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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7264/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamata l'ordinanza del 21 marzo 2025, viste le memorie conclusive depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7264/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Sala, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Carobbio, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Prospettazione difensiva di parte ricorrente. La IGa ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Bergamo di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 1 gennaio 2018 con e per l'effetto, a fronte del perfetto stato in cui si trovava Controparte_1 l'immobile dopo la riconsegna, di condannare la locatrice odierna convenuta a restituire l'importo di € 1.500,00 versato a titolo di cauzione contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si è costituita in giudizio la IGa CP_1 che ha chiesto di dichiarare il proprio diritto a trattenere l'importo di € 1.500,00 versato
[...]
dalla ricorrente a titolo di cauzione e quindi a porre tale importo in compensazione con il credito vantato nei confronti della ricorrente per un importo di € 4.171,34 per i seguenti titoli:
a) 1.025,40 a titolo di danno patrimoniale per le spese sostenute a causa e in conseguenza dei danneggiamenti apportati all'appartamento locato;
b) € 211,83 a titolo di danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti per il pagamento delle utenze e della manutenzione ordinaria che avrebbe dovuto invece sostenere la IGa
Pt_1
c) € 92,00 a titolo di imposta di registro per la cessazione del contratto;
d) € 148,56 pari alla rivalutazione Istat del canone annuo dovuta per gli anni 2019, 2020 e
2021;
e) € 2.693,55 a titolo di canoni non pagati dal mese di luglio 2021 al mese di dicembre 2021.
Pertanto, in via riconvenzionale, parte convenuta ha chiesto di condannare la IGa a Pt_1 pagare l'importo residuo di € 2.671,34.
3. Fatti pacifici. Deve ritenersi pacifica l'intervenuta scioglimento del vincolo sorto con la stipula del contratto di locazione, l'intervenuto rilascio da parte della conduttrice dell'immobile nel mese di luglio 2021 e la mancata restituzione della cauzione da parte della locatrice.
Il presente giudizio verte pertanto sull'accertamento della causa dello scioglimento anticipato del contratto e sull'accertamento della sussistenza in capo alla convenuta del diritto di credito vantato in via riconvenzionale nei confronti della ricorrente per i titoli e nella misura indicati nel paragrafo che precede.
4. Scadenza del contratto di locazione. In via preliminare, vale riportare tramite screenshot il testo della comunicazione inviata dalla IGa alla IGa il 16 gennaio 2021: Pt_1 CP_1
Sempre in via di premessa, vale riportare il testo delle clausole nn. 5 e 6 del contratto di locazione stipulato tra le odierne parti in causa:
4.1. Nel ricorso introduttivo la IGa qualifica la comunicazione del 16 gennaio 2021 Pt_1 quale disdetta del contratto di locazione (v. ricorso pag. 1, II alinea e pag. 2 sub “Conclusioni”), da sussumersi pertanto nella clausola n. 5 del contratto di locazione.
Parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta (v. pag.5, III alinea) ha condiviso tale qualificazione giudica prospettata dalla IGa Pt_1
4.2. Nella memoria dell'8 maggio 2023 così come nella memoria conclusiva del 19 marzo 2025 la IGa ha qualificato diversamente la suddetta comunicazione, ravvisandovi (non già la Pt_1 comunicazione di una disdetta, ma) l'esercizio del diritto di recesso (v. pagg. 3 e 4), contemplato nella clausola contrattuale n. 6, il cui contenuto riproduce peraltro l'art. 3, VI comma L. n. Legge n.
392/1978.
4.3. La comunicazione del 16 gennaio 2021 deve essere qualificata quale disdetta, volta ad evitare il rinnovo del contratto allo scadere del primo quadriennio. Tale interpretazione - come sopra chiarito
- era stata adottata da entrambe le parti all'inizio del processo e prospettata dunque anche dalla IGa fin dalla proposizione del ricorso. Pt_1
Tanto precisato, deve osservarsi che la qualifica della suddetta comunicazione quale disdetta trova fondamento in un dato testuale insuperabile: la mancata indicazione nella comunicazione di “gravi motivi”, indicazione questa necessaria ai fini della validità di quel negozio unilaterale che è il recesso titolato (sulla questione la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante;
ex multis, v.
Cass. n. 24266/2020, n.23639/2019, n. 6895/2015, n. 16110/2009). Quand'anche si volesse aderire alla prospettazione difensiva cui è addivenuta la ricorrente nel corso del processo, si dovrebbe quindi pronunciare l'inefficacia del recesso in quanto la relativa dichiarazione non si è perfezionata per non esser stata manifestata con espressa indicazione dei gravi motivi del recesso medesimo.
4.4. Dalla comunicazione della disdetta di cui si è detto nel paragrafo che precede, come correttamente eccepito da parte convenuta, discende l'effetto della mancata rinnovazione del contratto allo scadere del primo quadriennio, vale a dire allo scadere del termine del 31 dicembre
2021.
5. Il diritto della locatrice al pagamento dei canoni di locazione fino al mese di dicembre 2021
(domanda riconvenzionale formulata sub § 2, lett, e). Allorquando un conduttore decide di comunicare la disdetta contrattuale non è perciò libero di recedere dal contratto in qualsivoglia momento: il diritto di recesso deve pur sempre essere esercitato nel rispetto delle pattuizioni contrattuali;
vale rammentare infatti che, ai sensi dell'art. 1372 cod.civ., un vincolo contrattuale può essere risolto per mutuo consenso delle parti o per esercizio del diritto di recesso là dove previsto e nelle forme pattuite per il suo esercizio.
Nella vicenda oggetto del presente giudizio la IGa avrebbe dunque dovuto comunicare il Pt_1
recesso, supportato da gravi motivi. Tanto la IGa non ha fatto, ritenendo di poter Pt_1
sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale la cui efficacia, come sopra chiarito, sarebbe scaduta il 31 dicembre 2021.
5.1. Deve essere precisato che, come chiarito dalla Corte di cassazione, il conduttore che recede dal contratto senza comunicare un preavviso supportato da gravi motivi è tenuto a pagare le mensilità del canone di locazione dovute (sei mesi, nella vicenda contrattuale oggetto del presente giudizio, pari al periodo di preavviso pattuito contrattualmente) soltanto se l'immobile non viene nuovamente locato per tutti i sei mesi successivi al rilascio dell'immobile (Cass. m. 9271/2017).
Nella vicenda contrattuale oggetto del presente processo la IGa non è rientrata nella CP_1 disponibilità dell'immobile se non nel mese di gennaio 2022, allorquando (tanto è emerso in sede di istruttoria orale, cfr. dichiarazioni del teste sentito nell'udienza del 29 novembre Testimone_1
2023) ha potuto accedervi nuovamente.
Da tale mancata disponibilità è certamente conseguita l'impossibilità di poter locare nuovamente l'immobile e pertanto la IGa ha diritto al corrispettivo pari al canone di locazione CP_1 dovuto fino al mese di dicembre 2021, di importo complessivo pari ad € 2.693,55 (€ 2.500,00 per i canoni da agosto a dicembre ed € 193,00 residui per il canone dovuto per il mese di luglio e in relazione al quale la conduttrice ha versato € 306,45).
Da ultimo, deve osservarsi che parte ricorrente ha dedotto che l'immobile oggetto di causa è stato poi nuovamente locato dalla IGa ma la circostanza è rimasta priva di supporto CP_1 probatorio. Il testimone marito della IGa (sentito nell'udienza del 29 Tes_2 Pt_1 novembre 2023), ha dichiarato di aver visto dei “segni di abitazione, ad esempio panni stesi, tapparelle alzate” e di aver saputo da alcuni vicini (di cui non è però stato in grado di fornire le generalità) che l'appartamento era stato affittato nell'arco di un mese. Il teste Testimone_1
serramentista incaricato dalla IGa sentito nella stessa udienza, ha dichiarato che CP_1
allorquando ha eseguito i lavori (tra la fine del 2021 e il mese di gennaio 2022, cfr. risposta al capitolo n. 5), l'appartamento era libero (cfr. risposta al primo ADR).
Tali contrastanti dichiarazioni testimoniali risultano inconciliabili. In conformità al costante orientamento della Corte di cassazione, vale rammentare che il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (termini mutuati da
Cass. n. 15270/2024; nello stesso senso v., ex multis, Cass. n. 8814/2020).
Dall'istruttoria della presente causa, tenuto conto in particolare delle relazioni di tipo familiare in un caso e di tipo lavorativo nell'altro che lega i testimoni alle parti, tenuto, dunque, conto delle condizioni soggettive dei testimoni, non sono emersi elementi idonei a consentire di ritenere più attendibile una dichiarazione rispetto alle altre.
Tale circostanza, oggetto di un'eccezione formulata da parte ricorrente, doveva esser provata dalla IGa su cui ricadano le conseguenze negative del mancato soddisfacimento dell'onere Pt_1
della prova.
5.2. Deve essere precisato che è indubbio che la IGa abbia deciso di non prendere le CP_1 chiavi dell'appartamento che il marito della IGa le ha offerto per due volte nel mese di Pt_1
luglio 2021; questa circostanza è stata confessata dalla IGa in sede di interrogatorio CP_1
formale allorquando ha dichiarato:
“[L']appartamento mi è stato restituito verso il 31 luglio 2021; eravamo in agenzia, lui, il IG , ha messo le chiavi sul tavolo e io non le ho prese, io Tes_2
avevo i soldi da restituire della cauzione ma non intendevo restituirli visto che mi dovevano prima i soldi dell'acqua e della caldaia non a norma.”
“Il IG ha chiamato nuovamente l'agenzia per fissare un nuovo incontro Tes_2 per la restituzione delle chiavi e per visionare di nuovo l'appartamento dove loro continuavano ad andare;
ho visionato di nuovo l'appartamento e siamo andati in agenzia: stessa storia, intendo dire che io avrei restituito la cauzione se mi avessero pagato le pendenza, anche in quel caso lui si è infuriato, ha preso le chiavi e se ne è andato.”
“Non ricordo le date dei due sopralluoghi, la prima forse verso la metà di luglio, la seconda verso la fine. L'appartamento era a posto.”
E' però altrettanto indubbio che non solo la IGa non abbia proceduto alla restituzione Pt_1 dell'immobile nelle forme previste dagli artt. 1216 e 1209, II comma cod.civ., ma non ha neanche proceduto ad una offerta non formale, disciplinata dall'art. 1220 cod.civ., che sarebbe stata idonea ad esclude la mora del conduttore nella restituzione dell'immobile e quindi a escludere la sussistenza del credito della locatrice in ordine al pagamento dei canoni (ai sensi dell'art. 1591 cod.civ. tale obbligo sussiste infatti solo in capo al conduttore in mora). La comunicazione inviata dalla ricorrente nel mese di luglio 2021 (prodotta sub doc. 5) - successiva ai due incontri tra il marito della IGa e la IGa di cui si è già Pt_1 CP_1
detto - non può valere quale offerta non formale ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 1220 cod.civ. in quanto dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che la raccomandata del 27 luglio 2021 , pur inviata all'indirizzo corretto della IGa (via CP_1
Castello n. 21, Alzano Lombardo – lo stesso cui è stato notificato a mani il ricorso introduttivo del presente giudizio), non è stata ricevuta in quanto l'addetto al servizio postale ha dichiarato l'irreperibilità del destinatario. In atti non risulta che l'invio di tale comunicazione sia stato rinnovato.
6. Accoglimento parziale della domanda riconvenzionale sub § 2, lett. a. La domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta volta ad ottenere la condanna della ricorrente al pagamento di € 1.025,40 a titolo di danno patrimoniale per le spese sostenute a causa e in conseguenza dei danneggiamenti apportati all'appartamento locato è fondata nei termini che seguono.
6.1.Più in particolare, la IGa ha lamentato le spese sostenute per sostituire un CP_1 serramento, danneggiato dalla stessa per poter accedere all'immobile, di importo pari ad € 812,00, e le spese sostenute per la sostituzione della serratura, per un importo di € 113,40.
6.2. In sede di interrogatorio formale, la convenuta ha dichiarato che in occasione dei due sopralluoghi effettuati nei mesi di luglio 2021 “l'appartamento era a posto”, così confessando che la controparte liberava l'immobile in buono stato, senza riscontrare dunque danneggiamenti allo stesso ad opera della conduttrice.
Vale precisare che dall'istruttoria di causa, sia orale che documentale, non è emerso che nel mese di gennaio 2022, allorquando la proprietaria è rientrata nella disponibilità dell'appartamento, questo presentasse dei danneggiamenti, eventualmente intervenuti tra il mese di luglio e il mese di dicembre 2021.
6.3. Le spese sostenute dalla IGa per la sostituzione del serramento, dalla stessa divelto CP_1 per poter accedere nell'appartamento, non sono dovute a titolo di risarcimento.
Il serramentista sentito quale testimone nell'udienza del 29 novembre 2023, ha Testimone_3
dichiarato che allorquando nel mese di gennaio si è recato presso l'appartamento il serramento era
“segnato”, “sforzato”, “era stato già rimosso”. Ha dichiarato inoltre: “Non so chi l'avesse aiutata a forzare il serramento, mi pare di ricordare che mi disse che forse l'aveva aiutata qualche parente.”
Lo stesso teste ha dichiarato inoltre: Tes_1
“Circa un anno prima rispetto all'intervento, quando ancora l'appartamento era occupato dagli inquilini, ero stato contattato dalla IGa che aveva CP_1 intenzione di sostituire tutti i serramenti dell'appartamento di via Castello 21 perché erano vecchi, erano di legno. Ero stato nell'appartamento, avevo preso le misure e avevo inviato il preventivo ma la IGa non mi ha chiesto di CP_1
intervenire in quell'appartamento; ho fatto interventi sostitutivi dei serramenti in altri appartamenti dello stesso stabile, tutti di proprietà della IGa CP_1 ma non di quello di cui stiamo parlando.”
L'odierna convenuta chiede dunque di condannare la ricorrente a sostenere la spese di sostituzione di un serramento vecchio la cui vetustà, fin dal 2020, si presentava di natura e consistenza tale che la proprietaria aveva ritenuto necessario provvedere alla sua sostituzione: il teste ha Tes_3
chiaramente discorso della richiesta da parte della IGa di un preventivo per la CP_1
sostituzione del serramento, non per la sua riparazione;
del resto, il teste ha dichiarato che tutti i serramenti dello stabile erano vecchi e pertanto andavano sostituiti.
Da tanto discende che la spese sostenute per sostituire un serramento vecchio che la proprietaria ha divelto, ai sensi dell'art. 1223 cod.civ., non è qualificabile quale conseguenza immediata e diretta di una condotta imputabile alla conduttrice: il serramento è stato sostituito perché vecchio e l'ulteriore e definitivo danneggiamento da parte della proprietaria, che ha deciso di divellerlo con l'aiuto di un conoscente (non già dunque di un artigiano esperto), è da imputarsi ad una sua propria decisione.
6.4. A fine di completezza, vale precisare che quand'anche si imputasse la riconducibilità causale alla condotta della ricorrente del danno patrimoniale lamentato per la sostituzione del serramento, la domanda risulterebbe comunque infondata per mancata prova in ordine al quantum.
Per poter riconoscere il diritto al risarcimento di un danno quale quello lamentato dalla IGa sarebbe stato necessario provare il valore del serramento al momento della sostituzione e il CP_1
costo delle riparazioni, sicché se tale costo fosse risultato inferiore al valore commerciale del bene sarebbe risultato dovuto il suddetto costo;
se invece il costo fosse risultato superiore al valore commerciale, sarebbe risultato dovuto soltanto quest'ultimo. La convenuta ha però mancato di indicare il costo della riparazione del serramento e di fornirne la prova, sicché devono ritenersi non soddisfatti l'onere di allegazione come l'onere della prova.
Non sarebbe stato quindi possibile procedere al richiesto risarcimento neanche su base equitativa non potendo applicarsi il disposto dell'art. 1226 cod.civ., là dove è previsto che il giudice procede con valutazione equitativa allorquando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare. Non consistendo l'equità in un criterio per accertare l'esistenza di un danno in carenza della dovuta allegazione e prova, la domanda sarebbe stata comunque rigettata.
7. (…Segue). Della mancata riconsegna delle chiavi da parte della conduttrice si è già detto nel § 5 cui si fa rinvio per evitare ripetizioni espositive. La mancata riconsegna delle chiavi mediante offerta formale da parte della conduttrice ha comportato la necessità che la proprietaria locatrice, spirato il termine di efficacia del contratto, provvedesse a sostituire la serratura dell'appartamento, sostenuto un costo di € 113,40.
Di tale sostituzione a spese della IGa si rinviene conferma probatoria nelle CP_1
dichiarazioni rese dal testimone serramentista che ha eseguito i lavori (sentito Testimone_3 nell'udienza del 23 novembre 2023) e dal documento prodotto sub n. 5 il cui importo risulta confermato dallo stesso teste (“Più o meno la cifra era quella, ricordo sulle 150,00 €, non Tes_3
ricordo con precisione, dovrei chiedere in ufficio).
8. Rigetto della domanda riconvenzionale sub § 2, lett. b. Parte convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare parte ricorrente a pagare l'importo di € 211,83 a titolo di danno patrimoniale per i seguenti esborsi, sostenuti per il pagamento delle utenze e della manutenzione ordinaria che avrebbe dovuto invece sostenere la IGa Pt_1
a) €. 90,00 per la revisione della caldaia l'ultimo anno di locazione;
b) € 32,00 per pulizia rete fognaria;
c) € 50,00 per la riparazione del contatore manomesso (30,00 + 20,00);
d) € 89,83 per il pagamento delle bollette per il consumo di acqua.
La domanda relativa all'importo sopra indicato sub lett. a è infondata in quanto parte ricorrente ha provato di aver provveduto, quale conduttrice, al relativo esborso (cfr. doc. 14).
La domanda relativa all'importo sopra indicato sub lett. b è infondata in quanto parte ricorrente ha provato di aver provveduto, quale conduttrice, al relativo esborso, producendo copia delle fatture con quietanza (doc. 16).
La domanda relativa all'importo sopra indicato sub lett. c è infondata in quanto parte convenuta non ha provato il relativo danneggiamento né ha provato che, qualora sussistente, tale danneggiamento sia da imputarsi alla condotta della IGa Pt_1
La domanda relativa all'importo sopra indicato sub lett. d è infondata. In assenza di strumentazioni tecniche (quali i contatori individuali) grazie alle quali rilevare i consumi di acqua riconducibili a ciascuna unità immobiliare, in caso di condominio, ai sensi dell'art. 1123 cod.civ., i consumi devono essere calcolati in base alle quote millesimali di proprietà (in questo senso v. Cass. n.
17557/2014; v. anche Trib. Roma n. 6163/2023). La IGa non ha fornito la prova di aver Pt_1
elaborato i calcoli per addivenire agli importi dovuti a titolo di consumo di acqua in conformità al disposto dell'art. 1223 cod.civ. e pertanto la relativa domanda deve essere rigettata.
9. Parziale accoglimento della domanda riconvenzionale sub § 2, lett. c. La IGa in CP_1
via riconvenzionale ha chiesto di condannare la ricorrente al pagamento di € 92,00 a titolo di imposta di registro per la cessazione del contratto. Come correttamente eccepito dalla IGa tale spesa deve essere sostenuta da entrambe le Pt_1
parti.
L'art. 8 della legge n. 392/1978 dispone infatti che le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
Visto il documento n. 2, che prova l'esborso sostenuto da parte convenuta, deve Parte_1 essere condannata a pagare in favore di l'importo di € 46,00. Controparte_1
10. Rigetto della domanda riconvenzionale sub § 2, lett. d. La domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di parte ricorrente al pagamento € 148,56, pari alla rivalutazione Istat del canone annuo dovuta per gli anni 2019, 2020 e 2021 è infondata e pertanto deve essere rigettata.
10.1. Il contratto di locazione oggetto di causa all'art. 4 prevede quanto segue:
“Il canone così come sopra determinato verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.”
10.2. Il primo comma dell'art. 31 della legge n. 392/1978 prevede che
“Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto [dell'euro].”
10.3. Con giurisprudenza costante la Corte di cassazione ha statuito che il locatore è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta, mentre è contraria al disposto normativo una clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni ISTAT che intervengano nel corso del rapporto così come una clausola che preveda una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente e ciò perché la richiesta annuale da parte del locatore si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto (termini mutuati da Cass. n. 27287/2021).
Da tanto discende che la IGa non è titolare del diritto di credito vantato e di cui si sta CP_1
discorrendo nel presente paragrafo;
la mancata richiesta anno per anno ha impedito a quel diritto di sorgere e pertanto non sussiste in capo alla convenuta il diritto di richiedere gli arretrati derivanti dall'aggiornamento ISTAT del canone di locazione: la IGa avrebbe dovuto formulare CP_1
tale richiesta nel corso del rapporto di locazione, ogni anno (in ordine alla qualifica di condizione della richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore v. anche Cass. n. 11675/2014).
11. Spese di lite. In ragione della pluralità di domande contrapposte, principali e riconvenzionali, visto l'accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente e il parziale accoglimento delle plurime domande riconvenzionali, visto l'esito finale e globale della causa, rilevata la soccombenza reciproca delle parti in causa, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che il termine di efficacia del contratto di locazione oggetto di causa è spirato il 31 dicembre 2021.
2. Accerta e dichiara che ha versato a l'importo di € Parte_1 Controparte_1
1.500,00 in conformità all'art. 19 del contratto di locazione.
3. Accerta e dichiara il diritto di a ricevere da la Controparte_1 Parte_1 corresponsione di € 2.693,55 a titolo di canoni di locazione per il periodo dal mese di luglio
2021 al mese di dicembre 2021.
4. Accerta e dichiara il diritto di nei confronti di al Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 159,40.
5. Rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta riportate nel § 2, lett. d della motivazione.
6. Tenuto conto di quanto accertato e dichiarato sub punto 1 del presente dispositivo e visti i diritti di credito accertati in capo alla convenuta sub nn. 3 e 4 (di importo complessivo pari ad € 2.852,95), condanna a pagare in favore di l'importo Parte_1 Controparte_1 di € 1.352,95, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
7. Compensa le spese di lite.
Bergamo, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamata l'ordinanza del 21 marzo 2025, viste le memorie conclusive depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7264/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Sala, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Carobbio, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Prospettazione difensiva di parte ricorrente. La IGa ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Bergamo di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 1 gennaio 2018 con e per l'effetto, a fronte del perfetto stato in cui si trovava Controparte_1 l'immobile dopo la riconsegna, di condannare la locatrice odierna convenuta a restituire l'importo di € 1.500,00 versato a titolo di cauzione contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si è costituita in giudizio la IGa CP_1 che ha chiesto di dichiarare il proprio diritto a trattenere l'importo di € 1.500,00 versato
[...]
dalla ricorrente a titolo di cauzione e quindi a porre tale importo in compensazione con il credito vantato nei confronti della ricorrente per un importo di € 4.171,34 per i seguenti titoli:
a) 1.025,40 a titolo di danno patrimoniale per le spese sostenute a causa e in conseguenza dei danneggiamenti apportati all'appartamento locato;
b) € 211,83 a titolo di danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti per il pagamento delle utenze e della manutenzione ordinaria che avrebbe dovuto invece sostenere la IGa
Pt_1
c) € 92,00 a titolo di imposta di registro per la cessazione del contratto;
d) € 148,56 pari alla rivalutazione Istat del canone annuo dovuta per gli anni 2019, 2020 e
2021;
e) € 2.693,55 a titolo di canoni non pagati dal mese di luglio 2021 al mese di dicembre 2021.
Pertanto, in via riconvenzionale, parte convenuta ha chiesto di condannare la IGa a Pt_1 pagare l'importo residuo di € 2.671,34.
3. Fatti pacifici. Deve ritenersi pacifica l'intervenuta scioglimento del vincolo sorto con la stipula del contratto di locazione, l'intervenuto rilascio da parte della conduttrice dell'immobile nel mese di luglio 2021 e la mancata restituzione della cauzione da parte della locatrice.
Il presente giudizio verte pertanto sull'accertamento della causa dello scioglimento anticipato del contratto e sull'accertamento della sussistenza in capo alla convenuta del diritto di credito vantato in via riconvenzionale nei confronti della ricorrente per i titoli e nella misura indicati nel paragrafo che precede.
4. Scadenza del contratto di locazione. In via preliminare, vale riportare tramite screenshot il testo della comunicazione inviata dalla IGa alla IGa il 16 gennaio 2021: Pt_1 CP_1
Sempre in via di premessa, vale riportare il testo delle clausole nn. 5 e 6 del contratto di locazione stipulato tra le odierne parti in causa:
4.1. Nel ricorso introduttivo la IGa qualifica la comunicazione del 16 gennaio 2021 Pt_1 quale disdetta del contratto di locazione (v. ricorso pag. 1, II alinea e pag. 2 sub “Conclusioni”), da sussumersi pertanto nella clausola n. 5 del contratto di locazione.
Parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta (v. pag.5, III alinea) ha condiviso tale qualificazione giudica prospettata dalla IGa Pt_1
4.2. Nella memoria dell'8 maggio 2023 così come nella memoria conclusiva del 19 marzo 2025 la IGa ha qualificato diversamente la suddetta comunicazione, ravvisandovi (non già la Pt_1 comunicazione di una disdetta, ma) l'esercizio del diritto di recesso (v. pagg. 3 e 4), contemplato nella clausola contrattuale n. 6, il cui contenuto riproduce peraltro l'art. 3, VI comma L. n. Legge n.
392/1978.
4.3. La comunicazione del 16 gennaio 2021 deve essere qualificata quale disdetta, volta ad evitare il rinnovo del contratto allo scadere del primo quadriennio. Tale interpretazione - come sopra chiarito
- era stata adottata da entrambe le parti all'inizio del processo e prospettata dunque anche dalla IGa fin dalla proposizione del ricorso. Pt_1
Tanto precisato, deve osservarsi che la qualifica della suddetta comunicazione quale disdetta trova fondamento in un dato testuale insuperabile: la mancata indicazione nella comunicazione di “gravi motivi”, indicazione questa necessaria ai fini della validità di quel negozio unilaterale che è il recesso titolato (sulla questione la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante;
ex multis, v.
Cass. n. 24266/2020, n.23639/2019, n. 6895/2015, n. 16110/2009). Quand'anche si volesse aderire alla prospettazione difensiva cui è addivenuta la ricorrente nel corso del processo, si dovrebbe quindi pronunciare l'inefficacia del recesso in quanto la relativa dichiarazione non si è perfezionata per non esser stata manifestata con espressa indicazione dei gravi motivi del recesso medesimo.
4.4. Dalla comunicazione della disdetta di cui si è detto nel paragrafo che precede, come correttamente eccepito da parte convenuta, discende l'effetto della mancata rinnovazione del contratto allo scadere del primo quadriennio, vale a dire allo scadere del termine del 31 dicembre
2021.
5. Il diritto della locatrice al pagamento dei canoni di locazione fino al mese di dicembre 2021
(domanda riconvenzionale formulata sub § 2, lett, e). Allorquando un conduttore decide di comunicare la disdetta contrattuale non è perciò libero di recedere dal contratto in qualsivoglia momento: il diritto di recesso deve pur sempre essere esercitato nel rispetto delle pattuizioni contrattuali;
vale rammentare infatti che, ai sensi dell'art. 1372 cod.civ., un vincolo contrattuale può essere risolto per mutuo consenso delle parti o per esercizio del diritto di recesso là dove previsto e nelle forme pattuite per il suo esercizio.
Nella vicenda oggetto del presente giudizio la IGa avrebbe dunque dovuto comunicare il Pt_1
recesso, supportato da gravi motivi. Tanto la IGa non ha fatto, ritenendo di poter Pt_1
sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale la cui efficacia, come sopra chiarito, sarebbe scaduta il 31 dicembre 2021.
5.1. Deve essere precisato che, come chiarito dalla Corte di cassazione, il conduttore che recede dal contratto senza comunicare un preavviso supportato da gravi motivi è tenuto a pagare le mensilità del canone di locazione dovute (sei mesi, nella vicenda contrattuale oggetto del presente giudizio, pari al periodo di preavviso pattuito contrattualmente) soltanto se l'immobile non viene nuovamente locato per tutti i sei mesi successivi al rilascio dell'immobile (Cass. m. 9271/2017).
Nella vicenda contrattuale oggetto del presente processo la IGa non è rientrata nella CP_1 disponibilità dell'immobile se non nel mese di gennaio 2022, allorquando (tanto è emerso in sede di istruttoria orale, cfr. dichiarazioni del teste sentito nell'udienza del 29 novembre Testimone_1
2023) ha potuto accedervi nuovamente.
Da tale mancata disponibilità è certamente conseguita l'impossibilità di poter locare nuovamente l'immobile e pertanto la IGa ha diritto al corrispettivo pari al canone di locazione CP_1 dovuto fino al mese di dicembre 2021, di importo complessivo pari ad € 2.693,55 (€ 2.500,00 per i canoni da agosto a dicembre ed € 193,00 residui per il canone dovuto per il mese di luglio e in relazione al quale la conduttrice ha versato € 306,45).
Da ultimo, deve osservarsi che parte ricorrente ha dedotto che l'immobile oggetto di causa è stato poi nuovamente locato dalla IGa ma la circostanza è rimasta priva di supporto CP_1 probatorio. Il testimone marito della IGa (sentito nell'udienza del 29 Tes_2 Pt_1 novembre 2023), ha dichiarato di aver visto dei “segni di abitazione, ad esempio panni stesi, tapparelle alzate” e di aver saputo da alcuni vicini (di cui non è però stato in grado di fornire le generalità) che l'appartamento era stato affittato nell'arco di un mese. Il teste Testimone_1
serramentista incaricato dalla IGa sentito nella stessa udienza, ha dichiarato che CP_1
allorquando ha eseguito i lavori (tra la fine del 2021 e il mese di gennaio 2022, cfr. risposta al capitolo n. 5), l'appartamento era libero (cfr. risposta al primo ADR).
Tali contrastanti dichiarazioni testimoniali risultano inconciliabili. In conformità al costante orientamento della Corte di cassazione, vale rammentare che il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (termini mutuati da
Cass. n. 15270/2024; nello stesso senso v., ex multis, Cass. n. 8814/2020).
Dall'istruttoria della presente causa, tenuto conto in particolare delle relazioni di tipo familiare in un caso e di tipo lavorativo nell'altro che lega i testimoni alle parti, tenuto, dunque, conto delle condizioni soggettive dei testimoni, non sono emersi elementi idonei a consentire di ritenere più attendibile una dichiarazione rispetto alle altre.
Tale circostanza, oggetto di un'eccezione formulata da parte ricorrente, doveva esser provata dalla IGa su cui ricadano le conseguenze negative del mancato soddisfacimento dell'onere Pt_1
della prova.
5.2. Deve essere precisato che è indubbio che la IGa abbia deciso di non prendere le CP_1 chiavi dell'appartamento che il marito della IGa le ha offerto per due volte nel mese di Pt_1
luglio 2021; questa circostanza è stata confessata dalla IGa in sede di interrogatorio CP_1
formale allorquando ha dichiarato:
“[L']appartamento mi è stato restituito verso il 31 luglio 2021; eravamo in agenzia, lui, il IG , ha messo le chiavi sul tavolo e io non le ho prese, io Tes_2
avevo i soldi da restituire della cauzione ma non intendevo restituirli visto che mi dovevano prima i soldi dell'acqua e della caldaia non a norma.”
“Il IG ha chiamato nuovamente l'agenzia per fissare un nuovo incontro Tes_2 per la restituzione delle chiavi e per visionare di nuovo l'appartamento dove loro continuavano ad andare;
ho visionato di nuovo l'appartamento e siamo andati in agenzia: stessa storia, intendo dire che io avrei restituito la cauzione se mi avessero pagato le pendenza, anche in quel caso lui si è infuriato, ha preso le chiavi e se ne è andato.”
“Non ricordo le date dei due sopralluoghi, la prima forse verso la metà di luglio, la seconda verso la fine. L'appartamento era a posto.”
E' però altrettanto indubbio che non solo la IGa non abbia proceduto alla restituzione Pt_1 dell'immobile nelle forme previste dagli artt. 1216 e 1209, II comma cod.civ., ma non ha neanche proceduto ad una offerta non formale, disciplinata dall'art. 1220 cod.civ., che sarebbe stata idonea ad esclude la mora del conduttore nella restituzione dell'immobile e quindi a escludere la sussistenza del credito della locatrice in ordine al pagamento dei canoni (ai sensi dell'art. 1591 cod.civ. tale obbligo sussiste infatti solo in capo al conduttore in mora). La comunicazione inviata dalla ricorrente nel mese di luglio 2021 (prodotta sub doc. 5) - successiva ai due incontri tra il marito della IGa e la IGa di cui si è già Pt_1 CP_1
detto - non può valere quale offerta non formale ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 1220 cod.civ. in quanto dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che la raccomandata del 27 luglio 2021 , pur inviata all'indirizzo corretto della IGa (via CP_1
Castello n. 21, Alzano Lombardo – lo stesso cui è stato notificato a mani il ricorso introduttivo del presente giudizio), non è stata ricevuta in quanto l'addetto al servizio postale ha dichiarato l'irreperibilità del destinatario. In atti non risulta che l'invio di tale comunicazione sia stato rinnovato.
6. Accoglimento parziale della domanda riconvenzionale sub § 2, lett. a. La domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta volta ad ottenere la condanna della ricorrente al pagamento di € 1.025,40 a titolo di danno patrimoniale per le spese sostenute a causa e in conseguenza dei danneggiamenti apportati all'appartamento locato è fondata nei termini che seguono.
6.1.Più in particolare, la IGa ha lamentato le spese sostenute per sostituire un CP_1 serramento, danneggiato dalla stessa per poter accedere all'immobile, di importo pari ad € 812,00, e le spese sostenute per la sostituzione della serratura, per un importo di € 113,40.
6.2. In sede di interrogatorio formale, la convenuta ha dichiarato che in occasione dei due sopralluoghi effettuati nei mesi di luglio 2021 “l'appartamento era a posto”, così confessando che la controparte liberava l'immobile in buono stato, senza riscontrare dunque danneggiamenti allo stesso ad opera della conduttrice.
Vale precisare che dall'istruttoria di causa, sia orale che documentale, non è emerso che nel mese di gennaio 2022, allorquando la proprietaria è rientrata nella disponibilità dell'appartamento, questo presentasse dei danneggiamenti, eventualmente intervenuti tra il mese di luglio e il mese di dicembre 2021.
6.3. Le spese sostenute dalla IGa per la sostituzione del serramento, dalla stessa divelto CP_1 per poter accedere nell'appartamento, non sono dovute a titolo di risarcimento.
Il serramentista sentito quale testimone nell'udienza del 29 novembre 2023, ha Testimone_3
dichiarato che allorquando nel mese di gennaio si è recato presso l'appartamento il serramento era
“segnato”, “sforzato”, “era stato già rimosso”. Ha dichiarato inoltre: “Non so chi l'avesse aiutata a forzare il serramento, mi pare di ricordare che mi disse che forse l'aveva aiutata qualche parente.”
Lo stesso teste ha dichiarato inoltre: Tes_1
“Circa un anno prima rispetto all'intervento, quando ancora l'appartamento era occupato dagli inquilini, ero stato contattato dalla IGa che aveva CP_1 intenzione di sostituire tutti i serramenti dell'appartamento di via Castello 21 perché erano vecchi, erano di legno. Ero stato nell'appartamento, avevo preso le misure e avevo inviato il preventivo ma la IGa non mi ha chiesto di CP_1
intervenire in quell'appartamento; ho fatto interventi sostitutivi dei serramenti in altri appartamenti dello stesso stabile, tutti di proprietà della IGa CP_1 ma non di quello di cui stiamo parlando.”
L'odierna convenuta chiede dunque di condannare la ricorrente a sostenere la spese di sostituzione di un serramento vecchio la cui vetustà, fin dal 2020, si presentava di natura e consistenza tale che la proprietaria aveva ritenuto necessario provvedere alla sua sostituzione: il teste ha Tes_3
chiaramente discorso della richiesta da parte della IGa di un preventivo per la CP_1
sostituzione del serramento, non per la sua riparazione;
del resto, il teste ha dichiarato che tutti i serramenti dello stabile erano vecchi e pertanto andavano sostituiti.
Da tanto discende che la spese sostenute per sostituire un serramento vecchio che la proprietaria ha divelto, ai sensi dell'art. 1223 cod.civ., non è qualificabile quale conseguenza immediata e diretta di una condotta imputabile alla conduttrice: il serramento è stato sostituito perché vecchio e l'ulteriore e definitivo danneggiamento da parte della proprietaria, che ha deciso di divellerlo con l'aiuto di un conoscente (non già dunque di un artigiano esperto), è da imputarsi ad una sua propria decisione.
6.4. A fine di completezza, vale precisare che quand'anche si imputasse la riconducibilità causale alla condotta della ricorrente del danno patrimoniale lamentato per la sostituzione del serramento, la domanda risulterebbe comunque infondata per mancata prova in ordine al quantum.
Per poter riconoscere il diritto al risarcimento di un danno quale quello lamentato dalla IGa sarebbe stato necessario provare il valore del serramento al momento della sostituzione e il CP_1
costo delle riparazioni, sicché se tale costo fosse risultato inferiore al valore commerciale del bene sarebbe risultato dovuto il suddetto costo;
se invece il costo fosse risultato superiore al valore commerciale, sarebbe risultato dovuto soltanto quest'ultimo. La convenuta ha però mancato di indicare il costo della riparazione del serramento e di fornirne la prova, sicché devono ritenersi non soddisfatti l'onere di allegazione come l'onere della prova.
Non sarebbe stato quindi possibile procedere al richiesto risarcimento neanche su base equitativa non potendo applicarsi il disposto dell'art. 1226 cod.civ., là dove è previsto che il giudice procede con valutazione equitativa allorquando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare. Non consistendo l'equità in un criterio per accertare l'esistenza di un danno in carenza della dovuta allegazione e prova, la domanda sarebbe stata comunque rigettata.
7. (…Segue). Della mancata riconsegna delle chiavi da parte della conduttrice si è già detto nel § 5 cui si fa rinvio per evitare ripetizioni espositive. La mancata riconsegna delle chiavi mediante offerta formale da parte della conduttrice ha comportato la necessità che la proprietaria locatrice, spirato il termine di efficacia del contratto, provvedesse a sostituire la serratura dell'appartamento, sostenuto un costo di € 113,40.
Di tale sostituzione a spese della IGa si rinviene conferma probatoria nelle CP_1
dichiarazioni rese dal testimone serramentista che ha eseguito i lavori (sentito Testimone_3 nell'udienza del 23 novembre 2023) e dal documento prodotto sub n. 5 il cui importo risulta confermato dallo stesso teste (“Più o meno la cifra era quella, ricordo sulle 150,00 €, non Tes_3
ricordo con precisione, dovrei chiedere in ufficio).
8. Rigetto della domanda riconvenzionale sub § 2, lett. b. Parte convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare parte ricorrente a pagare l'importo di € 211,83 a titolo di danno patrimoniale per i seguenti esborsi, sostenuti per il pagamento delle utenze e della manutenzione ordinaria che avrebbe dovuto invece sostenere la IGa Pt_1
a) €. 90,00 per la revisione della caldaia l'ultimo anno di locazione;
b) € 32,00 per pulizia rete fognaria;
c) € 50,00 per la riparazione del contatore manomesso (30,00 + 20,00);
d) € 89,83 per il pagamento delle bollette per il consumo di acqua.
La domanda relativa all'importo sopra indicato sub lett. a è infondata in quanto parte ricorrente ha provato di aver provveduto, quale conduttrice, al relativo esborso (cfr. doc. 14).
La domanda relativa all'importo sopra indicato sub lett. b è infondata in quanto parte ricorrente ha provato di aver provveduto, quale conduttrice, al relativo esborso, producendo copia delle fatture con quietanza (doc. 16).
La domanda relativa all'importo sopra indicato sub lett. c è infondata in quanto parte convenuta non ha provato il relativo danneggiamento né ha provato che, qualora sussistente, tale danneggiamento sia da imputarsi alla condotta della IGa Pt_1
La domanda relativa all'importo sopra indicato sub lett. d è infondata. In assenza di strumentazioni tecniche (quali i contatori individuali) grazie alle quali rilevare i consumi di acqua riconducibili a ciascuna unità immobiliare, in caso di condominio, ai sensi dell'art. 1123 cod.civ., i consumi devono essere calcolati in base alle quote millesimali di proprietà (in questo senso v. Cass. n.
17557/2014; v. anche Trib. Roma n. 6163/2023). La IGa non ha fornito la prova di aver Pt_1
elaborato i calcoli per addivenire agli importi dovuti a titolo di consumo di acqua in conformità al disposto dell'art. 1223 cod.civ. e pertanto la relativa domanda deve essere rigettata.
9. Parziale accoglimento della domanda riconvenzionale sub § 2, lett. c. La IGa in CP_1
via riconvenzionale ha chiesto di condannare la ricorrente al pagamento di € 92,00 a titolo di imposta di registro per la cessazione del contratto. Come correttamente eccepito dalla IGa tale spesa deve essere sostenuta da entrambe le Pt_1
parti.
L'art. 8 della legge n. 392/1978 dispone infatti che le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
Visto il documento n. 2, che prova l'esborso sostenuto da parte convenuta, deve Parte_1 essere condannata a pagare in favore di l'importo di € 46,00. Controparte_1
10. Rigetto della domanda riconvenzionale sub § 2, lett. d. La domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di parte ricorrente al pagamento € 148,56, pari alla rivalutazione Istat del canone annuo dovuta per gli anni 2019, 2020 e 2021 è infondata e pertanto deve essere rigettata.
10.1. Il contratto di locazione oggetto di causa all'art. 4 prevede quanto segue:
“Il canone così come sopra determinato verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.”
10.2. Il primo comma dell'art. 31 della legge n. 392/1978 prevede che
“Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto [dell'euro].”
10.3. Con giurisprudenza costante la Corte di cassazione ha statuito che il locatore è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta, mentre è contraria al disposto normativo una clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni ISTAT che intervengano nel corso del rapporto così come una clausola che preveda una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente e ciò perché la richiesta annuale da parte del locatore si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto (termini mutuati da Cass. n. 27287/2021).
Da tanto discende che la IGa non è titolare del diritto di credito vantato e di cui si sta CP_1
discorrendo nel presente paragrafo;
la mancata richiesta anno per anno ha impedito a quel diritto di sorgere e pertanto non sussiste in capo alla convenuta il diritto di richiedere gli arretrati derivanti dall'aggiornamento ISTAT del canone di locazione: la IGa avrebbe dovuto formulare CP_1
tale richiesta nel corso del rapporto di locazione, ogni anno (in ordine alla qualifica di condizione della richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore v. anche Cass. n. 11675/2014).
11. Spese di lite. In ragione della pluralità di domande contrapposte, principali e riconvenzionali, visto l'accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente e il parziale accoglimento delle plurime domande riconvenzionali, visto l'esito finale e globale della causa, rilevata la soccombenza reciproca delle parti in causa, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che il termine di efficacia del contratto di locazione oggetto di causa è spirato il 31 dicembre 2021.
2. Accerta e dichiara che ha versato a l'importo di € Parte_1 Controparte_1
1.500,00 in conformità all'art. 19 del contratto di locazione.
3. Accerta e dichiara il diritto di a ricevere da la Controparte_1 Parte_1 corresponsione di € 2.693,55 a titolo di canoni di locazione per il periodo dal mese di luglio
2021 al mese di dicembre 2021.
4. Accerta e dichiara il diritto di nei confronti di al Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 159,40.
5. Rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta riportate nel § 2, lett. d della motivazione.
6. Tenuto conto di quanto accertato e dichiarato sub punto 1 del presente dispositivo e visti i diritti di credito accertati in capo alla convenuta sub nn. 3 e 4 (di importo complessivo pari ad € 2.852,95), condanna a pagare in favore di l'importo Parte_1 Controparte_1 di € 1.352,95, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
7. Compensa le spese di lite.
Bergamo, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo