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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 05/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1032/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.57/2023”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Matera al Vico XX settembre 6 presso lo studio dell'avv.
Santochirico Vincenzo (C.F. ) che lo rappresenta e difende in C.F._1
virtù di delibera G.M. 21/2023 e di mandato in atti;
– APPELLANTE -
CONTRO
Avv. RICCIUTELLI CRISTIANO ( ), difensore di sé stes- CodiceFiscale_2 so, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., domiciliato in Civitavecchia alla via Bernardini 7 presso il suo studio;
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 5/3/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il ha impugnato la sentenza n. 57 resa il 9/2/2023 dal Giudice di Parte_1
Pace di Matera che ha accolto l'opposizione proposta da CC RI, annullan- do il verbale di contestazione n.4323T/2022 redatto dalla Polizia Municipale di Pomari- co, per avere il veicolo tg.FL152CJ (di proprietà dell'opponente) circolato in data
1 16/4/2022 sulla SS 407 a velocità superiore, rispetto a quella consentita, in violazione dell'art.142 C.d.S.. A sostegno dell'appello ha dedotto che nella sentenza impugnata, in base all'orientamento di taluni giudici di merito, era stata sancita l'illegittimità della sanzione irrogata a seguito di rilevazione della velocità compiuta tramite apparecchiatu- ra non omologata, mentre avrebbe dovuto ritenersi che l'approvazione ad opera dell'autorità amministrativa con taratura e verifica di funzionalità del dispositivo fosse idonea all'accertamento della violazione, sicché ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese legali.
CC RI, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto, non si è costituito in appello, di talché deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato.
Giova premettere che in precedenza questo ufficio, sulla base dell'orientamento di nu- merosi giudici di merito, ha sostenuto, attraverso l'interpretazione letterale dell'art. 45 comma sesto C.d.S., l'alternatività delle procedure di approvazione ed omologazione, quali procedimenti amministrativi finalizzati entrambi a verificare la funzionalità degli stessi, di talché la sola approvazione sarebbe stata sufficiente a garantire il corretto rile- vamento della velocità.
Tuttavia, più di recente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, alla stregua del disposto dell'art. 142 C.d.S. (pur come modificato dall'art.25 legge n.120/2010) che le apparecchiature in oggetto debbano essere sempre “debitamente omologate”, onde esse- re considerate fonte di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
Inoltre ha posto l'accento sul rilievo che la norma complementare ed esplicativa di cui all'art. 192 Reg.es. C.d.S., nel disciplinare i controlli e le omologazioni degli strumenti di rilevazione, ha previsto distinte attività e funzioni, nel senso che “l'Ispettorato gene- rale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove e avvalendosi, quando necessario, del parere del Consiglio supe- riore dei lavori pubblici, la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omo- logazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti eseguiti abbiano dato esito favorevole”, da cui si evince che il procedimento di approvazione costituisce passaggio propedeutico (ma dotato di una propria autonomia) per procedere alla futura omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della ve-
2 locità. Ha sottolineato come il terzo comma dello stesso articolo sancisca che “quando trattasi di richiesta relativa a elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma secondo”, mentre il comma settimo dello stesso articolo stabilisce che “su ogni elemen- to conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la da- ta del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbrican- te”.
Da tanto i giudici di legittimità hanno tratto il convincimento per il quale i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità di- verse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un appa- recchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al per lo svi- CP_1
luppo economico, mentre l'approvazione si risolve in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. Logico corollario è che l'omologazione consiste in una procedura che -pur essendo amministrativa come l'approvazione- ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito che costituisce l'indi- spensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma sesto dell'art. 142 C.d.S..
In proposito la Suprema Corte ha precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabili- tà dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumen- to di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. Civ.
Sez.II ord. 6/2/2024 n.3335). E' stata altresì esclusa l'influenza sul piano interpretativo -
a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - delle circolari ministeriali che vorrebbero affermare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da quelle secondarie o
3 da circolari di carattere amministrativo. Anche l'argomento sul quale si fonda il diverso orientamento, ovvero il valore disgiuntivo dell'espressione riportata dall'art.45 comma
VI C.d.S. (approvazione o omologazione), avuto riguardo alla ricostruzione operata dai giudici di legittimità, non risulta condivisibile, dovendo comunque la norma essere coordinata con il chiaro disposto dell'art. 142 C.d.S. che impone l'omologazione del di- spositivo per la rilevazione automatica della velocità, senza prevedere l'equiparazione della stessa all'approvazione (sufficiente in altre ipotesi), da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale (cfr. Cass. Civ. Sez. II ord. 18/4/2024 n.10505,
26/7/2024 n.20913).
A tale mutato orientamento giurisprudenziale, per le ragioni esposte si ritiene di dover aderire con conseguente conferma dell'impugnata sentenza di rigetto dell'impugnazione proposta dal avverso l'annullamento del verbale di contestazione Pt_1 Parte_1
n.4223T/2022 redatto dalla Polizia Municipale di in data 26/6/2022. Pt_1
Non vi è alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio, atteso il rigetto del gravame e la mancata costituzione in giudizio dell'appellato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_2
[..
nei confronti di CC RI con ricorso depositato il 27/6/2023 avverso la sentenza n.57 resa dal Giudice di Pace di Matera il 9/2/2023, così provvede:
- dichiara la contumacia di CC RI;
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese.
Così deciso in Matera, il 6/3/2025.
Il Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1032/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.57/2023”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Matera al Vico XX settembre 6 presso lo studio dell'avv.
Santochirico Vincenzo (C.F. ) che lo rappresenta e difende in C.F._1
virtù di delibera G.M. 21/2023 e di mandato in atti;
– APPELLANTE -
CONTRO
Avv. RICCIUTELLI CRISTIANO ( ), difensore di sé stes- CodiceFiscale_2 so, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., domiciliato in Civitavecchia alla via Bernardini 7 presso il suo studio;
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 5/3/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il ha impugnato la sentenza n. 57 resa il 9/2/2023 dal Giudice di Parte_1
Pace di Matera che ha accolto l'opposizione proposta da CC RI, annullan- do il verbale di contestazione n.4323T/2022 redatto dalla Polizia Municipale di Pomari- co, per avere il veicolo tg.FL152CJ (di proprietà dell'opponente) circolato in data
1 16/4/2022 sulla SS 407 a velocità superiore, rispetto a quella consentita, in violazione dell'art.142 C.d.S.. A sostegno dell'appello ha dedotto che nella sentenza impugnata, in base all'orientamento di taluni giudici di merito, era stata sancita l'illegittimità della sanzione irrogata a seguito di rilevazione della velocità compiuta tramite apparecchiatu- ra non omologata, mentre avrebbe dovuto ritenersi che l'approvazione ad opera dell'autorità amministrativa con taratura e verifica di funzionalità del dispositivo fosse idonea all'accertamento della violazione, sicché ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese legali.
CC RI, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto, non si è costituito in appello, di talché deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato.
Giova premettere che in precedenza questo ufficio, sulla base dell'orientamento di nu- merosi giudici di merito, ha sostenuto, attraverso l'interpretazione letterale dell'art. 45 comma sesto C.d.S., l'alternatività delle procedure di approvazione ed omologazione, quali procedimenti amministrativi finalizzati entrambi a verificare la funzionalità degli stessi, di talché la sola approvazione sarebbe stata sufficiente a garantire il corretto rile- vamento della velocità.
Tuttavia, più di recente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, alla stregua del disposto dell'art. 142 C.d.S. (pur come modificato dall'art.25 legge n.120/2010) che le apparecchiature in oggetto debbano essere sempre “debitamente omologate”, onde esse- re considerate fonte di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
Inoltre ha posto l'accento sul rilievo che la norma complementare ed esplicativa di cui all'art. 192 Reg.es. C.d.S., nel disciplinare i controlli e le omologazioni degli strumenti di rilevazione, ha previsto distinte attività e funzioni, nel senso che “l'Ispettorato gene- rale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove e avvalendosi, quando necessario, del parere del Consiglio supe- riore dei lavori pubblici, la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omo- logazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti eseguiti abbiano dato esito favorevole”, da cui si evince che il procedimento di approvazione costituisce passaggio propedeutico (ma dotato di una propria autonomia) per procedere alla futura omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della ve-
2 locità. Ha sottolineato come il terzo comma dello stesso articolo sancisca che “quando trattasi di richiesta relativa a elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma secondo”, mentre il comma settimo dello stesso articolo stabilisce che “su ogni elemen- to conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la da- ta del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbrican- te”.
Da tanto i giudici di legittimità hanno tratto il convincimento per il quale i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità di- verse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un appa- recchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al per lo svi- CP_1
luppo economico, mentre l'approvazione si risolve in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. Logico corollario è che l'omologazione consiste in una procedura che -pur essendo amministrativa come l'approvazione- ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito che costituisce l'indi- spensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma sesto dell'art. 142 C.d.S..
In proposito la Suprema Corte ha precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabili- tà dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumen- to di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. Civ.
Sez.II ord. 6/2/2024 n.3335). E' stata altresì esclusa l'influenza sul piano interpretativo -
a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - delle circolari ministeriali che vorrebbero affermare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da quelle secondarie o
3 da circolari di carattere amministrativo. Anche l'argomento sul quale si fonda il diverso orientamento, ovvero il valore disgiuntivo dell'espressione riportata dall'art.45 comma
VI C.d.S. (approvazione o omologazione), avuto riguardo alla ricostruzione operata dai giudici di legittimità, non risulta condivisibile, dovendo comunque la norma essere coordinata con il chiaro disposto dell'art. 142 C.d.S. che impone l'omologazione del di- spositivo per la rilevazione automatica della velocità, senza prevedere l'equiparazione della stessa all'approvazione (sufficiente in altre ipotesi), da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale (cfr. Cass. Civ. Sez. II ord. 18/4/2024 n.10505,
26/7/2024 n.20913).
A tale mutato orientamento giurisprudenziale, per le ragioni esposte si ritiene di dover aderire con conseguente conferma dell'impugnata sentenza di rigetto dell'impugnazione proposta dal avverso l'annullamento del verbale di contestazione Pt_1 Parte_1
n.4223T/2022 redatto dalla Polizia Municipale di in data 26/6/2022. Pt_1
Non vi è alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio, atteso il rigetto del gravame e la mancata costituzione in giudizio dell'appellato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_2
[..
nei confronti di CC RI con ricorso depositato il 27/6/2023 avverso la sentenza n.57 resa dal Giudice di Pace di Matera il 9/2/2023, così provvede:
- dichiara la contumacia di CC RI;
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese.
Così deciso in Matera, il 6/3/2025.
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