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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Teramo
r.g.n. 1627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1627/2023 promossa da
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DANILO CONSORTI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Corropoli (TE), Via Ungaretti n. 4;
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. RENATO PERTICARARI e dall'avv.
ANDREA PERTICARI, entrambi del foro di Macerata, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Angela Ronchi in Teramo, Corso Porta Romana n. 31/D;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 619 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito:
1 Tribunale di Teramo
r.g.n. 1627/2023
con ricorso ex art. 619 c.p.c., aveva proposto Parte_1 opposizione alla procedura esecutiva immobiliare n. 173/2020 RGE pendente dinanzi il Tribunale di Teramo, promossa ad istanza di nei Controparte_1 confronti di , avente ad oggetto gli immobili, siti in Nereto alla Controparte_2
Via Pignotto, censiti in catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 2 particella
997 sub 1 e sub 2 rispettivamente categoria A/7 e C/6; l'opponente lamentava che l'immobile oggetto di esecuzione sarebbe stato costruito “in spregio alle distanze minime di cui agli artt. 873 e seguenti del Cod. Civ…. non rispettando pertanto la distanza minima dal confine che è di mt. 5,00 e comunque senza avere nessun atto di assenso da parte dell'odierna opponente” ed inoltre che “sia la scala esterna di accesso ed anche il portico a sbalzo sul lato est del fabbricato del sig. CP_2
, distinto con la p.lla 995 ricadono interamente sulla proprietà della sig.ra
[...]
”. Da tali violazioni deriverebbe l'illegittimità della procedura Parte_1 esecutiva intrapresa nei confronti di;
Controparte_2
con decreto del 13 settembre 2023 il G.E. aveva disposto la sospensione delle operazioni di vendita e aveva fissato udienza di comparizione parti al 19 aprile 2023;
con ordinanza emessa il 19 aprile 2023 il G.E. aveva revocato il decreto provvisorio e aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva fissando il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di opposizione nel merito.
con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1 introdotto il presente giudizio di merito, citando in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società e chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia del pignoramento immobiliare nonché di tutti gli atti esecutivi conseguenti da cui trae origine la procedura esecutiva immobiliare 173/2020 RGE pendente dinanzi il Tribunale di Teramo per i motivi ut supra. Con il favore delle spese di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”;
a sostegno dell'opposizione proposta, la ha sostanzialmente CP_2 riproposto i medesimi argomenti già spesi nella fase sommaria dinanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 luglio 2023 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Segnatamente, la società ha evidenziato che:
2 Tribunale di Teramo
r.g.n. 1627/2023
l'opposizione era inammissibile, in quanto proposta allorquando era già stata disposta la vendita, e il primo tentativo, esperito in data 19 maggio 2022, era andato deserto;
il ctu nominato nell'ambito della procedura esecutiva non aveva segnalato in relazione all'immobile in esame le difformità o i gli abusi denunciati nella opposizione e nella relazione del tecnico di parte Geom. ; Controparte_3
quand'anche fosse ravvisabile una violazione della distanza tra costruzioni, questa non rileverebbe nel caso in esame, in virtù del principio di prevenzione, secondo cui chi costruisce per primo sceglie la distanza che il suo vicino dovrà rispettare;
l'opponente aveva residenza nello stesso indirizzo anagrafico dell'esecutato, sicché sarebbe da ritenersi altamente probabile che costei sia la figlia di . Controparte_2
Svolte tali premesse, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, rigettare l'opposizione avanzata dalla Sig.ra
[...] in quanto infondata in fatto e diritto. Con ogni conseguenza di legge in ordine alle Parte_1 spese dell'opposizione”.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 16 aprile 2025 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia formulata in tal senso dai difensori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e come tale deve essere respinta, per le motivazioni di seguito illustrate.
L'opponente chiede dichiararsi l'illegittimità della procedura esecutiva Parte_1 azionata nei confronti di sul duplice presupposto che l'immobile oggetto Controparte_2 dell'espropriazione sia stato costruito in violazione della normativa sulle distanze e che parte dell'immobile espropriato ricade nella sua proprietà confinante.
Ebbene, devono condividersi le considerazioni già svolte dal Giudice dell'Esecuzione nella fase sommaria, in relazione al difetto di legittimazione in capo alla a proporre CP_2
l'esperita opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c.
In linea generale, è ormai ampiamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità che la legittimazione ad agire o legittimatio ad causam, sia attiva sia passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la
3 Tribunale di Teramo
r.g.n. 1627/2023
prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo probatorio della parte interessata.
Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta e autonoma questione intorno a essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (così, tra le molte Cass. n.14468/2008).
Tanto premesso, l'art. 619 c.p.c. attribuisce la legittimazione a proporre opposizione al terzo che vanti un diritto di proprietà o un altro diritto reale sui beni pignorati.
L'ambito applicativo del rimedio di cui all'art. 619 deve ritenersi delimitato, pertanto, nel senso che la relativa opposizione può essere proposta soltanto dal terzo che pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, oppure che si presenti come titolare di alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale, suscettibili di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell'esecuzione, e dunque prevalenti sulla pretesa del creditore procedente (Cass. n. 17876/2011 che, di conseguenza, ha ritenuto non legittimato all'opposizione di terzo all'esecuzione l'affittuario di un'azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa).
Per altro verso, come pure evidenziato nella prassi applicativa, l'opposizione di terzo all'esecuzione consiste non solo in un giudizio di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione forzata in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto del terzo, ma può anche concretarsi in un'azione di rivendicazione o riconoscimento della proprietà o di altro diritto reale o, comunque, della prevalenza del diritto spettante al ricorrente sul bene del quale il creditore pignorante assume l'appartenenza esclusiva al debitore.
Nel caso di specie, l'opponente non deduce di essere proprietaria o di vantare qualsivoglia diritto reale sui beni oggetto di espropriazione, affermando semplicemente di essere titolare della proprietà confinante. Anche negli scritti conclusivi, l'opponente non prende, invero, specifica posizione al riguardo, e si limita a ribadire che “La Sig.ra è proprietaria Parte_1 dell'unità confinante, sul lato ovest, con la proprietà oggetto di pignoramento e Controparte_2 pertanto sussiste pienamente la legittimazione ad agire in quanto proprietaria della particella
1053, sulla quale insistono la scala esterna di accesso al fabbricato oggetto di esecuzione, così come il portico sul lato est del predetto fabbricato, che fanno parte del compendio pignorato”
(cfr. pagina 2 scritti conclusivi, paragrafo 1 “sulla legittimazione ad agire in capo alla opponente”).
4 Tribunale di Teramo
r.g.n. 1627/2023
A tutto voler concedere alla difesa dell'opponente, si osserva che l'ipotizzato sconfinamento ad opera del debitore esecutato ai danni della opponente sembra configurare, al più, l'ipotesi della c.d. accessione invertita, di cui all'art. 938 c.c.: “se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni”; si tratta, evidentemente, di una figura speciale di accessione nella quale si deroga al principio superficies solo cedit.
In definitiva, l'eventuale accertamento delle violazioni lamentate dall'opponente non potrebbe, in ogni caso, essere ostativo allo svolgimento della procedura esecutiva: la en potrà far valere le sue ragioni, ove riterrà, nei confronti dell'aggiudicatario. CP_2
L'opposizione, pertanto, deve essere respinta.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'attrice opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società opposta;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, secondo il valore dichiarato della controversia, quanto alle fasi di studio e introduttiva;
la fase istruttoria e quella decisionale vengono liquidate secondo i parametri minimi, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1627/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 che si liquidano in € 5.261,00, oltre rimborso forfetario, IVA e Controparte_1
CAP come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 18 aprile 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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r.g.n. 1627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1627/2023 promossa da
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DANILO CONSORTI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Corropoli (TE), Via Ungaretti n. 4;
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. RENATO PERTICARARI e dall'avv.
ANDREA PERTICARI, entrambi del foro di Macerata, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Angela Ronchi in Teramo, Corso Porta Romana n. 31/D;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 619 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito:
1 Tribunale di Teramo
r.g.n. 1627/2023
con ricorso ex art. 619 c.p.c., aveva proposto Parte_1 opposizione alla procedura esecutiva immobiliare n. 173/2020 RGE pendente dinanzi il Tribunale di Teramo, promossa ad istanza di nei Controparte_1 confronti di , avente ad oggetto gli immobili, siti in Nereto alla Controparte_2
Via Pignotto, censiti in catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 2 particella
997 sub 1 e sub 2 rispettivamente categoria A/7 e C/6; l'opponente lamentava che l'immobile oggetto di esecuzione sarebbe stato costruito “in spregio alle distanze minime di cui agli artt. 873 e seguenti del Cod. Civ…. non rispettando pertanto la distanza minima dal confine che è di mt. 5,00 e comunque senza avere nessun atto di assenso da parte dell'odierna opponente” ed inoltre che “sia la scala esterna di accesso ed anche il portico a sbalzo sul lato est del fabbricato del sig. CP_2
, distinto con la p.lla 995 ricadono interamente sulla proprietà della sig.ra
[...]
”. Da tali violazioni deriverebbe l'illegittimità della procedura Parte_1 esecutiva intrapresa nei confronti di;
Controparte_2
con decreto del 13 settembre 2023 il G.E. aveva disposto la sospensione delle operazioni di vendita e aveva fissato udienza di comparizione parti al 19 aprile 2023;
con ordinanza emessa il 19 aprile 2023 il G.E. aveva revocato il decreto provvisorio e aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva fissando il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di opposizione nel merito.
con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1 introdotto il presente giudizio di merito, citando in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società e chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia del pignoramento immobiliare nonché di tutti gli atti esecutivi conseguenti da cui trae origine la procedura esecutiva immobiliare 173/2020 RGE pendente dinanzi il Tribunale di Teramo per i motivi ut supra. Con il favore delle spese di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”;
a sostegno dell'opposizione proposta, la ha sostanzialmente CP_2 riproposto i medesimi argomenti già spesi nella fase sommaria dinanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 luglio 2023 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Segnatamente, la società ha evidenziato che:
2 Tribunale di Teramo
r.g.n. 1627/2023
l'opposizione era inammissibile, in quanto proposta allorquando era già stata disposta la vendita, e il primo tentativo, esperito in data 19 maggio 2022, era andato deserto;
il ctu nominato nell'ambito della procedura esecutiva non aveva segnalato in relazione all'immobile in esame le difformità o i gli abusi denunciati nella opposizione e nella relazione del tecnico di parte Geom. ; Controparte_3
quand'anche fosse ravvisabile una violazione della distanza tra costruzioni, questa non rileverebbe nel caso in esame, in virtù del principio di prevenzione, secondo cui chi costruisce per primo sceglie la distanza che il suo vicino dovrà rispettare;
l'opponente aveva residenza nello stesso indirizzo anagrafico dell'esecutato, sicché sarebbe da ritenersi altamente probabile che costei sia la figlia di . Controparte_2
Svolte tali premesse, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, rigettare l'opposizione avanzata dalla Sig.ra
[...] in quanto infondata in fatto e diritto. Con ogni conseguenza di legge in ordine alle Parte_1 spese dell'opposizione”.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 16 aprile 2025 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia formulata in tal senso dai difensori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e come tale deve essere respinta, per le motivazioni di seguito illustrate.
L'opponente chiede dichiararsi l'illegittimità della procedura esecutiva Parte_1 azionata nei confronti di sul duplice presupposto che l'immobile oggetto Controparte_2 dell'espropriazione sia stato costruito in violazione della normativa sulle distanze e che parte dell'immobile espropriato ricade nella sua proprietà confinante.
Ebbene, devono condividersi le considerazioni già svolte dal Giudice dell'Esecuzione nella fase sommaria, in relazione al difetto di legittimazione in capo alla a proporre CP_2
l'esperita opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c.
In linea generale, è ormai ampiamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità che la legittimazione ad agire o legittimatio ad causam, sia attiva sia passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la
3 Tribunale di Teramo
r.g.n. 1627/2023
prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo probatorio della parte interessata.
Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta e autonoma questione intorno a essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (così, tra le molte Cass. n.14468/2008).
Tanto premesso, l'art. 619 c.p.c. attribuisce la legittimazione a proporre opposizione al terzo che vanti un diritto di proprietà o un altro diritto reale sui beni pignorati.
L'ambito applicativo del rimedio di cui all'art. 619 deve ritenersi delimitato, pertanto, nel senso che la relativa opposizione può essere proposta soltanto dal terzo che pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, oppure che si presenti come titolare di alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale, suscettibili di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell'esecuzione, e dunque prevalenti sulla pretesa del creditore procedente (Cass. n. 17876/2011 che, di conseguenza, ha ritenuto non legittimato all'opposizione di terzo all'esecuzione l'affittuario di un'azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa).
Per altro verso, come pure evidenziato nella prassi applicativa, l'opposizione di terzo all'esecuzione consiste non solo in un giudizio di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione forzata in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto del terzo, ma può anche concretarsi in un'azione di rivendicazione o riconoscimento della proprietà o di altro diritto reale o, comunque, della prevalenza del diritto spettante al ricorrente sul bene del quale il creditore pignorante assume l'appartenenza esclusiva al debitore.
Nel caso di specie, l'opponente non deduce di essere proprietaria o di vantare qualsivoglia diritto reale sui beni oggetto di espropriazione, affermando semplicemente di essere titolare della proprietà confinante. Anche negli scritti conclusivi, l'opponente non prende, invero, specifica posizione al riguardo, e si limita a ribadire che “La Sig.ra è proprietaria Parte_1 dell'unità confinante, sul lato ovest, con la proprietà oggetto di pignoramento e Controparte_2 pertanto sussiste pienamente la legittimazione ad agire in quanto proprietaria della particella
1053, sulla quale insistono la scala esterna di accesso al fabbricato oggetto di esecuzione, così come il portico sul lato est del predetto fabbricato, che fanno parte del compendio pignorato”
(cfr. pagina 2 scritti conclusivi, paragrafo 1 “sulla legittimazione ad agire in capo alla opponente”).
4 Tribunale di Teramo
r.g.n. 1627/2023
A tutto voler concedere alla difesa dell'opponente, si osserva che l'ipotizzato sconfinamento ad opera del debitore esecutato ai danni della opponente sembra configurare, al più, l'ipotesi della c.d. accessione invertita, di cui all'art. 938 c.c.: “se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni”; si tratta, evidentemente, di una figura speciale di accessione nella quale si deroga al principio superficies solo cedit.
In definitiva, l'eventuale accertamento delle violazioni lamentate dall'opponente non potrebbe, in ogni caso, essere ostativo allo svolgimento della procedura esecutiva: la en potrà far valere le sue ragioni, ove riterrà, nei confronti dell'aggiudicatario. CP_2
L'opposizione, pertanto, deve essere respinta.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'attrice opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società opposta;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, secondo il valore dichiarato della controversia, quanto alle fasi di studio e introduttiva;
la fase istruttoria e quella decisionale vengono liquidate secondo i parametri minimi, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1627/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 che si liquidano in € 5.261,00, oltre rimborso forfetario, IVA e Controparte_1
CAP come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 18 aprile 2025.
IL GIUDICE
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