CASS
Ordinanza 11 novembre 2024
Ordinanza 11 novembre 2024
Massime • 1
La natura negoziale della dichiarazione, da rendersi in udienza o da notificarsi alle altre parti ad opera del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non comporta la necessità che la volontà di conseguire l'effetto interruttivo sia espressamente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca il presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini diversi, dilatori o anche meramente informativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2024, n. 29042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29042 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14644/2022 R.G., proposto da Te.Ma. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall’Avv. Generoso Di Biase (pec dichiarata: generoso.dibiase@avvocatismcv.it), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di “Eredi di NI CE;
-intimati- nonché di LA RU;
rappresentata e difesa da sé medesima (pec dichiarata: laurarufini@ordinevvocatiroma.org), ex art. 86 cod. proc. civ., nonché, anche disgiuntamente, dall’Avv. Stefania Casanova (pec dichiarata: Civile Ord. Sez. 3 Num. 29042 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 11/11/2024 -2- stefaniacasanova@ordineavvocatiroma.org), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 7961/2021 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 30 novembre 2021; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2024 dal Consigliere Paolo Spaziani. Rilevato che: 1. la società Te.Ma. s.r.l., conduttrice di un locale commerciale locatole da CE NI ove svolgeva l’attività di vendita di capi di abbigliamento, avendo subìto danni in seguito ad allagamenti asseritamente causati dalla concotta della proprietaria, che avrebbe omesso la pulizia e la manutenzione del bocchettone di raccolta delle acque, la citò in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Roma;
CE NI, costituitasi in giudizio, resistette alla domanda e domandò, a sua volta, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno asseritamente derivatole dalla realizzazione, da parte della conduttrice, di una nicchia sulla facciata del locale, in assenza di autorizzazione;
il Tribunale rigettò le domande, compensando le spese;
2. proposto gravame principale dalla attrice-conduttrice e gravame incidentale dalla proprietaria-convenuta e costituitesi entrambi dinanzi alla Corte d’appello di Roma, all’udienza del 30 marzo 2021 il difensore di CE NI, Avv. LA RU, dichiarò il decesso della parte assistita, provocando la declaratoria di interruzione del processo;
all’esito della successiva udienza del 30 novembre 2021, previa declaratoria di inammissibilità – rispettivamente, per difetto di legittimazione e per tardività – dell’istanza di estinzione depositata dallo stesso difensore di CE NI e -3- di quella di riassunzione depositata dal difensore della Te.Ma. s.r.l., la Corte d’appello ha emesso sentenza con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio, senza provvedere sulle spese;
3. avverso questa sentenza (depositata lo stesso 30 novembre 2021) la Te.Ma. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo;
ha risposto con controricorso l’Avv. LA RU, reputando di essere stata intimata in proprio e non quale difensore costituito nel giudizio d’appello per la parte deceduta;
la trattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte;
le parti costituite hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la «Nullità della dichiarazione di estinzione del processo per violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 305 e 307 cpc»; la ricorrente sostiene che la dichiarazione dell’evento interruttivo (nella specie, la morte della parte costituita), da rendersi in udienza o da notificarsi alle altre parti ad opera del difensore, ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., non è una mera dichiarazione di scienza ma assume la natura di atto negoziale e di dichiarazione di volontà; pertanto, perché possa produrre l’effetto dell’interruzione del processo, non sarebbe sufficiente la mera dichiarazione dell’evento, ma occorrerebbe anche quella della volontà di conseguire l’effetto interruttivo;
tale effetto non si sarebbe prodotto nella fattispecie, poiché all’udienza del 30 marzo 2021, dinanzi al collegio d’appello, -4- l’Avv. LA RU, in qualità di difensore di CE NI, aveva bensì dichiarato l’evento (il decesso dell’appellata) ma non aveva manifestato la volontà di conseguire l’interruzione del processo;
non essendosi prodotto l’effetto interruttivo – argomenta la ricorrente – per un verso, sussisteva la legittimazione dello stesso difensore in ordine all’istanza di estinzione, da reputarsi peraltro infondata per mancanza del necessario presupposto dell’interruzione; per altro verso, al di là della tardività dell’istanza di riassunzione da lei depositata, erroneamente era stata pronunciata l’estinzione del giudizio;
2. il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato;
è inammissibile in quanto proposto nei confronti degli “Eredi di NI CE, indicati collettivamente e impersonalmente al di fuori dei rigorosi presupposti in cui ciò è consentito ai sensi dell’art. 328 cod. proc. civ.; il ricorso è invece infondato in quanto (non già proposto nei confronti dell’Avv. LA RU in proprio, bensì) notificato ai procuratori della parte costituita nel giudizio d’appello, sull’assunto del mancato verificarsi dell’effetto interruttivo in conseguenza del decesso di essa e della conseguente ultrattività del loro mandato;
sotto tale profilo, il ricorso è ammissibile, in quanto questa Corte ha affermato – e ribadito – che, mentre l’ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo (comportandone soltanto un temporaneo stato di quiescenza fino alla sua riassunzione o, in mancanza, fino all’estinzione: Cass. 01/08/2014, n. 17531; Cass. 20/05/2020, n. 10210), invece il provvedimento di estinzione del giudizio ha il contenuto -5- sostanziale (e, nella fattispecie, anche la veste formale) della sentenza, ed è pertanto ordinariamente impugnabile (ex multis, Cass. 02/04/2009, n. 8002; Cass. 23/03/2017, n. 7614; Cass. 30/06/2021, n. 18499), ovviamente in confronto delle altre parti della sentenza stessa;
ciò posto in ordine all’ammissibilità del ricorso in quanto notificato ai procuratori costituiti per la parte originaria, di cui si assume l’ultrattiva legittimazione processuale in asserita mancanza del dichiarato effetto interruttivo, esso, peraltro, è infondato;
la circostanza che la dichiarazione prevista dall’art. 300 cod. proc. civ. – che il procuratore della parte costituita è onerato di effettuare in udienza o di notificare alle altre parti – abbia natura di dichiarazione negoziale, non si traduce nella necessità che la volontà di conseguire l’effetto interruttivo sia formalmente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca il presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini diversi, dilatori o anche meramente informativi;
in altre parole, la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., avente ad oggetto l’evento interruttivo, deve supporre la volontà del dichiarante di provocare l’interruzione stessa, con la conseguenza che quest’ultima non si realizza allorché la causa interruttiva (nella specie, la morte della parte) sia stata esposta per fini diversi;
è dunque necessario, ma anche sufficiente, che si integri tale supposizione, mentre non occorre necessariamente che la dichiarazione abbia formalmente ad oggetto la predetta finalità, potendo essere circoscritta, stante il disposto testuale della norma processuale, all’esposizione dell’evento idoneo a produrla;
-6- nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente rilevato che la dichiarazione del decesso della parte effettuata dal difensore costituito all’udienza del 30 marzo 2021 non era stata fatta per fini diversi da quello di provocare l’interruzione del processo, atteso che la volontà di perseguire questa finalità risultava chiaramente rappresentata a seguito del deposito, alcuni giorni prima dell’udienza medesima, di una nota in cui, unitamente all’anticipazione dell’esposizione dell’evento interruttivo, il difensore aveva specificamente chiesto di “provvedere ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ.”; con la dichiarazione resa all’udienza del 30 marzo 2021, l’effetto interruttivo si era dunque senz’altro prodotto, sicché ritualmente la Corte d’appello ha proceduto alla declaratoria dell’estinzione del giudizio dopo aver rilevato la tardività dell’istanza di riassunzione;
3. in definitiva, il ricorso proposto dalla Te.Ma. s.r.l. va rigettato;
4. nulla deve disporsi sulle spese del giudizio di legittimità, attesa l’avvenuta costituzione in proprio dell’Avv. LA RU;
5. a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
Per Questi Motivi
la Corte rigetta il ricorso;
a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente -7- ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
rappresentata e difesa dall’Avv. Generoso Di Biase (pec dichiarata: generoso.dibiase@avvocatismcv.it), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di “Eredi di NI CE;
-intimati- nonché di LA RU;
rappresentata e difesa da sé medesima (pec dichiarata: laurarufini@ordinevvocatiroma.org), ex art. 86 cod. proc. civ., nonché, anche disgiuntamente, dall’Avv. Stefania Casanova (pec dichiarata: Civile Ord. Sez. 3 Num. 29042 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 11/11/2024 -2- stefaniacasanova@ordineavvocatiroma.org), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 7961/2021 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 30 novembre 2021; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2024 dal Consigliere Paolo Spaziani. Rilevato che: 1. la società Te.Ma. s.r.l., conduttrice di un locale commerciale locatole da CE NI ove svolgeva l’attività di vendita di capi di abbigliamento, avendo subìto danni in seguito ad allagamenti asseritamente causati dalla concotta della proprietaria, che avrebbe omesso la pulizia e la manutenzione del bocchettone di raccolta delle acque, la citò in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Roma;
CE NI, costituitasi in giudizio, resistette alla domanda e domandò, a sua volta, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno asseritamente derivatole dalla realizzazione, da parte della conduttrice, di una nicchia sulla facciata del locale, in assenza di autorizzazione;
il Tribunale rigettò le domande, compensando le spese;
2. proposto gravame principale dalla attrice-conduttrice e gravame incidentale dalla proprietaria-convenuta e costituitesi entrambi dinanzi alla Corte d’appello di Roma, all’udienza del 30 marzo 2021 il difensore di CE NI, Avv. LA RU, dichiarò il decesso della parte assistita, provocando la declaratoria di interruzione del processo;
all’esito della successiva udienza del 30 novembre 2021, previa declaratoria di inammissibilità – rispettivamente, per difetto di legittimazione e per tardività – dell’istanza di estinzione depositata dallo stesso difensore di CE NI e -3- di quella di riassunzione depositata dal difensore della Te.Ma. s.r.l., la Corte d’appello ha emesso sentenza con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio, senza provvedere sulle spese;
3. avverso questa sentenza (depositata lo stesso 30 novembre 2021) la Te.Ma. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo;
ha risposto con controricorso l’Avv. LA RU, reputando di essere stata intimata in proprio e non quale difensore costituito nel giudizio d’appello per la parte deceduta;
la trattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte;
le parti costituite hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la «Nullità della dichiarazione di estinzione del processo per violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 305 e 307 cpc»; la ricorrente sostiene che la dichiarazione dell’evento interruttivo (nella specie, la morte della parte costituita), da rendersi in udienza o da notificarsi alle altre parti ad opera del difensore, ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., non è una mera dichiarazione di scienza ma assume la natura di atto negoziale e di dichiarazione di volontà; pertanto, perché possa produrre l’effetto dell’interruzione del processo, non sarebbe sufficiente la mera dichiarazione dell’evento, ma occorrerebbe anche quella della volontà di conseguire l’effetto interruttivo;
tale effetto non si sarebbe prodotto nella fattispecie, poiché all’udienza del 30 marzo 2021, dinanzi al collegio d’appello, -4- l’Avv. LA RU, in qualità di difensore di CE NI, aveva bensì dichiarato l’evento (il decesso dell’appellata) ma non aveva manifestato la volontà di conseguire l’interruzione del processo;
non essendosi prodotto l’effetto interruttivo – argomenta la ricorrente – per un verso, sussisteva la legittimazione dello stesso difensore in ordine all’istanza di estinzione, da reputarsi peraltro infondata per mancanza del necessario presupposto dell’interruzione; per altro verso, al di là della tardività dell’istanza di riassunzione da lei depositata, erroneamente era stata pronunciata l’estinzione del giudizio;
2. il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato;
è inammissibile in quanto proposto nei confronti degli “Eredi di NI CE, indicati collettivamente e impersonalmente al di fuori dei rigorosi presupposti in cui ciò è consentito ai sensi dell’art. 328 cod. proc. civ.; il ricorso è invece infondato in quanto (non già proposto nei confronti dell’Avv. LA RU in proprio, bensì) notificato ai procuratori della parte costituita nel giudizio d’appello, sull’assunto del mancato verificarsi dell’effetto interruttivo in conseguenza del decesso di essa e della conseguente ultrattività del loro mandato;
sotto tale profilo, il ricorso è ammissibile, in quanto questa Corte ha affermato – e ribadito – che, mentre l’ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo (comportandone soltanto un temporaneo stato di quiescenza fino alla sua riassunzione o, in mancanza, fino all’estinzione: Cass. 01/08/2014, n. 17531; Cass. 20/05/2020, n. 10210), invece il provvedimento di estinzione del giudizio ha il contenuto -5- sostanziale (e, nella fattispecie, anche la veste formale) della sentenza, ed è pertanto ordinariamente impugnabile (ex multis, Cass. 02/04/2009, n. 8002; Cass. 23/03/2017, n. 7614; Cass. 30/06/2021, n. 18499), ovviamente in confronto delle altre parti della sentenza stessa;
ciò posto in ordine all’ammissibilità del ricorso in quanto notificato ai procuratori costituiti per la parte originaria, di cui si assume l’ultrattiva legittimazione processuale in asserita mancanza del dichiarato effetto interruttivo, esso, peraltro, è infondato;
la circostanza che la dichiarazione prevista dall’art. 300 cod. proc. civ. – che il procuratore della parte costituita è onerato di effettuare in udienza o di notificare alle altre parti – abbia natura di dichiarazione negoziale, non si traduce nella necessità che la volontà di conseguire l’effetto interruttivo sia formalmente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca il presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini diversi, dilatori o anche meramente informativi;
in altre parole, la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., avente ad oggetto l’evento interruttivo, deve supporre la volontà del dichiarante di provocare l’interruzione stessa, con la conseguenza che quest’ultima non si realizza allorché la causa interruttiva (nella specie, la morte della parte) sia stata esposta per fini diversi;
è dunque necessario, ma anche sufficiente, che si integri tale supposizione, mentre non occorre necessariamente che la dichiarazione abbia formalmente ad oggetto la predetta finalità, potendo essere circoscritta, stante il disposto testuale della norma processuale, all’esposizione dell’evento idoneo a produrla;
-6- nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente rilevato che la dichiarazione del decesso della parte effettuata dal difensore costituito all’udienza del 30 marzo 2021 non era stata fatta per fini diversi da quello di provocare l’interruzione del processo, atteso che la volontà di perseguire questa finalità risultava chiaramente rappresentata a seguito del deposito, alcuni giorni prima dell’udienza medesima, di una nota in cui, unitamente all’anticipazione dell’esposizione dell’evento interruttivo, il difensore aveva specificamente chiesto di “provvedere ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ.”; con la dichiarazione resa all’udienza del 30 marzo 2021, l’effetto interruttivo si era dunque senz’altro prodotto, sicché ritualmente la Corte d’appello ha proceduto alla declaratoria dell’estinzione del giudizio dopo aver rilevato la tardività dell’istanza di riassunzione;
3. in definitiva, il ricorso proposto dalla Te.Ma. s.r.l. va rigettato;
4. nulla deve disporsi sulle spese del giudizio di legittimità, attesa l’avvenuta costituzione in proprio dell’Avv. LA RU;
5. a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
Per Questi Motivi
la Corte rigetta il ricorso;
a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente -7- ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza