Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 10.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.1650 nell'anno 2023 RG
RA
, avv. GERONIMO M Parte_1 ricorrente
E avv. R. Controparte_1
RAVI, C SOLLECITO
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante chiedeva, previo accertamento del diritto, di condannare l' intimata al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute per 114 giorni CP_1 oltre accessori ed alle spese di causa nei termini ivi dettaglio indicati. Si costituiva l'azienda intimata contestando la fondatezza dell'azione anche nel merito. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume l'istante in ricorso: di aver lavorato con l'azienda intimata quale infermiere dal 5 gennaio 1989 al 18 luglio 2022 presso l'UOC di Medicina del lavoro;
di essersi assentato dal lavoro per ragioni di malattia dal 3 aprile al 18 luglio 2022, di non aver potuto godere delle ferie;
di aver pertanto chiesto la liquidazione di 114 giorni di ferie non godute
2.1. Va in limine rilevato che nel cartellino presenze di luglio 2022 agli atti allegato redatto CP_ dall' convenuto risulta che a tale data l'istante aveva maturato 114 giorni di ferie non godute. CP_
2.2. Nel costituirsi in giudizio, l' convenuto ha dedotto genericamente che i giorni d ferie residue non godute sono pari a 16, senza tuttavia provare nulla di specifico a riguardo. Ne deriva che allo stato, secondo il predetto prospetto, non risultano liquidati 114 giorni di ferie residue.
2.3. Ciò posto, va evidenziato che secondo le allegazioni della parte istante, rimaste non contestate, l'istante è stato assente per malattia in modo continuativo dal 3 aprile al 18 luglio 2022. Tanto
2.4. In precedenza, non è stato consentito all'istante di godere delle ferie maturate attesa la carenza di organico di cui era afflitta l'UOC di appartenenza e la crisi epidemiologica del Covid 2019, circostanze agevolmente desumibili anche dalle ore di straordinario svolte da costui (cfr buste paga in atti), e non contestate dalla parte intimata.
3.1. L'art. 5 comma 8 d.l. n. 95 /2012 conv. in legge n. 135/2012 dispone:” Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L.
31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 2, nonchè le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
3.2. Orbene, come affermato dalla Corte di giustizia nella nota sentenza AX PL (CGUE del
6 novembre 2018, C 684/16) l'estinzione del diritto maturato da un lavoratore alle ferie annuali retribuite o del suo correlato diritto al pagamento di un'indennità per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza che l'interessato abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare detto diritto alle ferie annuali retribuite, arrecherebbe pregiudizio alla sostanza stessa del diritto medesimo (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack, C-579/12. In particolare, la
Corte ha affermato che quando il rapporto di lavoro è cessato e la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l'art. 7, par. 2 dir. 2003/1988 riconosce il diritto ad una indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti: tale norma osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute al lavoratore, il quale non può più fruire delle ferie annuali cui ha diritto prima della cessazione del rapporto di lavoro. Secondo la Corte una perdita automatica del diritto alle ferie si traduce, tout court, in una lesione della sfera giuridica soggettiva de dipendente, in quanto parte debole del rapporto di lavoro.
3.3. La Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), con sentenza n. 5 del 6 maggio 2016, ha in primo luogo evidenziato, quanto al dato letterale, non essere senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento,
2 raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. Secondo la Corte, il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. Questa interpretazione si colloca, secondo la Corte, nel solco tracciato dalle pronunce della
Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di
"monetizzare" le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). Ad avviso del Giudice delle Leggi, quindi, così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla
Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato "contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore" (sentenza n. 66 del 1963). Anche secondo la Corte costituzionale, la giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione Europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a "una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute" (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99,
BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, Dominguez - nonchè la richiamata AX Plank). La garanzia di un effettivo godimento delle ferie tra , secondo Pt_2 prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella Europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, SchukHoff e Stringer ed alta). Secondo la Corte, quindi, tale diritto inderogabile è violato se la cessazione dal servizio vanifichi, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. Sul punto anche la giurisprudenza sovranazionale è piuttosto chiara: il compenso per il mancato godimento
3 serve a porre rimedio ad una situazione di svantaggio per la parte debole del contratto, essenzialmente nelle ipotesi in cui la fruizione del periodo di congedo sia stata impedita da malattia o morte che, per il loro repentino insorgere, non consentissero la previa pianificazione del periodo feriale.
4. Tali condizioni ricorrono nel caso di specie, nel quale il rapporto ha effettivamente subito una repentina interruzione del proprio corso la cui causa, dovuta alla malattia verificatasi nel periodo temporale 3 aprile - 18 luglio 2022, non ha consentito la previa pianificazione del periodo feriale. Va rilevato, infatti, come centrale nella valutazione circa il mancato godimento delle ferie deve reputarsi l'impossibilità, per causa sopravvenuta di pianificarne il godimento, impossibilità da cui discende necessariamente, in conformità con la giurisprudenza sovranazionale anzidetta, il diritto a godere comunque della corrispondente indennità economica. Nella specie, quindi, alla luce di una interpretazione costituzionalmente e conformemente orientata, deve, in particolare, farsi applicazione della decisione della Corte costituzionale che ha escluso, con una sentenza interpretativa di rigetto,
l'illegittimità della norma soltanto ove interpretata nel senso di consentire il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi nelle fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie (cfr.
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 06/07/2022) 18-10-2022, n. 30558).
5. A ciò si aggiunga che secondo la recente giurisprudenza di legittimità il lavoratore non può perdere il diritto all'indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore lo abbia effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata. Ne consegue che è il datore di lavoro medesimo che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie: (i) in primo luogo, informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo, garantendo in tal modo che esso risponda all'effettivo scopo cui è preposto, quello di apportare all'interessato riposo e relax;
(ii) poi, invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime. In specie, la parte convenuta non ha fornito adeguata prova di aver messo l'istante nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie nei termini sopra riferiti (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25/07/2022, n. 23153). In CP_ conclusione, l convenuto va condannato al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie per i residui 114 giorni non goduti.
6. A tale somma vanno aggiunti gli interessi nella misura prevista dall'art. 22, comma trentaseiesimo, della L. n. 724 del 1994 che ha richiamato l'art. 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991,
n. 412. Infatti va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, poichè la Corte Costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, ha concluso che per i dipendenti degli enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione avuto
4 riguardo le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" (v. sul punto anche Cass. Lav. 16284/2005 e
Cass. 17071 del 02/12/2002 sui criteri di computo).
7. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017,
n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-
2016).
7. Le spese di causa (comprensivo del rimborso del contributo unico) vanno poste a carico dell'ente convenuto per la soccombenza in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione, domanda ed eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, previo accertamento del diritto, condanna l'ente convenuto al pagamento in favore dell'istante dell'indennità sostitutiva delle ferie per i residui 114 giorni non goduti, oltre interessi, nei termini di cui in motivazione;
condanna l'ente convenuto al pagamento in favore dell'istante delle spese di causa per l'importo complessivo di euro 2200,00, oltre iva cpa e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 10.2.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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