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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 15.4.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 232/2025 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
in persona della procuratrice , Parte_1 Parte_2 con l'Avv. Rosario Balsamo;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli;
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
- opposti -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 9.1.2025, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240006399964000, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive relativi alla gestione commercianti per il periodo 01/2023 – 12/2023.
CP_ Deduce l'insussistenza dei presupposti della pretesa contributiva dell'
Con memoria difensiva depositata in data 3.4.2025, si è costituito in giudizio l' dando “…atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per CP_1 abbandono della pretesa creditoria da parte dell'ente, che ha già annullato l'atto
1 ingiuntivo impugnato […]”; ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “…dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
La sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e va CP_2
pertanto dichiarata la sua contumacia.
L'udienza del 15.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Sulla base di quanto dedotto e allegato dall'Ente previdenziale e di quanto sostanzialmente riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note del 15.4.2025, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. memoria difensiva dell' e CP_1
documentazione ivi allegata, nonché note del 15.4.2025 in cui parte ricorrente ha precisato che “…non si oppone alla richiesta di cessazione della materia del contendere”, insistendo tuttavia per la condanna dell' alle spese di lite). CP_1
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
2.2. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per la propria iscrizione alla gestione commercianti (come sostanzialmente riconosciuto dall' con il Controparte_3 dedotto “…abbandono della pretesa creditoria da parte dell'ente”) e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso , di pronto riconoscimento della Controparte_4
pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
3. Spese.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ex D.M. 55/2014, va posta a carico dell' . CP_1
2 Nessuna statuizione sulle spese va adottata nei confronti della Controparte_2
stante la sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente e in CP_1 ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi €
884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge;
compensa la restante parte;
nulla sulle spese di lite nei rapporto tra parte opponente e la Controparte_2
Catania, 15/4/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 15.4.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 232/2025 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
in persona della procuratrice , Parte_1 Parte_2 con l'Avv. Rosario Balsamo;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli;
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
- opposti -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 9.1.2025, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240006399964000, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive relativi alla gestione commercianti per il periodo 01/2023 – 12/2023.
CP_ Deduce l'insussistenza dei presupposti della pretesa contributiva dell'
Con memoria difensiva depositata in data 3.4.2025, si è costituito in giudizio l' dando “…atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per CP_1 abbandono della pretesa creditoria da parte dell'ente, che ha già annullato l'atto
1 ingiuntivo impugnato […]”; ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “…dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
La sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e va CP_2
pertanto dichiarata la sua contumacia.
L'udienza del 15.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Sulla base di quanto dedotto e allegato dall'Ente previdenziale e di quanto sostanzialmente riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note del 15.4.2025, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. memoria difensiva dell' e CP_1
documentazione ivi allegata, nonché note del 15.4.2025 in cui parte ricorrente ha precisato che “…non si oppone alla richiesta di cessazione della materia del contendere”, insistendo tuttavia per la condanna dell' alle spese di lite). CP_1
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
2.2. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per la propria iscrizione alla gestione commercianti (come sostanzialmente riconosciuto dall' con il Controparte_3 dedotto “…abbandono della pretesa creditoria da parte dell'ente”) e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso , di pronto riconoscimento della Controparte_4
pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
3. Spese.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ex D.M. 55/2014, va posta a carico dell' . CP_1
2 Nessuna statuizione sulle spese va adottata nei confronti della Controparte_2
stante la sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente e in CP_1 ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi €
884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge;
compensa la restante parte;
nulla sulle spese di lite nei rapporto tra parte opponente e la Controparte_2
Catania, 15/4/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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