Decreto cautelare 30 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2022
Sentenza 8 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/07/2022, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/07/2022
N. 01176/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01770/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2021, proposto da
NU AR e VI VA, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppina Capozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casarano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Deborah Calavita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice del Comune di Casarano del 10.12.2021, avente ad oggetto Procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti vacanti di agente di polizia locale categoria C – posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore VII di Polizia Municipale;
- ove occorra e nei limiti dell'interesse:
- del Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell'accesso agli impieghi e delle procedure selettive e di mobilità interna ed esterna approvato con D.G.C. n. 51 del 13.3.2019;
- della determinazione Responsabile del Settore I – Affari Generali R.G. n. 1446 del 15.10.2019, di approvazione dello schema di bando di concorso ed avvio della procedura concorsuale, dell’avviso di selezione pubblica pubblicato in data 26.11.2019, e con scadenza 27.12.2019 per la presentazione delle domande, pubblicato su G.U. Concorsi n. 93 del 26.11.2019;
- della Determinazione del Responsabile del settore I – Affari Generali RG n.51 del 7.2.2020 di ammissione dei candidati alla selezione, la successiva determinazione R.G. N. 359 del 23.6.2020 di rettifica della precedente;
- della Determinazione del Responsabile del Settore I Affari generali n.413 del 15.7.2020;
- nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casarano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. G. Capozza per i ricorrenti, avv. D. Calavita per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) I ricorrenti si dolgono del mancato superamento della prova di preselezione, di cui al verbale n. 2 del 10 dicembre 2021, e, quindi, della loro non ammissione alle prove scritte del concorso per 2 posti vacanti di Agente di Polizia Locale, Cat. C, Posizione Economica C1, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Settore VII - Polizia Municipale del Comune di Casarano.
2) In data 7 gennaio 2022, parte ricorrente provvedeva a notificare il gravame ad almeno uno dei soggetti che avevano superato la prova di preselezione (v. deposito del 14 gennaio 2022).
3) Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2022, per la trattazione dell’incidente cautelare, la causa veniva rinviata, su richiesta della difesa comunale, alla successiva camera di consiglio del 2 febbraio 2022 per fornire elementi aggiuntivi in punto di fatto. I chiarimenti venivano forniti dal Comune con memoria del 27 gennaio 2022. Quindi, all’esito della camera di consiglio del 2 febbraio 2022, questa Sezione emetteva ordinanza n. 212 del 7 febbraio 2022 con cui, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., veniva fissata l’udienza pubblica del 29 giugno 2022 e veniva contestualmente disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
4) All’udienza pubblica del 29 giugno 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
5) Il ricorso (notificato al Comune il 29 dicembre 2021), è in ogni caso ammissibile in quanto – a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla sussistenza o meno di soggetti controinteressati in una tale fase della procedura selettiva – parte ricorrente, in data 7 gennaio 2022, ha notificato il gravame ad almeno uno dei soggetti che aveva superato la contestata preselezione, quindi comunque entro 60 giorni dal 10 dicembre 2021, che è la data del contestato verbale n. 2, recante l’esito della preselezione e l’esclusione di parte ricorrente.
6) Col primo motivo di ricorso si sostiene che la prova preselettiva non avrebbe dovuto svolgersi in ragione dell’art. 10 D.L. n. 44/2021, conv. in L. n. 76/2021.
6.1) Il motivo è infondato perché il bando di che trattasi risale al 2019 ed è quindi precedente all’introduzione della norma predetta.
7) Col secondo motivo di ricorso si sostiene che, essendosi presentati 23 candidati, la preselezione non avrebbe dovuto avere luogo, in quanto il bando prevedeva, all’art. 7, che sarebbero stati ammessi alle prove scritte i primi 30 candidati.
7.1) Il motivo è fondato, per le seguenti ragioni:
- a) nel verbale n. 2 del 10 dicembre 2021 si dà specificamente atto della presentazione di 155 domande e della presentazione, alla prova preselettiva, di soli 23 candidati;
- b) nella memoria difensiva del 27 gennaio 2022 (e nei relativi allegati), il Comune ha chiarito che il termine ultimo per la registrazione dei candidati alla preselezione cadeva il 10 dicembre 2021, quindi nella stessa data prevista per l’espletamento della prova;
- c) quindi, a fronte delle 155 domande pervenute, l’Amministrazione, conformemente al bando, ha legittimamente previsto la prova preselettiva, al mero fine di ridurre il numero dei partecipanti, atteso che, ai sensi del bando, il punteggio conseguito in tale prova sarebbe stato irrilevante per la formazione della graduatoria di merito;
- d) tuttavia, nel momento in cui la P.A. ha constatato che si erano presentati solo 23 candidati alla preselezione, non avrebbe dovuto dare seguito alla prova in quanto ne era venuta meno la ragion d’essere, atteso che il bando prevedeva l’ammissione dei primi 30 candidati, quindi in un numero superiore ai soggetti che si erano presentati;
- e) ne deriva che l’espletamento della prova preselettiva e i suoi esiti sono illegittimi in quanto, con gli stessi, si è realizzata una scrematura dei candidati eccessiva rispetto a quella che il bando stesso intendeva perseguire, così violandosi il principio di buon andamento della P.A.
8) Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, va annullata la prova di preselezione oggetto di causa, con conseguente ammissione diretta alle prove scritte dei 23 candidati presentatisi, tra i quali i ricorrenti.
9) Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO