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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/03/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1733/2014 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC EMESSA ALL'ESITO DELL'UDIENZA A
TRATTAZIONE SCRITTA DEL 19.2.2015.
Il Giudice, DOTT.SSA Stefania Fontanarosa: lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa con la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1733/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto Proprieta , pendente
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA MARCONI 39 SARNO, presso lo studio dell'Avv. MANCUSO UMBERTO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2 ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
PIAZZA MARCONI 39 SARNO, presso lo studio dell'Avv. MANCUSO UMBERTO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._4
PIAZZA MARCONI 39 SARNO, presso lo studio dell'Avv. MANCUSO UMBERTO
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domi- Controparte_1 C.F._5
ciliato in VIA C/O AVV. ANGELA DE FILIPPIS VIA MERCANTI,28 84122 SA-
LERNO, presso lo studio dell'Avv. SCOTTI ZINA (c.f.: ), dal C.F._6
quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._7
VIA C/O AVV. ANGELA DE FILIPPIS VIA MERCANTI,28 84122 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. SCOTTI ZINA (c.f.: ), dal quale è rap- C.F._6
presentata e difesa;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata cessata la materia dl contendere in relazione alla doman- da di restituzione dell'immobile per cui è causa, avendo i convenuti restituito lo stesso agli attori in data 21.3.2018.
Pertanto, resta da esaminare la domanda risarcitoria per mancato godimento dell'immobile.
La domanda in questione va esaminata facendo applicazione dei principi recentemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 33645/2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto
Pagina 2 di 4 di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro cor- rispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi co- me danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (alle- gazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto).
Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquida- to dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente ri- spetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di merca- to, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presun- zioni semplici.
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione Civile.
La sentenza delle Sezioni Unite definisce, altresì, la nozione di danno risarcibile in pre- senza di violazione del contenuto del diritto di proprietà esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile
è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione.
Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere del- la cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la con- creta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto mede- simo, quale danno conseguenza da risarcire.
Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Nel caso di specie, gli attori hanno allegato di aver perso il godimento dell'immobile per effetto della condotta dei convenuti, i quali nonostante l'assenza di titolo, hanno continuato ad occupare l'immobile non restituendolo al legittimo proprietario e senza
Pagina 3 di 4 corrispondere alcunché agli attori.
Orbene, costituisce fatto notorio che l'occupazione di un immobile da parte di un terzo impedisce al proprietario di ricavare l'utilità che tale bene offre.
Pertanto, la domanda va accolta.
Per quanto concerne la quantificazione, il Tribunale tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile, della posizione dello stesso e del lungo periodo di tempo in cui si è pro- tratta l'occupazione, ritiene congruo quantificare in euro 25.000,00 il pregiudizio patito.
Ne discende che i convenuti vanno condannati a corrispondere agli attori detta somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in base al valore effettivo della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda restitutoria;
2) Condanna e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2
degli attori della somma di euro 25.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna e al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite in favore dell'avv. Umberto Mancuso, difensore degli attori dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 490,00 per spese vive ed euro 3.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 21/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC EMESSA ALL'ESITO DELL'UDIENZA A
TRATTAZIONE SCRITTA DEL 19.2.2015.
Il Giudice, DOTT.SSA Stefania Fontanarosa: lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa con la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1733/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto Proprieta , pendente
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA MARCONI 39 SARNO, presso lo studio dell'Avv. MANCUSO UMBERTO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2 ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
PIAZZA MARCONI 39 SARNO, presso lo studio dell'Avv. MANCUSO UMBERTO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._4
PIAZZA MARCONI 39 SARNO, presso lo studio dell'Avv. MANCUSO UMBERTO
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domi- Controparte_1 C.F._5
ciliato in VIA C/O AVV. ANGELA DE FILIPPIS VIA MERCANTI,28 84122 SA-
LERNO, presso lo studio dell'Avv. SCOTTI ZINA (c.f.: ), dal C.F._6
quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._7
VIA C/O AVV. ANGELA DE FILIPPIS VIA MERCANTI,28 84122 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. SCOTTI ZINA (c.f.: ), dal quale è rap- C.F._6
presentata e difesa;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata cessata la materia dl contendere in relazione alla doman- da di restituzione dell'immobile per cui è causa, avendo i convenuti restituito lo stesso agli attori in data 21.3.2018.
Pertanto, resta da esaminare la domanda risarcitoria per mancato godimento dell'immobile.
La domanda in questione va esaminata facendo applicazione dei principi recentemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 33645/2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto
Pagina 2 di 4 di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro cor- rispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi co- me danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (alle- gazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto).
Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquida- to dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente ri- spetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di merca- to, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presun- zioni semplici.
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione Civile.
La sentenza delle Sezioni Unite definisce, altresì, la nozione di danno risarcibile in pre- senza di violazione del contenuto del diritto di proprietà esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile
è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione.
Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere del- la cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la con- creta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto mede- simo, quale danno conseguenza da risarcire.
Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Nel caso di specie, gli attori hanno allegato di aver perso il godimento dell'immobile per effetto della condotta dei convenuti, i quali nonostante l'assenza di titolo, hanno continuato ad occupare l'immobile non restituendolo al legittimo proprietario e senza
Pagina 3 di 4 corrispondere alcunché agli attori.
Orbene, costituisce fatto notorio che l'occupazione di un immobile da parte di un terzo impedisce al proprietario di ricavare l'utilità che tale bene offre.
Pertanto, la domanda va accolta.
Per quanto concerne la quantificazione, il Tribunale tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile, della posizione dello stesso e del lungo periodo di tempo in cui si è pro- tratta l'occupazione, ritiene congruo quantificare in euro 25.000,00 il pregiudizio patito.
Ne discende che i convenuti vanno condannati a corrispondere agli attori detta somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in base al valore effettivo della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda restitutoria;
2) Condanna e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2
degli attori della somma di euro 25.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna e al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite in favore dell'avv. Umberto Mancuso, difensore degli attori dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 490,00 per spese vive ed euro 3.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 21/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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