il provveditore interregionale per le opere pubbliche per la ed il Molise subentra al generale nelle funzioni di CP_19 Persona_1 commissario delegato". Nel frattempo, l'art. 33 della legge regionale del 30 gennaio 2008, n. CP_19
1, dispone che "in relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno (...) le stesse funzioni sono esercitate dall' Controparte_28
istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n. 8".
[...] nza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2012, n. 4016, viste "le note del Presidente della regione del 2 gennaio 2012 e CP_19 del commissario delegato del 17 e 27 gennaio o 2012" si è disposto all'art. 2 che "a far data dal 1° gennaio 2012 il commissario dell'
[...] subentra nelle funzi Controparte_28 delegato al provveditore interregionale alle opere pubbliche per la campagna del Molise". Con l'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile (Ocdpc) n. 75 del 5 aprile 2013 (disposizioni per favorire il subentro dell'
[...]
) nelle iniziative per Controparte_28 CP_28 delle attività legate alle criticità socio-economico-ambientale nel bacino del fiume pagi na 20 di 33 ), si è previsto, "acquisita l'intesa della " e "vista la nota CP_6 Controparte_19 dell'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla Protezione civile della ", che "a decorrere dal 1 gennaio 2013, l' Controparte_19 [...]
è individuata quale amministrazione Controparte_28
necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di natura socio-economico- ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume ".(…) CP_6
La è poi subentrata nelle funzioni prima svolte dall' , Controparte_19 CP_28 riacquistando così la propria originaria competenza in materia di governo del territorio di difesa dei suoli. Ciò emerge dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 38 del 2016, CP_19 ove si sancisce che "a decorrere dalla data del provved ui al comma 5, lettera b), l' ), di cui Controparte_28 all'art. 5, (...) è soppressa". A questo punto, l'art. 4, comma 5, lett. b, della legge regionale del 23 CP_19 dicembre 2016, n. 38, prevede che "con successive delibere, da approvare entro 90 giorni dal provvedimento di cui al comma 4, la giunta regionale: (...)b) dispone l'attribuzione delle attività, delle iniziative, dei progetti di cui è CP_28 titolare e il conseguente trasferimento delle risorse umane, str e finanziarie di all' , all' , ovvero all'amministrazione CP_28 CP_29 CP_30 regionale o ad a trum ella r nonché il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di ". CP_28
6. È vero, poi, che l'art. 1 comma 122 della L. n. 147 del 2013, è stato abrogato dal nuovo codice della Protezione civile di cui alla legge 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), con l'art. 48, comma 1, lettera n), ma le disposizioni transitorie hanno consentito la prosecuzione di efficacia delle precedenti disposizioni fino all'attuazione della nuova legge (cfr. art. 50 della L. n. 1 del 2018 "1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti o provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore") (…) Nel caso concreto, la soppressione dell'organo statale, e la nomina di Commissari delegati di intesa con la regione (come previsto dall'art. 2 della legge n. 225 del 1992), è avvenuta con una serie di O.P.C.M. che hanno sostituito ad esso un organo strumentale della , e soprattutto Controparte_19 con l'O.P.C.M. n. 75/2013, che ha previsto Controparte_28
avrebbe posto in essere le “iniziative finalizzate al subentro della
[...] medesima regione nel coordinamento degli interventi”. Al contrario di quanto affermato dalla Corte d'appello, sussiste quindi, nella specie, la legittimazione passiva esclusiva della ». Controparte_19
1.3. Lo stato di emer rno è cessato il 31/12/2011, in quanto l'ultima proroga di tale stato è contenuta del decreto del P.C.M. dell'11 gennaio pagi na 21 di 33 2011, tanto è vero che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 aprile 2012, all'art. 2, c. 1, già citata è stato previsto che «a far data dal 1° gennaio 2012 il Commissario dell'Agenzia Controparte_28
subentra nelle funzioni di Commissario delegato al
[...] CP_28
Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise
e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione ed al completamento, entro il 31 dicembre 2012, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume
. CP_6
1.4. La DI è poi stata soppressa con la legge della n. Controparte_19
38/2016.
1.5. Tuttavia l'eccezione di nullità del giudizio sollevata è infondata, in quanto «in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (…)» (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/05/2021, n. 12183 ); ciò vale anche in caso di riassunzione del giudizio in seguito alla dichiarazione di incompetenza, ne consegue che, una volta ricevuta la notifica dell'atto in riassunzione il procuratore, in questo caso l'Avvocatura dello Stato, era abilitato a svolgere il proprio ministero;
inoltre, giova rammentare che «il principio di ultrattività del mandato alla lite - in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato - è applicabile anche in caso di estinzione di un ente in una fase di quiescenza del processo, quando non è possibile la declaratoria ex art. 300, comma 1, c.p.c.; pertanto, finché il procuratore del soggetto estinto non notifica l'evento alla controparte, pagi na 22 di 33 quest'ultima può legittimamente notificare il ricorso per cassazione presso il difensore. » (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 8754 del 03/04/2024 ) e «la soppressione di un ente pubblico costituito in giudizio, con il trasferimento dei relativi rapporti giuridici ad altro ente, determina l'interruzione del processo dal momento della corrispondente dichiarazione in udienza del procuratore della parte interessata dall'evento o dalla notificazione di questo ultimo alle parti, con conseguenze decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., altresì, nei confronti dell'ente subentrato. Ove, tuttavia, in pendenza del termine per la prosecuzione o riassunzione intervengano "ex lege" l'estinzione anche dell'ente subentrato e la successione di ulteriore ente nei relativi rapporti attivi e passivi, il termine ex art. 305 c.p.c. nei confronti di quest'ultimo, decorre soltanto dal momento in cui lo stesso abbia avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa del medesimo evento e del processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti» (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4336 del 13/02/2023 ).
Dunque, l'eccezione di nullità del giudizio con riferimento alla ri assunzione è rigettata.
1.6. Tuttavia occorre chiedersi se , proprio alla luce della giurisprudenza di legittimità appena citata, dalla dichiarazione dell'Avvocatura contenuta sia nella nota di trattazione scritta depositata in data 16/5/2022 relativa all'udienza del 19/5/2022 sia nella nota scritta del 7/3/2023, depositata in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. le altre parti abbiano avuto conoscenza legale dell'evento sicuramente interruttivo, dato dalla successione a titolo universale della ne i rapporti che facevano capo al Controparte_19
, con conseguente decorrenza dalla data di deposito della nota CP_31 scritta del termine per la riassunzione, indipendentemente dalla declaratoria da parte del Tribunale dell'interruzione e, conseguente carenza di titolarità passiva del . CP_31
1.7. Il contenuto delle due note è identico ed è il seguente: «(…) Con successive deliberazioni della Giunta Regionale della Campania sono state adottate ulteriori determinazioni attuative della L.R. n. 38/2016 e, con pagi na 23 di 33 delibera n. 411 del 10.9.2019, la conclusione di ogni attività da parte di
è stata fissata alla data del 31.12.2019. Da ultimo, con deliberazione CP_28 della Giunta Regionale della n. 681 del 30.12.2019, preso atto CP_19 dell'avvenuta realizzazione degli adempimenti di cui all'art. 4 della L.R. n. CP_2 38/2016, finalizzati alla soppressione è stata disposta la CP_28 cessazione di ogni attività dell'Agenzia, “con il subentro della CP_19 nei residui rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di
[...] ex art.4, comma 5, lett. b), L.R. n. 38/2016, nonché ex art.4, comma CP_28
3, L.R. n. 38/2016, soppressa”. In via del tutto gradata, si rileva dunque che comunque il giudizio non potrebbe essere definito nei confronti di un'Autorità ormai inesistente e, quindi, ne andrebbe dichiarata l'interruzione, al fine di consentire l'istaurazione del contraddittorio nei della notifica dello stesso nei confronti dell'Ente subentrato, atteso che “la soppressione dell'ente pubblico equivale ad estinzione ed è causa di interruzione del processo, anche se l'ente
è incorporato in altro” (cfr. da ultimo, Cassazione 03/09/2020, n. 182799) »; occorre puntualizzare l'irrilevanza del fatto che la prima delle due note non sia stata depositata nei 5 gg prima, ma 3 gg prima, in quanto «ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c. nel caso in cui nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte entro la data fissata per l'udienza e non anche se tale deposito avvenga senza l'osservanza del termine di cinque giorni prima, ma comunque entro tale data, trattandosi di un termine ordinatorio ed essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita » (Cass. Sez.
2 - , Ordinanza n. 32827 del 27/11/2023 ).
1.8. Orbene, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c. (nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento di udienza pagi na 24 di 33 in attuazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e, poi, mediante nota scritta ex art. 127ter c.p.c. ), decorrendo il termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o riassunzione da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e non da quella della successiva formale dichiarazione di interruzione del processo, avente natura meramente ricognitiva, senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (Cass. Sez. Unite, 20/03/2008,
n. 7443; Cass. Sez. 6 - 3, 15/09/2017, n. 21375; Cass. Sez. 3, 15/01/2013, n.
773), per cui «l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza - nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 ).
1.9. È vero che «spetta (…) al giudice del merito accertare cha la dichiarazione della morte della parte, cui l'art. 300 c.p.c. ricollega l'effetto interruttivo del processo, sia stata resa dal suo procuratore con manifestazione non affetta da dubbi o incertezze » (v. sentenza citata, pag. 5), ma tale valutazione attiene all'evento che comporta la perdita della capacità processuale, ossia il difensore è tenuto a rappresentare in maniera chiara e circostanziata quale sia l'evento produttivo degli effetti ex art. 300 c.p.c . e l'effetto correlato, giacché, «la natura negoziale della dichiarazione, da rendersi in udienza o da notificarsi alle altre parti ad opera del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non comporta la necessità che la volontà di pagi na 25 di 33 conseguire l'effetto interruttivo sia espressamente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca il presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini diversi, dilatori o anche meramente informativi» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29042 del 11/11/2024 ); nel caso di specie risulta espressamente prospettata la portata interruttiva della dichiarazione, è, invece, l'effetto che ne scaturisce che è posto in termine dubitativi, ma solo perché, erroneamente, il procuratore ritiene che l'effetto interruttivo si produca dalla dichiarazione del giudice , che, invece è irrilevante.
1.10. Visto il decorso del termine trimestrale (art. 303 c.p.c.), deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 c.p.c., però limitatamente al rapporto processuale instaurato con la
PCDM-Commissario Delegato, in quanto trattandosi di cause scindibili, è qui disposta la separazione della causa afferente al detto rapporto processu ale, giacché «in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti » (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 8123 del 23/04/2020).
1.11. Dunque, è dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale avente come parte la - Controparte_32
Commissario Delegato per l'emergenza del bacino del fiume . CP_6
2. Occorre preliminarmente affrontare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal C.C.C.
2.1. L'eccezione è fondata.
2.2. Va premesso che il ancorché carente di personalità giuridica CP_1 gode sempre di una propria soggettività; esso corrisponde normalmente a un imprenditore, può avere consorziati a responsabilità limitata o illimitata, va pagi na 26 di 33 qualificato come un contratto associativo a contenuto necessariamente economico ed è dotato di un'organizzazione disciplinata in via analogica e residuale dalla normativa delle società in nome collettivo.
2.3. Se è pacifico che al contratto di deve corrispondere CP_1 un'organizzazione comune dei consorziati (stante l'art. 2602, comma 1°, c.c.), è invece controverso che dallo stesso contratto discenda sempre un centro unitario di imputazione di effetti giuridici.
2.4. Più precisamente, è pacifico che il con attività esterna ai sensi CP_1 degli artt. 2612 ss. c.c. generi sempre un ente distinto dai consorziati , mentre la maggioranza degli interpreti ritiene che manchi tale ente nel consorzio non regolato dagli articoli appena citati (di seguito il consorzio interno) .
2.5. Nel caso di specie non c'è alcun dubbio che il C.C.C. rientri nel novero dei consorzi esterni avendo stipulato il contratto d'appalto con il Commissario delegato.
2.6. Bisogna ulteriormente discernere se il agisca con i terzi in CP_1 nome dei consorziati interessati, oltreché nel loro interesse, ovvero in nome proprio. Nulla impedisce, invero, che il agisca in nome, oltreché per CP_1 conto, delle (o di) imprese consorziate, ossia quale rappresentante di queste: in tal caso emerge in tutta evidenza l'alienità dell'affare rispetto alla sfera giuridica del rappresentante, alla quale è fatto riferimento nell'art. 1388 c.c., che, unitamente all'interesse del rappresentato, costituisce appunto uno dei requisiti fondamentali del fenomeno rappresentativo. Si versa qui, dunque, nella fattispecie del mandato con rappresentanza, in presenza del quale tutta l'attività negoziale del si riverbera in via diretta ed immediata nella CP_1 sfera giuridica ed economica delle imprese rappresentate .
2.7. Nella contraria ipotesi, il – che è sì privo della personalità CP_1 giuridica, ma è pur sempre un soggetto di diritto, legittimato ad espletare un'attività negoziale con i terzi (art. 2612 ss. c.c.) – agisce quale mandatario senza rappresentanza dei consorziati medesimi e, in tali casi trova applicazione l'art. 2615 cod. civ., in forza del quale i terzi non possono agire direttamente nei confronti dei consorziati per le obbligazioni contratte in nome del pagi na 27 di 33 (art. 2615 c. 1, cod. civ.), invece, in ipotesi di obbligazioni contratte CP_1 per conto del singolo consorziato, si crea una duplice legittimazione passiva del e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo, CP_1 la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse (art. 2615, c.2, cod. civ.), in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 cod. civ . civ. (v. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3664 del 21/02/2006 ).
2.8. Con massima attinenza al caso di spe cie, è stato affermato: «nell'appalto di opera pubblica, in caso di stipula a mezzo del rappresentante, la natura formale del contratto esclude che la "contemplatio domini", necessaria perché
l'atto stipulato abbia effetto nei confronti del rappresentato, possa realizzarsi mediante un comportamento concludente, in quanto la spendita del nome altrui, quale requisito di efficacia dell'atto concluso dal rappresentante, partecipa della natura formale del negozio cui afferisce, rendendo all'uopo necessaria la presenza dell'atto scritto» (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 19306 del
07/07/2021).
2.9. Nel caso di specie nel contratto di appalto stipulato tra il C.C.C. e il
Commissario delegato in data 25/6/2003, si legge: « CHE nell'asta pubblica in unica tornata, esperita presso il. Provveditorato alle OO.PP. per la CP_19 in data 7.11.2001 e successivi prosiegui, l'appalto della rete di collettori sub- comprensoriali al servizio dei comuni del Medio Sarno di Angri- Corbara -
Nocera Inferiore - Pagani - S. Marzano sul Sarno - S. Egidio Montalbino –
Sub-comprensorio n. 3, è stato aggiudicato al Controparte_1 con il ribasso del 28.545%, come da verbale rep: n. 53 in data
[...]
22/2/2002, salvo le risultanze del provvedimento di approvazione del
Commissario Delegato. CHE in sede di gara -il ha indicato CP_1
l'impresa con Controparte_33 sede in Napoli Via S. Giacomo n.24, quale ditta consorziata esecutrice dei lavori oggetto del presente atto »; risulta, quindi , l'espressa indicazione dell'impresa esecutrice nell'atto pubblico d'appalto; inoltre nella comunicazione del 17/6/2002 con la quale C.C.C. comunicò alla CP_2
pagi na 28 di 33 l'assegnazione ad essa dei lavori di cui all'appalto, debitamente sottoscritta, era espressamente prevista la responsabilità dell a per «ogni CP_2 conseguenza dannosa derivante ai Vostri dipendenti o a terzi dal mancato rispetto delle norme e disposizioni di cui sopra o degli obblighi di vigilanza che Vi fanno carico»; per cui deve, quindi, ritenersi che nel caso di specie il ha agito in nome, oltreché per conto, dell'impresa consorziata, ossia CP_1 quale rappresentante di quest a, con conseguente esclusi one della responsabilità del nei confronti dei terzi. CP_1
2.10. Pertanto, l'eccezione è accolta.
3. Deve ora essere esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla in quanto sottoposta alla procedura di liquidazione coatta CP_2 amministrativa, in forza del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.
387 del 9 settembre 201 3.
3.1. L'eccezione deve essere esaminata anche se è stata accolta l'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dall'unico convenuto C.C.C., in quanto quest'ultimo ha chiamato in causa la indicandola, unitamente al CP_2
Commissario delegato, come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa degli attori, la cui domanda, in tal caso, attorea si estende automaticamente ai terzi, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario . (Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 516 del 15/01/2020).
3.2. Si osserva in diritto, con riferimento alla disciplina vigente ratione temporis, che una volta che l'asserito debitore è sottoposto il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, anche nel corso del giudizio, il creditore deve far valere le sue ragioni nelle forme previste dalla Legge Fallimentare
(R.D. 16.03.1942, n. 267, con riferimento alla LAC v. art. 201 l.f.), in sede di ammissione al passivo, in concorso con gli altri creditori, con conseguente improponibilità o improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria, salva la sua reviviscenza alla revoca o chiusura del fallimento. Il creditore che non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare ed intenda, invece, proseguire il giudizio in pagi na 29 di 33 sede ordinaria per precostituirsi un titolo, privo di effetti nei confronti della massa, da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis, deve espressamente dichiarare, pertanto, la propria volontà di agire non nei confronti della procedura concorsuale, ma dello stesso fallito (Cass.
2047/1965; Cass. 3885/1988; Cass. 6713/1991; Cass. 2402/1995; Cass.
3580/1995; c.c. 7045/1995; Cass. 9346/1997; c.c. 11379/1999 e Cass.
7704/1998).
3.3. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, essendo stato il giudizio riassunto nei confronti della Controparte_34
. Deve in questa sede aderirsi all'indirizzo giurisprudenziale alla stregua
[...] del quale «l'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo non discende dal principio di cui all'art. 24 legge fall. - il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito -, ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 (v. art. 201 e ss. per la LAC) della stessa legge, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Il necessario assoggettamento delle pretese fatte valere verso il fallimento al procedimento di verifica dei crediti, non involge, dunque, un problema di competenza - influenzata dalla
"vis attractiva" del tribunale fallimentare - ma una questione di specialità del rito, con conseguente improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 legge fall.» (Cass., Sez. 1, Sent. 3.2.2006, n. 2439, v. anche Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 9198 del 10/04/2017, in motivazione e anche Cass. Sez. 2
- , Sentenza n. 26993 del 26/11/2020).
3.5. Secondo la giurisprudenza consolidata della corte di legittimità «nella pagi na 30 di 33 disciplina concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum» ( Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 9461 del 22/05/2020, conf. Sez. L, n. 17327 del 11/10/2012, Rv.
624216-01; vedi anche Sez. L, n. 15066 del 19/06/2017, Rv. 644779 -01; Sez. L,
n. 19271 del 20/08/2013, Rv. 628412 -01; Sez. 3, n. 5662 del 09/03/2010, Rv.
611746-01; Sez. 3, n. 27679 del 21/11/2008, Rv. 605618 -01, Sez. U, Sentenza n.
380 del 16/01/1991, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27679 del 21/11/2008).
3.6. Dunque, è dichiarata l'improponibilità dell'azione esercitata dalla parte attorea nei confronti della CP_2
4. Nella comparsa conclusionale ha dichiarato di «di rinunciare CP_2 alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti degli attori, volta al ottenere il pagamento della somma di € 78.874,36, ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa ». Al riguardo deve affermar si che «la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa » (Sez. pagi na 31 di 33 U - , Sentenza n. 3453 del 07/02/2024 , principio espresso in tema di appello, ma sicuramente applicabile anche in primo grado).
4.1. «La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione » (Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 33761 del 19/12/2019.
5. Le spese di lite tra gli attori e il Commissario delegato-PCdM restano a carico delle rispettive parti, ex art. 310 , ult. c., c.p.c.
5.1. Mentre le spese di lite tra gli attori e la sono compensata, in CP_2 ragione in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità e della rinuncia alla domanda da parte della seconda.
5.2. Le spese tra gli attori e il C.C.C. e le Compagnie Assicurative devono porsi integralmente in capo ai primi, in base al principio della soccombenza, con liquidazione ai minimi ( v. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 33642 del
20/12/2024).
5.3. Le spese di c.t.u. sono poste a definitivo carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dispone la separazione della presente causa da quella in cui è parte la del Consiglio dei Ministri -Commissario delegato e dichiara, CP_9 esclusivamente in riferimento al rapporto processuale instau rato con detta parte, la sopravvenuta perdita della capacità processuale della stessa e l'estinzione del giudizio, in ragione dell'omessa tempestiva riassunzione, con relativa irripetibilità delle spese sosten ute ex art. 310 c.p.c.;
B) Accerta e dichiara la carenza di titolarità passiva del C.C.C. con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dagli attori;
C) Accerta e dichiara l'improcedibilità della domanda avanzata dagli a ttori nei confronti della in quanto sottoposto a LAC;
CP_2
D) Compensa le spese di lite tra gl i attori e Controparte_2
E) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare a ciascuna delle pagi na 32 di 33 seguenti parti: C.C.C., e Controparte_3 Controparte_5 [...]
(Comprensiva di in quanto unico centro di CP_7 Controparte_8 interessi) le spese di lite, che si liquidano per ognuna in € per 7.052,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
F) le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte attorea.
8 giugno 2025 La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 33 di 33