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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/06/2024, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
N. 3384/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3384/2022
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LANA EDOARDO come da mandato difensivo in atti;
ATTORE
e
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PELLEGRINO GIUSEPPE, presso il cui studio, sito in CENTRO DIREZIONALE ISOLA
E/4 - NAPOLI, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
Oggi 13 giugno 2024, alle ore 10.55, innanzi al dott. Marco Nappi Quintiliano, sono comparsi: per l'attore, l'avv. LANA EDOARDO e, per parte convenuta, l'avv.
PELLEGRINO GIUSEPPE.
L'avv. Lana precisa le conclusioni come da atto depositato telematicamente nella data di ieri.
pagina 1 di 13 L'avv. Pellegrino precisa le conclusioni come da memoria autorizzata depositata il
10.5.2024.
L'avv. Lana ritiene che, alla luce del doc. 3 in atti, la pretesa sia dimostrata, in quanto in detto documento si specifica che le parti hanno inteso regolare i rapporti tra i coeredi,
volontà delle parti confermata anche dai testimoni escussi.
In relazione alle avverse osservazioni, ritiene non possibile che si fosse trattato di una donazione né di alimenti, in considerazione dell'ingente importo in oggetto.
L'avv. Pellegrino si riporta alla sua memoria autorizzato, contestando che il doc. n. 3 possa avere incidenza nella decisione della causa, ben sapendo le parti che avrebbero poi dovuto sottoscrivere un successivo e ulteriore documento più specifico.
Rileva che anche l'attrice è ben consapevole del carattere limitato proprio di detto documento, documento contenente un atto che tutt'al più sarebbe annullabile per errore non avendo il resistente mai inteso assumere una obbligazione con la controparte.
Ritiene che l'aspetto fondamentale sia quello dell'esistenza, contestata, di un obbligo restitutorio in capo al suo assistito.
Dunque, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza delle parti, le quali hanno inteso volontariamente allontanarsi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr. Marco Nappi Quintiliano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3384/2022 e promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LANA EDOARDO come da mandato difensivo in atti;
ATTORE
contro
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PELLEGRINO GIUSEPPE, presso il cui studio, sito in CENTRO DIREZIONALE ISOLA
E/4 - NAPOLI, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Nel merito:
pagina 3 di 13 Accertati i fatti di causa, condannarsi il sig. (c.f. ), CP_1 C.F._2
al pagamento in favore di della somma di Euro 147.500,00, o quella Parte_1
diversa maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla
domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria:
Si chiede che venga ammessa prova per interrogatorio formale del sig. ed CP_1
audizione dei testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che in morte del sig. avvenuta il 15/07/2008, divenivano eredi la Persona_1
moglie ed i tre i figli , e;
Controparte_2 Parte_1 CP_1 CP_3
2. vero che in data 9 novembre 2009 veniva formalizzata divisione dei beni relitti tra
e (che rimanevano comunisti tra loro) e la sorella , alla quale Parte_1 CP_1 CP_3
veniva intestata la casa dove il sig. viveva con la moglie in Verona, via IV Per_1
Novembre, gravata dall'usufrutto in favore della madre vivente (doc. 1);
3. vero che nel 2014, anche e scioglievano la loro comunione con un Parte_1 CP_1
atto di permuta: a veniva assegnato l'intero immobile di Verona, vicoletto cieco CP_1
San Giuseppe, consistente nell'ex officina del padre ed il sovrastante appartamento
pertinenziale, mentre diveniva comproprietario, insieme alla sorella, del Parte_1
terreno di Verona, via Pontida, su cui era peraltro pendente un contenzioso con il
[...]
(doc. 2); Org_1
4. vero che ciascuno dei fratelli, nei venti anni antecedenti la morte del padre, avevano
versato ai genitori importi per il pagamento di tasse, mantenimento dei beni immobili poi
ereditati in morte del padre, spese per l'assistenza della madre, ecc.;
pagina 4 di 13
5. vero che nel marzo 2019 i fratelli decidevano di regolamentare i loro rapporti
economici interni e di gestione dell'anziana madre: venivano predisposte dall'avv.
FR HI, legale incaricato da tutti e tre, dichiarazioni di dare/avere con
reciproche accettazioni (docc. 3, 4 e 5);
6. vero che i documenti che si rammostrano al teste (docc. 3,4 e 5) regolavano sia il futuro
mantenimento della mamma, che i rapporti economici pregressi tra i fratelli per le
anticipazioni versate da ognuno di loro in favore della famiglia di origine;
7. vero che, allo scioglimento dell'eredità immobiliare, aveva da subito CP_1
incominciato a godere pienamente dei beni ereditati, mentre aveva Parte_2
ereditato la casa onerata dall'usufrutto della madre ed aveva ereditato Parte_1
un terreno oggetto di un contenzioso con il;
Org_1
8. vero che ciascuno dei fratelli aveva anticipato nel tempo spese e danari per la madre ed
il padre (tasse sui beni, costi di causa e quanto necessario per l'assistenza della madre);
9. vero che l'attività di officina di negli ultimi 20 anni di vita di questi, era, Persona_1
se non quasi inoperativa, in grave crisi economica: aveva provveduto di Parte_1
fatto a mantenere tutto il patrimonio immobiliare della famiglia di origine con suoi
versamenti personali dal 1987 al 2008 (doc. 6, 7 ed 8);
10.vero che dal 1987 al 2008 (data della morte del padre) aveva Parte_1
versato al padre la complessiva somma di Euro 442.677,00 (docc. 6, 7 ed 8);
11.vero che le firme apposte in calce al doc. 8 (pagg. 26, 27 e 28) che si rammostrano
al teste sono di pugno del sig. Persona_1
12.vero che il 28/04/1997 aveva pagato £.
2.290.000 per il pranzo delle prime Parte_1
nozze di al di Verona (doc. 8 – pag. 27); CP_1 Organizzazione_2
pagina 5 di 13 13.vero che gli importi versati da al padre sono stati utilizzati per Parte_1
pagare i costi di mantenimento dell'immobile di Verona, via IV novembre e di Verona,
vicoletto cieco San Giuseppe;
14.vero che gli importi indicati nel doc. 8 e versati da al sig. Parte_1 Persona_1
sono stati utilizzati per pagare tutti gli importi da questi dovuti all'Erario dove oggi CP_1
vive con la sua famiglia;
15.vero che gli importi indicati nel doc. 8 e versati da al sig. Parte_1 Persona_1
sono stati utilizzati dal padre anche per gareggiare in automobile, e far gareggiare CP_1
e ristrutturare l'officina utilizzata da per commerciare automobili sportive;
CP_1
16.vero che le tre convenzioni che si rammostrano al teste (doc. 3, 4 e 5) erano state
determinate e concordate tra fratelli a seguito di verifica da parte del sig. di Parte_3
tutti i pagamenti che ogni fratello aveva fatto nel tempo per le necessità della famiglia di
origine (doc. 9);
17.vero che solo il documento relativo alla posizione di veniva sottoscritto Parte_2
da tutti i fratelli in data 11/03/2019 (doc. 3);
18.vero che provvedeva a saldare il suo importo dovuto alla sorella CP_1 Pt_2
in forza della convenzione firmata (doc. 3 e doc. 10);
[...]
19.vero che dal 2019 al 2021 riferiva all'avv. FR HI CP_1
l'impossibilità di saldare il debito di Euro 147.500,00 con il fratello per Parte_1
carenza di liquidità;
20.vero che nel marzo 2019 riferiva all'avv. FR HI la volontà CP_1
di saldare il debito di Euro 147.500,00 con il fratello utilizzando l'incasso Parte_1
della vendita del capannone annesso alla casa in cui abita;
pagina 6 di 13 21.vero che all'incontro dell'11/03/2019 fissato per la sottoscrizione degli accordi, CP_1
aveva proposto al fratello il pagamento del complessivo importo
[...] Parte_1
pari ad Euro 147.500,00 in rate di Euro 500,00 al mese: la proposta veniva rifiutata in
quanto avrebbe richiesto 25 anni di tempo per saldare il debito;
22.vero che aveva conferito incarico all'avv. FR HI per CP_1
verificare presso Istituti di Credito la possibilità finanziare o dilatare il pagamento di
Euro 147.500,00 ad;
Parte_1
23.vero che nel 2019 aveva proposto al fratello di affittare gli CP_1 Parte_1
spazi attigui alla propria casa per devolvere i proventi delle locazioni al fratello mediante
una sorta di cessione del credito;
24.vero che i sigg.ri e , a fine 2018, Parte_1 CP_1 Parte_2
consegnavano al sig. pezze giustificative, copie di bonifici e documenti Parte_3
contabili e lo incaricavano di calcolare sulla base di tali documenti i rapporti di
debito/credito di ogni fratello con gli altri;
25.vero che il documento n. 9 che si rammostra al teste è stato predisposto ed inviato via
mail ai sigg.ri e dal sig. Parte_4 Parte_2 Parte_3
26.vero che dalla sottoscrizione dell'accordo con i fratelli relativi alla CP_1
posizione della sorella , ha onorato l'esecuzione del mantenimento della madre CP_3
prevista nell'accordo provvedendo annualmente al relativo versamento sul conto
[...] intesto alla stessa (doc. 11 e doc. 14);
27.vero che ha sempre manifestato pubblica riconoscenza ai figli ed Persona_1 CP_3
per i benefici ricevuti dagli anni '90 sino alla sua morte per far fronte ai debiti Parte_1
della famiglia.
pagina 7 di 13 Si indicano a testi i sigg.ri:
1) FR HI di Verona;
2) di Verona;
Parte_2
3) di Verona.” Parte_3
Parte convenuta: “in via definitiva
- rigettarsi la domanda di parte attrice, con vittoria di spese e com-petenze di lite.
Il deducente chiede pertanto ammettersi interrogatorio formale dell'attore e prova per
testi sui seguenti capi:
a) “Vero è che il dott. negli anni dal 2003 al 2015, ha vissuto con il proprio CP_1
nucleo familiare, composto da moglie e due figli, in una abitazione in fitto sita in San
Giovanni in Marigliano”;
b) “Vero è che il dott. ha svolto negli anni dal 2003 al 2010 l'attività di CP_1
giornalista”;
c) “Vero è che l'ing. ha trasferito la propria residenza, già prima della Parte_1
morte del padre, presso la villa che ha acquistato in Provenza – Francia”;
d) “Vero è che detta villa è composta da più livelli ed è dotata di ampi spazi a verde, di
piscina e di campo da tennis”;
e) “Vero è che l'ing. si è sposato nell'anno 2018 e non ha prole”; Parte_1
f) “Vero è che il dott. ha effettuato la ristrutturazione dell'immobile sito in CP_1
Verona, Vicoletto San Giuseppe, prima di trasferirsi ivi con la propria famiglia”.
Si chiede che sui suddetti capi siano escussi i medesimi testi ad indicarsi dalla stessa parte
attrice.
pagina 8 di 13 Il deducente chiede altresì di essere ammesso alla prova testimoniale contraria a quella
articolata dalla stessa controparte, ove ritenuta ammissibile.
Si chiede altresì che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., sia ordinato all'attore di esibire le
dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1987 al 2008 (cioè al periodo indicato in
atto introduttivo), ovvero di quelle che il Tribunale riterrà rilevanti ai fini della decisione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, l'attore esponeva:
di essere divenuto erede di in data 15/07/2008, insieme alla madre e ai Persona_1
fratelli e CP_1 CP_3
che, in data 9 novembre 2009, era stata formalizzata la divisione dei beni relitti tra lui,
e la sorella poi ultimata nel corso dell'anno 2014; CP_1 CP_3
che, nel 2019, i fratelli avevano deciso di regolamentare i loro rapporti interni, soprattutto al fine di tutelare la madre rimasta sola, e che erano state predisposte dall'avv. FR
HI le dichiarazioni di dare/avere con le reciproche accettazioni;
che tale documento rappresentava una vera e propria convenzione che regolava non solo il futuro mantenimento della madre, ma anche i rapporti economici pregressi per le anticipazioni versate dai singoli fratelli in favore della famiglia di origine;
che lui aveva elargito rilevanti somme in favore del padre, facendo sì che i beni caduti in successione fossero integri e liberi da formalità pregiudizievoli;
che, secondo i calcoli effettuati con i fratelli, era suo debitore di Euro 147.500,00 e CP_1
che, tuttavia, soltanto il documento relativo alla posizione di era stato sottoscritto CP_3
pagina 9 di 13 da tutti i fratelli;
che non aveva mai provveduto a saldare in suo favore l'importo sopra determinato, CP_1
lamentando esclusivamente una carenza di liquidità e proponendo un pagamento rateale di
Euro 500,00 al mese.
L'attore chiedeva, conseguentemente, la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di Euro 147.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Il convenuto contestava integralmente le avverse allegazioni, evidenziando come l'unica convenzione sottoscritta fosse stata quella intercorso con la sorella avente la CP_3
finalità di disciplinare il concorso al mantenimento della madre, e di aver sempre contestato le aspettative dei fratelli, legate al preteso rimborso di quanto da loro asseritamente anticipato in favore dei genitori.
Egli, ancora, rilevava che il mantenimento dei genitori era stato garantito da tutti i fratelli in misura pari e proporzionata alle disponibilità e redditi di ciascuno, affermando che i redditi posseduti dall'attore fossero stati ben maggiori dei suoi.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni e l'interrogatorio formale del convenuto.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'odierna udienza.
La domanda attorea è fondata e deve quindi essere accolta sulla base delle seguenti considerazioni.
Dalla documentazione dimessa dall'attore, risulta che le parti, dopo aver diviso i beni ricompresi nell'asse ereditario relitto dal padre, avevano manifestato l'esigenza di definire pagina 10 di 13 anche i rapporti di debito/credito legati agli importi “anticipati per conto del de cuius” (v.
doc. 3).
Nello specifico, nel citato doc. n. 3, i tre condividenti e quindi le due parti in causa hanno riconosciuto che l'attore aveva anticipato in favore del padre una somma tale da dar luogo un debito, pro quota e in favore della sorella pari alla somma di Euro 147.500,00. CP_3
Detto documento è stato sottoscritto dal convenuto, per accettazione e nulla osta,
convenuto che aveva inoltre corrisposto alla sorella le somme spettanti sulla base CP_3
del computo delle somme anticipate da ciascuno, omettendo unicamente di sottoscrivere il documento ricognitivo di analogo debito sussistente verso l'attore pari a Euro 147.500 (v.
docc. 4 e 5).
Appare quindi quantomeno singolare che il convenuto avesse sottoscritto, per accettazione,
la ricognizione del debito intercorsa tra l'attore e la sorella per poi contestare e negare l'identico debito sussistente, pro quota, nei confronti del fratello attore, venendo in rilievo venendo in rilievo una successione ab intestato e debiti ereditari da ripartirsi equamente ex art. 752 c.c.
Dirimente, inoltre, è l'esito dell'attività istruttoria.
Invero, la sorella delle parti ha confermato che il convenuto aveva evidenziato, prima dell'instaurazione del giudizio, la sua impossibilità di saldare il debito di Euro 147.500,00
con il fratello per carenza di liquidità, dichiarando che il convenuto medesimo Parte_1
aveva anche proposto un pagamento rateale e che insieme ai due fratelli erano state consegnate al marito le pezze giustificative, copie di bonifici e documenti Parte_3
pagina 11 di 13 contabili affinché quest'ultimo calcolasse sulla base di tali documenti i rapporti di debito/credito tra i fratelli.
Anche ha confermato, in sede di escussione testimoniale, la proposta di Parte_3
pagamento rateale da parte del convenuto e di aver calcolato i debiti/crediti sussistenti tra i tre coeredi.
Il teste FR HI ha parimenti confermato tali circostanze, dichiarando di aver aiutato le parti nella definizione dei rispettivi rapporti di dare e avere.
Al riguardo, deve rigettarsi l'eccezione di incapacità a testimoniare del suddetto teste, non avendo quest'ultimo reso alcuna prestazione professionale ma, come detto, meramente supportato le parti, alle quali è legato da vincolo di parentela.
Dunque, le plurime e convergenti dichiarazioni testimoniali di cui sopra, la condotta del convenuto, il quale ha anche corrisposto in favore della sorella la somma computata alla luce dei documenti e delle pezze giustificative fornite dalle parti, poste a sostegno anche dell'odierno credito, rendono provata la domanda attorea.
Non può invero ritenersi, come sostenuto dal convenuto, che si fosse trattato di atti donativi compiuti da in favore del padre, in considerazione sia Parte_1
dell'entità delle somme in questione (evidentemente esuberanti rispetto a eventuali obblighi alimentari) sia di quanto riportato nel doc. 6 dimesso dall'attore (nel quale non emerge in alcun modo l'animus donandi ma, all'opposto, una dazione di somme al fine di supportare economicamente il genitore).
Inoltre, la proposta del convenuto di un pagamento rateale contraddice evidentemente la pagina 12 di 13 relativa negazione del credito in oggetto e dimostra, all'opposto, la sua sussistenza.
In definitiva, deve disporsi la condanna di al pagamento in favore di CP_1
della somma di Euro 147.500,00, oltre agli interessi, al tasso ex art. Parte_1
1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'entità dell'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così
provvede:
condanna al pagamento in favore di per le causali di cui CP_1 Parte_1
in parte motiva, della somma di Euro 147.500,00, oltre agli interessi, al tasso ex art. 1284,
quarto comma, c.c., dalla data della domanda al saldo;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
liquida in Euro 786,00 per spese e in Euro 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimb.
forf. al 15 %, a I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Verona, 13.6.2024.
Il giudice
Marco Nappi Quintiliano
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3384/2022
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LANA EDOARDO come da mandato difensivo in atti;
ATTORE
e
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PELLEGRINO GIUSEPPE, presso il cui studio, sito in CENTRO DIREZIONALE ISOLA
E/4 - NAPOLI, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
Oggi 13 giugno 2024, alle ore 10.55, innanzi al dott. Marco Nappi Quintiliano, sono comparsi: per l'attore, l'avv. LANA EDOARDO e, per parte convenuta, l'avv.
PELLEGRINO GIUSEPPE.
L'avv. Lana precisa le conclusioni come da atto depositato telematicamente nella data di ieri.
pagina 1 di 13 L'avv. Pellegrino precisa le conclusioni come da memoria autorizzata depositata il
10.5.2024.
L'avv. Lana ritiene che, alla luce del doc. 3 in atti, la pretesa sia dimostrata, in quanto in detto documento si specifica che le parti hanno inteso regolare i rapporti tra i coeredi,
volontà delle parti confermata anche dai testimoni escussi.
In relazione alle avverse osservazioni, ritiene non possibile che si fosse trattato di una donazione né di alimenti, in considerazione dell'ingente importo in oggetto.
L'avv. Pellegrino si riporta alla sua memoria autorizzato, contestando che il doc. n. 3 possa avere incidenza nella decisione della causa, ben sapendo le parti che avrebbero poi dovuto sottoscrivere un successivo e ulteriore documento più specifico.
Rileva che anche l'attrice è ben consapevole del carattere limitato proprio di detto documento, documento contenente un atto che tutt'al più sarebbe annullabile per errore non avendo il resistente mai inteso assumere una obbligazione con la controparte.
Ritiene che l'aspetto fondamentale sia quello dell'esistenza, contestata, di un obbligo restitutorio in capo al suo assistito.
Dunque, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza delle parti, le quali hanno inteso volontariamente allontanarsi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr. Marco Nappi Quintiliano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3384/2022 e promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LANA EDOARDO come da mandato difensivo in atti;
ATTORE
contro
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PELLEGRINO GIUSEPPE, presso il cui studio, sito in CENTRO DIREZIONALE ISOLA
E/4 - NAPOLI, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Nel merito:
pagina 3 di 13 Accertati i fatti di causa, condannarsi il sig. (c.f. ), CP_1 C.F._2
al pagamento in favore di della somma di Euro 147.500,00, o quella Parte_1
diversa maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla
domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria:
Si chiede che venga ammessa prova per interrogatorio formale del sig. ed CP_1
audizione dei testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che in morte del sig. avvenuta il 15/07/2008, divenivano eredi la Persona_1
moglie ed i tre i figli , e;
Controparte_2 Parte_1 CP_1 CP_3
2. vero che in data 9 novembre 2009 veniva formalizzata divisione dei beni relitti tra
e (che rimanevano comunisti tra loro) e la sorella , alla quale Parte_1 CP_1 CP_3
veniva intestata la casa dove il sig. viveva con la moglie in Verona, via IV Per_1
Novembre, gravata dall'usufrutto in favore della madre vivente (doc. 1);
3. vero che nel 2014, anche e scioglievano la loro comunione con un Parte_1 CP_1
atto di permuta: a veniva assegnato l'intero immobile di Verona, vicoletto cieco CP_1
San Giuseppe, consistente nell'ex officina del padre ed il sovrastante appartamento
pertinenziale, mentre diveniva comproprietario, insieme alla sorella, del Parte_1
terreno di Verona, via Pontida, su cui era peraltro pendente un contenzioso con il
[...]
(doc. 2); Org_1
4. vero che ciascuno dei fratelli, nei venti anni antecedenti la morte del padre, avevano
versato ai genitori importi per il pagamento di tasse, mantenimento dei beni immobili poi
ereditati in morte del padre, spese per l'assistenza della madre, ecc.;
pagina 4 di 13
5. vero che nel marzo 2019 i fratelli decidevano di regolamentare i loro rapporti
economici interni e di gestione dell'anziana madre: venivano predisposte dall'avv.
FR HI, legale incaricato da tutti e tre, dichiarazioni di dare/avere con
reciproche accettazioni (docc. 3, 4 e 5);
6. vero che i documenti che si rammostrano al teste (docc. 3,4 e 5) regolavano sia il futuro
mantenimento della mamma, che i rapporti economici pregressi tra i fratelli per le
anticipazioni versate da ognuno di loro in favore della famiglia di origine;
7. vero che, allo scioglimento dell'eredità immobiliare, aveva da subito CP_1
incominciato a godere pienamente dei beni ereditati, mentre aveva Parte_2
ereditato la casa onerata dall'usufrutto della madre ed aveva ereditato Parte_1
un terreno oggetto di un contenzioso con il;
Org_1
8. vero che ciascuno dei fratelli aveva anticipato nel tempo spese e danari per la madre ed
il padre (tasse sui beni, costi di causa e quanto necessario per l'assistenza della madre);
9. vero che l'attività di officina di negli ultimi 20 anni di vita di questi, era, Persona_1
se non quasi inoperativa, in grave crisi economica: aveva provveduto di Parte_1
fatto a mantenere tutto il patrimonio immobiliare della famiglia di origine con suoi
versamenti personali dal 1987 al 2008 (doc. 6, 7 ed 8);
10.vero che dal 1987 al 2008 (data della morte del padre) aveva Parte_1
versato al padre la complessiva somma di Euro 442.677,00 (docc. 6, 7 ed 8);
11.vero che le firme apposte in calce al doc. 8 (pagg. 26, 27 e 28) che si rammostrano
al teste sono di pugno del sig. Persona_1
12.vero che il 28/04/1997 aveva pagato £.
2.290.000 per il pranzo delle prime Parte_1
nozze di al di Verona (doc. 8 – pag. 27); CP_1 Organizzazione_2
pagina 5 di 13 13.vero che gli importi versati da al padre sono stati utilizzati per Parte_1
pagare i costi di mantenimento dell'immobile di Verona, via IV novembre e di Verona,
vicoletto cieco San Giuseppe;
14.vero che gli importi indicati nel doc. 8 e versati da al sig. Parte_1 Persona_1
sono stati utilizzati per pagare tutti gli importi da questi dovuti all'Erario dove oggi CP_1
vive con la sua famiglia;
15.vero che gli importi indicati nel doc. 8 e versati da al sig. Parte_1 Persona_1
sono stati utilizzati dal padre anche per gareggiare in automobile, e far gareggiare CP_1
e ristrutturare l'officina utilizzata da per commerciare automobili sportive;
CP_1
16.vero che le tre convenzioni che si rammostrano al teste (doc. 3, 4 e 5) erano state
determinate e concordate tra fratelli a seguito di verifica da parte del sig. di Parte_3
tutti i pagamenti che ogni fratello aveva fatto nel tempo per le necessità della famiglia di
origine (doc. 9);
17.vero che solo il documento relativo alla posizione di veniva sottoscritto Parte_2
da tutti i fratelli in data 11/03/2019 (doc. 3);
18.vero che provvedeva a saldare il suo importo dovuto alla sorella CP_1 Pt_2
in forza della convenzione firmata (doc. 3 e doc. 10);
[...]
19.vero che dal 2019 al 2021 riferiva all'avv. FR HI CP_1
l'impossibilità di saldare il debito di Euro 147.500,00 con il fratello per Parte_1
carenza di liquidità;
20.vero che nel marzo 2019 riferiva all'avv. FR HI la volontà CP_1
di saldare il debito di Euro 147.500,00 con il fratello utilizzando l'incasso Parte_1
della vendita del capannone annesso alla casa in cui abita;
pagina 6 di 13 21.vero che all'incontro dell'11/03/2019 fissato per la sottoscrizione degli accordi, CP_1
aveva proposto al fratello il pagamento del complessivo importo
[...] Parte_1
pari ad Euro 147.500,00 in rate di Euro 500,00 al mese: la proposta veniva rifiutata in
quanto avrebbe richiesto 25 anni di tempo per saldare il debito;
22.vero che aveva conferito incarico all'avv. FR HI per CP_1
verificare presso Istituti di Credito la possibilità finanziare o dilatare il pagamento di
Euro 147.500,00 ad;
Parte_1
23.vero che nel 2019 aveva proposto al fratello di affittare gli CP_1 Parte_1
spazi attigui alla propria casa per devolvere i proventi delle locazioni al fratello mediante
una sorta di cessione del credito;
24.vero che i sigg.ri e , a fine 2018, Parte_1 CP_1 Parte_2
consegnavano al sig. pezze giustificative, copie di bonifici e documenti Parte_3
contabili e lo incaricavano di calcolare sulla base di tali documenti i rapporti di
debito/credito di ogni fratello con gli altri;
25.vero che il documento n. 9 che si rammostra al teste è stato predisposto ed inviato via
mail ai sigg.ri e dal sig. Parte_4 Parte_2 Parte_3
26.vero che dalla sottoscrizione dell'accordo con i fratelli relativi alla CP_1
posizione della sorella , ha onorato l'esecuzione del mantenimento della madre CP_3
prevista nell'accordo provvedendo annualmente al relativo versamento sul conto
[...] intesto alla stessa (doc. 11 e doc. 14);
27.vero che ha sempre manifestato pubblica riconoscenza ai figli ed Persona_1 CP_3
per i benefici ricevuti dagli anni '90 sino alla sua morte per far fronte ai debiti Parte_1
della famiglia.
pagina 7 di 13 Si indicano a testi i sigg.ri:
1) FR HI di Verona;
2) di Verona;
Parte_2
3) di Verona.” Parte_3
Parte convenuta: “in via definitiva
- rigettarsi la domanda di parte attrice, con vittoria di spese e com-petenze di lite.
Il deducente chiede pertanto ammettersi interrogatorio formale dell'attore e prova per
testi sui seguenti capi:
a) “Vero è che il dott. negli anni dal 2003 al 2015, ha vissuto con il proprio CP_1
nucleo familiare, composto da moglie e due figli, in una abitazione in fitto sita in San
Giovanni in Marigliano”;
b) “Vero è che il dott. ha svolto negli anni dal 2003 al 2010 l'attività di CP_1
giornalista”;
c) “Vero è che l'ing. ha trasferito la propria residenza, già prima della Parte_1
morte del padre, presso la villa che ha acquistato in Provenza – Francia”;
d) “Vero è che detta villa è composta da più livelli ed è dotata di ampi spazi a verde, di
piscina e di campo da tennis”;
e) “Vero è che l'ing. si è sposato nell'anno 2018 e non ha prole”; Parte_1
f) “Vero è che il dott. ha effettuato la ristrutturazione dell'immobile sito in CP_1
Verona, Vicoletto San Giuseppe, prima di trasferirsi ivi con la propria famiglia”.
Si chiede che sui suddetti capi siano escussi i medesimi testi ad indicarsi dalla stessa parte
attrice.
pagina 8 di 13 Il deducente chiede altresì di essere ammesso alla prova testimoniale contraria a quella
articolata dalla stessa controparte, ove ritenuta ammissibile.
Si chiede altresì che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., sia ordinato all'attore di esibire le
dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1987 al 2008 (cioè al periodo indicato in
atto introduttivo), ovvero di quelle che il Tribunale riterrà rilevanti ai fini della decisione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, l'attore esponeva:
di essere divenuto erede di in data 15/07/2008, insieme alla madre e ai Persona_1
fratelli e CP_1 CP_3
che, in data 9 novembre 2009, era stata formalizzata la divisione dei beni relitti tra lui,
e la sorella poi ultimata nel corso dell'anno 2014; CP_1 CP_3
che, nel 2019, i fratelli avevano deciso di regolamentare i loro rapporti interni, soprattutto al fine di tutelare la madre rimasta sola, e che erano state predisposte dall'avv. FR
HI le dichiarazioni di dare/avere con le reciproche accettazioni;
che tale documento rappresentava una vera e propria convenzione che regolava non solo il futuro mantenimento della madre, ma anche i rapporti economici pregressi per le anticipazioni versate dai singoli fratelli in favore della famiglia di origine;
che lui aveva elargito rilevanti somme in favore del padre, facendo sì che i beni caduti in successione fossero integri e liberi da formalità pregiudizievoli;
che, secondo i calcoli effettuati con i fratelli, era suo debitore di Euro 147.500,00 e CP_1
che, tuttavia, soltanto il documento relativo alla posizione di era stato sottoscritto CP_3
pagina 9 di 13 da tutti i fratelli;
che non aveva mai provveduto a saldare in suo favore l'importo sopra determinato, CP_1
lamentando esclusivamente una carenza di liquidità e proponendo un pagamento rateale di
Euro 500,00 al mese.
L'attore chiedeva, conseguentemente, la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di Euro 147.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Il convenuto contestava integralmente le avverse allegazioni, evidenziando come l'unica convenzione sottoscritta fosse stata quella intercorso con la sorella avente la CP_3
finalità di disciplinare il concorso al mantenimento della madre, e di aver sempre contestato le aspettative dei fratelli, legate al preteso rimborso di quanto da loro asseritamente anticipato in favore dei genitori.
Egli, ancora, rilevava che il mantenimento dei genitori era stato garantito da tutti i fratelli in misura pari e proporzionata alle disponibilità e redditi di ciascuno, affermando che i redditi posseduti dall'attore fossero stati ben maggiori dei suoi.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni e l'interrogatorio formale del convenuto.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'odierna udienza.
La domanda attorea è fondata e deve quindi essere accolta sulla base delle seguenti considerazioni.
Dalla documentazione dimessa dall'attore, risulta che le parti, dopo aver diviso i beni ricompresi nell'asse ereditario relitto dal padre, avevano manifestato l'esigenza di definire pagina 10 di 13 anche i rapporti di debito/credito legati agli importi “anticipati per conto del de cuius” (v.
doc. 3).
Nello specifico, nel citato doc. n. 3, i tre condividenti e quindi le due parti in causa hanno riconosciuto che l'attore aveva anticipato in favore del padre una somma tale da dar luogo un debito, pro quota e in favore della sorella pari alla somma di Euro 147.500,00. CP_3
Detto documento è stato sottoscritto dal convenuto, per accettazione e nulla osta,
convenuto che aveva inoltre corrisposto alla sorella le somme spettanti sulla base CP_3
del computo delle somme anticipate da ciascuno, omettendo unicamente di sottoscrivere il documento ricognitivo di analogo debito sussistente verso l'attore pari a Euro 147.500 (v.
docc. 4 e 5).
Appare quindi quantomeno singolare che il convenuto avesse sottoscritto, per accettazione,
la ricognizione del debito intercorsa tra l'attore e la sorella per poi contestare e negare l'identico debito sussistente, pro quota, nei confronti del fratello attore, venendo in rilievo venendo in rilievo una successione ab intestato e debiti ereditari da ripartirsi equamente ex art. 752 c.c.
Dirimente, inoltre, è l'esito dell'attività istruttoria.
Invero, la sorella delle parti ha confermato che il convenuto aveva evidenziato, prima dell'instaurazione del giudizio, la sua impossibilità di saldare il debito di Euro 147.500,00
con il fratello per carenza di liquidità, dichiarando che il convenuto medesimo Parte_1
aveva anche proposto un pagamento rateale e che insieme ai due fratelli erano state consegnate al marito le pezze giustificative, copie di bonifici e documenti Parte_3
pagina 11 di 13 contabili affinché quest'ultimo calcolasse sulla base di tali documenti i rapporti di debito/credito tra i fratelli.
Anche ha confermato, in sede di escussione testimoniale, la proposta di Parte_3
pagamento rateale da parte del convenuto e di aver calcolato i debiti/crediti sussistenti tra i tre coeredi.
Il teste FR HI ha parimenti confermato tali circostanze, dichiarando di aver aiutato le parti nella definizione dei rispettivi rapporti di dare e avere.
Al riguardo, deve rigettarsi l'eccezione di incapacità a testimoniare del suddetto teste, non avendo quest'ultimo reso alcuna prestazione professionale ma, come detto, meramente supportato le parti, alle quali è legato da vincolo di parentela.
Dunque, le plurime e convergenti dichiarazioni testimoniali di cui sopra, la condotta del convenuto, il quale ha anche corrisposto in favore della sorella la somma computata alla luce dei documenti e delle pezze giustificative fornite dalle parti, poste a sostegno anche dell'odierno credito, rendono provata la domanda attorea.
Non può invero ritenersi, come sostenuto dal convenuto, che si fosse trattato di atti donativi compiuti da in favore del padre, in considerazione sia Parte_1
dell'entità delle somme in questione (evidentemente esuberanti rispetto a eventuali obblighi alimentari) sia di quanto riportato nel doc. 6 dimesso dall'attore (nel quale non emerge in alcun modo l'animus donandi ma, all'opposto, una dazione di somme al fine di supportare economicamente il genitore).
Inoltre, la proposta del convenuto di un pagamento rateale contraddice evidentemente la pagina 12 di 13 relativa negazione del credito in oggetto e dimostra, all'opposto, la sua sussistenza.
In definitiva, deve disporsi la condanna di al pagamento in favore di CP_1
della somma di Euro 147.500,00, oltre agli interessi, al tasso ex art. Parte_1
1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'entità dell'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così
provvede:
condanna al pagamento in favore di per le causali di cui CP_1 Parte_1
in parte motiva, della somma di Euro 147.500,00, oltre agli interessi, al tasso ex art. 1284,
quarto comma, c.c., dalla data della domanda al saldo;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
liquida in Euro 786,00 per spese e in Euro 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimb.
forf. al 15 %, a I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Verona, 13.6.2024.
Il giudice
Marco Nappi Quintiliano
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