Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. est. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1524 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nato ad Agrigento in [...]- Parte_1 C.F._1 ta 13/05/1978, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. (PEC:
Email_1 reclamante
CONTRO
(C.F. , nata ad [...] in Controparte_1 C.F._2 data 08/12/1978, con il patrocinio dell'avv. Calogero Santamarina (PEC:
Email_2
appellata
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO il decreto Cron. n. 12468/2023 pronunciato dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 07-11/09/2023 all'esito del procedimento iscritto al N. 2229/2022 R.G.;
OGGETTO: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9
«Voglia l'On.le Tribunale Civile di Agrigento, rejectis adversis, Atteso il fumus boni iuris ed il periculum in mora dichiarare sospeso ex art 283 cpc è 351 cpc il DECRETO nella causa iscritta al n. 2229 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, Dichiarare inammissibile la nota dell'avva Faro ( non firmata) e depositata in ritardo, da parte reclamata, in data 25/08/2023 e ogni eventuale ulte- riore documentazione circa l'annunziata nuova offerta di lavoro in quanto tardive e in violazione del contraddittorio depositate solo in data 30/8/2023; Affidare la minore al padre Avv. ed Persona_1 Parte_1 alla nonna paterna così che la minore possa continuare a frequentare la scuola IC Pirandello di Porto Empedocle e non distaccarsi da tutti i suoi af- fetti;
Denegare in via definitiva, rebus sic stantibus, il nulla osta al trasferimento della figlia minore richiesto da parte reclamata, atteso che la piccola
[...]
vive in serenità e nell'amore di tutti i suoi familiari e Persona_2 nell'affetto di tutti i suoi compagni di scuola che la invitano a tutte le feste di compleanno, e che l'appartamento asseritamente e indimostratamente, concesso in comodato d'uso dalla alla Parte_2 CP_1
, non dà alcuna garanzia che non sia o non sarà in futuro utiliz-
[...] zato da altri dipendenti della stessa società in cui vengono Parte_2 ospitati soggetti fragili a rischio malattie delle vie aeree quale , COVID i cui casi sono in risalita , creando possibile e potenziale nocumento alla mino- re;
Esonerare parte reclamante, , dall'assegno di manteni- Parte_1 mento essendo attualmente privo di redditi;
In linea subordinata Rimodulare nella misura massima di euro cento cinquanta (leggasi 150,00) mensili ed il 50 % delle spese straordinarie l'assegno di mantenimento a carico di parte reclamante, onerando comunque parte ricorrente a docu- mentare a parte resistente la spese effettuate per la minore nella misura dell'assegno di mantenimento;
Rimodulare il diritto di visita del padre Avv. concedendo Parte_1 di prelevare da scuola ogni giorno, sia che la minore si trovi a Porto Empe- docle o in Liguria, la piccola ed occuparsi di lei tutti i giorni feria- Per_1 li, pranzando insieme e coadiuvandola nei compiti dalle 13:00/ 13:30 ( uscita scuola) alle 17:30/18:00; Concedere a parte reclamante di poter cenare ogni sabato sera con la fi- glia;
Persona_1
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 Concedere a parte reclamante di poter prendersi cura, altresì della figlia minore dalle 10:00 alle 20 :00 ogni domenica;
Persona_1
Concedere a parte reclamante di poter trascorrere con la minore figlia
tutte le feste religiose non festeggiate dalla madre e Persona_1 dai nonni materni appartenenti alla religione Evangelica;
Concedere a parte reclamante di poter trascorrere con la minore figlia
un mese di vacanze estive, in maniera anche non con- Persona_1 tinuativa, dal primo luglio al trentuno agosto di ogni anno;
Affidare il padre, parte reclamante e la minore all'UO Persona_1 denominata “spazio neutro“ della città di Palermo al di aiutare Per_1 ad un sano ed equilibrato rapporto con entrambi i genitori;
Adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario, opportuno e/o uti- le a definizione del procedimento in epigrafe anche alla luce delle istanze, richieste ed eccezioni avanzate dal reclamante Avv. R. Mancuso, anche per quanto riguarda la liquidazione delle spese processuali condannando par- te reclamata alle spese di lite.»
Conclusioni per la parte appellata:
«chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previ gli incombenti di legge, Voglia A) In via preliminare,
1. dichiarare inammissibile, per le motivazioni di cui in narrativa, il recla- mo proposto in violazione dei presupposti di cui all'art. 739 cod. proc. civ;
2. dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa della Controparte_2
e della sig.ra , per le motivazioni di cui in narrativa Parte_3
B) In via principale nel merito,
1) confermare il Decreto emesso dal Tribunale collegiale di Agrigento in data 07/09/2023 a conclusione del proc. n. 2229/2022 R.G. In via subordinata,
2) Rigettare la richiesta di affido esclusivo del padre ed, accogliere, per le motivazioni anzidette la richiesta di affido esclusivo della minore in favore della madre;
3) rimodulare i giorni di visita e di frequentazione del padre limitando gli incontri a tre giorni anziché quattro, specie in considerazione delle nuove attività scolastiche ed extracurriculari della bambina;
4) Con vittoria di spese e competenze ed onorari del presente giudizio.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30/11/2022, conve- Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 niva in giudizio, innanzi al Tribunale di Agrigento, chie- Parte_1 dendo l'affidamento esclusivo della figlia minore nata ad [...]- Per_1 gento in data 15/10/2015 e l'obbligo in capo al resistente di corrisponder- le un assegno a titolo di contributo al mantenimento della predetta mino- P
pari ad euro 550,00 mensili oltre al 70% delle spese di natura straordi- naria sostenute nell'interesse di quest'ultima.
2. Con comparsa del 03/01/2023 si costituiva in giudizio Controparte_3
[..
chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con successivo ricorso del 18/02/2023, la adiva il Tribunale di CP_1
Agrigento e, premettendo di dover trasferire la propria residenza in Vene- to per ragioni di lavoro, chiedeva di essere autorizzata a portare con sé la figlia minore.
4. Con comparsa del 16/0372023, si costituiva in giudizio il resistente, opponendosi alla concessione di tale ultima autorizzazione.
5. I procedimenti venivano riuniti all'udienza del 17/03/2023 e all'esito dell'istruttoria il Tribunale di Agrigento, con provvedimento dei 07- 11/09/2023 definendo il giudizio emetteva le seguenti statuizioni:
• affidava la figlia minore ad entrambi i genitori;
Per_1
• autorizzava la a portare con sé la figlia ove avesse deciso CP_1 di trasferire, per ragioni di lavoro, la propria residenza fuori dalla Sicilia;
• disponeva l'obbligo in capo al di contribuire al manteni- Per_1 mento della figlia minore mediante il pagamento alla un CP_1 assegno mensile di euro 300,00, nonché con la partecipazione al 50% delle spese di natura straordinaria;
• disponeva, qualora la ricorrente non avesse trasferito la propria residenza fuori dalla Sicilia, che il regime di visita del Parte_5 se disciplinato secondo le modalità già indicate dal Tribunale nel provvedimento reso in data 11/04/2023 e che la contribuzione di quest'ultimo alle spese di natura straordinaria sostenute nell'interesse della figlia fosse pari al 70%.
6. Con ricorso del 12/09/2023, ha proposto reclamo Parte_1 avverso il predetto provvedimento, chiedendo, in integrale riforma dello stesso, l'affidamento esclusivo della figlia minore e la revoca dell'obbligo al mantenimento della stessa ovvero, in via di subordine, la riduzione del- la misura dell'assegno mensile posto a suo carico all'importo di euro 150,00 mensili e della misura della partecipazione alle spese straordinarie
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 al 50%, nonché una rimodulazione del diritto di visita e un percorso di so- stegno alla genitorialità presso il servizio Spazio Neutro del Comune di Pa- lermo.
7. Con comparsa dell'11/02/2024, si è costituita in giudizio la CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e, chiedendo altresì, in via incidentale, l'affidamento esclusivo della figlia minore e una rideterminazione del re- gime di visita da parte del Per_1
8. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato e all'udienza dell'08/11/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive conclu- sioni nei termini indicati in epigrafe e questa Corte si è riservata di decide- re.
9. Va rilevato, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 10/10/2022 n. 149, le disposizioni del medesimo decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 e che dal successivo comma 4 del citato articolo si ricava la conferma della ratio legis di applicare la nuova disciplina a tutte le impugnazioni proposte successivamente a tale data.
10. Giacché il presente giudizio di impugnazione risulta essere stato introdotto con ricorso del 12/09/2023, lo stesso deve ritenersi, pertanto, integrare un giudizio di appello soggetto alla disciplina di cui agli artt. 473- bis.30 e ss. del codice di rito e viene, conseguentemente, definito con sentenza.
11. Con un unico motivo di impugnazione, articolato su più profili,
[...]
chiede l'affidamento esclusivo della figlia minore, allegando il Parte_6 preminente interesse di quest'ultima a non essere sradicata dal luogo in cui è vissuta, che costituirebbe il centro dei suoi interessi e delle sue rela- zioni e che verrebbe irrimediabilmente pregiudicato nell'ipotesi di un tra- sferimento fuori dalla Sicilia unitamente alla madre.
12. Il motivo di appello in esame deve ritenersi superato dalle circostanze sopravvenute, ed è divenuto, pertanto, privo di un adeguato interesse ad agire, alla luce del fatto che l'odierna resistente ha ri- Controparte_1 nunciato alla domanda di trasferimento originariamente formulata, aven- do chiaramente rappresentato con la comparsa di costituzione dell'11/02/2024 di non intendere più trasferire la propria residenza fuori dalla Sicilia, al fine di non arrecare pregiudizio alla figlia minore, la quale, nelle more del presente giudizio, ha già intrapreso un nuovo anno scola- stico.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 13. A ciò si aggiunga che, anche a prescindere dall'avvenuta rinuncia alla domanda formalizzata dalla resistente, il regime di affidamento esclusivo può essere adottato, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore, che devono avere natura oggettiva, tra le quali non può essere annoverato il mutamento del luogo di residenza di uno dei genitori.
14. Parimenti deve essere rigettata la corrispondente richiesta di affida- mento esclusivo avanzata in via incidentale dalla in quanto ge- CP_1 nericamente formulata e non assistita da elementi utilmente valutabili neppure di livello indiziario.
15. Le circostanze sopra rappresentate inducono, quindi, a ritenere che vada confermato il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso l'abitazione materna già pronunciata dal giudice di primo grado, che appare pienamente rispondente all'esigenza di garantire la bigenitorialità assicurando un tendenziale equilibrio nei rapporti della minore con entrambi i genitori, tenuto conto della tenera età della stessa e della circostanza che la predetta ha sempre vissuto pre- valentemente con la madre.
16. Tuttavia, va preso atto della disponibilità manifestata dal a Per_1 dedicare un maggiore periodo di tempo alla figlia, disponibilità che va, tuttavia, contemperata con la difficoltà manifestate dalla minore a tra- scorrere con il predetto genitore lunghi periodi di tempo, comprendenti il pernottamento. Alla luce di tali circostanze, questa Corte ritiene opportu- no rimodulare i tempi di permanenza della piccola con ciascun Per_1 genitore, nei termini che seguono:
• Il potrà incontrare e tenere con sé la figlia tre pomeriggi Per_1
a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16 alle ore 20 e a settimane alterne quattro pomeriggi a settimana, il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 16 alle ore 20;
• le festività civili e religiose saranno trascorse dalla minore con cia- scun genitore secondo il criterio dell'alternanza su base annuale. Con particolare riferimento al periodo delle vacanze natalizie, la minore trascorrerà con il padre l'intera giornata del 25 dicembre e dell'01 gennaio e con la madre l'intera giornata del 24 e del 31 di- cembre, e detti periodi saranno invertiti ad anni alterni;
• per quanto, invece, concerne le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la minore due periodi di quindici giorni con- tinuativi, consentendo all'altro genitore di comunicare telefonica- mente con la figlia almeno una volta al giorno, ed in particolare il
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 potrà tenere con sé la figlia, con il criterio dell'alternanza Per_1 negli anni con l'altro genitore, continuativamente dall'01 al 15 lu- glio e dal 16 al 30 agosto mentre la potrà trascorrere con CP_1 la minore i periodi andanti dal 16 al 30 luglio e dall'01 al 15 agosto con sospensione del diritto di visita del per entrambi i Per_1 periodi di spettanza della resistente;
• il giorno del compleanno verrà trascorso dalla minore con la madre fino al primo pomeriggio e dalle ore 16:00 e fino alle ore 20:00 del- lo stesso giorno con il padre.
17. Il superiore regolamento delle modalità di frequentazione dovrà tro- vare attuazione solo in caso di permanente disaccordo tra i genitori, i qua- li, pertanto, potranno derogarvi in base ad accordi liberamente conclusi nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale congiunta.
18. Non si ritengono sussistere, poi, i presupposti per disporre nel caso di specie l'intervento del servizio Spazio Neutro del , per Controparte_4 la evidente incompetenza territoriale dello stesso, trattandosi di un servi- zio svolto dal in favore di cittadini aventi la residenza Controparte_4 nel territorio del predetto ente locale.
19. Alla luce della conflittualità manifestata dalle parti e delle conseguen- ze negative che tale conflittualità rischia di avere sull'equilibrio della pic- cola , si ritengono sussistere i presupposti affinché le Persona_1 parti intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare territorialmente competente, al fine di superare le difficoltà attualmente sussistenti, che precludono un efficace esercizio della responsabilità genitoriale condivisa nell'esclusivo interesse delle par- ti.
20. Con un ulteriore profilo di impugnazione, il ha chiesto la re- Per_1 voca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia o, in su- bordine, la riduzione della misura dello stesso con la diminuzione ad euro 150,00 dell'importo dell'assegno mensile e al 50% della compartecipazio- ne alle spese di natura straordinaria.
21. L'appellante rileva, al riguardo che il rapporto di lavoro a tempo inde- terminato presso il Comune di Montevago sarebbe venuto meno e di ave- re intrapreso l'attività libero-professionale di avvocato e che a seguito di ciò sarebbe sensibilmente diminuitala sua capacità reddituale.
22. Il provvedimento impugnato ha ritenuto congruo l'importo di euro 300,00 dell'assegno mensile posto a carico del reclamante, nonostante l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 tenendo, comunque, conto delle complessive capacità reddituali delle parti e delle esigenze di mantenimento conseguenti all'età della minore.
23. Tale valutazione viene condivisa da questa Corte, alla luce del fatto che la cessazione del rapporto di lavoro precedentemente svolto presso il Comune di Montevago risulta il frutto di una libera determinazione del il quale non ha in alcun modo allegato, né, tantomeno, provato Per_1 le ragioni poste a fondamento di tale decisione. In assenza di elementi di segno contrario, deve presumersi che l'appellante abbia dato le dimissioni nella concreta prospettiva di svolgere un'attività lavorativa differente ma che gli avrebbe conseguito una produzione di reddito uguale o maggiore, e, comunque, che gli avrebbe consentito di mantenere inalterato il pro- prio tenore di vita, giacché, altrimenti, tale decisione dovrebbe ritenersi del tutto irrazionale e, comunque, contraria ai doveri di mantenimento sullo stesso incombenti.
24. Al riguardo, va rammentato che anche l'eventuale stato di disoccupa- zione (incolpevole) del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica. A maggior ragione, dunque, nel caso in esame la perdita del lavoro per volontarie dimissioni non può dar luogo a una situazione di oggettiva impossibilità di fare fronte al dovere di mantenimento della prole, e ciò tenuto, anche, conto del profilo professionale altamente specializzato dell'appellante, il quale ha dichiarato di avere interrotto la propria collaborazione lavorativa con la P.A. per dedicarsi allo svolgimento della professione forense.
25. Deve pertanto integralmente essere condivisa la quantificazione della misura dell'obbligo di contribuzione da parte dell'appellante al manteni- mento della figlia minorenne, mediante il versamento di un assegno men- sile dell'importo di euro 300,00, da aggiornare annualmente in base all'indice ISTAT-FOI e mediante il concorso nella misura del 70% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore.
26. In ragione della reciproca parziale soccombenza, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
− in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_7
nei confronti di con ricorso del
[...] Controparte_1
12/09/2023 e in parziale riforma del decreto pronunciato dal Tri-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 bunale di Agrigento in data 07-11/09/2023, dispone che, fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, la figlia minorenne frequenti il padre con Persona_1 Parte_1 le modalità specificate in motivazione;
− rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1 avverso il medesimo decreto con la comparsa di costituzione dell'11/02/2024;
− dispone che il Consultorio Familiare competente territorialmente in ragione del luogo di residenza delle parti avvii un percorso di so- stegno alla genitorialità in favore di e di Parte_1
, volto a superare le difficoltà relazionali Controparte_1 attualmente sussistenti, che precludono un efficace esercizio della responsabilità genitoriale condivisa nell'esclusivo inte- resse delle parti e fa obbligo al predetto Consultorio di riferi- re sugli esiti di tale percorso con relazioni con cadenza trime- strale, da trasmettere al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Agrigento;
− dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 31/01/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento in- formatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio, dr. Giovanni D'Antoni, e dal Consigliere esten- sore, dr. Angelo Piraino, in conformità alle disposizioni che disciplinano il processo civile telematico.
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 9