Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2024, n. 29042
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Ordinanza 11 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 23 settembre 2024, con relatore il Consigliere Paolo Spaziani. La controversia origina da un ricorso della società Te.Ma. s.r.l. contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito del decesso della parte convenuta. La ricorrente sosteneva che la dichiarazione di interruzione del processo, effettuata dal difensore della parte deceduta, non fosse stata correttamente formalizzata, e che pertanto l'estinzione fosse infondata.

Il giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibile la parte relativa agli eredi, poiché non erano stati indicati secondo i requisiti di legge. Inoltre, ha argomentato che la dichiarazione del decesso, pur non esprimendo formalmente la volontà di interrompere il processo, era sufficiente a produrre l'effetto interruttivo, in quanto il difensore aveva precedentemente manifestato tale intenzione. La Corte ha quindi confermato la legittimità della dichiarazione di estinzione del giudizio, evidenziando che la volontà di interrompere il processo era implicita nella dichiarazione dell'evento interruttivo. Non sono state disposte spese, data la costituzione in proprio dell'Avv. LA Rufini.

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Massime1

La natura negoziale della dichiarazione, da rendersi in udienza o da notificarsi alle altre parti ad opera del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non comporta la necessità che la volontà di conseguire l'effetto interruttivo sia espressamente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca il presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini diversi, dilatori o anche meramente informativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2024, n. 29042
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29042
    Data del deposito : 11 novembre 2024

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