Ordinanza collegiale 31 maggio 2023
Sentenza 20 maggio 2024
Ordinanza cautelare 29 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/05/2025, n. 4581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4581 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04581/2025REG.PROV.COLL.
N. 08247/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8247 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emiliano Benzi in Roma, viale dell'Università n. 11;
contro
Prefettura di Pavia, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 10087/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con sentenza n. 10087/2024 il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, senza spiegare difese scritte.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 10 aprile 2025.
2. La ricorrente ha dedotto in primo grado una genericità della motivazione del provvedimento di diniego, la quale faceva riferimento alla “contiguità del -OMISSIS- a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica”.
Il T.A.R. ha respinto il ricorso osservando che “ l’atto gravato appare adeguatamente motivato con il richiamo alla sussistenza di elementi ostativi emersi sul conto del -OMISSIS- della richiedente e in forza del rapporto fra i due. Del resto, per indirizzo costante, a cui il Collegio aderisce, è stato precisato che deve ritenersi del tutto idonea, per la giustificazione del diniego di cittadinanza, la valutazione del rapporto di parentela con un soggetto contiguo, simpatizzante oppure comunque idealmente vicino o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente lesive per la sicurezza della Repubblica (Cons. Stato, n. 8084/2022) ”.
L’appellante contesta tale conclusione riproponendo la censura in questione.
3. Questo Consiglio di Stato con sentenza n. 6675/2024 ha accolto il ricorso del -OMISSIS- della ricorrente, -OMISSIS-, per vizio motivazionale, anche alla luce della condotta processuale dell’amministrazione appellata, con “ riedizione del relativo potere, emendata – mediante un adeguato approfondimento istruttorio e conseguente valutazione dei profili, oggetto del ricorso in appello, più volte sopra richiamati - dai vizi motivazionali ritenuti fondati nel presente giudizio, in conseguenza della condotta processuale dell’amministrazione ”.
In quel giudizio si era infatti con varie ordinanze chiesto all’amministrazione se l’informativa contenente elementi controindicati riguardasse effettivamente questa persona, “-OMISSIS-” (visto che tra l’altro era stato dedotto un error in persona, per un caso di omonimia).
Dopo tre ordinanze inadempiute dall’amministrazione, la Sezione ha accolto il ricorso con sentenza n. 6675/2024, osservando che “ la sentenza gravata non risulta essersi fatta adeguatamente carico del problema sostanziale posto dal ricorrente nel giudizio di primo grado (dopo il deposito di atti da parte dell’amministrazione), relativo ai punti indicati nella memoria depositata dal ricorrente il 21 luglio 2020, con i quali il ricorrente, pur ritenendo non verificate le risultanze dell’istruttoria, ne contestava, anche a volerne ammettere la veridicità, il carattere ostativo, sul piano giuridico, rispetto alla concessione della cittadinanza” (in sostanza il ricorrente sosteneva di non essere lui il soggetto in questione, e quand’anche ciò fosse la vicinanza ad -OMISSIS-, non poteva comunque costituire un ostacolo giuridico, ma solo politico (e per ciò contrario all’art. 22 Cost.), in quanto “l'Italia non è tra i Paesi che ha riconosciuto ufficialmente -OMISSIS- quale organizzazione terroristica, a differenza di -OMISSIS-) ”.
4. Tanto premesso, il ricorso odierno risulta evidentemente condizionato – per espressa affermazione dell’amministrazione nel provvedimento di diniego - dalla vicenda del -OMISSIS- (rispetto alla quale la motivazione della sentenza del TAR impugnata nel presente giudizio è ancora meno approfondita).
Per tale ragione nel presente giudizio è stata adottata l’ordinanza collegiale istruttoria n. 4536/2024 con la quale si è affermato che “ Ritenuto, quanto al profilo del periculum in mora, che non risulta che dall’esecuzione della sentenza gravata possano derivare alla ricorrente profili di pregiudizio dotati dell’attributo dell’irreparabilità, avuto riguardo agli effetti generali del provvedimento impugnato in primo grado (e fatta salva ogni peculiare, diversa esigenza specifica dell’appellante, allo stato non documentata), per cui non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Considerato, quanto al profilo del fumus boni juris, che le ragioni del diniego impugnato in primo grado sono ricavate, per relationem, dalla posizione del -OMISSIS- della ricorrente, e che questa Sezione, con sentenza n. 6675/2024 ha accolto il ricorso del predetto, proposto avverso analogo provvedimento di diniego, per vizio motivazionale, precisando che “L’annullamento del provvedimento impugnato comporta la riedizione del relativo potere, emendata – mediante un adeguato approfondimento istruttorio e conseguente valutazione dei profili, oggetto del ricorso in appello, più volte sopra richiamati - dai vizi motivazionali ritenuti fondati nel presente giudizio”;
Ritenuto necessario, in vista della fase di merito del presente giudizio, acquisire dall’amministrazione appellata, nel termine di giorni quaranta decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza, documentati chiarimenti in relazione all’attività di esecuzione della citata sentenza n. 6675/2024, con riferimento all’approfondimento istruttorio dalla stessa sollecitato.
Ritenuto di dover fissare l’udienza di merito alla data del 10 aprile 2025, e di compensare le spese della presente fase cautelare, attesa la peculiarità della fattispecie ”.
5. L’indicata ordinanza non risulta essere stata eseguita dall’amministrazione.
L’appello è fondato.
La citata sentenza n. 6675/2024, annullando il provvedimento presupposto, ha infatti privato quello oggetto del presente giudizio dell’unica base motivazionale sulla cui base era stato adottato.
Il Collegio si è fatto carico di verificate l’eventuale adozione, in esecuzione della sentenza n. 6675/2024, di ulteriori provvedimenti a carico del -OMISSIS-, in tesi legittimanti l’estensione della valutazione contraria anche all’odierna appellante, pur a seguito del ridetto annullamento.
Tale verifica ha dato però esito negativo, a seguito dell’inerzia dell’amministrazione appellata.
Ne consegue che il ricorso in appello deve essere in accolto, anche in applicazione della regola di cui all’art. 116, comma 2, cod. proc. civ.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza, e vanno distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro cinquemila/00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO