Sentenza 27 settembre 1965
Massime • 3
Poiche la limitazione ai poteri del giudice delegato, disposta, nel procedimento di verificazione dei crediti,dall'art.95 comma terzo legge fallimentare (efficacia delle sentenze non passate in giudicato, ove non impugnate) non e estensibile al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sia per la natura derogativa della norma (art.14 preleggi) che per la diversita dei provvedimenti (il decreto ingiuntivo e reso a cognizione sommaria e senza contraddittorio e l'opposizione da luogo ad un normale giudizio di cognizione, con mera inversione formale delle parti), il medesimo e inefficace rispetto alla massa dei creditori; la relativa inopponibilita si estende alla ipoteca iscritta in base al decreto ingiuntivo che ne costituisce il necessario ed indispensabile presupposto.*
Ne si ha prosecuzione stricto sensu del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nella procedura di accertamento del passivo, in quanto gli effetti conservativi ed interruttivi della domanda proposta in Sede ordinaria e quelli del procedimento consecutivo alla sua emanazione (art.653-655 cod.proc.civ.) si riflettono sul solo (debitore) opponente (che ne sara investito quando tornera in bonis), ma non sono riferibili alla massa dei creditori,rispetto alla quale il decreto ingiuntivo va considerato, ad ogni effetto, tamquam non esset. ( V. 221/63, 2841/62, 2625/61).*
Il fallimento del debitore, dichiarato nelle more del giudizio diretto all'accertamento di un debito ed alla conseguente pronunzia di condanna, determina l'improcedibilita del giudizio stesso e l'Onere, per il creditore che intenda partecipare al concorso, di sottostare alla procedura di verifica del passivo.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/09/1965, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 27 settembre 1965 |
Testo completo
Il fallimento del debitore, dichiarato nelle more del giudizio diretto all'accertamento di un debito ed alla conseguente pronunzia di condanna, determina l'improcedibilita del giudizio stesso e l'Onere, per il creditore che intenda partecipare al concorso, di sottostare alla procedura di verifica del passivo.*