Versione
19 aprile 1942
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Versione
22 giugno 1976
22 giugno 1976
Art. 2615.
(Responsabilita' verso i terzi).
((Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile))
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
(Responsabilita' verso i terzi).
((Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile))
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
Commentari • 55
- 1. societa consortilihttps://www.brocardi.it/ · 286.9044
Consulenza legale Q202647007 (Articolo 2615 ter Codice Civile - Società consortili) «La disciplina delle perdite nelle società cooperative , e in particolare l'inapplicabilità diretta degli artt. 2446 e 2447 del c.c. (che regolano la...» Consulenza legale Q202332915 (Articolo 2615 Codice Civile - Responsabilità verso i terzi) «L'art. 2615 del c.c., comma 2, dispone che per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente...» Quesito Q202332915 (Articolo 2615 Codice Civile - Responsabilità verso i terzi) «Un Consorzio è costituito tra 2 società. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 18/09/2023, n. 13145Provvedimento: […] Si costituiva CP_1 , rilevando che trovava applicazione il testo vigente dell'art. 2615 c.c., dovendo avere riguardo al momento in cui sono sorte le obbligazioni, che sussisteva la responsabilità solidale ex art. 2615, 2° comma, c.c., trattandosi anche di restituzione di somme per la realizzazione di opere a specifico vantaggio del Parte_1 o di una sola parte dei consorziati, nonché proponendo in via subordinata domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per lesione della garanzia patrimoniale di CP_1 . […] Parte_2 e non di singoli consorziati, con la conseguente applicabilità dell'art. 2615, primo comma, c.c., il quale prevede in tale ipotesi che i terzi possono fare valere i diritti esclusivamente sul fondo consortile.Leggi di più...
- scioglimento consorzio·
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