Articolo 2615 del Codice civile
Articolo 2502 bisArticolo 2484
Versione
19 aprile 1942
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Versione
22 giugno 1976
Art. 2615.

(Responsabilita' verso i terzi).

((Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile))

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
Entrata in vigore il 22 giugno 1976
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